ALLEGATO
Disciplina della professione di guida turistica. C. 1556 Governo, approvato dal Senato.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e con le seguenti: nel rispetto degli articoli 9 e articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: del citato articolo con le seguenti: dei citati articoli 9 e.
1.1. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: lettera e), della Costituzione aggiungere le seguenti: , dell'articolo 2229 del codice civile.
1.2. Evi, Dori, Zanella, Grimaldi.
ART. 2.
Al comma 2, dopo le parole: visite guidate aggiungere le seguenti: , a piedi o con qualsiasi mezzo di trasporto,.
2.1. Grippo, Benzoni.
Al comma 2, dopo le parole: visite guidate aggiungere le seguenti: , anche per fini didattici,.
2.2. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.
Al comma 2, dopo la parola: paesaggistici, aggiungere la seguente: agro-rurali,.
2.3. Caramiello, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'attività di cui al comma 2 è svolta a livello nazionale, senza limitazioni territoriali.
2.4. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.
ART. 3.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'esercizio di cui al comma 1 è svolto, senza limitazioni ovvero deroghe geografiche, su tutto il territorio nazionale.
3.1. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.
Al comma 2, sopprimere dalle parole: per l'esercizio della professione fino alle parole: requisiti non sono richiesti.
3.2. Evi, Dori, Zanella, Grimaldi.
ART. 4.
Al comma 1, dopo le parole: diritto del turismo aggiungere le seguenti: , nozioni di primo soccorso sanitario,.
4.1. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Al comma 1, dopo le parole: diritto del turismo aggiungere le seguenti: , enogastronomia,.
4.2. Caramiello, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.
Al comma 1, dopo le parole: diritto del turismo aggiungere le seguenti: , sostenibilità,.
4.3. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.
Al comma 1, sopprimere le parole: , oltre all'accertamento delle competenze linguistiche.
Conseguentemente:
al comma 2, lettera g):
dopo le parole: e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito aggiungere la seguente: anche;
sopprimere le parole: , fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione;
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano l'esame di abilitazione e il rilascio del tesserino personale di riconoscimento di guida turistica di cui all'articolo 5, comma 4, avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
4.4. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La formazione necessaria e le materie d'esame fanno riferimento allo Standard Europeo sulla formazione minima richiesta alle Guide Turistiche operanti nei Paesi Membri, approvato con norma europea CEN – EN 15565:2008.
4.5. Grippo, Benzoni.
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate con le seguenti: la certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata.
4.6. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 con le seguenti: entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1.
*4.7. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.
*4.8. Evi, Dori, Zanella, Grimaldi.
Sopprimere il comma 3.
4.9. Evi, Dori, Zanella, Grimaldi.
Al comma 3, dopo le parole: ulteriori materie di esame aggiungere le seguenti: inclusa la conoscenza del territorio regionale in cui si intende esercitare la professione in modo prevalente.
4.10. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.
ART. 5.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'iscrizione all'elenco nazionale di cui al comma 1 costituisce la condizione Pag. 90necessaria per l'esercizio della professione di guida turistica.
5.1. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
Al comma 3, dopo le parole: e le lingue straniere aggiungere le seguenti: , ovvero le lingue minoritarie di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482,.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Con decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità attinenti al possesso e al rilascio delle attestazioni di conoscenza e delle abilitazioni relative alle lingue minoritarie di cui al comma 3.
5.2. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.
Al comma 4, dopo le parole: territorio nazionale aggiungere le seguenti: , senza limitazioni ovvero deroghe geografiche,.
5.3. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.
ART. 6.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: nel compimento di un tirocinio di adattamento ovvero.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 2;
al comma 7, lettera b), sopprimere le parole: del tirocinio di adattamento e.
6.1. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Non costituisce esercizio della professione di guida turistica su base temporanea e occasionale ai sensi del comma 1, lettera a), l'attività svolta con cadenza stagionale periodica.
6.2. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.
Al comma 5, sostituire le parole: delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate con le seguenti: della certificazione della conoscenza di almeno una lingua, di grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata.
6.3. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.
Al comma 5, sostituire le parole: una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 con le seguenti: entrambe di grado non inferiore al livello di competenza C1.
6.4. Evi, Dori, Zanella, Grimaldi.
ART. 7.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: minima di cinquanta ore con le seguenti: complessiva di 650 ore.
7.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: cinquanta con la seguente: cento.
7.2. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: tenuti dalle regioni, anche tramite enti pubblici e privati, accreditati e in convenzione.
7.3. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: altri soggetti che il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano con le seguenti: altri soggetti che il Ministero e le regioni ritengano;.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano i corsi di specializzazione e aggiornamento avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
7.4. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
ART. 8.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Codice ATECO)
1. L'Istituto nazionale di statistica aggiorna la classificazione dell'attività economica di guida turistica disciplinata dalla presente legge, in ossequio a quanto disposto dal Regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022.
8.1. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde.
ART. 10.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Equo compenso)
1. Il compenso delle guide turistiche iscritte all'Elenco nazionale delle guide turistiche, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, dell'attività di guida turistica, in favore di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è stabilito dal presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono predisposte unilateralmente dalle predette imprese.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione di guida turistica e conforme ai parametri dell'equo compenso che devono essere definiti dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono predisposte unilateralmente dalle imprese, salva prova contraria.
4. Ai fini del presente articolo, si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico della guida turistica. In particolare, si considerano vessatorie le clausole che consistono:
a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
Pag. 92c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che la guida turistica deve eseguire a titolo gratuito;
d) nell'anticipazione delle spese dell'incarico a carico della guida turistica;
e) nella previsione di clausole che impongono alla guida turistica la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in caso di una nuova convenzione sostitutiva di un'altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi in corso o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
h) nella previsione che il compenso pattuito per l'incarico spetti solo in caso di sottoscrizione della convenzione.
5. Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione di cui al comma 4 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.
6. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4 e 5 sono nulle e il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio della guida turistica.
7. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso della guida turistica.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile.
10.1. Dori, Evi, Zanella, Grimaldi.
ART. 11.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
11.1. Grippo, Benzoni.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Laddove il servizio professionale sia stato intermediato da un soggetto diverso dalla guida turistica, l'obbligo di cui al comma 1, lettera b) ricade sull'intermediario.
11.2. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.
ART. 13.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, all'elenco nazionale ed è rilasciato loro il tesserino personale di riconoscimento di guida turistica. Il contributo relativo al rilascio del tesserino è a carico dei richiedenti.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
13.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.
13.2. Gnassi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Orlando.