ALLEGATO 1
Proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. COM(2022) 677 final e relativi allegati.
DOCUMENTO FINALE APPROVATO
Le Commissioni VIII e X,
esaminata la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE, con la finalità di aggiornare la vigente normativa dell'Unione agli obiettivi del Green Deal e del nuovo Piano d'azione per l'economia circolare;
considerata la relazione trasmessa dal Governo su tale proposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012;
tenuto conto degli elementi di conoscenza e valutazione emersi nelle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;
preso atto del parere motivato approvato in data 18 aprile 2023 dalla XIV Commissione politiche dell'Unione europea, che valuta l'atto non conforme al principio di sussidiarietà e formula numerosi rilievi critici anche sulla sua coerenza con il principio di proporzionalità;
premesso che:
la proposta persegue obiettivi generali in larga misura condivisibili. Tuttavia, essa stabilisce strumenti, modalità e tempistiche che non appaiono fondati su una adeguata analisi costi-benefici degli effetti della proposta sul piano economico, sociale ed ambientale ed ignorano le esperienze e le specificità dei singoli Stati membri. La valutazione di impatto che accompagna la proposta, come evidenziato nel parere motivato della XIV Commissione, appare infatti gravemente carente e parziale sotto numerosi profili;
anzitutto l'intervento normativo prospettato, incentrato sul riutilizzo degli imballaggi a scapito del loro riciclo, viene motivato dalla Commissione europea principalmente con l'esigenza di assicurare una gestione efficiente degli imballaggi e dei rifiuti in quegli Stati membri più in difficoltà nel rispettare la normativa vigente e che rischiano di non raggiungere l'obiettivo generale di riciclaggio degli imballaggi fissato per il 2025. Non si chiarisce tuttavia per quali ragioni gli Stati membri che già registrano elevati tassi di riciclo dovrebbero mutare completamente l'approccio sinora seguito con successo e non potrebbero conseguire gli obiettivi sottesi alla proposta mantenendo il sistema attuale o scegliendo altri strumenti e modalità appropriate;
sotto questo profilo, l'applicazione della normativa proposta avrebbe un impatto fortemente negativo e paradossale sull'Italia, che ha sviluppato un sistema di trattamento dei rifiuti da imballaggio in grado di conseguire, con molti anni di anticipo, gli obiettivi europei di riciclo fissati per il 2025 e per il 2030 e che opera su tutti i materiali di imballaggio, compresi i rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile raccolti assieme all'umido domestico. Verrebbero fortemente penalizzate, con gravi ricadute economiche ed occupazionali, circa 800.000 aziende attualmente attive nel settore degli imballaggi con oltre 6,3 milioni di dipendenti ed un fatturato di circa 2.000 miliardi di euro. Il Piano nazionalePag. 33 di ripresa e resilienza dell'Italia, peraltro, destina 2,1 miliardi di euro all'ulteriore miglioramento infrastrutturale per la raccolta e il riciclo dei rifiuti, sia realizzando nuovi impianti, sia aggiornando quelli esistenti. Tali investimenti, già programmati, non sarebbero coerenti con la normativa proposta che, favorendo il riutilizzo degli imballaggi, comporterebbe minori quantità di riciclaggio. Una maggiore flessibilità, che tenga conto degli investimenti effettuati dai singoli Stati e della loro capacità di gestire e riciclare anche particolari e innovativi materiali di imballaggio, consentirebbe invece all'Italia di salvaguardare la filiera di raccolta, recupero e riciclo che ha permesso di gestire efficacemente i rifiuti da imballaggio e di creare un mercato di materie prime seconde largamente impiegate nell'industria;
più in generale, la Commissione europea – senza dimostrare adeguatamente i benefici ambientali che si potrebbero ottenere dalla normativa proposta – non stima specificamente le conseguenze del nuovo approccio sulla progettazione e produzione degli imballaggi, sul consumo di materie prime, sull'impiego di risorse, sugli aspetti igienico-sanitari e quindi sui rischi del riuso stesso per la salute umana, sulle filiere nazionali degli imballaggi e della gestione dei rifiuti già esistenti;
esemplare in questo senso è il fatto che la proposta, da un lato, vincola al riuso degli imballaggi sottraendoli al riciclo, dall'altro, prevede una percentuale obbligatoria di materiale plastico riciclato nella produzione di nuovi imballaggi senza dimostrare se l'effettiva disponibilità di materiali ottenuti dal riciclo – che si vuole diminuire – sarà sufficiente ad assolvere a tale obbligo;
analogamente, si intende vietare il ricorso a imballaggi monouso, compresi quelli, impiegati per uso alimentare, con elevato contenuto di materia prima rinnovabile e riciclabili in compostaggio assieme agli scarti di cibo residui, per passare al riutilizzo, senza quantificare la maggiore produzione di emissioni di CO2, il maggiore impiego di materie prime per realizzare imballaggi più pesanti e robusti, il maggiore consumo di acqua potabile, energia e prodotti chimici, per la necessaria fase di pulizia e sanificazione, senza tenere conto in alcuna misura dei rischi per l'igiene, la sicurezza alimentare e il contenimento degli sprechi;
gli effetti dirompenti della proposta sopra richiamati sarebbero inoltre amplificati, come evidenziato dal parere motivato della XIV Commissione, anche per la scelta del ricorso al Regolamento, immediatamente applicabile negli ordinamenti nazionali, per la mancata previsione di un periodo di transizione che consenta alle imprese di adeguarsi, nonché per l'eccessivo ricorso nella proposta ad atti delegati della Commissione. Questi ultimi non si limiterebbero, come previsto dall'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a definire elementi non essenziali della nuova normativa e sarebbero adottati in assenza di puntuali criteri direttivi, aumentando l'incertezza e le difficoltà delle imprese che necessitano di tempo per modificare i propri processi produttivi e programmare investimenti;
rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
esprimono una
VALUTAZIONE NEGATIVA
sulla proposta della Commissione europea e ritengono in ogni caso necessario che,
nel corso del negoziato:
1) la Commissione europea presenti una nuova valutazione di impatto che approfondisca, sulla base di specifici indicatori quantitativi e qualitativi, alcuni aspetti quali: a) l'impatto della riduzione degli imballaggi sulla distribuzione e la disponibilità di beni essenziali come i generi alimentari e i prodotti medicinali; b) la quantificazione del maggior consumo di acqua potabile ed energia necessari a preparare Pag. 34gli imballaggi al riuso; c) la quantificazione dell'effettiva riduzione di emissioni di CO2 e di consumo di combustibili fossili derivanti dalle misure prospettate; d) l'impatto della riduzione degli imballaggi sugli sprechi alimentari, sulla sicurezza alimentare, sul potenziale aumento di rischi di contaminazioni nella catena alimentare, su potenziali aumenti di costi per i consumatori;
2) sia rivista la scelta dell'atto giuridico, ricorrendo ad una direttiva anziché ad un regolamento o, in subordine, si introducano nel regolamento proposto misure di flessibilità, rispettose delle diverse caratteristiche socio-economiche e condizioni di partenza degli Stati membri, anche con specifico riguardo alle infrastrutture di riciclo esistenti e alla loro capacità di riciclare specifici e innovativi materiali di imballaggio;
3) in particolare, sia consentito agli Stati membri di scegliere gli strumenti appropriati a perseguire gli obiettivi della proposta, salvaguardando gli ottimi risultati conseguiti da alcuni tra essi nel riciclo dei rifiuti da imballaggio;
4) al fine di consentire alle imprese un congruo periodo di transizione, si modifichi l'articolo 65 nel senso di prevedere che la normativa proposta trovi applicazione non prima di 48 mesi dopo la sua entrata in vigore;
5) si limiti al massimo il ricorso ad atti delegati della Commissione europea e, al fine di assicurare certezza giuridica, se ne precisino tempistica e criteri direttivi. A questo scopo si valuti, al fine di coinvolgere gli Stati membri e gli operatori del settore nella definizione della normativa di dettaglio, se prevedere per alcune misure di attuazione il ricorso ad atti di esecuzione da sottoporre a comitati di esperti degli Stati membri piuttosto che a quelli delegati;
6) si modifichi l'articolo 6 nel senso di affidare all'organismo di normazione dell'Unione europea (CEN), e non ad un atto delegato della Commissione europea, la definizione dei criteri tecnici di progettazione per il riciclaggio e delle classi di prestazioni di riciclaggio;
7) si modifichi l'articolo 7 nel senso di prevedere che la quota di contenuto riciclato minimo obbligatorio sia riferita alla media di tutti gli imballaggi in plastica di una certa tipologia o venduti da un medesimo operatore economico, e non alla singola unità di imballaggio;
8) con riguardo al contenuto riciclato minimo obbligatorio, si modifichi il citato articolo 7 nel senso di escludere da tale obbligo gli imballaggi in PET o altri polimeri per alimenti e bevande, prevedendo invece l'avvio di una sperimentazione in cui impiegare plastiche riciclate provenienti dal riciclo di imballaggi già impiegati per prodotti alimentari;
9) con riguardo agli imballaggi primari dei farmaci, che potrebbero conservare residui dei principi attivi, si modifichi l'articolo 6 nel senso di escludere tali imballaggi dall'obbligo di riciclaggio per evitare il rischio di contaminazioni di lotti di materiale riciclato;
10) per garantire l'integrità di medicinali, dispositivi medici e diagnostici, assicurarne l'efficacia e la stabilità dei principi attivi, si modifichi l'articolo 7 nel senso di escludere in modo permanente gli imballaggi primari di tali prodotti dall'obbligo di inserirvi una quota minima obbligatoria di materiale riciclato. Per tali prodotti si preveda inoltre l'esenzione dalle disposizioni relative all'etichettatura, al fine di poter utilizzare gli spazi disponibili sulla confezione alle necessarie indicazioni e avvertenze;
11) si modifichi l'articolo 8 nel senso di ampliare la lista delle applicazioni che possono essere realizzate con materiali compostabili. Occorre consentire agli Stati che abbiano idonee strutture di riciclo organico di ammettere alla circolazione tutti gli imballaggi compostabili certificati ad uso alimentare, conformi ai criteri tecnici di progettazione per il riciclaggio organico di cui all'Allegato III della proposta di regolamento;
12) si continui a consentire l'utilizzo di imballaggi monouso sostenibili e riciclabili, ottenuti con minore consumo di materiePag. 35 prime, ovvero con l'utilizzo di materie prime rinnovabili (in ottica di decarbonizzazione dell'economia) e riciclabili in compostaggio assieme agli scarti di cibo residui (piatti, posate, vaschette eccetera). A tal fine si sopprima l'articolo 22, eliminando le restrizioni previste all'utilizzo di alcuni formati di imballaggio (monouso per prodotti alimentari, ortofrutticoli o cosmetici), prive di giustificazione ambientale e non sostenute da valutazioni di impatto sulla effettiva sostenibilità dei materiali impiegati e sulla loro riciclabilità;
13) si escludano dagli obblighi relativi al riutilizzo degli imballaggi, all'istituzione di sistemi di riutilizzo e di deposito cauzionale quegli Stati membri che riciclano elevate quantità di rifiuti da imballaggio;
14) si sopprima l'articolo 26, che stabilisce una serie di obiettivi in materia di riutilizzo e ricarica per diversi settori e formati di imballaggi per alimenti e bevande, alla luce dell'impatto negativo su ambiente, igiene, sicurezza alimentare e contenimento degli sprechi;
15) si modifichino le disposizioni finalizzate a ridurre gli imballaggi eccessivi ed in particolare la conformità al rapporto di spazio vuoto del 40 per cento per gli imballaggi destinati al commercio elettronico, precisando che esse si riferiscono alla media di tutte le spedizioni effettuate per e-commerce da uno stesso operatore economico e non alla singola unità di imballaggio.
ALLEGATO 2
Proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. COM(2022) 677 final e relativi allegati.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
Le Commissioni VIII e X,
esaminata la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE-COM(2022)677 final e relativi allegati;
premesso che:
la proposta di regolamento in esame è volta ad aggiornare il quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggio, con l'obiettivo, previsto dal Green Deal e dal Piano d'azione per l'economia circolare, di ridurre le emissioni di CO2, la produzione di rifiuti e l'utilizzo di materie prime;
secondo la valutazione d'impatto che accompagna la proposta, la produzione totale di rifiuti di imballaggio è passata nell'UE da 66 milioni di tonnellate nel 2009 a 78,5 milioni di tonnellate nel 2019 (con un incremento del 19 per cento circa, superiore a quello del reddito nazionale lordo);
a tale scopo, la citata proposta fissa una serie di obiettivi giuridicamente vincolanti al fine di ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite per Stato membro rispetto ai valori del 2018 del 5 per cento entro il 2030, del 10 per cento entro il 2035, per arrivare al 15 per cento rispetto al 2018 entro il 2040; promuovere il riciclaggio, rendendo tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell'UE riciclabili in modo sostenibile entro il 2030; ridurre il fabbisogno di risorse naturali primarie e creare un mercato ben funzionante di materie prime secondarie, introducendo l'obbligo di utilizzare alcune percentuali di plastica riciclata negli imballaggi;
considerato che:
tale proposta, che assume come base giuridica l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), consente di aggiornare il quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, fornendo agli Stati membri e alle imprese un sostegno adeguato per raggiungere gli obiettivi di riduzione dei rifiuti, e di armonizzare l'attuazione di alcune disposizioni della direttiva 94/62/CE che stanno determinando costi aggiuntivi per gli operatori economici, i quali chiedono con forza che si proceda a un'ulteriore armonizzazione non solo per poter lavorare in modo più efficiente in termini di costi, ma anche per poter superare l'incertezza normativa sui requisiti ambientali per gli imballaggi e, quindi, effettuare adeguati investimenti infrastrutturali;
con specifico riferimento al principio di sussidiarietà e, quindi, alla necessità di un intervento normativo dell'Unione nonché del reale valore aggiunto rispetto a quello che ciascuno Stato membro potrebbe fare legiferando in materia, rileva evidenziare da un lato l'impossibilità per i singoli stati di affrontare l'insieme dei problemi legati a un mercato, quale è quello degli imballaggi che, alla luce dell'elevata quantità di scambi intercorrenti tra i vari paesi, non può che considerarsi comune, Pag. 37dall'altro l'esigenza di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e quindi parità di condizioni per gli operatori economici mediante la definizione di prescrizioni comuni al livello dell'UE per una transizione verso un'economia circolare coerente in tutti gli Stati membri, oltre che efficiente dal punto di vista dei costi;
valutato, altresì, che:
affinché il mercato europeo possa trarre vantaggio da un ritorno rapido degli investimenti nella bioeconomia circolare e preservare la competitività delle imprese, appare necessario introdurre alcuni correttivi alla proposta che consentano di considerare gli upgrade di ogni Paese membro in termini di innovazione impiantistica e tecnologica. In primis, sebbene la proposta vada già nella giusta direzione, si ritiene opportuno superare il limite posto dall'articolo 8, paragrafi 1 e 2, alle applicazioni compostabili e biodegradabili;
al fine di promuovere la circolarità e l'uso sostenibile degli imballaggi la proposta adottata dalla Commissione dà un forte impulso agli imballaggi riutilizzabili e ai sistemi di riutilizzo, come misura specifica di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggi. Occorre tuttavia tenere in considerazione l'efficacia dei sistemi di riciclo già consolidati in alcuni Stati membri, come alcuni settori industriali italiani che hanno investito nel riciclo con l'obiettivo di ridurre i rifiuti di imballaggio;
garantire la durabilità dei beni è prioritario nella gerarchia delle azioni individuate dall'Unione europea e permetterà di arrivare con maggiore agio alla neutralità climatica richiesta per il 2050;
tenuto conto degli elementi di conoscenza e valutazione emersi nelle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta,
esprimono una
VALUTAZIONE POSITIVA
sulla proposta della Commissione europea,
con le seguenti osservazioni:
per le motivazioni espresse in premessa, nel corso del prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, valuti il Governo:
a) con riferimento all'articolo 8 e, segnatamente, ai paragrafi 1 e 2, di favorire l'ampliamento delle applicazioni contemplate per l'utilizzo delle bioplastiche compostabili e biodegradabili, anche al fine di sostenere l'innovazione verso un uso più sostenibile dei materiali e promuovere in tutta l'Unione europea modelli virtuosi di riciclo organico delle medesime, nel rispetto della normativa ISO EN 13432;
b) di sostenere le misure proposte dalla Commissione europea, con particolare riferimento: 1) all'inserimento delle cialde di caffè nella lista delle applicazioni obbligatorie di imballaggio compostabile e la possibilità di una loro commercializzazione sul mercato europeo solo se certificate compostabili, in linea con quanto previsto dall'articolo 8, in combinato disposto con la definizione di cui all'articolo 3; 2) al divieto di commercializzazione degli imballaggi di plastica monouso, degli imballaggi compositi monouso o altri imballaggi monouso per meno di 1,5 kg di frutta e verdura fresche, a meno che non sia dimostrata la necessità di evitare perdite di acqua o turgore, rischi microbiologici o urti;
c) in merito all'articolo 22, che impone il divieto per gli operatori economici di immettere sul mercato imballaggi nei formati e per le finalità elencati nell'Allegato V, di proporre adeguate modifiche all'atto in esame che consentano l'utilizzo di tipologie di imballaggi in materiali che abbiano già filiere di riciclo consolidate nello Stato membro;
d) di proporre che venga implementato il meccanismo di cui all'articolo 44, che introduce entro il 2029 un sistema di deposito cauzionale e restituzione, garantendoPag. 38 al contempo la massima interoperabilità con i sistemi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio - che hanno conseguito nel nostro Paese obiettivi e prestazioni elevati, parallelamente al raggiungimento di una percentuale di circa il 70 per cento di raccolta differenziata di bottiglie di plastica monouso - allo scopo di favorire l'approvvigionamento di flussi stabili e costanti di materia prima seconda di alta qualità per l'industria nazionale del riciclo;
e) al fine di semplificare ed incentivare la raccolta differenziata, in modo particolare degli imballaggi in plastica e altri materiali, di proporre misure che consentano di incrementare il ricorso ai cosiddetti eco-compattatori, tecnologia in grado di promuovere la raccolta differenziata e il riciclo e di consentire un risparmio sui costi di trasporto e di smistamento;
f) di prevedere un credito d'imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con imballaggi compostabili e biodegradabili al fine di ridurre l'impatto ambientale degli stessi e il livello dei rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio;
g) di sostenere ogni utile iniziativa volta a incrementare i regolamenti End of Waste (EoW), a livello comunitario ed interno, al fine di creare le condizioni per un mercato delle materie prime seconde, in sostituzione delle materie prime tradizionali, competitive in termini di disponibilità, prestazioni e costi, agendo sulla normazione dei materiali e sui criteri per togliere la qualifica di rifiuto ai materiali.
Pavanelli, L'Abbate, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, Morfino, Santillo.
ALLEGATO 3
Proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. COM(2022) 677 final e relativi allegati.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA DAL GRUPPO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Le Commissioni VIII e X,
esaminata la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE;
considerato che la proposta di Regolamento in esame è volta ad aggiornare il quadro normativo dell'UE in materia di imballaggi e di rifiuti di imballaggio, con l'obiettivo, previsto dal Green Deal e dal Piano d'azione per l'economia circolare, di ridurre le emissioni di CO2, la produzione di rifiuti e l'utilizzo di materie prime;
più in particolare, la proposta di Regolamento intende conseguire i seguenti obiettivi specifici:
ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite per Stato membro del 15 per cento rispetto al 2018 entro il 2040 e, in tal modo, giungere a una riduzione complessiva dei rifiuti nell'UE del 37 per cento circa rispetto all'ammontare che si raggiungerebbe in assenza di modifiche normative;
promuovere il riciclaggio, rendendo tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell'UE riciclabili in modo sostenibile entro il 2030;
ridurre il fabbisogno di risorse naturali primarie e creare un mercato ben funzionante di materie prime secondarie, introducendo l'obbligo di utilizzare alcune percentuali di plastica riciclata negli imballaggi;
valutato favorevolmente l'articolo 44 del provvedimento che istituisce sistemi di deposito cauzionale (DRS) e restituzione, fondamentale strumento di consolidamento del riciclo, che consente di massimizzare le intercettazioni di materiali, di migliorarne la qualità e di riservare i volumi di materiali riciclati per le applicazioni più «nobili». Tale articolo prevede che entro il 1° gennaio 2029 gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché siano istituiti, seppur con specifici criteri e modalità, sistemi di deposito cauzionale e restituzione per bottiglie in plastica e contenitori in metallo per liquidi alimentari. Si prevede inoltre la possibilità di esenzione dalla introduzione del DRS per quei Paesi che mostrino di potere conseguire, in modo non episodico, il 90 per cento di raccolta di tali contenitori;
tenuto conto che secondo la Commissione europea, le misure proposte dovrebbero ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra derivanti dagli imballaggi a 43 milioni di tonnellate rispetto a 66 milioni di tonnellate di emissioni che verrebbero liberate a legislazione invariata. Il consumo di acqua si ridurrebbe di 1,1 milioni di m3. I costi dei danni ambientali per l'economia e la società si ridurrebbero di 6,4 miliardi di euro. Dalle nuove misure la Commissione si attende, altresì, creazione di nuova occupazione (in particolare, oltre 600 mila posti di lavoro nelle attività legate al riutilizzo degli imballaggi), oltre a risparmi per imprese e consumatori stimabili in circa 100 euro l'anno pro capite;
Pag. 40la pressione esercitata dagli attuali modelli di produzione e consumo sui sistemi naturali, rischia di destabilizzare in maniera irreversibile l'equilibrio sul quale si base la stabilità della biosfera. A livello europeo, nonostante gli sforzi messi in campo fino ad oggi, la traiettoria è ancora decisamente insostenibile e la finestra temporale per invertire la rotta va rapidamente chiudendosi;
la Commissione europea stima che gli imballaggi costituiscano il 36 per cento dei rifiuti solidi urbani e che ogni europeo produca ogni anno circa 180 kg di rifiuti di imballaggio. La produzione di imballaggi, secondo quanto dichiara la Commissione, impiega grandi quantità di materie prime: il 40 per cento della plastica e il 50 per cento della carta utilizzate nell'UE sono infatti destinati agli imballaggi. Essa stima inoltre che, in assenza di nuove misure, entro il 2030 l'UE registrerebbe un ulteriore aumento del 19 per cento dei rifiuti di imballaggio, che arriverebbe al 46 per cento per i rifiuti di imballaggio di plastica;
secondo i dati Ispra solo la metà degli imballaggi in plastica immessi al consumo nel nostro Paese trova una nuova vita in prodotti riciclati, mentre l'altra metà finisce bruciata negli inceneritori, smaltita in discarica o dispersa nell'ambiente. Oltre ad aggravare la contaminazione ambientale, queste inefficienze si traducono in un aggravio di costi a carico della collettività;
sebbene l'Italia dichiara di riciclare oltre il 70 per cento dei rifiuti prodotti, l'ambiente e il mare sono pieni di rifiuti. Sulle nostre spiagge si trovano una media di quasi mille rifiuti ogni 100 metri di spiaggia (fonte Legambiente) e, nel nostro mare, si registra un'altissima concentrazione di plastiche e microplastiche. Questo perché il Mar Mediterraneo è un bacino chiuso, con poco ricambio di acqua, su cui insistono più di 500 milioni di persone in 22 Paesi. Tutta questa plastica minaccia seriamente il mare e i suoi abitanti. Senza considerare che le particelle di plastica ingerite dagli animali marini finiscono nella nostra catena alimentare;
è necessario tradurre in atti concreti i princìpi contenuti nelle varie direttive comunitarie approvate negli anni scorsi, introducendo obiettivi ambiziosi per prevenire la produzione di rifiuti e interventi che favoriscano il ricorso a imballaggi riutilizzabili. Solo così si sarà in grado di realizzare una vera economia circolare e ridurre drasticamente la nostra dipendenza dalle materie prime, il cui crescente consumo impatta negativamente sugli ecosistemi naturali;
preso atto che la proposta di Regolamento mette finalmente in pratica quanto già presente nelle precedenti direttive comunitarie sul tema rifiuti. Prevenzione, riuso e riciclo sono infatti azioni complementari e necessarie a dare vita a una vera economia circolare e strategiche per sopperire alla carenza di materie prime in Europa e in particolare in Italia,
esprimono una
VALUTAZIONE POSITIVA
sulla proposta della Commissione europea.
Bonelli, Evi, Dori.
ALLEGATO 4
Proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio, che modica il regolamento 2019/1020/UE sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e la direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, e abroga la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. COM(2022) 677 final e relativi allegati.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Le Commissioni VIII e X,
esaminata la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE, con la finalità di aggiornare la vigente normativa dell'Unione agli obiettivi del Green Deal e del nuovo Piano d'azione per l'economia circolare;
considerata la relazione trasmessa dal Governo su tale proposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012;
tenuto conto degli elementi di conoscenza e valutazione emersi nelle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;
premesso che:
la proposta persegue obiettivi generali pienamente condivisibili come:
a) la riduzione gli imballaggi inutili vietando talune forme di imballaggio in alcuni settori economici e imponendo agli Stati membri di ridurre i rifiuti del 5 per cento nel 2030, del 10 per cento nel 2035 e del 15 per cento nel 2040, riducendo al minimo gli imballaggi in termini di peso e volume, mantenendo al contempo la sicurezza e la funzionalità;
b) l'aumento del riutilizzo degli imballaggi con l'introduzione per la prima volta in un documento europeo di obiettivi di riutilizzo e ricarica;
c) l'aumento delle quantità da riciclare attraverso un sistema che sia più efficiente stabilendo vari obiettivi, compresi gli obiettivi di contenuto riciclato per tutti gli imballaggi in plastica e la realizzazione del 100 per cento degli imballaggi riciclabili entro il 2030;
d) il miglioramento dei tassi di raccolta degli imballaggi introducendo sistemi obbligatori di deposito cauzionale per bottiglie di plastica e lattine di alluminio;
considerato che:
strumenti, modalità e tempistiche indicati non appaiono, tuttavia, adeguatamente fondati su una profonda analisi costi-benefici degli effetti della proposta sul piano economico, sociale ed ambientale e non tengono nella dovuta considerazione le esperienze e le specificità dei singoli Stati membri, in particolare di quelli, come l'Italia, che già registrano elevati tassi di riciclo i quali dovrebbero mutare completamente l'approccio sinora seguito con successo e non potrebbero conseguire gli obiettivi sottesi alla proposta mantenendo il sistema attuale o scegliendo altri strumenti e modalità appropriate;
l'applicazione della normativa proposta potrebbe, pertanto, avere un impatto fortemente negativo sull'Italia, che ha sviluppato un sistema di trattamento dei rifiuti da imballaggio in grado di conseguire, con molti anni di anticipo, gli obiettivi europei di riciclo fissati per il 2025 e per il 2030 e che opera su tutti i materiali di Pag. 42imballaggio, compresi i rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile raccolti assieme all'umido domestico, penalizzando fortemente, con gravi ricadute economiche ed occupazionali, circa 800.000 aziende attualmente attive nel settore degli imballaggi con oltre 6,3 milioni di dipendenti ed un fatturato di circa 2.000 miliardi di euro;
appare, inoltre, debole la stima delle conseguenze del nuovo approccio sulla progettazione e produzione degli imballaggi, sul consumo di materie prime, sull'impiego di risorse, sugli aspetti igienico-sanitari e quindi sui rischi del riuso stesso per la salute umana, sulle filiere nazionali degli imballaggi e della gestione dei rifiuti già esistenti;
pur condividendo rimpianto complessivo della proposta della Commissione e riconoscendo il valore che il riutilizzo di taluni imballaggi potrebbe avere in certi settori e applicazioni, la fissazione di target di riutilizzo più ambiziosi al 2040 dovrebbe avvenire solo dopo un'approfondita analisi del ciclo di vita delle diverse soluzioni, tenendo conto delle prescrizioni in materia di salute, igiene e sicurezza;
la mancata previsione di un periodo di transizione che consenta alle imprese di adeguarsi e l'uso di atti delegati della Commissione usati per definire elementi essenziali della nuova normativa sono tutti elementi che rischiano, in assenza di puntuali criteri direttivi, di creare incertezza e difficoltà per le imprese che necessitano di tempo per modificare i propri processi produttivi e programmare investimenti, alle quali è necessario dare chiarezza sui tempi entro i quali sarà definita la normativa tecnica e secondaria nonché gli standard comuni e stabilire un chiaro periodo di tempo entro il quale esse dovranno conformarsi agli obiettivi di contenuto riciclato,
esprimono una
VALUTAZIONE FAVOREVOLE
a condizione che in sede di negoziato siano raggiunti i seguenti obiettivi:
a) si specifichi meglio la definizione imballaggi innovativi e sia portata a 7 anni, rispetto ai 5 proposti dalla Commissione, la deroga loro riconosciuta rispetto agli obblighi di riciclabilità;
b) in materia di libera circolazione, si evitino sia ulteriori prescrizioni di etichettatura del packaging introdotte a livello di Stato membro per non frammentare il mercato unico che questa proposta di Regolamento si propone di creare, sia obblighi di istituire sistemi di deposito cauzionale su bottiglie di plastica monouso e lattine monouso di metallo;
c) sia demandata agli organismi europei di standardizzazione (CEN) la definizione dei criteri di progettazione per il riciclaggio in luogo della delega di poteri alla Commissione contenuta nella la proposta di Regolamento;
d) sia fatta rientrare nei poteri dei co-legislatori e pertanto nella procedura legislativa ordinaria la revisione delle restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio;
e) l'adozione degli atti delegati, di esecuzione e degli standard CEN sia fissata con una scadenza certa, fornendo alle imprese un congruo lasso di tempo, comunque non inferiore a tre anni, conformarvisi;
f) gli obblighi di contenuto riciclato siano stabiliti come media dell'intero portafoglio di ciascun produttore piuttosto che sulla singola unità di imballaggio e gli elementi non strutturali di un imballaggio, come adesivi, inchiostri e rivestimenti non siano soggetti a tali obblighi;
g) si garantisca che i contributi pagati dagli operatori nel quadro degli schemi di responsabilità estesa del produttore siano prioritariamente destinati allo sviluppo delle infrastrutture di raccolta, smistamento e riciclo;
h) si istituisca un Forum consultivo per garantire la partecipazione equilibrata di rappresentanti degli Stati membri e di tutte le parti interessate per contribuire a definire gli atti delegati e di esecuzione;
i) siano ridotte le restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio, i cui Pag. 43benefici ambientali non sono certi e che incidono su prodotti attualmente riciclabili e riciclati;
l) si sottoponga a una preventiva analisi del ciclo di vita delle diverse soluzioni, tenendo conto delle prescrizioni in materia di salute, igiene e sicurezza, l'applicazione dei target di riutilizzo fissati al 2030, limitandola a quegli Stati membri che non abbiano raggiunto il 90 per cento di raccolta differenziata;
m) sia aumentata a 200 mq di superficie di vendita, comprese le zone di stoccaggio e spedizione, la deroga per gli operatori per meglio riflettere la realtà dei piccoli esercizi commerciali;
n) sia introdotto un obiettivo di raccolta differenziata al 90 per cento di tutti i rifiuti di imballaggio al 2030, necessario per garantire la disponibilità di materiale riciclato da utilizzare in altri imballaggi, predisponendo altresì la necessaria infrastruttura di raccolta sia negli spazi pubblici che a livello dei distributori finali.
Braga, Curti, De Micheli, Di Biase, Di Sanso, Ferrari, Gnassi, Orlando, Peluffo, Siniani.