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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 luglio 2023
145.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 121

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio «Affari esteri» (10597/23).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminati, per quanto di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2023 – Un'Unione salda e unita (COM(2022) 548 final), la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1) e il Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2023-31 dicembre 2024) – Portare avanti l'agenda strategica – elaborato dalle presidenze spagnola, belga e ungherese e dall'Alto rappresentante, presidente del Consiglio «Affari esteri»;

   rilevata, alla luce di quanto disposto dalla legge n. 234 del 2012, l'importanza di approfondire la portata dei documenti programmatici in esame, occasione per valutare gli orientamenti delle Istituzioni europee nell'ambito delle politiche del lavoro e le priorità che il Governo intende perseguire, nell'anno in corso e in quelli successivi;

   preso atto con favore delle azioni indicate dal Governo, nell'ambito della Prima parte della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2023, in tema di conciliazione vita-lavoro e tutela delle lavoratrici madri;

   valutato favorevolmente, all'interno della seconda parte della Relazione programmatica, nell'ambito del paragrafo 2.2 «Un'Europa pronta per il digitale», l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro delle persone che svolgono lavori su piattaforma, ivi inclusi i lavoratori autonomi, senza al contempo penalizzare queste nuove tipologie di impresa, nonché, nell'ambito del paragrafo 2.3 «Promozione del nostro stile di vita europeo», l'obiettivo di sviluppare le competenze e di favorire l'apprendimento permanente;

   apprezzata la volontà del Governo, illustrata nel dossier 65, nell'ambito del paragrafo 2.3, di sviluppare iniziative tese all'accrescimento della tutela, della sicurezza e della qualità del lavoro nonché al contrasto delle irregolarità di maggiore rilevanza economico-sociale in materia lavoristica, fra cui il caporalato e il lavoro sommerso;

   rilevato, peraltro, che, nell'ambito del dossier 68 del medesimo paragrafo 2.3, la Relazione afferma che nel contesto del Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo, verranno intraprese azioni volte allo sviluppo del principio della solidarietà e della dimensione sociale dell'Unione europea, attraverso il contrasto del lavoro sommerso e il rafforzamento delle competenze dei lavoratori migranti;

   condivise le iniziative illustrate nell'ambito del paragrafo 2.4 «Un nuovo slancio per la democrazia europea», nell'ambitoPag. 122 del dossier 81, in materia di parità di retribuzione tra uomini e donne;

   apprezzata la volontà del Governo, nell'ambito della Parte quarta e del paragrafo 4.3 «Comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea», all'interno del dossier 112, di rafforzare le competenze per il personale della pubblica amministrazione, anche in relazione all'attuazione del PNRR, in particolare ai fini di una efficace implementazione dei processi di transizione amministrativa, digitale e green;

   preso atto degli indirizzi della Commissione europea per il 2023 indicati nel programma di lavoro in materia di riqualificazione e miglioramento delle competenze della forza lavoro, digitalizzazione dei sistemi di sicurezza sociale, pari opportunità;

   segnalate le iniziative indicate, nel Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, in materia di rafforzamento delle possibilità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, istruzione e formazione (comprese l'istruzione e la formazione digitali), riqualificazione e aggiornamento delle competenze per i cittadini europei, accesso alla protezione sociale e alla protezione dei lavoratori, garanzia della salute e della sicurezza, dell'inclusività e della non discriminazione sul lavoro,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 123

ALLEGATO 2

5-01032 Soumahoro: Iniziative per garantire misure di sostegno economico agli ex operai della Whirlpool di Napoli.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ora all'esame l'atto di sindacato ispettivo con cui si chiede quali iniziative di competenza si intende assumere al fine di garantire che gli ex operai Whirlpool della sede di Napoli possano accedere a forme di sostegno economiche nel momento in cui non percepiranno più l'indennità di disoccupazione.
  La Regione Campania ha dichiarato che, nel pieno rispetto della normativa vigente e del corretto riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, al fine di attivare percorsi formativi retribuiti è quantomeno necessario che gli ex lavoratori, ora disoccupati e percettori di NaSpI, assumano un diverso status giuridico.
  A tal proposito, la Direzione generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili della Regione Campania ha evidenziato che, per attivare tale tipo di percorso, la Tea Tek S.p.A. (società che ha vinto il bando e rilevato l'impianto) dovrebbe assumere l'intero organico del personale ex Whirlpool.
  Per poter accedere ad un ammortizzatore sociale, infatti, è necessario avere un datore di lavoro che, in costanza di rapporto di lavoro, manifesti l'intenzione di avvalersi di tale strumento per garantire la continuità occupazionale dei lavoratori interessati.
  Deve essere verificato, altresì, quale possa essere lo strumento più opportuno e coerente con il programma di riconversione industriale del sito produttivo rilevato dalla nuova società, da realizzare con il piano industriale citato dagli Onorevoli interroganti.
  Il 16 maggio 2023 si è tenuta l'ultima riunione presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy e, in quella sede, la società T.E.A. TEK ha presentato i punti principali del programma di reindustrializzazione dello stabilimento di Via Argine a Napoli, nel quale si prevede il progressivo riassorbimento dell'intero perimetro occupazionale ex Whirlpool e investimenti iniziali di circa 20 milioni di euro nell'arco di 9 mesi per l'acquisizione, l'installazione e l'avvio delle prime linee per realizzare produzioni strategiche per lo sviluppo e la crescita del settore fotovoltaico in Italia e in Europa.
  Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha dichiarato che garantirà il pieno supporto con tutti gli strumenti disponibili per raggiungere l'obiettivo della reindustrializzazione dello stabilimento finalizzato al rilancio del sito e alla piena salvaguardia e allo sviluppo occupazionale.
  La società Tea TEK ha già iniziato le interlocuzioni con gli uffici tecnici del Ministero delle Imprese e del made in Italy per la valutazione del piano industriale e delle eventuali misure di supporto agli investimenti che potranno essere utilizzate.
  La società, pertanto, in base agli impegni presi in fase di aggiudicazione del bando, dovrà riassorbire e salvaguardare l'intero perimetro occupazionale degli ex addetti Whirlpool.
  La regione Campania ha dichiarato massima disponibilità ad attivare interventi che siano in grado di porre fine, o comunque, ridurre lo stato di difficoltà dei lavoratori ex Whirlpool e ha precisato che il percorso 5 del Programma GOL destinato ai percettori di cassa integrazione destinato alla regione, ha piena capienza.
  Infine, rappresento che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle competenze attribuite, è disponibile a collaborare e confrontarsi con le altre strutture istituzionali interessate per garantire la tutela dei lavoratori coinvolti.

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ALLEGATO 3

5-01139 Barzotti: Iniziative per assicurare opportune tutele ai rider dipendenti di Uber Eats.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto concernente il lavoro mediante piattaforme digitali, è un settore in rapida e intensa crescita.
  Con riferimento alla specifica questione segnalata inerente alle problematiche occupazionali dei lavoratori «riders» occupati presso la società Uber Eats, faccio presente che la Direzione Generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha ricevuto, allo stato, alcuna comunicazione da parte della Società in merito all'attivazione di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223 del 1991, richiamato dall'interrogante.
  Le uniche informazioni attualmente in possesso degli Uffici del Ministero del lavoro attengono a una comunicazione dell'organizzazione sindacale Usb Lombardia che ha informato il Ministero in ordine a una richiesta di incontro, rivolta alla Società per il giorno 29 giugno 2023, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di licenziamento collettivo nei confronti dei lavoratori occupati come «riders» di Uber Eats, a seguito della decisione di quest'ultima di cessare l'attività in Italia a decorrere dal 15 luglio 2023. In data 30 giugno 2023, la Società ha tuttavia rigettato la richiesta dell'incontro contestandone presupposti, contenuti e conclusioni.
  Ciò detto, voglio sottolineare che c'è grande attenzione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in ordine al riconoscimento e all'ampliamento delle tutele per i cosiddetti riders.
  Segnalo, infatti, che il Ministero è impegnato a seguire in sede europea il negoziato per l'adozione della Direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali, finalizzata al rafforzamento delle tutele previste per tale tipologia di lavoratori. La proposta persegue, in particolare, due finalità principali: da un lato l'individuazione dei criteri per la determinazione del corretto status occupazionale (dipendente o autonomo) dei lavoratori delle piattaforme digitali e, dall'altro, la regolamentazione dell'impiego dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro, ad esempio, attraverso misure che prevedano una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulle condizioni di lavoro, nonché la limitazione della possibilità di processare alcune tipologie di dati.
  Si rappresenta inoltre che su tale proposta di direttiva il Consiglio europeo ha recentemente adottato un orientamento generale, che costituirà la base per il confronto con il Parlamento europeo e con la Commissione europea per la definizione del testo finale del citato atto normativo.
  Il compromesso raggiunto in ambito europeo è un punto di partenza per assicurare adeguate tutele e condizioni di lavoro a tutti coloro che lavorano su piattaforma, a prescindere dal loro status di dipendenti o autonomi, al fine di riconoscere anche a tale categoria di lavoratori la possibilità di accedere ad ammortizzatori sociali o ad altre forme di sostegno al reddito in caso di perdita involontaria dell'occupazione.

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ALLEGATO 4

5-01033 Mari: Sulla regolamentazione o messa al bando degli algoritmi di monitoraggio dei lavoratori.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo l'Onorevole interrogante affronta la questione concernente l'utilizzo di sistemi decisionali automatizzati nel contesto lavoristico.
  Al riguardo, è stato interpellato il Garante per la protezione dei dati personali per l'impatto delle tecnologie di sorveglianza sulla disciplina generale di protezione dati.
  L'Autorità ha evidenziato che il settore lavoristico è uno degli ambiti nei quali la privacy ha conosciuto, sin dallo Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970), una legislazione peculiare, tesa a garantire la libertà di autodeterminazione del lavoratore rispetto a controlli datoriali suscettibili di raggiungere, anche grazie alla tecnologia, particolari livelli di invasività.
  In via generale, l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori dispone che gli strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale possono essere installati previo accordo.
  La ratio della norma è quella della tutela della libertà e della dignità del lavoratore, anche sotto il profilo della salute e sicurezza del lavoro, in modo che non venga lesa o messa in pericolo la dimensione umana della prestazione lavorativa, per il tramite dell'utilizzo di strumenti automatizzati di verifica e di controllo.
  Il Garante ha sottolineato che la stessa disciplina dell'Unione europea di protezione dati riconosce, rispetto al contesto lavoristico, un margine di flessibilità in ragione delle peculiarità di tale settore e del bilanciamento, tra privacy ed esigenze datoriali, che può ammettere diverse modulazioni.
  L'articolo 88 del Regolamento UE 2016/679 dispone che le norme interne devono, in particolare, includere «misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento di dati personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro».
  Più recentemente, l'articolo 4 del decreto legislativo del 27 giugno 2022 n. 104 – di recepimento della direttiva (UE) 2019/1152 – nel novellare il decreto legislativo n. 152 del 1997 ha introdotto in capo al datore di lavoro uno specifico onere informativo relativo all'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio, di tipo automatizzato, nella gestione del rapporto di lavoro. Si tratta, in particolare, di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati «deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori».
  La previsione di tale onere informativo fa salvo quanto disposto dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Il decreto-legge n. 48 del 2023 (cosiddetto Decreto lavoro) ha previsto, da ultimo, che tali obblighi informativi non trovano applicazione in relazione a sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.
  Segnalo, altresì, che l'Ispettorato Nazionale del lavoro ha riferito che la società Pag. 126Amazon, durante la recente crisi pandemica, ha presentato istanza per l'autorizzazione di sistemi di controllo attraverso l'uso di videocamere e di software ad esse applicati, senza finalità di riconoscimento individuale ma volti unicamente al tracciamento della posizione dei lavoratori per la verifica dell'ottemperanza delle regole di distanziamento sociale. Tali provvedimenti, peraltro, rilasciati dopo attenta verifica delle condizioni di liceità e conformità alla normativa in vigore, sono stati condizionati al perdurare dell'emergenza pandemica, cosicché alla sua cessazione sono automaticamente decaduti.
  Nessun'altra richiesta è giunta all'Ispettorato nazionale del lavoro in relazione a sistemi che consentono contemporaneamente il monitoraggio costante da videocamere e da algoritmi di riconoscimento delle immagini, tenuto anche conto del fatto che tali sistemi di identificazione biometrica in tempo reale e a distanza, al pari delle tecnologie di riconoscimento facciale, sono oggetto di specifico divieto, fino all'entrata in vigore di una specifica legge in materia (salvo che il trattamento non sia effettuato per indagini della magistratura o prevenzione e repressione dei reati).
  Aggiungo che, come segnalato dal Garante della privacy, il draft di regolamento europeo sull'intelligenza artificiale introduce ulteriori forme di tutela e regolamentazione del ricorso a sistemi decisionali automatizzati (anche) nel contesto lavoristico, con cautele specifiche soprattutto in presenza di un rischio significativo potenzialmente correlato all'uso di tali tecnologie.
  Da ultimo, per quanto riguarda i possibili nuovi rischi psicosociali dei lavoratori dovuti al progresso tecnologico e digitale anche in ambito lavorativo, segnalo che l'Inail svolge specifica attività finalizzata all'analisi del fenomeno, per un'adeguata valutazione in un'ottica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. Tale analisi potrà consentire di orientare le aziende all'implementazione di interventi efficaci per gestire il cambiamento puntando sul benessere e la produttività dei lavoratori in un'ottica di sostenibilità organizzativa.

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ALLEGATO 5

5-01140 Giaccone: Sul nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione per i lavoratori, datori di lavoro e i preposti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli Onorevoli interroganti che mi permettono di fornire chiarimenti e aggiornamenti circa l'adozione del nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione di percorsi formativi, con particolare riferimento alla formazione e all'aggiornamento periodico dei datori di lavoro e dei preposti.
  Preliminarmente, ritengo necessario ricordare che la materia della salute e della sicurezza sul lavoro rientra tra le priorità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  In tal senso, sono numerose le iniziative e le attività messe in campo da questo Ministero nel suddetto settore.
  Con particolare riferimento alla attività di formazione e aggiornamento, ricordo che con il decreto-legge n. 146 del 2021, come convertito con modificazioni dalla legge n. 215 del 2021, è stata disposta la modifica del comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
  In relazione alla questione posta dagli Onorevoli interroganti, mi preme evidenziare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso le proprie strutture competenti, ha, sin dall'aprile 2022, partecipato a un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del Gruppo tecnico interregionale salute e sicurezza sul lavoro, di INAIL e delle maggiori sigle sindacali, al fine di elaborare un testo per la rivisitazione, l'accorpamento e le modifiche agli accordi Stato-Regioni attualmente vigenti.
  Tra questi, l'accordo del 21 dicembre 2011 in materia di formazione dei lavoratori, e l'accordo del 7 luglio 2016 finalizzato all'individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione.
  Successivamente, considerata la delicatezza e l'importanza della materia, è stato costituito, su diretta iniziativa di questo Ministero, un gruppo di lavoro più ampio, composto anche da componenti dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, delle Regioni e delle principali sigle sindacali datoriali.
  Un gruppo più ristretto ha poi elaborato una bozza di testo di modifica, accorpamento e rivisitazione dei citati accordi, aggiornato alle novità più recenti introdotte in materia di formazione, su cui, ai fini dell'approvazione e previa consultazione con le parti sociali, deve essere sancita l'Intesa Stato-Regioni.
  Ricordo, inoltre, che l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito – con propria circolare del 16 febbraio 2022 – che, nelle more dell'approvazione di un nuovo testo di accordo, restano in vigore le misure previste dall'accordo del 21 dicembre 2011 in materia di formazione dei lavoratori, adottato dalla Conferenza permanente.
  Con specifico riguardo ai criteri di adeguatezza e di specificità della formazione dei preposti, da garantire in presenza e con cadenza almeno biennale (ex articolo 37, comma 7), sarà solo in sede di Conferenza Permanente che potrà stabilirsi una nuova disciplina.
  Si evidenzia, ancora, che con il decreto-legge n. 48 del 2023 (cosiddetto Decreto lavoro), è stato introdotto l'obbligo di monitoraggio e controllo sull'applicazione degli accordi in materia di formazione e sul rispetto della normativa di riferimento.
  Concludo sottolineando quanto sia necessario rafforzare la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, annoverata tra le misure generali di tutela previste dall'articolo 15 del decreto legislativo Pag. 128n. 81 del 2008. La formazione, difatti, rappresenta un vero e proprio processo educativo, attraverso il quale trasferire ai lavoratori ma anche agli altri soggetti del sistema di prevenzione, le conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda, per l'identificazione dei pericoli e per la gestione dei rischi.

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ALLEGATO 6

5-01141 Fossi: Sui ritardi nell'erogazione della Cig e sulla mancata corresponsione degli stipendi arretrati ai lavoratori dello stabilimento di Campi Bisenzio della GKN.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo nel quale si richiede quali iniziative di competenza si intenda assumere per accertare i motivi dei ritardi nell'erogazione delle mensilità della cassa integrazione, anche al fine di individuare le soluzioni più opportune in vista della concreta riconversione produttiva dello stabilimento di Campi Bisenzio, si rappresenta quanto segue.
  La direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha riferito che la società in oggetto, oggi con denominazione sociale «Fiducia nel futuro della fabbrica a Firenze» in liquidazione, ha ottenuto (con decreto direttoriale del 15 maggio 2023) un trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione per i propri dipendenti, ricorrendo al nuovo istituto di recente introdotto con il cosiddetto decreto lavoro (articolo 30 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85), per il periodo decorrente dal 10 ottobre 2022 al 31 dicembre 2023. Per completezza, segnalo che la stessa direzione generale ha precisato che la società ha usufruito anche (limitatamente al periodo dal 10 gennaio 2022 al 9 ottobre 2022) di un trattamento straordinario di integrazione salariale.
  Per quanto riguarda, invece, il processo di riconversione industriale, la Regione Toscana – nelle more che venga riconvocato il tavolo nazionale di crisi presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy – ha dichiarato di proseguire nell'azione di scouting che dovrebbe portare all'individuazione di un soggetto potenzialmente interessato all'acquisizione dell'area, alla sua gestione e alla realizzazione dei progetti avanzati dai lavoratori, ritenuti di interesse e per i quali si stanno valutando idonee forme di supporto. La Regione Toscana ha dichiarato di essere consapevole della necessità di introdurre elementi di discontinuità rispetto all'attuale proprietario, che ha posto la società in liquidazione senza definire alcuna prospettiva industriale di lungo periodo.
  Sempre su tale punto, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha rappresentato che la relativa vertenza verrà seguita con tutti i soggetti istituzionali e sociali coinvolti, anche attraverso tavoli di confronto in plenaria. Al riguardo, comunico che sono in corso le interlocuzioni con tutti i soggetti coinvolti – dalle istituzioni territoriali, ai rappresentanti della proprietà, ai rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali – per trovare soluzioni condivise che individuino percorsi di reindustrializzazione del sito con prospettive industriali e occupazionali di lungo periodo.
  Qualora dovesse costituirsi una cooperativa di lavoratori della ex GKN di Campi Bisenzio interessata all'acquisizione, il Ministero delle imprese e del made in Italy garantirà il supporto con tutti gli strumenti disponibili dedicati ai percorsi di reindustrializzazione per i lavoratori coinvolti in crisi aziendali.
  Per quanto riguarda, invece, i denunciati ritardi nell'erogazione della cassa integrazione, la Regione Toscana (pur non disponendo di elementi diretti da fornire in merito) si è adoperata per sollecitare l'espletamento delle corrette procedure utili al versamento della CIGS senza ulteriori ritardi in danno dei lavoratori coinvolti.
  L'INPS, su tale punto, ha dichiarato che ha erogato i primi pagamenti solo dopo Pag. 130aver ricevuto l'invio, da parte dell'azienda, dei flussi telematici contenenti i dati per il calcolo della prestazione dovuta ai lavoratori interessati. Il primo flusso telematico è stato trasmesso all'Istituto il 19 giugno 2023 e si è provveduto ad erogare i pagamenti già a partire dalla fine del predetto mese, con riferimento alle mensilità decorrenti da ottobre 2022 (quale data di inizio del periodo di CIGS concesso) fino al mese di giugno dell'anno in corso. Infine, rappresento che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle competenze attribuite, è disponibile a collaborare e confrontarsi con le altre strutture istituzionali interessate per garantire la tutela dei lavoratori coinvolti.