ALLEGATO 1
Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti. C. 1515 Governo, approvato dal Senato.
RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA













ALLEGATO 2
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora. C. 433 e abb.
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO




ALLEGATO 3
Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Atto n. 88.
DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO










ALLEGATO 4
Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Atto n. 88.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI DEL GRUPPO AVS
La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto n. 88);
premesso che tale schema di decreto è emanato in attuazione degli articoli 5, comma 1, lettera a), e 9, comma 1, lettera g), della legge n. 111 del 2023, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»;
nello specifico lo schema di decreto agli articoli da 1 a 3, attua le disposizioni di cui al sopracitato articolo 5, comma 1, lettera a), finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF) nonché la graduale riduzione della relativa imposta in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:
a) garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un'imposta ad unica aliquota (cosiddetta flat tax), attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda;
b) conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione;
è noto che la prospettiva delineata dalla delega fiscale è la transizione del sistema tributario verso l'aliquota impositiva unica, sarebbe pertanto legittimo domandarsi quale coerenza possa essere attribuita al suddetto insieme di impegnative e contraddittorie affermazioni;
la prima misura attraverso la quale lo schema di decreto Atto n. 88 attua il principio di progressività è la riduzione, sperimentalmente per il solo anno 2024, delle attuali aliquote (e relativi scaglioni) da applicarsi in sede di determinazione dell'imposta lorda, da quattro a tre, con conseguente riduzione di gettito, per quell'anno, di oltre 4 miliardi di euro;
l'IRPEF è oggi l'unica imposta progressiva pertanto una riduzione generalizzata del suo peso, anche se attuata attraverso la graduale riduzione delle sue aliquote, comporta inevitabilmente un'attenuazione della progressività del sistema nel suo insieme;
tutto ciò consolida il disegno di un sistema tributario fortemente squilibrato con il quale si trascura ogni logica di giustizia distributiva e attraverso il quale viene compromesso e tradito il contratto fiscale, che presuppone la corrispondenza tra onere delle imposte e ritorno in termini di benefici dei beni e servizi pubblici, tra chi le imposte è chiamato a pagarle e chi non lo è, per beni e servizi pubblici di cui tutti si avvalgono, e che rafforza un principio, ormai definitivamente assunto dall'attuale governo, secondo il quale il nostro sistema tributario non debba più rivestire un carattere di generalità, né debba fondarsi sul principio di equità orizzontale, potendo, invece, essere manovrato a piacere, per esigenze contingenti e completamente slegato dalle esigenze strutturali di spesa pubblica presenti e future;
Pag. 72pertanto il perseguimento dell'equità orizzontale del sistema tributario, laconicamente citato dalla relazione illustrativa dell'Atto n. 88, andando ad incidere sulla struttura dell'IRPEF sembra sottendere in realtà l'obiettivo, anche malcelato, di alleviare il prelievo fiscale sui redditi medio-bassi (ossia di tutti quelli superiori ai 15.000 euro), in un periodo di inflazione ancora elevata che richiederebbe, di contro, politiche redistributive improntate all'equità;
né vale il tentativo di assicurare la vera e propria equità orizzontale attraverso la contestuale previsione di un ampliamento della no tax area attualmente prevista per i redditi da lavoro dipendente da 8.150 euro a 8.500 euro per parificarla a quella già vigente a favore dei pensionati, al fine di arrivare ad applicare progressivamente lo stesso onere fiscale a tutte le tipologie di reddito prodotto;
l'aumento della soglia di esenzione per i lavoratori dipendenti, con equiparazione a quella dei pensionati, comporterà un guadagno pari a circa 75 euro, innalzamento che rischia, paradossalmente, di creare una seria perdita a quegli stessi lavoratori dipendenti, perché interagisce con un altro istituto: il trattamento integrativo che ha assorbito il vecchio bonus degli 80 euro;
secondo la tesi di fondo del governo (e che sottende l'intera legge di delega fiscale) una riduzione del carico fiscale produrrebbe effetti positivi sull'intero sistema economico, e non soltanto a favore di chi beneficia dello sgravio fiscale. Si tratta di una riproposizione della famosa «curva di Laffer» che, da un punto di vista teorico, stava alla base della riforma fiscale americana di Ronald Reagan, secondo la quale la riduzione del prelievo farebbe aumentare la produzione e, quindi, il gettito fiscale, con una sorta di effetto win-win o, comunque, di un doppio dividendo, destinato ad aumentare il benessere della collettività;
diversamente, per realizzare una piena equità distributiva occorre il coraggio politico per richiedere al cittadino uno «sforzo» suppletivo: quello di farsi carico di una tassazione complessiva che cresce più che proporzionalmente al crescere della sua capacità contributiva. Tale operazione di redistribuzione del reddito consente di addossare un peso quantitativamente superiore di tassazione a chi è in grado di sopportarlo più agevolmente e con minore sofferenza, piuttosto che addossare a tutti indistintamente lo stesso peso;
alla progressività si deve pertanto continuare a riconoscere la capacità di distribuire il più equamente possibile il sacrificio rappresentato dalla tassazione al variare della ricchezza: tanto più un contribuente è ricco, tanto minore sarà il suo sacrificio, perché all'aumentare del reddito diminuisce l'utilità del reddito stesso, di conseguenza, il modello di riferimento non può che essere quello della progressività della tassazione perché il solo in grado di garantire un'effettiva uguaglianza verticale;
in un sistema tributario caratterizzato, come quello italiano, da una progressività per scaglioni, la riduzione del numero delle aliquote, come quella operata dall'articolo 1 dell'Atto n. 88, se non compensata da un allargamento degli scaglioni a più alta aliquota marginale o da un innalzamento di quest'ultima, si ha come effetto ineludibile quello di favorire maggiormente, in termini assoluti, i redditi più alti. Infatti i redditi più bassi sono già, di fatto, ampiamente al riparo dalla tassazione grazie al sistema delle detrazioni, pertanto l'onere del prelievo, per quanto complessivamente ridotto, viene caricato in misura relativamente maggiore sulle classi medie;
sono ormai tante le categorie di reddito che sfuggono alla progressività del prelievo e godono di regimi agevolativi differenziati, di natura generalmente proporzionale, un fenomeno ulteriormente confermato e incoraggiato dall'intero impianto della legge di delega per la riforma del sistema fiscale di cui l'Atto n. 88 costituisce il primo tassello attuativo;
dall'IRPEF non possono, invece, fuggire lavoratori dipendenti e pensionati ai Pag. 73quali è riferibile l'83,5 per cento della sua base imponibile totale. Tale prevalenza in IRPEF del reddito da lavoro dipendente e da pensione si deve al fatto che nel corso degli anni altre tipologie di reddito si sono giovate di una «sartoria tributaria» grazie alla quale numerose categorie di contribuenti sono state in grado di ritagliarsi – in varia misura, con varie giustificazioni e trasversale sostegno politico – un'opzione di uscita dalla progressività ed in molti casi anche dal prelievo IRPEF regionale e comunale;
nonostante l'IRPEF sia oramai divenuta una imposta «speciale», cioè riferita largamente, come si è visto, ai soli redditi di lavoro dipendente e pensione, essa rappresenta comunque l'imposta di maggior peso del nostro ordinamento, l'unica a cui è affidato il compito di realizzare, in modo evidentemente parziale e sicuramente insufficiente, il principio costituzionale della progressività del prelievo sancito all'articolo 53 della Costituzione;
è a dir poco allarmante per la stabilità del sistema di prelievo che il primo tassello di attuazione di una delega presentata come la riforma epocale del sistema tributario si sostanzi in una revisione dell'IRPEF di portata abbastanza marginale, senza una prospettiva tracciata verso l'assetto finale ma, al contrario, con un orizzonte di breve termine;
la suddetta transitorietà dell'intervento non va certo nella direzione di ridare fiducia ai contribuenti e di sostenere, attraverso l'aumento del reddito disponibile, i consumi delle famiglie, a meno che il governo non consideri questa revisione come un impegno politico irreversibile («da cui non si può tornare indietro»), e quindi da rinnovare di anno in anno, ipotecando così le manovre finanziarie future per trovare, a legislazione vigente, le relative coperture economiche pari, per la sola IRPEF, ad oltre 4 miliardi di euro a cui aggiungere le risorse per rifinanziare gli sgravi contributivi: insomma una riedizione della clausola di salvaguardia Iva che ha ingessato le manovre di bilancio fino ad anni recenti;
un sistema tributario concepito in tal modo risulta incompatibile, nel futuro, con un sistema di spesa che pretende di essere «universale» dal punto di vista della fruizione dei diritti posto che in un sistema universale, l'uscita dal prelievo (inclusa l'evasione) non comporta l'uscita dalle prestazioni universali. Al contrario, coloro che pagano interamente le imposte divengono oggetto di un paradosso: subiscono una crescente riduzione delle prestazioni pubbliche (in primo luogo quelle sanitarie), finanziariamente condizionate da risorse limitate, mentre alimentano un sistema di prelievo che alle altre categorie di contribuenti distribuisce esenzioni, agevolazioni e riduzioni di imposta;
né può conciliarsi, in termini prospettici, un sistema tributario interamente addossato su lavoratori, pensionati e consumatori in relazione alle proiezioni dell'inverno demografico che riguardano il nostro Paese, alla pressoché nulla dinamica dei salari e al livello inevitabilmente più basso delle future pensioni pubbliche basate sul metodo contributivo;
con l'Atto n. 88 essendosi rilevata la totale esclusione, già agli albori della delega, di una qualsivoglia finalità redistributiva, che porti ad una ricomposizione del prelievo, dai cespiti più tassati a quelli che non lo sono affatto o lo sono in misura estremamente ridotta, dal prelievo sui redditi dei fattori produttivi al prelievo sulle rendite, sui consumi o sui patrimoni, passando inevitabilmente, in questo caso, per una revisione del catasto che lo renda uno strumento meno iniquo;
avendo, al contrario, rilevato che l'approccio al disegno complessivo del sistema tributario è fortemente conservativo e non in grado di affrontare le profonde criticità del sistema in essere in primis quella della generalizzata e diffusa erosione della base imponibile Irpef da parte di una molteplicità di regimi sostitutivi e/o forfetari;
l'impianto della delega fiscale conferma e allarga la frammentazione e la cedolarizzazione della tassazione dei redditi, che comporta, come prima conseguenza, un forte squilibrio nella tassazione fra categorie reddituali con violazione del Pag. 74principio di equità orizzontale per cui a parità di redditi si dovrebbe pagare la stessa imposta;
nell'ambito di applicazione di un'imposta personale progressiva, l'esclusione dalla base imponibile di alcune fonti di entrata comporta, come si è visto, la violazione del principio dell'equità orizzontale (per il quale soggetti con lo stesso reddito complessivo sono gravati da un carico fiscale differente) indebolendo le ragioni che sono alla base della progressività del sistema. L'imposta non risulterebbe infatti più commisurata all'effettiva capacità contributiva, che va necessariamente determinata sulla base del complesso delle risorse a disposizione del contribuente;
sul fronte delle imprese ed in via sperimentale queste, limitatamente all'anno 2024, potranno fruire di una deduzione maggiorata del 20 per cento del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il beneficio viene riconosciuto a condizione di aver esercitato l'attività imprenditoriale per almeno un anno e maggiorato fino al 30 per cento in caso di assunzione di lavoratrici o lavoratori «svantaggiati», under 30 ed ex percettori del reddito di cittadinanza;
parallelamente viene abolita il cosiddetto ACE (Aiuto alla crescita), ossia quella deduzione dal reddito d'impresa del rendimento figurativo del capitale proprio introdotta per premiare fiscalmente chi reinveste gli utili, ossia risorse proprie disponibili, in luogo del ricorso al capitale di debito: una misura che, nell'intento di incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, aveva consentito alle imprese di realizzare una maggiore efficienza o di rafforzare l'apparato produttivo;
la previsione della suddetta abolizione dell'ACE, (tra l'altro neanche prevista tra i principi e criteri direttivi della delega) senza la contestuale riduzione dell'aliquota dell'IRES sugli utili reinvestiti o la maggiorazione delle deduzioni del costo degli investimenti previsti dalla delega, sarà destinata ad aumentare il costo degli investimenti autofinanziati, in un momento in cui, a causa del vertiginoso aumento dei tassi di interesse, il canale bancario diviene per le imprese sempre più proibitivo;
altro vulnus è quello rappresentato dall'eliminazione tra le voci di spesa detraibili quella relativa alle erogazioni liberali, una misura prevista al solo scopo di fare cassa che arrecherà un forte pregiudizio all'attività delle ONLUS che proprio in tale tipo di agevolazioni rivolte al contribuente trovava un importante canale di raccolta fondi,
esprime
PARERE CONTRARIO
Grimaldi.
ALLEGATO 5
Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi. Atto n. 88.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI DEL GRUPPO M5S
La V Commissione (Bilancio tesoro e programmazione),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi (Atto n. 88);
tenuto conto dei princìpi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui alla legge n. 111 del 2023;
premesso che:
lo schema di decreto legislativo in esame intende attuare le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e all'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge n. 111 del 2023;
in particolare, si propone l'obiettivo di realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF), nonché rivedere e razionalizzare gli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi;
in attuazione della delega fiscale, l'articolo 1, dello schema di decreto legislativo in esame prevede la revisione, per il solo anno 2024, delle aliquote IRPEF e degli scaglioni di reddito, disponendo altresì l'innalzamento a 1.955 euro della detrazione prevista per i redditi di lavoro dipendente – esclusi i redditi di pensione- e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
per il solo anno 2024, dunque, le aliquote IRPEF si riducono, da quattro a tre, con accorpamento delle prime due aliquote e l'introduzione di una aliquota del 23 per cento per i redditi fino a 28.000 mila euro. La riduzione interessa in particolare i contribuenti con un reddito compreso tra 15.001 e 28.000 euro, ai quali nel 2024 si applicherà l'aliquota del 23 per cento, in luogo di quella attualmente vigente del 25 per cento;
le simulazioni condotte su diverse platee di contribuenti dimostrano come il vantaggio fiscale che consegue dalla rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni cresca all'aumentare del reddito entro un massimo di 260 euro di risparmio, beneficiando della riduzione d'imposta i redditi più elevati, entro il tetto massimo di reddito complessivo pari a 50.000 euro; di contro, un contribuente con un reddito di poco superiore ai 15.000 consegue un risparmio d'imposta di circa 71 euro annui. Oltre la soglia di reddito pari a 50.000 euro, l'articolo 2, per l'anno 2024, diminuisce di un importo pari a 260 euro, ai fini dell'IRPEF, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante in relazione a taluni oneri;
il comma 2 dell'articolo 1, innalza, da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR fino a 15.000 euro di reddito complessivo per i titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i redditi di pensione) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. La modifica amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati. Anche in tal caso, però, il beneficio è concesso limitatamente al solo periodo d'imposta 2024;
Pag. 76l'articolo 2, al comma 1, diminuisce di un importo pari a 260 euro, ai fini dell'IRPEF, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante per l'anno 2024, mentre al comma 2, precisa che, ai fini del comma 1, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR;
l'articolo 3, prevede poi l'adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
l'articolo 4 introduce, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare cui si farà riferimento, per semplicità, nel prosieguo), ai fini della determinazione del reddito, una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti. L'articolo 4 dispone che, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale. L'incentivo viene riconosciuto a condizione che i soggetti beneficiari abbiano esercitato l'attività nel periodo d'imposta 2023 per almeno 365 giorni. L'agevolazione presuppone, dunque, che l'impresa si trovi in condizioni di normale operatività, stante la necessità di realizzare incrementi occupazionali;
si prevede all'articolo 5 l'abrogazione dell'Aiuto alla crescita economica (ACE) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
dal combinato disposto degli articoli 4 e 5, non paiono derivare effetti complessivamente «sostenibili»: l'incentivo, in forma di maggiorazione del costo del personale assunto, pur condivisibile nel duplice obiettivo di perseguire il consolidamento dei rapporti di lavoro e l'incremento dei livelli occupazionali, è suscettibile invero e in concreto di determinare aiuti alle imprese aventi già un elevato grado di solidità e continuità produttiva (escludendo, pertanto, le imprese in avviamento), a discapito di una misura (l'ACE) destinata alla generalità delle imprese in ottica di crescita e consolidamento patrimoniale;
si istituisce, infine, all'articolo 6, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per l'attuazione della delega fiscale con dotazione pari a 3,5 miliardi di euro per l'anno 2025, 2,6 per l'anno 2026, 2,8 per l'anno 2027 e 2,8 a decorrere dall'anno 2028;
considerato che:
le misure di favore introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, sebbene comportino complessivamente una riduzione della pressione fiscale, si traducono in un intervento di carattere temporaneo, limitato al solo anno 2024. Manca, dunque, un connotato essenziale della riforma fiscale ovvero il carattere strutturale dell'intervento;
peraltro, più che dalla volontà di attuare la riforma fiscale di cui alla legge delega, la revisione delle aliquote IRPEF di cui allo schema di decreto in esame sembra più dettata dall'esigenza di compensare l'effetto negativo indiretto della riduzione del cuneo fiscale (che si intende prorogare nel 2024) a causa dell'aumento dell'imponibile dovuto alla decontribuzione;
nel merito, le misure previste si sostanziano in un intervento dagli effetti economici contenuti in contrasto con i principi di cui alla legge delega. L'intervento sull'IRPEF, infatti, avrebbe dovuto favorire i redditi medio-bassi ma i guadagni maggiori, in termini assoluti, si realizzano soprattutto nelle fasce più elevate di reddito, cioè sopra i 28.000 e fino a 50.000, mentre i guadagni sono davvero limitati attorno ai 15.000 euro (soli 60 euro l'anno per redditi fino a 18.000 euro);
Pag. 77un effetto concentrato sulle fasce medio base deriva unicamente dall'applicazione congiunta della revisione IRPEF con la defiscalizzazione dei contributi sociali a carico dei lavoratori. Ma tale effetto è garantito solo a fronte di una accentuata complessità del sistema impositivo oltre che dalla presenza, come rilevano le simulazioni sull'applicazione combinata dei differenti regimi, di andamenti discontinui dei benefici (cosiddetti «salti» in conseguenza della riduzione o annullamento del beneficio), in valore assoluto e in percentuale, non sempre giustificabili sul piano dell'equità e con un potenziale effetto disincentivante sull'offerta di lavoro sopra una certa soglia di reddito;
ritenuto che:
lo schema di decreto legislativo in esame non è corredato di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni diversamente da quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'articolo 17 della legge di contabilità n. 196 del 2009;
in proposito, si rammenta che nel corso dell'esame parlamentare della legge delega (AC 1038, XIX legislatura), questa Commissione, nella seduta del 5 luglio 2023, ha posto la condizione di integrare il testo dell'atto prevedendo che la relazione tecnica dei decreti legislativi avrebbe dovuto dare conto degli «effetti [dei decreti legislativi] sulla pressione tributaria, che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, non dovrà incrementarsi rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente». Detta condizione è stata recepita nel testo della legge delega. A riguardo, quindi, In proposito, mancano informazioni da parte del Governo circa gli effetti dello schema di decreto in esame sulla pressione tributaria;
stante comunque gli elementi forniti dalla relazione tecnica riferita agli articoli citati in premessa in merito ai profili di copertura finanziaria, e in assenza di indicazioni specifiche nell'ambito della stessa relazione tecnica circa la conferma delle disposizioni di cui all'articolo 2, in materia di revisione della disciplina delle detrazioni fiscali (suscettibili di determinare anche effetti onerosi, verosimilmente riferiti all'anno 2026, oltre a quelli di minore spesa utilizzati con finalità di copertura), l'articolo 6, comma 2, lettere da a) a c), provvede agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione dello schema in esame. Questi sono valutati in 4,2 miliardi di euro per l'anno 2024, in 1,3 per l'anno 2025 e in 143,6 milioni di euro per l'anno 2026 con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 4, cui si aggiungono quelli derivanti dall'istituzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 6, comma 1;
quanto agli effetti finanziari dell'intervento sull'IRPEF, si evidenzia il carattere estemporaneo e per certi versi aleatorio delle risorse utilizzate. Come illustrato nella relazione tecnica al provvedimento, l'onere finanziario conseguente all'effetto combinato della riduzione dell'aliquota e dell'innalzamento della no tax area per i lavoratori dipendenti è stimato, relativamente all'IRPEF e alle addizionali locali, in complessivi 4,6 miliardi di euro. Di contro, l'effetto positivo complessivo dell'intervento in materia di detrazioni citate risulta pari a 243,5 milioni di euro (sebbene non si comprenda la ragione di una simile ponderazione della minor spesa utilizzata con finalità di copertura, né tanto meno la relativa previsione). L'onere residuo pari a 4,2 miliardi per l'anno 2024 viene coperto, quanto a 4,06 miliardi, con una corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale e, quanto ai residui 216,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale;
si rammenta tuttavia come il Fondo per la riduzione della pressione fiscale, introdotto, dalla legge di bilancio n. 197 del 2022 (articolo 1, comma 130), non prevede una dotazione finanziaria predefinita e programmata nel tempo bensì si alimenta attraverso le maggiori entrate conseguibili Pag. 78da diverse misure, il cui gettito non può essere determinato con certezza. In tal senso, quindi, il Fondo è stato rifinanziato per l'importo di 4,06 miliardi di euro per l'anno 2024 dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro», e che tale importo corrisponde a quello riportato nelle tabelle annesse al disegno di legge AS 926, recante il bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2024-2026, attualmente all'esame del Senato, ed altresì può essere alimentato dalle maggiori entrate ascrivibili all'imposizione sui redditi derivanti da plusvalenze relative a operazioni aventi ad oggetto le cripto-attività. Ne consegue la scarsa solidità finanziaria della riforma e l'incertezza della sua conferma per le annualità future;
quanto al Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale, l'articolo 23, comma 4, del decreto-legge n. 145 del 2023, attualmente all'esame del Senato, prevede un incremento per l'anno 2024 sia in misura corrispondente a quella indicata nello schema in esame. Stante ciò, secondo quanto stabilito dalla norma istitutiva (articolo 1, comma 2, della legge di bilancio n. 178 del 2020) al Fondo affluiscono le risorse stimate come maggiori entrate permanenti, rispetto alle previsioni tendenziali, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, a tale riguardo, si ricorda che, secondo quanto evidenziato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1-bis), le variazioni registrate nell'andamento della cosiddetta tax compliance non consentono di prevedere per l'anno in corso l'assegnazione di risorse al Fondo in parola;
quanto al Fondo per l'attuazione della delega, istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del schema di decreto in esame, in esso confluiscono le maggiori entrate conseguibili dall'abolizione dell'ACE, pari a 4,8 miliardi per l'anno 2025 e 2,8 miliardi per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 (al netto delle risorse impiegate per far fronte i maggiori oneri derivanti dalla misura di cui all'articolo 4, di cui si dirà a breve);
in proposito, con riferimento alla maggiorazione del costo dei neoassunti, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce alcun elemento e dato quantitativo posto alla base della stima effettuata (come ad esempio l'ammontare delle retribuzioni medie e il numero atteso di nuovi occupati). Peraltro, la stima è effettuata utilizzando un modello di microsimulazione, senza che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della stessa e, pertanto, non appare possibile effettuare una verifica della quantificazione proposta;
con riferimento all'abrogazione dell'Aiuto alla crescita economica – ACE, oltre ad una stima similmente effettuata utilizzando un modello di microsimulazione, senza che siano quindi forniti dati ed elementi posti alla base della stessa, e non risultando possibile verificare la quantificazione proposta, si rileva che gli importi di maggior entrata indicati dalla relazione tecnica non appaiono confrontabili con quelli forniti in occasione dei precedenti interventi normativi relativi alla medesima misura. Mentre all'ultimo intervento normativo di ripristino della disciplina relativa all'ACE (articolo 1, comma 287, della legge n. 160 del 2019), furono ascritti effetti di minore entrata pari a circa 1,3 miliardi annui, all'abrogazione disposta dallo schema di decreto legislativo in esame sono invece ascritti effetti di maggiore entrata pari a circa 2,8 miliardi annui e, pertanto, risultano indispensabili elementi e dati quantitativi (come ad esempio il rendimento nozionale dichiarato dalle imprese e relativo capitale rilevato ai fini IRES e IRPEF) al fine di verificare la stima effettuata. Ulteriori effetti di minor gettito nel 2024 e corrispondente minore recupero negli anni successivi potrebbero altresì derivare dalla circostanza per cui l'abolizione dell'ACE aumenterà dal 2024 la capienza delle imprese e, pertanto, consentirà loro di dedurre totalmente o parzialmente le quote di ACE pregresse (accumulate negli anni) non ancora utilizzate, così come evidenziato dall'Ufficio parlamentare di bilancio Pag. 79nel corso dell'audizione sul disegno di legge di bilancio del 14 novembre 2023 u.s.;
valutato che:
la relazione illustrativa e tecnica al provvedimento non consente inoltre di individuare le platee di riferimento ai fini di una compiuta analisi dell'impatto delle misure;
è importante ricordare i principi e i criteri direttivi fissati dall'articolo 5 della delega fiscale e che non sono stati considerati dal provvedimento in esame. In particolare, secondo quanto previsto dalla legge di delega, la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche avrebbe dovuto anzitutto perseguire la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità e favorendo in particolare: i nuclei familiari con disabilità e con figli; la tutela del bene costituito dalla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell'istruzione e della previdenza complementare; agli obiettivi del miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonché della rigenerazione urbana e della rifunzionalizzazione edilizia, anche favorendo la propensione a stipulare assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi; l'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età;
la riforma del sistema di imposizione sui redditi dovrebbe altresì perseguire l'obiettivo dell'equità orizzontale, anche attraverso la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso nonché la possibilità per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito della pertinente categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo;
lo schema di decreto legislativo in esame non recepisce tali principi e criteri direttivi, accentuando la complessità del sistema impositivo e le iniquità di trattamento, nonché contenendo anche disposizioni in eccesso di delega o in aperto contrasto con essa, come nel caso dell'abolizione dell'Ace o delle limitazioni in materia di detrazioni per i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi nonché in materia di sostegno alle ONLUS ed enti del terzo settore;
in definitiva, lo schema di decreto legislativo in esame procede all'attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023, in modo eccessivamente parziale, temporaneo e incerto rispetto a molti dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 5 della delega stessa, non consentendo pertanto una valutazione circa la direzione né effetto complessivi che ne deriverebbero, soprattutto considerando la limitazione degli interventi al solo anno 2024 (eccettuata l'abolizione dell'ACE) e le estemporanee fonti di finanziamento,
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PARERE CONTRARIO
Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.