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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 gennaio 2024
243.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 119

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. C. 836.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato il testo come risultante dall'esame delle proposte emendative in Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio 2024,

   premesso che:

    l'articolo 1 esplicita la finalità di promuovere la partecipazione al capitale sociale delle società sportive di livello agonistico da parte dei sostenitori delle stesse;

    l'articolo 2 prevede le forme di partecipazione popolare;

    l'articolo 3 definisce gli enti di partecipazione popolare sportiva, sotto il profilo della forma giuridica e fissa alcuni contenuti necessari dello statuto, tra cui l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed il divieto di una loro distribuzione ai singoli, anche in forme indirette, che sono specificate nella lettera d);

    gli articoli 4 e 5 prevedono rispettivamente i requisiti delle società sportive a partecipazione popolare per l'accesso alle agevolazioni e il diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo in caso di perdita del medesimo;

    l'articolo 6 regola la vigilanza e il registro degli enti di partecipazione popolare sportiva;

    l'articolo 7 regola la costituzione e l'iscrizione al registro degli enti di partecipazione popolare sportiva mentre l'articolo 8 reca le disposizioni finali;

    segnalata l'esigenza di riferire i richiami normativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) numeri 2) e 4) della proposta in esame – che riproduce testualmente il contenuto del comma 3 dell'articolo 8 del codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017) – al citato codice,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 120

ALLEGATO 2

DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. C. 1658 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    l'articolo 1 reca misure per la realizzazione degli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024 prevedendo al comma 3 che, per gli affidamenti, si applicano le previsioni indicate all'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020 in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità;

    il medesimo articolo 1, al comma 4, reca disposizioni in materia di processo amministrativo, prevedendo che alle impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 2 e ai giudizi relativi alle procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere si applichi l'articolo 125 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010), riguardante disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche;

    il comma 5 dell'articolo 1 dispone che per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi indicati al comma 1 e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, si proceda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 121

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Atto n. 102.

PARERE APPROVATO

  La Commissione II,

   esaminato il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 4 della legge n. 134 del 2021 che conferisce al Governo la delega ad adottare – entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, attuativo della delega in via principale (e quindi entro il 30 dicembre 2024) e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi – disposizioni integrative e correttive;

    l'articolo 1 in esame apporta modifiche al codice penale in materia di procedibilità per alcune fattispecie di reato;

    l'articolo 2 reca modificazioni al codice di procedura penale, alcune di carattere formale, altre di natura sostanziale;

    l'articolo 3 introduce modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

    l'articolo 4 modifica l'articolo 12-ter della legge n. 283 del 1962, che prevede una nuova ipotesi estintiva delle contravvenzioni alimentari;

    l'articolo 5 modifica l'articolo 58 della legge n. 689 del 1981, prevedendo che le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato;

    l'articolo 6, con riferimento alla disciplina della competenza penale del giudice di pace, modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 274 del 2000, in tema di archiviazione;

    l'articolo 7, interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;

    l'articolo 8 reca una disciplina transitoria per i reati ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, n. 3-bis del codice penale in tema di sospensione della prescrizione;

    l'articolo 9 reca disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità con riguardo al reato di danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;

    l'articolo 10 integra la disciplina transitoria in materia di processo penale telematico con riguardo alla presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello;

    l'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.

   preso atto dei pareri resi dalla Conferenza unificata e dal Garante per la protezione dei dati personali, rispettivamente trasmessi il 29 dicembre 2023 e il 10 gennaio 2024,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

5-01934 Dori: Chiarimenti in merito alla mancata attivazione dei sistemi di videosorveglianza nell'area del carcere di Milano-Opera in cui era detenuto Oumar Dia nel giorno del tentato suicidio e ai rilievi effettuati dopo la sua morte.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente.
  Tornando sulla vicenda relativa alla morte del giovane Oumar Dia, mi richiamo a quanto è stato riferito in sede di risposta a specifico Question Time, come peraltro ben ricordato dallo stesso interrogante.
  Come detto in quella sede, ferma l'indagine dell'Autorità giudiziaria, il Provveditorato regionale di Milano è stato incaricato di procedere ad apposita inchiesta amministrativa, volta proprio a verificare circostanze, modalità e cause dell'evento.
  Ed allora, quanto al nuovo quesito sollevato, relativo alla circostanza «appresa da fonti di stampa», e secondo cui le telecamere erano disattivate nel giorno del suicidio, posso riferire, allo stato, che le precise notizie potranno essere fornite non appena perverranno gli esiti della visita ispettiva condotta dal suddetto Provveditorato regionale, il cui nulla osta all'effettuazione è stata fornito il 9 novembre 2023 dal pubblico ministero preposto alle indagini.
  Peraltro, l'Autorità giudiziaria procedente ha disposto, nel contempo, l'autopsia sul detenuto Oumar Dia, richiedendo, a seguito di acquisizione della relazione di consulenza tecnica medico legale ex articolo 360 del codice di procedura penale, l'archiviazione.

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ALLEGATO 5

5-01935 Varchi: Iniziative per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'Atto di indirizzo politico-istituzionale per il 2024 del Ministero della Giustizia, con particolare riguardo alla rimodulazione dei target del PNRR in materia di giustizia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente.
  Naturalmente richiamo l'attenzione sull'atto di indirizzo politico-istituzionale che il Ministro ha avuto modo di illustrare alle Camere, (così portando a conoscenza del Parlamento gli intendimenti e le prospettive prossime in tema di Giustizia, peraltro ben richiamate dagli interroganti).
  Richiamo poi l'intervento tenuto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ove si è chiarito che tutti gli interventi si inseriscono nella prospettiva del PNRR, nel rispetto dei vincoli sovranazionali, delle priorità affidate dai cittadini al Governo e degli impegni assunti con la Commissione europea, recentemente oggetto di una positiva rinegoziazione e quindi rimodulazione.
  È stato evidenziato come le nuove assunzioni di addetti dell'Ufficio del Processo, le trattative concluse positivamente per prorogare la loro presenza, e gli sforzi in atto per assumerli a tempo indeterminato una volta concluso il PNRR, si inseriscono nelle logiche di investimento per il miglioramento dei servizi giudiziari.
  È stato evidenziato che i target di abbattimento dell'arretrato sono stati modificati in modo da renderli più aderenti all'andamento degli indicatori; che si è valorizzato l'investimento formativo che gli Uffici giudiziari e il Ministero hanno compiuto nei confronti della prima tornata di personale assunto, prevedendo la proroga dei contratti a tempo determinato fino a giugno 2026.
  Ancora, è stata incrementata ulteriormente la dotazione di Addetti all'Ufficio per il Processo con una procedura di reclutamento di circa 4.000 unità, che sarà svolta nei prossimi mesi.
  A fronte del riconoscimento di margini di maggiore flessibilità, si è concordato con la Commissione europea di compiere uno sforzo integrativo per il raggiungimento dei nuovi target, e per questo ci siamo impegnati a definire – entro il prossimo mese di marzo – ulteriori interventi in tre ambiti: 1) attrarre e trattenere in servizio le unità di personale assunte; 2) sostenere gli Uffici giudiziari meno efficienti nella riduzione dell'arretrato della giustizia civile; 3) dare un riconoscimento agli Uffici giudiziari – non già a singoli magistrati – che raggiungono specifici obiettivi annuali di riduzione del numero di casi pendenti nel sistema di giustizia civile.
  Ciò posto, riferisco che le precipue misure per l'attuazione degli interventi richiesti dalla Commissione confluiranno in un decreto-legge di cui al momento si sta occupando il Ministro Fitto.
  Il Ministero della giustizia, inoltre, valuterà come distribuire le ulteriori risorse umane che saranno assunte nei prossimi mesi: addetti UPP e personale tecnico-amministrativo, in modo da rafforzare la capacità degli Uffici giudiziari che sono stati meno efficienti nell'abbattimento della pendenza civile.

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ALLEGATO 6

5-01937 Ascari: Sulle modalità di esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Napoli di allontanamento forzato di un minore dalla casa materna e sulle eventuali iniziative volte a verificarne la correttezza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo, va preliminarmente evidenziato, in termini generali, che – come emerge dalla nota estesa dal Tribunale di Napoli – l'adozione da parte del Tribunale partenopeo di provvedimenti di allontanamento coattivo di un minore da uno dei genitori costituisce un evento molto raro e non trova la propria motivazione nella sindrome di alienazione parentale ma in specifiche esigenze di tutela del minore, essendo ben noto sul tema l'orientamento della Corte di cassazione.
  L'allontanamento del minore, nella prassi seguita dal Tribunale di Napoli, normalmente non è mai disposto in prima battuta, ma consegue al fallimento di ogni tentativo di risoluzione delle problematiche emerse, pur a fronte delle reiterate sollecitazioni dell'Autorità giudicante, della collaborazione dei difensori e degli interventi dei Servizi Sociali.
  Risulta che il Tribunale di Napoli effettui sempre una preventiva valutazione comparativa tra l'esigenza di assicurare il diritto del minore alla bigenitorialità e il possibile pregiudizio di ordine fisico e psichico che potrebbe derivare dal forzato allontanamento dal genitore collocatario.
  Venendo adesso, per brevi cenni, alla specifica vicenda, si rappresenta al riguardo che:

   il provvedimento di collocazione del minore in Comunità è stato adottato dopo un lungo iter giudiziario (di cui si dà ampiamente conto nel provvedimento stesso) a fronte dell'assoluta mancanza di collaborazione da parte della madre e del fallimento di ogni tentativo di creare legami affettivi con i componenti del nucleo familiare paterno;

   sospesi gli incontri in uno spazio neutro tra il minore e il padre (a causa del rifiuto manifestato dal minore), il percorso di avvicinamento del minore ai componenti del nucleo familiare paterno ha trovato, sia nei tempi sia nelle modalità, l'adesione non solo del curatore speciale, ma anche degli avvocati di entrambi i genitori;

   l'autorizzazione all'uso della forza pubblica è stata concessa nel rispetto delle rigorose e garantiste previsioni normative di cui all'articolo 473-bis.38 comma 5 del codice di procedura civile;

   l'assoluta necessità dell'uso della forza pubblica è stata determinata dall'atteggiamento del genitore collocatario che ha rifiutato ogni tentativo di mediazione da parte dei Servizi Sociali, delle forze dell'ordine e delle Autorità locali;

   sono state predisposte tutte le opportune cautele, essendosi fatto ricorso ai Servizi Sociali, alla forza pubblica (senza l'uniforme di servizio) e al personale sanitario;

   il Tribunale di Napoli ha costantemente vigilato sulla esecuzione del provvedimento;

   durante la fase attuativa il genitore collocatario ha aggredito il personale dei Servizi Sociali (che si è dovuto recare al pronto soccorso del più vicino nosocomio per ricevere le cure del caso) e i rappresentanti delle forze dell'ordine;

   dopo la collocazione in Comunità del minore sono stati consentiti alla madre incontri e telefonate;

   la condizione fisica e psichica del minore è oggetto di continua attenzione da Pag. 125parte degli operatori della Comunità, che hanno frequenti interlocuzioni con il pediatra;

   il minore riceve un sostegno psicologico;

   il Tribunale di Napoli è costantemente informato tramite le puntuali relazioni dei Servizi Sociali e del curatore speciale;

   il minore ha ripreso a frequentare con costanza la scuola (a differenza di quanto accadeva prima dell'ingresso in Comunità), ha una vita sociale e sono ripresi i contatti con i componenti della famiglia paterna.

  Sulla base degli elementi di fatto acquisiti e delle informazioni assunte, non risultano ravvisabili profili di rilievo disciplinare a carico dei magistrati del Tribunale di Napoli che si sono occupati della vicenda tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo, i quali hanno svolto le loro funzioni con tutta la prudenza e l'attenzione che la specifica situazione richiedeva.
  Il minore, dal momento del suo ingresso in Comunità, ha mantenuto i rapporti con la madre, attraverso incontri e telefonate, è oggetto di continua attenzione da parte degli operatori e del pediatra, ha ripreso a frequentare con costanza la scuola, riceve un sostegno psicologico e si è riavvicinato ad alcuni componenti della famiglia paterna. Il provvedimento di collocazione del minore in Comunità è stato ritenuto assolutamente indispensabile a causa della totale mancanza di collaborazione da parte della madre, che si è opposta a ogni tentativo di mediazione da parte dei Servizi Sociali e delle Autorità locali e che in sede di esecuzione del provvedimento ha ribadito la sua ferma opposizione aggredendo il personale dei Servizi Sociali e i rappresentanti delle forze dell'ordine, e del fallimento di ogni tentativo di creare legami affettivi tra il minore e i componenti del nucleo familiare paterno.
  Ne consegue che, allo stato, non si ravvisano i presupposti per l'esecuzione delle verifiche ispettive attribuite alla competenza di questo Dicastero.

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ALLEGATO 7

5-01938 Gianassi: Iniziative di competenza del Ministero della Giustizia nei confronti delle autorità ungheresi volte a tutelare i diritti di Ilaria Salis e a ottenere l'esecuzione delle misure detentive in Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente.
  Tutti abbiamo visto le immagini di Ilaria Salis condotta in un'aula di udienza, davanti al Tribunale ungherese, in catene.
  Da quanto è dato sapere, ciò che le viene contestato e per cui si trova ristretta, è di aver aggredito, insieme ad altre persone, due manifestanti, procurando alcune ferite alle vittime.
  Quelle immagini danno atto di una evidente sproporzione tra le contestazioni mosse e le cautele adottate, certamente lesive della dignità di Ilaria Salis.
  Un trattamento che appare incompatibile con i nostri parametri di civiltà giuridica e con quelli dell'Unione europea, della quale pure l'Ungheria è parte.
  Come saprete, poiché già riferito ieri dal Ministro Tajani, il Governo tutto è interessato ed impegnato per la corretta e rapida soluzione della vicenda.
  In occasione del recentissimo incontro del Consiglio Europeo degli affari esteri (22 gennaio), nell'ambito di un bilaterale a latere, è stato formalmente richiesto al Governo Ungherese che vigili sul rispetto dei diritti e della dignità di Ilaria.
  È stato, altresì, convocato l'Ambasciatore Ungherese cui sono state egualmente esternate le nostre doglianze, evidenziando i principi giuridici previsti (anche) dalla normativa europea ed internazionale in tema di rispetto delle garanzie delle condizioni detentive, incluse le modalità di traduzione degli imputati in Tribunale e dell'equo processo.
  Nella giornata di oggi, peraltro, si è svolto un incontro tra il Ministro della giustizia e il Collegio del Garante Nazionale dei detenuti appena insediatosi.
  Nel corso dell'incontro l'Autorità Garante ha confermato l'autonoma iniziativa già intrapresa con riguardo all'attivazione del «meccanismo nazionale di prevenzione» contro la tortura, i trattamenti e le pene crudeli, inumane e degradanti ed ha, altresì, assicurato che procederà alle dovute segnalazioni istituzionali all'Unione europea, al Comitato per la prevenzione della tortura presso il Consiglio d'Europa ed all'omologo «meccanismo di prevenzione Ungherese», tenendo costantemente informato il Ministero della giustizia.
  È evidente che, lungi da ogni forma di «interferenza» sull'autonomia della giurisdizione ungherese, noi non possiamo accettare che dei concittadini siano sottoposti a trattamenti degradanti della dignità della persona.
  Naturalmente, in attesa che questa vicenda si concluda prima possibile, stiamo fornendo la massima assistenza, sotto vari profili, alla giovane ed alla sua famiglia.
  Funzionari della nostra Ambasciata procedono con visite regolari ad Ilaria Salis, così da poterne continuamente riscontrare la concreta condizione psico-fisica.
  Anche i famigliari hanno ottenuto di poterle fare visita e di effettuare chiamate a mezzo «Skype».
  Inoltre, è stata assicurata ai genitori di Ilaria e al suo difensore ogni necessaria assistenza e in quest'ottica anche il Ministro Nordio, solo pochi giorni addietro, ha avuto un incontro con il padre della giovane; incontro nel quale è stato ribadito come certamente, anche in questo caso, sarà garantito tutto il supporto necessario.
  Ciò chiarito, dal punto di vista prettamente giuridico, come già evidenziato dal Ministro Nordio in risposta ad altro QT, va ribadito che in assenza di una condanna definitiva nessuna Convenzione internazionale o altro strumento consente l'esecuzionePag. 127 nel Paese di origine delle misure cautelari di tipo carcerario, come quella attualmente in essere in danno di Ilaria.
  L'unico strumento vigente in materia di misure cautelari è la decisione-quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009 sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, che è applicabile solo per le misure cautelari non carcerarie.
  Pertanto, non appena la misura cautelare disposta nei confronti di Ilaria dovesse essere sostituita con altra meno afflittiva, il Ministero della giustizia, ricevuta la necessaria documentazione da parte del corrispondente Ministero della giustizia ungherese, provvederà immediatamente a trasmettere il tutto all'autorità giudiziaria competente per il riconoscimento e l'esecuzione in Italia della misura applicata.
  Sul punto, e per completezza, va rammentato che le istanze di revoca o di modifica dell'attuale misura custodiale carceraria sono di pertinenza dell'interessata che, insieme ai suoi avvocati difensori e la sua famiglia, valuterà tempi e modalità di presentazione.
  Si ribadisce, comunque, che il Ministero della giustizia, in uno con il Governo, è e sarà sempre impegnato nella difesa dei diritti della persona, anche quando detenuta ed in attesa di giudizio.

Pag. 128

ALLEGATO 8

5-01936 Pittalis: Iniziative di competenza per contrastare il ripetersi di casi di errori giudiziari e di ingiusta detenzione, dopo quello verificatosi a danno di Beniamino Zuncheddu.

5-01939 Lupi: Iniziative di competenza per contrastare il ripetersi di casi di errori giudiziari e di ingiusta detenzione, dopo quello verificatosi a danno di Beniamino Zuncheddu.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento agli atti di sindacato ispettivo, sento innanzitutto il dovere di esprimere un profondo sentimento di solidarietà umana verso Beniamino Zuncheddu, che si è trovato a trascorrere ingiustamente oltre 30 anni in stato di detenzione carceraria per infamanti delitti da lui in realtà non commessi.
  Tale detenzione si è conclusa soltanto grazie al giudizio di revisione richiesto da Beniamino Zuncheddu.
  Entro 2 anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata nel giudizio di revisione, Beniamino Zuncheddu potrà agire innanzi alla Corte di appello di Roma al fine di ottenere una riparazione commisurata alla durata della espiazione della pena e alle devastanti conseguenze personali e familiari derivate dalla condanna.
  Questa vicenda offre ancora una volta l'occasione per riflettere sulla necessità di interventi normativi volti a limitare quanto più possibile i casi di errore giudiziario e ad assicurare una più ponderata decisione sulla privazione o comunque sulla limitazione della libertà personale.
  A tal fine il Governo ha presentato il disegno di legge A. S. n. 808 (attualmente all'esame del Senato della Repubblica), nel quale sono contenute significative modifiche in tema di misure cautelari di palese ispirazione garantista, rappresentate:

   dalla estensione del contraddittorio preventivo in tutte le ipotesi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato a sorpresa (come, ad esempio, quando sussista un pericolo di inquinamento delle prove o di fuga dell'indagato ovvero quando si proceda per taluni gravi delitti). In questo modo, ove consentito dalle concrete circostanze, da un lato si eviterà l'effetto dirompente sulla vita delle persone di un intervento cautelare adottato senza possibilità di difesa preventiva, dall'altro lato si metterà il giudice nelle condizioni di poter avere una interlocuzione (e anche un contatto diretto) con l'indagato prima dell'adozione della misura;

   dalla collegialità nella decisione sulla richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere (e non anche degli arresti domiciliari, per sottolineare il carattere di extrema ratio della misura restrittiva carceraria) nella fase delle indagini preliminari. La collegialità pertanto riguarderà solo la più grave delle misure cautelari e verrà prevista solo nella fase delle indagini preliminari.

  Infine, in rapporto alle evidenti esigenze di natura organizzativa, soprattutto con riferimento a quelle nascenti dalle incompatibilità, si prevede – con apposite autorizzazioni di spesa – un incremento del ruolo organico della magistratura nella misura di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado.