ALLEGATO
Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. C. 1294 Governo, C. 439 Bonetti, C. 603 Ascari e C. 1245 Ferrari.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo periodo, inserire le seguenti: le parole: «in forma non anonima» sono sostituite dalle seguenti: «, anche in forma anonima,» e.
1.1. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: 612-bis, 612-ter.
Conseguentemente, al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma 3, sostituire le parole: agli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter con le seguenti: all'articolo 612-bis.
1.2. Ghio, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Boldrini, Forattini.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: consumati o tentati inserire le seguenti: e 660.
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
a) alla lettera b), sostituire le parole: 614 e 635 con le seguenti: 614, 635 e 660.
b) alla lettera c), capoverso 5-quater, sostituire le parole: 614 e 635 con le seguenti: 614, 635 e 660.
c) alla lettera c), capoverso 5-quinquies, sostituire le parole: e 635 con le seguenti: 635 e 660.
1.3. Semenzato, Cavo, Gebhard, Brambilla.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3.1.
(Particolari tutele per le vittime di violenza domestica)
1. L'organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ai reati di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa».
Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti
b) dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:
2-quater. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive di cui al comma 1 del presente articolo o la loro Pag. 25sostituzione con altra misura meno grave sono comunicate al prefetto che, sulla base delle valutazioni espresse nell'ambito delle riunioni di coordinamento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa.
1.8. Bonetti, Carfagna.
Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso comma 3, dopo le parole: sono aumentate aggiungere le seguenti: da un terzo a due terzi.
1.9. Dori.
ART. 2.
Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: nonché ai soggetti che, già ammoniti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono indiziati dei delitti di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, commessi nell'ambito di violenza domestica, come definita dal citato articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.
2.1. Bonetti, Carfagna.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: gli obblighi fino a: le particolari, con le seguenti: il tribunale dispone gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis, con il consenso dell'interessato e accertata la relativa fattibilità tecnica con le
Conseguentemente:
a) al medesimo capoverso 3-ter, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il provvedimento applicativo prevede che qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette ovvero l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, la durata della misura di prevenzione non può essere inferiore tre anni e il tribunale impone l'obbligo e il divieto di soggiorno e prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni, non inferiori a due alla settimana, e negli orari indicati, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.;
b) al medesimo capoverso 3-ter, aggiungere, infine, il seguente periodo: In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero dell'interno.;
c) al comma 1, lettera d), sostituire il secondo periodo e terzo periodo con i seguenti: Il presidente del tribunale dispone che qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette ovvero l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle citate procedure di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni, non inferiori a due alla settimana, e negli orari indicati, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione. Quando la frequentazione dei luoghi di cui al secondo periodo sia necessaria per motivi di lavoro o per altre comprovate esigenze, il presidente del tribunale prescrive le relative modalità e impone ulteriori limitazioni. Si applica l'ultimo periodo del comma 3-ter.
2.2. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Ghio, Forattini, Boldrini.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 3-ter, primo periodo, sostituirePag. 26 le parole da: gli obblighi fino a: sono disposti, con le seguenti: il tribunale dispone gli obblighi e le prescrizioni di cui al comma 3-bis
Conseguentemente, al capoverso comma 3-ter:
a) sostituire il secondo periodo con il seguente: Il provvedimento applicativo prevede che qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette ovvero l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, la durata della misura di prevenzione non può essere inferiore tre anni e il tribunale impone l'obbligo e il divieto di soggiorno e prescrive all'interessato di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni, non inferiori a due alla settimana, e negli orari indicati, per tutta la durata della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.;
b) aggiungere infine il seguente periodo: In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero dell'interno.
2.3. Varchi.
Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 3-ter, secondo periodo, dopo le parole: modalità di controllo anzidette inserire le seguenti: alla misura sono aggiunte le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 5,
2.4. Bonetti, Carfagna.
Al comma 1, lettera d), sostituire il secondo periodo con il seguente: Il presidente del tribunale dispone che qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette ovvero l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle citate procedure di controllo, il presidente del tribunale impone all'interessato, in via provvisoria, di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni, non inferiori a due alla settimana, e negli orari indicati, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.
Conseguentemente, alla medesima lettera d):
a) al terzo periodo sostituire le parole può imporre con la seguente: impone
b) aggiungere infine il seguente periodo: In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero dell'interno.
2.5. Varchi.
ART. 3.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Misure in materia di formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)
1. Al fine di assicurare priorità nella trattazione dei processi in materia di violenza di genere e di violenza domestica, l'articolo 132-bis, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
«Art. 132-bis.
(Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi)
1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del Pag. 27codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;
b) ai delitti previsti dagli articoli 387-bis, 558-bis, 572, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583-quinquies, e da 609-bis e 609-octies, 612-bis, 612-ter e 613 terzo comma del codice penale;
c) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale.
2. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi deve essere assicurata la rapida definizione:
a) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti per reato diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale;
e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;
g) ai processi relativi ai delitti di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del codice penale.
3. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la priorità assoluta di cui al comma 1 e, successivamente, la rapida definizione dei processi di cui al comma 3 e la trattazione dei restanti processi.
4. Il presidente della corte d'appello ogni tre mesi acquisisce dai tribunali i dati sul rispetto di quanto previsto dai commi precedenti e invia al presidente della Corte di cassazione una relazione almeno semestrale».
3.1. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Ghio, Forattini, Boldrini.
(Inammissibile)
Al comma 1, capoverso a-bis), dopo le parole: 583-quinquies, inserire le seguenti: 593-ter,.
Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, capoverso «Art.362-bis», dopo le parole: 583-quinquies, inserire le seguenti: 593-ter,.
3.2. Semenzato, Cavo, Gebhard, Brambilla.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Provvedimenti riguardo i minori nei casi di violenza domestica)
1. Al codice civile, dopo l'articolo 317-bis è inserito il seguente:
«Art. 317-ter.
(Provvedimenti riguardo i minori nei casi di violenza domestica)
1. Il provvedimento, anche provvisorio, di affidamento del minore, è sempre emanato nel rispetto dei princìpi della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei Pag. 28confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dalla legge 27 giugno 2013, n. 77.
2. Nel caso vi sia allegazione di violenza, il giudice in esito alla prima udienza di comparizione personale delle parti, dispone, anche d'ufficio, l'immediata sospensione del diritto di visita del genitore violento, assume idonee misure di protezione ove necessarie e dispone l'affidamento provvisorio del minore all'altro genitore, o, nel caso d'impossibilità, ai parenti di questi entro il quarto grado.
3. Nei casi di cui al comma 2 il provvedimento di affidamento provvisorio dispone anche in ordine all'autorizzazione al trasferimento di residenza e/o scolastico del minore, laddove richiesto dal genitore affidatario.
4. Il minore non è affidato, neanche temporaneamente, a soggetti terzi, pubblici o privati, diversi dai parenti entro il quarto grado, con l'esclusione di casi caratterizzati da eccezionalità, oggetto di accertamento, anche incidentale e non delegabile, da parte del giudice.
5. Contro il provvedimento di affidamento provvisorio si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello nel termine perentorio di 15 giorni dalla data della comunicazione o dell'emissione dello stesso, se pronunciato in udienza».
3.01. Ghirra.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 337-ter del codice civile, concernente i provvedimenti del giudice in materia di affidamento e rapporti dei figli con i genitori)
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 337-ter del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Il figlio minore che manifesti in modo espresso la volontà contraria a incontrare il genitore non convivente o a permanere presso questo non può esservi obbligato per effetto dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo.
La manifestazione di volontà di cui al terzo comma non si presume indotta dal genitore con cui il figlio minorenne convive. Qualora tale manifestazione di volontà risulti viziata per effetto di una specifica condotta tenuta dal genitore convivente e accertata dal giudice, il figlio minore non può essere collocato in altro ambiente contro la propria volontà. In tale caso, su istanza dell'altro genitore, il giudice ordina al genitore convivente di cessare dalle condotte lesive della libera volontà del minore, assegnandogli un termine a questo fine. Se accerta la mancata ottemperanza al proprio ordine entro il termine assegnato, il giudice condanna il genitore inadempiente al risarcimento del danno. Il danno è liquidato con valutazione equitativa del giudice, ove opportuno anche mediante la determinazione di una somma di denaro da corrispondere al genitore danneggiato per ogni giorno di ritardo nell'ottemperanza.
I provvedimenti di cui al quarto comma sono adottati dal giudice previo ascolto del minore. In ogni caso, il giudice, dopo aver ascoltato il minore, ne dispone la convocazione periodica allo scopo di verificare se permangano le ragioni di opposizione alla frequentazione con il genitore non convivente manifestate ai sensi del terzo comma, informando altresì il minore dei diritti a lui riconosciuti ai sensi del primo comma, nonché della possibilità di esercitare tali diritti anche a fronte di eventuali comportamenti pregiudizievoli tenuti dal genitore non convivente, da cui questi abbia desistito. Il giudice propone altresì al minore modalità di frequentazione del genitore non convivente che risultino compatibili con le motivazioni addotte dal minore stesso, informandolo comunque che in nessun caso egli può essere obbligato ad aderirvi contro la propria volontà.
Quando il rifiuto del figlio minorenne di incontrare un genitore sia motivato dalla violenza da quest'ultimo commessa sul figlio stesso o sull'altro genitore o su altro familiare convivente con il figlio medesimo e tale condotta sia stata causa dell'applicazionePag. 29 di una misura cautelare, di protezione o comunque restrittiva, purché non revocata per accertata insussistenza dei presupposti di cui all'articolo 273 del codice di procedura penale, ovvero di condanna passata in giudicato, il giudice, nella convocazione periodica di cui al quinto comma del presente articolo, propone modalità di frequentazione con il genitore non convivente soltanto allorché sia venuta meno la determinazione del figlio di non incontrarlo.
Le disposizioni del sesto comma si applicano anche quando, pur non essendo in corso l'applicazione di una misura cautelare, di protezione o comunque restrittiva, la violenza denunciata emerga da indizi gravi, precisi e concordanti e sia tale da fare ritenere che dall'incontro con il genitore possa derivare al figlio un pericolo concreto per la vita o l'incolumità fisica ovvero il rischio di essere sottoposto a minacce o coercizioni.
Quando non sussista il rifiuto del figlio minore di incontrare il genitore, ma risulti, in modo comprovato o in base a indizi gravi, precisi e concordanti, che questi ha commesso violenza sul figlio stesso o sull'altro genitore o su altro familiare convivente con il figlio medesimo, il giudice, nel disciplinare la frequentazione tra il genitore e il figlio, indica i mezzi di protezione che devono essere apprestati prima, durante e dopo gli incontri e che risultano strettamente necessari per evitare che al figlio derivi un pericolo concreto per la vita o l'incolumità fisica ovvero il rischio di essere sottoposto a minacce o coercizioni. Il giudice indica altresì i mezzi che devono essere apprestati a tutela della sicurezza dell'altro genitore o del familiare che accompagni il figlio per lo svolgimento degli incontri in regime di protezione e, comunque, tutti i mezzi che siano utili per garantire la tutela degli interessati in conformità alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77.
La necessità che gli incontri siano svolti in regime di protezione è nuovamente valutata ogni sei mesi, a istanza del pubblico ministero, di ciascuno dei genitori ovvero del tutore o curatore speciale del minore, se nominato. Il giudice, quando ne ravvisi la necessità, da motivare specificamente, può condizionare la cessazione o l'attenuazione delle cautele di protezione allo svolgimento effettivo e durevole o al completamento, da parte del genitore la cui frequentazione sia sottoposta a limitazioni, di un percorso di assistenza per il contrasto della violenza e l'analisi delle relative cause; in tale caso, il giudice informa il genitore predetto che l'adesione al percorso di assistenza non costituisce riconoscimento di responsabilità per eventuali fatti controversi. Quando non esistano mezzi idonei a tutelare la sicurezza degli interessati, il giudice può vietare lo svolgimento degli incontri ancorché la frequentazione non sia rifiutata dal minore; tale disposizione deve essere rivalutata ogni quattro mesi, a istanza del pubblico ministero, di ciascuno dei genitori ovvero del tutore o curatore speciale del minore, se nominato.
Quando non ricorrono le condizioni di cui al decimo comma, non può essere vietata o in alcun modo inibita la frequentazione tra il figlio e il genitore.
La frequentazione tra il figlio e il genitore può essere interrotta, prima che intervenga un provvedimento del giudice, soltanto se ciò sia strettamente necessario a preservare la vita o l'incolumità fisica del minore, dell'altro genitore o di altro familiare convivente con il minore ovvero allo scopo di porre termine a coercizioni o minacce nei loro confronti. L'interruzione non può superare la durata strettamente necessaria ad assicurare la protezione dei soggetti indicati al primo periodo. Su istanza del genitore al quale è inibita la frequentazione, il giudice provvede entro sette giorni; l'ingiustificata inosservanza di tale termine può assumere rilievo ai fini delle valutazioni professionali riguardanti il magistrato e ai fini disciplinari. Se il giudice esclude la sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo o accerta che l'interruzione ha avuto durata superiore a quella strettamente necessaria, dispone che i tempi di mancata frequentazione tra il genitore e il Pag. 30figlio siano recuperati quanto prima possibile in misura pari a quella degli incontri o dei periodi di permanenza che sono stati omessi».
3.02. Ascari.
ART. 4.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Quando la misura cautelare abbia a oggetto alcuno dei reati di cui all'articolo 132-bis, comma 1, lettera a) o lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, la decisione del giudice interviene senza ritardo».
4.1. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
(Inammissibile limitatamente alle parole «lettera a) o»)
ART. 5.
Al comma 1, dopo la parola: magistrati inserire le seguenti: appositamente formati.
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. Ai fini della formazione dei magistrati di cui al comma 1, nonché degli operatori delle forze di polizia, del settore giudiziario e del personale sanitario e socio-sanitario che può entrare in contatto con donne vittime di violenza, in attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con proprio decreto le linee guida nazionali sulla formazione degli operatori che a diverso titolo entrano a contatto con le vittime di violenza.
1-ter. Le regioni, in conformità a quanto disposto dalle linee guida di cui al comma 1-bis, provvedono alla formazione continua degli operatori di cui al medesimo comma.
5.1. Bonetti, Carfagna.
Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
1-bis. Ciascun Tribunale adotta schemi organizzativi che prevedono, nella valutazione delle richieste di misure cautelari, la priorità dei procedimenti in materia di violenza contro le donne e domestica.
5.2. Bonetti, Carfagna.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Formazione continua dei giudici e dei magistrati civili e penali in materia di violenza di genere)
1. La Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006 n. 26, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati civili e penali, che siano destinati alla trattazione di materie connesse alla violenza di genere o domestica, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico diretti all'approfondimento del contrasto alla violenza di genere e domestica. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore della stessa Scuola e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Consiglio superiore della magistratura entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi.
2. Tutti i giudici e i magistrati che esercitano funzioni civili o penali connesse al tema della violenza di genere o domestica, hanno l'obbligo di partecipare almeno una Pag. 31volta ogni due anni ad uno dei corsi di cui al presente articolo.
3. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 1 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.
5.01. Ghirra, Dori.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Formazione dei magistrati, degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali in materia di violenza domestica e di genere)
1. Nella predisposizione delle linee programmatiche di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia promuovono lo svolgimento di attività formative finalizzate allo sviluppo e all'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e di trattamento di minori in occasione di procedimenti giudiziari.
2. Alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, le parole: «o iscritti alle scuole di specializzazione forense» sono sostituite dalle seguenti: «e consulenti tecnici, compresi avvocati, medici, psicologi e assistenti sociali, o iscritti alle scuole di specializzazione forense, anche con riguardo allo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche in materia di violenza domestica e di genere, nonché di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari».
3. Gli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'integrazione dei programmi e delle attività di formazione degli iscritti mediante la previsione dello sviluppo e dell'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari.
4. Nell'erogazione delle attività formative previste dalle disposizioni di cui al presente articolo è assicurato l'adeguato approfondimento delle tematiche legate alla violenza domestica e di genere e all'ascolto del minore, in una prospettiva interdisciplinare e nel pieno rispetto dei principi costituzionali di pari dignità sociale e di non discriminazione. Teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possono formare oggetto dei programmi e delle attività formativi solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria.
Conseguentemente sopprimere l'articolo 15.
5.02. Boldrini, Ferrari, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ghio, Forattini.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Interventi di formazione, aggiornamento e riqualificazione, prevenzione e sensibilizzazione)
1. Al fine di garantire che le donne vittime di violenza e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve assicurare un'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, a carattere obbligatorio, continuo e permanente, Pag. 32destinata agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, ai magistrati, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario che possono entrare in contatto con le vittime medesime. Tale attività è finalizzata alla corretta valutazione e gestione del fenomeno, necessarie a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le istituzioni di appartenenza possano coordinare efficacemente le loro azioni, operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle regioni, con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con l'Unione delle province d'Italia, con l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani, con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola nazionale dell'amministrazione, con Formez-PA, con le associazioni attive nel contrasto del fenomeno e con i centri antiviolenza.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, l'attività di formazione di cui al medesimo comma 1 è inserita nei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riguardo al rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e ai mezzi per prevenirlo nonché alle misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime, ed è altresì coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di performance di ciascuna amministrazione pubblica, attraverso una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri interessati e sentite le associazioni maggiormente rappresentative e i centri antiviolenza, promuove un piano organico di interventi multisettoriali volti alla prevenzione e all'informazione in merito al fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo:
a) alla formazione scolastica, al fine di garantire l'educazione delle nuove generazioni alla parità tra uomini e donne, al rispetto, alla relazione e all'affettività, nonché a definire linee guida che forniscano indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado i temi del contrasto alla violenza contro le donne;
b) alla predisposizione di misure volte ad accrescere la consapevolezza e a fornire corretti strumenti interpretativi rispetto all'utilizzo commerciale e sessuale dell'immagine e del corpo della donna.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 15.
5.03. Ferrari, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Ghio, Forattini, Boldrini.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Interventi di prevenzione e formazione e aggiornamento del personale operante nel settore)
1. Per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato garantisce che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime – polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, avvocati, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale – siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza sulle donne e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con Pag. 33la Conferenza delle regioni, con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con l'Unione delle province d'Italia, con l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani, con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con Formez-PA e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza.
2. La formazione del personale di cui al comma 1 è inserita al centro dei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riguardo al rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e ai mezzi per prevenirlo, alle misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime, e la stessa è coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di performance dell'amministrazione pubblica, e trova la piena integrazione nel ciclo della performance con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne e contro la violenza domestica, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica.
5.04. Dori, Zanella, Ghirra.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di interventi di formazione, aggiornamento e riqualificazione)
1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è sostituita dalla seguente: «e) garantire la formazione continua di tutte le professionalità che entrano in contatto con donne e ragazze che subiscono o hanno subito violenza e con minori vittime di violenza assistita da realizzare in collaborazione tra istituzioni, associazioni e organizzazioni operanti nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza maschile contro donne e ragazze anche elaborando e adottando linee guida a livello nazionale che ne stabiliscano i contenuti e i metodi».
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, l'attività di formazione di cui alla lettera e) è inserita nei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche competenti ed è altresì coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di performance di ciascuna amministrazione pubblica, attraverso una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica.
3. Per l'attuazione dell'articolo 5, comma 2, lettera e), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché delle disposizioni previste dal comma 2 del presente articolo, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
5.05. Dori, Ghirra.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Polizia di Stato e l' Arma dei carabinieri, attivano presso i rispettivi istituti di formazione specifici corsi, destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza Pag. 34e di polizia giudiziaria, da inserire in percorsi formativi permanenti, volti ad acquisire, anche mediante la partecipazione di esperti esterni, competenze mirate al rafforzamento del contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.
2. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.
3. Al fine di garantire l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.
5.06. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.
ART. 6.
Al comma 1, capoverso «Art. 362-bis, comma 1, sostituire le parole: senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato con le seguenti: con immediatezza»;
Conseguentemente:
a) al medesimo, comma 1, capoverso Art. 362-bis, comma 2, sostituire le parole: prosegue nelle indagini preliminari con le seguenti: provvede con decreto motivato trasmesso al procuratore della Repubblica e prosegue nelle indagini preliminari. Il pubblico ministero procede, in ogni caso, alla verifica della sussistenza dei presupposti per richiedere la misura cautelare qualora sopraggiungano nuovi elementi.
b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:
1-bis. All'articolo 398 del codice di procedura penale:
a) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, il giudice accoglie la richiesta avanzata dal pubblico ministero valutando, ai fini dell'ammissibilità, la sola iscrizione di uno dei delitti ivi previsti. Avverso l'eventuale provvedimento di rigetto il pubblico ministero può proporre riesame ai sensi dell'articolo 309; il tribunale annulla il provvedimento di rigetto e trasmette gli atti al giudice affinché provveda immediatamente.»;
b) al comma 2, lettera c) è aggiunto il seguente periodo: «Nei casi previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, il termine di dieci giorni non è in alcun modo derogabile, salvo differimento motivato di non oltre dieci giorni.».
1-ter. Dopo l'articolo 124 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Art. 124-bis.
1. Il presidente del tribunale assicura il rigoroso rispetto del termine previsto dall'articolo 398, comma 2, lettera c), ultimo periodo del codice, adottando le necessarie misure organizzative. Trasmette al presidente della Corte d'appello, per l'inoltro al Ministero della giustizia, un elenco trimestrale indicando gli eventuali casi di mancato rispetto del termine, le ragioni e i provvedimenti adottati.»;
c) sostituire la rubrica con la seguente: Misure in materia di termini per la valutazione delle esigenze cautelari, per l'ammissione dell'incidente probatorio e della relativa indifferibilità dei termini.
6.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Ghio, Forattini, Boldrini.
(Inammissibile limitatamente alla parte conseguenziale, lettera b), capoverso 1-ter)
Al comma 1, capoverso «Art. 362-bis, comma 1, sostituire la parola: trenta con la seguente: cinque».
Conseguentemente al medesimo capoverso «art. 362-bis», comma 2, sostituire le parole: prosegue nelle indagini preliminari con le seguenti: provvede con decreto motivato trasmesso al procuratore della Repubblica e prosegue nelle indagini preliminari.Pag. 35 Il pubblico ministero procede, in ogni caso, alla verifica della sussistenza dei presupposti per richiedere la misura cautelare qualora sopraggiungano nuovi elementi.
6.2. Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Zan, Lacarra, Ferrari, Ghio, Forattini, Boldrini.
Al comma 1, capoverso «Art. 362-bis, comma 2, sostituire le parole: prosegue nelle indagini preliminari con le seguenti: provvede con decreto motivato trasmesso al procuratore della Repubblica e prosegue nelle indagini preliminari. Il pubblico ministero procede, in ogni caso, alla verifica della sussistenza dei presupposti per richiedere la misura cautelare qualora sopraggiungano nuovi elementi».
6.3. Varchi.
Al comma 1, capoverso «Art. 362-bis, comma 3, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni».
6.4. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Dopo l'articolo 90-quater del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
«Art. 90-quinquies.
(Trattazione spedita degli affari in materia di violenza di genere e di violenza domestica)
1. Nei casi previsti dall'articolo 362-bis del codice è assicurata priorità assoluta alla richiesta di misura cautelare personale ed alla decisione sulla stessa. I dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.
2. Il presidente della corte di appello ogni tre mesi acquisisce dai tribunali del distretto i dati sul rispetto dei termini relativi ai procedimenti di cui al comma 1 e invia al presidente della corte di cassazione una relazione almeno semestrale.».
6.5. Lacarra, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Ghio, Ferrari, Forattini, Boldrini.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di ascolto del minore e assunzione delle informazioni)
1. All'articolo 362 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «provvede al loro ascolto diretto avvalendosi anche»;
b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
«1-ter. Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 601, 601-bis, 602, 609-bis, 609- ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, se non vi ha già provveduto la polizia giudiziaria anche in sede di presentazione della denuncia o della querela, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa».
6.01. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
ART. 8.
Al comma 1, lettera a), alinea, dopo le parole: All'articolo 387-bis del codice penale, inserire le seguenti: al primo comma dopo le parole: «tre anni» sono aggiunte le seguenti: «e sei mesi» e.
8.1. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare)
1. All'articolo 570-bis del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio».
8.01. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
(Inammissibile)
ART. 9.
Al comma 1, capoverso «Art. 382-bis», sostituire le parole: sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore con le seguenti: ne risulti l'autore in base a elementi di natura documentale o testimoniale che provano inequivocabilmente la riferibilità del fatto allo stesso.
9.1. Dori, Ghirra.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di incidente probatorio)
1. All'articolo 394 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis Nel caso di richiesta di incidente probatorio nei procedimenti di cui all'all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero procede sempre ai sensi degli articoli 393 e 395».
9.01. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di fermo di indiziato di delitto)
1. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti contro la vita o l'incolumità individuale oppure contro la libertà personale o morale della persona offesa, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice»;
2) al comma 2, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis».
9.02. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Misure in materia di fermo di indiziato di delitto)
1. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblicoPag. 37 ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582 e 612-bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice»;
b) al comma 2, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis».
9.03. Bonetti, Carfagna.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
1. Dopo l'articolo 384-bis del codice di procedura penale, è inserito il seguente:
«Art. 384-ter.
(Fermo di indiziato del delitto in casi particolari)
1. Anche fuori dei casi di flagranza e delle ipotesi di cui all'articolo 384, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata dei delitti di cui agli articoli 387-bis, 572, 582 limitatamente alle ipotesi procedibili di ufficio o comunque aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577 primo comma n. 1, secondo comma, e 612-bis del codice penale o di delitto, consumato o tentato, commesso con minaccia o violenza alla persona per il quale la legge prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni, quando sussistono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa, ovvero vi siano specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale, e non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 384, commi 2 e 3, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 381, comma 3».
9.04. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Ghio, Forattini, Boldrini.
ART. 10.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente:
a) al comma 1, lettera c), numero 3), secondo periodo, sostituire le parole: può imporre con la seguente: impone;
b) alla medesima lettera c), numero 4), sostituire le parole da: , anche congiunta, fino alla fine, con le seguenti: della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero di una o più misure non custodiali, più gravi qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette ovvero la polizia giudiziaria accerti in sede di esecuzione la non fattibilità tecnica delle procedure di controllo mediante mezzi e strumenti anzidetti. In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero dell'Interno.
c) alla lettera d), numero 1), terzo periodo, sostituire le parole da: , anche congiunta, fino alla fine, con le seguenti: Pag. 38della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero di una o più misure non custodiali, più gravi qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette ovvero la polizia giudiziaria accerti in sede di esecuzione la non fattibilità tecnica delle procedure di controllo mediante mezzi e strumenti anzidetti. In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero dell'Interno.
10.1. Gianassi, Zan, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Ferrari, Ghio, Forattini, Boldrini.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 275-bis, comma 1, le parole da: «, quando ne abbia accertato la disponibilità» a: «mezzi e strumenti anzidetti» sono sostituite dalle seguenti: «previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice impone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti ovvero la polizia giudiziaria ne accerti in sede di esecuzione la non fattibilità tecnica In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero dell'Interno».
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
a) premettere alla lettera c), la seguente:
0c) all'articolo 282-bis, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il pubblico ministero, svolte obbligatoriamente indagini patrimoniali sull'indagato e sulla persona offesa, richiede al giudice di ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore dei figli e delle persone conviventi. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento, salvo che, con adeguate e specifica motivazione fondata su comprovati elementi, ritenga l'indagato privo di mezzi di sussistenza. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo. Avverso il provvedimento di rigetto il pubblico ministero può proporre appello ai sensi dell'articolo 310»;
b) alla lettera c), numero 3), secondo periodo, sostituire le parole: può imporre con la seguente: impone;
c) alla medesima lettera c), numero 4), sostituire le parole da: , anche congiunta, fino alla fine, con le seguenti: della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero di una o più misure non custodiali, più gravi qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette ovvero la polizia giudiziaria accerti in sede di esecuzione la non fattibilità tecnica delle procedure di controllo mediante mezzi e strumenti anzidetti. In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero dell'Interno. ;
d) alla lettera d), numero 1), terzo periodo, sostituire le parole da: ,anche congiunta, fino alla fine, con le seguenti: della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero di una o più misure non custodiali, più gravi qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette ovvero la polizia giudiziaria accerti in sede di esecuzione la non fattibilità tecnica delle procedure di controllo mediante mezzi e strumenti anzidetti.Pag. 39 In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero dell'Interno. ;
e) alla lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:
2-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 282-bis».
10.2. Ferrari, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ghio, Forattini, Boldrini.
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) all'articolo 275-bis, comma 1, le parole: «, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice impone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti» sono sostituite dalle seguenti: «previo accertamento della relativa fattibilità tecnica da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice impone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti ovvero la polizia giudiziaria ne accerti in sede di esecuzione la non fattibilità tecnica In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero dell'Interno»;
Conseguentemente:
a) alla lettera c), numero 4), sostituire le parole da: , anche congiunta, fino alla fine con le seguenti: della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero di una o più misure non custodiali, più gravi qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette ovvero la polizia giudiziaria accerti in sede di esecuzione la non fattibilità tecnica delle procedure di controllo mediante mezzi e strumenti anzidetti. In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero dell'Interno.;
b) alla lettera d, numero 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: , anche congiunta, fino alla fine con le seguenti: della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero di una o più misure non custodiali, più gravi qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo anzidette ovvero la polizia giudiziaria accerti in sede di esecuzione la non fattibilità tecnica delle procedure di controllo mediante mezzi e strumenti anzidetti. In tutti i casi in cui l'organo delegato all'esecuzione dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici accerti la non fattibilità tecnica, ricevuta specifica attestazione dalla società incaricata, lo comunica al Ministero dell'Interno.
10.3. Varchi.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: sono sostituite, fino alla fine, con la seguente: soppresse.
10.4. Bonetti, Carfagna.
Al comma 1 lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612, secondo comma, e 612-bis del codice Pag. 40penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente o di persona alla quale la persona offesa è legata o è stata legata da relazione affettiva, il divieto di cui al comma 1 del presente articolo può essere disposto anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis.
10.5. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente numero:
2-bis) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 572 del codice penale, qualora sussistano concrete esigenze di tutela della persona minore che abbia assistito alle violenze il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona minore ovvero di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi o dalla persona minore, disponendo l'applicazione delle modalità di controllo previste dall'articolo 275-bis. Con lo stesso provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice può vietare all'imputato di comunicare attraverso qualsiasi mezzo con la persona minore e se non attraverso incontri con il genitore maltrattante da svolgersi alla presenza dei servizi sociali o nei casi più gravi alla presenza delle forze dell'ordine per tutta la durata dell'ordinanza cautelare che prevede il divieto di avvicinamento».
10.6. Brambilla, Cavo, Semenzato.
ART. 11.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per il delitto di cui all'articolo 582, con le seguenti: per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582,
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso «3-bis, sostituire le parole: per il delitto di cui all'articolo 582, con le seguenti: per i delitti di cui agli articoli 387-bis e 582,».
*11.1. Varchi.
*11.2. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Ghio, Forattini, Boldrini.
Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) All'articolo 310, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La disposizione di cui al presente comma non si applica nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612- bis del codice penale, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti contro la vita o l'incolumità individuale oppure contro la libertà personale o morale della persona offesa, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice».
11.3. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
1. All'Articolo 510 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-bis. è inserito il seguente:
«2-ter. Nei casi di cui all'articolo 362 comma 1-ter l'esame delle parti offese è documentato con mezzi di riproduzione audiovisiva non visibili dalle medesime parti».
11.01. Polidori.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di misure cautelari reali)
1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«1-ter. Il pubblico ministero, quando procede per alcuno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, può chiedere, su istanza di parte, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1 del presente articolo, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni civili subiti dalle persone offese o danneggiate, in ogni stato e grado del procedimento».
11.02. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
ART. 12.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 415-bis, comma 1, dopo le parole: «per i reati di cui agli articoli 572» sono aggiunte le seguenti: «, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies».
12.2. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di tutela della persona offesa)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 309, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8.1. Alla persona offesa è sempre data comunicazione dell'udienza, alla quale può partecipare e partecipare assistita dal difensore al fine delle precisazioni in ordine alle esigenze cautelari»;
b) all'articolo 316, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Il pubblico ministero, quando procede per uno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, chiede, anche su istanza di parte, previe indagini patrimoniali sull'indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1 del presente articolo, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate, in ogni stato e grado del procedimento»;
c) all'articolo 362 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-quinquies. Alla persona offesa convocata per le sommarie informazioni è sempre dato avviso della facoltà di essere assistita dal suo difensore di fiducia ai fini del compimento dell'atto di indagine, in attuazione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
1-sexies. Il pubblico ministero, quando procede per uno dei delitti di cui al comma 1-ter, chiede, anche su istanza di parte, previe indagini patrimoniali sull'indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate, in ogni stato e grado del procedimento»;
d) all'articolo 401, comma 5, le parole: «chiedere al giudice di» sono sostituite dalle seguenti: «può sempre»;
Pag. 42 e) all'articolo 428, comma 2, le parole: «nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7» sono soppresse.
12.03. Ghio, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Forattini.
(Inammissibile limitatamente al comma 1, lettere a), d) ed e))
ART. 13.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13.
(Disposizioni in materia di sospensione condizionale della pena)
1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, le parole da: «alla partecipazione a» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «alla partecipazione e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, accertati dal giudice prevedendo la durata minima di un anno e la partecipazione almeno bisettimanale e previa acquisizione del consenso personale dell'imputato alla partecipazione espresso innanzi al giudice, previo obbligatorio parere della persona offesa. Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al periodo precedente, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce comunque inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, n. 1. Il pubblico ministero chiede la revoca della sospensione anche in tutti i casi in cui ritenga che il condannato tiene condotte incompatibili col percorso di recupero in atto».
2. All'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna e al pubblico ministero. L'ufficio di esecuzione esterna provvede, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della sentenza, ed esclusivamente tramite personale appositamente formato in materia di contrasto alla violenza di genere e domestica, ad avviare il condannato al corso predisponendone il programma individuale, differenziato a seconda del delitto commesso e della condotta tenuta dal condannato. L'ufficio esecuzione esterna e il pubblico ministero tramite la polizia giudiziaria con controlli periodici, accertano l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero. L'ufficio di esecuzione esterna, ricevuta dal centro l'attestazione di esito positivo del corso e l'assenza del rischio di reiterazione del reato lo comunica, con proprio parere, al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza al fine di avviare il procedimento di verifica dell'esito positivo nelle forme previste dall'articolo 666 del codice. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale.
Nei casi previsti dal comma precedente, con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite le modalità di accreditamento presso il citato Ministero degli enti che svolgono i corsi, differenziati per tipo di violenza, nonché le modalità di individuazione e controllo dei requisiti dei centri e delle associazioni e delle spese».
3. Il provvedimento previsto dall'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, Pag. 43come modificato dalla presente disposizione, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
13.1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Ghio, Forattini, Boldrini.
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , prevedendo la durata minima di un anno e la partecipazione almeno bisettimanale. Qualora il condannato ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena, al momento della sentenza di condanna, risulti sottoposto a misure cautelari coercitive per i delitti di cui al primo periodo, la sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sino al positivo superamento del percorso di recupero, salva diversa determinazione da parte del tribunale. Qualsiasi violazione delle predette misure deve essere comunicata, senza ritardo, al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 168, primo comma.
13.2. Varchi.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: i seguenti periodi aggiungere i seguenti periodi: Le misure cautelari diverse dalla custodia cautelare e dagli arresti domiciliari cui siano sottoposti i soggetti condannati di cui al primo periodo non perdono efficacia a seguito della sospensione condizionale della pena e restano applicate fino alla conclusione con esito positivo del percorso di recupero. Nel corso dello svolgimento del percorso di recupero, il giudice, tenuto conto delle circostanze indicate nell'articolo 133 del presente codice e valutate le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, qualora ne venga fatta richiesta, può tuttavia disporre in ogni momento l'autorizzazione di incontri in condizioni di assoluta sicurezza tra la persona offesa, con il consenso di questa, e il soggetto condannato.
13.3. Ascari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 300, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: «ovvero condizionalmente sospesa» sono aggiunte le seguenti: «, all'esito del superamento con esito favorevole del percorso di recupero nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale».
13.4. Semenzato, Cavo, Gebhard, Brambilla.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. All'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna e al pubblico ministero. L'ufficio di esecuzione esterna provvede, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della sentenza, ed esclusivamente tramite personale appositamente formato in materia di contrasto alla violenza di genere e domestica, ad avviare il condannato al corso predisponendone il programma individuale, differenziato a seconda del delitto commesso e della condotta tenuta dal condannato. L'ufficio esecuzione esterna e il pubblico ministero tramite la polizia giudiziaria con controlli periodici, accertano l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero. L'ufficio di esecuzione esterna, ricevuta dal centro l'attestazione di esito positivo del corso e l'assenza del rischio di reiterazione del reato lo comunica, con il proprio parere, al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza al fine di avviare il procedimento di verifica dell'esito positivo nelle forme previste dall'articoloPag. 44 666 del codice. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1, del codice penale».
2-bis. Nei casi previsti dal comma 2, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di accreditamento degli enti che svolgono i corsi, differenziati per tipo di violenza, nonché le modalità di individuazione e controllo dei requisiti dei centri e delle associazioni e delle spese.
2-ter. Il provvedimento previsto dall'articolo 18-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, come modificato dalla presente disposizione, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
13.5. Varchi.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Pene accessorie e misure di sicurezza)
1. Dopo l'articolo 572 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 572-bis.
(Pene accessorie e misure di sicurezza)
Nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572, secondo comma, commesso in presenza o in danno di persona minore, è sempre ordinata la pena accessoria di cui all'articolo 34, commi secondo e quarto.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572, a una pena non inferiore a due anni di reclusione è sempre ordinata la pena accessoria del divieto di utilizzo di strumenti informatici o telematici, se utilizzati in tutto o in parte per commettere il reato, per un tempo pari alla durata della pena principale.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 a una pena non inferiore a due anni di reclusione sono sempre ordinate:
a) la misura di sicurezza della libertà vigilata, con l'espressa prescrizione di non avvicinarsi alla persona offesa, per la durata non inferiore alla pena principale, prevedendo le modalità di controllo cui all'articolo 275 bis del codice di procedura penale, indicando una distanza che assicuri il tempestivo intervento della polizia giudiziaria a tutela della persona offesa. Il giudice, con specifica motivazione sulla compiuta valutazione del rischio nel caso concreto per la persona offesa, può disporre che non siano applicate le particolari modalità di controllo;
b) la misura di sicurezza dell'espulsione o dell'allontanamento dello straniero dallo Stato ai sensi dell'articolo 235.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 572 è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato.
Art. 572-ter.
La violazione della pena accessoria prevista dall'articolo 572-bis è punita con la pena della reclusione da uno a due anni ed Pag. 45è sempre ordinata la confisca dei beni utilizzati in tutto o in parte per commettere il reato».
2. Dopo l'articolo 612-ter del codice penale è inserito il seguente:
«612-quater. (Pene accessorie e misure di sicurezza per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter). - Nel caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dall'articolo 612, terzo comma commesso in presenza o in danno di persona minore, ovvero 612-ter aggravato ai sensi dell'articolo 61 n. 11 quinquies perché commesso in presenza o in danno di persona minore, è sempre ordinata la pena accessoria di cui all'articolo 34, commi 2 e 4.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter a una pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni è sempre ordinata la pena accessoria del divieto di utilizzo di strumenti informatici o telematici, se utilizzati in tutto o in parte per commettere il reato, per un tempo pari alla durata della pena principale. La violazione è punita con la pena della reclusione da uno a due anni ed è sempre ordinata la confisca dei beni utilizzati in tutto o in parte per commettere il reato.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter a una pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni di reclusione sono sempre ordinate:
a) la misura di sicurezza della libertà vigilata, con l'espressa prescrizione di non avvicinarsi alla persona offesa, per la durata non inferiore alla pena principale, prevedendo le modalità di controllo cui all'articolo 275-bis, indicando una distanza che assicuri il tempestivo intervento della polizia giudiziaria a tutela della persona offesa. Il giudice, con specifica motivazione sulla compiuta valutazione del rischio nel caso concreto per la persona offesa, può disporre che non siano applicate le particolari modalità di controllo;
b) la misura di sicurezza dell'espulsione o dell'allontanamento dello straniero dallo Stato ai sensi dell'articolo 235.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 612-bis e 612-ter è sempre ordinata la confisca dei beni, ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione del reato».
3. All'articolo 288 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi previsti dagli articoli 572, comma 2, e 612-bis comma 3, del codice penale, commesso in presenza o in danno di persona minore, ovvero 612-ter aggravato ai sensi dell'articolo 61 n. 11-quinquies perché commesso in presenza o in danno di persona minore, è sempre disposta la sospensione della responsabilità genitoriale.».
4. All'articolo 679 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi previsti dagli articoli 572-bis e 612-quater del codice penale il pubblico ministero e il magistrato di sorveglianza, secondo le rispettive competenze, provvedono ad assumere le determinazioni previste dal comma precedente con priorità assoluta e, comunque, prima dell'eventuale scarcerazione».
13.02. Forattini, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Ghio, Boldrini.
ART. 14.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 14.
(Provvisionale a titolo di ristoro anticipato alle vittime di violenza di genere o agli aventi diritto)
1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. – (Provvisionale) – 1. La vittima o, in caso di morte, gli aventi diritto che, in conseguenza dei reati di cui all'articolo 11, comma 2, primo periodo, commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno, possono chiedere una provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'indennizzo.
2. La provvisionale è corrisposta alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c), d) ed e), e comma 1-bis. È comunque escluso il soggetto che abbia commesso o concorso alla commissione del reato.
3. L'istanza è presentata al prefetto della provincia di residenza o nella quale è stato commesso il reato e deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dai seguenti documenti: a) copia del provvedimento giurisdizionale di cui al comma 1; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché sulla qualità di avente diritto ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis; c) certificato ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione economica dell'istante e delle persone di cui all'articolo 433 del codice civile.
4. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, verifica la sussistenza dei requisiti, avvalendosi anche degli organi di polizia.
5. Il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, acquisiti gli esiti dell'istruttoria dal prefetto, provvede entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. La provvisionale può essere assegnata in misura non superiore a un terzo dell'importo dell'indennizzo determinato secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 11, comma 3.
6. La provvisionale di cui al comma 1 può essere richiesta con le medesime modalità di cui al presente articolo nella fase delle indagini preliminari sulla base degli atti del procedimento penale. In tal caso la provvisionale è concessa alle medesime condizioni, previo parere del pubblico ministero competente.
7. Qualora, decorso il termine di cui all'articolo 13, comma 2, non sia presentata domanda di indennizzo ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile, il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisionale e dispone la ripetizione di quanto erogato».
14.1. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di avocazione delle indagini)
1. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica può» sono aggiunte le seguenti: «, anche su richiesta della persona offesa o del suo difensore,» e dopo le parole «con provvedimento motivato» sono aggiunte le Pag. 47seguenti: «, basato su una valutazione del rischio aggiornata,».
14.01. Ascari.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche all'art. 266 del codice di procedura penale)
All'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:
«f-bis) delitti previsti dagli articoli 572 e 600-ter, commi terzo, quarto e sesto, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dagli articoli 600-quater e 609-undecies dello stesso codice».
14.02. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche all'art. 391 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 391, comma 5, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «per uno dei delitti indicati» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 380, comma 2, o».
14.03. Ascari.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche all'art. 56 del codice penale)
1. All'articolo 56 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nei casi di accordo o di istigazione a commettere il delitto di omicidio volontario, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per desistenza o per recesso di uno degli agenti, risponde di delitto tentato colui al quale la desistenza o il recesso non siano riferibili».
14.04. Ascari.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Ulteriori modifiche al codice penale)
1. All'articolo 575 del codice penale, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona».
2. All'articolo 579, primo comma, le parole: «un uomo, col consenso di lui» sono sostituite dalle seguenti: «una persona, con il suo consenso».
3. All'articolo 584 del codice penale, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona».
14.05. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche all'art. 609-ter al codice penale)
1. All'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le circostanze attenuanti non possono essere considerate equivalenti o prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti di cui al primo comma, numeri 5) e 5-ter)».
14.06. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale in materia di molestie sessuali e Pag. 48modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, in materia di termini per la querela di parte)
1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 609-ter.1 - (Molestie sessuali) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con minacce, atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, in forma verbale o gestuale, reca a taluno molestie o disturbo violando la dignità della persona è punito con la pena della reclusione da due a quattro anni.
La pena è aumentata della metà se dal fatto, commesso nell'ambito di un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di reclutamento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61».
2. All'articolo 609-septies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «e 609-ter» sono sostituite dalle seguenti «, 609-ter e 609-ter.1»;
b) al secondo comma, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
14.07. Boldrini, Ferrari, Ghio, Forattini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso)
1. L'articolo 609-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 609-bis. – (Violenza sessuale) – Chiunque, in assenza di consenso, costringe o induce taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:
1) con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità`;
2) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;
3) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».
2. Agli effetti del presente articolo, si considera consenso quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona e che rimanga tale e immutato durante l'intero svolgersi dell'atto sessuale, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto. Se in qualsiasi momento del rapporto la persona esprime in qualsiasi modo di non voler proseguire, l'eventuale proseguimento dell'altra parte è violenza sessuale.
14.08. Boldrini, Ferrari, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Zan, Lacarra, Ghio, Forattini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifica al reato di violenza sessuale)
1. All'articolo 609-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Chiunque» son aggiunte le seguenti: «in assenza di consenso, ovvero»;
b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Per atto sessuale consenziente si intende l'atto sessuale nell'ambito del quale il Pag. 49consenso è stato liberamente espresso con atti che, date le circostanze del caso, esprimono chiaramente la volontà della persona interessata».
14.09. Ghirra.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifica all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. All'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-octies. Le disposizioni del comma 2-quater, lettera e), si applicano anche ai soggetti condannati per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609- quater, 609-octies e 612-bis del codice penale».
14.010. Ascari.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, concernenti l'introduzione dell'educazione alle pari opportunità femminili nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica)
1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché delle pari opportunità femminili»;
b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) educazione alle pari opportunità femminili, secondo le disposizioni dell'articolo 5-bis»;
c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. – (Educazione alle pari opportunità femminili) – 1. Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo 2, è prevista l'educazione alle pari opportunità femminili.
2. Nel rispetto dell'autonomia scolastica, l'offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento di cui al comma 1 è finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di rispetto, di non oggettificazione e di emancipazione delle donne, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
3. L'educazione alle pari opportunità femminili, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, deve altresì promuovere il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi e le tradizioni basati su una visione semplificata e rigida che attribuisce alle donne ruoli determinati con riguardo sia all'attribuzione di caratteristiche psicologiche e comportamentali sia alla spartizione dei ruoli negli ambiti socio-professionali e familiari, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono definiti i programmi e le linee guida dell'educazione alle pari opportunità femminili.
5. Le linee guida di cui al comma 4 forniscono indicazioni per inserire, nei programmi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, i temi del rispetto, della non oggettificazione e della emancipazione delle donne, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali e del contrasto della violenza sulle donne, appropriati al livello cognitivo degli allievi».
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14.011. Ravetto.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Fondo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
2. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a promuovere:
a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;
b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;
c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;
d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona;
e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;
f) che le istituzioni scolastiche prevedano nel curricolo di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.
4. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge e delle prescrizioni del decreto legislativo di cui all'articolo 1, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.
5. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui Pag. 51all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.
14.012. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art 14-bis.
(Educazione all'affettività e alla sessualità nella scuola primaria e secondaria)
1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, adotta linee guida per l'inserimento nei programmi scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado, tenuto conto del livello cognitivo degli alunni e degli studenti, dei temi dell'educazione all'affettività, all'emotività, alla sessualità e al contrasto della violenza di genere.
2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, d'intesa con le associazioni degli editori di libri di testo scolastici maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, adotta linee guida per la trattazione del tema dell'affettività, della sessualità e del contrasto alla violenza di genere nei libri di testo scolastici. Il Ministro dell'istruzione e del merito trasmette ogni anno una relazione alle Camere sull'attuazione delle linee guida di cui al presente comma.
3. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, d'intesa con la Conferenza dei rettori delle università italiane, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con proprio decreto, istituisce una commissione di studio avente il compito di coadiuvare le università, pubbliche e private, nell'inserimento della trattazione del tema dell'affettività, della sessualità e del contrasto alla violenza di genere all'interno delle classi di laurea, con particolare riguardo alle classi di laurea in materia sociale, assistenziale, sanitaria e di sicurezza.
14.013. Ghirra, Dori.
Dopo l'articolo 14 , aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Istituzione di percorsi didattici e programmi di educazione per contrastare la violenza sulle donne e la violenza domestica)
1. A decorrere dall'anno scolastico 2024-2025 Il Ministro dell'istruzione e del merito promuove, nelle scuole secondarie di primo grado e nelle scuole secondarie di secondo grado, percorsi didattici, iniziative ed incontri periodici con gli alunni finalizzati a informare e a stimolare la riflessione degli studenti sulle problematiche della violenza sulle donne, integrando l'offerta formativa attraverso l' inserimento nelle scuole di appositi programmi di educazione al contrasto della violenza sulle donne e al contrasto della violenza domestica.
14.014. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
( Introduzione dell'insegnamento scolastico della parità di genere.)
1. A decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l'insegnamento della parità di Pag. 52genere, che sviluppa la conoscenza e la comprensione della parità tra donne e uomini rispetto ai loro diritti, trattamento, responsabilità, opportunità e risultati economici e sociali, con particolare attenzione alle misure volte a contrastare la violenza contro le donne. Iniziative di sensibilizzazione sono avviate dalla scuola dell'infanzia.
2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, dopo le parole: «di competenze civiche,» sono aggiunte le seguenti: «di parità di genere,».
3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento della parità di genere, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo.
14.015. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Introduzione dell'insegnamento scolastico della parità di genere)
1. A decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l'insegnamento della parità di genere all'interno delle competenze civiche, al fine di sviluppare la conoscenza e la comprensione della parità tra donne e uomini rispetto ai loro diritti, trattamento, responsabilità, opportunità e risultati economici e sociali, con particolare attenzione al tema della violenza contro le donne. Iniziative di sensibilizzazione sono avviate dalla scuola dell'infanzia.
2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, dopo le parole: «di competenze civiche,» sono aggiunte le seguenti: «compresa la parità di genere,».
14.016. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri interessati e sentite le associazioni maggiormente rappresentative e i centri antiviolenza, promuove un piano organico di interventi multisettoriali volti alla prevenzione e all'informazione in merito al fenomeno della violenza contro le donne e alla violenza domestica, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo:
a) alla formazione scolastica, al fine di garantire l'educazione delle nuove generazioni alla parità tra uomini e donne, al rispetto, alla relazione e all'affettività, nonché a definire linee guida che forniscano indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado i temi del contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica;
b) alla predisposizione di misure volte ad accrescere la consapevolezza e a fornire corretti strumenti interpretativi rispetto all'utilizzo commerciale e sessuale dell'immagine e del corpo delle donne.
14.017. Zanella, Dori.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Nomina Commissario ad acta nelle Regioni inadempienti nelle erogazioni dei fondi ai Centri antiviolenza)
1. Il Consiglio dei ministri provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina di un Commissario ad acta per ogni Regione inadempiente nell'erogazioni dei fondi ai Centri antiviolenza previsti in attuazione degli articoli 5 e 5-bis, del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
14.018. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizione in materia di erogazione dei fondi ai Centri Antiviolenza)
1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93 convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis Trascorsi 90 giorni dall'avvenuta ripartizione delle risorse alle regioni secondo le modalità di cui ai commi che precedono, senza che le regioni le abbiano distribuite ai centri antiviolenza e alle case rifugio, il Consiglio dei ministri, provvede con proprio decreto alla nomina di un commissario ad acta perché attui l'erogazione dei fondi».
14.019. Ghirra.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Corsi di recupero – Riconoscimento enti e associazioni)
1. Ai fini e per gli effetti degli articoli 165, quinto comma, del codice penale e 282-quater codice procedure penale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della giustizia e l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia fissano, con decreto interministeriale, la disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne, di genere e violenza domestica, provvedendo altresì alla emanazione di Linee Guida per l'attività di tali enti ed associazioni.
*14.020. Dori.
*14.021. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche all'articolo 48 della legge 29 maggio 1985, n. 222, in tema di destinazione della quota Irpef dell'otto per mille)
1. All'articolo 48, dopo le parole «istruzione scolastica» sono aggiunte le seguenti: «, al sostegno e potenziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio previsti dal decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013 n. 119,».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 producono effetti con riferimento alle risorse dell'otto per mille oggetto di ripartizione nell'anno 2023. Dall'anno 2024 all'anno 2027 la deliberazione del Consiglio dei ministri include tra gli interventi tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi alla tutela delle vittime di violenza di genere.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 producono effetti per le scelte effettuate dai contribuenti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023.
14.022. Zanella, Dori.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Disposizioni concernenti lo sviluppo di strumenti informatici e di servizi di assistenza Pag. 54telefonica per la prevenzione della violenza sulle donne)
1. Al fine di elevare il livello di prevenzione della violenza sulle donne e di fornire un adeguato sostegno alle vittime, il presente articolo reca disposizioni per lo sviluppo di un'applicazione informatica e di un servizio di assistenza e di sostegno telefonici di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. L'applicazione informatica di cui al comma 1 è resa disponibile tramite il punto di accesso telematico previsto dall'articolo 64-bis, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è scaricabile gratuitamente da parte dell'utente ed è compatibile con i principali sistemi operativi installati su dispositivi mobili.
3. L'applicazione informatica di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) la registrazione dei dati anagrafici e dell'indirizzo del domicilio dell'utente, nonché di uno o più numeri di emergenza indicati dall'utente medesimo. L'inserimento dei dati di cui alla presente lettera da parte dell'utente costituisce una condizione indispensabile per l'installazione dell'applicazione;
b) la geolocalizzazione dell'utente, che può essere attivata esclusivamente su richiesta dell'utente stesso o in via permanente qualora l'utente abbia rilasciato un'espressa autorizzazione in tal senso all'atto dell'installazione dell'applicazione medesima. In ogni caso la funzione di geolocalizzazione opera anche nel caso di spegnimento del dispositivo mobile sul quale è attivata;
c) il collegamento vocale con il servizio di assistenza e di sostegno telefonici di cui al comma 4, attivabile su richiesta dell'utente;
d) l'invio di un segnale al servizio di assistenza e di sostegno telefonici di cui al comma 4, in caso di ricezione da parte dell'utente di una richiesta di aiuto silente;
e) l'individuazione dei centri antiviolenza presenti nel territorio più vicini alla posizione dell'utente nonché l'indicazione all'utente del percorso per il loro raggiungimento e dei tempi di percorrenza.
4. Il servizio di assistenza e di sostegno telefonici di cui al comma 1 opera gratuitamente ed è contattabile tramite l'applicazione informatica di cui al comma 2 e tramite un numero telefonico unico nazionale.
5. Il servizio di cui al comma 1 è fornito da operatori altamente specializzati in materia di violenza sulle donne e di sostegno psicologico e svolge un'attività continuativa nelle ventiquattro ore e per tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi.
6. Il servizio di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) riceve i dati trasmessi dall'applicazione informatica di cui al comma 2 e li utilizza nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
b) in caso di ricezione da parte dell'utente di una richiesta di aiuto silente di cui al comma 2, lettera d), o per via telefonica, trasmette immediatamente la richiesta di intervento alle Forze di polizia;
c) fornisce assistenza e sostegno agli utenti che contattano il servizio per via telefonica.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono individuati le specifiche tecniche dell'applicazione informatica di cui al comma 1, i criteri per la realizzazione e la gestione del servizio di assistenza e di sostegno telefonici di cui al comma 2 nonché le ulteriori modalità attuative dei commi 2 e 3 nel limite di spesa di cui al comma 8.
8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio Pag. 552024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.024. Polidori, Patriarca, Calderone, Pittalis, Barelli.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Istituzione della banca dati centrale informatizzata)
1. Presso il Ministero dell'interno-Dipartimento della Pubblica sicurezza, è istituita una banca dati centrale informatizzata in cui sono registrati i soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva per i delitti di cui all'articolo 362 comma 1-ter del codice di procedura penale. Tutte le autorità di pubblica sicurezza hanno diritto di accesso alla banca dati.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le modalità per costituire e aggiornare la banca dati di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, quantificati in euro 800.000 a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14.025. Polidori.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Accesso al fondo di rotazione per vittime di crimini intenzionali violenti)
1 Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, all'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b):
1) dopo le parole: «autore del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero, nel caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza alla persona offesa, quando è dichiarata l'estinzione ai sensi dell'articolo 150 c.p., il decreto che dispone l'archiviazione ai sensi dell'articolo 409 c.p.p., ovvero, nei casi di cui all'articolo 69 c.p.p., sentenza di estinzione ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., comma 1,»;
2) sono aggiunte, in fine, le parole: «oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza»;
b) al comma 2:
1) la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente «centoventi»;
2) sono aggiunte, in fine, le parole: : «ovvero, nel caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa convivenza, dalla emissione del decreto che archivia il procedimento ai sensi del 409 c.p.p. nel caso di estinzione ai sensi dell'articolo 150 c.p.»;
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Se l'indennizzo in favore di orfani di omicidio è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o Pag. 56è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza alla persona offesa è stato riconosciuto a seguito di provvedimento di archiviazione ex articolo 409 c.p.p. per estinzione del reato ex articolo 150 c.p., in caso di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p. l'indennizzo è sospeso. Se, a seguito di riapertura delle indagini, il procedimento penale si conclude con la condanna di persona diversa dal coniuge anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva per la morte della vittima, l'indennizzo è revocato, senza obbligo di restituzione delle somme già percepite dai beneficiari in buona fede, fermo restando il diritto degli aventi diritto ad esercitare azione di risarcimento a carico della persona condannata in via definitiva. Se la riapertura delle indagini non determina l'individuazione di responsabile diverso, l'indennizzo riprende ad essere corrisposto, ivi comprese le somme trattenute durante la sospensione.
*14.027. Patriarca, Calderone, Pittalis.
*14.028. Forattini, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan, Lacarra, Ferrari, Ghio, Boldrini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifiche decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente:
«4-quinquies. Si applica il patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili riguardanti abusi familiari o condotte di violenza di genere o domestica poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, ai sensi dell'articolo 473-bis.40 del codice di procedura civile».
**14.030. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
**14.031. Dori, Ghirra.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente :
«4- quinquies. Si applica il patrocinio a spese dello stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori».
Conseguentemente sopprimere l'articolo 15.
14.033. Zan, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Ferrari, Ghio, Forattini, Boldrini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Monitoraggi da parte della Commissione d'inchiesta)
1. La Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita con la legge 9 febbraio 2023, n. 12, presenta ogni anno una relazione al Parlamento sul risultato del monitoraggio riguardante l'applicazione della disciplina di cui al Titolo IV bis, Libro II, del codice di procedura civile (Norme per il procedimento in materiaPag. 57 di persone, minorenni e famiglie), introdotta dal decreto legislativo n. 149/2022 (Riforma del processo civile), al fine di verificare se e in che proporzione la stessa abbia contribuito all'eliminazione o riduzione di tali forme di violenza istituzionale.
2. Analogo monitoraggio è effettuato sullo stato dei procedimenti esaminati nella scorsa Legislatura dalla Commissione d'indagine del Senato.
14.035. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Monitoraggio sull'applicazione della normativa in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e domestica)
1. Ogni anno l'Autorità politica delegata per le politiche della famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, della salute e dell'istruzione e del merito, presenta una relazione al Parlamento sugli effetti applicativi della normativa in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere e domestica.
14.036. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Norme in materia di giustizia riparativa)
1. Le disposizioni presenti nel programma di mediazione, per come definito dall'articolo 42 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, non sono applicabili ai reati di cui agli articoli 572, 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1 e secondo comma, nonché agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, del codice penale.
14.038. Ascari.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Tutela delle vittime di violenza in relazione all'accesso all'anagrafe nazionale della popolazione residente)
1. In deroga all'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è vietato il rilascio di documenti e informazioni, di cui al comma 1 del medesimo articolo 33, relativi a una persona offesa da alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, ovvero relativi a un suo parente o affine di primo o di secondo grado, se la richiesta proviene dall'autore o dal presunto autore del reato, dal momento in cui è esercitata l'azione penale fino all'eventuale sentenza di non colpevolezza o all'archiviazione dell'azione penale. Il rilascio a qualunque altro soggetto è consentito solo se il richiedente specifica e dimostra l'uso che debba fare della certificazione.
2. Il Governo provvede ad adeguare l'articolo 33 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.
3. Al titolo I del libro quinto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 è aggiunto il seguente:
«Art. 329-bis. (Obbligo di comunicazione all'anagrafe nazionale della popolazione residente) – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 329 del presente codice, quando le indagini preliminari riguardano alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-Pag. 58quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609- undecies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero, su richiesta motivata della persona offesa o del suo difensore, con l'esercizio dell'azione penale, ne dà immediata comunicazione all'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che vietano il rilascio di documenti e informazioni previsti dall'articolo 33, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, relativi alla persona offesa da alcuno dei predetti delitti, o a un suo parente o affine di primo o di secondo grado, all'autore o al presunto autore del reato, dal momento in cui è esercitata l'azione penale fino all'eventuale sentenza di non colpevolezza o all'archiviazione dell'azione penale».
4. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, regolamenta l'accesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, da parte dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, alle informazioni riguardanti l'esercizio dell'azione penale e i procedimenti penali aventi per oggetto alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale.
14.039. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifica al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
1. All'articolo 105-bis. del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza di genere e domestica, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.».
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel termine di trenta giorni».
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 152, comma 3, della presente legge.».
14.040. Zanella, Dori.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Misure di supporto al reddito)
1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge Pag. 5917 luglio 2020, n. 77, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.041. Dori.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Estensione congedo per le donne vittime di violenza di genere)
1.All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».
b) al comma 2, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un periodo della durata di sei mesi».
2. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.042. Dori.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di diniego della cittadinanza per gli autori di reati di violenza domestica e violenza sulle donne)
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) la condanna per reati di violenza domestica, violenza sulle donne, reati di terrorismo, la condanna per reati di violenza sessuale e pedofilia, la condanna per reati di criminalità organizzata, la condanna per reati di traffico di sostanze stupefacenti, la condanna per reati elettorali finalizzati alla cospirazione politica e contro lo Stato commessi fuori dal territorio italiano».
14.043. Bonelli.
(Inammissibile)
ART. 15.
Sopprimerlo.
15.1. Di Biase, Ferrari, Serracchiani, Gianassi, Zan, Lacarra, Ghio, Forattini, Boldrini.