TESTO AGGIORNATO AL 31 LUGLIO 2023
ALLEGATO 1
DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 1.
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Articolo 1-bis.
(Disposizioni in materia di formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali)
1. Nelle more del riordino della disciplina dell'accesso alla carriera dirigenziale, della valutazione della performance e della formazione iniziale e continua del personale dirigente e non dirigente delle pubbliche amministrazioni e al fine di rafforzare la capacità funzionale delle agenzie fiscali per l'attuazione della riforma fiscale e tributaria, la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con atti di organizzazione, adottati secondo le linee di indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione e con le modalità previste a legislazione vigente, provvede alla formazione superiore, alla specializzazione e al continuo aggiornamento professionale in materia di fiscalità del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni dotati di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette Agenzie e quelle di cui al comma 6 stipulano con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la SNA apposite convenzioni per definire, in particolare:
a) l'articolazione della formazione dedicata, di carattere teorico, pratico o divulgativo, idonea a garantire, a decorrere dall'anno 2024, un volume annuo di iniziative non inferiore a quindici corsi specialistici, nonché l'individuazione condivisa delle professionalità cui affidare la docenza e delle sedi di svolgimento della formazione in presenza, da individuare anche tra le sedi centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
b) l'individuazione dei contenuti della formazione e lo sviluppo di programmi formativi differenziati per il personale dirigenziale e del comparto;
c) la predisposizione, l'organizzazione e la gestione, stabilendone altresì le materie specialistiche e i profili organizzativi e logistici, di specifici corsi-concorsi volti al reclutamento di personale di qualifica dirigenziale dotato di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale.
2. Le convenzioni relative al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), definiscono in particolare:
a) gli ambiti specialistici nei quali devono essere conseguiti i titoli di studio valevoli come requisiti per l'ammissione al corso-concorso ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;
b) i criteri di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e il numero delle Pag. 10prove di esame, di cui almeno due prove scritte;
c) il contenuto di una o più ulteriori prove scritte obbligatorie di soluzione di questioni o problemi di natura tecnica, per la verifica del possesso delle capacità tecniche e delle attitudini afferenti agli specifici compiti da svolgere presso le articolazioni interne dei Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze o presso le agenzie fiscali;
d) la composizione e le modalità di nomina delle commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami-concorso intermedio e finale di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;
e) i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso medesimo.
3. Il numero di posti destinati al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), è stabilito, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, anche in deroga all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali. I bandi del corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento destinata al personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente, che alla data di scadenza del bando abbia maturato almeno cinque anni di servizio. Sono ammessi a frequentare il corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti per dirigente disponibili, maggiorato del 20 per cento.
4. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
5. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 5-bis. – (Formazione continua dei giudici e magistrati tributari) –Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi»;
b) all'articolo 24, comma 1, lettera h), le parole da: «nell'ambito degli stanziamenti» fino a: «lo svolgimento dei corsi» sono soppresse;
c) l'articolo 41 è abrogato.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, previa definizione in via convenzionale delle relative modalità di attuazione, anche all'Agenzia del demanio e all'Agenzia delle entrate-Riscossione.
7. Agli oneri per l'attività di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della SNA per la parte corrispondente alla componente formativa di natura tributaria già ordinariamente Pag. 11svolta dalla medesima Scuola e, per il residuo, secondo quanto stabilito dalle convenzioni, con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali è svolta l'offerta formativa. Agli oneri per le attività di predisposizione e di gestione dello specifico corso-concorso si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali i corsi-concorsi sono svolti.
1.023. (nuova formulazione) I Relatori.
Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:
Art. 1-bis.
(Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise)
1. Al fine di assicurare la continuità e il pieno svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, quale risultante dal rendiconto generale per l'esercizio 2022 regolarmente approvato, la dotazione organica dell'Ente suddetto, come stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, è rideterminata, senza nuovi o maggiori oneri, in 47 unità di personale amministrativo, di cui 7 funzionari, 37 assistenti e 3 operatori, e 34 unità di personale di sorveglianza, area assistenti.
1.019. (Ulteriore nuova formulazione) Paolo Emilio Russo, Tassinari.
ART. 2.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili)
1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.
2.1. (nuova formulazione) Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Morfino, D'Orso, Carmina, Raffa, Cantone, Scerra, Sergio Costa, Amato, Penza, L'Abbate, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, la regione Calabria è autorizzata a prorogare di un ulteriore anno i percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015-2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016. A tale fine, è assegnato alla regione Calabria un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023.
2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo Pag. 1210, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2-quater. Al comma 495 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2023»,
2.8. (nuova formulazione) Cannizzaro, Arruzzolo, Furgiuele.
ART. 3.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Il personale dipendente dell'ANPAL, appartenente al comparto ricerca e al quale è applicato il contratto collettivo nazionale relativo al personale degli enti pubblici di ricerca, trasferito all'INAPP ai sensi del comma 2 del presente articolo, può chiedere il trasferimento presso altro ente pubblico di ricerca tra quelli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3.7. (nuova formulazione) Carotenuto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:
«b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione di siti internet e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
6-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, per il biennio 2024-2025, a reclutare, con corrispondente incremento della dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di sei dirigenti di seconda fascia mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad 819.509 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzandoPag. 13 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
b) sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società. Gli indirizzi di carattere generale sono definiti e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
c) dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «del personale del comparto ministeri» sono sostituite dalle seguenti: «del personale dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro dall'anno 2023».
3.14. (nuova formulazione) I Relatori.
Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
Articolo 3-bis.
(Disposizioni concernenti l'associazione Assoprevidenza – Associazione italiana per le previdenza complementare)
1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato “Previdenza Italia”, istituito in data 21 febbraio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dell'associazione Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza complementare»;
2) al secondo periodo, le parole: «Al predetto Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «All'Assoprevidenza»;
3) al terzo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «All'Assoprevidenza»;
b) al comma 5, le parole: «Per il funzionamento del Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza».
2. Al fine di accrescere, nei limiti delle risorse disponibili, la capacità amministrativa concernente i processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare, di cui all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eroga direttamente all'associazione Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza complementare, entro il 31 marzo di ciascun anno, il contributo di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis, come modificato dal comma 1 del presente articolo. In via transitoria, per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 settembre 2023.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riguardo alle occorrenti attività di programmazione e rendicontazione delle risorse trasferite a favore dell'associazione Assoprevidenza ai sensi del presente articolo.
3.01. (nuova formulazione) D'Alessio, Rosato, Boschi.
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy)
1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «si articola» sono aggiunte le seguenti: «in non più di quattro dipartimenti e».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 210.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
3.09. Il Governo.
ART. 4.
All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
4.16. I Relatori.
ART. 5.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Misure urgenti in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica)
1. Il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 3.060.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le risorse, pari a euro 400.000, previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 22-bis, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono destinate al funzionamento ordinario dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste.
3. Nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, stanziate per l'anno 2023, una quota pari a euro 3.020.790 è destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 303 e 304, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al primo periodo relative al funzionamento ordinario delle medesime istituzioni sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni, secondo quanto previstoPag. 15 dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
5.012. Il Governo.
ART. 8.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: «di monitoraggio delle azioni poste in essere» sono aggiunte le seguenti: «, secondo precisi indicatori dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti a livello nazionale, che devono essere rispettati in tutte le regioni e province autonome, anche avvalendosi del parere e dell'esperienza delle associazioni dei malati oncologici, e che il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza monitora nell'ambito del Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, di cui al decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente».
8.2. (nuova formulazione) Semenzato, Alessandro Colucci, Cattoi, Comaroli, Benigni, Patriarca, Maerna, Lucaselli, Gebhard, Bonetti, Rosato, Furfaro, Malavasi, Zanella, Quartini.
Dopo l'articolo 8 inserire il seguente
Art. 8-bis
(Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'Ordine degli psicologi)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con decreto di natura regolamentare, disciplina:
a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi ordinistici, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'Ordine degli psicologi anche degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine;
b) le modalità per l'integrazione degli organi disciplinari anche istruttori di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, è abrogato.
3. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si svolgono in osservanza delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della salute di cui al comma 1, non oltre il 31 dicembre 2024.
4. Gli organi territoriali e nazionali, ordinari e straordinari, dell'Ordine degli psicologi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino allo svolgimento delle elezioni cui al comma 3.
8.05. I Relatori.
ART. 9.
Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada, che svolge le seguenti attività:
a) predispone e presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una relazionePag. 16 annuale, elaborata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica relativi all'applicazione degli articoli 142 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, contenente in particolare i dati relativi agli incidenti stradali e alla regolarità e trasparenza nell'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e nell'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità;
b) verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore e può richiedere dati e informazioni alle competenti amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1-ter. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri dell'Osservatorio e sono definite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio medesimo. L'incarico di componente dell'Osservatorio ha una durata di quattro anni. Con il decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i compensi dei componenti dell'Osservatorio nei limiti di spesa di cui al comma 1-quater.
1-quater. Per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1-bis e per la corresponsione dei compensi ai membri nominati ai sensi del comma 1-ter, è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a euro 50.000 per l'anno 2023 e a euro 150.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-sexies. L'Osservatorio si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente.
9.6. (nuova formulazione) I Relatori.
ART. 11.
Al comma 2, sostituire le parole: risorse umane con le seguenti: risorse umane, strumentali e finanziarie.
11.2. I Relatori. (in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)
ART. 12.
Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale degli ordini e collegi professionali)
1. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo Pag. 17che la legge non lo preveda espressamente».
12.01. (Proposta di nuova formulazione) Schifone.
ART. 13.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo attraverso l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, nelle more dell'adozione dei decreti integrativi o correttivi del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita può nominare, senza obbligo di specifica motivazione, un professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile di un altro circondario del distretto della corte di appello di appartenenza.
13.10. (nuova formulazione) Patriarca, Calderone, Pittalis.
Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia)
1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNRR anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia è aumentata di 1.947 unità.
2. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche del personale amministrativo del Ministero della giustizia, allegate al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.
13.08. (nuova formulazione) Relatori.
ART. 14.
Al comma 6, dopo le parole: di cui ai commi 4 e 5 aggiungere le seguenti: nonché per le spese di funzionamento derivanti dal comma 8
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 9, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 6,
14.16. I Relatori. (in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)
ART. 15.
Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni riguardanti i magistrati onorari)
1. All'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116».
2. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio Pag. 182017, n. 116, che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa.
4. Le modalità di applicazione del comma 3 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
5. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
6. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 5 è stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia.
7. Per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
15.07. (nuova formulazione) I Relatori.
ART. 16.
Al comma 3, sostituire le parole: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 con le seguenti: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
16.1. I Relatori. (in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)
ART. 18.
All'emendamento 18.03, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Nell'ambito dell'operazione di cui al comma 1, per razionalizzare l'assetto societario delle proprie partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze acquista, con il consenso della Banca d'Italia, la partecipazione da questa detenuta nella società da incorporare, tenendo conto del suo valore nominale.
0.18.03.1. Il relatore per la I Commissione.
Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:
Articolo 18-bis.
(Fusione per incorporazione della società SOSE Spa nella società SOGEI Spa e disposizioni concernenti i lavoratori dell'Agenzia delle entrate-Riscossione trasferiti alla società SOGEI Spa)
1. Al fine di ottimizzare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi svolti, la società Soluzioni per il sistema economico (SOSE) Spa, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, è fusa per incorporazione nella società SOGEI – Società generale d'informatica Spa, di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza necessità delle relazioni di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile. I termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile sono dimezzati. La fusione è efficace con l'iscrizione di cui all'articolo 2504 del codice civile e per effetto della stessa la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali della società incorporata. Gli effetti contabili della fusione sono Pag. 19imputati all'esercizio della società incorporante in corso alla data della fusione. A decorrere dalla data di efficacia della fusione, tutti i riferimenti alla società incorporata contenuti in atti normativi si intendono riferiti alla società incorporante.
2. Nell'ambito dell'operazione di cui al comma 1, per razionalizzare l'assetto societario delle proprie partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze acquista, al valore nominale, le azioni della società da incorporare detenute dalla Banca d'Italia.
3. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prestazione, in favore dell'amministrazione economico-finanziaria, delle attività affidate dalla legge o da specifici atti alla società incorporata, la società incorporante stipula con le amministrazioni affidanti, alla scadenza degli atti esecutivi attualmente vigenti, analoghi accordi per definire i livelli di servizio e le modalità operative di erogazione delle prestazioni, tenuto conto della specificità delle attività finora svolte; ai medesimi fini, in sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 1, la società incorporante continua a utilizzare la struttura produttiva della società incorporata, anche mediante la costituzione di un'apposita unità organizzativa.
4. I componenti in carica del consiglio di amministrazione della società incorporante decadono, senza applicazione delle disposizioni dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni dalla data di efficacia della fusione, per il rinnovo del consiglio di amministrazione, che è composto di cinque membri nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, di cui tre scelti, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, comma 8, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tra i dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ai quali si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. L'operazione di cui al comma 1 è esente da imposizione fiscale.
6. I lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato, trasferiti alla società SOGEI – Società generale d'informatica Spa ai sensi dell'articolo 1, commi da 258 a 263, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mantengono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, con ogni conseguente effetto, se alla data della cessione del ramo di azienda risultano iscritti al predetto Fondo.
7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 435.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
18.03. Il Governo.
ART. 19.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento della dotazione organica del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la realizzazione del progetto del consorzio ETIC)
1. Per il triennio 2023-2025, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato ad assumere sei unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui un'unità da inquadrare nell'area dei funzionari e cinque unità nell'area degli assistenti, nonché a trasformare da tempo parziale a tempo pieno il rapporto di lavoro di un'unità nell'area degli assistenti (ex posizione economica B2) e due unità nell'area dei Pag. 20funzionari (ex posizione economica C1), in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire la partecipazione alla realizzazione del progetto del consorzio ETIC (Einstein Telescope Infrastructure Consortium), nell'ambito della missione 4 del PNRR coordinata dal Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato all'installazione dell'interferometro gravitazionale Einstein Telescope nella miniera di Sos Enattos.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato, per il triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 17.000 per l'anno 2023 per le procedure concorsuali, a euro 15.628 per l'anno 2023 per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e a euro 285.368 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 25.049 euro per l'anno 2023 e a 146.965 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
19.02. (nuova formulazione) Lampis, Rotelli, Deidda, Mura, Polo, Mattia.
ART. 20.
Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole da: «senza che, in generale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e i titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito»;
b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 2-ter, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno Pag. 21uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 13, comma 2»;
c) alla lettera d), al numero 1) premettere il seguente:
01) al comma 2, le parole: «della riserva di posti stabilita» sono sostituite dalle seguenti: «della riserva di posti e con le modalità stabilite»;
d) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «38 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «45 per cento».
3-ter. Al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, possono utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello e di secondo livello per l'accesso, rispettivamente, al secondo livello e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022.
3-quater. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ferme restando le abilitazioni già conseguite secondo il previgente ordinamento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai fini di cui al comma 4, il personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parità o che lo hanno già ottenuto consegue il requisito del titolo di abilitazione secondo le modalità stabilite dagli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;
b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:
«4-ter. In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa, è considerato valido requisito, ai soli fini di cui al comma 4 del presente articolo, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis, l'avere prestato servizio presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124».
*20.7. (nuova formulazione) Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
*20.8. (nuova formulazione) Rampelli, Cangiano, Mollicone, Amorese, Malagola, Messina, Lupi, Morgante.
*20.16. (nuova formulazione) Lupi, Cavo, Alessandro Colucci.
*20.17. (nuova formulazione) Dalla Chiesa, Tassinari.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 11-quinquies:
1) alla lettera a), le parole: «ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di Pag. 22un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato» sono soppresse;
2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato»;
b) dopo il comma 11-novies sono aggiunti i seguenti:
«11-decies. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in servizio presso istituzioni scolastiche in qualità di dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati definitivamente in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.
11-undecies. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011».
20.47. I Relatori.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. A decorrere dalla costituzione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno successive alla pubblicazione del regolamento per l'attuazione del comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in aggiunta a quanto riconosciuto per il servizio, è riconosciuto un punteggio ulteriore di 3 punti per ciascun anno di servizio prestato su posto di sostegno successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno.
20.39. (nuova formulazione) Faraone, Boschi, D'Alessio, Grippo, Giachetti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono iscritte in uno specifico capitolo di bilancio e sono finalizzate all'incremento del fondo per il funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea di Brindisi e alla retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto»;
b) al comma 1-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato nel limite delle risorse finanziarie di cui al medesimo primo periodo, concorre alla definizione dell'organico complessivo della Scuola europea di Brindisi. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito attribuisce le risorse finanziarie nei limiti del budget assegnato. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta ogni opportunaPag. 23 misura, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della Scuola europea di Brindisi e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero stesso».
20.45. (nuova formulazione) D'Attis, Tassinari.
ART. 21.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole da: In ragione fino a: periferica del Ministero dell'istruzione e del merito,;
b) dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite di cui al terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma «Famiglie e studenti», come canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative statali. La piattaforma è costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad essi e il loro utilizzo. I servizi digitali della piattaforma sono erogati nel rispetto dei princìpi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche ed educative statali utilizzano i dati presenti nella piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. L'accesso alla piattaforma è consentito con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.
4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore delle famiglie e degli studenti, di ottimizzare le attività del Ministero dell'istruzione e del merito e delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di alimentare la piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad acquisire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di cui fanno parte studenti iscritti presso le istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggiore numero di studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei princìpi e delle prescrizioni del regolamentoPag. 24 (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere i dati dell'ISEE, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati necessari a individuare gli studenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di cui al comma 4-ter del presente articolo, effettuano altresì i controlli sul sistema informativo dell'ISEE previsto dall'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive concernenti i dati dell'ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali compresi nella piattaforma di cui al comma 4-ter, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
4-sexies. Le attività previste dai commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione e del merito,» sono inserite le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
4-octies. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano anche negli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
4-novies All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «da 121 a 124» sono inserite le seguenti: «, nonché per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,».
*21.1. (Proposta di nuova formulazione) Sasso.
*21.2. (Proposta di nuova formulazione) Cangiano.
ART. 27.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a euro 2.401.507 per il 2023 e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal 2024 con le seguenti: a euro 2.401.508 per l'anno 2023 e a euro 7.204.520 annui a decorrere dall'anno 2024
27.3. I Relatori. (in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)
ART. 28.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dei predetti tirocinanti aggiungere le seguenti: . Allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione Pag. 25vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
28.67. I Relatori. (in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 5-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo anche assicurando il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno nel corso del triennio di programmazione in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti dei fabbisogni»;
28.66. I Relatori.
Nel capo I, dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Articolo 28-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico)
1. Allo scopo di favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di seguito denominata «Cabina di regia». Dall'ambito di competenza della Cabina di regia è escluso il patrimonio immobiliare del Ministero della difesa. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del turismo, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, la Cabina di regia:
a) adotta il programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che definisce i princìpi, gli strumenti e i criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;
b) elabora linee guida in attuazione del programma di cui alla lettera a);
c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori del programma di cui alla lettera a) i piani di investimento e gli atti di programmazione degli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, allo scopo di condurre monitoraggi periodici sullo stato di avanzamento dei predetti interventi.
3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale e da cinque unità di personale non Pag. 26dirigenziale di supporto alle attività, da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento dell'incarico dirigenziale di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A supporto della Cabina di regia è altresì assegnato un contingente di esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con un compenso nel limite di spesa complessivo di 170.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
4. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 407.241 euro per l'anno 2023 e a 1.348.958 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28.05. (nuova formulazione) Trancassini, Caiata, Urzì, Schifone.
Nel capo I, dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Determinazione della capacità fiscale pro capite per i comuni della Regione siciliana e della Sardegna)
1. Al comma 790 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, la capacità fiscale pro capite è quella determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 565, lettera c), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234».
28.023. (nuova formulazione) Cannata.
Nel capo I, dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
Articolo 28-bis.
(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)
1. La dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come determinata dalla tabella 1 allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, con riguardo all'area degli assistenti è incrementata di 200 unità a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, per l'anno 2024, mediante apposita procedura Pag. 27concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti.
2. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato ai dipendenti di cittadinanza italiana assunti a contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Con riferimento agli impiegati a contratto cessati dal servizio, di cui al secondo comma dell'articolo 160 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente alla cessazione.
3. I vincitori della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.498.890 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, a 400.000 euro per l'anno 2023 per le spese concorsuali nonché a 749.889 euro per l'anno 2024 e 74.988 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 400.000 euro per l'anno 2023, a 8.248.779 euro per l'anno 2024 e a 7.573.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*28.01. (nuova formulazione) Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.
*28.02. (nuova formulazione) Caiata.
*28.03. (nuova formulazione) Onori, Lomuti, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.
ART. 31.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: «delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «delle tariffe dovute al Ministero della salute» e le parole da: «, tenuto conto» fino alla fine del comma sono soppresse;
b) al comma 6, le parole: «ai fini della copertura delle spese sostenute per il funzionamento della BDN» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5»;
c) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. È autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della Banca dati nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134».
3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione per euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, Pag. 28nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
31.1. (nuova formulazione) Cerreto.
ART. 32.
Nel capo II, dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Disposizioni concernenti il Parco nazionale delle Cinque Terre)
1. Per il triennio 2023-2025, il Parco nazionale delle Cinque Terre è autorizzato ad assumere 8 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui 4 unità di funzionari e 4 unità di assistenti, in aggiunta alla dotazione organica vigente, come determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica è rideterminata in 19 unità, di cui 10 unità di funzionari e 9 unità di assistenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco è autorizzato, per il medesimo triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35 comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3 Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a euro 289.668 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale delle Cinque Terre. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 e a euro 149.179 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
32.02. (Ulteriore nuova formulazione) Frijia.
ART. 34.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 30 settembre 2023, per le attività svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti di giustizia sportiva è previsto un rimborso alle amministrazioni e agli enti di appartenenza a carico degli organi presso i quali viene svolta la prestazione. I criteri di determinazione del rimborso di cui al periodo precedente sono determinati con decreto dell'Autorità politica delegata allo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
34.4. I Relatori.
ALLEGATO 2
DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.
CORREZIONI DI FORMA APPROVATE
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: «per le politiche della famiglia» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri» e dopo le parole: «decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,»;
al comma 2, capoverso 10, secondo periodo, le parole: «fino a un massimo» sono sostituite dalle seguenti: «del numero massimo», dopo le parole: «del medesimo Dipartimento» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «delle professionalità necessitate» sono sostituite dalle seguenti: «del personale delle professionalità necessarie»;
al comma 3, capoverso 801-bis, le parole: «di cui al comma 797,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 797».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «nell'abrogato articolo» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo» e la parola: «tengano» è sostituita dalla seguente: «tenga»;
al comma 2, le parole: «L'amministrazione interessata provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Le amministrazioni interessate provvedono».
All'articolo 3:
al comma 1, primo periodo, le parole: «recante regolamento di organizzazione del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «, di seguito “INAPP”» sono sostituite dalle seguenti: «(INAPP)»;
al quarto periodo, le parole: «è disciplinato» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinati» e le parole: «da ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ANPAL»;
all'ottavo periodo, le parole: «in ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANPAL»;
al comma 3, le parole: «di ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPAL» e le parole: «e trasmesso» sono sostituite dalle seguenti: «, ed è trasmesso»;
al comma 6:
alla lettera a), capoverso Art. 46, comma 2, la parola: «comunitario» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;
alla lettera b), capoverso 1, la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi»;
al comma 7, le parole: «di ANPAL, di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPAL, determinata ai sensi del» e le parole: «ad ANPAL Servizi S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «alla società ASNPAL Servizi S.p.a.»;
al comma 8, la parola: «Sviluppo» è sostituita dalle seguenti: «La società Sviluppo»;
al comma 9, primo periodo, le parole: «sulla società.» sono sostituite dalle Pag. 30seguenti: «sulla società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.»;
al comma 10, la parola: «incluso» è sostituita dalla seguente: «compreso»;
al comma 15, dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».
All'articolo 4:
al comma 1:
alla lettera d), numero 2.2), le parole: «e ricerca tecnologica» sono sostituite dalle seguenti: «e la ricerca tecnologica»;
alla lettera e), capoverso Art. 44-ter, comma 1, lettera a), le parole: «ovvero, tra gli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero tra gli ufficiali».
All'articolo 6:
al comma 1, il quarto periodo è soppresso.
All'articolo 7:
ai commi 1 e 2, le parole: «a ESACRI» sono sostituite dalle seguenti: «all'ESACRI»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «tra ESACRI» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'ESACRI».
All'articolo 8:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «e di Bolzano,» sono sostituite dalle seguenti: «e di Bolzano»;
alla lettera b), le parole: «compartecipazione della spesa sanitaria,» sono sostituite dalle seguenti: «compartecipazione alla spesa sanitaria».
All'articolo 9:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «iscritto ai fini» sono sostituite dalle seguenti: «iscritto, ai fini».
All'articolo 10:
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «dei professionisti, sono determinati» sono sostituite dalle seguenti: «dei professionisti sono determinati»;
al secondo periodo, le parole: «di ANSFISA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANSFISA»;
al comma 3, le parole: «provvede, senza» sono sostituite dalle seguenti: «provvede senza» e le parole: «pubblica, e nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «pubblica e nei limiti».
All'articolo 11:
al comma 1, alle lettere a) e b), le parole: «controlli anche» sono sostituite dalle seguenti: «controlli, anche»;
alla rubrica, le parole: «di contrasto “caro materiali”» sono sostituite dalle seguenti: «per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione».
All'articolo 12:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «è autorizzato ad assumere» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «Ai relativi oneri, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui al primo periodo si provvede».
All'articolo 13:
al comma 7, le parole: «a provvedere, con propri decreti, alle» sono sostituite dalle seguenti: «ad apportare, con propri decreti, le».
All'articolo 14:
al comma 1, le parole: «dal primo settembre» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° settembre»;
al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale,Pag. 31 n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020»;
al comma 10, le parole: «euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023».
All'articolo 15:
al comma 2:
alla lettera c), le parole: «contenente il numero» sono sostituite dalle seguenti: «nella quale sono riportati il numero»;
alla lettera d), capoverso 8-bis:
al primo periodo, le parole: «non risultano rispettate» sono sostituite dalle seguenti: «risulti che non sono state rispettate» e dopo le parole: «comma 6» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al secondo periodo, dopo le parole: «comma 1-ter» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 16:
al comma 1, le parole: «dopo le parole “a carico dalla Scuola” sono aggiunte le seguenti: “e,» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “è a carico dalla Scuola” sono sostituite dalle seguenti: “è a carico della Scuola e,», dopo le parole: «da corrispondersi mensilmente» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «assegnato alla Scuola superiore della magistratura» sono sostituite dalle seguenti: «assegnate alla Scuola”»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «per l'anno 2023 e a regime» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2023,».
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «All'articolo 94, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 94 del», le parole: «Per le impugnazioni» sono sostituite dalle seguenti: «2. Per le impugnazioni» e dopo le parole: «dell'articolo 87» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 18:
al comma 2:
alla lettera a), numero 2.3, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
alla lettera b), capoverso 2-bis, al primo periodo, la parola: «, telematicamente,» è sostituita dalle seguenti: «per via telematica» e, al secondo periodo, le parole: «Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio di presidenza della giustizia tributaria»;
alla lettera c), numero 3), capoverso 8, le parole: «se istituite» sono sostituite dalle seguenti: «, se istituite,»;
al comma 3, dopo le parole: «del presente articolo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «Fondo per gli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per interventi» e dopo le parole: «con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 19:
al comma 1:
alla lettera a), numero 2), le parole: «dopo le parole “ISPRA,” sono inserite le seguenti: “nonché di Unioncamere» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “di ISPRA,” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere)»;
alla lettera b), capoverso 7-bis, secondo periodo, le parole: «da ISPRA», «da ENAC» e «da Unioncamere» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «dall'ISPRA», «dall'ENAC» e «dall'Unioncamere».
All'articolo 20:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 2), capoverso b), le parole: «sulla disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «nella disciplina»;
Pag. 32al numero 3, le parole: «fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria» sono sostituite dalle seguenti: «, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria,»;
alla lettera b), la parola: «abrogato» è sostituita dalla seguente: «soppresso»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «dei target» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «ed ATA» sono sostituite dalle seguenti: «, amministrativo, tecnico e ausiliario», le parole: «del target» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obiettivo» e le parole: «nelle tempistiche stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini stabiliti».
All'articolo 21:
al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «euro 1.571.133» è inserita la seguente: «annui»;
al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: «è autorizzato» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al secondo periodo, dopo le parole: «euro 1.783.937» è inserita la seguente: «annui»;
al terzo periodo, le parole: «dei posti di dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «dei posti dirigenziali»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «2, 3» sono sostituite dalle seguenti: «2 e 3», le parole: «cui si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede» e dopo la parola: «iscritto» sono inserite le seguenti: «, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,».
All'articolo 23:
al comma 1, dopo le parole: «del Ministero dell'interno» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «della pubblica sicurezza cui è preposto» sono sostituite dalle seguenti: «della pubblica sicurezza, cui è preposto»;
al comma 2, le parole: «ai summenzionati compiti» sono sostituite dalle seguenti: «ai compiti indicati al medesimo comma 1»;
al comma 4, le parole: «di Ispettorato della» sono sostituite dalle seguenti: «di ispettorato della»;
al comma 5, le parole: «Con regolamento di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo» e le parole: «al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al regolamento di cui al decreto».
All'articolo 24:
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «, e comunque non superiore al» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non eccedente il»;
al terzo periodo, la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto»;
al comma 4, dopo le parole: «la spesa» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 25:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare».
All'articolo 26:
al comma 1, le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi»;
al comma 2, terzo periodo, le parole: «lett. a), n. 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a), numero 1), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74».
Pag. 33All'articolo 27:
al comma 1, alinea, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo»;
al comma 3, la parola: «annui» è sostituita dalle seguenti: «euro annui»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «ai comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi»;
alla rubrica, la parola: «Nazionale» è sostituita dalla seguente: «nazionale».
All'articolo 28:
ai commi 1 e 2, dopo le parole: «decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,»;
alla rubrica: dopo le parole: «n. 44» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
il comma 1-bis, introdotto dall'emendamento 28.47 (nuova formulazione), è trasposto nell'articolo 28-bis, introdotto dall'articolo aggiuntivo 28.053.
All'articolo 29:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «All'articolo 2, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 2 del»;
alla lettera a), la parola: «eradicative» è sostituita dalle seguenti: «dell'eradicamento» e le parole: «ed il» sono sostituite dalle seguenti: «e per il»;
alla lettera b), capoverso 2, lettera b), le parole: «con tempistica,» sono sostituite dalle seguenti: «comprendente l'indicazione dei tempi e degli» le parole: «sentita ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «sentito l'ISPRA, di»;
alla rubrica, le parole: «di contrasto alla» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto della».
All'articolo 31:
al comma 2, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale».
All'articolo 32:
al comma 1, dopo la parola: «(SIAN)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla rubrica, la parola: «Implementazione» è sostituita dalla seguente: «Completamento».
All'articolo 33:
al comma 1, alinea, le parole: «sul reddito» sono sostituite dalle seguenti: «sui redditi»;
al comma 3, le parole: «2026, di» sono sostituite dalle seguenti: «2026 e di»;
al comma 4, la parola: «2026,» è sostituita dalle seguenti: «2026 e» e le parole: «fondo per le esigenze indifferibili» sono sostituite dalla seguente: «Fondo».
All'articolo 34:
al comma 1;
al primo periodo, le parole: «associate, adeguano» sono sostituite dalle seguenti: «associate adeguano»;
al quarto periodo, le parole: «In difetto» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di mancato adeguamento, decorso tale termine»;
al quinto periodo, le parole: «vi provvede» sono sostituite dalle seguenti: «provvede all'adeguamento»;
al comma 2, le parole: «e contributi riferiti ai rapporti di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «e dei contributi riferiti ai rapporti di lavoro.».
All'articolo 35:
alla rubrica, le parole: «in materia razionalizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di razionalizzazione».
Pag. 34All'articolo 37:
al comma 1, lettera a), le parole: «per contrastare l'aumento» sono sostituite dalle seguenti: «per contrastare gli effetti dell'aumento»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «fino a un massimo di» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «Fondo per gli interventi» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per interventi» e dopo le parole: «con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».
All'articolo 38:
al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: «al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»;
alla rubrica, le parole: «Giochi di “Milano-Cortina 2026”» sono sostituite dalle seguenti: «XXV Giochi olimpici invernali “Milano Cortina 2026”».
All'articolo 39:
al comma 1, primo periodo, le parole: «Valdisotto, non» sono sostituite dalle seguenti: «Valdisotto non»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «procedere a procedure selettive» sono sostituite dalle seguenti: «indire procedure selettive».
All'articolo 40:
al comma 1, dopo le parole: «decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14,» e le parole: «dopo le parole: “Ministro per gli affari europei,” sono inserite le seguenti: “del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “e del Ministro per gli affari europei,” sono sostituite dalle seguenti: «, del Ministro per gli affari europei e del Ministro».
All'articolo 41:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «discipline sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «una disciplina sportiva nell'area dilettantistica»;
al secondo periodo, le parole: «e le discipline associate» sono sostituite dalle seguenti: «e delle discipline associate».
All'articolo 42:
al comma 4, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «per l'occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «per occupazione».
All'articolo 43:
al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 3, primo periodo, la parola: «determinati» è sostituita dalla seguente: «derivanti» e le parole: «di euro» sono sostituite dalla seguente: «euro»;
al comma 4, capoverso 427-ter, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo» e le parole: «dall'articolo 1, commi da 420 a 443.» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 420 a 443 del presente articolo».