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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 novembre 2022
13.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
ALLEGATO
Pag. 8

ALLEGATO

TESTO RIFORMULATO

  Testo del Regolamento

  Modifica proposta

  Art. 13.

  Art. 13.

  2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente.

  Al comma 2, secondo periodo, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».

  Art. 14.

  Art. 14.

  1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.

  Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

  2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.

  Al comma 2, le parole: «meno di venti iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di iscritti inferiore a quello previsto al comma 1».

  5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

  Al comma 5, primo periodo, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette» e all'ultimo periodo la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due».

Pag. 9

  Art. 16.

  Art. 16.

  3-ter. Qualora tutte le proposte contenenti principi e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principi e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un Presidente di Gruppo o venti deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principi e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilità delle proposte si applica l'articolo 89.

  Al comma 3-ter, terzo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

  Art. 17

  Art. 17

  1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.

  Al comma 1, primo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti».

Pag. 10

  Art. 17-bis.

  Art. 17-bis.

  1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta.

  Al comma 1, primo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

  Art. 18.

  Art. 18.

  1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.

  Al comma 1, primo periodo, la parola: «ventuno» è sostituita dalla seguente: «quindici».

  2-bis. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati possono formulare proposte motivate in difformità dalle conclusioni della Giunta. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. L'Assemblea è sempre chiamata a deliberare sulle richieste di autorizzazione relative ai provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare.

  Il comma 2-bis è abrogato.

Pag. 11

  Art. 18-ter.

  Art. 18-ter.

  6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

  Al comma 6, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

  Art. 27.

  Art. 27.

  2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi e a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa.

  Al comma 2, secondo periodo, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti».

  Art. 40.

  Art. 40.

  1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.

  Al comma 1, secondo periodo, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».

Pag. 12

  Art. 46.

  Art. 46.

  4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da venti o quattro deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.

  Al comma 4, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».

  Art. 51.

  Art. 51.

  2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica; in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

  Al comma 2, primo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente:«tre»; al secondo periodo la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti».

  Art. 63.

  Art. 63.

  3. Su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo o di dieci deputati, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

  Al comma 3, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».

  Art. 69.

  Art. 69.

  1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.

  Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».

  Art. 72.

  Art. 72.

  1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea, e ne dà notizia in Aula. Se nei due giorni successivi all'annunzio un presidente di Gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

  Al comma 1, il secondo periodo è soppresso.

Pag. 13

  Art. 79.

  Art. 79.

  6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.

  Al comma 6, primo periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».

  Art. 83.

  Art. 83.

  2. Quando venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.

  Al comma 2, primo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

Pag. 14

  4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

  Il comma 4 è abrogato.

  Art. 86.

  Art. 86.

  5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.

  Al comma 5, secondo periodo, la parola: «Trenta» è sostituita dalla seguente: «Venti».

  8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.

  Al comma 8, secondo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

Pag. 15

  Art. 92.

  Art. 92.

  3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di assegnazione di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Se entro tale data il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai fini del comma 1.

  Al comma 3, secondo periodo, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».

  Art. 96-bis.

  Art. 96-bis.

  1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annunzio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.

  Al comma 1, il secondo periodo è soppresso.

Pag. 16

  3. Entro il quinto giorno dall'annunzio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annunzio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.

  Al comma 3, primo periodo, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

  Art. 110.

  Art. 110.

  1. Un presidente di Gruppo o dieci deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

  Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».

  Art. 111.

  Art. 111.

  2. Quando chi ha proposto la mozione vi rinunzi, essa deve essere egualmente discussa e votata se lo richiedano un presidente di Gruppo o dieci deputati.

  Il comma 2 è abrogato.

  Art. 114.

  Art. 114.

  1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.

  Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

Pag. 17

  2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

  Al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».

  Art. 138-bis.

  Art. 138-bis.

  1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.

  Al comma 1, primo periodo, la parola: «Trenta» è sostituita dalla seguente: «Venti».

  ART. 153-quinquies.

  1. Le presenti modifiche al Regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2023, ad eccezione delle modifiche agli articoli 13, comma 2, 14, commi 1, 2 e 5, 17, comma 1, e 18, comma 1, che entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura.