ALLEGATO
7-00184 Matera: Riconoscimento degli incentivi fiscali per l'acquisto della casa di abitazione, per i cittadini che non abbiano compiuto 36 anni di età, qualora l'acquisizione dell'immobile sia avvenuta a seguito di asta giudiziaria entro il 31 dicembre 2023.
RISOLUZIONE APPROVATA
La VI Commissione,
premesso che:
l'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali) prevede diverse misure di agevolazione per favorire l'acquisto della casa di abitazione per i cittadini più giovani;
in particolare il comma 6 dell'articolo 64 dispone per i soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro annui, l'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di «prime case» di abitazione nonché per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse;
il comma 7 della medesima disposizione stabilisce inoltre che per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all'IVA, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione;
infine, il comma 8 dell'articolo 64 prevede che i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6, e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo, sono inoltre esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative;
gli incentivi sopra descritti si applicano, ai sensi del comma 9 dell'articolo 64, agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 73 del 2021 e il 31 dicembre 2023;
la formulazione di tale ultima disposizione pone tuttavia alcune questioni relative alla certezza del diritto, qualora l'acquisizione dell'immobile avvenga a seguito di asta giudiziaria;
in tal caso è infatti accaduto che l'aggiudicazione dell'immobile, con la sottoscrizione del relativo verbale, sia avvenuta prima (e in alcuni casi molto prima) del 31 dicembre 2023 ma che il decreto di trasferimento, che rappresenta l'atto traslativo della proprietà dell'immobile aggiudicato, non sia intervenuto prima di tale data;
ne consegue che i giovani che hanno assunto degli impegni economici per acquistare la loro prima casa – confidando Pag. 174in buona fede nel fatto che, essendo l'aggiudicazione avvenuta nel termine previsto dalla legge, avrebbero potuto godere dei benefici fiscali sopra descritti – si trovano oggi nella condizione di dover sostenere un onere non preventivato, determinato da circostanze che esulano totalmente dalla loro responsabilità e dal loro controllo;
tale situazione andrebbe sanata disponendo che nelle ipotesi di asta giudiziaria il termine di cui al 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021 si intenda rispettato qualora i verbali di aggiudicazione siano sottoscritti entro il 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui il decreto di trasferimento dell'immobile abbia data successiva a quella del 31 dicembre 2023,
impegna il Governo
ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche normativa, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, volta a chiarire – ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali descritti in premessa – che nelle ipotesi di immobili aggiudicati in sede di asta giudiziaria, il termine di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021 si intende rispettato qualora i verbali di aggiudicazione siano sottoscritti entro il 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui il decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile abbia una data successiva.
(8-00040) «Matera».