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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 gennaio 2024
238.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per il regolamento
ALLEGATO
Pag. 11

ALLEGATO

PRIME IPOTESI DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO
FORMULATE DAI RELATORI FORNARO E IEZZI

(Riunione del Gruppo di lavoro del secondo procedimento di riforma
del Regolamento del 4 ottobre 2023)

I N D I C E

Interventi per la razionalizzazione dei lavori dell'Assemblea... 12

Durata degli interventi... 12
ART. 39... 12
ART. 24... 12
ART. 83... 13

Durata della sospensione della seduta per mancanza del numero legale... 14
ART. 47... 14

Preavviso... 15
ART. 49... 15

Discussione sul complesso degli emendamenti... 16
ART. 85... 16

Ordini del giorno... 19
ART. 88... 19

Formulazione e votazione per parti separate di atti di indirizzo... 20
ART. 110... 20
ART. 114... 20
ART. 118... 20

Pag. 12

Interventi per la razionalizzazione dei lavori dell'Assemblea.

Durata degli interventi

ART. 39.

Testo vigente

ipotesi di modifica

  1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i trenta minuti.

  1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i dieci minuti.

  2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

  2-4. Identici.

  3. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, séguiti a discostarsene.

  4. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

  5. Il termine previsto dal comma 1 è raddoppiato per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a quarantacinque minuti per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.

  5. Il termine previsto dal comma 1 è aumentato a trenta minuti per la discussione su mozioni di fiducia e di sfiducia ed è raddoppiato per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e in materia elettorale. È in ogni caso in facoltà del Presidente della Camera di aumentare, per uno o più oratori di ciascun Gruppo, i termini previsti per la durata degli interventi, se la particolare importanza degli argomenti in discussione lo richieda.

ART. 24.

  8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

  8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore al triplo di quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Pag. 13

ART. 83.

Testo vigente

ipotesi di modifica

  1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

  1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di dieci minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

Pag. 14

Durata della sospensione della seduta per mancanza del numero legale

ART. 47.

Testo vigente

ipotesi di modifica

  1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.

  1. Alla verifica del numero legale in Assemblea si procede con registrazione della presenza mediante il procedimento elettronico. In Commissione per la verifica del numero legale il Presidente dispone l'appello.

  2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

  2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di non meno di venti minuti, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

Pag. 15

Preavviso

ART. 49.

Testo vigente

ipotesi di modifica

  5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a cinque minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.

  5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno dieci minuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1 e 4 dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a cinque minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.

Pag. 16

Discussione sul complesso degli emendamenti
(Nell'ambito dell'obiettivo del miglioramento della qualità della legislazione potranno essere valutate proposte volte al rafforzamento del ruolo del Comitato per la legislazione nel procedimento legislativo)

ART. 85.

Testo vigente

ipotesi di modifica

  1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nell'esame di ciascun articolo e del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi ad esso proposti.

  1. Chiusa la discussione sulle linee generali si passa alla discussione degli articoli. Questa consiste nella discussione del complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi proposti agli articoli del progetto di legge.

  1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo.

  1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare alla discussione di cui al comma 1.

  2. Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda.

  2. Un deputato per ciascun Gruppo* può intervenire nella discussione degli articoli per non più di dieci minuti. Il termine è raddoppiato per i progetti di legge costituzionale ed elettorale. È in facoltà del Presidente della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine se la loro particolare importanza lo richieda.

  3. Ciascun deputato può altresì intervenire non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 del presente articolo, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 86.

  3. Abrogato.

  4. Qualora sia deliberata la chiusura della discussione ai sensi dell'art. 44 hanno facoltà di intervenire una sola volta, per non più di dieci minuti ciascuno, i primi firmatari o altro proponente degli emendamenti non ancora illustrati, che non siano già intervenuti nella discussione.

  4. Abrogato

Pag. 17

  5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche, costituite nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

  5. Abrogato.

  6. La discussione dell'articolo del disegno di legge che converte un decreto-legge avviene sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge. In tal caso i limiti di tempo previsti dai commi precedenti sono fissati rispettivamente in quindici minuti per gli interventi di cui al comma 2 e in cinque minuti per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, salvo che il Presidente si avvalga della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 2.

  6. Abrogato.

  7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

  7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

  8. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente terrà conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. Qualora il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano. È altresì in facoltà del Presidente di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

  8. Identico.

Pag. 18Pag. 19

Ordini del giorno

ART. 88.

Testo vigente

ipotesi di modifica

  1. Nel corso della discussione degli articoli ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame. Gli ordini del giorno possono essere illustrati per non più di cinque minuti ciascuno, e sono posti in votazione dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della votazione finale. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di cinque minuti o con non più di due interventi distinti per una durata complessivamente non superiore.

  1. Nel termine stabilito dal Presidente, ciascun deputato può presentare non più di un ordine del giorno formulato in modo sintetico e comunque di lunghezza complessiva non superiore alle cinquecento parole recante istruzioni/impegni al Governo in relazione a specifiche disposizioni della legge in esame. Il Presidente può eccezionalmente consentire la presentazione di un ordine del giorno oltre il termine stabilito quando essa appaia come necessaria nel corso della discussione degli articoli e l'ordine del giorno sia sottoscritto da un Presidente di Gruppo.

  1-bis. Una volta concluso l'esame degli articoli, sugli ordini del giorno presentati il Governo esprime parere favorevole, eventualmente subordinato all'accettazione da parte del presentatore di una proposta di riformulazione, contrario ovvero può accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione. Ciascun deputato può dichiarare il proprio voto sugli ordini del giorno con un unico intervento sul loro complesso per non più di otto minuti o con non più di tre interventi distinti per una durata complessivamente non superiore. Non si procede alla votazione degli ordini del giorno sui quali il Governo abbia espresso parere favorevole, senza subordinarlo ad alcuna riformulazione, e di quelli accolti dal Governo come raccomandazione con il consenso del presentatore. Ove il presentatore non accetti l'ordine del giorno accolto come raccomandazione richiedendone la votazione, si procede al voto previa nuova espressione del parere del Governo, che può essere solo favorevole o contrario. È esclusa in ogni caso la votazione per parti separate.

  2. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

  2. Non sono ammissibili ordini del giorno che riproducano emendamenti o articoli aggiuntivi respinti.
  (la soppressione del secondo e terzo periodo sono codificazione della prassi)

Pag. 20

Formulazione e votazione per parti separate di atti di indirizzo

ART. 110.

Testo vigente

ipotesi di modifica

  1. Un presidente di Gruppo o sette deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

  1. Un presidente di Gruppo o sette deputati possono presentare una mozione di contenuto omogeneo e nella parte motiva formulata in modo conciso, comunque di lunghezza non superiore a cinquecento parole, al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.

ART. 114.

Testo vigente

ipotesi di modifica

  5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate.

  5. La votazione di una mozione può farsi per parti separate se lo richiedano o vi consentano i presentatori.

ART. 118.

Testo vigente

ipotesi di modifica

  1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione.

  1. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare, nel termine stabilito dal Presidente, una proposta di risoluzione, formulata nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 110, che è votata al termine della discussione. Si applica l'articolo 114, comma 5.

  * Occorre valutare su questo aspetto se differenziare o meno la posizione del Gruppo misto.