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18 maggio 1971:

Questioni interpretative in ordine al nuovo regolamento

La Giunta, dopo avere esaminato alcune questioni interpretative in ordine al nuovo Regolamento, ha espresso i seguenti pareri:

  1. articolo 4 comma 2. Il criterio di computare tra i voti anche le schede bianche va riferito a tutte le ipotesi di scrutinio previste nel testo.
  2. articolo 20 comma 5. Il biennio di durata delle Commissioni permanenti deve essere computato, a partire dal giorno della costituzione dell'organo, secondo il calendario comune.
  3. articolo 22 comma 4. La procedura prevista per le relazioni dei Comitati permanenti non è applicabile all'espressione dei pareri da parte dei Comitati di ciò incaricati, in quanto nella materia dei pareri si deve tener conto della particolare disciplina dei termini dettata negli articoli 73 e 93 comma 1. La procedura consultiva continuerà pertanto a conformarsi alla prassi attuale.
  4. articolo 25 commi 1 e 2. La programmazione dei lavori in Commissione, obbligatoria nel caso di accordo sul programma generale dei lavori della Camera, è però sempre possibile anche nei casi di carenza momentanea del programma o di mancato accordo su di esso, salva la necessità di adeguamento al programma generale che successivamente intervenga(1).
  5. articolo 26 comma 1. La disposizione va intesa nel senso che, alla fine di ciascuna seduta, sia data effettiva comunicazione di due ordini del giorno: uno attinente alla seduta immediatamente successiva (che normalmente riprodurrà il secondo ordine del giorno comunicato nella seduta precedente); l'altro attinente alla seconda seduta successiva (e al quale potrà farsi opposizione a termini dell'ultima parte del comma).
  6. articolo 40 comma 5. Nell'unica discussione prevista per più questioni sospensive si intende che possa prendere la parola soltanto un deputato per Gruppo, compresi i proponenti, come stabilito nel precedente comma per il concorso di pregiudiziali, fatto salvo il principio dell'articolo 45.
  7. articoli 47 commi 2 e 61 Nei casi di convocazione per il giorno seguente della seduta, tolta per mancanza del numero legale o per tumulto, si intende che l'eventuale seduta già prevista per tale data, con il relativo ordine del giorno, subisca lo spostamento nel tempo necessario per esaurire l'ordine del giorno della seduta riconvocata.
  8. articolo 94, comma 2, prima parte. Si intende che gli emendamenti possono essere presentati anche da deputati estranei alla Commissione, i quali possono chiedere o essere richiesti di svolgerli davanti ad essa, applicandosi analogicamente l'articolo 80 comma 2 e l'articolo 96 comma 3 (2).
  9. articolo 94, comma 2, seconda parte; articolo 74, comma 2. Si intende che siano inviati per il parere alle Commissioni I e V soltanto gli emendamenti per i quali la Commissione abbia deliberato la trasmissione, conformemente all'attuale prassi.
  10. articolo 114 comma 4 e articolo 118. Gli ordini del giorno di cui parla il comma 4 dell'articolo 114 devono intendersi come quelli di istruzione al Governo in relazione al contenuto della mozione (cfr. articolo 88 comma 1). L'ordine del giorno come strumento autonomo conclusivo di dibattito in concorso con mozioni è stato infatti sostituito, nel nuovo ordinamento, dalla risoluzione.
    In questo caso, però, secondo la testuale disposizione dell'articolo 118, la risoluzione è soltanto votata - si intende senza svolgimento - al termine della discussione (e sempre che non sia stata approvata, con effetto preclusivo, una delle mozioni che ha provocato il dibattito).
  11. articolo 117 comma 2. Il riferimento specifico alle norme relative alle mozioni si intende che comporti la necessità, per la deliberazione sulla risoluzione, della presenza della maggioranza dei componenti la Commissione. Non si applica quindi, per la diversità della materia, la seconda parte del primo comma dell'articolo 46.
  12. articolo 117 comma 3. La disposizione va intesa nel senso che la richiesta del Governo produce automaticamente la rimessione della risoluzione all'Assemblea.
  13. articolo 134 comma 2. La disposizione va intesa nel senso che il Presidente della Camera trasmette l'interrogazione al Presidente della Commissione competente perché la iscriva all'ordine del giorno della seduta successiva. Solo nel caso di inottemperanza del presidente della Commissione, il Presidente della Camera ordinerà direttamente l'iscrizione.
  14. Si ritiene che possano essere esercitati dai rappresentanti di Gruppo nelle Commissioni i seguenti poteri dal Regolamento attribuiti ai presidenti di Gruppo: proposte di modifica al calendario e al programma di Commissione (art. 23, comma 4 e 24 comma 4 )(3); richiesta di deroga al limiti temporali (art. 39); richiesta di chiusura di discussione (art. 44 comma 1); richiesta di dibattito limitato nella discussione sulle linee generali (art. 83 comma 2) (4): richiesta di dibattito illimitato (art. 83 comma 3) (5); richiesta di discussione per titoli e parti separate (art. 83 comma 5) (6); utilizzazione in sede di risoluzione dei poteri spettanti ai presidenti di Gruppo per le mozioni (v. art. 110 comma 1; 111 comma 2; 114 comma 1, 2).
  15. articolo 139 in relazione alla discussione delle mozioni e risoluzioni. La norma sulla durata massima degli interventi si intende che debba applicarsi anche all'intervento del proponente la mozione. L'intervento del proponente deve infatti considerarsi come il primo della discussione sulla mozione e non già come preliminare ad essa.
    Nel testo del nuovo Regolamento l'espressione "svolgimento", di cui all'articolo 139, secondo comma, deve essere infatti intesa come indicativa del complesso procedimento che consegue all'iscrizione dell'atto all'ordine del giorno della seduta.
  16. articolo 139 comma 4. Il verificarsi dell'ipotesi di discussione unica di mozioni e interpellanze determina la qualificazione degli interpellanti come intervenienti nel più ampio procedimento della mozione. Pertanto la durata massima dei loro interventi è regolata dall'articolo 139, comma primo, e non dall'articolo 138, comma primo.

(omissis)

La Giunta ha infine esaminato la questione insorta in ordine all'interpretazione dell'articolo 90 del Regolamento. Per quanto riguarda il rapporto fra il primo e il secondo comma del predetto articolo, la Giunta ha rilevato che il coordinamento formale affidato alla Presidenza della Camera, su autorizzazione dell'Assemblea, può essere esercitato solo dopo l'approvazione finale del progetto di legge. Per quanto invece riguarda il problema dell'esatta configurazione delle "correzioni di forma" previste nel primo comma, la Giunta si è riservata di esprimere un parere definitivo.

(1) A seguito delle modificazioni intervenute nella disciplina della programmazione dei lavori in Assemblea e in Commissione, l'ipotesi di carenza del programma è divenuta evenienza eccezionale.

(2) Ora articolo 96, comma 5.

(3) Ora articolo 23, comma 9, e 24, comma 6.

(4) La disposizione è abrogata.

(5) Ora articolo 83, comma 2.

(6) Ora articolo 83, comma 4.