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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 settembre 2023
166.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 16

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE. (Atto n. 53).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2021 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (Atto del Governo n. 53);

   preso atto che:

    lo schema in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (cosiddetta legge di delegazione europea 2021) che delega il Governo ad adottare i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento di atti dell'Unione europea;

    per la direttiva (UE) 2021/1883, contenuta nell'allegato A della legge di delegazione e oggetto del recepimento disposto con l'AG 53, non sono dettati princìpi e criteri direttivi specifici, restando ferma l'applicazione, ove inerenti, dei princìpi e criteri direttivi generali posti dall'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

    la direttiva (UE) 2021/1883 sostituisce la direttiva 2009/50/CE che per la prima volta aveva introdotto una disciplina di favore per i lavoratori stranieri altamente qualificati, aggiornando i requisiti e le procedure finalizzate al rilascio del titolo di soggiorno per tali lavoratori, denominato Carta blu UE; essa amplia i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori stranieri altamente qualificati, stabilendo le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel territorio degli Stati membri e i diritti dei cittadini di Paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente qualificato e dei loro familiari, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di Paesi terzi e dei loro familiari in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha concesso una Carta blu UE;

   rilevato che:

    l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo apporta alcune modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione – TUIM (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), in particolare all'articolo 27-quater, introdotto nell'ordinamento dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, che ha attuato la citata prima direttiva sui lavoratori stranieri altamente qualificati, ossia la direttiva 2009/50/CE;

    tali modifiche sono volte a: ampliare la platea dei lavoratori altamente qualificati di Paesi terzi, legittimata a richiedere il rilascio della Carta blu UE, intervenendo sui requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso; modificare la procedura di presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro; rafforzare l'impiego e il reimpiego, prevedendo, da un lato, che il titolare di Carta blu UE possa esercitare attività di lavoro autonomo in parallelo all'attività subordinata altamente qualificata e, dall'altro, che possa cercare e assumere un impiego in caso di disoccupazione; garantire più flessibilità nella mobilità sia di Pag. 17breve che di lungo periodo; aggiornare e modificare le procedure per il ricongiungimento familiare; agevolare l'ingresso e il soggiorno in Italia per svolgere un'attività professionale per lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro;

   osservato che:

    l'articolo 2, primo paragrafo, numero 8, della direttiva (UE) 2021/1883, reca una definizione di «titoli di istruzione superiore» che fa riferimento a un percorso di studi almeno triennale;

    l'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto legislativo include tra i requisiti oggettivi di accesso alla Carta blu UE, previsti dal citato articolo 27-quater del decreto legislativo 286 del 1998, il possesso di un titolo di istruzione superiore di durata almeno biennale;

    l'articolo 1, comma 2, modifica l'articolo 22, comma 11, TUIM, recando un aggiornamento tecnico – in relazione a norme sopravvenute – nella formulazione della disciplina generale in materia di permessi di soggiorno per motivi di lavoro dipendente che si applica a tutti i lavoratori stranieri e non solamente agli altamente specializzati;

    in particolare, si sostituisce la previsione – per il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro – dell'iscrizione nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno con la dichiarazione di immediata disponibilità al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

    si tratta di un aspetto non preso in considerazione dalla direttiva oggetto di recepimento;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti il Governo la coerenza della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nella parte in cui prevede la durata almeno biennale del percorso di studi richiesto per il possesso del titolo di istruzione superiore quale uno dei requisiti oggettivi di accesso alla Carta blu UE, e la previsione dell'articolo 2, primo paragrafo, numero 8, della direttiva (UE) 2021/1883, che fa riferimento alla durata, almeno triennale, del titolo di istruzione superiore.

Pag. 18

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025. (Atto n. 54).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,

   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 (Atto del Governo n. 54);

   preso atto che:

    lo schema in esame è stato predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, che ha introdotto per il 2023-2025 una modulazione procedimentale della programmazione dei flussi triennali diversa e derogatoria rispetto a quella disciplinata dall'articolo 3 del testo unico delle norme sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998);

    lo schema prevede l'adozione di un unico atto di durata triennale, avente la natura di d.P.C.m., in luogo del d.P.R. di programmazione triennale e del d.P.C.m. di determinazione annuale delle quote, come disposto dal testo unico; esso provvede sia alla determinazione annuale delle quote, distribuite nel triennio, sia alla determinazione dei criteri generali, valevoli per il triennio, per la definizione dei flussi di ingresso, tenuto conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE