ALLEGATO
Legge quadro in materia di interporti. C. 703.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 703, recante «Legge quadro in materia di interporti», nel testo modificato dalla IX Commissione nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato che:
il provvedimento è volto a introdurre una nuova disciplina quadro in materia di interporti, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili, nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, sostituendo la disciplina attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990;
la proposta di legge qualifica gli interporti come infrastrutture strategiche per lo sviluppo e per la modernizzazione del Paese e di preminente interesse nazionale esplicitando le finalità dell'intervento legislativo e facendo salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione (articolo 1);
la proposta di legge introduce il principio della programmazione degli interporti, attraverso lo strumento del Piano generale per l'intermodalità predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa di sede di Conferenza unificata e parere delle competenti Commissioni parlamentari (articolo 2) e demanda allo stesso Ministro l'individuazione di nuovi interporti in presenza di specifiche condizioni (articolo 3); ulteriori disposizioni disciplinano il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, quale organo di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative relative allo sviluppo degli interporti (articolo 4) e il regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti (articolo 5), introducendo misure per il potenziamento degli interporti, dell'intermodalità e della rete ferroviaria interportuale (articoli 6 e 7);
la proposta abroga alcune disposizioni della legge n. 240 del 1990 e prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima legge le regioni adeguino le proprie disposizioni in materia di interporti;
verificato che:
l'articolo 2, comma 3, del provvedimento prevede che il Piano generale per l'intermodalità sia approvato con decreto del MIT, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e poi trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, precisando che decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere «il decreto può essere comunque adottato»;
l'articolo 8, comma 3, ultimo periodo stabilisce che i principi fondamentali introdotti dalla legge acquisteranno efficacia «dalla data di entrata in vigore della medesima nelle regioni a statuto ordinario», senza introdurre disposizioni specifiche sull'entrata in vigore stessa;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
le disposizioni della proposta di legge sono riconducibili prevalentemente alle materie «porti e aeroporti civili» e «grandi reti di trasporto e di navigazione», Pag. 99che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni; con specifico riferimento alla localizzazione degli interporti, viene in rilievo altresì la materia «governo del territorio», anch'essa di legislazione concorrente;
quanto alla materia «porti e aeroporti civili», la Corte costituzionale, con la sentenza n. 79 del 2011 ha confermato il proprio orientamento ad ammettere in tale materia, pure di legislazione concorrente, un ampio intervento statale sulla base del principio di sussidiarietà (cosiddetta «attrazione in sussidiarietà»), a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le regioni (le cosiddette «intese»). Analoghe considerazioni, sulla base di una consolidata giurisprudenza della Corte (ex plurimis la sentenza n. 303 del 2003) valgono anche per le materie «grandi reti di trasporto» e «governo del territorio»;
a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali sotto forma di parere della Conferenza unificata (articolo 2, comma 1), intesa in sede di Conferenza unificata (articolo 2, comma 3 e articolo 6, commi 1 e 3), ma anche partecipazione alle riunioni del comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o di un presidente di regione o provincia autonoma da lui delegato (articolo 4, comma 3) e utilizzo dello strumento degli accordi di programma per la realizzazione degli interporti (articolo 6, comma 4),
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, all'articolo 2, comma 3, che il parere delle competenti Commissioni parlamentari è richiesto sullo schema di decreto recante il Piano generale per l'intermodalità;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la portata normativa dell'articolo 8, comma 3, ultimo periodo.