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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 giugno 2023
129.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 117

ALLEGATO 1

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (C. 1194 Governo).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1194, di conversione del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

   considerato, per quanto concerne le norme di diretto interesse della XI Commissione, che l'articolo 1, tra l'altro, sospende alcuni termini per gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nei confronti dei soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dall'alluvione;

   condivisi gli interventi, recati all'articolo 2, volti a favorire il lavoro agile per il personale dell'amministrazione giudiziaria, impossibilitato a recarsi sul luogo di lavoro a causa di tali eventi calamitosi;

   preso atto che l'articolo 4, oltre a promuovere il più ampio utilizzo del lavoro agile del personale delle pubbliche amministrazioni, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, prevede, per quel personale impossibilitato a svolgere la prestazione lavorativa attraverso la modalità agile, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al servizio effettivamente prestato;

   rilevato che il medesimo articolo 4, in materia di accesso al pubblico impiego, contempla la possibilità di accedere ad apposite prove di recupero dei concorsi per i residenti nelle zone alluvionate;

   osservato che l'articolo 6, che reca disposizioni in materia di università e alta formazione, al comma 7 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo di 3,5 milioni di euro per il 2023, destinato al personale dipendente docente e tecnico-amministrativo in servizio presso le istituzioni AFAM (alta formazione artistica musicale e coreutica), residente o domiciliato nel territorio dei comuni coinvolti negli eventi alluvionali, precisando al comma 8 che tali provvidenze non rappresentano reddito da lavoro dipendente e non determinano effetti sui fondi per il trattamento accessorio;

   condivisi, all'articolo 7, gli interventi di integrazione al reddito per i lavoratori dipendenti privati e per i lavoratori agricoli, impossibilitati a prestare attività lavorativa o per quei lavoratori dipendenti privati impossibilitati, in tutto o in parte, a recarsi al lavoro, a seguito degli eventi straordinari per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in quei territori;

   apprezzato il sostegno economico previsto dall'articolo 8 in favore dei lavoratori autonomi iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza (forme gestite dall'INPS o da enti di previdenza di diritto privato), che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa di tali eventi alluvionali;

   preso atto degli interventi recati dall'articolo 13, comma 2, volti al riconoscimento di crediti formativi per le attività professionali sanitarie svolte nei territori dei Comuni coinvolti nell'emergenza alluvioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 118

ALLEGATO 2

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (C. 1134 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1134, recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, approvato dal Senato;

   considerato che l'iniziativa legislativa in oggetto si inquadra all'interno della riforma del sistema della proprietà industriale prevista dalla Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la cui componente 2 intende perseguire le finalità di digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo;

   rilevato che, per quanto concerne le norme di diretto interesse della XI Commissione, la modifica del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale), in tale contesto, mira, tra l'altro, alla revisione del quadro normativo per rafforzare la tutela dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, al rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, al miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze, nonché all'agevolazione del trasferimento di conoscenze e al rafforzamento della promozione dei servizi innovativi;

   preso atto del contenuto dell'articolo 18, che riduce da otto a sette il numero dei componenti della commissione d'esame di abilitazione per l'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale e riduce da diciotto a dodici mesi il periodo obbligatorio di tirocinio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.