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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 maggio 2023
106.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XII)
ALLEGATO
Pag. 34

ALLEGATO 1

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Tra i comuni con popolazione da 25.000 abitanti a 35.000 abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno d'inizio 2014 e con durata fino all'anno 2023 compreso e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono ripartite risorse pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas.

  Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 28,5 milioni.
2.5. (Nuova formulazione) Cannata.

ART. 4.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano durata fino a novantasei mesi.
  10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e di pesca.
*4.35. (Nuova formulazione) Gadda, Del Barba, Bonetti.
*4.37. (Nuova formulazione) Schullian.
*4.38. (Nuova formulazione) Nevi, Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Per l'anno 2023 è concesso un contributo pari a 1 milione di euro in favore Pag. 35del polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle presso il bacino minerario della Maiella (ex SP 60).

  Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 29 milioni.
4.022. (Nuova formulazione) D'Alfonso, Merola.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo)

  1. Per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia nel settore sportivo, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «e di 25 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e di 35 milioni di euro per l'anno 2023» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Delle risorse di cui al primo periodo almeno 10 milioni di euro sono destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva».

  Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti 20 milioni.
*4.025. (Nuova formulazione) Rubano, Benigni, De Palma, Sala.
*4.026. (Nuova formulazione) Lucaselli, Congedo.

ART. 7.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: risparmio energetico inserire le seguenti: previsti all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,.
*7.1. (Nuova formulazione) Gebhard.
*7.2. (Nuova formulazione) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*7.3. (Nuova formulazione) Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando, Merola.
*7.4. (Nuova formulazione) Congedo, Colombo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.
*7.5. (Nuova formulazione) De Palma, Sala, Rubano.
*7.6. (Nuova formulazione) Toccalini, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut, Andreuzza.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Semplificazione temporanea per installazione impianti fotovoltaici)

  1. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «collocati a terra» sono inserite le seguenti: «o su coperture piane o falde»;

   b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che i manti delle coperture non sono realizzati con prodotti che hanno l'aspetto dei materiali della tradizione locale».
**7.058. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.
**7.059. (Nuova formulazione) Zucconi, Caramanna, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.

Pag. 36

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 581 dopo le parole: «per l'anno 2022» sono inserite le parole: «e di 9 milioni di euro per l'anno 2023»;

   b) al comma 582 dopo le parole: «28 febbraio 2022» sono inerite le seguenti: «per l'anno 2022, ed entro il 30 giugno 2023 per l'anno 2023».

  Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 21 milioni.
7.068. Benigni, Bonetti, Borrelli, Centemero, Congedo, Del Barba, Fenu, Furfaro, Gebhard, Merola, Panizzut, Quartini, Rubano, Vietri, Zanella.

ART. 8.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: o che rinunciano al contenzioso eventualmente attivato con le seguenti: o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti.

  Conseguentemente:

   a) al secondo periodo, sostituire le parole: non rinunciano al contenzioso attivato con le seguenti: non si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo;

   b) dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: L'integrale e tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante in capo alle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi di cui al primo periodo, con compensazione delle spese di lite.
*8.12. I Relatori.
*8.13. Lucaselli, Congedo, Ciocchetti, Cavandoli.

ART. 9.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a comunicare alle aziende fornitrici di dispositivi medici l'ammontare dell'IVA sull'importo oggetto di versamento, computando l'IVA sulla base delle fatture emesse dalle stesse aziende nei confronti del Servizio sanitario nazionale e considerando le diverse aliquote dell'IVA applicabili ai beni acquistati.
  1-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono altresì tenute, su eventuale richiesta dell'azienda interessata dalla richiesta di ripiano, a rendere disponibili i riferimenti e le copie documentali delle fatture oggetto della medesima richiesta.
  1-quater. Nel calcolo dell'ammontare dell'IVA di cui al comma 1-bis del presente articolo si tiene conto di quanto previsto all'articolo 8, comma 4, nella parte in cui prevede l'obbligo di indicare in modo separato l'importo del costo del bene e del costo del servizio.
9.2. (Nuova formulazione) Benigni, Cappellacci, De Palma, Rubano, Sala, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

ART. 10.

  Al comma 1, dopo le parole: impossibilità di utilizzare personale già in servizio, Pag. 37aggiungere le seguenti: sia dipendente sia in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dopo le parole: gli idonei collocati nelle graduatorie concorsuali in vigore aggiungere le seguenti: relative all'assunzione di personale dipendente e di avvalersi in regime di convenzione del personale iscritto nelle graduatorie per l'assistenza specialistica ambulatoriale interna.
10.7. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto.

  Al comma 2, dopo le parole: I servizi di cui al comma 1 possono essere affidati aggiungere le seguenti: o prorogati in caso di contratti in corso di esecuzione e sopprimere le parole: esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedaliera.
10.10. I Relatori

  Al comma 2, sopprimere le parole: esclusivamente nei servizi di emergenza-urgenza ospedalieri.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non si applicano agli affidamenti in atto e alle procedure di affidamento in corso di svolgimento o per le quali sia stata pubblicata la determinazione a contrarre, o altro atto equivalente, entro dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La durata degli affidamenti di cui al presente comma non può in ogni caso eccedere dodici mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero, per i contratti in corso, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10.14. Panizzut, Gusmeroli, Loizzo, Cavandoli, Lazzarini, Bagnai, Matone, Centemero.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano ai contratti e alle procedure di affidamento che prevedono il conferimento di attività e servizi sanitari in gestione ad operatori economici, allo scopo di conseguire la riqualificazione di strutture sanitarie o presìdi ospedalieri pubblici.
10.20. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. I membri del Parlamento possono visitare i locali degli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le strutture socio-sanitarie pubbliche. Le visite dei membri del Parlamento ai servizi e alle strutture di cui al presente comma non necessitano di preavviso e devono svolgersi secondo modalità tali da garantire il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio o della struttura.
  7-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 7-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10.25. (Nuova formulazione) Rosso, Vietri, Ciancitto, Ciocchetti, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Schifone.

ART. 11.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono applicabili, in quanto compatibili e comunque nei limiti di spesa ivi previsti, anche al personale medico e infermieristico operante nei pronto soccorso pediatrici e ginecologici afferenti ai presìdi di emergenza-urgenza e ai dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione (DEA) di I e II livello del Servizio sanitario nazionale.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: ai commi 1 e 3 con le seguenti: ai commi 1, 1-bis e 3.
11.8. (Nuova formulazione) Ciancitto, Ciocchetti, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

Pag. 38

ART. 12.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza con le seguenti: Medicina d'emergenza-urgenza.
*12.3. (Nuova formulazione) Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Bonetti.
*12.4. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 20-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, in via sperimentale, il personale medico in formazione può prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi.
12.16. (Nuova formulazione) Cattoi, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli

  Al comma 3, sostituire le parole: l'anno di corso di studi superato e con il livello di competenze e di autonomia raggiunto dallo specializzando con le seguenti: il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.
12.17. Benigni, Rubano, De Palma, Sala.

ART. 13.

  Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo.
13.8. I Relatori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «e amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «, amministrativo, tecnico e professionale».
13.12. Ciocchetti, Congedo, Ciancitto, Lancellotta, Centemero, Panizzut.

ART. 14.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «I suddetti accordi sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui all'ottavo periodo».
*14.3. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.
*14.4. Bonetti, Del Barba, Richetti.
*14.5. Zanella, Borrelli, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*14.6. Mangialavori, Paolo Emilio Russo, Benigni, De Palma, Rubano, Sala.
*14.7. Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo, Girelli.

Pag. 39

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Alle start-up innovative, costituite a partire dal 1° gennaio 2020 ed operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, è riconosciuto, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo volta alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

  Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 28 milioni.
14.05. I Relatori.

ART. 15.

  Al comma 1, dopo le parole: o private accreditate, aggiungere le seguenti: comprese quelle del Terzo settore,.
15.1. Gadda, Faraone, Bonetti, Del Barba.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, dopo le parole: una professione aggiungere la seguente: medica,;

   al comma 2, sostituire le parole: Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

   al comma 3, sostituire le parole: Sino all'adozione dell'intesa di cui al comma 2, e comunque non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con le seguenti: Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui al comma 2 nonché dei relativi provvedimenti attuativi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,;

   al comma 5, dopo le parole: lettera b), aggiungere le seguenti: numero 2),.
*15.2. Lucaselli, Congedo.
*15.3. Faraone, Gadda, Bonetti, Del Barba.
*15.4. Malavasi, Furfaro, Girelli, Stumpo, Ciani, Merola.
*15.6. (Nuova formulazione). Lazzarini, Panizzut, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.

Pag. 40

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Il numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è abrogato.
15.7. (Nuova formulazione). I Relatori.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di accesso ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale)

  1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.
  2. La lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sono abrogati.
  3. All'articolo 8, comma 1, lettera h-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Il requisito della specializzazione non è richiesto per l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale».
  4. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso»;

   b) all'articolo 4, il terzo comma è abrogato.
15.01. (Nuova formulazione) Ciancitto, Ciocchetti, Morgante, Rosso, Schifone, Vietri, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Matone.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure per fronteggiare la grave carenza di operatori di interesse sanitario)

  1. Per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza degli operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

   «4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi al citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, anche se abbiano svolto un'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi. L'iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un'attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026».
15.02. Casasco, Benigni, Rubano, Saccani Jotti, Bagnasco.

ART. 16.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Presso le strutture ospedaliere pubbliche e convenzionate dotate di un servizio Pag. 41di emergenza-urgenza, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, per le relative esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione generale e repressione dei reati, nonché per assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie ivi operanti, possono essere costituiti posti fissi della Polizia di Stato sulla base di apposita ordinanza adottata dal Questore-Autorità provinciale di pubblica sicurezza, nel rispetto delle vigenti disposizioni di carattere normativo e ordinamentale in materia di articolazioni territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
16.6. (Nuova formulazione). Vietri, Benigni, Panizzut.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

  1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati «Istituti», dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 gli Istituti assumono a tempo indeterminato nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1 commi 429, 430 e 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.
  2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti citati al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
  3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definito da ciascun Istituto in base all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

   b) al comma 424, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

   c) al comma 426, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato» sono aggiunte le seguenti: «a tempo indeterminato ovvero»;

   d) al comma 427, dopo le parole: «Il personale assunto» sono aggiunte le seguenti: «a tempo determinato»;

   e) al comma 428, dopo le parole: «previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale» sono aggiunte le seguenti: «assunto a tempo determinato»;

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   f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423.».

  5. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute utilizzando quanto stanziato dall'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il decreto definisce le modalità di suddivisione dei fondi tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti tenendo conto che:

   a) la quota da dedicare ai tempi indeterminati deve essere relativa al numero di assunti a tempo determinato in fase di prima applicazione come definita dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ancora presenti con tale contratto negli Istituti al 31 dicembre 2022;

   b) la quota da dedicare ai contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere proporzionale al numero di assunti con tale contratto in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

   c) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.
*16.03. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.
*16.04. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.
*16.05. Caiata, Osnato, Lucaselli, Ciancitto, Congedo, de Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.
*16.06. Malavasi, Furfaro, Girelli, Stumpo, Ciani.
*16.07. (Nuova formulazione). Stumpo, Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli.
*16.026. (Nuova formulazione). Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di definizione agevolata delle Regioni e degli enti locali)

  1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, possono prevedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle forme stabilite dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione degli istituti disciplinati dall'articolo 1, commi 227 e 229-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché dall'articolo 1, comma 231, della medesima legge.
  2. Con il provvedimento di cui al comma 1 con il quale viene disciplinato l'istituto di cui all'art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, gli enti territoriali stabiliscono anche:

   a) il numero di rate e la relativa scadenza;

   b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

   c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

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   d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

  3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
  4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
  5. Si applicano il comma 240, in quanto compatibile, e i commi 246 e 247 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
  6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.
  7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023.
*17.3. (Nuova formulazione) Bagnai, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.
*17.4. (Nuova formulazione) Zucconi, Caramanna, Vietri, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu.
*17.05. (Nuova formulazione) Congedo, De Bertoldi, Matera, Matteoni, Maullu.

ART. 20.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 20 dicembre di ciascun anno. inserire il seguente periodo: A scelta del contribuente, le rate di cui al primo periodo successive alle prime tre possono essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a partire da gennaio 2024, fatta eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale la scadenza del termine di versamento resta ferma al giorno 20 del mese.
20.4. (Nuova formulazione) Cecchetti, Centemero, Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Lazzarini, Loizzo, Matone, Panizzut.

ART. 23.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) al primo periodo, le parole: «Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato “Previdenza Italia”, istituito in data 21 Pag. 44febbraio 2011» sono sostituite dalla seguente: «Assoprevidenza»;

    2) al secondo periodo, le parole: «Al predetto Comitato», sono sostituite dalle seguenti: «Ad Assoprevidenza»;

    3) al terzo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Ad Assoprevidenza»;

   b) al comma 5, le parole: «del Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «di Assoprevidenza».

  2. Al fine di accelerare la capacità amministrativa dei processi di analisi e di valutazione sugli interventi in materia di previdenza complementare, di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente a Assoprevidenza, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis del citato decreto-legge n. 124 del 2019. In via transitoria per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 giugno 2023.
23.033. D'Alessio, Rosato, Del Barba, Bonetti.

  Nel capo IV, prima dell'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Contributo alla fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile»)

  1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», di cui all'articolo 1, commi da 732 a 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è concesso un contributo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 in favore del medesimo Istituto.

  Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 27 milioni.
*23.034. (Nuova formulazione) Iaia, Lucaselli.
*24.11. (Nuova formulazione) De Palma, D'Attis, Caroppo.

ART. 24.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
24.01. Steger, Gebhard, Schullian, Manes, Cattoi, De Bertoldi.

  All'articolo 24, comma 6, alinea, sostituire le parole: commi 1 e 5 con le seguenti: commi da 1 a 5;.
24.100. I Relatori.

  All'articolo 24, comma 6, lettera d), sostituire le parole: 1,69 milioni con le seguenti: 0,79 milioni e dopo la parola: utilizzo aggiungere le seguenti: di quota parte.
24.101. I Relatori.

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ALLEGATO 2

DL 34/2023: Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali. C. 1060 Governo.

EMENDAMENTI DEI RELATORI

ART. 14.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Alle start-up innovative, costituite a partire dal 1° gennaio 2020 ed operanti nei settori dell'ambiente, delle energie rinnovabili e della sanità, è riconosciuto, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, fino ad un importo massimo di 200.000 euro, in misura non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta per attività di ricerca e sviluppo volta alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumentazioni e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento dello stesso e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il contributo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito d'imposta fruito indebitamente.

  Conseguentemente, all'articolo 24, comma 3, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 28 milioni.
14.05. I Relatori.

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ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Contributo una tantum per l'emergenza del COVID-19)

  1. Alle strutture destinatarie di apposito budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti sottoscritti per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, può essere riconosciuto il contributo una tantum previsto dal comma 495 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, anche in deroga alle disposizioni di cui al primo periodo del medesimo comma 495, con oneri a valere sui bilanci delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a ristoro dei soli costi fissi sostenuti e rendicontati, fino all'importo massimo del 90 per cento del volume di attività riconosciuto nell'ambito dei medesimi accordi e contratti.
16.027. I Relatori.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

  1. Il primo periodo del comma 2-quater dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente: «Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, coerentemente con la domanda storica».
16.028. I Relatori.