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26 giugno 2013:

Parere della Giunta per il Regolamento sul regime di ammissibilità degli emendamenti per l'estraneità di materia della copertura finanziaria.


«La Giunta per il Regolamento,
considerato che, alla luce dell'articolo 89 del Regolamento, devono essere considerati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi del tutto estranei all'oggetto del progetto di legge in discussione e che, alla luce dell'articolo 96-bis, comma 7, sono inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi non strettamente attinenti alla materia trattata nel decreto-legge (v. anche la circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa in Commissione);
confermando l'indirizzo interpretativo di cui alla seduta del 4 giugno 2008;
rilevato che le disposizioni di copertura comunque contenute negli emendamenti sono soggette al vaglio di ammissibilità secondo i criteri generali previsti dal Regolamento (articoli 86, comma 1, 89, 96-bis, comma 7), che stabiliscono che siano dichiarati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi non strettamente attinenti alla materia dei decreti-legge e estranei alla materia trattata nei progetti di legge diversi dai decreti-legge;
considerato che, diversamente, ove tali disposizioni fossero sottratte alla valutazione di ammissibilità, si determinerebbe un aggiramento delle norme regolamentari finalizzate a garantire l'omogeneità degli interventi normativi, ad assicurare un ordinato svolgimento del procedimento legislativo e a rispettare il riparto di competenze fra le Commissioni;

delibera il seguente parere:

a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa;
b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge;
c) resta comunque ferma l'ammissibilità degli emendamenti recanti riduzioni degli accantonamenti sui fondi speciali che, ai sensi della disciplina contabile, sono destinati alla copertura delle iniziative legislative;
d) resta altresì ferma, in via generale, la regola della previa presentazione in Commissione degli emendamenti;
e) in caso di opposizione alla dichiarazione di inammissibilità pronunziata in Commissione, ovvero in tutti i casi in cui l'ammissibilità appaia dubbia, la questione dovrà essere rimessa al Presidente della Camera;
f) per i progetti di legge diversi dai disegni di legge di conversione, si tiene conto, ai fini dell'applicazione dei principi sopra esposti, del criterio di ammissibilità riferito all'estraneità per materia.»