ALLEGATO 1
DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1239 Governo, di conversione in legge del DL 75/2023, recante: «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
5-00662 Foti: Applicazione della disciplina per la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle disposizioni che disciplinano la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e, in particolare, di quelli censiti nelle categorie catastali dei gruppi D ed E.
A tale riguardo, la legge n. 208 del 2015 (legge di bilancio 2016) ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, che, ai fini della suddetta determinazione, si debba procedere attraverso una stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, degli elementi ad essi strutturalmente connessi escludendo, invece, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
Successivamente, una sentenza della Corte di cassazione civile (sentenza n. 24064 del 10 novembre 2006) ha stabilito la necessità del ricorso ad una stima del valore degli impianti da effettuarsi caso per caso prevedendo, dunque, che il valore catastale non dovesse limitarsi alla semplice valutazione del fabbricato, ma comprendere, e conseguentemente distinguere dal resto, anche il valore degli impianti.
Gli Interroganti fanno, tuttavia, presente che il suggerimento giurisprudenziale della Corte di cassazione non è stato di fatto recepito uniformemente dagli uffici catastali con il risultato che la nuova normativa di favore non viene applicata da parte di alcuni uffici finanziari, non consentendo, pertanto, alcuna differenziazione e nessuno scorporo.
Tanto premesso, gli Onorevoli chiedono di sapere «quali iniziative (si) intendano adottare per garantire uniformità di operato dei diversi uffici catastali periferici, e per consentire una stima successiva e separata degli impianti rispetto a quella complessiva, al fine di poter applicare la normativa di favore anche a quegli immobili catastali che non vi hanno adempiuto prima dell'entrata in vigore della legge n. 208 del 2016».
Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
La legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha introdotto sostanziali modifiche alle modalità di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, censite in catasto nelle categorie dei gruppi D ed E, prevedendo, all'articolo 1, comma 21, che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'oggetto della stima catastale per gli immobili in argomento sia effettuata «...tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».
Detta previsione ha stabilito, dunque, quali siano le componenti immobiliari da prendere in considerazione nella stima diretta (finalizzata alla determinazione della rendita catastale) e quali, al contrario, siano gli elementi, tipicamente di natura impiantistica, da escludere da detta stima, in quanto funzionali solo allo specifico processo produttivo.
Secondo le previgenti disposizioni in materia, la stima, invece, era effettuata tenendo «conto di tutti gli impianti che caratterizzano la destinazione (...), senza i quali la struttura perderebbe le caratteristiche che contribuiscono a definirne la specifica destinazione d'uso e che, al tempo stesso, siano caratterizzati da specifici requisitiPag. 215 di immobiliarità, a prescindere dal sistema di connessione utilizzato per il collegamento alla struttura...» (cfr. circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 dell'ex Agenzia del territorio, indicata dall'articolo 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
La stessa legge n. 208 del 2015, inoltre, all'articolo 1, comma 22, al fine di realizzare uniformità nei riferimenti estimativi catastali tra le unità immobiliari già iscritte in catasto e quelle oggetto di dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, ha previsto la possibilità di presentare atti di aggiornamento catastale, per la rideterminazione della rendita degli immobili già censiti, nel rispetto dei nuovi criteri di cui al comma 21 della medesima legge.
Tale previsione ha, in sostanza, introdotto una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale (non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto) per rideterminare la rendita catastale con esclusivo riferimento al «suolo», alle «costruzioni» e agli «elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità». Per tale rideterminazione, sono quindi esclusi «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo».
In relazione a tali disposizioni, e con riguardo a quanto rappresentato dagli Onorevoli interroganti in merito alla circostanza secondo cui la rendita catastale di un immobile a destinazione speciale o particolare, prima del 2016, possa essere stata talvolta determinata senza distinguere il contributo riferibile a ciascuna componente elementare, l'Agenzia fa presente che ciò non comporta una limitazione per gli intestatari catastali degli immobili in argomento.
In tali circostanze, infatti, resta comunque ferma la possibilità di presentare atti di aggiornamento ai sensi del menzionato comma 22, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, attraverso una stima diretta che tenga conto solo del «suolo», delle «costruzioni» e degli «elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità» (conformemente alle previsioni di cui al comma 21).
Trattandosi, comunque, di dichiarazioni di variazione catastale rese ai sensi del Regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, la rendita così rideterminata dal dichiarante assume natura di «proposta» (cfr. articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale n. 701 del 1994), ferme restando, quindi, le attribuzioni degli Uffici dell'Agenzia delle entrate per la determinazione della rendita catastale definitiva (cfr. articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale n. 701 del 1994).
Al riguardo, si fa comunque presente che, proprio per assicurare la corretta applicazione delle citate disposizioni, l'Agenzia ha provveduto ad emanare specifiche istruzioni operative e documenti di prassi finalizzati a garantire un comportamento uniforme da parte degli Uffici.
Ciò premesso, con riferimento a quanto rappresentato dagli Interroganti in merito ad eventuali prassi divergenti per singoli uffici a seguito delle richieste di variazioni catastali presentate, l'Agenzia assicura piena disponibilità nel procedere a ulteriori approfondimenti.
ALLEGATO 3
5-00797 Cappelletti: Dati relativi ai crediti di imposta da bonus edilizi ceduti dai contribuenti e non accettati dai cessionari.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla disciplina di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che prevede per i soggetti che hanno sostenuto spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, o per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Tenuto conto che, a parere degli Interroganti, i successivi interventi normativi non hanno risolto il problema dei cosiddetti «crediti incagliati» e che appare opportuno attivare un monitoraggio trasparente al fine di individuare con precisione la tipologia dei soggetti coinvolti e dell'ammontare degli importi per intraprendere iniziative legislative risolutive, gli stessi chiedono di sapere «quale sia l'esatto ammontare, dai dati in possesso dell'Agenzia delle entrate, dei crediti di imposta da bonus edilizi ceduti dai contribuenti e non ancora accettati dai cessionari dopo 30 giorni, quale risultante della piattaforma web di cessione dei crediti (detto “cassetto fiscale”), distinti per annualità e tipologia di bonus, e quali siano le iniziative legislative che intende intraprendere affinché sia facilitata l'accettazione dei crediti bloccati.».
Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
Con riferimento alla richiesta relativa all'ammontare dei crediti d'imposta da bonus edilizi ceduti e non ancora accettati dopo 30 giorni, distinti per annualità e tipologia di bonus, si riportano nel file excel allegato i dati delle cessioni dei bonus edilizi (prime e successive cessioni) e degli sconti in fattura che, alla data del 10 luglio 2023, risultano ancora in attesa di accettazione da parte del cessionario.
Al riguardo, si rappresenta che:
i dati si riferiscono alle cessioni dei crediti e agli sconti in fattura comunicati dai cedenti all'Agenzia delle entrate, per i quali i cessionari e i fornitori, decorsi 30 giorni, non hanno ancora comunicato all'Agenzia la volontà di accettarli o rifiutarli; tali crediti, per i quali è stata comunicata la cessione – seppur non ancora accettata dal cessionario – non vanno considerati come crediti «incagliati»; le cessioni comunicate alla piattaforma dell'Agenzia sono, infatti, quelle per le quali il cedente ha già individuato la controparte;
le disposizioni di riferimento non prevedono un termine entro cui il cessionario debba comunicare all'Agenzia l'accettazione o il rifiuto del credito;
l'Agenzia non può intervenire sulla volontà del cessionario di accettare o rifiutare il credito ceduto;
l'Agenzia non è a conoscenza di quali e quante delle cessioni in attesa di accettazione derivino da comunicazioni errate, che i cessionari sono tenuti a rifiutare;
i dati non comprendono i crediti già acquistati e accettati da cessionari e fornitori,Pag. 217 che tali soggetti non riescono a cedere a terzi e per i quali, dunque, non è stata ancora effettuata alcuna comunicazione all'Agenzia.
Per quanto attiene, invece, alle iniziative legislative che il Governo intende intraprendere affinché sia facilitata l'accettazione dei crediti bloccati, si evidenzia che lo stesso è recentemente intervenuto in materia in sede di conversione del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (effettuata con la legge 11 aprile 2023, n. 38), nel cui articolo 121 è stato inserito – proprio per risolvere il problema dei crediti fiscali «incagliati» – il comma 1-sexies, ai sensi del quale le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario, gli intermediari finanziari e le società di assicurazione, cessionarie dei crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (sorti in relazione ad interventi la cui spesa sia stata sostenuta entro il 31 dicembre 2022) hanno la possibilità di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta per sottoscrivere buoni del tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti fiscali già utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno.
Tutto ciò premesso, resta comunque fermo l'impegno del Governo a monitorare costantemente l'evoluzione del contesto di riferimento.