ALLEGATO
DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1322, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;
rilevato che:
il provvedimento reca una serie di disposizioni volte ad agevolare la chiusura di diverse procedure di infrazione e di casi di pre-infrazione e di aiuti di stato, e ad adeguare l'ordinamento nazionale ad atti normativi dell'Unione europea, anche al fine di evitare ulteriori violazioni del diritto unionale;
in particolare, l'articolo 18 provvede ad una serie di adeguamenti della normativa italiana ad alcuni regolamenti dell'Unione europea;
tra i contenuti precettivi di questi ultimi, rilevano in particolare – entro la cornice normativa posta dal codice delle frontiere Schengen – l'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS); l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; l'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione;
tra le disposizioni dettate dall'articolo 18 figura l'attribuzione espressamente in capo al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere quale autorità giudiziaria sul ricorso avverso il provvedimento di diniego, annullamento o revoca delle «autorizzazioni di viaggio» od il provvedimento di divieto di reingresso del cittadino di Paese terzo «fuori-termine» identificato, durante i controlli alla frontiera, in uscita dal territorio nazionale;
nel corso dell'esame presso il Senato, si è aggiunta l'attribuzione al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere sul ricorso contro i provvedimenti di respingimento dalla frontiera di immediata applicazione per lo straniero sprovvisto dei requisiti di ingresso;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale rapporti dello Stato con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;
con riferimento ad alcune specifiche disposizioni assumono anche rilievo le materie di esclusiva competenza statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere b), e), g), l) ed s), della Costituzione: immigrazione, tutela della concorrenza, sistema tributario, organizzazione dello Stato, ordinamento penale, tutela dell'ambiente; nonché le materie di competenza concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione: tutela della salute, grandi Pag. 87reti di trasporto, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Alla luce di questo concorso di competenze, il provvedimento prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione: dei decreti del Ministro dell'ambiente previsti dagli articoli 7 e 8 per l'individuazione dei criteri di utilizzo da parte delle regioni e delle province autonome delle risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi per l'individuazione delle aree ad alta concentrazione di radon in aria (rispettivamente in ambienti aperti e in ambienti chiusi); del decreto del Ministro dell'ambiente previsto dall'articolo 9 per l'individuazione dei criteri di riparto del fondo nazionale per il monitoraggio e la gestione dei siti Natura 2000;
per quanto attiene al rispetto degli altri princìpi costituzionali:
come anticipato, l'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2) attribuisce al tribunale amministrativo regionale la competenza sui ricorsi contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.