ALLEGATO 1
Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale. C. 706 e abb.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 706 Ciaburro e abb., recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale», nel testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato che:
la proposta di legge mira alla semplificazione e all'adeguamento della normativa relativa al settore apistico nazionale, già contenuta nella legge n. 313 del 2004, anche ai fini dell'equiparazione dell'apicoltura all'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, e alla valorizzazione della dimensione educativa e didattica della stessa apicoltura;
la proposta, che si compone di 11 articoli, novella la citata legge del 2004 al fine di riconoscere l'apicoltura come attività di interesse didattico, culturale e educativo, introdurre misure di semplificazione per il settore apistico e disposizioni in materia di attività di promozione del settore apistico nazionale, modificare altresì la disciplina in materia di fitofarmaci, integrare il contenuto del documento programmatico per il settore apistico;
più nello specifico, l'articolo 3 della proposta di legge, intervenendo sulla legge n. 313 del 2004, integra il contenuto del documento programmatico per il settore apistico;
l'articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro un anno, decreti legislativi per la semplificazione della normativa relativa al settore apistico nazionale, dettando alcuni principi e criteri direttivi e prevedendo che tali decreti debbano essere adottati su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
la proposta di legge appare prevalentemente riconducibile alla materia «agricoltura», di competenza legislativa regionale residuale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito come la competenza legislativa residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessa materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze legislative statali o concorrenti;
la proposta di legge interviene anche su materie di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l) e s), della Costituzione, quali «tutela della concorrenza», «organizzazione amministrativa», «ordinamento civile e penale» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»;
risultano interessate altresì le materie relative all'alimentazione e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali,Pag. 27 di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
a fronte di tale intreccio di competenze, il provvedimento prevede forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali. Il documento programmatico previsto dalla legge n. 313 del 2004, contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico che la proposta di legge, all'articolo 3, intende integrare, è adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali (oggi dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. L'articolo 5 stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi attuativi della delega debbano essere sottoposti alla previa intesa in sede di Conferenza unificata,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Disciplina dell'ippicoltura. C. 329.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 329 Gadda, recante «Disciplina dell'ippicoltura», nel testo risultante dalle proposte emendative approvate;
rilevato che:
il primo dei tre articoli di cui si compone la proposta di legge reca le definizioni dell'attività di ippicoltura ai fini civilistici e ulteriori disposizioni anche fiscali e previdenziali in materia;
il secondo e il terzo articolo recano rispettivamente la clausola di salvaguardia e la clausola di copertura finanziaria;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
la proposta di legge, pur incidendo sulla materia agricoltura, ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza legislativa residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, appare prevalentemente riconducibile alle materie «tutela della concorrenza», «sistema tributario dello Stato» e «ordinamento civile» di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo, comma, lettere e) ed l), della Costituzione;
la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate dall'articolo 117 della Costituzione tra le competenze legislative statali esclusive o concorrenti,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999. C. 1540 Governo.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge di ratifica del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999 (C. 1540);
rilevato che:
il Protocollo, composto da 26 articoli, ha l'obiettivo principale di promuovere, a livello nazionale, transnazionale e internazionale, la protezione della salute umana e il benessere individuali e collettivi attraverso il miglioramento della gestione delle acque, la protezione degli ecosistemi, la prevenzione, il controllo e la riduzione delle malattie connesse all'acqua in un quadro di sviluppo sostenibile;
il disegno di legge, che si compone di 4 articoli, reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, prevede una clausola di invarianza finanziaria e dispone in merito all'entrata in vigore;
l'analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge segnala come il recepimento del Protocollo nell'ordinamento nazionale consentirebbe all'Italia di inserire le molteplici attività che già svolge in ambito di acqua e salute in un quadro normativo di riferimento unico e coerente, anche alla luce della recente direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.