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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 luglio 2023
140.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
ALLEGATO
Pag. 33

ALLEGATO

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Disposizioni per il rafforzamento delle capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni)

  1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in carenza di organico, procedono, prioritariamente rispetto ad altre modalità di assunzione, allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.
01.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Fondo per il finanziamento del rinnovo della contrattazione collettiva nazionale per il settore pubblico)

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare seguito alle procedure connesse al rinnovo della contrattazione collettiva nazionale per il settore pubblico, è istituito un Fondo con dotazione pari a 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
01.03. Boschi, D'Alessio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il requisito di accesso ai contributi diretti alle imprese editrici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 non si applica alle testate acquisite nell'ambito di una procedura concorsuale.
1.6. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

  Al comma 2, capoverso «10., secondo periodo, sostituire le parole: può avvalersi fino a un massimo di due esperti con le seguenti: si avvale di quattro esperti.
1.7. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di valorizzare le professionalità già selezionate mediante procedure selettive pubbliche, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Pag. 34decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riservano il dieci per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ai componenti esterni della struttura di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in servizio da almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, a valere dei relativi capitoli di competenza. La presente disposizione non trova applicazione ai comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
1.8. Kelany.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8, comma 2, le parole: «ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM» sono soppresse;

   b) all'articolo 8, comma 3, le parole: «il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM» sono sostituite con le seguenti: «il presidente dell'ANCI o dell'UPI»

   c) all'articolo 9, comma 2, lettera d), le parole: «, dall'UPI e dall'UNCEM» sono sostituite dalle seguenti: «e dall'UPI»;

   d) all'articolo 9, comma 6, lettera c), le parole: «Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM» sono sostituite con le seguenti: «Presidente dell'ANCI e dell'UPI».
1.9. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i cosiddetti «progetti in essere» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 1, decreto del Ministero dell'istruzione e del merito del 28 novembre 2022, n. 308, è prorogato al 31 luglio 2024. Eventuali ulteriori termini per l'avvio degli interventi di cui al presente comma sono differiti al 10 settembre 2024.
1.10. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il termine per l'affidamento dei lavori e stipulazione del contratto, il termine intermedio e il termine finale, relativi agli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministero dell'interno del 4 aprile 2022, sono rispettivamente differiti al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024 e al 30 giugno 2026.
1.11. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda» sono soppresse.
1.12. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 334, le parole: «e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù»;

   b) al comma 337, le parole: «e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «, la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al Pag. 35personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù».

  5-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal comma 5-bis si provvede mediante il Fondo di cui al comma 143 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  5-quater. Per gli enti pubblici nazionali istituiti allo scopo di operare come autorità nazionali di riferimento per la gestione di programmi comunitari, alle spese di funzionamento dei quali si provveda anche con fondi comunitari, gli emolumenti spettanti ai componenti dell'organo di vertice con funzioni di indirizzo politico amministrativo e al collegio dei revisori sono quelli stabiliti a normativa vigente, incrementati del 35 per cento.
1.16. Lucaselli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai rispettivi regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1988, n. 400, sono considerati gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
*1.13. D'Attis, Tassinari, Rubano.
*1.15. Faraone, D'Alessio.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n., 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
1.17. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioniPag. 36 pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.
  2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
*1.01. Mari, Zaratti.
*1.02. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**1.03. Mari, Zaratti.
**1.04. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**1.020. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
*1.05. Mari, Zaratti.
*1.06. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*1.021. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

Pag. 37

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
**1.07. Mari, Zaratti.
**1.08. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.
**1.09. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento economico degli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri)

  1. Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai rispettivi regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1988, n. 400, sono considerati gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
1.010. Varchi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)

  1. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77».
1.011. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di accelerazione degli interventi del CIS Brindisi Lecce – Costa Adriatica)

  1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo Brindisi-Lecce costa Adriatica siglato il 28 giugno 2022, il presidente della giunta della regione Puglia, su proposta dei Presidenti delle province di Lecce e di Brindisi, nomina un Commissario straordinario che presiede e coordina il tavolo istituzionale di cui all'articolo 4 del contratto istituzionale di sviluppo. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario e gli eventuali sub-commissari nominati possono avvalersi delle strutture del soggetto attuatore individuato ai sensi dell'articolo 7 del suddetto contratto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1.012. Stefanazzi.

Pag. 38

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Piano straordinario di assunzioni presso le amministrazioni dello Stato)

  1. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono incrementate di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.013. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per i rinnovi contrattuali 2022-2024)

  1. Ai fini di contribuire agli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, per il triennio 2022-2024, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro annui, a decorrere dall'anno 2023.
  2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, gli importi che verranno determinati ai sensi del medesimo comma 1 si darà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, che verrà determinata dal confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2023. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
  4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1 nonché Pag. 39quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
  5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
1.014. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Termini per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) all'alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

    2) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024».

   b) al comma 2,:

    1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».

    2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».

   c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024».
1.015. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi di prevenzione e formazione e aggiornamento del personale operante nel settore)

  1. Per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime – polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti – polizia municipale, siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle regioni, con l'A.N.C.I, U.P.I., U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con il Formez PA. e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza;
  2. Per cogliere gli obiettivi sopra richiamati è necessario che la formazione del personale di cui al comma precedente sia inserita al centro dei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riguardo al rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e ai mezzi per prevenirlo, alle misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime, e che la stessa sia coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di performance dell'amministrazione, trovando una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organicoPag. 40 di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica.
1.016. Ferrari.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi di prevenzione e di sensibilizzazione)

  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri interessati e sentite le associazioni maggiormente rappresentative e i centri antiviolenza, promuove un piano organico di interventi multisettoriali volti alla prevenzione e all'informazione in merito al fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo:

   a) alla formazione scolastica, al fine di garantire l'educazione delle nuove generazioni alla parità tra uomini e donne, al rispetto, alla relazione e all'affettività, nonché a definire linee guida che forniscano indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado i temi del contrasto alla violenza sulle donne;

   b) alla predisposizione di misure volte ad accrescere la consapevolezza e a fornire corretti strumenti interpretativi rispetto all'utilizzo commerciale e sessuale dell'immagine e del corpo delle donne.
1.017. Ferrari.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni di interpretazione autentica)

  1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023 ivi indicato per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è applicato anche al termine previsto al comma 3, del medesimo articolo 1, del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e relativo alle medesime unità di missione.

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante «Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi» è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79.
1.018. Il Governo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di assicurare la continuità e il pieno svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, che è quella risultante dal rendiconto generale 2022 regolarmente approvato, la dotazione organica dell'Ente suddetto, come determinata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 gennaio 2013, deve intendersi costituita dal personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come strutturalmente inserito nei distinti ruoli tecnico-amministrativo, pari a n. 42 unità, e guardaparco, pari a n. 40 unità.
1.019. Paolo Emilio Russo, Tassinari.

Pag. 41

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili)

  1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché i lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, ed i lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 3, primo periodo.
  2. A decorrere dall'anno 2023, le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 5 milioni di euro annui.
  3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 ottobre 2023. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 30 settembre 2023, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
  4. Ai fini di cui al comma 1, la disposizione di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta come stabilito dal Dipartimento della funzione pubblica con la circolare del 13 maggio 2020.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.1. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Morfino, D'Orso, Carmina, Raffa, Cantone, Scerra, Sergio Costa, Amato, Penza, L'Abbate, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5,» sono inserite le seguenti: «e i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016,»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In caso di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 agli Enti Locali utilizzatori della regione Calabria, ammessi all'incentivo alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo annuo è riconosciuto fino al loro collocamento in quiescenza.».

Pag. 42

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: del comma 1 con le seguenti: dei commi 1 e 1-bis.
2.7. Cannizzaro, Arruzzolo, Furgiuele.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, la regione Calabria è autorizzata a prorogare di un ulteriore anno i percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015-2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016. A tal fine, è assegnato alla medesima regione un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2023.
  1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.8. Cannizzaro, Arruzzolo, Furgiuele.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alle amministrazioni e agli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.
2.2. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 s'intendono in deroga agli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto, n. 2014, n. 114, e dell'articolo 1, commi 495, 496 e 497, della legge n. 16 del 2019.
2.3. Cannata.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nei limiti delle facoltà assunzionali previste con le seguenti: anche in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali previste.
2.9. Calderone, Paolo Emilio Russo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Le amministrazioni comunali della regione Basilicata sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 2-ter a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, Pag. 43i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato «Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS» di cui alle delibere della Giunta regionale n. 375/2020 e n. 388/2022, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
  2-ter. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2-bis.
  2-quater. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dal comma 2-bis, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 settembre 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 2-bis, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2.4. Lomuti, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi articolazioni o sedi periferiche nel territorio della Regione Siciliana sono autorizzate a stipulare convenzioni con la medesima regione al fine di attingere, per il soddisfacimento del proprio fabbisogno di personale, dallo scorrimento delle graduatorie regionali relative al concorso «Categoria C – Istruttore Amministrativo Contabile e istruttore Operatore Mercato del lavoro – Posti a bando ex Delibera 361/2019 e 551/2020 – Rafforzamento Centri per l'Impiego della Regione Siciliana» in corso di validità.
  2-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis, le graduatorie ivi indicate rimangono valide per un termine di quattro anni dalla data di approvazione.
2.5. D'Orso, Aiello, Scerra, Cantone, Carmina, Morfino, Raffa, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Per le peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico circa la tempestiva e proficua attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle agende urbane e della programmazione strategica del ciclo 2021-2027, la Regione Siciliana è autorizzata ad attingere da graduatorie vigenti, delle categorie C e D, ai fini del potenziamento della capacità amministrativa e organizzativa degli uffici regionali e delle strutture periferiche,
  2-ter. Per i medesimi obiettivi di cui al comma 2-bis, i comuni della Regione Siciliana sono autorizzati a stipulare accordi con la regione per l'utilizzo delle medesime Pag. 44graduatorie per il potenziamento dei propri uffici.
2.6. D'Orso, Aiello, Scerra, Cantone, Carmina, Morfino, Raffa, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. I lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana di cui comma 1, in utilizzazione diretta da parte della stessa regione presso gli uffici dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, possono essere stabilizzati anche in sovrannumero e in deroga ai limiti assunzionali, con rapporto di lavoro a tempo parziale, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2.10. Calderone, Paolo Emilio Russo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo le parole: «autorizzate per l'anno 2022,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero previste nel Piano triennale del Fabbisogno 2022/2024,» e le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».
2.01. Varchi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.
2.02. Varchi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «e per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».
2.03. Varchi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche aggiudicate ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023 , deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario, appaltatore e il subappaltatore, ove consentito il subappalto, di applicare e di far applicare nei confronti dei lavoratori, così come individuati ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile, una retribuzione non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali.
  2. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), rilevato nell'anno precedente.
  3. Sono fatti salvi i contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale vigenti, fino alla loro scadenza.
2.04. Zaratti, Mari.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3.1. Boschi, D'Alessio.

Pag. 45

  Sopprimere i commi da 1 a 14.
3.2. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3.3. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, ottavo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento;

   b) al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa informativa fornita alle organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento;

   c) al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: parti sociali più rappresentative con le seguenti: parti sociali comparativamente più rappresentative.
3.4. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, ottavo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento;

   b) al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo informativa fornita alle organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento;
3.5. Mari, Zaratti.

  Al comma 2, ottavo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento.
3.6. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il personale del comparto ricerca dipendente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL al quale è applicato il contratto collettivo nazionale degli enti pubblici di ricerca, e trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto può chiedere il trasferimento presso altro ente di ricerca tra quelli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, senza possibilità di diniego da parte del Ministero.
3.7. Carotenuto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: delle parti sociali aggiungere la seguente: comparativamente.
*3.8. Mari, Zaratti.
*3.9. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 15, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di provvedere alle assunzioni funzionali al raggiungimento del numero previsto per il completamento della dotazione organica di cui al periodo precedente si provvede anche mediante la stipula di convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
3.10. Casu.

  Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

  15-bis. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche al personale Pag. 46appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale dell'INL, quali amministrazioni pubbliche già ricomprese dall'ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I.
  15-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-bis, quali elementi d'incremento contrattuale, pari a 30.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante stanziamento da reperire dai Fondi di riserva e speciali del Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dall'anno 2020 l'armonizzazione dei trattamenti economici del medesimo personale sarà alimentata dalla corrispondente riduzione del Fondo Bilancio INL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo parzialmente utilizzando il Fondo Risparmi di gestione dei medesimi enti.
3.11. Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. Nell'ambito delle previsioni finanziarie stabilite nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2019, n. 181, a seguito di intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è previsto lo scorrimento integrale delle graduatorie del concorso, con la possibilità di utilizzo delle stesse anche da parte dello Stato per le Amministrazioni Centrali, anche a valere sui fondi del PNRR.
3.12. Carotenuto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)

  1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) al primo periodo, le parole: «del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato “Previdenza Italia”, istituito in data 21 febbraio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza)»;

    2) al secondo periodo, le parole: «Al predetto Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «All'Assoprevidenza»;

    3) al terzo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «All'Assoprevidenza»;

   b) al comma 5, le parole: «Per il funzionamento del Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza».

  2. Al fine di accrescere la capacità amministrativa nei processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente all'Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza), entro il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis del citato decreto-legge n. 124 del 2019. In via transitoria, per l'anno 2023, Pag. 47le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 settembre 2023.
3.01. D'Alessio, Rosato, Boschi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento delle politiche attive)

  1. Al fine di consentire un'efficace attività di potenziamento delle politiche attive anche rispetto a interventi operativi sul Programma GOL per le attività afferenti ai LEP G – L, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, lavoratori specialisti delle politiche attive da individuarsi tra quelli già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante l'impiego di quota parte delle risorse assegnate per l'intero territorio nazionale per il programma 21-27 Giovani, donne e lavoro, a valere sul Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus) di cui al regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.
3.02. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico, Ascari, Donno.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni concernenti l'Istituto nazionale di statistica)

  1. Le sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, riferite all'accertamento di violazioni commesse negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, non si applicano.
  2. All'articolo 7 del decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, il terzo periodo del comma 1 è soppresso.
3.03. Stefanazzi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio sanitario nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, estende al suddetto personale tutti gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e, successive modificazioni e integrazioni, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro.
  2. Al personale medico di cui al comma 1 è riconosciuta l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli aumenti di cui al comma 407, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  3. Al fine di garantire l'efficace assolvimento dei compiti dell'Ente e di far fronte alla crisi degli organici, i Dirigenti Medici dell'INAIL possono presentare, su base volontaria, domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio dell'INAIL, a decorrere dall'anno 2023, in aggiunta alle risorse da accantonare in applicazione dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione nazionale relativa al triennio 2022-2024, è prevista un'apposita finalizzazione di euro Pag. 4812.439.000 da destinare alla predetta contrattazione collettiva nazionale.
3.04. Deborah Bergamini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b),del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» sono soppresse.
  2. Al fine di garantire, a parità di funzioni, parità di trattamento, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute di cui all'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è corrisposta, nei medesimi importi e con le medesime modalità, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.
  3. Al fine di dare riconoscimento all'effettiva anzianità lavorativa maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato nel Ministero della salute o presso Aziende od Enti del SSN con o senza soluzione di continuità in analogia a quanto corrisposto ai dirigenti del SSN, dal 1° gennaio 2022 è corrisposto agli aventi diritto una integrazione che compensi l'avvenuta corresponsione della stessa secondo l'immissione in ruolo.
  4. Ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3, le risorse di cui al comma 2 dell'articolo 21-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono integrate, per l'anno 2023, da un importo pari a euro 9.860.483,87 comprendente il differenziale relativo al 2022, per l'anno 2024 da un importo pari a euro 6.362.424,64 e, a partire dall'anno 2025, da un importo pari ad euro 6.362.424,64.
3.05. Deborah Bergamini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, poiché compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche».

  2. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), le parole: «La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3», sono soppresse;

   b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari ad euro 4.174.821 a partire dall'anno 2023, si provvede mediante le entrate di cui all'articolo 9-duodecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125».

  3. All'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, secondo periodo, le parole da: «e non potranno superare annualmente la somma necessaria» fino alla fine del comma sono soppresse;

   b) il comma 4 è abrogato.
3.06. Deborah Bergamini.

Pag. 49

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per gli anni 2021-2022-2023 i pensionati INPS possono chiedere l'adesione al fondo di credito INPS ancorché non richiesta al momento della domanda di pensionamento.
3.07. Deborah Bergamini.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4.2. Pellegrini, Baldino, Gubitosa, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.
*4.3. Graziano, Carè, De Maria, Fassino, Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*4.4. Zaratti, Mari.
*4.5. Richetti, Boschi, D'Alessio.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso Art. 40, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o anche tra personale estraneo alle stesse.
4.6. Graziano, Carè, De Maria, Fassino, Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3.2.4), con il seguente:

  3.2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) può delegare competenze nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, previa designazione del Direttore nazionale degli armamenti medesimo;».
4.7. Graziano, Carè, De Maria, Fassino, Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3.3, aggiungere il seguente:

    3.4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), il Direttore nazionale degli armamenti riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.».
4.8. Graziano, Carè, De Maria, Fassino, Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato ad inserire il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa. Detto personale, pari a 1221 unità, è inserito in una pianta organica dedicata, la cui strutturazione è effettuata in base alla Tabella allegata, in considerazione delle mansioni e delle qualifiche ricoperte al momento del transito.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al decreto-legge, aggiungere in fine la seguente tabella:

Pag. 50

Tabella
(articolo. 4, comma 3-bis)

   LAVORATORE

   LIVELLO/ AREA

   STIPENDIO
   LORDO
   MENSILE

   X 14
   MENSILITÀ

   X 13
   MENSILITÀ

   STIP
   LORDO ANNUO

   DIFFERENZA

OPERAIO

IV LIVELLO

   € 1.814,00

   € 25.396,00

   € 25.396,00

   - € 60,00

PERSONALE CIVILE MIN

   AREA 2 – F5

   € 1.948,91

   € 25.335,83

   € 25.335,83

OPERAIO

III LIVELLO

   € 1.700,88

   € 23.812,32

   € 23.812,32

   € 857,26

PERSONALE CIVILE MIN

   AREA 2 – F4

   € 1.897,66

   € 24.669,58

   € 24.669,58

OPERAIO

   II LIVELLO bis

   € 1.591,21

   € 22.276,94

   € 22.276,94

   € 939,11

PERSONALE CIVILE MIN

   AREA 2 – F3

   € 1.785,85

   € 23.216,05

   € 23.216,05

OPERAIO

II LIVELLO

   € 1.535,84

   € 21.501,76

   € 21.501,76

   € 326,15

PERSONALE CIVILE MIN

   AREA 2 – F2

   € 1.679,07

   € 21.827,91

   € 21.827,91

4.9. Sergio Costa, Tucci, Pellegrini, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Orrico, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di non pregiudicare la funzionalità dell'area tecnico-operativa, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle vigenti facoltà assunzionali e di dotazione organica, il personale civile non dirigenziale in posizione di comando o distacco alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti e i soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo, è inquadrato nei ruoli del Ministero della difesa, previa accettazione dell'interessato.
4.10. Frijia.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, alle vigenti facoltà assunzionali e di dotazione organica, il personale civile non dirigenziale in posizione di comando o distacco presso il Ministero della difesa alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti ed i soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo, può essere inquadrato nei ruoli del Ministero della difesa, su richiesta dell'interessato.
4.11. Tassinari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa, in deroga all'articoloPag. 51 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle vigenti facoltà assunzionali e di dotazione organica, il personale civile non dirigenziale in posizione di comando o distacco alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti e i soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo, è inquadrato nei ruoli del Ministero della difesa, previa accettazione dell'interessato.
4.12. Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrono, le parole: «e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022 e 2023».
*4.13. Mari, Zaratti.
*4.14. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*4.15. Pellegrini, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di assegnazione definitiva del personale delle Forze Armate)

  1. Il personale delle Forze Armate ammesso ai benefici di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza di un familiare con disabilità in situazione di gravità, al compimento del settimo anno continuativo di servizio nel reparto di temporanea assegnazione, in applicazione dei medesimi benefici, su richiesta scritta dell'interessato, è definitivamente assegnato al predetto reparto provvisorio con il mero assenso del proprio comandante di reparto, ovvero con provvedimento espresso dallo Stato Maggiore, reso con espresso riferimento al comportamento dell'interessato negli anni di permanenza nel citato reparto di provvisoria assegnazione.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, in quanto compatibili, al medesimo personale ammesso ai benefici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al compimento di due mandati elettorali consecutivi nel reparto di temporanea assegnazione.
4.01. Varchi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa)

  1. All'articolo 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «ad ordinamento speciale della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Universitaria ad ordinamento speciale promossa dal Ministero della difesa,»;

   b) al comma 2, le parole: «8 febbraio 2013, n. 45» sono sostituite dalle seguenti: «14 dicembre 2021, n. 226»;

   c) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del CASD reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010.»;

   d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al Pag. 52comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa».

  2. All'articolo 215 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

   «1-ter. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione, coerentemente con il sistema di istruzione e formazione nazionale e con le specificità dell'ordinamento militare, sono definite le discipline necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di espletamento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente.».
4.02. Urzì, Schifone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al fine di garantire il riconoscimento anche in ambito civile dei corsi professionalizzanti erogati dal Ministero della difesa al personale militare in servizio, di incentivare l'accesso alle Forze Armate, nonché di valorizzare il connesso sistema di attività formative, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 1013 è aggiunto il seguente:

«Art. 1013-bis.
(Corsi di formazione professionale)

   1. Il Ministero della difesa eroga corsi di formazione e di perfezionamento professionale diretti unicamente a militari in servizio nelle materie afferenti le proprie esigenze organizzative interne.
   2. I corsi di cui al precedente comma, qualora attributivi di abilitazioni di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero di competenze riferite a qualificazioni di professioni non organizzate in ordini o collegi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono inseriti nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.
   3. Entro il 2023, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e del lavoro delle politiche sociali sono disciplinate, previa acquisizione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida vincolanti, sono definite le modalità tecniche e operative di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
   4. Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio dello Stato e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate».

  2. Per le finalità di cui al comma 1, al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, articolo 2, comma 1, lettera f), dopo il numero 4) è inserito il seguente:

    «4.1) il Ministero della difesa, nei confronti del solo personale militare, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi acquisite all'esito delle attività formative di cui all'articolo 1013-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, salvo comunque quelle afferenti alle autorità competenti di cui al precedente punto 4.».
4.03. Rizzetto.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera b), secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere le parole: del 50 per cento;

Pag. 53

   b) sostituire le parole: integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato con le seguenti: destinando.
5.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 1, lettera b), secondo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere le parole: del 50 per cento e le parole da: in ragione della partecipazione fino a: della terza missione;

   b) sostituire le parole: integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato con le seguenti: destinando.
5.2. Caso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale di cui al primo periodo, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva, destinando almeno il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.
5.3. Mari, Zaratti, Piccolotti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale restano imputati al Fondo per il Servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

  Conseguentemente: alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del personale dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale.
5.8. Malavasi, Bonafè, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale restano imputati al Fondo per il Servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei e del personale dei ruoli Amministrativo, Tecnico e Professionale del Servizio sanitario nazionale.
5.12. Deborah Bergamini, Tassinari.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. L'articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del personale dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale.
5.11. Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 6, comma 8, ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 le parole: «7 ottobre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

Pag. 54

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti in materia di università.
5.10. Tassinari.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 possono utilizzare, a valere sulle proprie facoltà assunzionali, le procedure selettive interne riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo e secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022.

  Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: degli atenei aggiungere le seguenti: e del personale dei ricercatori e tecnologi di ruolo degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
5.7. Casu.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

   «2-bis. Al fine di recepire le indicazioni dei documenti internazionali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), l'ordinamento del personale nei due ruoli di ricercatore e tecnologo degli enti pubblici di ricerca è articolato rispettivamente nei tre seguenti profili professionali: ricercatore, primo ricercatore e dirigente di ricerca, per il ruolo dei ricercatori, e tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo, per il ruolo dei tecnologi. L'accesso ai suddetti profili, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, è previsto attraverso concorsi pubblici e procedure di selezione riservate al personale già in servizio negli enti, di cui all'articolo 1, ed inquadrato in altro profilo dello stesso ruolo».

   b) all'articolo 12, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

   «2-bis. All'articolo 52, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: “I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola,” sono aggiunte le seguenti: “dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca”.
   2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, quarto periodo, dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino alle parole: “destinata all'accesso dall'esterno”, non si applicano agli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218».
*5.4. Zinzi, Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
*5.5. Roscani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente:

   «10-ter. Il regime delle incompatibilità dei professori e ricercatori universitari e delle relative sanzioni è disciplinato esclusivamente dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ad esso non si applica l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
5.6. Foti, Urzì, Schifone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale restano imputatiPag. 55 al Fondo per il Servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».
5.9. Zaratti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca)

  1. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva destinando almeno il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».
5.01. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

  1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.
5.02. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR)

  1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente Pag. 56del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a decorrere dal 2023: quanto a 0,66 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro del lavoro e delle politiche sociali da trasferire all'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro; quanto a 1,82 milioni di euro dalle somme da trasferire dal Ministero del lavoro del lavoro e delle politiche sociali all'istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP); quanto a 7,92 milioni di euro dal contributo del Ministero della salute all'istituto superiore di sanità; quanto a 11,09 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiento e della sicurezza energetica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; quanto 5,49 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiento e della sicurezza energetica all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; quanto a 7,99 milioni di euro della somma del Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare all'istituto nazionale di statistica; quanto a 1,17 milioni di euro del Fondo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento dell'agenzia spaziale italiana; quanto a 4,63 milioni di euro delle somme del Ministero del lavoro e delle politiche attive da trasferire all'Inail per lo svolgimento delle funzioni e delle attività svolte dal soppresso istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; quanto a 8,27 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro e delle politiche attive da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
*5.03. Mari, Zaratti, Piccolotti.
*5.04. Caso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure correttive in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua)

  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023 n. 85, sono inserite in fine le seguenti parole: «per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito».
  2. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato.
**5.05. Mari, Zaratti, Piccolotti.
**5.06. Caso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca)

  1. Alla lettera c) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo periodo è abrogato;

   b) al terzo periodo:

    1) le parole: «al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimentoPag. 57 di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca» sono soppresse;

    2) le parole; «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti «, destinando almeno il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».
*5.07. Mari, Zaratti, Piccolotti.
*5.08. Caso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incremento FFO per nuovi contratti di ricerca)

  1. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6, secondo periodo, del succitato articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato. Per le finalità delle disposizioni di cui al presente comma, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.09. Caso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure a favore della stabilizzazione dei ricercatori del CNR).

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 568, è inserito il seguente:

   «568-bis. Al fine di accelerare la stabilizzazione del proprio personale di ricerca, al CNR è attribuito un ulteriore contributo di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023, vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.010. Caso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti in materia di personale medico e veterinario assunto presso le aziende ospedaliero-universitarie)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

   «5-bis. Il personale medico e veterinario assunto presso le aziende di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, diverso da quello di cui all'articolo 5, comma 1, assume la qualifica di dirigente ed è ricompreso nella medesima area di contrattazione collettiva dei dirigenti medici e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale.».
5.011. Tassinari.

Pag. 58

ART. 6.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 2.500.000 per l'anno 2023 e di euro 2.963.996 con le seguenti: euro 10.000.000 per l'anno 2023 e di euro 12.000.000.
6.1. Boschi, D'Alessio.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia, e per la quota eccedente la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, finanziano le spese di funzionamento dell'ente»;

   b) il comma 4 è abrogato.

  1-ter. Il comma 3-bis dell'articolo 17, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5».

  1-quater. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è soppresso il secondo periodo.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quater, quantificati in euro 2.257.773 per l'anno 2023, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e in euro 3.386.660 annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le entrate che annualmente confluiscono nel bilancio dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 9-duodecies, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

  Conseguentemente, alla rubrica, inserire, in fine, le seguenti parole: e disposizioni per la funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco.
*6.2. Mari, Zaratti.
*6.3. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il personale dipendente a tempo indeterminato dalle Università, diverso dai professori e ricercatori universitari, utilizzato alla data del 27 gennaio 2005 nelle strutture trasformate in autonome aziende ospedaliere universitarie ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517, in servizio presso le stesse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è trasferito nei ruoli delle predette aziende con inquadramento corrispondente a quello risultante dall'applicazione della tabella di cui all'allegato d) al decreto interministeriale 9 novembre 1982, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 347 del 18 dicembre 1982.
  1-ter. L'inquadramento di cui al comma 1-bis deve tenere conto dell'anzianità di servizio maturata dalla data di prima utilizzazione nella specifica funzione presso le strutture ospedaliere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché degli sviluppi di carriera, ivi compresi, per il personale inquadrabile nell'area dirigenziale, quelli conseguitiPag. 59 attraverso incarichi a tempo determinato per l'affidamento di funzioni, professionali o gestionali, diverse dalle funzioni dirigenziali di base.
  1-quater. Il personale dipendente a tempo indeterminato dalle Università, diverso dai professori e ricercatori universitari, in servizio presso le strutture trasformate in autonome aziende ospedaliere universitarie ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e da queste utilizzato a far tempo da una data successiva al 27 gennaio 2005, è trasferito nei ruoli delle predette aziende con inquadramento corrispondente a quello risultante dall'applicazione delle tabelle contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento della prima utilizzazione, tenendo conto dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera maturate.
6.4. Messina, Ciancitto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  1-ter. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
6.9. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 3 è inserito seguente:

   «3-bis. I dottorandi di ricerca dell'area medica già specialisti, che frequentano attività di formazione presso le aziende ospedaliero-universitarie sede del dottorato, a domanda e su parere favorevole del coordinatore del corso di dottorato, del direttore dell'unità operativa complessa di riferimento e della direzione sanitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria, possono svolgere attività libero-professionale nella Unità Operativa Complessa cui sono affidati, ivi compresa l'attività di guardia, chirurgica e ambulatoriale. L'integrazione dell'importo della borsa di studio relativa all'attività libero-professionale del dottorando è erogata dal Dipartimento Universitario di afferenza o dall'Azienda Ospedaliero Universitaria sede della attività».
*6.5. Longi, Ciancitto.
*6.6. Messina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli Istituti zooprofilattici, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 428 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva.
6.7. Malavasi, Furfaro, Girelli, Stumpo, Ciani.

Pag. 60

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica)

  1 All'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 7, per l'ammissione ai concorsi, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di chimico, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 44, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 è sostituita dalla seguente:

   b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le Agenzie per l'ambiente o presso le strutture del SSN».
6.01. Rizzetto, Schifone, Urzì.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Trattamento normativo ed economico dei medici in formazione specialistica)

  1. Il comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è sostituito dal seguente:

   «1. Per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di specializzazione in medicina generale e in cure primarie. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentita la conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e i sindacati maggiormente rappresentativi dei medici di medicina generale e delle cure primarie sono stabilite le modalità di attivazione e l'ordinamento del corso quadriennale in medicina generale e delle cure primarie. I diplomi già conseguiti o in corso di conseguimento se il corso è iniziato all'atto della data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano a essere titolo per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale. Il diploma di specializzazione in cure primarie è equipollente al diploma di medicina generale e in cure primarie».

  2. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è sostituito dai seguenti:

   «2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro della funzione pubblica, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, previo confronto con i sindacati maggiormente rappresentativi della dirigenza medica, è disciplinato il trattamento economico, previdenziale e normativo dei medici in formazione specialistica, compresa la formazione in medicina generale, prevedendo una specifica tipologia di formazione lavoro disciplinata in un'apposita sezione contrattuale all'interno del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e sanitaria del personale del Servizio sanitario nazionale, con riconoscimento di analoghi diritti e doveri, tenendo conto della precipua caratteristica di medico in formazione specialistica. La progressiva implementazione di autonome competenze specialistiche avviene in relazione al livello di autonomia raggiunto, come definito dal consiglio della scuola di specializzazione sulla scorta delle competenze specialistiche acquisite dal medico in formazione nei percorsi formativi teorico-pratici che siano stati sottoposti ad un processo di certificazione. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 38, il medico in Pag. 61formazione specialistica inserito nella rete formativa svolge attività professionalizzanti con l'affiancamento di tutor e supervisori qualificati e assume piena responsabilità e autonomia al termine del percorso formativo. Alla progressiva acquisizione di competenze specialistiche la contrattazione collettiva nazionale può prevedere un parallelo progressivo adeguamento del trattamento economico, ad esclusione della retribuzione di posizione che non è prevista per tale contratto di formazione-lavoro.
   2-bis. La formazione specialistica post-laurea delle professioni sanitarie di farmacista, biologo, chimico fisico e psicologo, nonché delle professioni mediche di odontoiatra e veterinario, avviene nelle medesime modalità previste dal comma precedente del presente articolo, ivi compreso il trattamento economico e normativo».
6.02. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure in favore per personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale)

  1. Al fine di affrontare l'emergenza infermieristica, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2028, e comunque prorogabile fino al superamento della carenza di personale infermieristico all'interno del Servizio sanitario nazionale, gli studenti iscritti al primo anno del Corso di Laurea in Infermieristica sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie. L'esonero è mantenuto nei successivi anni di studio a condizione che siano stati raggiunti almeno la metà dei crediti formativi previsti per ciascun anno di formazione. Le regioni possono istituire specifiche borse di studio per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica confermabili annualmente in base al superamento positivo del 70 per cento degli esami previsti per l'anno d'iscrizione e delle attività di tirocinio previste.
  2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dalla presente legge il Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della salute, sentite le regioni e le organizzazioni rappresentative, con proprio decreto rimodulando l'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Infermieristica sia nella componente teorica che nel tirocinio allineandoli al quadro epidemiologico e agli attuali bisogni di salute e della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed ostetriche, al fine di sviluppare l'esercizio della componente autonoma ed avanzata, con capacità prescrittiva, prevedendo un ulteriore livello di abilitazione professionale con specifiche modifiche al decreto ministeriale n. 739 del 15 settembre 1994.
  3. In attuazione del comma 2, all'interno del CCNL del personale del comparto sanità è istituito una specifica sezione relativa alla formazione lavoro per gli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in infermieristica per ciò che riguarda la parte economica e normativa.
  4. Le Aziende sanitarie al fine di velocizzare le procedure assunzionali attivano nel limite del 50 per cento dei posti disponibili della propria dotazione organica contratti di formazione lavoro, come previsto dal CCNL del comparto sanità, per i neolaureati in infermieristica con la previsione al termine del primo triennio, se in presenza di un giudizio positivo il passaggio a tempo indeterminato.
  5. Le regioni integrano gli obiettivi da raggiungere da parte dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie prevedendo:

   a) la piena generalizzazione del sistema degli incarichi professionali e organizzativi per il personale del SSN e in particolare degli incarichi di alta professionalità, con il conseguente pieno riconoscimento economico e normativo, da implementare nell'organizzazione del lavoro, di competenze più complesse, specialistiche ed avanzate, con livelli di abilitazione diversi da quelli del profilo di base;

   b) la revisione dell'organizzazione del lavoro sanitario e sociosanitario anche attraverso la digitalizzazione liberando il personale da attività che possano essere svolte altri professionisti e operatori affinché la risorsa professionale infermieristica sia utilizzataPag. 62 al massimo del proprio potenziale professionale.

  6. La programmazione del fabbisogno annuale di laureati in scienze infermieristiche per il triennio 2024-2026 è determinata in almeno 30.000 unità per ciascun anno da ripartire territorialmente con decreto del Ministro della salute di concerto con la conferenza stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
  7. Allo scopo di facilitare il raggiungimento di tale fabbisogno, le Università e le Aziende Sanitarie devono valorizzare negli organi del corso per gli incarichi di Presidenza, Vice Presidenza e Direzione del Corso, il personale infermieristico in possesso del titolo di Dottore di ricerca o di abilitazione scientifica nazionale dello specifico settore scientifico disciplinare, anche con specifiche procedure assunzionali delle Università determinate con decreto del Ministero dell'università e della ricerca.
6.03. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Indennità per il servizio prestato in zone disagiate)

  1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  2. Il Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
6.04. Toni Ricciardi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Premialità per zone disagiate)

  1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.
  2. Il Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
6.05. Toni Ricciardi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Indennità per il personale medico e sanitario che presta servizio nelle zone disagiate)

  1. Ai fini del riconoscimento e delle valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale medico e sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale che accetta un incarico professionale in una sede situata in zone disagiate, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2023-2025 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 15 milioni di euro, un'indennità di specificità con decorrenza dal 1° gennaio 2024 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024 si provvede mediante corrispondente riduzionePag. 63 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.07. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti per il Funzionamento dell'Ordine degli Assistenti sociali)

  1. Coerentemente con quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2023, n. 74 e con le disposizioni del presente decreto in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire le migliori competenze e tutele in merito all'esercizio della professione di assistente sociale, quanto previsto al comma 797 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e dall'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 23 marzo 2023, n. 33, in materia di fabbisogno di professionisti, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, è riformato l'Ordine degli Assistenti sociali. Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le parole: «della laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali» sono sostituire dalle seguenti: «della laurea triennale della classe L39 e della laurea magistrale LM87 o della laurea specialistica nella classe 57/S».
  2. La vigilanza sull'Ordine è esercitata dal Ministero della giustizia che, per quanto riferito alle rispettive competenze, coordina la propria attività con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della salute.
  3. Entro il 31 dicembre 2023 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine, che predispone apposita piattaforma telematica per l'autocertificazione da parte degli iscritti dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio, del settore di intervento e l'eventuale specializzazione. A decorrere dal 2025, l'Albo è aggiornato al 31 marzo di ogni anno, e il Consiglio Nazionale dell'Ordine trasmette al Ministero vigilante e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati utili ai fini della programmazione delle attività e degli interventi di rispettiva competenza.
  4. Per garantire l'accesso alla funzione disciplinare da parte di tutti i soggetti titolati, l'assistente sociale che eserciti la propria attività per più di sei mesi al di fuori della regione di iscrizione all'Albo è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale competente per il territorio in cui esercita.
  5. Agli iscritti che, entro il 31 marzo di ogni anno, non abbiano provveduto ad autocertificare la propria posizione secondo quanto previsto dal comma 3, è inviata da parte del Consiglio territoriale dell'Ordine competente diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni dall'invio. Qualora, spirato il termine, l'iscritto non abbia adempiuto, il medesimo Consiglio provvede alla sospensione dall'Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte dell'avvenuta sottoscrizione dell'autocertificazione
  6. Coerentemente alle finalità di cui al comma 1, gli assistenti sociali in quiescenza e non esercenti sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente norma il Consiglio Nazionale dell'Ordine delibera, con proprio regolamento, le modalità per l'iscrizione al suddetto elenco speciale, per l'esonero parziale dalla formazione continua e per la reiscrizione all'elenco degli esercenti. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali dell'Ordine, inoltre, deliberano la rispettiva quota di funzionamento dovuta dai non esercenti, unitamente a quella dovuta dagli esercenti.
  7. Il Consiglio nazionale dell'Ordine può istituire nell'Albo degli iscritti elenchi speciali, a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione o di specializzazione che assicurino ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, direzione, organizzazione, Pag. 64gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali e socio sanitarie, nonché nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone vulnerabili o fragili, della valutazione multidimensionale dei bisogni, del case management e dell'integrazione sociosanitaria, all'interno di organizzazioni pubbliche e private. Detti elenchi speciali sono istituiti e regolamentati dal Consiglio nazionale, acquisito – entro 90 giorni – il parere vincolante del Ministero vigilante. In prima applicazione, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti nell'albo gli elenchi degli assistenti sociali:

   a) in quiescenza e non esercenti;

   b) supervisori;

   c) esperti nel sistema sanitario nazionale;

   d) esperti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, counsellor, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;

   e) esperti nel sistema della giustizia minorile e di comunità;

   f) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

  8. Agli esercenti di cui alla lettera c) si applicano, per quanto compatibili, le norme concernenti le professioni sanitarie. La definizione delle norme allo scopo applicabili è disciplinata da apposito decreto del Ministero della salute, acquisito parere positivo del Consiglio nazionale dell'Ordine e del Ministero vigilante, come previsto al comma 2.
  9. In seguito all'istituzione degli elenchi di cui al comma precedente e al termine del mandato in corso alla data di entrata in vigore della presente norma, si procede al rinnovo dei Consigli territoriali e, successivamente al loro insediamento, del Consiglio nazionale dell'Ordine. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale hanno durata di 5 anni, e sono eletti sulla base di un sistema elettorale uniforme. Conseguentemente, è abrogato quanto disposto in materia dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169. Entro 90 giorni dalla approvazione della presente norma, il Consiglio nazionale dell'Ordine invia al Ministero vigilante la proposta di regolamento elettorale, unico per i consigli territoriali e il consiglio nazionale, da approvarsi con decreto – entro i successivi 60 giorni – dal Ministero. Il suddetto Regolamento norma il processo elettorale, nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) lo svolgimento delle operazioni elettorali mediante idoneo sistema telematico, che garantisca la segretezza e correttezza del voto;

   b) la rappresentanza proporzionale di entrambe le sezioni;

   c) la composizione dei consigli;

   d) l'incompatibilità tra la carica di consigliere territoriale e nazionale;

   e) la pari opportunità;

   f) l'elezione mediante il sistema delle liste concorrenti;

   g) l'elezione dei candidati più votati, adottando il sistema di scorrimento delle graduatorie in caso di decadenza o dimissione dei consiglieri;

   h) l'individuazione dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità nonché degli organismi preposti alla loro valutazione.

  10. L'elettorato attivo per l'elezione dei Consigli territoriali spetta a tutti gli iscritti nel relativo albo, salvo quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7, lettera a), l'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio nazionale spetta ai Consigli territoriali, avendo riguardo al numero dei relativi iscritti. In occasione dell'entrata in vigore del Regolamento di cui al presente comma, sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ordine, salvo quelli sospesi dall'esercizio della professione e quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7, lettera a).
6.08. Furfaro, Scotto, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

Pag. 65

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti in materia sanitaria)

  1. La fibromialgia è riconosciuta quale malattia invalidante ed è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, individua, con proprio decreto, i criteri oggettivi e omogenei per identificare le condizioni cliniche gravi al fine di inserire la fibromialgia tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa.
  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, individua i presidi sanitari pubblici già esistenti tra i reparti di reumatologia o immunologia, per la diagnosi e la cura della fibromialgia. Le regioni individuano, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche operanti sul territorio, appositi ambulatori specialistici idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.
  4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le linee guida affinché le regioni provvedano a predisporre una rilevazione statistica dei soggetti affetti da fibromialgia sulla base dei criteri di cui al comma 2 al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici riabilitativi. Il Ministro della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche legate alla fibromialgia.
  5. Il Ministero del lavoro e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso delle persone affette da fibromialgia all'attività telelavorativa nelle forme sia del lavoro a distanza sia del telelavoro domiciliare, compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.
  6. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 400 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.09. Boschi, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo per la cura delle fibromialgie)

  1. Nelle more del riconoscimento della Fibromialgia come malattia invalidante e del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2024, i malati di fibromialgia, diagnosticata da strutture appartenenti al Servizio sanitario nazionale pubblico, è riconosciuto un contributo massimo pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute per le cure della loro patologia.
  2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la cura delle fibromialgie, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione da parte del Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascunoPag. 66 degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.010. Boschi, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo per la cura della vulvodinìa e neuropatia del nervo pudendo)

  1. Nelle more del riconoscimento della vulvodinia e neuropatia del nervo pudendo come malattia invalidante e del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre 2024, i malati affetti da vulvodinia e neuropatia del nervo pudendo, diagnosticata da strutture appartenenti al Servizio sanitario nazionale pubblico, è riconosciuto un contributo massimo pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute per le cure della loro patologia.
  2. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la cura delle vulvodinia e neuropatia del nervo pudendo, con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, e 2024. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione da parte del Fondo.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.011. Boschi, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato «Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Il Fondo di cui al comma precedente è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
  4. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.012. Boschi, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo per l'attuazione del piano per le malattie rare)

  1. All'articolo 9 della legge 10 novembre 2021, n. 175, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

   «4. Per la realizzazione degli obiettivi e degli interventi pertinenti nel settore delle Pag. 67malattie rare, di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
   4-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro il primo febbraio di ogni anno, sono stabilite le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 4 e di assegnazione delle risorse alle amministrazioni interessate».

  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.013. Boschi, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo per la ricerca e la cura delle malattie rare)

  1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la ricerca e la cura delle malattie rare, con una dotazione pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della Salute, con proprio decreto, individua, nell'ambito del Programma nazionale della ricerca sanitaria (PNRS), una apposita sezione per la ricerca in tema di malattie rare, definendo i relativi programmi connessi alle relative patologie.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.014. Boschi, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Incremento del Fondo per le malattie rare)

  1. All'articolo 6, comma 1, della legge 10 novembre 2021, n. 175, le parole: «1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.015. Boschi, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti in di screening neonatale sanitario)

  1. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016 n. 167, le risorse di cui all'articolo 6, comma 2, della medesima legge n. 167 del 2016, sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di screening neonatale.
  2. Con decreto del Ministro della salute, sentito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per Pag. 68l'utilizzo delle risorse di cui al citato articolo 6 della legge 19 agosto 2016, n. 167.
  3. Nell'ambito dei criteri di cui al comma precedente, con il medesimo decreto, il Ministro della Salute di concerto con la Conferenza Unificata Stato-regioni, attribuisce all'Istituto Superiore di Sanità (ISS), che si avvarrà, per lo scopo, della collaborazione del «Centro di Coordinamento degli screening neonatali», il compito di svolgere l'attività di monitoraggio e raccolta dei dati, provenienti dalle regioni, sull'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167, sull'efficacia degli stessi e sulla corretta gestione delle risorse di cui al comma. L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle regioni.
6.016. Boschi, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per la ricerca sanitaria)

  1. Al fine di sostenere il finanziamento della ricerca in favore di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «dieci per cento» sono sostituite con le seguenti: «trenta per cento»;

   b) le parole: «70.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «200.000 euro».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.017. Boschi, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni inerenti il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni in materia di salute)

  1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni in materia di salute all'articolo 13, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, la parola: «compresi» è sostituita dalle seguenti: «ad eccezione di».
  2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 2, comma 2-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «comma 2,» aggiungere le seguenti: «secondo periodo,».
  3. All'articolo 7 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Gli Ordini e le Federazioni regionali, ove costituite, possono avvalersi delle rispettive Federazioni nazionali per l'espletamento di specifiche attività amministrative».

  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6.018. Deborah Bergamini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di strutture accreditate)

  1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli standard previsti dall'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre Pag. 691992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera o) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, possono provvedere entro il 31 dicembre 2024 a garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.
6.019. Lacarra, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. All'articolo 15-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto in fine il seguente comma:

   «6. I benefici dei precedenti commi si estendono alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie, istituita ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251 e legge 1° febbraio 2006, n. 43. Il riconoscimento economico decorre dalla contrattazione 2016-2018. A decorrere dal 1° gennaio 2023 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria. Ai maggiori oneri si provvede con corrispondente incremento del fondo sanitario nazionale».
6.020. Deborah Bergamini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. I compensi professionali corrisposti ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, spettano anche agli avvocati dipendenti di aziende sanitarie locali e ospedaliere.
  2. I compensi di cui al presente articolo sono imputati al fondo rischi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.
6.021. Pierro, Giagoni.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Aziende ospedaliere universitarie)

  1. All'articolo 25, comma 4-novies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è aggiunto, in fine, seguente periodo: «I rapporti di lavoro del personale della dirigenza sanitaria in essere al momento della costituzione dell'Azienda ospedaliero universitaria, proseguono senza soluzione di continuità, continuando a trovare applicazione il CCNL Area Dirigenza Sanità».
*6.022. Mari, Zaratti, Zanella.
*6.023. Tassinari, Deborah Bergamini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia dirigenza dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico del SSN)

  1. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.
6.024. Tassinari, Deborah Bergamini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei princìpi di cui al primo periodo.
  2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2001 n. 165 nonché i titolari di incarico di funzione o posizione Pag. 70organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
  3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'organo di governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 3 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.
  5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei princìpi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.
  6. Resta fermo quanto previsto dal codice di procedura civile agli articoli 410, ultimo comma, relativo all'esenzione di responsabilità per chi rappresenta la pubblica amministrazione, e 417-bis.
6.025. Deborah Bergamini.

ART. 7.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è ridefinito il modello organizzativo di base del Sistema di Emergenza Territoriale 118 nazionale al fine di assicurare l'integrazione funzionale del SET-118 con il Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA), nel cui ambito devono attuarsi collegamenti del sistema informatizzato 118 con i sistemi informatizzati ospedalieri per la gestione dei dati sanitari e dei flussi di attività a bordo dei mezzi di soccorso.
  3-ter. Con il decreto di cui al comma 3-bis sono definite le dotazioni organiche idonee a garantire un livello ottimale di dotazione in base al fabbisogno standard comprensivo del sistema sanitario di emergenza e urgenza e di continuità assistenziale integrata tra ospedale e territorio, nonché i profili professionali e giuridici degli operatori del SET 118 medici, infermieri ed autisti-soccorritori al fine di garantirne un impiego uniforme sull'intero territorio nazionale e specifiche indennità di rischio biologico ed ambientale, garantendo una formazione adeguata che consenta al personale medico e infermieristico una efficace integrazione con il sistema ospedaliero di emergenza-urgenza sanitariaPag. 71 per garantire la condivisione delle competenze specialistiche e dei protocolli di cura.
7.1. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni, è abrogato e riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

   a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce rossa italiana;

   b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

  3-ter. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le norme di attuazione del comma 3-bis del presente articolo. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
7.2. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

ART. 8.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: «di monitoraggio delle azioni poste in essere» sono inserite le seguenti: «secondo precisi indicatori dei livelli delle prestazioni stabiliti a livello nazionale, da rispettare in tutte le regioni e province autonome, anche avvalendosi del parere delle Associazioni dei malati oncologici»;

   b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'ultimo periodo, le parole: «pari a 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 30 milioni» e dopo le parole «si provvede» sono inserite le seguenti: «, quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, capitolo 2999, e quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027».
8.1. Bonetti, Semenzato, Alessandro Colucci, Cattoi, Comaroli, Benigni, Patriarca, Maerna, Lucaselli, Gebhard, Rosato, Boschi, Furfaro, Malavasi, Zanella, Quartini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: «di monitoraggio delle azioni poste in essere» sono inserite le seguenti: «secondo precisi indicatori dei livelli delle prestazioni stabiliti a livello nazionale, da rispettare in tutte le regioni e province autonome, anche avvalendosi del parere e dell'esperienza delle Associazioni dei malati oncologici».
8.2. Semenzato, Alessandro Colucci, Cattoi, Comaroli, Benigni, Patriarca, Maerna,Pag. 72 Lucaselli, Gebhard, Bonetti, Rosato, Furfaro, Malavasi, Zanella, Quartini.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per quanto riguarda l'obiettivo della piena operatività delle reti oncologiche regionali, il decreto ministeriale di cui al presente comma prevede l'erogazione della quota parte del fondo ad esse destinate sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi e tempistiche da stabilire per singola regione, nonché un relativo meccanismo premiante. Il decreto ministeriale istituisce il Coordinamento Generale delle Reti oncologiche, come previsto dalla “Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale”, di cui all'accordo della Conferenza tra lo Stato e le regioni n. 59 del 17 aprile 2019, presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute.».

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: dopo il primo periodo con le seguenti: dopo il terzo periodo.
*8.3. Rubano.
*8.4. Schifone.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
8.5. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine del riparto delle risorse di cui al comma 1, le regioni e provincie autonome definiscono idonei interventi per la diagnosi precoce di tumori o delle lesioni pretumorali, mediante programmi di screening oncologico per le neoplasie per le quali c'è evidenza di efficacia (cervice uterina, mammella, colon retto) e presa in carico complessiva delle persone positive allo screening, attraverso l'organizzazione e la gestione di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari e integrati tra i servizi territoriali, strutture ospedaliere e cure primarie.
8.6. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine del riparto delle risorse di cui al comma 1, le regioni e provincie autonome definiscono idonei interventi intersettoriali finalizzati a contrastare i determinanti primari dei tumori (fumo, alimentazione non salutare, inattività fisica, consumo dannoso e rischioso di alcol, agenti infettivi oncogeni, oncogeni negli ambienti di vita e di lavoro), nonché a identificare precocemente i soggetti in condizioni di rischio.
8.7. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 20), è inserito il seguente:

    «20-bis) gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai reparti oncologici degli Enti ospedalieri, effettuati dagli Enti del terzo settore attivi in ambito sanitario».

  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro, a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, Pag. 73comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.8. Malavasi, Bonetti, Semenzato, Alessandro Colucci, Cattoi, Comaroli, Benigni, Patriarca, Maerna, Lucaselli, Gebhard, Rosato, Furfaro, Zanella, Quartini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Ai fini del riparto delle risorse di cui al comma 2, il Ministero della salute entro 90 dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede all'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29.
8.9. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Ai fini del riparto delle risorse di cui al comma 2, il Ministero della salute entro 90 dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede all'istituzione del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29.
8.10. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale)

  1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. Nei servizi delle Aziende sanitarie che esercitino funzioni di organizzazione, programmazione, acquisto e controllo di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie l'accesso ai concorsi per la qualifica dirigenziale è consentito in deroga al requisito della specializzazione di cui al precedente comma 1, lettera b)».
8.01. Comaroli, Cattoi, Frassini, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria)

  1. In ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali determinate dalla cessata emergenza pandemica da SARS-CoV-2, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016 è elevato a sessantotto anni. Fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi della presente disposizione, non si applicano i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
8.02. Zinzi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di medici di medicina fiscale)

  1. Al comma 2-bis dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Allo scopo di garantire continuità nella effettuazione degli accertamenti medicoPag. 74 legali sui lavoratori assenti dal servizio per malattia e di non disperdere le professionalità presenti, gli incarichi dei medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nelle liste stesse. A tal fine, la disciplina emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è integralmente recepita dalle convenzioni di cui al presente comma, le quali assicurano un'equa distribuzione, tra tutti i medici, degli accertamenti medico legali da effettuare, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai medici inseriti nelle liste ad esaurimento, è riconosciuta la facoltà di poter optare per il trattamento normativo ed economico previsto dalla disciplina di cui al periodo precedente, in luogo di quello stabilito dalle convenzioni.»
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8.03. Zinzi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni concernenti il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario)

  1. Il comma 470 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

   «470. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, articolato al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al presente comma, la vigente dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2023 di un numero complessivo di 40 unità di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti alla III area funzionale – posizione economica F1. Conseguentemente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di cui al periodo precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo collaborano con il medesimo Ministero da almeno 3 anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero, o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero. A tal fine è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di cui al precedente periodo. Per l'assunzione delle unità Pag. 75di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per l'anno 2023 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 471 a tal fine incrementata, per l'anno 2023, di euro 1.567.346 e, a decorrere dal 2024, di euro 2.846.490. Le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è modificata in “Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica” e la sua composizione è integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.567.346 per l'anno 2023 e a euro 2.846.490 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8.04. Quartini, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

ART. 9.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma 1:

  1-bis. Al fine di rafforzare l'operatività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite l'esercizio delle funzioni amministrative e di vigilanza e controllo attribuite al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera dal quadro ordinamentale vigente, all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

   d-bis) all'articolo 2196-bis ,dopo il comma 1-quinquies, è inserito il seguente:

   «1-sexies. Entro il 1° gennaio 2024, il personale di cui all'articolo 937, lettere a) e c), vincitore di ulteriore concorso per servizio di rafferma, nonché richiamato in relazione alle esigenze di cui all'articolo 987, cui non sia prescritta la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, in deroga all'articolo 655, viene immesso in servizio, fino ad un massimo di 2 unità, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), ove viene iscritto nel termine di venti giorni successivi alla data di pubblicazione del medesimo decreto del 24 agosto 2007, secondo l'ordine di anzianità relativa determinata dall'età, previo accertamento del possesso del requisito dell'idoneità psico-fisica. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 25.904,29 per l'anno 2023 e a euro 84.188,94 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamentoPag. 76 relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
9.1. Urzì.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma 1:

  1-bis. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1331 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, il Governo provvede a modificare le disposizioni del titolo III, capo VI, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1952, n. 328, dettando una disciplina uniforme per i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d) della legge 28 gennaio 1984, n. 94, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017.
9.2. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 1957, n. 614, le parole: «e scelto,» e le parole: «fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in servizio» sono soppresse.
9.3. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 226, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la lettera b) è soppressa.
9.4. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, le indennità da corrispondere ai componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e quelle relative ai componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, allegato I.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono corrisposte, per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'amministrazione di appartenenza e rimborsate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per i restanti membri del Comitato di cui all'articolo 45, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 e i restanti componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, allegato I.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le indennità sono corrisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propria determinazione. L'ammontare delle indennità di cui al primo periodo è calcolato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 4, terzo periodo, del citato allegato I.11.
9.5. Urzì.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Le regioni e le provincie autonome disciplinano con propri atti le modalità di accesso alla qualifica di esaminatore, anche ricorrendo a soggetti in servizio presso qualunque ufficio dell'Amministrazione e a soggetti esterni all'Amministrazione stessa. L'accesso alla qualifica di esaminatore sarà effettuato, in ogni caso, solo a seguito della frequenza del corso di qualificazione iniziale di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi Pag. 77di formazione periodica, secondo le disposizioni dei medesimi commi 5 e 5-bis.
   3-ter. Per i dipendenti degli uffici della motorizzazione civile in servizio continuativo da almeno dieci anni, l'accesso all'abilitazione per la effettuazione degli esami di cui al presente articolo può essere consentito, in deroga a quanto previsto dal successivo comma 4, indipendentemente dal profilo professionale di appartenenza, purché in possesso del livello minimo di istruzione secondaria di secondo grado».
9.01. Varchi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività del Ministero dell'economia e delle finanze)

  1. Per l'anno 2023 il limite di spesa per il conferimento di incarichi di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, anche in deroga al limite percentuale ivi previsto, è incrementato di euro 150.000.
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione del comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9.02. Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Tassinari.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività degli enti multi-livello regionali in materia di mobilità e trasporto pubblico locale)

  1. Ai fini di adeguare la capacità tecnico amministrativa degli enti multi-livello regionali, istituiti per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, gli stessi enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1 comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multi-livello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 28 giugno 2019, n. 58.
10.01. Rosato, Boschi, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni sul lavoro nell'autotrasporto)

  1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo si applicano anche al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto.Pag. 78
  2. All'articolo 3, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, gli organi preposti al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto sono gli organi delle forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121.»
10.02. Carotenuto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

  1. All'articolo 9, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1.1. Al fine di migliorare la governance dell'autorità portuale della Sicilia occidentale di cui all'allegato A, articolo 5, numero 8, in via sperimentale, oltre ai componenti previsti dal comma 1, il comitato di gestione è integrato da un componente designato da ciascun sindaco, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale.»
10.03. Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

   «e-bis) da un componente designato da ciascun sindaco, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale».
10.04. Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

ART. 11.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettere a) e b), per le Stazioni Appaltanti che non abbiano avanzato istanza di accesso al Fondo entro le finestre temporali previste dal citato comma 4, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è reso attivo per sessanta giorni, in deroga alla scadenza del 31 gennaio 2023, l'accesso alla piattaforma, fermo restando i limiti di dotazione del fondo stabiliti al comma 5».
11.1. Messina.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)

  1. L'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per le concessioni diverse da quelle di cui all'articolo 178 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o che non beneficiano dell'accesso ai fondi di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, Pag. 79convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si interpreta nel senso che i maggiori oneri ivi previsti non rientrano nel rischio di costruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e pertanto costituiscono fatti non riconducibili all'operatore economico, che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario, tali da comportare la sua immediata revisione, utilizzando, al fine di compensare i maggiori oneri, anche le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento e ogni altra somma a disposizione della stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione.
11.02. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani.

ART. 12.

  Al comma 1, primo periodo, le parole: cento unità sono sostituite dalle seguenti: duecento unità.
12.1. Boschi, D'Alessio, Giachetti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di personale non dirigenziale, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, con particolare riguardo alla rappresentanza di genere,.
12.2. Zaratti, Mari.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: previo il confronto con le organizzazioni sindacali, e sopprimere le parole: , anche senza il previo espletamento delle procedure di mobilità.
12.3. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di provvedere alle assunzioni di cui al presente comma, il Ministero della cultura può provvedere, anche mediante la stipula di convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
12.4. Casu.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati meccanismi incentivanti e criteri premiali nei bandi di concorso per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle pubbliche amministrazioni competenti in materia di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale per i candidati in possesso del diploma di laurea magistrale nelle seguenti classi di laurea:

   a) Lauree Magistrali in Antropologia Culturale ed Etnologia (classe LM-01);

   b) Lauree Magistrali in Archeologia (classe LM-02);

   c) Lauree Magistrali in Architettura del Paesaggio (classe LM-03);

Pag. 80

   d) Lauree Magistrali in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali (classe LM-10);

   e) Lauree Magistrali in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (classe LM-11);

   f) Lauree Magistrali in Musicologia e Beni Culturali (classe LM-45);

   g) Lauree Magistrali in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici (classe LM-49);

   h) Lauree Magistrali in Storia dell'Arte (classe LM-89).
12.5. Orrico, Amato, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione, a tal fine anche utilizzando, per il 2023, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non utilizzate. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico.
  2-ter. Per i contratti di cui al comma 2-bis si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al medesimo comma 2-bis possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.
  2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50-ter, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Agli eventuali ulteriori oneri recanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2023 e il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
12.6. Cannizzaro, Arruzzolo, Furgiuele.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Al fine di assicurare le accresciute funzioni del Ministero della cultura, anche connesse agli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, alle funzioni assegnate dagli articoli 20 e 46, decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, anche estraneo alla pubblica amministrazione, è incrementato complessivamente fino a un massimo di dieci unità; il contingente dei consiglieri di cui all'articolo Pag. 815, comma 4, del decreto n. 169 del 2019, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di cui all'articolo 5, comma 10, del medesimo regolamento di cui al decreto n. 169 del 2019, è incrementato complessivamente di dieci unità. A tali fini è autorizzata la spesa di 606.067,00 euro per l'anno 2023 e di 1.212.134,00 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 606.067,00 euro per l'anno 2023 e a 1.212.134,00 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
12.7. Mollicone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Al fine di non disperdere le professionalità acquisite e di implementare la disponibilità di soggetti qualificati per l'attuazione della missione M1C3.2 del PNRR, in via transitoria, acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il settore o i settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato B del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i soggetti che abbiano abbia maturato una adeguata competenza professionale nell'ambito del restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici in data antecedente alla pubblicazione dell'elenco previsto dall'articolo 182, comma 1-bis, del codice medesimo. La qualifica è attribuita, secondo le modalità previste dal richiamato articolo 182, comma 1-bis, in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da concludere entro il 31 dicembre 2024. La procedura selettiva, da indire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, consiste nella valutazione dei titoli e delle attività, e nella attribuzione dei punteggi, indicati nell'allegato B del codice dei beni culturali e del paesaggio. La procedura si svolge in conformità a quanto previsto dalle linee guida applicative dell'articolo 182 del codice adottate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 13 maggio 2014. La qualifica è acquisita con un punteggio pari al numero dei crediti formativi indicati nell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro 26 maggio 2009, n. 87 e in base a quanto indicato nell'allegato B del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti entro la data del 30 ottobre 2015. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 30 ottobre 2015. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per l'attività di restauro svolta fino alla data del 21 dicembre 2018, nonché per l'attività autorizzata entro tale data e conclusasi con buon esito entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Si applica quanto previsto dall'articolo 182, commi 1-quater e 1-novies, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
12.8. Tassinari.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni che si applicano ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano agli ordini e ai collegi professionali a meno che la legge non lo preveda espressamente, e fatti salvi criteri di compatibilità in relazione alle effettive dotazioni organiche e al bilancio dell'ente professionale».
12.01. Schifone.

Pag. 82

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Equipollenza dei titoli nel settore del restauro)

  1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

   1. È riconosciuta l'equipollenza alla Laurea magistrale classe LMR/02 ai restauratori in possesso dei seguenti titoli:

   a) diploma delle scuole universitarie dirette a fini speciali in operatori tecnico-scientifici per i beni culturali e ambientali-settore archeologico;

   b) diploma rilasciato, prima dell'emanazione del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 26 maggio 2009, n. 87, dalle scuole specializzanti e sperimentali in restauro beni culturali sezione legno, dipinti su tela, tavola e affreschi, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, regolamentati dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del 14 ottobre 1982 e dall'articolo 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

   c) qualifica professionale in restauro dipinti, ceramica, ottenuta dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale, ai sensi dell'articolo 8, lettere b) e c), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

   2. Ai restauratori diplomati di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1, in possesso della qualifica di restauratori dei beni culturali ai sensi dell'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, inseriti nell'elenco di cui al decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 21 dicembre 2018, n. 183, sono riconosciute le competenze professionali di cui all'articolo 182, comma 1-quater, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'Allegato B, tabella 3, del medesimo decreto legislativo».
12.02. Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «consiglio di amministrazione,» sono aggiunte le seguenti: «acquisito il parere del Comitato scientifico,»;

   b) all'articolo 3, comma 1:

    1) all'alinea, dopo la parola: «cinematografia» sono inserite le seguenti: «e delle produzioni audiovisive, con particolare riferimento all'analisi e all'attuazione delle innovazioni conseguenti allo sviluppo delle tecnologie digitali»;

    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) la ricerca, la sperimentazione e l'alta formazione in merito ai nuovi linguaggi e alle tecniche di produzione innovative del cinema e della produzione audiovisiva quali la realtà virtuale, la realtà aumentata, le tecniche e le modalità di fruizione del cinema immersivo, le interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi, le implicazioni e intersezione della produzione e fruizione cinematografica e audiovisiva con l'intelligenza artificiale»;

   c) all'articolo 5:

    1) al comma 1, le parole: «il direttore generale,» sono soppresse;

    2) al comma 3, le parole «,e il direttore generale,» sono soppresse;

   d) all'articolo 6:

    1) al comma 1, primo periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei» e dopo le parole: «tre dal Pag. 83Ministro per i beni e le attività culturali» sono inserite le seguenti: «,due dal Ministro dell'Istruzione e del merito»;

    2) al comma 2, la lettera d) è soppressa;

    3) al comma 2, lettera f), dopo le parole: «su proposta del presidente,» sono aggiunte le seguenti: «sentito il Comitato scientifico,»;

    4) al comma 2, lettera g), dopo le parole: «su proposta del presidente» sono inserite le seguenti: «e sentito il Comitato scientifico»;

   e) all'articolo 7:

    1) il comma 1, è sostituito dal seguente:

   «1. Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della cultura ed è composto dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, due dal Ministro dell'istruzione e del merito ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti sono scelti tra soggetti con particolare esperienza nel settore cinematografico e delle produzioni audiovisive»;

    2) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

   «c-bis) alle modifiche allo Statuto, di cui all'articolo 2, ed esprime parere in merito alla nomina del preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca Nazionale nonché dei docenti della Scuola Nazionale di cinema»;

    3) al comma 2, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. I compensi del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione nonché del Presidente e dei componenti del Comitato scientifico sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse assegnate alla Fondazione ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge 14 novembre 2016, n. 220.
   2-ter. Alla costituzione del Consiglio di amministrazione della Fondazione e del Comitato scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente Comitato scientifico. Il Consiglio di amministrazione provvede all'adeguamento dello Statuto entro sessanta gironi dalla data di insediamento».
12.03. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrano, sono soppresse.
  1-ter. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  1-quater. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b), dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
*13.1. Mari, Zaratti.
*13.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto,Pag. 84 Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.
*13.3. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo snellimento e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, la pianta organica dei Magistrati del tribunale di Teramo è incrementata di due unità.
13.4. Roscani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «non rinnovabile», ovunque ricorrono, sono soppresse;

   b) le parole: «massima di», ovunque ricorrono, sono sostituite con «pari a».
13.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia.
13.6. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di provvedere alle assunzioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia può provvedere anche mediante la stipula di convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,.
13.7. Casu.

  Sopprimere i commi 4 , 5 e 6.
13.8. Enrico Costa, D'Alessio.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di riconoscere l'impegno necessario alla riorganizzazione dei servizi connessi alla riforma Cartabia e al rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR, nonché di riconoscere la specificità delle funzioni in relazione alle responsabilità e peculiarità e ai carichi di lavoro connessi allo svolgimento delle attività di assistenza al magistrato, è istituita, a decorrere dal 1° settembre 2023, per il personale a tempo indeterminato non dirigenziale appartenente al Dipartimento dell'Amministrazione Giudiziaria del Ministero della giustizia, un'indennità annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, denominata di «ausilio alla giurisdizione», equiparata all'indennità di Agenzia percepita dal personale non dirigenziale dell'Agenzia delle Dogane, determinata come da Pag. 85tabella A allegata. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 81.020.587,56 per l'anno 2023 e a euro 243.061.762,70 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
13.9. Deborah Bergamini.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di assicurare un più efficace funzionamento della Giustizia attraverso un ampliamento del numero degli ausiliari del Giudice dell'esecuzione e in particolare dei professionisti cui sono delegate le operazioni di vendita da parte del Giudice dell'esecuzione, all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, il comma 12 è sostituito dal seguente:

   «12. Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d'appello».
13.10. Patriarca, Calderone, Pittalis.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Ordine degli Assistenti sociali)

  1. Coerentemente con quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e con le disposizioni del presente decreto in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire le migliori competenze e tutele in merito all'esercizio della professione di assistente sociale, quanto previsto all'articolo 1, comma 797 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e dall'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 23 marzo 2023, n. 33, in materia di fabbisogno di professionisti, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, è riformato l'Ordine degli Assistenti sociali. Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le parole: «della laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali» sono sostituite dalle seguenti: «della laurea triennale della classe L39 e della laurea magistrale LM87 o della laurea specialistica nella classe 57/S».
  2. La vigilanza sull'Ordine è esercitata dal Ministero della giustizia che, per quanto riferito alle rispettive competenze, coordina la propria attività con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della salute.
  3. Entro il 31 dicembre 2023 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine, che predispone apposita piattaforma telematica per l'autocertificazione da parte degli iscritti dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio, del settore di intervento e l'eventuale specializzazione. A decorrere dal 2025, l'Albo è aggiornato al 31 marzo di ogni anno, e il Consiglio Nazionale dell'Ordine trasmette al Ministero vigilante e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati utili ai fini della programmazione delle attività e degli interventi di rispettiva competenza.
  4. Per garantire l'accesso alla funzione disciplinare da parte di tutti i soggetti titolati, l'assistente sociale che eserciti la propria attività per più di sei mesi al di fuori della regione di iscrizione all'Albo è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale competente per il territorio in cui esercita.Pag. 86
  5. Agli iscritti che, entro il 31 marzo di ogni anno, non abbiano provveduto ad autocertificare la propria posizione secondo quanto previsto dal comma 3, è inviata da parte del Consiglio territoriale dell'Ordine competente diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni dall'invio. Qualora, spirato il termine, l'iscritto non abbia adempiuto, il medesimo Consiglio provvede alla sospensione dall'Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte dell'avvenuta sottoscrizione dell'autocertificazione
  6. Coerentemente alle finalità di cui al comma 1, gli assistenti sociali in quiescenza e non esercenti sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio Nazionale dell'Ordine delibera, con proprio regolamento, le modalità per l'iscrizione al suddetto elenco speciale, per l'esonero parziale dalla formazione continua e per la reiscrizione all'elenco degli esercenti. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali dell'Ordine, inoltre, deliberano la rispettiva quota di funzionamento dovuta dai non esercenti, unitamente a quella dovuta dagli esercenti.
  7. Il Consiglio nazionale dell'Ordine può istituire nell'Albo degli iscritti elenchi speciali, a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione o di specializzazione che assicurino ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, direzione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali e socio sanitarie, nonché nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone vulnerabili o fragili, della valutazione multidimensionale dei bisogni, del case management e dell'integrazione sociosanitaria, all'interno di organizzazioni pubbliche e private. Detti elenchi speciali sono istituiti e regolamentati dal Consiglio nazionale, acquisito – entro 90 giorni – il parere vincolante del Ministero vigilante. In prima applicazione, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti nell'albo gli elenchi degli assistenti sociali:

   a) in quiescenza e non esercenti;

   b) supervisori;

   c) esperti nel sistema sanitario nazionale;

   d) esperti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, counsellor, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;

   e) esperti nel sistema della giustizia minorile e di comunità;

   f) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

  8. In seguito all'istituzione degli elenchi di cui al comma precedente e al termine del mandato in corso alla data di entrata in vigore della presente norma, si procede al rinnovo dei Consigli territoriali e, successivamente al loro insediamento, del Consiglio nazionale dell'Ordine. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale hanno durata di 5 anni, e sono eletti sulla base di un sistema elettorale uniforme. Conseguentemente, è abrogato quanto disposto in materia dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169. Entro 90 giorni dalla approvazione della presente norma, il Consiglio nazionale dell'Ordine invia al Ministero vigilante la proposta di regolamento elettorale, unico per i consigli territoriali e il consiglio nazionale, da approvarsi con decreto – entro i successivi 60 giorni – dal Ministero. Il suddetto Regolamento norma il processo elettorale, nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) lo svolgimento delle operazioni elettorali mediante idoneo sistema telematico, che garantisca la segretezza e correttezza del voto;

   b) la rappresentanza proporzionale di entrambe le sezioni;

   c) la composizione dei consigli;

   d) l'incompatibilità tra la carica di consigliere territoriale e nazionale;

   e) la pari opportunità;

   f) l'elezione mediante il sistema delle liste concorrenti;

   g) l'elezione dei candidati più votati, adottando il sistema di scorrimento delle Pag. 87graduatorie in caso di decadenza o dimissione dei consiglieri;

   h) individuazione dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità nonché degli organismi preposti alla loro valutazione.

  L'elettorato attivo per l'elezione dei Consigli territoriali spetta a tutti gli iscritti nel relativo albo, salvo quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7, lettera a), l'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio nazionale spetta ai Consigli territoriali, avendo riguardo al numero dei relativi iscritti. In occasione dell'entrata in vigore del Regolamento di cui al presente comma, sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ordine, salvo quelli sospesi dall'esercizio della professione e quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7, lettera a).
13.01. Schifone.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali)

  1. Al fine di consentire a tutti gli ordini professionali di fornire un fattivo contributo all'applicazione del PNRR e di garantire parità di genere anche negli organismi che rappresentano l'esercizio delle professioni regolamentate, al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante «Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali», sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, dopo la parola: «ingegneri» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei periti industriali»;

   b) all'articolo 2 , comma 1, dopo le parole: «6 e 8», sono aggiunte le seguenti: «nonché 8-bis»;

   c) all'articolo 2 , comma 4, dopo le parole: «non possono essere eletti», sono aggiunte le seguenti: «nelle cariche istituzionali»;

   d) all'articolo 3 , comma 4, dopo le parole: «procedure elettorali e», sono aggiunte le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-bis»;

   e) all'articolo 4 , comma 1, dopo le parole: «sezione A dell'albo» sono aggiunte le seguenti: «ove applicabile»;

   f) all'articolo 5 , comma 1, dopo le parole: «6, 7 e 8», sono aggiunte le seguenti: «nonché 8-bis» e dopo le parole: «alla sezione A e B» sono aggiunte le seguenti: «ove prevista»;

   h) all'articolo 5 , comma 2, dopo la parola: «eletti», sono aggiunte le seguenti: «nelle cariche istituzionali»;

   i) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.
(Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei periti industriali).

   1. L'albo professionale dei periti industriali non è suddiviso in sezioni. Per l'effetto, le disposizioni contenute nella presente legge si applicano agli iscritti all'albo professionale senza la distinzione per sezioni.
   2. Fermo restando quanto è stabilito all'art. 3 per l'elezione del Consiglio dell'ordine territoriale, ogni elettore può esprimere il numero massimo di voti pari al numero di consiglieri da eleggere.
   3. Al fine di garantire la parità di genere, il numero di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati appartenenti al genere meno rappresentato deve essere almeno pari ad uno, ove risultino iscritti all'albo professionale dell'ordine territoriale e si rendano disponibili alla candidatura.
   4. La scheda che non contiene il numero minimo di preferenze per il genere meno rappresentato, ove iscritto all'albo e disponibile alla candidatura, è nulla.
   5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei Pag. 88seggi da attribuire, tenendo conto che uno di essi è riservato al candidato appartenente al genere meno rappresentato, ove iscritto all'albo, indipendentemente dal numero di preferenze espresse.
   6. Il Consiglio nazionale dei periti industriali ha sede in Roma ed è composto da quindici membri eletti dagli iscritti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5. Ad ogni consiglio dell'ordine spetta un numero di voti secondo quanto previsto all'articolo 5 comma 4. Al fine di garantire la parità di genere, ogni consiglio dell'ordine voterà i candidati, tenendo conto di assegnare almeno un voto al candidato del genere meno rappresentato. Salvo quanto stabilito all'articolo 5, in sede di proclamazione sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, tenendo conto che almeno uno dei consiglieri eletti deve appartenere al genere meno rappresentato, indipendentemente dal numero di preferenze espresse».

   l) all'articolo 9 , comma 1, dopo la parola: «procedimento», sono aggiunte le seguenti: «ove previsto».

  2. Alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 2, comma 4 non si applica ai componenti in carica dei consigli degli ordini dei periti industriali e del Consiglio nazionale. Essa non ha effetto retroattivo sui consiglieri che siano già stati eletti, quali componenti del Consiglio dell'ordine o del Consiglio nazionale ovvero che abbia ricoperto cariche istituzionali.
  3. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente presso gli ordini professionali e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13.02. Cesa, Alessandro Colucci.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali)

  1. Al fine di consentire a tutti gli ordini professionali di fornire un contributo attivo all'applicazione del PNRR e garantire parità di genere anche negli organismi che rappresentano l'esercizio delle professioni regolamentate, al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, dopo la parola: «ingegneri» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei periti industriali»;

   b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

    al comma 1, dopo le parole: «6 e 8», sono aggiunte le seguenti: «nonché 8-bis»;

    al comma 4, dopo le parole: «non possono essere eletti», sono aggiunte le seguenti: «nelle cariche istituzionali»;

   c) all'articolo 3 , comma 4, dopo le parole: «procedure elettorali e», sono aggiunte le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-bis»;

   d) all'articolo 4 , comma 1, dopo le parole: «sezione A dell'albo» sono aggiunte le seguenti: «ove applicabile»;

   e) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

    al comma 1, dopo le parole: «6, 7 e 8», sono aggiunte le seguenti: «nonché 8-bis» e dopo le parole: «alla sezione A e B» sono aggiunte le seguenti: «ove prevista»;

    al comma 2, dopo la parola: «eletti», sono aggiunte le seguenti: «nelle cariche istituzionali»;

Pag. 89

   f) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.
(Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei periti industriali).

   1. L'albo professionale dei periti industriali non è suddiviso in sezioni. Per l'effetto, le disposizioni contenute nella presente legge si applicano agli iscritti all'albo professionale senza la distinzione per sezioni.
   2. Al fine di garantire la parità di genere, il numero di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati appartenenti al genere meno rappresentato deve essere almeno pari al venti per cento, ove risultino iscritti all'albo professionale dell'ordine territoriale e si rendano disponibili alla candidatura e comunque il numero degli eletti deve essere pari al vento per cento e di età inferiore al quarantatreesimo anno.
   3. Per la composizione del consiglio nazionale dei periti industriali, l'atto costitutivo o lo statuto dovranno prevedere che l'individuazione di avvengano con criteri che garantiscano la presenza di un membro iscritto al registro ovvero all'albo professionale di cui al comma 1, che non abbia compiuto il quarantatreesimo anno di età e non abbia svolto già cinque incarichi per la medesima attività professionale.
   4. Fermo restando quanto è stabilito all'articolo 3 per l'elezione del Consiglio dell'ordine territoriale, ogni elettore può esprimere il numero massimo di voti pari al numero di consiglieri da eleggere.
   5. La scheda che non contiene il numero minimo di preferenze per il genere meno rappresentato, ove iscritto all'albo e disponibile alla candidatura, è nulla.
   6. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire, tenendo conto che uno di essi è riservato al candidato appartenente al genere meno rappresentato, ove iscritto all'albo, indipendentemente dal numero di preferenze espresse.
   7. Il Consiglio nazionale dei periti industriali ha sede in Roma ed è composto da quindici membri eletti dagli iscritti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5. Ad ogni Consiglio dell'ordine spetta un numero di voti secondo quanto previsto all'articolo 5 comma 4. Al fine di garantire la parità di genere, ogni consiglio dell'ordine voterà i candidati, tenendo conto di assegnare almeno un voto al candidato del genere meno rappresentato, che deve comunque essere almeno pari al venti per cento. Salvo quanto stabilito all'articolo 5, in sede di proclamazione sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, tenendo conto che almeno uno dei consiglieri eletti deve appartenere al genere meno rappresentato, indipendentemente dal numero di preferenze espresse.
   8. Alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 2, comma 4 non si applica ai componenti in carica dei consigli degli ordini dei periti industriali e del Consiglio nazionale. Essa non ha effetto retroattivo sui consiglieri che siano già stati eletti, quali componenti del Consiglio dell'ordine o del Consiglio nazionale ovvero che abbia ricoperto cariche istituzionali.
   9. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente presso gli ordini professionali e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

   g) all'articolo 9, dopo la parola: «procedimento», sono aggiunte le seguenti: «ove previsto».
13.03. De Bertoldi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagagico e di funzionario mediatore culturale)

  1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedurePag. 90 concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
13.04. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Fondo per la riforma strategica delle istituzioni pubbliche)

  1. Al fine di promuovere le necessarie azioni di riforma delle istituzioni pubbliche, finalizzate a massimizzare l'efficacia, l'efficienza e la competitività della pubblica amministrazione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per la riforma strategica delle Istituzioni Pubbliche», con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023, di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro per l'anno 2025. Le risorse rinvenienti dalla dotazione di cui al precedente periodo, per ciascuna delle annualità 2023, 2024 e 2025, sono assegnate quale contributo in favore della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, con sede in Roma, per il perseguimento delle finalità istituzionali, con particolare riferimento alle attività di studio, ricerca e approfondimento scientifico, a supporto dei percorsi di riforma e in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, nel campo della pubblica amministrazione, delle istituzioni pubbliche e del regionalismo.
  2. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2023, di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro per l'anno 2025.
13.05. Stefani, Iezzi, Bordonali, Ravetto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure finalizzate al rafforzamento dell'Ufficio per il processo)

  1. Al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del Pag. 91decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
13.06. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha facoltà di effettuare assunzioni di personale amministrativo da destinare esclusivamente in tali sedi, anche potenziando il personale impiegato a contratto in loco.
  2. Alle finalità del comma 1, nel limite di due milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
13.07. Caramanna, Pietrella, Comba, Zucconi, Schiano Di Visconti, Giovine, Colombo, Maerna.

ART. 14.

  Al comma 1, sostituire le parole: nelle more dell'adozione del con le seguenti: previa definizione degli accordi sindacali che dovranno essere recepiti con.
*14.1. Mari, Zaratti.
*14.2. Giuliano, Alifano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Scutellà, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.
*14.3. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024 di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  1-ter. Alle assunzioni di cui al comma 1-bis si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
14.4. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Scutellà, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti delle con le seguenti: anche in deroga alle e la parola: sette con la seguente: venti.
14.5. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Laddove la procedura di cui ai periodi precedenti non soddisfacesse il fabbisogno indicato, il Ministero di giustizia – Dipartimento della amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile di comunità possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatoriePag. 92 dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

  Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Laddove la procedura di cui ai periodi precedenti non soddisfacesse il fabbisogno indicato, il Ministero di giustizia può stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
14.7. Casu.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di rafforzare l'offerta del piano trattamentale e gestionale dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, la vigente dotazione organica è aumentata di 300 unità di personale, del comparto funzioni centrali, appartenente all'Area III e di 200 unità di personale appartenente all'Area II. Per le medesime finalità, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria è autorizzato, nel biennio 2023-2024, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere un contingente di 500 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 300 unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, 100 unità nell'Area II, posizione economica F3, e 100 unità nell'Area II, posizione economica F2.
  2-ter. Al fine di rafforzare l'offerta del piano trattamentale e gestionale, la vigente dotazione organica del Ministero della giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità è aumentata di 500 unità di personale, del comparto funzioni centrali, appartenente all'Area III e di 200 unità di personale appartenente all'Area II. Per le medesime finalità il Ministero della giustizia – Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità è autorizzato, nel biennio 2023-2024, ad assumere un contingente di personale, del comparto funzioni centrali, pari a 500 unità da inquadrare nell'Area III, fascia retributiva F1, e 200 unità nell'Area II, posizione economica F2.
  2-quater. All'articolo 21-quater, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla rubrica dell'articolo, le parole: «dell'amministrazione giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero della giustizia»;

   b) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «procedure selettive» sono aggiunte le seguenti: «al fine di garantire l'omogeneità del sistema di classificazione del personale di cui al Titolo IV, Capo I, articolo 16, 17, 18 e 19, del CCNL del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia, quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, il Ministero è autorizzato ad indire le predette procedure interne anche per il personale inquadrato nel profilo professionale di contabile, di assistente informatico, di assistente di area pedagogica e di assistente linguistico degli altri Dipartimenti e Direzioni»;

   c) al comma 4, le parole: «di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «di personale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico, di assistente di area pedagogica e di assistente linguistico».

  2-quinquies. Al fine di garantire la sicurezza degli istituti penitenziari la dotazione organica del personale di Polizia Penitenziaria è aumentata di 4500 unità. Per le medesime finalità si prevede l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.500 unità di personale di Polizia Penitenziaria, in aggiunta alle facoltà di assunzione già previste a legislazione vigente per Pag. 93un numero di 1500 unità per l'anno 2023, 1500 unità per l'anno 2024 e 1500 unità per l'anno 2025.
  2-sexies. È autorizzata, per l'avvio delle procedure per la stipula dell'accordo negoziale dei Dirigenti Penitenziari, la spesa di euro 25 milioni comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, che sono da ritenersi aggiuntivi all'attuale spesa relativa alle componenti fisse e continuative corrisposte al personale dirigenziale penitenziario, equiparato al primo dirigente della Polizia di Stato.
14.8. Ciani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per gli anni 2004 e 2025, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

   a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

   b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

   c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

   d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

   e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

   f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

   g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente comma.
14.9. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operativitàPag. 94 degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.
14.10. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito del regolare svolgimento delle attività del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nel favorire nell'ambito dell'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità, la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive di cui al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 e nel riconoscere, dunque, il valore dell'esperienza teatrale negli Istituti di pena minorili quale fondamentale strumento pedagogico e terapeutico essenziale per il trattamento dei detenuti minori, è autorizzata la spesa straordinaria di 2 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzati a ripristinare l'agibilità del Teatro dell'Istituto Penale per i Minorenni di Nisida.
14.11. Serracchiani, Gianassi, Sarracino, De Luca.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, è inserito il seguente:

   «1-bis. In deroga al comma 1, in caso di assenza di dirigenti penitenziari del ruolo corrispondente che abbiano maturato il requisito dell'effettivo servizio, senza demerito, per almeno nove anni e sei mesi, gli incarichi superiori relativi alle funzioni di dirigente di esecuzione penale esterna e di dirigente di istituto penale per i minorenni possono essere conferiti ai funzionari inseriti nei relativi ruoli dei dirigenti penitenziari assunti dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità sprovvisti di tale requisito, sino alla maturazione del medesimo.».
14.12. Nevi, Tassinari.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è autorizzata la spesa di 9.577.000 euro per l'anno 2023, di 15.400.237 euro per l'anno 2024 e di 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
14.13. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, Pag. 95del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità di allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 3 e per un numero massimo di:

   a) 250 unità per l'anno 2023;

   b) 250 unità per l'anno 2024;

   c) 250 unità per l'anno 2025;

   d) 250 unità per l'anno 2026.

  8-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 1.533.625 per l'anno 2024, di euro 12.849.605 per l'anno 2025, di euro 24.165.585 per l'anno 2026, di euro 35.481.565 per l'anno 2027, di euro 45.263.920 per l'anno 2028, di euro 45.375.706 per l'anno 2029, di euro 45.822.851 per l'anno 2030, di euro 46.269.996 per l'anno 2031, di euro 46.717.141 per l'anno 2032, di euro 47.052.500 per l'anno 2033, di euro 47.162.969 per l'anno 2034, di euro 47.273.439 per l'anno 2035, di euro 47.383.908 per l'anno 2036 e di euro 47.494.378 per l'anno 2037, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.14. Pittalis, Tassinari.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis.1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel triennio 2023-2026 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 200 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico.
  8-ter. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  8-quater. Per le finalità di cui al comma 8-bis è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2024, di 3.966.350 euro per l'anno 2025 e di 11.798.099 euro a decorrere dall'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.15. Pittalis, Tassinari.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di promozione e sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

  1. Al fine di riconoscere il teatro in carcere come opportunità di cambiamento per i detenuti-attori e come mutamento delle modalità relazionali di chi vive l'esperienza carceraria, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un «Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari», con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato allo sviluppo di attività teatrali laboratoriali e produttive, alla realizzazione – anche all'esterno degli istituiti penitenziari – di spettacoli teatrali e alla partecipazione Pag. 96di professionisti dello spettacolo, delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni presenti sul territorio, nonché all'erogazione di benefìci economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari – compresi gli istituti penali per minorenni – che collabora alla realizzazione degli spettacoli. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della Giustizia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.01. Bruno, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Scerra, Scutellà, Tucci, Orrico.

ART. 15.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tale circostanza, si prevede che la commissione proceda preliminarmente alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria, con la partecipazione di tutti i componenti.
15.1. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Assunzione di magistrati ordinari)

  1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 400 magistrati ordinari.
15.01. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

  1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite con le seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «600 unità».
15.02. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennioPag. 97 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».
15.03. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

  1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «450 unità».
15.04. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

  1. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, il richiamo al principio dell'equilibrio tra i generi di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si interpreta nel senso che tale principio è assicurato dal rispetto della previsione di cui all'articolo 34, comma 2, nonché della previsione di cui all'articolo 34, comma 3, quinto periodo della medesima legge.
16.01. Varchi, Lucaselli, Maschio, Morrone.

ART. 18.

  Al comma 2, lettera c), punto 1), capoverso comma 2, sostituire le parole: di cui uno titolare con le seguenti: di cui due titolari.
18.1. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Stefani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In considerazione della endemica carenza di personale dell'Agenzia delle Entrate e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, è autorizzata la deroga, su base volontaria, del limite ordinamentale per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'articolo 15, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sino al compimento del 67 anno di età.
18.2. Lacarra.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazioni in materia di risoluzione alternativa delle controversie di lavoro)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «si svolge» sono sostituite con le seguenti: «ovvero le conciliazioni di cui agli articolo 411 e 412-ter del codice di procedura civile si svolgono»;

   b) al comma 4, dopo le parole: «Quando l'accordo di negoziazione», sono inserite le seguenti: «ovvero l'accordo di conciliazione», e dopo le parole: «dagli avvocati» sono inserite le seguenti: «o dai Pag. 98rappresentanti sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro»;

   c) alla rubrica, dopo le parole: «Negoziazione assistita» sono inserite le seguenti: «e conciliazioni».
18.01. Trancassini.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «nei casi di oggettiva impossibilità tecnica» sono inserite le seguenti: «e per le operazioni di cui all'articolo 15 del Capitolato d'oneri per la vendita di generi di monopolio».
18.02. Cavandoli, Iezzi, Giaccone, Centemero, Bagnai, Gusmeroli.

ART. 19.

  Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

   a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per i fini di cui al presente comma, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno è designato da ISPRA, uno da ENAC, uno dal GSE, uno dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno da Unioncamere. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».
19.1. Ilaria Fontana, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Orrico, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 7-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   al primo periodo, sostituire le parole: cinque membri con le seguenti: sei membri;

   al secondo periodo, sostituire le parole: cinque membri con le seguenti: sei membri e dopo le parole: uno da Unioncamere aggiungere le seguenti: e un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 luglio 1986, n. 349.
19.2. Zaratti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

   1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dieci».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Strutture tecniche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
19.3. Paolo Emilio Russo.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente)

  1. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in Pag. 99deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.
*19.01. Ilaria Fontana, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Orrico, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
*19.010. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*19.011. Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento della dotazione organica del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ai fini della partecipazione e realizzazione del progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza «Etic»)

  1. Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna è autorizzato, per il triennio 2023-2025, a dotarsi di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire la partecipazione alla realizzazione del progetto Etic, nell'ambito della Missione 4 coordinata dal Ministero dell'università e della ricerca del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzato all'installazione dell'Einstein Telescope nella miniera di Sos Enattos.
  2. Il Parco di cui al comma 1 è autorizzato, per il medesimo triennio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 222.695 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 114.288 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 .
19.02. Lampis, Rotelli, Deidda, Mura, Polo, Mattia.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Responsabile delle categorie dell'Albo gestori ambientali)

  1. Il legale rappresentante può sempre assumere il ruolo di responsabile tecnico per le categorie di iscrizione all'Albo gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, senza necessità di alcuna verifica, solo per l'azienda di cui è legale rappresentante, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante per almeno cinque anni consecutivi nella medesima azienda.
19.03. Pizzimenti, Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 833 è sostituito dal seguente:

   «833. I soggetti di cui al comma 831 sono tenuti a sottoscrivere il contratto di Pag. 100acquisizione dell'intero capitale sociale delle società veicolo, appositamente costituite da Terna Spa per la costruzione e l'esercizio degli interconnector di cui al medesimo comma, entro novanta giorni dal rilascio dell'esenzione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005. L'inadempienza comporta la decadenza dal diritto di cui al comma 832 e l'obbligo di restituire quanto goduto relativamente alla capacità di interconnessione ancora da realizzare e per la quale risultano inadempienti, ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa. L'effetto traslativo del capitale sociale delle società veicolo e l'obbligo di finanziamento saranno sospensivamente condizionati all'entrata in esercizio degli interconnector. Entro il medesimo termine, i soggetti di cui al comma 831 sono altresì tenuti a concordare con Terna Spa un contratto di mandato per l'esercizio dell'interconnector medesimo che preveda altresì idonee garanzie di corretta realizzazione e buon funzionamento dell'interconnector stesso».
19.04. Zinzi, Iezzi, Giaccone.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Le infrastrutture di interconnessione elettrica con l'estero nella forma di interconnector, di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono incluse tra i progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine di cui ai commi da 8 a 11 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
19.05. Zinzi, Giaccone, Iezzi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di associazioni di protezione ambientale)

  1. All'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    dopo le parole: «associazioni di protezione ambientale» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le fondazioni di partecipazione e gli enti del terzo settore a base associativa che esercitano attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,»;

    le parole: «Ministro dell'ambiente», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono disciplinate le modalità di svolgimento del procedimento di individuazione delle associazioni di protezione ambientale ai sensi del comma 1, nonché del procedimento per la verifica periodica della persistenza dei requisiti di cui al medesimo comma 1.».
19.06. Cerreto.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Responsabile tecnico delle imprese delle categorie dell'Albo gestori ambientali)

  1. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

   «15-bis. Il legale rappresentante dell'impresa può sempre assumere il ruolo di Pag. 101responsabile tecnico di cui al comma 15, lettera g), senza necessità di alcuna verifica di idoneità solo per l'impresa da lui rappresentata, a condizione che abbia ricoperto tale ruolo di rappresentanza per almeno tre anni consecutivi nella medesima impresa. Il legale rappresentante attesta il possesso dei requisiti richiesti, anche ai fini dell'esonero dalle verifiche, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell'impresa comporta anche la decadenza dall'esonero delle verifiche e il venir meno del requisito di responsabile tecnico. La prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell'idoneità.».
19.07. Deborah Bergamini, Tassinari.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco nazionali)

  1. All'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Al direttore si applica la disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.».
  2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche tenuto conto della realizzazione degli investimenti del PNRR, il contratto stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione può essere prorogato fino all'insediamento del nuovo direttore del parco e comunque per una durata non superiore a sei mesi dal giorno di scadenza del contratto medesimo.
*19.08. Cangiano.
*19.09. Battistoni.

ART. 20.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    alla lettera a) sopprimere i numeri 1), 2) e 4);

    alla lettera b) sopprimere le parole: e il secondo periodo è abrogato;

    sopprimere la lettera c);

   b) al comma 3:

    sopprimere la lettera a);

    dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 2-bis, comma 7, le parole: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

    sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da: «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui 30 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e, nell'ipotesi di acquisizione dell'abilitazione per una classe di concorso per altro ordine o grado di istruzione, 10 CFU/CFA dei 30 CFU/CFA complessivi di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4, secondo periodo»;

    dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

   b-bis) all'articolo 2-ter, sostituire il comma 5 con il seguente:

   «5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis sono definiti gli Pag. 102eventuali costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 13 comma 2, primo periodo e all'articolo 18-bis, comma 3, primo periodo, tenuto conto dei criteri e condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi da 252 a 267 e secondo le modalità di esonero disciplinate dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 3 agosto 2021, n. 1014, e fermo restando, presso le istituzioni statali, che la contribuzione è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire. Il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis dispone altresì che per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie o accademiche statali che accedono, contemporaneamente, ai percorsi di formazione iniziale non è dovuta alcuna contribuzione per l'acquisizione dei crediti aggiuntivi di cui all'articolo 2-bis, comma 3, terzo periodo, e la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un anno ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.»;

   b-ter) all'articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente:

   «4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, congiuntamente:

   a) sono in possesso della laurea o del diploma di cui ai medesimi commi 1 e 2, ivi compresa la previsione di cui all'articolo 22, comma 2 del presente decreto;

   b) hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

   c) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera b), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre»;

    dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

   c-bis) all'articolo 16-bis, al comma 9, le parole: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   c-ter) all'articolo 16-ter, al comma 9, lettera c) le parole: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   c-quater) all'articolo 16-ter, al comma 9, lettera e) le parole: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

    alla lettera d), sopprimere il punto 2);

    sopprimere la lettera e);

   c) al comma 5, sostituire le parole: non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti con le seguenti: è quantificato in 5 milioni di euro.
20.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    alla lettera a) sopprimere i numeri 1), 2) e 4);

Pag. 103

    alla lettera b) sopprimere le parole: e il secondo periodo è abrogato;

    sopprimere la lettera c);

   b) al comma 3:

    sopprimere la lettera a);

    sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da: «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui 30 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e, nell'ipotesi di acquisizione dell'abilitazione per una classe di concorso per altro ordine o grado di istruzione, 10 CFU/CFA dei 30 CFU/CFA complessivi di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4, secondo periodo»;

    alla lettera d), sopprimere il numero 2);

    sopprimere la lettera e).
20.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a):

    sostituire il capoverso numero 1) con il seguente:

    1) alla lettera a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «per i concorsi banditi a posti da docente a tempo indeterminato, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, esclusivamente per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere definiti contenuti e modalità alternativi di svolgimento della prova scritta di cui al precedente periodo, anche mediante l'utilizzo di quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese»;

    sopprimere il numero 4);

   b) al comma 3:

    sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 2-ter, comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione, per tali soggetti sono comunque verificati il raggiungimento del profilo professionale, degli standard e degli obiettivi formativi minimi indicati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4 e il superamento delle prove finali»;

    alla lettera d), numero 2), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 35 per cento.

   c) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. I soggetti che hanno aderito alla procedura straordinaria di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso per la quale hanno fatto domanda a seguito della verifica del raggiungimento del profilo professionale, degli standard e degli obiettivi formativi minimi indicati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e del superamento delle relative prove finali.
  6-ter. A decorrere dal primo aggiornamento successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti di sostegno di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oltre a quanto riconosciuto per il servizio, per ciascun anno di servizio svolto successivamentePag. 104 al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno è riconosciuto un punteggio ulteriore pari almeno a 12 punti.
20.3. Boschi, D'Alessio, Giachetti, Grippo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) alla lettera a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «per i concorsi banditi a posti da docente a tempo indeterminato, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, esclusivamente per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere definiti contenuti e modalità alternativi di svolgimento della prova scritta di cui al precedente periodo, anche mediante l'utilizzo di quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese».
20.4. Boschi, Giachetti, D'Alessio, Grippo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
20.5. Boschi, D'Alessio, Grippo, Giachetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I partecipanti alla procedura selettiva indetta dalla provincia autonoma di Bolzano con decreto della Sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, per il reclutamento di dirigenti scolastici nella scuola in lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultino assunti con l'incarico di dirigente scolastico presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della medesima provincia, sono iscritti nella graduatoria nazionale dei dirigenti scolastici, la quale è contestualmente prorogata fino ad esaurimento.
20.6. Urzì.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 2-bis, comma 7, le parole: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   b) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

   c-bis) all'articolo 16-bis, al comma 9, le parole: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   c-ter) all'articolo 16-ter, al comma 9, lettera c), le parole: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Pag. 105

   c-quater) all'articolo 16-ter, al comma 9, lettera e), le parole: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
20.9. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole: «senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla» sono sostituite dalle seguenti: «e tale che in ogni regione si determini l'attivazione di corsi in misura sufficiente al fabbisogno di docenti abilitati di cui necessitano le scuole di quel territorio».
20.11. Mari, Zaratti, Piccolotti.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 2-bis, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

    le parole: «i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale o paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «i docenti che abbiano partecipato alla procedura di cui all'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, e in subordine coloro che abbiano maturato un servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124»;

    le parole: «della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di una riserva pari al 60 per cento dei posti per l'anno scolastico 2023/24 e al 50 per cento per l'anno scolastico 2024/25».
20.12. Mari, Zaratti, Piccolotti.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

   «7-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale a decorrere dall'anno 2023 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del MIM e del MUR, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università».
20.13. Mari, Zaratti, Piccolotti.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 2-ter, comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione, per tali soggetti sono comunque verificati il raggiungimento del profilo professionale, degli standard e degli obiettivi formativi minimi indicati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4 e il superamento delle prove finali»;

   b) alla lettera d), numero 2), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 35 per cento.
20.10. Boschi, D'Alessio, Giachetti, Grippo.

Pag. 106

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da: «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui 30 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e, nell'ipotesi di acquisizione dell'abilitazione per una classe di concorso per altro ordine o grado di istruzione, 10 CFU/CFA dei 30 CFU/CFA complessivi di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4, secondo periodo».
20.14. Amato, Caso, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Al comma 3, lettera b), secondo periodo, e ovunque ricorrono, sostituire le parole: comunque sincrone con le seguenti: sincrone o asincrone.
*20.15. Paolo Emilio Russo, Tassinari.
*20.20. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3:

    dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) all'articolo 2-ter, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 13, comma 2»;

    alla lettera d), premettere al numero 1) il seguente: 01) al comma 2 le parole: «della riserva di posti stabilita» sono sostituite dalle seguenti: «della riserva di posti e con le modalità stabilite»;

   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo periodo del comma 4-bis è sostituito dal seguente: «Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parità o che lo abbiano già ottenuto, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;

   b) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

   «4-ter. In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa di tali percorsi, è considerato valido requisito, ai soli fini di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis della medesima legge, l'aver svolto servizio presso le scuole paritarie, per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, Pag. 107comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124».
**20.7. Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
**20.8. Rampelli, Cangiano, Mollicone, Amorese, Malagola, Messina, Lupi, Morgante.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3:

    dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 2-ter, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 13, comma 2»;

    alla lettera d), premettere al numero 1) il seguente:

    01) al comma 2, primo periodo, le parole: «della riserva di posti stabilita» sono sostituite dalle seguenti: «della riserva di posti e con le modalità stabilite»;

   b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo periodo del comma 4-bis è sostituito dal seguente: «Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parità o che lo abbiano già ottenuto, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;

   b) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

   «4-ter. In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza dei relativi percorsi abilitanti, è considerato valido requisito, ai soli fini di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis della medesima legge, l'aver svolto servizio presso le scuole paritarie, per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124».
*20.16. Lupi, Cavo, Alessandro Colucci.
*20.17. Dalla Chiesa, Tassinari.

  Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 2-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis sono definiti gli eventuali costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 13 comma 2, primo periodo e all'articolo 18-bis, comma 3, primo periodo, tenuto conto dei criteri e condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi da 252 a 267 e secondo le modalità di esonero disciplinate dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 3 agosto 2021, n. 1014, e Pag. 108fermo restando, presso le istituzioni statali, che la contribuzione è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire. Il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis dispone altresì che per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie o accademiche statali che accedono, contemporaneamente, ai percorsi di formazione iniziale non è dovuta alcuna contribuzione per l'acquisizione dei crediti aggiuntivi di cui all'articolo 2-bis, comma 3, terzo periodo, e la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un anno ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio»;.
20.18. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, congiuntamente:

   a) sono in possesso della laurea o del diploma di cui ai medesimi commi 1 e 2, ivi compresa la previsione di cui all'articolo 22, comma 2 del presente decreto;

   b) hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

   c) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera b), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre».
20.19. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 2).
*20.21. Mari, Zaratti, Piccolotti.
*20.22. Amato, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Al comma 5, sostituire le parole: non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti con le seguenti: è quantificato in 5 milioni di euro.
20.23. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.
  5-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
20.25. Lacarra.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di colmare le gravi carenze di organico delle amministrazioni pubbliche, la validità delle graduatorie finali di Pag. 109merito relative al concorso unico pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 2.736 (duemilasettecentotrentasei) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati delle amministrazioni di cui al bando di concorso, è prorogata al 31 dicembre 2026.
20.24. Lacarra.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo il comma 20-ter è inserito il seguente:

   «20-quater. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso per dirigenti scolastici di cui al decreto ministeriale n. 956 del 2019 e afferente al concorso per dirigente scolastico di cui al DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, a condizione che abbiano superato la prova scritta e la prova orale della procedura concorsuale e il relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico».
20.26. Cannizzaro, Arruzzolo, Furgiuele.

  Al comma 6, alla lettera b), premettere la seguente:

   0b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «religione cattolica nelle scuole statali» sono inserite le seguenti: «o paritarie»;
20.27. Lupi, Cavo, Alessandro Colucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia.
  6-ter. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 6-bis è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.
  6-quater. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al punto d) del presente articolo.
  6-quinquies. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.
  6-sexies. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 6-quater e 6-quinquies il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al punto a), nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
20.29. Mari, Zaratti, Piccolotti.

Pag. 110

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-ter, dopo le parole: «per titoli» sono aggiunte le seguenti: «prioritariamente una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale e»;

   b) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:

  4-quater. Prioritariamente alle selezioni pubbliche per titoli ed esami, la procedura concorsuale riservata straordinaria per soli titoli ed esame orale di cui al comma 4-ter, dovrà essere necessariamente bandita da ciascuna Istituzione per ogni settore artistico-disciplinare. Essa è destinata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM statali, che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di Istituto e che abbiano maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle Istituzioni predette nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e che siano nell'anno accademico 2022/23 in servizio nell'Istituzione che ha bandito la procedura concorsuale «riservata straordinaria per soli titoli ed esame orale» dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini dell'accertamento dei requisiti relativi ai tre anni accademici di insegnamento, per l'anno accademico si considera aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o almeno centoventicinque ore all'anno, nel settore artistico-disciplinare con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Il bando determinerà, altresì, il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica Istituzione e per un solo settore disciplinare; qualora il candidato abbia prestato servizio nell'arco dei tre anni in settori disciplinari differenti può partecipare solo per una disciplina per la quale abbia maturato almeno un'annualità. La domanda va inoltrata presso l'Istituzione accademica in cui ha prestato l'ultimo anno di servizio con contratto a tempo determinato.
  4-quinquies. Le graduatorie di merito di ciascuna Istituzione comprenderanno tutti coloro che hanno proposto istanza di partecipazione e sarà predisposta sulla base dei titoli di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica, attraverso una lezione simulata per dimostrare la capacità di insegnamento della disciplina per la quale si concorre. La Commissione preposta alla valutazione dei titoli di servizio e della prova orale è nominata con decreto del Direttore dell'Istituzione che bandisce la procedura concorsuale ed è costituita da non meno di tre componenti di cui, di norma, almeno un docente di ruolo del settore disciplinare per cui è bandito il concorso. La prova orale, che verrà svolta entro la prima decade del mese di ottobre 2023, non prevede una votazione minima e ad essa è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. A seguito del superamento della prova orale ogni Istituzione stilerà la graduatoria di merito e ogni docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo nella medesima Istituzione accademica presso cui ha prestato l'ultimo anno di servizio con contratto a tempo determinato.
  4-sexies. Le graduatorie di ciascuna Istituzione avranno validità quinquennale a decorrere dalla data di approvazione e saranno ritenute valide, ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinatoPag. 111 di personale docente dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali. Nell'eventualità che una Istituzione accademica esaurisca la propria graduatoria prima della fine del quinquennio potrà attingere dalle graduatorie degli istituti più vicini. Qualora un candidato sia inserito, previo superamento della procedura concorsuale riservata straordinaria per soli titoli ed esame orale, nella graduatoria di una Istituzione nella quale non vi siano cattedre disponibili, ha facoltà di chiedere lo spostamento in una graduatoria di altra Istituzione limitatamente allo stesso settore disciplinare. Il tal caso il candidato potrà essere inserito in subordine agli aspiranti già presenti nella graduatoria dell'istituzione scelta dal candidato stesso.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: personale scolastico aggiungere le seguenti: e del personale docente AFAM.
20.28. Congedo, Cangiano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 11-quinquies:

    alla lettera a) le parole: «ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato» sono soppresse;

    alla lettera b) sono aggiunte alla fine le seguenti: «ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato»;

   b) dopo il comma 11-novies è aggiunto il seguente:

   «11-diecies. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, e a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 e con retrodatazione della decorrenza giuridica al 1° settembre 2023, sui posti vacanti e disponibili con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2011 – IV serie speciale n. 56.».
*20.30. Loizzo, Sasso, Latini, Miele, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
*20.31. Mollicone, Cangiano, Amorese, Messina.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di realizzare target e milestones previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e consentire il pieno ed efficace utilizzo delle risorse del PNRR, per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica, abbandono in corso d'anno, assenze, contesto socio-economico deprivato, è assegnato un organico aggiuntivo di personale scolastico da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di spesa annuale di 400 milioni di euro. Per la copertura finanziaria si attinge dai fondi di Pag. 112cui alla Missione 4, Componente 1 – «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università» Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, e dai risparmi di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021.
**20.32. Mari, Zaratti, Piccolotti.
**20.33. Amato, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva ai concorsi indetti con decreti del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e del merito nn. 105 e 106 del 23 febbraio 2016, superando le prove scritte e orali, sono reintegrati in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2023 a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova ai sensi del comma 116 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e abbiano almeno tre anni di servizio.
*20.34. Latini, Sasso, Loizzo, Miele, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
*20.35. Amorese, Cangiano, Mollicone, Messina.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Ai vincitori del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, si applicano con precedenza le disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dall'articolo 5, comma 20-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
20.36. Orfini, Berruto, Manzi, Zingaretti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «Al fine del raggiungimento del Target connesso alla missione 2- componente 3 – Investimento 1.1», sono inserite le seguenti: «nonché del target connesso alla Missione 4- Componente 1 Investimento 3.3»;

   b) le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro»;

   c) dopo le parole: «per il noleggio di strutture modulari», sono inserite le seguenti: «nonché il trasloco dei relativi arredi».
20.37. De Maria.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. I soggetti che hanno aderito alla procedura straordinaria di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso per la quale hanno fatto domanda a seguito della verifica del raggiungimento del profilo professionale, degli standard e degli obiettivi formativi minimi indicati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4 del decreto legislativo Pag. 11313 aprile 2017, n. 59 e del superamento delle relative prove finali.
20.38. Boschi, D'Alessio, Grippo, Giachetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. A decorrere dal primo aggiornamento successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti di sostegno di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oltre a quanto riconosciuto per il servizio, per ciascun anno di servizio svolto successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno è riconosciuto un punteggio ulteriore pari almeno a 12 punti.
20.39. Faraone, Boschi, D'Alessio, Grippo, Giachetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Gli idonei del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto della Sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, sono inseriti in coda alla relativa graduatoria dei dirigenti scolastici che si intende prorogata fino ad esaurimento.
20.40. Amato, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In relazione alla necessità di potenziare il benessere psicologico degli studenti, delle loro famiglie e del personale scolastico, nelle scuole di ogni ordine e grado il dirigente scolastico può individuare un docente al quale sono affidate le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative volte a prevenire i fattori di rischio o situazioni di disagio giovanile nonché di contrastare il bullismo e il cyberbullismo.
20.41. Tassinari.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di impedire la richiesta di duplice titolo di accesso all'insegnamento, le indicazioni di cui all'allegato E del decreto ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017 non si intendono riferite ai docenti delle discipline rientranti nella classe di concorso A-53.
20.42. Amato, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per favorire lo sviluppo della cultura digitale con riferimento alle metodologie didattiche innovative, alle competenze digitali e all'uso critico e responsabile degli strumenti digitali da parte dei docenti delle scuole secondarie di secondo grado, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 è istituita in ogni istituzione scolastica la figura del docente delegato alla formazione digitale. Il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, individua nell'ambito dell'organico dell'autonomia tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili di specifica formazione in materia di competenze digitali.
20.43. Tassinari.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. I partecipanti al concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017 che abbiano superato le prove concorsuali, ma che abbiano rinunciato alla stipula del contratto, sono inseriti, su richiesta, in coda Pag. 114alla graduatoria di merito del citato concorso.
20.44. Amato, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono iscritte su uno specifico capitolo di bilancio denominato “Somma da trasferire alla scuola europea di Brindisi per proprio funzionamento” e sono finalizzate ad incrementare il fondo di funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea»;

   b) al comma 1-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, nel limite delle risorse finanziarie stanziate su apposito capitolo di bilancio di cedolino unico, concorre ad incrementare l'organico complessivo della scuola europea. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo, di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede ad assegnare le risorse finanziarie, nei limiti del budget assegnato. Eventuali economie generate nel corso dell'anno possono essere utilizzate a copertura delle spese, per la medesima finalità, negli anni successivi. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della scuola europea e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero».
20.45. D'Attis, Tassinari.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Nella Provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti nella scuola secondaria può avvenire anche mediante percorsi abilitanti disciplinati e istituti dalla Giunta provinciale sulla base dell'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, recante «Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano».
20.46. Gebhard, Schullian, Steger.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

  1. Al decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 4-ter:

    le parole: «mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale»;

    le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023».

   b) dopo l'articolo 6, comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti commi:

   «4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni Afam Pag. 115statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
   4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.
   4-sexies Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.».
*20.01. Orfini, Berruto, Manzi, Zingaretti.
*20.02. Mari, Zaratti, Piccolotti.
*20.03. Torto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di determinazione contrattuale delle posizioni di accompagnatore al pianoforte e di accompagnatore al clavicembalo)

  1. All'articolo 1, comma 892 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto» è aggiunto il seguente periodo: «Le posizioni di accompagnatore al pianoforte e di accompagnatore al clavicembalo sono inserite tra le figure di elevate qualificazioni nell'area didattica».
20.04. Amato, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di formazione delle classi)

  1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2023-2024, i limiti minimi per la formazione delle classi, previsti agli articoli 10, 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità.
20.05. Amato, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di organizzazione della rete scolastica)

  1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2023-2024, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, capoverso 5-quater, 5-quinquies, e primo e secondo periodo Pag. 116del capoverso 5-sexies della legge 29 dicembre 2022, n. 197 non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità.
20.06. Amato, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di riconoscimento di titoli conseguiti all'estero)

  1. All'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni caso il Ministero dell'istruzione e del merito risponde entro 120 giorni dalla domanda di riconoscimento del titolo e qualora non risponda, il richiedente può presentare ricorso entro un anno dal decorso del citato termine».
20.07. Amato, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Al fine di valorizzare, tutelare e non disperdere le risorse umane formate e il merito già positivamente valutato, i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, destinatari di pronunce sfavorevoli, di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto, che abbiano superato le prove scritte e orali del Concorso D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016 e siano stati assunti a tempo indeterminato, con riserva, dal Ministero dell'istruzione e del merito, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali a loro favorevoli, e che abbiano superato l'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto, e abbiano completato almeno 3 anni di servizio, sono reintegrati e confermati in ruolo e nel posto di lavoro.
20.08. Kelany.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni per la valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica)

  1. All'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «personale scolastico», sono inserite le seguenti: «delle scuole statali e paritarie».

   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 31 agosto 2023, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma».
20.09. Lupi, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato.

ART. 21.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sopprimere le parole da: In ragione fino a: periferica del Ministero dell'istruzione e del merito,

   b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi previsti dal PNRR possonoPag. 117 attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e strettamente finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento ovvero dei costi indiretti, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR.
  4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma famiglie e studenti, che rappresenta un canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle Istituzioni scolastiche ed educative statali. La Piattaforma è costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del Ministero, al fine di semplificarne l'accesso e l'utilizzo. I servizi digitali della Piattaforma sono erogati nel rispetto dei princìpi e delle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le Istituzioni scolastiche ed educative utilizzano i dati presenti sulla Piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. L'accesso alla Piattaforma è consentito con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.
  4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore di famiglie e studenti, di ottimizzare il lavoro del Ministero dell'istruzione e del merito e delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, e di alimentare la Piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero medesimo è autorizzato ad acquisire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore sulla situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie con studentesse e studenti iscritti presso le Istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggior numero di famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei princìpi e delle prescrizioni del citato Regolamento (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere gli indicatori ISEE, il Ministero è autorizzato a trasmettere all'INPS i dati necessari ad individuare le studentesse e gli studenti delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del citato Regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di enti erogatori, per il tramite della Piattaforma di cui al comma 4-ter, effettuano, altresì, i controlli sul Sistema informativo ISEE di cui all'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive della soglia ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
  4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali inclusi nella Piattaforma di cui al comma 4-ter, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al citato Regolamento (UE) 2016/679.
  4-sexies. Le attività previste dai commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.Pag. 118
  4-septies. All'articolo 1, comma 560 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «Ministero dell'istruzione e del merito» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
  4-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono prorogate per gli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
  4-nonies. All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «da 121 a 124» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario».
*21.1. Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
*21.2. Cangiano, Rampelli, Amorese, Mollicone, Messina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 420, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 1 del presente decreto, con riferimento ai requisiti di partecipazione, in sede di prima applicazione, esclusivamente per la procedura di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono ammessi a partecipare direttamente alle prove scritte tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano svolto almeno per un quinquennio, con incarichi a tempo determinato, le funzioni di dirigente tecnico nell'ambito dell'amministrazione centrale e periferica del predetto Ministero. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21.3. Boschi, D'Alessio, Grippo, Giachetti.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di lavoro subordinato a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, con particolare riguardo alla rappresentanza di genere,.
21.4. Zaratti, Mari.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Laddove la procedura di cui al presente comma non soddisfacesse il fabbisogno indicato, il Ministero dell'istruzione e del merito può stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
21.5. Casu.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali del Ministero dell'istruzione e del merito nonché al fine di un conforme inquadramento professionale, il contingente di alta professionalità, pari a cinquanta unità, assunto nei ruoli del suddetto Ministero e inquadrato nell'Area dei funzionari, ex Area III, posizione economica F3, a seguito delle procedure concorsuali pubbliche previste dall'articolo 64, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'accesso alle quali è stato richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento, anche del dottorato di Pag. 119ricerca pertinente al profilo professionale richiesto, i cui bandi di selezione hanno altresì accertato il possesso di ulteriori titoli accademici, di carriera e di servizio, è inquadrato nell'Area delle elevate professionalità del comparto Funzioni centrali, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di cinquanta unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'Area delle elevate professionalità. Ai fini dell'attuazione del presente comma, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata una spesa pari a 1.612.789 euro per l'anno 2023 e a 4.838.367 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo:

   dopo le parole: di cui a commi 1, 2, aggiungere la seguente: 2-bis,

   sostituire le parole: pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621 per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: pari a euro 9.198.900 per l'anno 2023, a euro 15.726.988 per l'anno 2024 e a a euro 17.226.988 annui a decorrere dall'anno 2025.
21.6. Tassinari.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito, all'articolo 420, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) I direttori dei Servizi Generali e Amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative statali di ruolo che abbiano maturato un'anzianità complessiva nel profilo di appartenenza di almeno 3 anni;»
21.7. Miele, Sasso, Latini, Loizzo, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riequilibrio dei fondi per la formazione per sopperire alla carenza di risorse dedicate al personale ATA)

  1. All'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente ed Ata, la formazione in servizio dei docenti e del personale Ata di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale».
*21.01. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
*21.02. Mari, Zaratti, Piccolotti.

ART. 22.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 99 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    all'alinea, le parole: «modalità:» sono sostituite delle seguenti: «modalità di funzionamento della banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro Elaborazione Dati di cui all'articolo 96»;

    le lettere a) b), c), d), e) ed f) sono soppresse;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono definite e aggiornate le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'Amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articoloPag. 120 371-bis del codice di procedura penale e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al presente comma, sono fatte salve le disposizioni di cui al Capo IV, sezione II, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5».
22.1. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Carrà, Sudano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al personale del Ministero dell'interno di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 13 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, si applica la maggiorazione dell'indennità di amministrazione già riconosciuta dalla medesima disposizione al personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
22.2. Serracchiani, Scotto, Bonafè.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dall'anno 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 29 settembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale «Concorsi ed esami» del 4 ottobre 2022, per l'assunzione di 1.188 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 1.938 unità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzioni previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
22.3. Lacarra.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata e, per la sua particolare attualità, di quello relativo alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e dunque all'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e alla confisca e alla restituzione alla utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, nonché al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
22.4. Gianassi, Serracchiani, Provenzano, Zan, Lacarra, Scarpa.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4» aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», e dopo le parole: «specifiche responsabilità» aggiungere le seguenti: «nonché alla riammissione in servizio di coloro che siano cessati nell'anno 2023».
22.5. Urzì.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno)

  1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi agli interventi del PNRR e, Pag. 121in particolare per quelli di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il Ministero dell'interno è autorizzato a conferire, entro il 31 dicembre 2027, incarichi di livello dirigenziale non generale, nei limiti della vigente dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti al personale della ex carriera direttiva di ragioneria, assunto ai sensi della tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai destinatari dei predetti incarichi e per l'intera durata dei medesimi sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'interno.
*22.01. Fornaro, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Scotto.
*22.02. Zinzi, Giagoni.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in via straordinaria, per l'anno 2023, ai fini della copertura dei posti vacanti, è autorizzata allo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura concorsuale interna già bandita con Determina n. 158536/R. U del 22 ottobre 2019 alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
22.03. Giaccone, Giagoni.

ART. 23.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Allo scopo di assicurare una gestione efficace di tutte le posizioni degli appartenenti alla Polizia di Stato, per un puntuale monitoraggio dei pensionamenti del personale tutto, al fine di evitare eventuali criticità nei pagamenti e nelle determinazioni delle proprie documentazioni pensionistiche, di migliorare l'offerta di servizio dell'Istituto ai propri iscritti nonché conseguire un risparmio nei costi di gestione è istituito il «Polo Unico INPS della Polizia di Stato» con competenze relative alla gestione della posizione assicurativa, delle prestazioni pensionistiche e delle prestazioni previdenziali.
23.1. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111)

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera e) è aggiunta, in fine, la seguente:

   «e-bis) finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della Guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell'Esercito o della Marina militare o dell'Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l'assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio».

Pag. 122

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le procedure e le finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri di riparto della quota del cinque per mille di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo. Agli enti beneficiari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno 2024, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2023.
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, a decorrere dall'anno 2024, si provvede nel limite delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
23.01. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Nisini, Giagoni.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Trasformazione del Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato in Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato)

  1. Il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato di cui all'articolo 1 della legge 12 novembre 1964, n. 1279, è trasformato in una Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato non avente finalità di lucro. Il patrimonio del Fondo è interamente devoluto alla Fondazione.
  2. Lo statuto della Fondazione, con il quale si provvede anche alla individuazione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, assicura il perseguimento, tra le altre, delle seguenti finalità istituzionali.
  3. L'assistenza agli orfani del personale della Polizia di Stato, deceduto, in servizio od in quiescenza di qualsiasi ruolo o qualifica, mediante interventi di supporto dei rispettivi nuclei familiari.
  4. L'assistenza scolastica erogata a favore dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato, in servizio o in quiescenza, ed agli orfani degli stessi.
  5. La stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei rischi professionali, e prioritariamente del personale della Polizia di Stato impiegato nei servizi di polizia stradale.
  6. La stipula di contratti di assicurazione per la responsabilità civile e la tutela legale per il personale della Polizia di Stato, ad integrazione del sistema di tutela e rimborso delle spese legali previsto dalla legge.
  7. La concessione al personale della Polizia di Stato in servizio ovvero in quiescenza di sovvenzioni in denaro per grave malattia, per onerosità delle cure, ovvero per stato di indigenza o per altro particolare stato di necessità. La sovvenzione può consistere anche nell'assegnazione di un bene.
  8. L'assistenza sociale e sanitaria del personale, in servizio o in quiescenza, e del nucleo familiare, mediante specifiche iniziative ed interventi aventi finalità curative, ricreative o culturali.
  9. La stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati a favore del personale della Polizia di Stato in servizio per la tutela, la cura e la serenità del nucleo familiare, con particolare riguardo alle colonie estive marittime e montane, agli stabilimenti balneari o montani, alle vacanze studio.
  10. La Fondazione può disporre, nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'assegnazione di contributi per l'ammodernamento e l'arredamento di sale convegno, di circoli, di centri riposo e di benessere, di centri sportivi e biblioteche, in uso al personale della Polizia di Stato.Pag. 123
  11. Lo statuto di cui al comma 2 è approvato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  13. Fino dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4, continua a operare il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
23.02. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Nisini, Giagoni.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di recupero di somme da parte del Ministero dell'interno)

  1. Quando per fatti avvenuti durante manifestazioni sportive o di diversa natura ovvero in occasione di operazioni di polizia prevenzione o giudiziaria connotate da particolari difficoltà operative il Ministero dell'interno, a seguito di una condanna in via definitiva in sede contabile, di un appartenente ad una delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, debba procedere al recupero nei confronti del medesimo appartenente di somme corrisposte agli aventi diritto, è in facoltà dell'amministrazione di rinunciare, anche in deroga all'articolo 214 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in tutto o in parte all'azione di recupero delle somme, in presenza delle condizioni di cui al comma 2.
  2. La rinuncia al recupero è disposta sulla base degli elementi contenuti nella sentenza di cui al comma 1, della situazione in cui è avvenuto il fatto, della complessità dei compiti istituzionali, con specifico riferimento al contesto e alla difficoltà dell'intervento,
  3. Con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza è adottato il provvedimento di rinuncia all'esercizio del diritto di recupero. Il decreto è inviato alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle ipotesi rispetto alle quali l'Amministrazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge può ancora esercitare il diritto di recupero.
*23.03. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Nisini, Giagoni.
*23.04. Maiorano, Urzì, Schifone.

ART. 24.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: 30 unità di personale non dirigenziale, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023 n. 82, con particolare riguardo alla rappresentanza di genere,.
24.1. Zaratti, Mari.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: per la medesima Area professionale. aggiungere le seguenti: , nonché con la stipula di convenzioni volte a reclutare il personale necessario mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023 n. 74.
24.2. Casu.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «con almeno nove anni» sono sostituitePag. 124 dalle seguenti: «con almeno sette anni».
24.3. Caparvi, Nisini, Giaccone, Giagoni.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «con almeno nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno sei anni».
24.4. Caparvi, Nisini, Giaccone, Giagoni.

  Sopprimere il comma 5.
24.5. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali.
  5-ter. Le assunzioni di cui al comma 5-bis sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.
  5-quater. Al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7-bis, comma 1, la lettera a) è soppressa;

   b) l'articolo 7-ter è abrogato.

  5-quinquies. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*24.6. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*24.7. Mari, Zaratti.
*24.8. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito al 31 dicembre 2023.
  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, valutati complessivamente in 25 milioniPag. 125 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.9. Ascari, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

   «i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese, aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, così come rivenienti dall'ultimo bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti nei Paesi extracomunitari, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano;»;

   b) al comma 1-ter, dopo le parole: «lettere a) e c)», sono aggiunte le seguenti: «e i-bis)».
24.10. Foti, Urzì, Schifone.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 13 giugno 2023 n. 83, si applicano fino al 31 dicembre 2023 ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro.
24.11. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

  1. All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   «b-bis) la condanna per reati di terrorismo, la condanna per reati di violenza sessuale e pedofilia, la condanna per reati di criminalità organizzata, la condanna per reati di traffico di sostanze stupefacenti, la condanna per reati elettorali finalizzati alla cospirazione politica e contro lo Stato commessi fuori dal territorio italiano».
24.01. Bonelli, Zaratti, Dori.

ART. 25.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di trattenimento in servizio dei segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo)

  1. Al fine di fare fronte alla cronica carenza di segretari comunali e per garantire la piena operatività di tutti gli enti locali delle regioni, i segretari comunali e provinciali iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio non oltre il settantesimo anno di età.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate, fermo l'obbligo del rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale.
25.01. Stefani, Bordonali, Iezzi, Ravetto.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di sedi vacanti dei segretari comunali)

  1. I comuni, nei quali sia vacante la sede di segreteria, su richiesta del sindaco, possonoPag. 126 stipulare contratti di collaborazione con soggetti esterni all'amministrazione in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, per l'affidamento delle funzioni del segretario di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
25.04. Stefani, Bordonali, Iezzi, Ravetto.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Inquadramento nei ruoli del personale in posizione di comando o distacco)

  1. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle amministrazioni, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, alle vigenti facoltà assunzionali e di dotazione organica, il personale non dirigenziale in posizione di comando o distacco alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, le autorità amministrative indipendenti ed i soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo, fatta eccezione per il personale appartenente al Servizio sanitario nazionale e per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione comandataria, previa accettazione dell'interessato.
25.02. Paolo Emilio Russo, Tassinari.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di spesa per il personale degli enti locali)

  1. Per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, per gli enti locali virtuosi le spese di personale di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non rilevano ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
25.03. Stefani, Bordonali, Iezzi, Ravetto.

ART. 26.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
*26.1. Mari, Zaratti.
*26.2. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*26.3. Auriemma, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «derogabili nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale».
26.4. Tassinari.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Allo scopo di progressivamente allineare la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui Pag. 127all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
26.5. Auriemma, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: «due anni» sono aggiunte le seguenti: «derogabili nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale».
26.6. Auriemma, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure urgenti in materia di enti locali)

  1. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.
26.01. Carmina, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure urgenti in materia di enti locali in dissesto)

  1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.02. Carmina, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

ART. 27.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  0.1. All'articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Gli accertamenti e l'irrogazione di sanzioni, a qualunque titolo disposti, da parte dell'amministrazione finanziaria, di concessionari di riscossione pubblica ovvero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono efficaci esclusivamente nei confronti dell'azienda sequestrata o confiscata e del proposto e non producono mai effetti nei confronti dell'amministratore giudiziario o del legale rappresentante nominato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto. Le medesime disposizioni si applicano ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, a qualsiasi titolo, svolgono l'incarico di ausiliario del giudice;
   2-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 20 novembre 2007, n. 231 l'amministratore giudiziario e l'autorità giudiziaria procedente non assumono mai la titolarità effettiva dei beni oggetto di misura che, sino alla confisca definitiva, rimane ad ogni effetto di legge sul proposto o sul terzo di cui all'articoloPag. 128 23, comma 2 del presente decreto. Le medesime disposizioni si applicano ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, a qualsiasi titolo, svolgono l'incarico di ausiliario del giudice».
27.1. Urzì, De Bertoldi.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia italiana per la gioventù)

  1. A decorrere dall'anno 2020 al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 e euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*27.01. Mari, Zaratti.
*27.02. Baldino, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.
*27.03. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394)

  1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.
  3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.
**27.04. Mari, Zaratti.
**27.05. Ilaria Fontana, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Orrico, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
**27.06. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Pag. 129

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. All'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
27.07. Colosimo, Urzì, Schifone.

ART. 28.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «di specifiche professionalità» sono inserite le seguenti: «nonché alla riammissione in servizio di coloro che siano cessati nell'anno 2023».
*28.2. Deborah Bergamini.
*28.3. Mari, Zaratti.
*28.4. Roggiani, Guerra.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

   «4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis, primo periodo, si applicano anche al personale dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi riferiti al trattenimento in servizio di cui al presente comma cessano, in ogni caso, al 31 dicembre 2025».
**28.5. Steger.
**28.6. Giagoni, Giaccone, Caparvi, Nisini.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, comma 9-bis, capoverso comma 4, le parole: «pari al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 25 per cento».
28.7. Comaroli.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), il numero 2) è soppresso.
*28.8. Scotto, Bonafè, Casu, De Luca.
*28.9. Boschi, Carfagna, D'Alessio, Benzoni.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «di cui al quarto periodo» sono inserite le seguenti: «; il limite percentuale di cui al precedente periodo non si applica per i comuni fino a 100.000 abitanti».
28.11. Bordonali, Comaroli, Bof, Iezzi, Stefani, Ravetto, Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 3, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3.1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: “riferita” è inserita la seguente: “anche”.».
*28.12. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.
*28.13. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*28.14. Mari, Zaratti.

Pag. 130

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo le parole: comma 3-bis, aggiungere le seguenti: le parole: «le amministrazioni comunali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «le pubbliche amministrazioni,»;

   b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 3, comma 3-quinquies, primo periodo, le parole: «2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
28.15. Orrico, Tucci, Baldino, Scutellà, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: comma 3-bis inserire le seguenti: le parole: «amministrazioni comunali» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e;

   b) aggiungere in fine le seguenti parole: e al comma 3-quinquies, le parole: «5 milioni di euro annui», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro annui».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera a), pari a 30 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
28.17. Cannizzaro, Arruzzolo, Furgiuele.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 5, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: «Le regioni, le province, i comuni» sono inserite le seguenti: «, le unioni dei comuni»;

    2) le parole: «previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta» sono soppresse.
*28.20. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*28.21. Mari, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 5, sostituire le parole: «e le città metropolitane» con le seguenti: «le città metropolitane e i consorzi tra enti locali».
28.22. Cortelazzo, D'Attis, Tassinari.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche agli incarichi a contratto, di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
28.23. Zinzi, Giagoni.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 6, le parole: «sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse.
*28.24. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

Pag. 131

*28.25. Auriemma, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.
*28.26. Mari, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 6, le parole: «sprovvisti di segretario comunale» sono sostituite dalle seguenti: «con popolazione fino a 10.000 abitanti».
28.27. Bof, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 6-bis, la parola: «15.000» è sostituita dalla seguente: «25.000».
28.28. Comaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 6-sexies è inserito il seguente:

   «6-septies. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni».
*28.29. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*28.30. Mari, Zaratti.
*28.31. Torto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 3-ter:

    1) al comma 1:

     al primo periodo, le parole: «nel limite del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del 20 per cento»;

     al secondo periodo, dopo le parole: «procedure per il reclutamento» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,»;

    2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «le modalità di cui al medesimo comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001» e le parole: «nel limite del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del 20 per cento».
28.33. Comaroli.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) l'articolo 3-ter è abrogato.
*28.34. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*28.35. Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: al comma 2, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «con istituzioni universitarie» sono aggiunte le seguenti: «legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia», le parole: «aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane» sono soppresse e.
**28.36. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani.
**28.37. Paolo Emilio Russo, Tassinari.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Per i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane, le percentualiPag. 132 di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono incrementate rispettivamente al 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, e comunque per almeno una unità. Fermo il rispetto dei princìpi generali di reclutamento stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego nelle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 34, comma 6, e 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Alle assunzioni di cui al presente comma si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti per i trattamenti economici accessori dall'ultimo periodo dei commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».
*28.38. Soumahoro.
*28.39. Zaratti, Mari.
*28.40. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
*28.41. Roscani.
*28.42. Deborah Bergamini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Nella strutturazione e nell'affidamento a nuovo operatore economico del servizio di cui al comma 1, deve essere garantita l'integrale salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali e il mantenimento del luogo di lavoro di tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente disposizione operano per la società affidataria del servizio fino al 31 dicembre 2023».
28.43. Morfino, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 20, comma 3-undecies, dopo le parole: «interesse nazionale» sono inserite le seguenti: «nonché al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali».
28.45. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) all'alinea, le parole: «non dirigenziale» sono soppresse;

    2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo per coloro che hanno maturato il servizio con contratti ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

   b) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo, in quest'ultimo caso, il servizio prestato da non meno di cinque anni anche non continuativi maturati alla data di entrata in vigore della presente modifica, per posizioni previste in dotazione organica e per le quali i relativi contratti a tempo determinato siano stati stipulati ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa procedura di selezione per titoli ed esami e nel rispetto dei princìpi di par condicio, pubblicità e trasparenza della selezione».
28.46. Messina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data Pag. 133di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.
28.47. De Luca, Casu, Bonafè, Scotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la piena operatività e il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti pubblici siti in territori colpiti da eventi emergenziali all'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 44, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), non si applicano ai concorsi banditi da enti siti in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza».
28.48. Curti, Casu, Bonafè, Scotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la piena operatività e il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni, all'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2) non si applicano ai concorsi banditi dai comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti».
28.49. Curti, Casu, Bonafè, Scotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole da: «Nei concorsi pubblici sono considerati idonei» fino a: «scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo» sono soppresse.
28.50. De Luca, Casu, Bonafè, Scotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione, a tal fine utilizzando, per il 2023, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non utilizzate. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico.
  2-ter. Per i contratti di cui al comma 2-bis si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al medesimo comma 2-bis possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.
  2-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,Pag. 134 previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2-bis del presente articolo.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28.51. Orrico, Tucci, Baldino, Scutellà, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In caso di mancato raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi indicati nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, ovvero in caso di rimodulazioni o esclusioni degli interventi e degli investimenti per effetto di modifiche della decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 o del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, ai procedimenti amministrativi, negoziali, giurisdizionali, strumentali alla realizzazione degli interventi e degli investimenti rimodulati o esclusi dalla programmazione, al fine di assicurarne comunque il completamento o la realizzazione, continuano ad applicarsi le disposizioni di semplificazione e accelerazione di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; agli articoli 10, 12, 13, 14, 17, 18-ter, 29, 44, 45, 46 e da 47 a 56-quater del Titolo IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; agli articoli 18-bis e 32 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; all'articolo 12-bis del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108; agli articoli 3, 6, 6-bis, 7-ter e da 14 a 22 del Titolo II del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché ulteriori misure per la realizzazione di interventi di sviluppo.
28.53. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR e dal PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 settembre 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28.54. De Maria.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire il rafforzamento della capacità amministrativa di tutte le pubbliche amministrazioni, all'articolo 1 Pag. 135della legge 11 febbraio 1980, n. 26, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il dipendente pubblico può chiedere di svolgere la prestazione secondo modalità di telelavoro o lavoro agile, ove compatibile con mansioni e compiti relativi al profilo contrattuale di appartenenza. Qualora il coniuge presti servizio presso un'amministrazione pubblica italiana in tutti i territori nei quali sono situate le sedi istituzionali dell'Unione europea, il dipendente pubblico può chiedere di svolgere la prestazione in regime di lavoro agile o telelavoro da tale luogo anche per attività collegate alla preparazione e attuazione delle politiche ed iniziative europee di interesse dell'amministrazione di appartenenza, ove compatibile con funzioni e compiti relativi al profilo di appartenenza. Nelle ipotesi di cui al presente comma, valutata la compatibilità del telelavoro o del lavoro agile con le mansioni e compiti collegati al profilo contrattuale del dipendente richiedente, l'amministrazione è tenuta a concedere il beneficio».
28.55. Boschi, D'Alessio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 250 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Compete all'Unione Italiana Tiro a Segno l'esercizio delle funzioni di coordinamento e vigilanza sull'operato delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale e sulla realizzazione e tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la custodia di munizioni, in uso alle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale, ferma, in ogni caso, la competenza del Ministero della difesa a procedere ad ispezioni e verifiche. Il rilascio dell'agibilità degli impianti e dei campi di tiro delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale compete all'Unione Italiana Tiro a Segno sulla base della normativa tecnica da questa predisposta con apposito regolamento, sentito il Ministero della difesa. Al fine di rafforzare le attività volte al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di vigilanza e controllo sulle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, l'Unione Italiana Tiro a Segno, con oneri a proprio carico, può avvalersi del personale del Ministero della difesa e della società Sport e Salute Spa».
28.56. Carrà, Matone, Giaccone, Iezzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-ter, dopo le parole: «nonché sulle vigenti graduatorie nazionali per titoli e» sono inserite le seguenti: «prioritariamente tramite una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale e»;

   b) dopo il comma 4-ter, sono inseriti i seguenti:

   «4-quater. Prioritariamente alle selezioni pubbliche per titoli ed esami la procedura concorsuale straordinaria per soli titoli ed esame orale di cui al comma 4-ter è finalizzata all'immissione in ruolo del personale docente che, congiuntamente:

   a) alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non è titolare di contratto a tempo indeterminato in una delle Istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale e coreutica (AFAM) statali di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;

   b) abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto delle predette istituzioni;

   c) abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle istituzioni di cui al comma 4-ter nei corsi previsti dall'articolo 3 del Pag. 136regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, o nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;

   d) nell'anno accademico. 2022/23 sia in servizio presso l'istituzione che bandisce la procedura concorsuale.

   4-quinquies. La procedura straordinaria è bandita da ciascuna istituzione e per ogni settore artistico-disciplinare. Ai fini dell'accertamento del requisito del servizio accademico di insegnamento, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o almeno 125 ore annue in un unico settore artistico-disciplinare con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Il bando definisce, altresì, l'ammontare del contributo di segreteria dovuto per la partecipazione alla procedura straordinaria di al comma 4-ter, posto a carico dei partecipanti, determinato in misura tale da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima procedura. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica istituzione e per un solo settore disciplinare; qualora il candidato abbia prestato servizio nell'arco dei tre anni in settori disciplinari differenti può partecipare solo per una disciplina per la quale abbia maturato almeno un'annualità. La domanda va inoltrata presso l'Istituzione accademica in cui ha prestato l'ultimo anno di servizio con contratto a tempo determinato.
   4-sexies. La procedura straordinaria di cui al comma 4-ter prevede la formazione di graduatorie di merito per l'assunzione a tempo indeterminato per ciascuna istituzione in cui è stata bandita. La graduatoria è formata sulla base dei titoli di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica che prevede una lezione simulata per dimostrare la capacità di insegnamento della disciplina per la quale si concorre. La commissione preposta alla valutazione dei titoli di servizio e della prova orale è nominata con decreto del Direttore dell'Istituzione che bandisce la procedura concorsuale ed è costituita da non meno di tre componenti di cui, di norma, almeno un docente di ruolo del settore disciplinare per cui è bandito il concorso. La prova orale verrà svolta entro la prima decade di ottobre 2023 e ad essa è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. Sulla base della graduatoria di cui al primo periodo il docente è assunto a tempo indeterminato con decorrenza 1° novembre 2023 nella medesima istituzione accademica presso cui ha prestato l'ultimo anno di servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi di quanto disposto al comma 4-quater, lettera d).
   4-septies. Le graduatorie di ciascuna Istituzione hanno validità quinquennale a decorrere dalla data di approvazione e sono ritenute valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale docente dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali. Nell'eventualità che una Istituzione accademica esaurisca la propria graduatoria prima della fine del quinquennio potrà attingere dalle graduatorie degli istituti più vicini. Qualora un candidato sia inserito, previo superamento della procedura concorsuale straordinaria di cui al comma 4-ter per soli titoli ed esame orale, nella graduatoria di una Istituzione nella quale non vi siano cattedre disponibili, egli ha facoltà di chiedere lo spostamento nella graduatoria di altra Istituzione limitatamente allo stesso settore disciplinare. Il tal caso il candidato potrà essere inserito in subordine agli aspiranti già presenti nella graduatoria dell'istituzione scelta dal candidato stesso».
28.57. Gatta, Tassinari, Arruzzolo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 562, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34» sono inserite le seguenti: «, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuataPag. 137 in applicazione del presente comma».
28.58. De Maria.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

   «1-ter. Le Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR, ai fini del completamento del suddetto contingente, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato da selezionare sulla base di procedure selettive stabilite con decreto di ciascun Ministro interessato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
28.59. Urzì, Schifone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 2 è abrogato.
28.60. Riccardo Ricciardi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2020, n. 120, le parole: «, ad esclusione di» sono sostituite dalle seguenti: «con particolare riferimento e priorità per».
28.62. Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi, Auriemma, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
28.63. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 3-bis è abrogato.
28.64. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,» sono soppresse.
28.65. Deborah Bergamini.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)

  1. La dotazione organica del MAECI, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato per il biennio 2023-2024 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente Pag. 138di personale di n. 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.
  2. L'accesso alla procedura concorsuale di cui al comma 1 è riservato ai dipendenti a contratto di cittadinanza italiana di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.
  3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 7.498.890 a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e a euro 400.000 per l'anno 2023, a euro 794.899 per l'anno 2024 e a euro 79.989 a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*28.01. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.
*28.02. Caiata.
*28.03. Onori, Lomuti, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Le amministrazioni sono autorizzate a coprire le vacanze di organico, resesi disponibili dalla collocazione in aspettativa di dipendenti pubblici, mediante la sottoscrizione di contratti a tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi con il personale in possesso dei medesimi requisiti di ingresso richiesti ai dipendenti collocati in aspettativa.
  2. Le amministrazioni interessate alla procedura di reclutamento straordinario di cui al comma 1 avviano la procedura mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico al fine di raccogliere le domande dei soggetti interessati alla sottoscrizione del contratto a tempo determinato. I soggetti selezionati in base al possesso dei requisiti e dei criteri specificati nell'avviso pubblico sono inseriti in un apposito elenco tenuto dall'amministrazione interessata, che procede allo scorrimento nei limiti delle disponibilità create dalle collocazioni in aspettativa.
  3. Il personale reclutato con contratto a tempo determinato ai sensi dei precedenti commi è tenuto all'obbligo formativo della partecipazione ai corsi di formazione specialistica o avanzata accreditati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.
  4. Il personale assunto a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti può essere stabilizzato, previo esperimento di apposita procedura che tenga conto della valutazione riportata nel periodo di copertura del posto vacante e dell'esito di un colloquio selettivo, purché il posto in organico si sia reso disponibile definitivamente per collocazione a riposo o per rinuncia del dipendente uscente alla reintegrazione in servizio. Ai fini della stabilizzazione il dipendentePag. 139 entrante deve aver assolto l'obbligo formativo di cui al comma 3 conseguendo, ove previste, la relativa abilitazione.
  5. La copertura finanziaria è garantita dai risparmi di spesa derivanti dalla collocazione in aspettativa dei dipendenti pubblici.
28.04. Zinzi, Pierro, Giaccone, Iezzi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico)

  1. Allo scopo di favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, di seguito denominata «Cabina di regia». La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o dall'autorità politica delegata competente in ragione delle deleghe attribuite ed è composta da rappresentanti delle amministrazioni del Ministero dell'interno, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero degli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del Ministero della difesa, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del turismo, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, la Cabina di regia:

   a) adotta il Programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che definisce i princìpi, gli strumenti e i criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;

   b) elabora linee guida in attuazione del Programma di cui alla lettera a);

   c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i piani di investimento e le programmazioni degli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, allo scopo di condurre monitoraggi periodici sullo stato di avanzamento dei predetti interventi;

   d) nell'esercizio delle funzioni di controllo a essa attribuite, la Cabina di regia può promuovere l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3.

  3. Nei casi di mancata adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all'avvio degli interventi ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Cabina di regia, assegna al soggetto attuatore interessato un congruo termine per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione,Pag. 140 l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo o l'inerzia sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province e dai comuni, all'assegnazione del termine e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalità previste dal primo periodo provvede direttamente il Ministro competente. Ove il Ministro competente non provveda, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, esercita i poteri sostitutivi con le modalità previste dal primo periodo.
  4. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente di prima fascia, due posizioni dirigenziali non generali e cinque unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività, individuati tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i limiti di durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. A supporto della Cabina di regia è altresì assegnato un contingente di esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di 170.000 euro per il 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dal 2024. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2023 e di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
  5. Ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 550.000 per l'anno 2023 e a euro 1.640.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28.05. Trancassini, Caiata, Urzì, Schifone.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di concorsi per il reclutamento del personale)

  1. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) è soppresso.
28.06. Almici.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «subordinatoPag. 141» sono aggiunte le seguenti: «o autonomo».
28.07. Almici.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato)

  1. All'articolo 264 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «per la presentazione delle relative certificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «per la trasmissione alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP)»;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

  «2-bis. Per l'ente che, in attesa del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, deve deliberare un numero di rendiconti superiore a due, il termine di cui al comma 2, su richiesta dell'ente interessato, è fissato a 180 giorni, prorogabili, una sola volta, di ulteriori sessanta giorni.»
28.08. Varchi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non si applicano agli enti locali che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto per tutto il periodo di durata del piano.
  2. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 857 a 864, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è sospesa per gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio pluriennale finanziario.
28.09. Varchi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di titolarità delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 ottobre 2028». I soggetti di cui al medesimo comma 701 possono prorogare i contratti in essere ovvero stipulare nuovi contratti per ulteriori necessità, compresa la ricopertura dei posti già banditi e risultati vacanti. A tal fine possono essere utilizzate le risorse finanziarie residue di cui all'articolo 7, comma 3, della medesima legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero risorse proprie delle regioni ovvero una aliquota massima del 2 per cento di quelle stanziate per gli investimenti per la mitigazione e il contrasto del rischio idraulico e idrogeologico.
28.010. Varchi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Non rilevano, altresì, le Pag. 142spese di personale a tempo indeterminato riferite alle stabilizzazioni finanziate integralmente da risorse nazionali ovvero regionali, previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse ai fini del rapporto dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 né ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente».
28.012. Carrà, Sudano, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. In deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli enti locali possono disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili. L'utilizzo dei fondi di cui al presente comma può essere disposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente.
28.013. Varchi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni finalizzate all'accelerazione della spesa finanziata con le risorse risultanti tra i fondi vincolati e destinati agli investimenti ed ai servizi e funzioni indispensabili del risultato di amministrazione degli enti locali)

  1. Gli enti locali che si sono avvalsi della facoltà, concessa dall'articolo 16, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1, comma 566, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 nonché dall'articolo 1, comma 853, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di non stanziare le rate di ammortamento annuale del disavanzo di amministrazione in quegli anni in relazione ai quali nei precedenti è dato registrare un maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato rispetto a quanto previsto dai piani di rientro originari, possono, in deroga ai limiti disposti dall'articolo 1, comma 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, disporre l'utilizzo dei fondi vincolati e dei fondi destinati agli investimenti risultanti dall'ultimo rendiconto di gestione approvato, qualora l'effettivo utilizzo dei detti fondi sia soggetto, a pena di revoca del relativo finanziamento comunitario, statale o regionale, a termini perentori di scadenza, ovvero qualora destinato ad interventi necessari per garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.
  2. L'utilizzo dei fondi di cui al comma precedente può essere disposto con deliberazione del Consiglio comunale, previo parere del collegio dei revisori dell'ente, a condizione che sia stato approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione relativo all'esercizio precedente, e nei limiti della rata di ripiano del disavanzo di amministrazione previsto dai piani di rientro originari.
28.014. Varchi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,Pag. 143 dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

   «4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano alle medesime amministrazioni non di livello centrale, titolari di interventi previsti nel PNRR, entro il limite del dieci per cento della dotazione organica complessiva della dirigenza amministrativa.».
28.015. Ciancitto.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198)

  1. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,» sono soppresse.
*28.016. Mari, Zaratti.
*28.017. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
*28.018. Roggiani.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Stabilizzazione precari eventi sismici dell'Area Etnea)

  1. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2024; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo articolo 14-bis del medesimo decreto-legge, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato suddetto personale, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2024.
  3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari ad euro 1.660.000. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 2, delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 32 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
  4. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 1.
28.019. Mari, Zaratti.

Pag. 144

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Comandi e distacchi di personale)

  1. All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica».
*28.020. Zaratti, Mari.
*28.021. Roggiani.
*28.022. Deborah Bergamini.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

  1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, e in deroga agli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la sicurezza urbana istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
28.023. Cannata.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. I comuni beneficiari delle risorse relative all'annualità 2022 e 2023 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 che non abbiano assunto con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale nella categoria indicata nella formulazione della domanda di contributo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, possono procedere ad assunzioni anche di categorie giuridiche diverse, purché di livello inferiore.
28.024. Simiani.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Per gli anni 2022 e 2023, gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendicontiPag. 145 relativi agli anni 2021 e 2022, anche se approvati in data successiva al termine fissato, possono dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.
28.025. Simiani.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. All'articolo 15, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013».
28.026. Toni Ricciardi, Bonafè.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prima di procedere a nuove assunzioni attraverso l'attivazione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti in corso di validità, con riferimento ai medesimi profili professionali, dispongono l'inserimento nei rispettivi organici di servizio del personale distaccato da altre amministrazioni, che abbia maturato, presso le medesime amministrazioni, almeno due anni di servizio continuativi.
28.027. Marino, Scotto, Bonafè.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Al fine di provvedere alle assunzioni funzionali al raggiungimento del numero previsto per il completamento della dotazione organica di cui agli articoli 3, comma 15, 12, 13, 14, 21 e 24 del presente decreto, le pubbliche amministrazioni possono provvedere anche mediante la stipula di convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
28.028. Casu, Scotto, Bonafè.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano alla società di cui al comma 1 fino al 31 luglio 2023. Dal 1° agosto 2023 la stessa società opera in regime di diritto privato, perseguendo obiettivi commerciali, nel rispetto della normativa interna ed eurocomunitaria».
28.029. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

Pag. 146

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa di tutte le amministrazioni pubbliche, all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano alla società di cui al comma 1 fino al 31 luglio 2023. Dal 1° agosto 2023 la stessa società opera in regime di diritto privato, perseguendo obiettivi commerciali, nel rispetto della normativa interna ed eurocomunitaria e i suoi utili possono essere destinati, oltre che per i fini previsti, compreso quello di abbattimento del debito pubblico, anche alle emergenze determinate da catastrofi e calamità naturali».

  2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse rivenienti dalla valorizzazione e alienazione degli immobili conferiti in fondi comuni d'investimento immobiliare, istituiti ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono essere destinate anche a spese e investimenti connessi a emergenze e calamità per le quali sia stata approvata la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
28.054. Caiata, Trancassini.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Le risorse finanziarie annuali trasferite all'Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPO ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono rideterminate complessivamente in euro 60.627.851,25.
  2. Le risorse finanziarie annuali trasferite ad AIPO di cui al comma 1 saranno oggetto di rivalutazione automatica ogni tre anni sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'Istat, con effetto dal trasferimento relativo all'anno 2026 e così per i successivi trienni.
28.030. Cavandoli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Contributo al comune di Lampedusa e Linosa per i costi relativi alla raccolta dei rifiuti)

  1. Al fine di assicurare al comune di Lampedusa e Linosa il necessario supporto finanziario per sostenere gli oneri connessi all'attività di raccolta dei rifiuti, in relazione al particolare incremento dei flussi migratori che si sono registrati sull'isola, al medesimo comune è riconosciuto, per l'anno 2023, un contributo pari a 452.000 euro. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
28.031. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Carrà, Sudano.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. I requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, definiti dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decretoPag. 147 legislativo 31 marzo 2023, n. 36, devono promuovere il riconoscimento, nell'ambito della formazione specialistica e avanzata, di corsi di master, di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale post universitari di secondo livello specificamente finalizzati ad assicurare la formazione specialistica dei RUP ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e del personale che sia in possesso dei requisiti per poter esser nominato membro dei collegi consultivi tecnici.
  2. Al termine del percorso formativo e previa verifica dell'apprendimento, i corsi accreditati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi del comma 1 rilasciano l'abilitazione come Public Project Manager. L'abilitazione conseguita è requisito preferenziale per la direzione di unità organizzativa in materia di contratti pubblici e per la designazione nei collegi consultivi tecnici.
  3. I corsi di formazione specialistica del RUP e del personale dei ruoli tecnici di cui ai commi precedenti devono essere organizzati dalle università in collaborazione con istituzioni, enti o associazioni esponenziali o rappresentative delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti e degli avvocati e devono essere in grado di fornire competenze integrate di legislazione, progettazione, esecuzione e contenzioso delle opere pubbliche e dei contratti pubblici.
28.032. Zinzi, Pierro, Giaccone, Iezzi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Adempimenti contributivi)

  1. Gli obblighi contributivi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si ritengono assolti. Ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, le predette amministrazioni pubbliche sono comunque tenute a trasmettere all'Istituto nazionale previdenza sociale le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  2. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
*28.033. Zaratti, Mari.
*28.034. Deborah Bergamini.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

  1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5:

    al primo periodo, le parole: «inferiore a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 50 mila abitanti», e le parole: «30 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro annui»;

    al secondo periodo, le parole: «luglio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2023»;

   b) al comma 6, le parole: «30 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro annui».

  2. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: «convertito, con Pag. 148modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113» sono inserite le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».
28.035. Cannata.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

  1. I comuni il cui piano di riequilibrio finanziario prevede la scadenza fino all'anno 2023 e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019 subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, entro l'esercizio finanziario 2023, possono rimodulare il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale approvato e richiesta di ulteriori anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 da restituire in un massimo di 20 anni.
28.036. Cannata.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

  1. I comuni il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti con durata fino al 2023 e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019 subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, provvedono alla restituzione della superiore anticipazione nell'arco di 30 anni.
28.037. Cannata.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

  1. Gli enti locali possono prevedere il diniego al rilascio di qualsivoglia concessione o autorizzazione anche di tipo urbanistico a quei soggetti richiedenti, persone fisiche o giuridiche, che a seguito di accertamento risultino irregolari nel pagamento dei tributi locali.
28.038. Cannata.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni concernenti l'estensione dei poteri sanzionatori dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di Green Public Procurement)

  1. All'articolo 52, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancata osservanza della quota minima del 30 per cento di acquisto di pneumatici ricostruiti, di cui al primo periodo, si applica ai soggetti inadempienti una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 300 euro per ogni veicolo interessato dall'obbligo. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, che disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste della legge 24 novembre 1981, n. 689, il Pag. 149procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.».
*28.039. Vaccari.
*28.046. Urzì.
*28.047. Deborah Bergamini.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

  1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenza connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, la dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale della predetta Agenzia è incrementato sino a complessive 2800 unità con le modalità e le risorse di cui al comma 2.
  2. Al fine di dare attuazione all'incremento della dotazione organica previsto al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad espletare procedure concorsuali pubbliche finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste e autorizzate a legislazione vigente e in deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, un contingente di 2400 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Agenzia, così ripartito:

   a) 400 unità di Area II, posizione economica F3 e 400 unità di Area III, posizione economica F1 in ciascuno degli anni 2023 e 2024;

   b) 400 unità di Area II, posizione economica F3 e 400 unità di Area III, posizione economica F1 nell'anno 2025.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo pari a 44 milioni di euro nell'anno 2024, 88 milioni di euro nell'anno 2025 e 132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede:

   a) per la somma di euro 44 milioni per l'anno 2024 e 88 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse già disponibili e risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché delle risorse che si renderanno disponibili e risultanti dai bilanci di esercizio approvati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per la parte eccedente;

   b) quanto a 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28.045. Tassinari, De Palma.

Pag. 150

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni per l'accesso ai benefìci di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i cittadini residenti all'estero)

  1. Al fine di agevolare l'accesso ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai cittadini residenti all'estero, già assicurati con l'INPS, il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
  2. La Convenzione di cui al comma 1 definisce le modalità di accertamento all'estero delle condizioni di disabilità, al fine del riconoscimento dei benefìci di cui al presente articolo.
28.040. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Proroga assunzioni a tempo determinato per interventi in materia di dissesto idrogeologico)

  1. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2026».
  2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
28.041. Comaroli.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, agli enti di cui al secondo periodo del medesimo comma si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.
28.042. Mulè, Paolo Emilio Russo.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali)

  1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 è differito al 30 settembre 2023 per gli enti locali delle regioni colpiti da eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 1° maggio 2023, come individuati dall'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, nonché per i comuni interessati dalle consultazioni elettorali del 25 e 26 giugno 2023.
  2. Gli ulteriori adempimenti e scadenze conseguenti e connesse alla programmazione di bilancio sono prorogati di sessanta giorni.
  3. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali di cui al comma 1 l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla data del 30 settembre 2023.
28.043. D'Attis.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Formazione continua Dirigenti Pubbliche Amministrazioni)

  1. Per il rafforzamento della formazione continua in favore dei dirigenti delle pubblichePag. 151 amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano conseguito almeno due diplomi di laurea presso Università o Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, a decorrere dall'Anno Accademico 2023/2024, le Università e le Istituzioni AFAM prevedono l'esonero totale dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, senza limiti di reddito, ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea.
  2. La fruizione dell'esonero di cui al comma 1 è garantita nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28.044. Barelli, Mulè, Paolo Emilio Russo, Tassinari.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Al fine di contrastare la carenza di personale e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la permanenza in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età e sino al compimento del sessantasettesimo anno di età.
28.048. De Palma, Tassinari.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Gli organismi pagatori regionali di cui al regolamento (UE) 2021/2116, ai fini dell'adeguamento della struttura organizzativa alle condizioni di riconoscimento stabilite dai Regolamenti di esecuzione (UE) 2022/127 e 2022/128 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 novembre 2022, fino al 31 dicembre 2025 possono assumere personale in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale, capacità assunzionale e salario accessorio, nei limiti della dotazione organica approvata dai competenti organi e della disponibilità finanziaria, fatto salvo il rispetto dell'equilibrio finanziario pluriennale.
28.050. Pella.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) all'alinea, dopo le parole: «assumere a tempo indeterminato personale» sono inserite le seguenti: «dirigenziale e»;

    2) alla lettera a), dopo la parola: «reclutato» sono inserite le seguenti: «o selezionato» e dopo le parole: «procedure concorsuali» sono inserite le seguenti: «e/o di evidenza pubblica»;

    3) alla lettera c), le parole: «almeno tre anni» sono sostituite con le seguenti: «almeno cinque anni».

   b) al comma 7 le parole: «di cui agli articoli 90 e 110» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 90».
28.051. D'Attis, Tassinari.

Pag. 152

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Ulteriori disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «Nei concorsi pubblici» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione di quelli per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».
28.052. Cortelazzo, Tassinari.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, le parole: «i bandi definiscono» sono sostituite dalle seguenti: «i bandi, che possono essere adottati anche da ogni singola amministrazione, definiscono»;

   b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti con l'incarico»;

   c) all'articolo 35, il comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nei concorsi pubblici, ad esclusione di quelli banditi per il reclutamento di personale sanitario, educativo, scolastico, incluso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il limite del 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati, che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a 20 unità e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.».
28.053. Pella, Paolo Emilio Russo.

ART. 29.

  All'articolo 29, premettere il seguente:

Art. 029.
(Istituzione del servizio tecnico forestale e ambientale nazionale)

  1. Al fine di valorizzare la componente forestale dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché di rafforzare le funzioni produttive e di protezione degli equilibri paesaggistici ed idrogeologici del territorio nazionale, nel rispetto della biodiversità ed accrescendo il valore del capitale naturale nazionale, in attuazione dei commi 2, lettera s), e 3 dell'articolo 117 della Costituzione, è istituito il Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale.
  2. Il Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale si articola nei Servizi forestali regionali di cui al comma 3 e nell'Ispettorato forestale dello Stato di cui al comma 10.
  3. Le regioni a statuto ordinario, anche in ragione del trasferimento alle regioni Pag. 153delle competenze già esercitate dal Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 159 e 162 del medesimo decreto legislativo, nonché per assicurare lo svolgimento delle funzioni loro assegnate in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e delle relative norme di attuazione con particolare riferimento alla Strategia forestale nazionale, istituiscono, con proprie leggi, i Servizi forestali regionali quali articolazioni regionali del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale, di seguito denominati Servizi regionali. Per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al trasferimento alle medesime regioni delle risorse finanziarie di cui al presente comma.
  4. I Servizi regionali esercitano le funzioni di polizia ambientale e forestale nell'ambito del territorio amministrativo di competenza di ciascuna regione e sono articolati funzionalmente nei territori delle rispettive province. Essi contribuiscono all'attuazione della Strategia forestale nazionale e del Programma regionale forestale, svolgono attività di vigilanza al fine di prevenire danni o pregiudizi arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie ambientali e forestali nonché le attività dirette alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione degli illeciti penali ed amministrativi, secondo l'ordinamento delle polizie locali, nelle seguenti materie:

   a) caccia e pesca nelle acque interne;

   b) disciplina degli scarichi di cui alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento alle acque interne;

   c) disciplina della gestione dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   d) maltrattamento di animali e tutela del benessere degli animali di affezione;

   e) disciplina della pianificazione paesaggistica regionale di cui alla Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

   f) servizio di polizia stradale nell'ambito del territorio di competenza ed in relazione alle funzioni attribuite dal presente articolo;

   g) attuazione dei piani di abbattimento della fauna;

   h) servizi d'ordine, di vigilanza e d'onore in favore delle attività istituzionali dell'ente di appartenenza.

  5. I servizi regionali costituiscono altresì strutture operative regionali del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 13 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Nell'ambito delle strutture di cui al periodo precedente i Servizi assumono, in particolare, la funzione di organo di riferimento in materia di spegnimento degli incendi boschivi per assicurare le attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera m), del predetto Codice.
  6. Le regioni disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei Servizi regionali secondo quanto disposto dal decreto di cui al comma 20. A capo dei Servizi regionali sono nominati, dal Presidente della Giunta regionale allo scopo interessata, il Responsabile regionale dei Servizi regionali con funzione dirigenziale di livello generale.
  7. Al personale dei Servizi regionali è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto su indicazione del presidente della regione. Al medesimo personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza. A tale personale si applica lo stato giuridico, il trattamento economico e pensionistico previsto per il personale dipendente dalle amministrazioni regionali con le indennità previste a legislazione vigente.
  8. Nei Servizi regionali possono confluire, con invarianza di oneri, le organizzazioni,Pag. 154 comunque denominate, create a livello regionale e provinciale a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e, a domanda, il personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato e ai Corpi delle Polizie provinciali, nonché gli idonei al concorso bandito il novembre 2011 per il reclutamento di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, la cui graduatoria è stata approvata con decreto del capo del Corpo forestale il 24 luglio 2014.
  9. Nelle regioni e province autonome, le attività dei Servizi regionali possono essere svolte dai Corpi forestali, secondo i rispettivi ordinamenti.
  10. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito l'Ispettorato forestale dello Stato, di seguito denominato Ispettorato, incardinato nell'ambito dei Dipartimenti del medesimo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è altresì istituita, nell'articolazione dell'Ispettorato, la Direzione generale dei Servizi tecnici forestali la cui attività è coordinata con quella della Direzione generale economia montana e foreste la quale, conseguentemente, è affidata all'Ispettorato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Ispettorato è posto alle dipendenze del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa. Nell'ambito dei propri compiti e funzioni, l'Ispettorato, in particolare, provvede all'attuazione delle politiche forestali in coerenza con quanto delineato dalla Strategia nazionale forestale di cui all'articolo 6 del precitato decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e collabora con le Amministrazioni competenti in ogni altra attività di animazione, elaborazione, promozione, diffusione e controllo riferite agli ecosistemi forestali e montani previste dal predetto decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dalle relative norme di attuazione. Il Capo dell'Ispettorato riveste il ruolo di Coordinatore nazionale del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale di cui al comma 2. Con decreto di natura ricognitiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche sulla base delle indicazioni contenute in specifico atto di indirizzo parlamentare, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro della difesa, entro 180 giorni dall'istituzione del Dipartimento, possono essere individuate le ulteriori e specifiche funzioni ed attività riconducibili alle materie di cui al comma 1 e, segnatamente, quelle contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e nella legge 6 febbraio 2004, n. 36 e successive modificazioni.
  11. L'Ispettorato si articola perifericamente in uffici a livello interregionale e regionale. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui ai precedenti commi, l'Ispettorato svolge le seguenti attività di:

   a) indirizzo e coordinamento tecnico ed amministrativo nei confronti dei servizi tecnici forestali ed ambientali regionali di cui al comma 3, allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;

   b) organizzazione addestrativa e formativa del personale ad esso affidato e, in convenzione, con personale dei Servizi forestali e dei Corpi forestali delle regioni e province autonome;

   c) consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici;

   d) raccolta ed invio al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché delle elaborazioni utili per la predisposizione dei periodici Rapporti sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia e funzionali alla redazione ed aggiornamento della Carta forestale italiana di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

Pag. 155

   e) gestione delle foreste demaniali di proprietà dello Stato, in raccordo con gli Enti Parco nazionali quando le aree ricadano in tutto o in parte nelle aree protette di interesse nazionale, anche attraverso l'attività dei lavoratori assunti ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124;

   f) svolgimento delle attività e dei compiti di vigilanza e controllo derivanti dall'attuazione delle funzioni statali previste dal Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, con particolare riferimento al relativo Titolo VI;

   g) supporto agli Enti locali nelle attività di animazione, organizzazione, realizzazione delle attività di competenza in materia di green communities, comunità energetiche, riconoscimento dei servizi ecosistemici, verde urbano e periurbano e quant'altro relativo alle specifiche competenze.

  12. Le articolazioni centrali e periferiche dell'Ispettorato possono stipulare convenzioni con le articolazioni regionali dei servizi regionali e dei Corpi forestali delle regioni e delle province autonome, al fine di collaborare all'attuazione delle politiche forestali, e per ogni altra materia di specifica competenza per la quale si ritenga prioritario un raccordo in sede territoriale con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Esse possono altresì stipulare convenzioni e accordi con le sedi centrali e periferiche del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), quali supporto tecnico e scientifico alle attività di competenza.
  13. Il personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato può confluire, a domanda, nelle articolazioni centrale e periferica dell'Ispettorato, conservando lo stato giuridico, il trattamento economico e pensionistico goduto al momento dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 18.
  14. Il Capo dell'Ispettorato forestale dello Stato è membro del Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del Codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  15. Al fine di assicurare il coordinamento e l'indirizzo unitario delle Forze di polizia e delle amministrazioni competenti è istituito, per ciascuna regione e per ciascuna provincia, il «Tavolo di coordinamento del sistema ambientale e forestale per il controllo ed il monitoraggio», di seguito denominato «Tavolo», presieduto dal Prefetto o da un suo delegato. Al tavolo partecipano il Questore quale autorità di pubblica sicurezza in ambito provinciale; il Comandante regionale o provinciale dell'Arma dei Carabinieri in ragione delle proprie competenze in materia ambientale e forestale; i rappresentanti del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale; i rappresentanti delle agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132; i rappresentanti delle altre forze di polizia, delle regioni, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali, laddove richiesti in ragione della programmazione dei controlli nel settore ambientale.
  16. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le singole carriere di cui alla tabella A allegata la presente articolo, sono determinati l'organico ed il numero degli addetti dell'Ispettorato, della Direzione generale dei servizi tecnici forestali e degli uffici interregionali e regionali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici. Ai fini del presente comma, la dotazione organica di cui al periodo precedente può essere costituita, a richiesta degli interessati, anche con personale avente competenze nelle materie di cui al comma 1 e che ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 177 è transitato nelle differenti amministrazioni allo scopo previste. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e per il corrente funzionamento dell'Ispettorato, è autorizzata una spesa annua nel limite di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Sono ridotti nei confronti delle Amministrazioni interessate e sono trasferiti all'Ispettorato gli importi ad esse Pag. 156già assegnati per lo svolgimento delle funzioni e delle attività attribuite all'Ispettorato ai sensi del presente articolo, nonché le eventuali risorse assegnate ad altre amministrazioni e già destinate al personale che entra a costituire l'organico del predetto Ispettorato.
  17. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, il personale di cui ai prospetti A, B e C dell'allegata tabella A ed il personale dei servizi regionali è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita all'esercizio dei poteri ispettivi. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le caratteristiche di detto contrassegno e le modalità con cui il personale ispettivo può accedere ai luoghi oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse.
  18. Entro 90 giorni dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di dare attuazione alle disposizioni recate dal presente articolo.
  19. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'economia delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disposte apposite linee guida per l'istituzione dei Servizi regionali di cui al comma 3.
  20. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 16, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA
(articolo 029, comma 17)

Qualifica

Posti di funzione o qualifica

Prospetto A – Dirigenti:

Dirigente generale ...........................................

1 Ispettore gen. capo.

Dirigente Superiore .........................................

  2

Primo dirigente ...............................................

  26

Prospetto B – Carriera direttiva:

VII e VIII qualifica funzionale ........................

  298

  Prospetto C – Carriera di concetto:

  VI e VII qualifica funzionale ...........................

  225

  Prospetto D – Carriera esecutiva:

  IV e V qualifica funzionale ..............................

  300

  Prospetto E – Carriera ausiliaria:

  II e III qualifica funzionale .............................

  125

Pag. 157

  Totale (prospetti A B C D E) ............................

  977

029.01. Baldino, Tucci, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Orrico.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, alla medesima lettera b), capoverso comma 2, sopprimere la lettera d).
29.1. Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sopprimere la lettera c).
29.2. Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sopprimere la lettera f).
29.4. Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) pone in essere ogni intervento utile al fine di promuovere la revisione dell'allegato di cui al Regolamento 4 luglio 2023 n. 2023/1407/Ue relativo alle zone della regione Sardegna, tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie, in relazione alla peste suina africana, per i suini detenuti e selvatici nelle zone soggette a restrizioni, al fine di facilitare il commercio di suini e prodotti a base di carne suina, raccordandosi con la regione Sardegna e con le aziende sanitarie territorialmente competenti.
29.5. Vaccari, Lai, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sopprimere la lettera g).
29.6. Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, alla lettera g), sopprimere le parole: , oppure affida a ditte specializzate il servizio.
29.7. Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

   «10-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono nominati tre subcommissari, cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:

   l'attività di coordinamento di cui al comma 2, lettera a);

   l'attività di verifica di cui al comma 2, lettera f);

   l'attività di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale (sus scrofa) abbattuti, previa verifica di idoneità al consumo alimentate.

   10-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 10-bis, i subcommissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui al comma 4, nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni indicate al comma 5. Ai subcommissari si applicano, altresì, le disposizioni di cui ai commi 7 e 8».
29.8. Urzì, Schifone.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione Pag. 158del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse, pari a 400.000 euro rispettivamente per gli anni 2023 e 2024, di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, Tabella n. 13, U.d.v. 1.3 dello Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, missione 9 «Agricoltura, politiche agroalimentare e pesca», programma 6 «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi di produzione», capitolo 7827 «Fondo nazionale per la suinicoltura», stanziate per il sostegno e la tutela delle aziende faunistiche venatorie e agri-turistiche venatorie della regione Piemonte, site nei comuni interessati dai danni generatisi negli anni 2022 e 2023 a seguito della comparsa della peste suina africana.
29.9. Molinari, Bruzzone, Cavandoli, Davide Bergamini, Carloni, Pierro, Iezzi, Giaccone.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di consentire il riavvio del turismo montano e delle attività all'aperto nelle aree infette dalla PSA, il Commissario straordinario, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede all'adozione di specifici indirizzi e prescrizioni di valenza nazionale volte a consentire lo svolgimento in sicurezza di tali attività.
29.10. Tassinari.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

  1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Le regioni, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), con legge approvano il calendario venatorio regionale, con validità quinquennale, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3. Entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno le regioni pubblicano l'atto amministrativo con il quale viene stabilito il carniere giornaliero per ogni specie e, per quelle che lo necessitano, quello stagionale e le eventuali restrizioni territoriali, nel rispetto delle norme nazionali e dell'Unione europea in materia.».
29.01. Molinari, Bruzzone, Carloni, Davide Bergamini, Pierro, Iezzi, Giaccone.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Misure per la prevenzione delle infestazioni da Bostrico tipografo)

  1. Al fine di ridurre gli effetti derivanti dall'aumento degli attacchi dell'insetto Ips typographus (bostrico tipografo), favoriti dallo stress idrico delle piante determinato dai lunghi periodi di siccità, preservare i boschi dalla diffusione dell'organismo e prevenire il dissesto idrogeologico delle aree colpite, nonché tutelare la tenuta della filiera del legno, al comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la parola: «2023» sono aggiunte le seguenti: «e per il 2024 con una dotazione di 5 milioni di euro,».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
29.02. Bordonali, Cattoi, Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Iezzi, Giaccone.

ART. 30.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto alle Pag. 159frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Agecontrol S.p.A. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto alle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:

   a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;

   b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);

   c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

   d) esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

   e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, nonché sugli aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

   f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021;

   g) ogni altra attività di controllo affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori delle regioni e delle province autonome sulla base di appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»

  2. Agecontrol S.p.A. procede alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con il quadro delle competenze di cui al comma 1.
  3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono abrogate le seguenti disposizioni:

   a) i commi 1 e 3, lettere c) e d), dell'articolo 01;

   b) il comma 1, lettera e), dell'articolo 15-bis;

   c) la rubrica del titolo secondo;

   d) l'articolo 16.
30.1. Urzì, Schifone.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente, con le seguenti: sono aggiunti i seguenti:.

  Conseguentemente, al comma 1, dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Agecontrol S.p.A. svolge altresì attività di supporto, controllo e monitoraggio sull'attuazione nazionale degli obiettivi stabiliti dal piano Farm to Fork (F2F) della Commissione europea, al fine di rendere i sistemi alimentari europei sostenibili e più equi.
30.2. Evi, Zaratti.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Rafforzamento delle garanzie sui finanziamenti a beneficio degli Organismi collettivi di difesa)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 659, è aggiunto il seguente:

   «659-bis. L'ISMEA costituisce forma di garanzia creditizia e finanziaria a beneficio Pag. 160degli Organismi collettivi di difesa di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche quando assumano la forma giuridica dell'Associazione di persone di diritto privato.».
30.01. Almici.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Misure di semplificazione in materia di interscambio di Pallet)

  1. Gli articoli 17-bis, 17-ter e 17-quater del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 17-bis.
(Istituzione del sistema di interscambio di pallet – Finalità, ambito di applicazione e definizioni)

   1. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai pallet standardizzati interscambiabili utilizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione ed il trasporto nell'ambito del territorio nazionale delle merci, riconoscibili e identificabili in quanto contraddistinti da marchi registrati come marchi collettivi o di certificazione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente disposizione le tipologie di pallet non interscambiabili, la cui proprietà di un determinato soggetto giuridico sia inequivocabilmente indicata sul prodotto come specifica di capitolato tecnico di produzione. Le stesse disposizioni non si applicano agli scambi commerciali con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale.
   2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di pallet, si adottano le seguenti definizioni:

   a) pallet (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): piattaforma rigida orizzontale caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a forche e altre appropriate apparecchiature di movimentazione, utilizzata come supporto per l'assemblaggio, il carico, l'immagazzinamento, la movimentazione, l'accatastamento, il trasporto o l'esposizione di merci e di carichi. Essa può essere costruita con o dotata di una struttura superiore;

   b) pallet riutilizzabile (UNI EN ISO 445:2013 e successivi aggiornamenti): pallet destinato ad essere utilizzato per più cicli di utilizzo;

   c) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di pallet dotati di capitolati tecnici di produzione e riparazione, utilizzati per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde alla necessità di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi pallet;

   d) pallet interscambiabile: pallet standardizzato riutilizzabile e non ceduto a titolo di vendita né a titolo gratuito al destinatario della merce che viene scambiato con un altro pallet della stessa tipologia (riferimento: UNI EN ISO 445:2013, item 9, n. d'ordine 9.4 e successivi aggiornamenti);

   e) Sistemi-pallet: sono le Organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili di cui definiscono le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione. Devono avere i seguenti requisiti:

    1. essere titolari o gestori di marchi registrati, collettivi o di certificazione, riconoscibili ed identificabili (EPAL, EUR-UIC, altri);

    2. avere capitolati e regolamenti tecnici di produzione e riparazione che costituiscono documenti di riferimento nel sistema di interscambio;

    3. avere sistemi ispettivi permanenti di verifica e controllo qualità da parte di enti terzi indipendenti di certificazione, da effettuarsi presso i licenziatari produttori e riparatori autorizzati all'uso del marchio;

Pag. 161

    4. pubblicare sui propri siti web ufficiali i documenti tecnici di riferimento, con le caratteristiche di qualità e l'eventuale classificazione dei pallet;

    5. adottare una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri), darne attuazione effettuandone il calcolo e pubblicarne il valore sul proprio sito web ufficiale;

   f) tipologia di pallet: identifica i marchi registrati del Sistema-pallet di appartenenza (EPAL, EUR-UIC, altri);

   g) stato di conservazione del pallet: stabilisce il grado di usura del pallet;

   h) conformità tecnica del pallet: stabilisce il rispetto delle caratteristiche tecniche del pallet al capitolato di produzione o riparazione di riferimento.

Art. 17-ter.
(Disciplina del sistema di interscambio di pallet)

   1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, i soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita e la cessione a titolo gratuito espressamente indicate nei documenti di trasporto o commerciali, i pallet di cui all'articolo 17-bis, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente nel luogo in cui è avvenuta la consegna o in altro luogo concordato tra le parti e comunque ad una distanza ragionevole, così come definita nelle linee guida di cui al comma 12 del presente articolo, di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti. La tipologia, la quantità e, a discrezione del proprietario dei pallet, la qualità dei pallet interscambiabili di cui all'articolo 17-bis sono indicate nei relativi documenti di trasporto del mittente e non sono modificabili dai soggetti riceventi.
   2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, anche se questi si avvalgono di soggetti terzi e indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi.
   3. In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di un buono pallet, digitale o cartaceo e può essere ceduto a terzi senza vincoli di forma. Su richiesta da parte del soggetto obbligato alla restituzione, per motivate ragioni organizzative e dimensionali definite nelle linee guida di cui al comma 12 del presente articolo, il proprietario dei pallet predispone un buono pallet cartaceo parzialmente precompilato, da allegare ai documenti di trasporto, che il soggetto obbligato alla restituzione completa e sottoscrive contestualmente alla consegna dei pallet e restituisce in copia originale al proprietario o committente. Decorsi 24 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione sarà valido solo il buono pallet in formato digitale. Il buono pallet deve essere debitamente sottoscritto dal soggetto obbligato alla restituzione dei pallet o dal soggetto terzo di cui si avvale quest'ultimo e deve contenere: data di emissione, numero progressivo, denominazione e dati identificativi del soggetto obbligato alla restituzione, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o, in mancanza, altro indirizzo di posta elettronica, i dati identificativi del beneficiario del buono, tipologia, quantità e, ove applicabile, qualità dei pallet da restituire. Il buono pallet conferisce al possessore dello stesso il diritto alla restituzione dei pallet indicati nel titolo medesimo ai sensi dell'articolo 1996 c.c., oltre a quanto previsto al comma 4. La mancata indicazione sul buono pallet di tutti i suddetti requisiti informativi comporta il diritto, per il possessore del buono pallet medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.
   4. La mancata riconsegna di uno o più pallet entro sei mesi dalla data di emissione Pag. 162del buono pallet, secondo quanto previsto dal comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla restituzione, al pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti. È fatto obbligo al possessore del buono pallet di restituirlo all'emittente, al momento della restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del relativo importo, determinato ai sensi del comma 9.
   5. Il possessore del buono pallet che non ponga in essere, entro sei mesi dalla data di emissione del buono pallet, almeno una richiesta di recupero dei pallet, trasmessa, con adeguato preavviso, all'indirizzo di posta elettronica fornito nel buono pallet dal soggetto obbligato alla restituzione, non potrà richiedere il pagamento previsto dal comma 4 dopo la scadenza del sesto mese dall'emissione del buono pallet. In tal caso, il possessore del buono pallet dovrà procedere ad una richiesta di recupero dei pallet nei confronti del soggetto obbligato alla restituzione, il quale dovrà rendersi disponibile entro i trenta giorni successivi alla richiesta stessa. Nel caso in cui la restituzione non avvenisse entro tale ultimo termine, il soggetto obbligato alla restituzione sarà tenuto al pagamento in conformità a quanto previsto dal comma 4.
   6. In caso di mancata riconsegna di uno o più pallet e mancata emissione del buono pallet il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto al pagamento immediato di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet parametrato al momento della consegna dello stesso al destinatario, determinato ai sensi del comma 9, moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.
   7. Avuto riguardo alle indicazioni contenute sui documenti di trasporto in merito alla tipologia dei pallet utilizzati, i soggetti coinvolti nell'interscambio di pallet sono tenuti a far riferimento a capitolati, regolamenti tecnici e classificazioni tecnico-qualitative dei marchi registrati EPAL, EUR-UIC, ed altri nelle versioni in vigore, disponibili sui siti istituzionali dei Sistemi-pallet.
   8. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 17-bis è nullo.
   9. Ciascun Sistema-pallet determina la metodologia e la relativa applicazione per calcolare il valore medio di mercato del pallet relativo al proprio Sistema-pallet gestito. I Sistemi-pallet pubblicano sul proprio sito web il valore calcolato entro il quindicesimo giorno dei mesi di gennaio, maggio e settembre. In caso di omessa pubblicazione entro le scadenze indicate al comma 8, si applica l'ultimo valore pubblicato.
   10. I Sistemi-pallet, ciascuno per il proprio ambito di appartenenza, esercitano l'attività di monitoraggio e controllo del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet ed informano le autorità competenti circa possibili violazioni. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono segnalare eventuali violazioni ai Sistemi-pallet e alle autorità competenti.
   11. Quanto previsto dal presente articolo non si applica ai Sistemi-pallet che non provvedono ad aggiornare, entro i dodici mesi successivi all'ultimo dato pubblicato sul proprio sito web, il valore medio di mercato dei pallet di riferimento.
   12. Ferma restando l'efficacia e l'applicabilità degli articoli 17-bis e 17-ter dall'entrata in vigore dalla presente norma, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative coinvolte nel sistema di interscambio dei pallet, d'intesa con i Sistemi-pallet, redigono linee guida operative alle quali viene data adeguata pubblicità e che vengono trasmesse al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 17-quater.
(Clausola di invarianza finanziaria)

   1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-bis e 17-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nei Pag. 163limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.».
*30.02. Cavo, Alessandro Colucci.
*30.04. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Nisini.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Pagamento premi corse ippiche)

  1. Al fine di consentire il pagamento dei premi al traguardo delle corse ippiche dell'anno 2022, è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di 6 milioni di euro.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
30.03. Urzì, Schifone.

ART. 31.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, i commi 5 e 6 sono abrogati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, riferiti esclusivamente alla gestione ed aggiornamento della BDN, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
31.1. Cerreto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della 29 dicembre 2022, n. 197, è destinato, nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025, a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al comma citato realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
31.2. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, in materia di riproduzione animale)

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le attività inerenti alla raccolta dati, il prelievo campione, l'analisi campioni e l'elaborazione dati, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte sotto la responsabilità ed il controllo degli Enti selezionatori. La valutazione morfologicaPag. 164 degli animali iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico è svolta direttamente dall'Ente selezionatore o ibridatore. L'elaborazione dati può essere svolta dallo stesso Ente selezionatore o delegata a terzi. Al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione, la raccolta dati, il prelievo campioni e l'analisi dei campioni sono effettuati da soggetti diversi dall'Ente selezionatore.»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

   a) avere sottoscritto apposita convenzione con l'Ente selezionatore per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività: raccolta dati, prelievo campioni, analisi campioni o elaborazione dati;

   b) certificazione ICAR – Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine e suine;

   c) sede in Italia, che possa garantire la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale;

   d) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione;

   e) dotazione di un sistema informativo e organizzativo in grado di garantire il flusso dei dati verso la Banca dati unica zootecnica;

   f) personalità giuridica senza fini di lucro;

   g) non essere un Ente selezionatore riconosciuto».

   c) al comma 3, dopo le parole: «zootecnica», aggiungere le seguenti: «con scopi diversi da quelli di cui al comma 1»;

   d) al comma 4, primo periodo, le parole: «negli allevamenti» sono sostituite dalle seguenti: «prelievo campioni, analisi campioni ed elaborazione dati»;

   e) al comma 6, primo periodo, le parole: «, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «Le persone incaricate della raccolta dati in allevamento non possono essere riconosciuti ai sensi del medesimo articolo 1-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91».
*31.01. Caretta, La Salandra.
*31.02. Davide Bergamini, Carloni, Pierro.
*31.03. Gatta, Nevi.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Sanzioni in materia di riproduzione animale)

  1. Al fine di adeguare il sistema sanzionatorio previsto in materia di riproduzione animale agli obblighi e requisiti stabiliti a carico degli operatori dalle disposizioni contenute nel decreto che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è tenuto ad adottare, di concerto con il Ministro della salute, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, all'articolo 12 del citato decreto, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3:

    le parole: «dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403», sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»;

    le parole: «dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 29 luglio 2000, n. 43», sono sostituite dalle seguenti: «dalla normativa vigente»;

   b) al comma 5, le parole: «dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403» sono sostituite dalle seguenti: «dalle disposizioni vigenti»;

Pag. 165

   c) al comma 6:

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nella ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di autorizzazioni; di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta, nonché di requisiti e obblighi delle stazioni di inseminazione artificiale di equidi; requisiti e obblighi di centri di produzione dello sperma e di stoccaggio di materiale germinale; di recapiti; di gruppi di raccolta di embrioni e di centri di produzione di embrioni; di flusso di informazioni relative ai dati degli interventi fecondativi o di impianto embrionale; di autocontrollo di qualità del materiale germinale e di qualità del seme bovino e bufalino»;

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nella ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di pratica di inseminazione artificiale nonché del relativo flusso di informazioni da parte di medici veterinari ed operatori pratici».
31.04. Urzì, Schifone.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Semplificazioni per l'economia circolare nella filiera mangimistica e zootecnica)

  1. All'articolo 12-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016,» sono aggiunte le seguenti: «qualora non abbiano altra utilità produttiva o commerciale, ad esempio come alimenti o mangimi, anche a seguito di trattamenti specifici, al di fuori di un impiego per la produzione di energia»;

   b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le aziende proprietarie dei sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016 presentano all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste idonea documentazione che dimostra che gli stessi non hanno altra utilità produttiva o commerciale, anche a seguito di trattamenti specifici, al di fuori di un impiego per la produzione di energia.
   1-ter. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incaricato della valutazione di non idoneità all'impiego alimentare ovvero mangimistico dei sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016.
   1-quater. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è definita la documentazione che le aziende proprietarie dei sottoprodotti presentano all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e sono definite le modalità di controllo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di cui al comma 1-ter.».
31.05. Davide Bergamini, Molinari, Carloni, Bruzzone, Pierro, Iezzi, Giaccone.

Pag. 166

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Tutela dell'economia circolare nella filiera mangimistica e zootecnica)

  1. All'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016,» sono aggiunte le seguenti: «qualora non abbiano diversa utilità produttiva o commerciale, come alimenti o mangimi, anche a seguito di trattamenti specifici, al di fuori di un impiego per la produzione di energia».
31.06. Urzì, Schifone.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni urgenti di semplificazioni per Distretti del Cibo e Consorzi di tutela)

  1. Ai sensi dell'articolo 29 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo qualora le sostanze e i materiali di cui all'articolo 22, comma 1, lettere d), e), f) e g), in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica provengano anche dalle attività agricole e agroalimentari svolte all'interno di imprese aderenti ad uno stesso Consorzio di Tutela relativo a prodotti DOP e IGP, ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 o ad uno stesso Distretto del Cibo, ai sensi dell'articolo 1, comma 499, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, anche nel caso in cui l'impianto di digestione anaerobica termofila non sia di proprietà o in gestione di una delle aziende aderenti e/o associate e sulla base di un contratto di durata minima pluriennale con il soggetto terzo proprietario e/o gestore dell'impianto stesso.
31.07. Bordonali.

  Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura di montagna e delle zone svantaggiate)

  1. Se l'agevolazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, concerne lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto o comodato, contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, la documentazione comprovante la conduzione può essere costituita da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'affittuario o dal comodatario, attestante l'esclusiva disponibilità del terreno sul quale dovranno essere eseguite le medesime lavorazioni. Resta fermo l'obbligo di registrazione del contratto di affitto o comodato, ove previsto. La presente disposizione trova immediata applicazione per i controlli effettuati in materia.
31.08. Cattoi, Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Iezzi, Giaccone.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Compensazione IVA alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina)

  1. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2023».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, Pag. 167comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
31.09. Cavandoli, Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Iezzi, Giaccone.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 288, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Si considera impresa familiare che opera nelle aree rurali l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile che svolge le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile nelle aree rurali con problemi di sviluppo definite dall'accordo di partenariato 2014-2020 approvato con decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2014».
31.010. Urzì, Schifone.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Partecipazione AGEA al Fondo AgriCat)

  1. All'articolo 1, comma 516, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «alla società dedicata» sono aggiunte le seguenti: «; AGEA è autorizzata a partecipare al capitale della società dedicata, con modalità tali da assicurarle la nomina di almeno un membro del Consiglio di Amministrazione».
31.011. Urzì, Schifone.

ART. 32.

  Al comma 1, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni, con le seguenti: 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni.

  Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni, con le seguenti: 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni.
32.1. Zaratti, Mari.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo)

  1. Al fine di promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola e di arrestare il consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione e perdita di materia organica e di biodiversità, in coerenza con l'obiettivo stabilito dall'Unione europea del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è definita, a livello regionale, la riduzione progressiva del consumo di suolo che deve essere pari ad almeno il 20 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti.
  2. Al fine di definire un quadro aggiornato delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione locale, i comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, forniscono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati circa le previsioni vigenti non attuate, che comportano consumo di suolo contenute negli strumenti di pianificazione territoriale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano opportuni criteri, parametri e percentuali di riduzione del consumo di suolo, coerenti con l'obiettivo di cui al comma 1, da articolare su scala comunale o per gruppi di comuni, sia in termini di Pag. 168direttive per la pianificazione, sia in termini di disposizioni immediatamente operative, tenendo conto della percentuale complessiva di consumo di suolo rispetto alla superficie comunale, delle specificità territoriali, paesaggistiche ed ambientali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, nonché delle potenzialità agricole, dello stato della pianificazione urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già urbanizzato e della presenza di edifici inutilizzati.
  4. Al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, come eventi pluviometrici estremi, favorendo il riequilibrio ambientale e la permeabilità dei suoli, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano misure finalizzate a riportare i suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano ad un livello di funzionalità corrispondente alla loro naturale potenzialità attraverso interventi di rinaturalizzazione e de-impermeabilizzazione, secondo il principio di «saldo zero» del consumo di suolo.
  5. Le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici vigenti o in variante degli stessi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge hanno validità quinquennale; decorso tale termine senza che siano state avviate le procedure autorizzative per la loro attuazione, le suddette previsioni decadono. I comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dal presente articolo, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo di entità superiore a quella prevista ai sensi del comma 3.
  6. Qualora il comune non abbia fornito i dati di cui al comma 2 o non rispetti le percentuali di riduzione dei consumo di suolo definite dalla regione ai sensi del comma 3, ovvero, in assenza dell'adozione di tali percentuali da parte della regione, non abbia ridotto il consumo di suolo per almeno il 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo di suolo rilevato nei tre anni precedenti, non può procedere ad interventi edilizi e all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi che comportino ulteriore consumo di suolo e sono considerati illegittimi tutti gli atti eventualmente adottati che comportino nuovo consumo di suolo.
  7. Il monitoraggio del consumo di suolo è effettuato dall'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2016, n. 132, anche in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Ai fini del monitoraggio di cui al presente comma, l'ISPRA, le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria hanno accesso diretto alle banche di dati delle amministrazioni pubbliche e a ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti pubblici, che devono renderle disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  8. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo di suolo di cui al comma 7 sono pubblicati e resi disponibili dall'ISPRA annualmente, nel proprio sito internet istituzionale, sia in forma aggregata a livello nazionale sia in forma disaggregata per regione, provincia e comune. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel sito internet dell'ISPRA, i comuni e le regioni possono inviare all'ISPRA, secondo i criteri resi disponibili sul sito internet istituzionale del medesimo Istituto, eventuali proposte motivate di modifica alla cartografia. Entro i successivi trenta giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati, previa verifica della correttezza delle propostePag. 169 di modifica da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente territorialmente competente. I dati rilevati annualmente costituiscono il riferimento per la definizione dei dati medi con scansione temporale triennale di cui al comma 1. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  9. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli interventi derivanti dalle Misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e quelli di rilocalizzazione conseguenti a calamità naturali e tutte le opere pubbliche per le quali sia stata condotta la preventiva verifica nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica o di verifica di assoggettabilità, non concorrono al computo del consumo di suolo a livello comunale.
  10. Le serre e altri interventi di consumo di suolo connessi con la conduzione dell'attività agricola, in cui siano assicurate le condizioni di naturalità del suolo, non concorrono al computo del consumo di suolo.
  11. Ai fini di consentire la programmazione ed il finanziamento degli interventi di cui al comma 4 del presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il contrasto al consumo di suolo» con l'assegnazione di uno stanziamento di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.
  12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per il riparto del Fondo di cui al comma 11 a favore delle regioni e delle province autonome, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati e di revoca delle risorse.
32.01. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni in materia di Parco Nazionale delle Cinque Terre)

  1. Il Parco nazionale delle Cinque Terre è autorizzato, per il triennio 2023-2025, a dotarsi di otto unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in aggiunta alla dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica è corrispondentemente rideterminata in diciotto unità.
  2. Il Parco di cui al comma 1 è autorizzato, per il medesimo triennio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35 comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 262.617 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale delle Cinque Terre. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 134.308 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
32.02. Frijia.

Pag. 170

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Fondo per il completamento della Carta geologica d'Italia)

  1. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (Carg) quale infrastruttura di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia», con una dotazione a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.
32.03. Zaratti.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni urgenti di semplificazione per la tutela ambientale)

  1. Al fine di assicurare un'adeguata prevenzione dei danni ambientali e un più efficace contrasto del dissesto idrogeologico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, gli interventi di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da eseguirsi nei boschi e nelle foreste tutelati in base alla legge, ai sensi degli articoli 136 e 157 del medesimo decreto, possono essere effettuati in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del citato decreto legislativo.
32.04. Cerreto.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Misure urgenti per contenere gli effetti negativi dei cambiamenti climatici)

  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica, i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi, sono abrogati.
32.05. Zaratti.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Utilizzo degli oli vegetali puri in funzione della messa in sicurezza del sistema energetico nazionale)

  1. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema energetico nazionale e l'efficientamento dell'impiego di risorse energetiche sostenibili e programmabili nazionali, a decorrere dal 1° ottobre 2023 il programma di massimizzazione di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, si applica anche agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili e biomasse solide.
32.06. Tassinari.

ART. 33.

  Sopprimerlo.
33.1. Paolo Emilio Russo.

Pag. 171

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
33.2. Paolo Emilio Russo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
33.3. Paolo Emilio Russo.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
33.4. Paolo Emilio Russo.

ART. 34.

  Sopprimerlo.
34.1. D'Alessio, Boschi.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; nell'adeguare gli statuti e i regolamenti, il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate prevedono il divieto di conferimento di incarichi di giustizia sportiva a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
34.2. Enrico Costa, D'Alessio.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Gli statuti e i regolamenti adeguati ai sensi del periodo precedente prevedono il divieto di conferimento di incarichi di giustizia sportiva a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
34.3. Enrico Costa, D'Alessio.

ART. 36.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2021, n. 36, dopo le parole: «società per azioni» sono aggiunte le seguenti: «società per azioni ad azionariato popolare».
36.1. Zaratti.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Regime IVA attività didattica sportiva)

  1. Le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
  2. Le prestazioni di servizi didattiche e formative di cui al comma 1, rese anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, si intendono comprese nell'ambito applicativo dell'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
36.2. Barelli, Casasco, De Palma, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Tassinari.

ART. 37.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b) sostituire le parole: al 30 settembre 2023 con le seguenti: al 31 dicembre 2023;

Pag. 172

   b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) al terzo periodo, le parole: «35 milioni di euro per il primo trimestre 2023» sono sostituite con le seguenti: «85 milioni di euro per il primo trimestre 2023»;

   c) alla lettera c) sostituire le parole: per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 con le seguenti: per il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il terzo periodo è soppresso».
37.1. Andrea Rossi, Berruto.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

  Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*37.2. Iezzi, Bordonali, Stefani, Ravetto, Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.
*37.3. Semenzato, Alessandro Colucci.
*37.4. Paolo Emilio Russo, Tassinari.
*37.5. Perissa, Mollicone.

  Al comma 3, dopo le parole: attività sportive giovanili aggiungere le seguenti: e attività sportiva paralimpica.
37.6. Berruto, Manzi, Andrea Rossi, Orfini, Zingaretti.

ART. 38.

  Al comma 1, lettera a) capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le assunzioni di cui al precedente periodo, devono essere destinate, nel rispetto delle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, a persone con disabilità e, in una quota non inferiore al 30 per cento ad atleti e atlete che hanno hanno partecipato a competizioni indossando la maglia della nazionale italiana e devono essere, altresì, effettuate tenendo conto del principio della parità di genere, nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, anche nel rispetto dell'articolo 157, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, le assunzioni di cui al presente periodo devono essere effettuate garantendo la parità per il genere meno rappresentato.
38.1. Berruto, Manzi, Andrea Rossi, Orfini, Zingaretti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, anche nel rispetto dell'articolo 157, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (TFUE) ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, le assunzioni di cui al presente periodo devono essere effettuate garantendo la parità per il genere meno rappresentato.
38.2. Berruto, Manzi, Andrea Rossi, Orfini, Zingaretti.

Pag. 173

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
38.3. Soumahoro.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Per lo sviluppo di interventi volti a rafforzare il principio di inclusione delle Paraolimpiadi di Milano – Cortina 2026, anche ai fini di realizzare o riqualificare infrastrutture turistiche ludico – sportive per attuare le politiche di inclusione delle persone con disabilità, è autorizzata, con riferimento a tutte le aree olimpiche, la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Con uno o più decreti del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa con gli enti territoriali interessati, sono individuati gli interventi da finanziare, con l'indicazione per ciascuno di essi del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso e sono ripartite le risorse.
  1-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
38.4. Comaroli.

ART. 39.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: Anterselva, e le parole: , Predazzo, Tesero.
39.1. Schullian, Cattoi, Gebhard, Steger.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: valutazione dei titoli e un colloquio aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023 n. 82, con particolare riguardo alla rappresentanza di genere.
39.2. Zaratti, Mari.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure urgenti per garantire il funzionamento delle federazioni sportive)

  1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo la parola: «non» e le parole: «di tre» sono soppresse;

   b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I soggetti di cui al secondo periodo in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, debbono essere eletti con una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei voti validamente espressi»;

   c) al terzo periodo le parole: «in numero comunque non superiore a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «le quali nelle assemblee nazionali non possono comunque essere in numero superiore a due se il numero delle società con diritto al voto è inferiore a trecento, tre se di numero compreso tra trecento e quattrocentonovantanove, quattro se di numero compreso tra cinquecento e novecentonovantanove, cinque se in numero pari a mille o superiore»;

   d) al quarto periodo, dopo le parole: «dalla data della nomina» sono inserite le seguenti: «e ne riferisce all'autorità vigilante.»;

   e) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «I soggetti di cui al sesto periodo debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo».

  2. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    al secondo periodo, la parola: «non» e le parole: «di tre» sono soppresse;

Pag. 174

    dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I soggetti di cui al secondo periodo in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, debbono essere eletti con una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei voti validamente espressi.»;

   b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dalla data della nomina» sono inserite le seguenti: «e ne riferisce all'autorità vigilante.»;

   c) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «I soggetti di cui al presente comma debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo.».
39.01. Nevi, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Tassinari.

ART. 40.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministro per lo sport e i giovani, aggiungere le seguenti: da un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
40.1. Zaratti, Mari.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministro per lo sport e i giovani, aggiungere le seguenti: da un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 luglio 1986, n. 349.
40.2. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si interpreta nel senso che l'adeguamento annuale dei canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, si determina assumendo come base di calcolo le misure unitarie minime determinate per l'anno precedente ai sensi della normativa vigente e aggiornate annualmente ai sensi del medesimo articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.
*40.3. Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.
*40.4. Deborah Bergamini, Tassinari.

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Al fine di assicurare la gestione unitaria della laguna di Orbetello, è istituito tra lo Stato, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario, il Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello, di seguito denominato «Consorzio».
  2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha competenza su tutto il territorio della laguna.
  3. La sede del Consorzio è stabilita nello statuto di cui ai commi 10, 11, 12, 13 e 14.
  4. Sono organi del Consorzio:

   a) l'assemblea degli enti consorziati;

   b) il comitato tecnico;

   c) l'amministratore unico;

   d) il collegio dei revisori dei conti.

  5. Il Consorzio svolge le funzioni amministrative relative alla gestione e alla salvaguardia della laguna di Orbetello, in raccordo con le competenti strutture degli enti consorziati, nel rispetto delle competenze e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi, con particolare riguardo alle seguenti attività:

   a) bonifica e manutenzione strutturale del sistema lagunare, ivi compresa l'escavazione dei fanghi;

   b) gestione e manutenzione degli impianti, delle strumentazioni e dei mezzi tecnici, quali autocarri, imbarcazioni raccogli alghe e altri, compresi gli impianti di pompaggio, i sistemi di paratoie, gli impianti di grigliatura e gli strumenti di monitoraggioPag. 175 dello stato dell'ambiente lagunare, costituiti da sonde, idrometri e correntometri;

   c) raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento delle alghe che si producono all'interno dei bacini lagunari, compreso il riutilizzo delle stesse a fini di sistemazione ambientale;

   d) manutenzione e gestione del sistema di raccolta dei dati derivanti dal monitoraggio, nonché validazione dei dati stessi;

   e) campagne occasionali di analisi chimiche e batteriologiche in ambito lagunare;

   f) manutenzione delle sponde e dei canali;

   g) attività di ricerca per il mantenimento dell'ecosistema ambientale;

   h) sostegno ai processi gestionali e alla valorizzazione produttiva delle risorse ambientali.

  6. Le attività di cui al comma 5 sono svolte secondo quanto previsto nel piano annuale delle attività del Consorzio e sono distinte in ordinarie e in straordinarie.
  7. Il piano annuale delle attività è predisposto dall'amministratore unico del Consorzio sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 13 ed è adottato dall'assemblea degli enti consorziati. Esso è trasmesso, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che lo approva, sentiti gli enti consorziati, entro il 31 dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consorzio. Contestualmente alla trasmissione al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il piano è altresì trasmesso, per opportuna conoscenza, ai soggetti che gestiscono le attività produttive nella laguna.
  8. Nel corso dell'anno di riferimento l'amministratore unico, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può modificare in via straordinaria in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, il piano annuale delle attività di cui al presente articolo.
  9. L'amministratore unico presenta al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione semestrale sull'avanzamento del piano annuale delle attività secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.
  10. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica approva lo schema di statuto del Consorzio, predisposto d'intesa con gli altri enti consorziati.
  11. Lo statuto disciplina, tra l'altro, le modalità del raccordo operativo tra il Consorzio e i soggetti che lo hanno costituito, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, le modalità di reperimento del personale, l'eventuale dotazione organica e l'individuazione di un eventuale direttore.
  12. Lo statuto contiene, altresì, le norme relative alla sede, all'organizzazione e al funzionamento del Consorzio, nonché quelle relative alle funzioni degli organi consortili. Esso disciplina inoltre le modalità d'ingresso e i casi di esclusione o di recesso dei consorziati nonché le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli organi consortili. Lo statuto disciplina, altresì, tutto ciò che non è espressamente previsto dalla presente legge.
  13. I principali atti di gestione del Consorzio, individuati dallo statuto, sono preventivamente comunicati al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, oltre che agli altri enti consorziati. In relazione agli atti trasmessi, ove lo statuto non ne preveda l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, lo stesso può in qualsiasi momento impartire indirizzi al Consorzio, sentiti gli altri enti consorziati.
  14. Le eventuali modifiche allo statuto sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Consorzio, previa acquisizione del parere favorevole dell'assemblea degli enti consorziati. Le modifiche concernenti ampliamenti e adeguamenti dell'oggetto sociale sono approvate nel rispetto di quanto Pag. 176previsto dal piano annuale dell'attività di cui al comma 5.
  15. L'assemblea degli enti consorziati è composta dai rappresentanti degli enti consorziati individuati dal comma 1. Il numero dei voti spettante a ciascuno dei consorziati è proporzionale alla quota di partecipazione individuata dallo statuto.
  16. I rappresentanti dello Stato in seno all'assemblea degli enti consorziati sono i Ministri competenti in materia.
  17. I rappresentanti della regione Toscana e degli enti consorziati in seno all'assemblea sono i legali rappresentanti. Le modalità di sostituzione e di delega avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
  18. Spetta all'assemblea degli enti consorziati:

   a) adottare il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;

   b) adottare il piano annuale delle attività del Consorzio e le sue eventuali modifiche in corso d'anno;

   c) adottare il bilancio di esercizio e la relazione di gestione;

   d) adottare lo statuto del Consorzio e i regolamenti interni di funzionamento;

   e) adottare la pianta organica del Consorzio, ove prevista dallo statuto;

   f) deliberare in ordine all'ingresso e al recesso degli enti consorziati;

   g) nominare i componenti del comitato tecnico su designazione degli enti consorziati.

  19. Il comitato tecnico ha funzioni di indirizzo, di proposta e consultive sulle attività svolte dal Consorzio. In particolare:

   a) definisce le indicazioni operative sull'attività del Consorzio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del piano annuale delle attività del Consorzio;

   b) formula all'amministratore unico pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati, nonché sugli altri atti di gestione tecnica e amministrativa individuati dallo statuto;

   c) supervisiona ed esprime valutazioni sui risultati dell'attività tecnica svolta dal Consorzio;

   d) esprime pareri su ogni altro oggetto ad esso sottoposto dagli altri organi del Consorzio.

  20. Il comitato tecnico è formato da sei membri esperti nelle materie di cui al comma 5 ed è composto:

   a) da un membro designato dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

   b) da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

   c) da un membro designato dalla regione Toscana;

   d) da un membro designato dalla provincia di Grosseto;

   e) da un membro designato dal comune di Orbetello;

   f) da un membro designato dal comune di Monte Argentario.

  21. Ai membri del comitato tecnico è riconosciuto un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura prevista dallo statuto.
  22. Alle riunioni del comitato tecnico partecipa senza diritto di voto l'amministratore unico.
  23. Ogni amministrazione di cui al comma 20 provvede a designare un membro supplente che la rappresenti in sostituzione degli effettivi con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
  24. Il comitato tecnico è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  25. Per la validità delle sedute del comitato tecnico è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.Pag. 177
  26. Il comitato tecnico si riunisce almeno due volte all'anno.
  27. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con gli altri enti consorziati, individua tra i membri nominati quello avente le funzioni di presidente del comitato tecnico.
  28. Il presidente del comitato tecnico:

   a) svolge funzioni di rappresentanza tecnica del Consorzio;

   b) convoca e presiede le riunioni del Comitato tecnico;

   c) formula indirizzi e pareri in merito ai contenuti e ai metodi tecnico-scientifici delle attività svolte dal Consorzio per l'attuazione del piano annuale delle attività;

   d) ha funzioni di impulso verso l'amministratore unico per il recepimento degli indirizzi e dei pareri di cui alla lettera c).

  29. L'amministratore unico del Consorzio è nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o di titolo equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al Consorzio per entità di bilancio e per complessità organizzativa.
  30. L'incarico di amministratore unico ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Esso può essere revocato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione dell'assemblea degli enti consorziati:

   a) in caso di mancato conseguimento dei risultati previsti;

   b) in caso di gravi inadempienze;

   c) in caso di violazione degli indirizzi di cui all'articolo 13.

  31. L'incarico di amministratore unico non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
  32. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dall'assemblea degli enti consorziati con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti dello Stato di ruolo, incluse le retribuzioni di posizione e di risultato.
  33. Oltre alle funzioni previste dallo statuto, l'amministratore unico:

   a) rappresenta legalmente il Consorzio e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, secondo le modalità e fatte salve le eventuali limitazioni previste dallo statuto;

   b) predispone il piano annuale delle attività e il bilancio preventivo economico;

   c) predispone il bilancio di esercizio;

   d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati e ne assicura l'attuazione;

   e) informa annualmente il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana e gli altri enti consorziati sull'attività del Consorzio, tramite apposita relazione;

   f) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del comitato tecnico.

  34. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che ne individua anche il presidente, sentiti gli enti consorziati.
  35. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
  36. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del Consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità del Pag. 178Consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti consorziati.
  37. Il collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due componenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. In assenza del presidente prevale il voto del membro più anziano.
  38. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua nella misura stabilita dallo statuto e comunque non superiore:

   a) per il presidente del collegio, al 10 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato;

   b) per gli altri membri del collegio, all'8 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato.

  39. Ai componenti il collegio dei revisori dei conti residenti in sede diversa da quella del Consorzio è dovuto inoltre, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  40. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
  41. Il collegio dei revisori dei conti controlla l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio.
  42. È obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori dei conti, reso collegialmente, sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio.
  43. Il presidente del collegio dei revisori dei conti relaziona annualmente agli enti consorziati sui risultati dell'attività del collegio medesimo.
  44. Il bilancio preventivo economico annuale è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed è trasmesso, insieme alla relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.
  45. Il bilancio di esercizio è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti.
  46. Il bilancio di previsione si compone del conto economico, della nota integrativa e del piano annuale degli investimenti. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto secondo i princìpi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
  47. Il bilancio di previsione è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra il piano annuale delle attività del Consorzio e le previsioni economiche.
  48. Il bilancio di esercizio è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
  49. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva. Almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata a investimenti o a iniziative straordinarie per il funzionamento del Consorzio, previa autorizzazione dell'assemblea degli enti consorziati.
  50. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con apposita deliberazione, approva indirizzi per l'attività del Consorzio, d'intesa con gli altri enti consorziati e in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
  51. In conformità agli obiettivi di semplificazione amministrativa dell'attività della pubblica amministrazione, può essere convocata un'apposita conferenza di servizi, alla quale possono partecipare soggetti pubbliciPag. 179 diversi dagli enti consorziati, titolari di specifiche competenze sul territorio del Consorzio.
  52. La conferenza di servizi è volta ad acquisire autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla osta comunque denominati, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  53. Le determinazioni della conferenza di servizi si sostituiscono alle autorizzazioni, nulla osta e licenze finali e hanno lo scopo di velocizzare la conclusione dei procedimenti amministrativi, ad esclusione dei permessi di costruire e delle segnalazioni certificate di inizio attività previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  54. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti tra il proprio personale dirigente o tra il personale dirigente degli enti consorziati al fine di verificare il regolare funzionamento del Consorzio medesimo.
  55. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, prima di procedere all'esercizio dei poteri di vigilanza, ne dà tempestiva comunicazione agli altri soggetti consorziati.
  56. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  57. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.01. Simiani.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello)

  1. Al fine di assicurare la gestione unitaria della laguna di Orbetello, è istituito tra lo Stato, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario, il Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello, di seguito denominato «Consorzio».
  2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha competenza su tutto il territorio della laguna.
  3. La sede del Consorzio, stabilita nel comune di Orbetello, è individuata dallo statuto di cui al comma 11.
  4. Sono organi del Consorzio:

   a) l'assemblea degli enti consorziati;

   b) il comitato tecnico;

   c) l'amministratore unico;

   d) il collegio dei revisori dei conti.

  5. Il Consorzio si occupa della salvaguardia della laguna di Orbetello, di concerto con le competenti strutture degli enti consorziati, nel rispetto delle prerogative che gli sono proprie, a supporto delle attività istituzionali dei medesimi, con riguardo alle seguenti attività:

   a) gestione e manutenzione degli impianti, delle strumentazioni e dei mezzi tecnici, quali autocarri, imbarcazioni raccogli alghe e altri, compresi gli impianti di pompaggio, i sistemi di paratoie, gli impianti di grigliatura e gli strumenti di monitoraggio dello stato dell'ambiente lagunare, costituiti da sonde, idrometri e correntometri;

   b) bonifica e manutenzione strutturale del sistema lagunare; ivi compresa l'escavazione dei fanghi;

   c) manutenzione e gestione del sistema di raccolta dei dati derivanti dal monitoraggio, nonché validazione dei dati stessi;

   d) raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento delle alghe che si producono all'interno dei bacini lagunari, compreso il riutilizzo delle stesse a fini di sistemazione ambientale;

   e) sostegno ai processi gestionali e alla valorizzazione produttiva delle risorse ambientali.

Pag. 180

   f) campagne occasionali di analisi chimiche e batteriologiche in ambito lagunare;

   g) attività di ricerca per il mantenimento dell'ecosistema ambientale;

   h) manutenzione delle sponde e dei canali;

  6. Il piano approvato annualmente del Consorzio si divide in opere ordinarie e straordinarie.
  7. Il piano suddetto delle attività è predisposto dall'amministratore unico del Consorzio sulla base degli indirizzi di cui al comma 52 ed è adottato dall'assemblea degli enti consorziati. Esso è trasmesso, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva, sentiti gli enti consorziati, entro il 31 dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consorzio.
  8. Qualora sia dichiarato lo stato di emergenza dello stato di emergenza, l'amministratore unico, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può modificare in via straordinaria il piano delle opere di cui al presente articolo.
  9. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sovrintende l'attività del Consorzio, il quale è tenuto a fornire una relazione semestrale sull'avanzamento del piano annuale delle attività
  10. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base degli indirizzi indicati dal consorzio e in relazione al piano annuale delle attività e degli investimenti concordati, destina una somma di cinque milioni di euro, o altra somma che lo stesso provvede a liquidare dopo la presentazione del bilancio consultivo delle operazioni effettuate. La regione Toscana destina una somma non inferiore ad un milione di euro.
  11. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica approva lo schema di statuto del Consorzio, predisposto d'intesa con gli altri enti consorziati.
  12. Lo statuto disciplina le modalità del rapporto tra il Consorzio e i soggetti che lo hanno costituito, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, le modalità di reperimento del personale, l'eventuale dotazione organica e l'individuazione di un eventuale direttore.
  13. Lo statuto contiene, altresì, le norme relative alla sede, all'organizzazione e al funzionamento del Consorzio, nonché quelle relative alle funzioni degli organi consortili. Esso disciplina inoltre le modalità d'ingresso e i casi di esclusione o di recesso dei consorziati nonché le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli organi consortili. Lo statuto disciplina, altresì, tutto ciò che non è espressamente previsto dalla presente legge.
  14. I principali atti di gestione del Consorzio, individuati dallo statuto, sono preventivamente comunicati al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, oltre che agli altri enti consorziati. In relazione agli atti trasmessi, ove lo statuto non ne preveda l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, lo stesso può in qualsiasi momento impartire indirizzi al Consorzio, sentiti gli altri enti consorziati.
  15. Le eventuali modifiche allo statuto sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Consorzio, previa acquisizione del parere favorevole dell'assemblea degli enti consorziati. Le modifiche concernenti ampliamenti e adeguamenti dell'oggetto sociale sono approvate nel rispetto di quanto previsto dal piano annuale dell'attività di cui al comma 5.
  16. L'assemblea degli enti consorziati è composta dai rappresentanti degli enti consorziati individuati dal comma 1. Il numero dei voti spettante a ciascuno dei consorziati è proporzionale alla quota di partecipazione individuata dallo statuto.
  17. I rappresentanti dello Stato in seno all'assemblea degli enti consorziati sono i Ministri competenti in materia o loro delegati;
  18. I rappresentanti della regione Toscana e degli enti consorziati in seno all'assemblea sono i legali rappresentanti o loro delegati; le modalità di sostituzione e di delega avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.Pag. 181
  19. Sono di competenza dell'assemblea degli enti consorziati:

   a) l'approvazione del bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;

   b) l'approvazione del piano annuale delle attività del Consorzio e delle sue eventuali modifiche in corso d'anno;

   c) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione di gestione;

   d) l'approvazione dello statuto del Consorzio e dei regolamenti interni di funzionamento;

   e) l'approvazione della pianta organica del Consorzio, ove prevista dallo statuto;

   f) la deliberazione in ordine all'ingresso e al recesso degli enti consorziati;

   g) la nomina dei componenti del comitato tecnico su designazione degli enti consorziati.

  20. Il comitato tecnico e scientifico, in particolare:

   a) definisce le indicazioni operative sull'attività del Consorzio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del piano annuale delle attività del Consorzio;

   b) formula all'amministratore unico pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati, nonché sugli altri atti di gestione tecnica e amministrativa individuati dallo statuto;

   c) supervisiona ed esprime valutazioni sui risultati dell'attività tecnica svolta dal Consorzio;

   d) esprime pareri su ogni altro oggetto ad esso sottoposto dagli altri organi del Consorzio.

  21. Il comitato tecnico-scientifico è composto da sei membri esperti nelle materie di cui al comma 5 ed è composto:

   a) da un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

   b) da un membro designato dalla regione Toscana;

   c) da un membro designato dalla provincia di Grosseto;

   d) da un membro designato dal comune di Orbetello;

   e) da un membro designato dal comune di Monte Argentario.

  22. Ai membri del comitato tecnico-scientifico è riconosciuto un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura prevista dallo statuto e dalle leggi.
  23. Alle riunioni del comitato tecnico-scientifico partecipa senza diritto di voto l'amministratore unico.
  24. Ogni amministrazione di cui al comma 21 provvede a designare un membro supplente che la rappresenti in sostituzione degli effettivi con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
  25. Il comitato tecnico-scientifico è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  26. Per la validità delle sedute del comitato tecnico è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
  27. Il comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte all'anno.
  28. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con gli altri enti consorziati, individua tra i membri nominati quello avente le funzioni di presidente del comitato tecnico.
  29. Il presidente del comitato tecnico-scientifico:

   a) svolge funzioni di rappresentanza tecnica del Consorzio;

   b) convoca e presiede le riunioni del Comitato tecnico;

   c) formula indirizzi e pareri in merito ai contenuti e ai metodi tecnico-scientifici delle attività svolte dal Consorzio per l'attuazione del piano annuale delle attività;

   d) ha funzioni di impulso verso l'amministratore unico per il recepimento degli indirizzi e dei pareri di cui alla lettera c).

Pag. 182

  30. L'amministratore unico del Consorzio è nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente, in possesso di idonea laurea magistrale, o di titolo equivalente, e di comprovata esperienza manageriale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in enti locali, strutture pubbliche o private equiparabili al Consorzio per entità di bilancio e per complessità organizzativa.
  31. L'incarico di amministratore unico ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Esso può essere revocato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione dell'assemblea degli enti consorziati:

   a) in caso di mancato conseguimento dei risultati previsti;

   b) in caso di gravi inadempienze;

   c) in caso di violazione degli indirizzi di cui al comma 52.

  32. L'incarico di amministratore unico non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
  33. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dall'assemblea degli enti consorziati con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti dello Stato di ruolo, incluse le retribuzioni di posizione e di risultato.
  34. Oltre alle funzioni previste dallo statuto, l'amministratore unico:

   a) rappresenta legalmente il Consorzio e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, secondo le modalità e fatte salve le eventuali limitazioni previste dallo statuto;

   b) predispone il piano annuale delle opere e attività, oltre al bilancio preventivo economico;

   c) predispone il bilancio di esercizio;

   d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati e ne assicura l'attuazione;

   e) informa annualmente il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana e gli altri enti consorziati sull'attività del Consorzio, tramite apposita relazione;

   f) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del comitato tecnico.

  35.Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che ne individua anche il presidente, sentiti gli enti consorziati.
  36.Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati con decreto del Ministero della transizione ecologica e, precisamente un membro da parte del comune di Orbetello o del comune di Monte Argentario, un membro da parte della regione Toscana e un membro dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  37. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
  38. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del Consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità del Consorzio, adottato dal Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti consorziati.
  39. Il collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. In assenza del presidente prevale il voto del membro più anziano.
  40. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua nella Pag. 183misura stabilita dallo statuto e comunque non superiore:

   a) per il presidente del collegio, spetta una somma pari al dieci per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato;

   b) per gli altri membri del collegio, all'8 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato.

  41. Ai componenti il collegio dei revisori dei conti residenti in sede diversa da quella del Consorzio è dovuto inoltre, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  42. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
  43. Il collegio dei revisori dei conti controlla l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio.
  44. È obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori dei conti, reso collegialmente, sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio.
  45. Il presidente del collegio dei revisori dei conti relaziona annualmente agli enti consorziati sui risultati dell'attività del collegio medesimo.
  46. Il bilancio preventivo economico annuale è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed è trasmesso, insieme alla relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministro della Transizione ecologica che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.
  47. Il bilancio di esercizio è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro della Transizione ecologica, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti.
  48. Il bilancio di previsione si compone del conto economico, della nota integrativa e del piano annuale degli investimenti. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto secondo i princìpi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
  49. Il bilancio di previsione è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra il piano annuale delle attività del Consorzio e le previsioni economiche.
  50. Il bilancio di esercizio è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
  51. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva. Almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi, la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata a investimenti o a iniziative straordinarie per il funzionamento del Consorzio, previa autorizzazione dell'assemblea degli enti consorziati.
  52. Entro il 31 luglio di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con apposita deliberazione, approva indirizzi per l'attività del Consorzio, d'intesa con gli altri enti consorziati e in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
  53. In conformità agli obiettivi di semplificazione amministrativa dell'attività della pubblica amministrazione, può essere convocata un'apposita conferenza di servizi, alla quale possono partecipare soggetti pubblici diversi dagli enti consorziati, titolari di specifiche competenze sul territorio del Consorzio.
  54. La conferenza di servizi è volta ad acquisire autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla-osta comunque denominati, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  55. Le determinazioni della conferenza di servizi si sostituiscono alle autorizzazioni, nulla-osta e licenze finali e hanno lo scopo di velocizzare la conclusione dei procedimenti amministrativi, ad esclusione dei Pag. 184permessi di costruire e delle segnalazioni certificate di inizio attività previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  56. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti tra il proprio personale dirigente o tra il personale dirigente degli enti consorziati al fine di verificare il regolare funzionamento del Consorzio medesimo.
  57. Il Ministero della transizione ecologica, prima di procedere all'esercizio dei poteri di vigilanza, ne dà tempestiva comunicazione agli altri soggetti consorziati.
  58. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  59. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  60. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
40.02. Fabrizio Rossi, Rotelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
40.03. Simiani.

ART. 41.

  Sopprimerlo.
41.1. Berruto, Manzi, Andrea Rossi, Orfini, Zingaretti.

  Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: 1° luglio 2023, aggiungere la seguente: anche;

   b) sostituire le parole: praticanti discipline sportive dilettantistiche con le seguenti: che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica.
41.2. Perissa, Mollicone.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: 1° luglio 2023, aggiungere la seguente: anche e sostituire le parole: praticanti discipline sportive dilettantistiche con le seguenti: che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: gli eventuali premi con le seguenti: i premi.
41.3. Barelli, Paolo Emilio Russo, Tassinari.

Pag. 185

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di realizzare la piena autonomia organizzativa dell'Unione Italiana Tiro a Segno, e il perseguimento dei propri fini istituzionali, in relazione alle esigenze relative alle proprie funzioni e senza oneri a carico dello Stato, l'Unione Italiana Tiro a Segno può assumere collaboratori e personale con profilo adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato, assicurando comunque il rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità delle procedure selettive. Ai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Unione Italiana Tiro a Segno si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile nonché le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Ferma l'applicabilità all'Unione Italiana Tiro a Segno delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il compenso del Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno deve essere contenuto in un importo non superiore al 20 per cento dello stipendio del Segretario generale del medesimo ente, comprensivo della tredicesima mensilità.
41.4. Carrà, Matone, Iezzi, Giaccone.

ART. 42.

  Sopprimere il comma 2.
*42.2. Mari, Zaratti.
*42.3. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.
*42.4. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
42.5. Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente Capo:

Capo IV-bis.
(Disposizioni urgenti per le fondazioni a controllo pubblico)

Art. 42-bis.
(Disposizioni urgenti per le fondazioni a controllo pubblico)

  1. Gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a seguito delle abrogazioni previste all'articolo 102, comma 2, lettera a), a decorrere dal termine previsto all'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, continuano a rimanere iscritti nel registro delle persone giuridiche, senza l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrativePag. 186 di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
42.01. Manes.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di accesso anticipato alla pensione)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto stiano svolgendo i suddetti tirocini presso gli enti territoriali della regione Calabria e che siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono accedere alla pensione anticipata al conseguimento del requisito anagrafico dei 62 anni di età, purché in possesso di un'anzianità contributiva minima di dieci anni. Qualora i soggetti di cui al primo periodo non abbiano versato contributi per almeno dieci anni, la pensione è pari al trattamento minimo INPS. La pensione di cui al presente comma non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
  2. La regione Calabria è autorizzata a sostenere, con proprie risorse, gli oneri derivanti dal comma 1. A titolo di concorso da parte dello stato a tali oneri è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo.
42.02. Orrico, Tucci, Baldino, Scutellà, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

   «2-bis. La NASpI di cui al comma 2 è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.
   2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part-time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.
   2-quater. La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennitàPag. 187 di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.».

  2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 81,3 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
42.03. Caso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Permessi non retribuiti)

  1. I vertici elettivi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali delle professioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali.
  2. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma 1 devono darne comunicazione scritta e motivata al datore di lavoro almeno tre giorni prima, o in caso di impegni urgenti e improcrastinabili col massimo anticipo possibile.
42.04. Tucci, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Orrico.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53)

  1. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.
(Turni di lavoro).

   1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
   2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
   3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di attuazione del presente articolo.».
42.05. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazionePag. 188 dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento)

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
  2. A decorrere dal 1° luglio 2023, alle lettere a), b) e c), dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «50.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «63.600 euro» e le parole: «100.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «127.200 euro».
42.06. Alfonso Colucci, Amato, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)

  1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è aggiunto il seguente:

«Art. 41-bis.
(Allattamento nei luoghi di lavoro).

   1. Fermo restando il diritto ad usufruire dei periodi di riposo di cui all'articolo 39, il datore di lavoro assicura al genitore lavoratore spazi attrezzati all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze affinché il genitore che lo desideri, durante il primo anno di vita del bambino, possa allattare il bambino anche durante l'orario di lavoro.
   2. Ferma restando il diritto per il genitore di allattare ovunque, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, adotta le linee guida per la realizzazione di appositi spazi di accoglienza negli edifici e luoghi pubblici, negli edifici privati aperti al pubblico e presso gli uffici degli enti pubblici, da destinare ai genitori e ai bambini per l'allattamento e l'accudimento del bambino.».
42.07. Sportiello, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia previdenziale)

  1. All'articolo 25, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa, fuori dal rapporto di lavoro, è accreditato, a domanda, della lavoratrice o del lavoratore all'istituto previdenziale di appartenenza. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro di cui al comma 2 deve intendersi assolta in qualsiasi gestione si verifichi.».
42.08. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche alla disciplina del supporto per la formazione e il lavoro)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «l'interessato» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 6-bis,».

Pag. 189

   b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. L'interessato già in possesso di titoli di studio universitari, attestati di partecipazione a corsi di formazione riconosciuti o valide certificazioni di specifiche competenze, individua autonomamente progetti di formazione cui partecipare, anche in ragione dell'aderenza con il percorso di studi intrapreso e le competenze acquisite, dandone immediata comunicazione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5.».
42.09. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Lacarra.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

  1. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro»;

   b) dopo le parole: «che interviene in favore» sono inserite le seguenti: «dei lavoratori delle aziende chimiche e metallurgiche dismesse, che hanno prestato la propria attività lavorativa con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, e che abbiano presentato istanza entro la data del 15 giugno 2005, e in favore».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
42.010. Furgiuele, Nisini, Giagoni.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifiche al procedimento di cassa integrazione guadagni straordinaria)

  1. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la parola: «trentesimo» è soppressa.
42.011. Trancassini.

ART. 43.

  Al comma 1, dopo le parole: patrimonio sacro di Roma, aggiungere le seguenti: che includa una mappatura dettagliata dei percorsi e delle strutture accessibili alle persone con disabilità,.
43.1. Grippo, D'Alessio, Boschi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'implementazione della raccolta differenziata e della raccolta porta a porta funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43.2. Zaratti, Mari.

Pag. 190

  Sopprimere il comma 4.
43.3. Soumahoro.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025)

  1. Per la realizzazione di investimenti tesi all'abbattimento delle barriere architettoniche in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 che sono assegnati al comune di Roma Capitale.
  2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono avviati e realizzati dal comune di Roma Capitale sulla base di un piano degli interventi e delle opere necessarie, redatto dal comune di Roma Capitale e approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43.01. Grippo, D'Alessio, Boschi, Faraone.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni in materia di estensione dell'ambito di applicazione del FIR)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 493, dopo le parole: «prima del 1° gennaio 2018,» sono inserite le seguenti: «ovvero sottoposte tra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2020 alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,»;

   b) al comma 494, dopo le parole: «alla data del provvedimento di messa in liquidazione» sono inserite le seguenti: «ovvero di sottoposizione della banca alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
43.02. Lacarra, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Acquirente unico di ultima istanza)

  1. In via straordinaria ed al fine di superare le sopravvenute difficoltà di cessione dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, Cassa Depositi e Prestiti SpA è autorizzata al ritiro dei crediti non commercializzabili sul mercato creditizio ad un prezzo di cento punti base inferiore alla media del valore di mercato.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati il procedimento di acquisto dei crediti e le modalità di reintegro, da parte dello Stato, delle anticipazioni di liquidità effettuate dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA.
43.03. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-Pag. 191legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste italiane possono utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o della società Poste italiane si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del presente decreto. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere l'1 per cento delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
43.04. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Proroghe dei termini dei bonus per efficientamento energetico degli edifici)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-bis.1 è aggiunto il seguente:

   «8-bis.1-bis. Per tutti gli interventi di cui al comma 8-bis cui si applica la detrazione nella misura del 110 per cento e del 90 per cento, la detrazione spetta anche per le spese di ultimazione lavori sostenute entro il 31 dicembre 2024, a condizione che alla data del 30 giugno 2024 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo».
43.05. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Misure per il sostegno alla liquidità di persone fisiche, imprese e professionisti)

  1. In considerazione delle difficoltà operative e della carenza di liquidità conseguente alla mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, alle imprese e ai professionisti titolari di crediti fiscali al 31 dicembre 2022, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici Ateco 41, 43 e 71 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto conservano validità sino al 30 settembre 2023;

   b) i versamenti delle ritenute alla fonte, comprensive di quelle relative alle addizionali regionale e comunale, e dell'imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, si considerano tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in una unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Non si fa luogo al rimborso dei versamenti già eseguiti;

Pag. 192

   c) con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Non si procede al rimborso di quanto già versato;

   d) in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia possono avvalersi, dietro comunicazione corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della mancata monetizzazione dei crediti fiscali edilizi, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

    1) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 16 febbraio 2023 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 dicembre 2023;

    2) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 dicembre 2023 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 dicembre 2023 alle medesime condizioni;

    3) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2023 è sospeso sino al 31 dicembre 2023 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà del soggetto interessato richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

  2. In relazione alle sospensioni di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
43.06. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Composizione e gestione della crisi nell'impresa)

  1. L'impresa che detiene crediti di imposta per sconti sul corrispettivo dovuto praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, per il periodo in cui i crediti risultano posseduti, non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
43.07. Ubaldo Pagano.