ALLEGATO 1
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio. COM(2022) 672 final.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA DAL GRUPPO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
La Commissione VIII,
esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio;
considerata la relazione trasmessa dal Governo su tale proposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012;
tenuto conto degli elementi di conoscenza e valutazione emersi nelle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;
premesso che:
la proposta di Regolamento in esame è volta ad istituire un quadro volontario di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio, al fine di contribuire in coerenza con il Green Deal e il regolamento europeo sul clima, alla riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990;
più in particolare la proposta, al fine di incentivare e accelerare la diffusione degli assorbimenti di carbonio attraverso il sequestro nei suoli agricoli, lo stoccaggio nei prodotti e lo stoccaggio permanente, intende armonizzare le metodologie per il calcolo e la valutazione della qualità degli assorbimenti, rendendo trasparenti le procedure di certificazione e chiarire il quadro di approvazione dei sistemi di certificazione;
la proposta si rivolge ai diversi sistemi di cattura e sequestro della CO2 che al momento non sono tutti sviluppati a livello industriale, avendo di fronte tecnologie molto eterogenee tra loro in termini di efficacia ed economicità, data anche la scarsa disponibilità dei siti di stoccaggio;
ciò nonostante è da valutare positivamente la creazione di un quadro armonizzato e rigoroso per stimolare attività e investimenti negli assorbimenti di carbonio, la cui capacità di conservazione e generazione sarà sempre più importante nel perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, è fondamentale ribadire che il quadro proposto è, e deve essere inteso, come uno strumento supplementare e non sostitutivo rispetto agli strumenti già in essere che perseguono la riduzione delle emissioni e l'incremento degli assorbimenti di carbonio e, specificatamente, ESR, ETS, LULUCF;
al netto di un fondamentale chiarimento di priorità tra attività di riduzione delle emissioni e attività di promozione degli assorbimenti, come detto in precedenza, la definizione di 'carbon removals' (assorbimenti di carbonio) proposta sembra ampliare quanto previsto dall'IPCC, includendo un'attività definita come 'the reduction of carbon release from a biogenic carbon pool to the atmosphere', che si allontana da quanto previsto a livello internazionale per la contabilizzazione degli assorbimenti di carbonio;
pur valutando positivamente che la proposta miri all'aggiornamento delle soluzioni per gli assorbimenti e stoccaggi a lungo termine di CO2 atmosferica sia attraverso misure di protezione della natura e carbon farming, sia attraverso altre forme di stoccaggio tecnologiche o industriali, appare quanto mai necessario che le metodologie di base debbano potersi adattare Pag. 122alle varie tipologie di assorbimento, assicurando che non si generino incentivi distorsivi o competizione rispetto agli utilizzi del suolo per la produzione di cibo e che le pratiche siano in linea con il principio del DNSH e non determinino impatti negativi sulla biodiversità o gli ecosistemi;
la proposta individua un quadro di azioni e fa ampio ricorso ad atti delegati o di esecuzione, il che rende complessa la valutazione degli aspetti di merito e per quello che concerne gli elementi presenti, si sollevano perplessità per gli elementi relativi alla governance del sistema proposto ed alla sua fattiva implementazione;
in particolare nel testo proposto si sottolinea la complementarietà della proposta rispetto al Regolamento (UE) 2023/839 LULUCF, stabilendo che i certificati di assorbimento del carbonio siano funzionali a diversi usi finali, quali la compilazione degli inventari nazionali dei gas ad effetto serra, la prova delle dichiarazioni delle imprese riguardo al clima e all'ambiente o lo scambio di unità di assorbimento del carbonio sui mercati volontari da parte dei privati;
i sistemi di certificazione – siano essi pubblici o privati – mantengono un proprio Registro e benché si tratti di Registri pubblici e se ne stabilisca l'interoperabilità, la previsione della proposta presenta evidenti rischi di restare inattuata o, al contrario, di creare una proliferazione di soggetti e modalità di raccolta dati di difficile interpretazione e riconciliazione, rendendo così, nei fatti, poco utile anche la relazione annuale richiesta per aumentare la trasparenza;
è opportuno sottolineare come i vari assorbimenti devono tutti poter avere un ruolo nel sistema, tenendo in adeguata considerazione le differenze tra i sistemi basati su «elementi naturali» e i processi industriali;
le tecnologie e le opzioni per l'assorbimento di carbonio presentano diversi gradi di maturità, efficacia e costi di monitoraggio e le diverse soluzioni si differenziano anche in base alle caratteristiche dei soggetti che possono attuarle e finanziarle. Ad esempio, le soluzioni industriali si differenziano notevolmente rispetto alle soluzioni di 'coltivazione' del carbonio in cui si fa riferimento al settore agricolo, caratterizzato da una tipologia completamente diversa di attori e investitori; il testo tende ad equiparare le soluzioni naturali, che implicano investimenti e lavoro nel settore dell'agricoltura, di piccole medie imprese – spesso a conduzione familiare – con soluzioni ad alta tecnologia, che prevedono costi e investimenti industriali, ancora tecnologicamente incerte. Tale approccio, che si giustifica dietro il nome di neutralità tecnologica, in realtà mette a repentaglio gli sforzi di chi nel settore dell'agricoltura sta investendo nella sostenibilità e lo farà nei prossimi anni;
la proposta di Regolamento non valorizza il ruolo degli ammendanti (come il compost) prodotti da compostaggio e digestione anaerobica dei rifiuti organici e delle bioplastiche compostabili e non incentiva le pratiche agricole che utilizzino detti ammendanti naturali in sostituzione di quelli chimici. Tali pratiche garantiscono in primis lo sbocco finale per la gestione della frazione organica, la principale componente dei rifiuti urbani, consentendo di restituire carbonio e fertilità al suolo e contestualmente immobilizzarlo;
appare opportuno sottolineare che, data la centralizzazione delle attività verso la Commissione, il ruolo degli esperti deve essere garantito e la consultazione deve essere trasparente in ogni fase, dalla costruzione all'attuazione delle metodologie e del Regolamento stesso,
esprime valutazione positiva
sulla proposta della Commissione europea e ritiene in ogni caso necessario che, nel corso del negoziato:
vada ribadito in modo esplicito che il quadro proposto è, e deve essere inteso, come uno strumento supplementare e non sostitutivo rispetto agli strumenti già in essere che perseguono la riduzione delle emissioni e l'incremento degli assorbimenti di carbonio e, specificatamente, ESR, ETS, LULUCF;
Pag. 123la Commissione chiarisca adeguatamente il metodo attraverso il quale tutti gli assorbimenti devono essere considerati e contabilizzati in piena trasparenza e tenendo adeguatamente in considerazione criteri come la durata dello stoccaggio, il rischio di rilasci, l'incertezza delle misurazioni, il rischio di carbon leakage;
vada previsto un quadro normativo distinto per gli assorbimenti del carbonio nei suoli agricoli realizzato attraverso le soluzioni naturali di gestione dei suoli rispetto allo stoccaggio geologico del carbonio con soluzioni tecnologiche ed al sequestro nei biomateriali, anche al fine di favorire la creazione di uno specifico mercato dei crediti generati dall'agricoltura il cui valore potrà restituire all'agricoltore adeguato compenso per lo sforzo messo in atto;
vada chiarita la definizione di 'carbon removals' rendendola maggiormente affine a quanto previsto dall'IPCC soprattutto in relazione al possibile utilizzo degli assorbimenti ai fini della conformità agli obiettivi europei sugli assorbimenti, stabiliti mediante il regolamento LULUCF e le metodologie coerenti con quanto previsto dalle linee guida IPCC per gli inventari di gas serra, evitando di sovrastimare o sottostimare assorbimenti ed emissioni connesse all'attività di assorbimento di carbonio;
vada definita adeguatamente la coerenza metodologica nella quantificazione degli assorbimenti di carbonio, tracciando le unità in maniera rigorosa, al fine di evitare la doppia contabilizzazione al pari del sistema dei registri ETS o Kyoto;
vada valutato un sistema d'incentivi specifici, al di là della certificazione volontaria, per l'utilizzo di fertilizzanti organici da rifiuti, considerando i benefici ambientali derivanti dalla sottrazione dei rifiuti organici dal flusso dei rifiuti indifferenziati destinati a smaltimento (evitando così ulteriori emissioni di gas serra dalle discariche, come richiesto dalla direttiva 1999/31).
Bonelli
ALLEGATO 2
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio. COM(2022) 672 final.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI DOCUMENTO FINALE PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE
La Commissione VIII,
esaminata la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio – COM(2022)672;
premesso che:
la proposta di regolamento in esame è volta a istituire un quadro volontario di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio, al fine di contribuire, in coerenza con il Green Deal e il regolamento europeo sul clima, alla riduzione netta delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. In particolare, la proposta intende incentivare e accelerare la diffusione degli assorbimenti di carbonio attraverso il sequestro nei suoli agricoli, lo stoccaggio nei prodotti e lo stoccaggio permanente;
nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta viene ribadito che il regolamento europeo sul clima limita a 225 MtCO2eq la quantità di rimozioni di carbonio attraverso l'uso del suolo che può contribuire all'obiettivo di riduzione del 55 per cento delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2030;
il regolamento sulle emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (c.d. LULUCF), recentemente rivisto, innalza tale obiettivo e stabilisce che suoli e foreste dell'UE debbano garantire entro il 2030 l'assorbimento di 310 Megatonnellate di CO2;
gli obiettivi principali della proposta sono: i) garantire l'elevata qualità degli assorbimenti di carbonio nell'UE e ii) istituire un sistema di governance per le certificazioni dell'UE finalizzato a evitare l'ecologismo di facciata applicando correttamente i criteri del quadro di qualità dell'UE e facendoli rispettare in modo affidabile e armonizzato in tutta l'Unione;
tali azioni sono necessarie per stimolare la diffusione delle attività di assorbimento del carbonio e per sviluppare qualsiasi politica futura in questo settore, in considerazione della necessità di assorbire centinaia di milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Tutto ciò contribuirà al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 stabilito nella normativa europea sul clima, nonché degli altri obiettivi ambientali della comunicazione sul Green Deal europeo;
la proposta è stata preceduta nel 2021 da una comunicazione della Commissione europea sui cicli di carbonio sostenibili, che sottolinea l'importanza di creare incentivi e modelli imprenditoriali per aumentare l'assorbimento del carbonio nei pozzi di assorbimento naturali costituiti dagli ecosistemi (sequestro di carbonio nei suoli agricoli) e sviluppare un mercato unico per la cattura, l'utilizzo, il trasporto e lo stoccaggio del biossido di carbonio,
considerato che:
tale proposta, assume come base giuridica l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce all'Unione il diritto di intervenire al fine di perseguire gli obiettivi della politica in materia ambientale. Tra questi obiettivi, definiti all'articolo 191, paragrafo 1, del TFUE, figurano, Pag. 125tra l'altro, la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente, un uso accorto e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale, in particolare a combattere i cambiamenti climatici;
con specifico riferimento al principio di sussidiarietà e, quindi, alla necessità di un intervento normativo dell'Unione nonché del reale valore aggiunto rispetto a quello che ciascuno Stato membro potrebbe fare legiferando in materia, viene rilevata l'esigenza di garantire un coordinamento a livello europeo in grado di potenziare l'azione per il clima e integrare le iniziative nazionali e locali, anche al fine di superare le difficoltà riscontrate nella valutazione della qualità degli assorbimenti di carbonio e creare parità di condizioni nel mercato interno per la certificazione degli assorbimenti, a vantaggio della comparabilità e della fiducia;
valutato, altresì, che:
nel condividere e accogliere positivamente l'intenzione della proposta di strutturare, coordinare e disciplinare il mercato volontario emergente di crediti di carbonio, va tuttavia rilevato che le soluzioni prospettate non appaiono concorrere in modo significativo e dirimente al perseguimento degli obiettivi che la stessa si pone;
a tal fine, appare raccomandabile colmare alcune lacune che, nell'attuale formulazione, non consentono di sviluppare pienamente il potenziale della proposta e di dare adeguata risposta a talune criticità, con particolare riferimento: all'urgenza di prevenire e, in alcuni casi, fermare i danni alla biodiversità causati dal mercato volontario attualmente in uso; alla necessità di tutelare adeguatamente i piccoli proprietari e portatori di interesse locali spesso esclusi dalla partecipazione e fruizione dei benefici del mercato volontario e di identificare e rimuovere gli ostacoli all'effettivo sviluppo del sistema (quali, barriere economiche e informative, incertezza di mercato, e costi iniziali); anche i criteri QU.A.L.ITY si configurano eccessivamente generici e di dubbia utilità nell'apportare un fattivo contributo qualitativo al mercato volontario dei crediti;
con particolare riferimento ai criteri di sustainabilITY, sebbene vi siano alcune certificazioni supplementari e facoltative per la biodiversità, lo stato attuale del mercato di assorbimenti di carbonio è ancora lontano dagli obiettivi di sostenibilità, quali la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, la transizione verso un'economia circolare e la prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
occorrerebbe inoltre chiarire quali siano gli utilizzi legittimi dei crediti generati e la relazione con altri strumenti, quali l'ETS e la PAC anche al fine di elaborare i corrispondenti correttivi;
è parimenti necessario definire le modalità di implementazione del mercato volontario emergente, in particolare mediante lo sviluppo centralizzato di metodologie, criteri minimi, registri nazionali, e organi di controllo, altresì sottoponendo i crediti importati da paesi non-UE agli stessi criteri QU.A.L.ITY di quelli emessi nell'UE, per evitare l'insorgere di distorsioni della concorrenza con i certificati di assorbimento di paesi terzi che non si basano sugli stessi requisiti;
occorre infine prevedere adeguate misure anti riciclaggio e anti corruzione volte a prevenire rischi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata e lo sfruttamento del mercato volontario da parte delle eco-mafie,
tenuto conto degli elementi di conoscenza e valutazione emersi nelle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta,
esprimono una
valutazione positiva sulla proposta della Commissione europea,
con le seguenti condizioni:
per le motivazioni espresse in premessa, nel corso del prosieguo dell'esame Pag. 126della proposta a livello di Unione europea, valuti il Governo:
con riferimento all'articolo 2:
la lettera a) definisce gli 'assorbimenti di carbonio' sia in termini di effettivo assorbimento e stoccaggio che come riduzione del rilascio di carbonio nell'atmosfera. Quest'ultima definizione tuttavia non appare conforme a quella emergente nelle linee guida elaborate dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) né alla terminologia in uso nell'attuale mercato volontario dei crediti di carbonio e nelle linee guida internazionali che operano una più netta distinzione tra i due tipi di crediti (ovvero tra 'removal' e 'avoidance'), richiedendo, per esempio, di aumentare progressivamente l'utilizzo di crediti di assorbimento, rispetto ai crediti di riduzione di emissioni, e raggiungere il 100 per cento di assorbimenti permanenti entro il 2050. Tale precisazione appare auspicabile anche al fine di definire in modo inequivoco l'ambito di applicazione della proposta di regolamento che, se riferita ad entrambi i tipi di crediti, richiederebbe l'introduzione di una norma che consenta di contabilizzarli in maniera distinta, così da consentire agli acquirenti di ottemperare alle linee guida sugli assorbimenti, ed evitare uno svantaggio competitivo delle attività di stoccaggio a lungo termine (e.g. riforestazione) rispetto alle attività di riduzione delle emissioni (e.g. gestione di torbiere o foreste) generalmente meno dispendiose;
la lettera g) definisce 'permanente' lo stoccaggio del carbonio che immagazzina carbonio 'per diversi secoli'. Tale definizione non appare sufficientemente circostanziata e non tiene conto della percentuale di rischio associata allo stoccaggio, che dovrebbe essere quantificata e possibilmente assicurata da un adeguato buffer pool condiviso;
la lettera h) definisce 'sequestro del carbonio nei suoli agricoli' l'attività di assorbimento del carbonio connessa alla gestione dei terreni che determina un aumento dello stoccaggio di carbonio nella biomassa vivente, nelle materie organiche morte e nei suoli. La formulazione sembrerebbe includere attività di gestione di foreste, torbiere, praterie, etc. A tale riguardo andrebbe chiarito se la proposta di regolamento sia da intendersi riferita alle «soluzioni basate sulla natura» non prettamente legate ai suoli agricoli, e, in tal caso utilizzare una terminologia più adeguata, riferita alle Nature-based Solutions o alle Natural Climate Solutions;
di sostenere la proposta della Commissione europea di aumentare l'obiettivo di assorbimento netto a 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente nel settore del suolo entro il 2030;
di definire metriche d'impatto e criteri quantitativi minimi di biodiversità, adattamento, risorse idriche, ed economia circolare per i progetti sviluppati sul suolo europeo, oltre che per i crediti importati, nonché di adoperarsi con il massimo impegno per impedire il rapido sviluppo di progetti volontari di assorbimento che incoraggino pratiche con esternalità negative per la biodiversità e l'ambiente, in termini difficilmente reversibili per la ricchezza naturale del nostro paese;
di garantire e tutelare, attraverso percorsi chiari e trasparenti, il coinvolgimento diretto delle parti interessate e, segnatamente, dei portatori di interesse locali e dei piccoli proprietari terrieri, spesso esclusi dai processi decisionali di design dei progetti e dalla partecipazione e fruizione dei benefici del mercato volontario, anche al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità da parte di un gran numero di operatori e valorizzare le singole specificità territoriali ed ecosistemiche per la riduzione dei gas a effetto serra;
e con le seguenti raccomandazioni:
proporre misure che consentano, nel quadro delle certificazioni dell'UE per gli assorbimenti di carbonio, una più puntuale definizione dei criteri di qualità (QU.A.L.ITY) nonché delle nuove metodologie, modalità di certificazione e requisiti quantitativi minimi. In particolare:
per quanto attiene la quantificazione (QUantification) si ritiene raccomandabile:Pag. 127 1) redigere nuove metodologie in collaborazione con esperti internazionali, includendo un'analisi più completa del ciclo vita, specialmente nel caso dei pascoli e dello stoccaggio nei prodotti; 2) creare strumenti di quantificazione standardizzati e rigorosi con interfacce accessibili a piccoli e medi proprietari terrieri, al fine di facilitare l'accesso agli incentivi; 3) migliorare ed aggiornare i dati accessibili sulla permanenza dello stoccaggio nei prodotti; 4) aumentare la risoluzione dei dati satellitari accessibili pubblicamente e standardizzare i modelli di calcolo degli assorbimenti a partire da questi dati; 5) introdurre linee base dinamiche basate su dati regionali aggiornati, in aggiunta all'aggiornamento periodico dello scenario di riferimento di cui all'art. 4.7; 6) regolamentare l'introduzione di nuove tecnologie di monitoraggio quali spettroscopia sottosuolo, analisi di biomassa da droni e/o satelliti, e altro;
per quanto attiene l'addizionalità (Additionality): al fine di direzionare più correttamente gli incentivi, si ritiene raccomandabile considerare l'inclusione di altri criteri di addizionalità, oltre a quello legale, quali criteri di addizionalità finanziaria, l'analisi degli ostacoli allo sviluppo delle attività di assorbimento del carbonio sotto il profilo dell'informazione e della conoscenza degli strumenti da parte del mercato, nonché l'analisi delle pratiche comuni nel contesto di riferimento;
per quanto attiene allo stoccaggio a lungo termine (Long-term storage): si ritiene raccomandabile proporre prassi alternative a quelle in uso, basate su assunzioni incerte e su analisi approssimative che spesso si rivelano errate, prevedendo ad esempio l'utilizzo di crediti che certificano lo stoccaggio annuo al termine dello stesso (dunque, ex-post);
per quanto attiene la sostenibilità (sustainability), si ritiene raccomandabile definire parametri d'impatto e criteri quantitativi minimi, anche con riferimento all'attività di monitoraggio, considerato che tale criterio potrebbe avere un peso rilevante sulla qualità del mercato volontario, anche tenuto conto del principio «non arrecare un danno significativo» stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/2139 e dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del consiglio;
definire chiaramente all'interno della proposta di regolamento quali siano gli utilizzi legittimi dei crediti tra i vari possibili, tenendo conto di eventuali aggiustamenti corrispondenti degli obiettivi nazionali, in base ai seguenti criteri:
divieto di utilizzo di crediti per ETS, ESR e LULUCF per evitare il doppio conteggio;
definizione di standard di contabilizzazione degli assorbimenti diversi a seconda dell'utilizzo;
distinzione tra riduzione e compensazione tramite assorbimenti in politiche, obiettivi e rivendicazioni di stati, istituzioni e società, per evitare che l'utilizzo di crediti diventi un deterrente per la riduzione delle emissioni, e per evitare l'utilizzo di assorbimenti non permanenti;
esclusione delle compensazioni volontarie dalla contabilizzazione;
applicazione di un criterio uniforme di valutazione degli standard di qualità per i crediti utilizzati nell'UE ma registrati in paesi non-UE;
definizione di processi di verifica e certificazione trasparenti e credibili per prevenire l'uso improprio dei crediti di carbonio a fini di Greenwashing;
valutare l'opportunità di inserire norme che prevedano di incentivare ulteriormente l'utilizzo di fertilizzanti organici da rifiuti, per i co-benefici ambientali derivanti dalla sottrazione di tali rifiuti dal flusso dei rifiuti indifferenziati destinati a smaltimento;
prevedere la possibilità di valorizzare il ruolo degli ammendanti ottenuti da frazione organica del rifiuto urbano e dai rifiuti compostabili (compost) quali fertilizzanti utilizzati sia nelle pratiche agricole che nel contesto urbano (parchi, giardini, Pag. 128alberature stradali, aiuole..), anche valutando incentivi economici specifici;
valutare la possibilità di inserire disposizioni che valorizzino, incentivandolo, il contributo della silvicoltura alla riduzione complessiva di CO2, eventualmente anche prevedendo l'utilizzo di risorse pubbliche;
integrare la proposta con disposizioni volte a remunerare le pratiche agricole idonee a favorire l'assorbimento di carbonio dall'atmosfera con meccanismi incentivanti aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla Politica agricola comune.
L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
ALLEGATO 3
Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. C. 1406 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1406, recante delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche, approvato dal Senato;
apprezzate le finalità del provvedimento di operare una revisione del sistema degli incentivi alle imprese, inclusi quelli aventi natura fiscale, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo;
sottolineata favorevolmente la scelta di pervenire alla redazione di un codice che razionalizzi l'offerta di incentivi e ne armonizzi la disciplina;
evidenziato che tra i principi e i criteri direttivi di delega per la sistematizzazione delle misure di incentivazione si fa riferimento a criteri che tengano conto, tra l'altro, del sostegno alla sostenibilità ambientale in rapporto all'efficientamento energetico e alla transizione ecologica,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
ALLEGATO 4
5-00689 Forattini: Notizie in merito al reperimento da parte di Autovia Padana SpA delle risorse necessarie al finanziamento del terzo ponte di Cremona.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo, rappresento quanto segue.
La Convenzione sottoscritta con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla Società Concessionaria Autovia Padana nel 2017 individuava investimenti specifici da realizzare nella prima fase della gestione, cosiddette Opere di Lotto 1, tra cui il raccordo autostradale Ospitaletto-Montichiari, gli interventi sulla A21 in Piacenza, la Tangenziale di Cremona, la variante alla SP ex SS 45 bis in corrispondenza degli abitati di Pontevico e Robecco d'Oglio e l'abbattimento barriera La Villa e il nuovo casello di Caorso.
Come riportato dall'onorevole interrogante, nel secondo quinquennio, il contratto di concessione prevedeva, fra gli altri, la realizzazione del nuovo casello di Castelvetro, il raccordo autostradale con la SS 10 Padana Inferiore e il completamento della bretella autostradale tra la SS 10 e la SS 234 (cosiddetto Terzo ponte di Cremona), a seguito del reperimento da parte della concessionaria delle necessarie risorse finanziarie. La Società aveva il vincolo a comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro la data di scadenza del primo periodo regolatorio, l'eventuale mancata disponibilità di tali risorse finanziarie.
Nel marzo 2022, Autovia Padana ha comunicato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'esigenza di realizzare interventi di manutenzione straordinaria sulla rete autostradale già assentita in concessione sulla base di alcune criticità rilevate nell'ambito delle verifiche di natura strutturale.
In tale contesto è stata evidenziata, in particolare, la necessità di attuare un intervento di sostituzione dell'impalcato e di adeguamento sismico del ponte sul fiume Po compreso tra Fiorenzuola d'Arda e Cremona, finalizzato al miglioramento della durabilità e del comportamento sismico. Per tale intervento è stata individuata una previsione di spesa pari a circa 330 milioni di euro.
Sono, inoltre, stati previsti ulteriori interventi di riqualificazione delle opere di scavalco dell'autostrada in gestione, finalizzati al mantenimento dei livelli di sicurezza.
Con nota del maggio 2022, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rappresentato ad Autovia Padana che tali interventi assumevano carattere di priorità rispetto alle ulteriori opere in concessione e determinavano un fabbisogno finanziario aggiuntivo, non previsto nel Piano Economico Finanziario assentito in sede di gara, con conseguente necessaria revisione del rapporto concessorio.
Il successivo 3 agosto 2022, Autovia Padana ha trasmesso una nuova versione del Piano Economico Finanziario, rappresentando la necessità di destinare le risorse originariamente previste alle opere del secondo periodo regolatorio alla copertura dei suddetti interventi prioritari, con conseguente stralcio dal Piano Economico Finanziario delle opere del secondo quinquennio.
Lo scorso 3 agosto, Autovia Padana ha trasmesso una versione aggiornata del Piano Economico Finanziario, confermando l'impostazione sopra rappresentata del Piano inviato nel 2022.
In conclusione, le opere del secondo periodo regolatorio potranno essere inserite nei prossimi aggiornamenti quinquennali, qualora ne sussistessero i presupposti per la loro realizzazione.
ALLEGATO 5
5-00514 Fenu: Ritardi nella realizzazione degli interventi di ammodernamento e manutenzione della SS131 «Carlo Felice» in Sardegna.
TESTO DELLA RISPOSTA
In riferimento al quesito posto, la società ANAS ha rappresentato quanto segue.
I lavori in corso e di prossimo avvio lungo l'itinerario della S.S. 131 «di Carlo Felice» riguardano sia interventi di nuove opere che di manutenzione programmata, finalizzati all'innalzamento delle condizioni di sicurezza dell'arteria e conseguente riduzione dell'incidentalità, nonché al miglioramento delle condizioni di fruibilità che prevedono l'eliminazione dei numerosi incroci a raso presenti.
Tali interventi risultano completati sino ad Oristano ad eccezione del tratto dal km 23+885 al km 32+412 attualmente in fase di realizzazione, mentre proseguono sino a Porto Torres con una sezione a corsie ridotte, priva di banchina e con la presenza di numerosi incroci a raso.
Gli interventi di manutenzione programmata sono risultati indispensabili ed improcrastinabili anche a seguito delle verifiche condotte da ANSFISA su alcune opere d'arte. Per alcuni di questi, come le Gallerie Chighizzu al km 205 circa, la stessa Agenzia aveva imposto tempi stringenti per l'adeguamento degli impianti al decreto legislativo n. 264 del 2006 e, sulla base di tali istanze, ANAS è intervenuta tempestivamente anche al fine di scongiurare l'interdizione al traffico delle tratte interessate dai lavori.
In merito allo stato di avanzamento dei lavori, rappresento quanto segue.
Sono in corso di esecuzione i seguenti interventi:
nel primo stralcio dal km 158+000 al km 162+700, è prevista la realizzazione di due nuovi svincoli (svincolo Bonorva Sud al km 158+600 e svincolo di Bonorva Nord al km 162+000), in sostituzione di altrettante intersezioni a raso esistenti e la sistemazione delle viabilità locali. Lo scorso luglio è stato aperto al traffico lo svincolo di Bonorva sud ed entro la primavera 2024, sarà aperto anche quello di Bonorva nord;
per il 2° stralcio dal km 108+300 al km 158+000, che prevede l'apertura del nuovo svincolo di Paulilatino, i lavori sono stati consegnati lo scorso 5 luglio;
per il 3° stralcio dal km 162+700 al km 209+500, sono in corso i lavori lungo l'asta principale lungo il raccordo con la SP124.
Infine, per quanto attiene ai lavori di ammodernamento e di adeguamento nel tratto compreso tra il km 23+885 ed il km 32+412, le lavorazioni lungo l'asta principale sono state completate e sono attivate le deviazioni di cantiere dal km 23+400 al km 27+200, con deviazione della circolazione sulle complanari denominate R1 e R4, ciascuna con unico senso di circolazione. Entro la fine dell'anno, tali deviazioni saranno rimosse.
Sono, invece, in fase di progettazione, i seguenti interventi di:
adeguamento e messa in sicurezza localizzati e distribuiti su un territorio di estensione di circa 50 km, dal km 108+300 al km 158+000, completamente finanziato (CA 284) e per il quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, lo scorso 26 giugno, ha espresso parere favorevole nell'ambito della verifica delle varianti;
adeguamento e messa in sicurezza nel tratto dal comune di Codrongianus fino all'abitato di Sassari, nell'ambito del completamento dell'itinerario Sassari-Olbia dal Km 192+500 al Km 209+500, lotto 1 e lotto 2 (CA 349 e CA 357).
Pag. 132 Preciso che esclusivamente questi ultimi due interventi (CA 349 e CA 357) risultano commissariati.
In merito al rispetto del cronoprogramma, i progetti definitivi di tali interventi commissariati risultano in procedura di VIA presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con istanze trasmesse rispettivamente in data 5 maggio 2021 e 25 ottobre 2021 e ad oggi ancora non riscontrate.
In chiusura, rappresento che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha interessato ANAS per l'adozione di misure volte a conciliare la presenza dei cantieri stradali con l'esigenza di mobilità dell'utenza stradale, nel rispetto dei più alti standard di sicurezza e fluidità della circolazione.
ALLEGATO 6
5-01073 Braga: Iter per il completamento della variante alla ex SP 639 nel territorio della provincia di Lecco.
TESTO DELLA RISPOSTA
Il quesito posto mi consente di fornire un aggiornamento rispetto al question time discusso in questa Commissione lo scorso 25 maggio, presentato dal medesimo onorevole interrogante.
In seguito alla trasmissione a SIMICO da parte di ANAS del 6 aprile 2023 dell'aggiornamento della documentazione progettuale e il documento di Fattibilità delle alternative progettuali, la SIMICO ha richiesto ulteriori approfondimenti in merito all'impatto dell'opera sul territorio, ai rischi connessi alle tecniche di scavo, alla cantierizzazione, alla stima dei costi ed ai tempi di realizzazione.
ANAS, ha riscontrato le richieste di SIMICO e il successivo 29 maggio ha provveduto a trasmettere il pacchetto documentale propedeutico all'apertura della Conferenza dei Servizi preliminare.
Il 27 giugno 2023, in un incontro tenuto presso regione Lombardia con SIMICO, le province di Lecco e di Bergamo, la società ANAS ha presentato ufficialmente il progetto di fattibilità dell'intervento e le tre soluzioni tecniche di progetto.
In tale incontro la Provincia di Lecco ha avanzato la necessità di ulteriori approfondimenti circa la risoluzione delle interferenze e degli espropri.
Il successivo 18 luglio, ANAS ha trasmesso a SIMICO la documentazione revisionata del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera necessaria per dare avvio alla Conferenza di Servizi Preliminare che il Commissario Straordinario ha provveduto ad indire.
La riunione si è tenuta in modalità telematica il 19 settembre scorso nel corso della quale è stato presentato da ANAS il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e le alternative progettuali che di seguito descrivo:
1) ottimizzazione del Progetto Esecutivo 2012 con mantenimento dello stesso tracciato;
2) realizzazione dell'opera attraverso scavo meccanizzato con Tunnel Boring Machine (TBM), con mantenimento degli imbocchi nord e sud già realizzati ma diverso andamento plano-altimetrico rispetto al progetto esecutivo del 2012;
3) nuovo tracciato con scavo in tradizionale, con mantenimento dell'imbocco nord, nuova configurazione per l'imbocco sud e relativa nuova sistemazione di tutta la parte a cielo aperto di collegamento con la viabilità esistente.
La Conferenza si è conclusa con la fissazione del termine per l'espressione dei pareri da parte delle Amministrazioni e degli Enti competenti al 4 ottobre scorso.
All'esito dell'esame delle posizioni espresse nei suddetti pareri, il Commissario emetterà la determinazione motivata di conclusione del procedimento, che sarà pubblicata sul sito web di SIMICO.
ALLEGATO 7
5-01434 Pastorino: Iter per la realizzazione delle varianti alla SS 45 della Val di Trebbia.
TESTO DELLA RISPOSTA
Il quesito posto mi consente di fornire un aggiornamento rispetto al question time discusso in IX Commissione lo scorso 12 gennaio, presentato dal medesimo onorevole interrogante.
Rispondo con gli elementi forniti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
In merito all'evoluzione del procedimento amministrativo riguardo al progetto definitivo della variante alla strada statale 45 Val Trebbia dal km 31+500 (Costafontana) al km 35+600 (Montebruno), 2° stralcio funzionale, lo scorso 15 febbraio il Servizio Valutazioni Impatto Ambientale e sviluppo sostenibile della regione Liguria ha espresso parere positivo. Il successivo 16 maggio, la Commissione VIA ha espresso parere positivo con condizioni.
Il 26 settembre scorso è pervenuto anche il parere positivo con condizioni del Ministero della cultura.
Pertanto, si è proceduto alla stesura dello schema di decreto di VIA in corso di firma da parte dei ministeri concertanti, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero della cultura la cui emanazione è prevista entro il corrente mese.
Una volta conclusa tale procedura, confermo l'impegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad avviare tempestivamente la Conferenza di Servizi per gli adempimenti conseguenti.