ALLEGATO
Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. Nuovo testo C. 706 Ciaburro e abb.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il nuovo testo della proposta di legge C. 706 Ciaburro e abb., recante: «Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale»;
osservato che l'articolo 6, comma 1 del provvedimento modifica la tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, estendendo l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 10 per cento alla pappa reale o gelatina reale, nonché ai servizi di impollinazione svolti da imprenditori agricoli o da loro cooperative;
rilevato che l'articolo 5, comma 2-ter della proposta prevede l'estensione agli apicoltori produttori di idromele di alcune agevolazioni previste dal Testo Unico Accise (articolo 37 del D.Lgs. n. 504 del 1992) con riferimento agli oneri burocratici meramente formali legati alla gestione delle accise in connessione alle funzioni di deposito fiscale e alle comunicazioni all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché con riferimento alle relative sanzioni penali e amministrative,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il contenuto della proposta di legge in esame con quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), il quale – tra i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega – contempla anche la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote Iva, secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dal testo del provvedimento l'articolo 5, comma 2-ter, che prevede l'estensione agli apicoltori produttori di idromele di alcune agevolazioni previste dal Testo Unico Accise (articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 1992).