ALLEGATO 1
Indagine conoscitiva sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.
PROGRAMMA
La piena ed effettiva attuazione delle politiche europee costituisce un fattore decisivo per la legittimazione dell'Unione europea, in misura non inferiore alla democraticità delle procedure decisionali, rendendo tangibile la capacità dell'Europa di rispondere meglio dei singoli Stati membri alle aspettative dei cittadini, soprattutto rispetto ai problemi di natura globale o comunque transnazionale.
In ragione della struttura costituzionale multilivello dell'Unione europea, le politiche europee stanno acquisendo una connotazione ed articolazione «euro-nazionale», essendo elaborate ed attuate attraverso una continua interazione delle Istituzioni europee, dello Stato, nonché delle regioni e degli enti locali.
Le diverse tipologie di politiche dell'UE chiamano in causa in diversa misura la capacità delle Istituzioni nazionali – statali, regionali e locali – di dare attuazione alla legislazione o agli indirizzi stabiliti a livello europeo, avvalendosi eventualmente dei margini di discrezionalità e di flessibilità consentiti dalla stessa disciplina europea.
Ciò rinvia all'esigenza di verificare, per un verso, l'adeguatezza delle procedure per l'attuazione di singoli atti normativi e di valutare se ed in quale misura l'azione politica e legislativa del nostro Paese concorra effettivamente alla realizzazione degli obiettivi strategici delle politiche europee. Per altro verso, è di evidente utilità, ai fini delle scelte legislative da operare, esaminare l'impatto che le politiche europee producono sul sistema economico, sociale ed istituzionale del nostro Paese.
Lo strumento più efficace per operare queste valutazioni è lo svolgimento di un'apposita indagine conoscitiva da parte della Commissione Politiche dell'Unione europea).
L'indagine consentirebbe, in particolare, di verificare il funzionamento degli strumenti esistenti per l'attuazione delle politiche europee e di prospettare gli eventuali interventi, anche di carattere legislativo, necessari per accrescere l'efficacia delle politiche europee nel nostro ordinamento.
Oggetto e finalità dell'indagine
Una prima perimetrazione dei temi dell'indagine è stata resa possibile dall'ampio lavoro istruttorio svolto nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea, «Applicare il diritto dell'UE per un'Europa dei risultati» (COM(2022) 518 final), assegnata alla XIV Commissione per l'esame in sede primaria, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, conclusosi il 1° agosto 2023.
In quella sede è emersa l'esigenza di approfondire ulteriormente le ricadute sul Sistema-Paese delle inadeguatezze di funzionamento dei processi di attuazione delle politiche europee e di prospettare una serie d'interventi, anche a carattere normativo, idonee a superare le diverse criticità.
Le linee dell'indagine si potranno pertanto articolare lungo tre direzioni:
a) la prima sarà quella di approfondire i profili giuridici e, in senso più generale, istituzionali dei processi di attuazione delle politiche, attraverso l'audizione di diversi esperti e operatori del settore; si tratterà quindi di verificare, in primo luogo, modelli normativi e prassi amministrative seguite in quest'ultimo periodo, come pure di approfondire i diversi livelli di governo e di responsabilità interessati dalla fase ascendentePag. 126 e discendente: il livello nazionale, regionale e locale; quello dei legislatori, degli esecutivi e delle pubbliche amministrazioni;
b) la seconda linea di approfondimento sarà orientata ad esaminare i profili riguardanti l'impiego dei fondi strutturali dell'Unione europea, anche in relazione al processo di attuazione degli obiettivi e degli impegni assunti dal nostro Paese con il PNRR;
c) la terza linea sarà intesa all'interlocuzione con le principali categorie sociali e produttive del Sistema-Paese, interessate dalle problematiche oggetto dell'indagine.
Su tutti questi profili verranno promossi alcuni approfondimenti mirati sulle principali esperienze maturate dagli altri Stati membri dell'Unione europea, con particolare riferimento al ruolo svolto dai Parlamenti degli Stati membri.
Modalità e durata dell'indagine
L'indagine si svolgerà attraverso audizioni ed acquisizioni documentali e dovrebbe concludersi, in considerazione dell'articolazione e della complessità delle questioni, entro il 30 settembre 2024.
La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di eventuali missioni sarà sottoposta di volta in volta alla Presidenza della Camera.
Soggetti da audire
Nel corso dell'indagine potrebbero svolgersi audizioni dei seguenti soggetti:
Ministri ed altri rappresentanti del Governo;
componenti di autorità amministrative indipendenti;
rappresentanti della Commissione europea, della Corte dei conti europea e di altre istituzioni ed organi dell'Unione europea;
direttori generali o capi dipartimento presso i Ministeri interessati;
membri del Parlamento europeo;
rappresentanti di regioni (a livello di assemblee e di giunte) e di altri enti territoriali;
rappresentanti di sindacati, di associazioni datoriali e professionali;
esponenti di associazioni e organizzazioni non governative;
docenti universitari ed esperti di questioni dell'Unione europea.
ALLEGATO 2
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee. COM(2023) 728 final.
DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee;
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;
ritenuti complessivamente condivisibili gli obiettivi generali della proposta;
osservato che il nuovo sistema di monitoraggio proposto risulta sostanzialmente in linea con quanto si sta realizzando in Italia, dove è stata recentemente pubblicata la Strategia Forestale Nazionale e sono in fase di definizione il nuovo sistema informativo forestale e il nuovo inventario forestale nazionale;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è correttamente fondata sull'articolo dall'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce all'UE il diritto di intervenire al fine di perseguire gli obiettivi della politica in materia ambientale e che costituisce la stessa base giuridica utilizzata per le misure intese a proteggere il patrimonio naturale degli ecosistemi forestali;
considerata la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la portata e la natura transfrontaliera dei mercati che dipendono dalle foreste e i crescenti rischi e incertezze legati ai cambiamenti climatici richiedono il monitoraggio degli effetti delle politiche e della legislazione dell'UE come pure la valutazione, con maggiore precisione e tempestività, della necessità di cambiamenti delle politiche al fine di raggiungere gli obiettivi strategici;
considerato che la proposta non appare invece del tutto coerente il principio di proporzionalità in quanto:
per un verso, gli Stati membri saranno tenuti a raccogliere unicamente i dati forestali connessi alla normativa e agli obiettivi strategici dell'UE e a condividere dati armonizzati provenienti da sistemi nazionali di raccolta, principalmente inventari forestali nazionali, il che richiederebbe un adattamento minimo dei metodi nazionali di acquisizione dei dati;
per un altro verso essi dovranno sobbarcarsi per intero i costi, non trascurabili, di attuazione della nuova normativa. Dovrebbero essere pertanto stanziate adeguate risorse aggiuntive da parte dell'UE per coprire la parte eccedente il monitoraggio «ordinario» delle foreste dei singoli Stati membri, al fine di raggiungere un livello comune di base;
ritenuto, inoltre, che, una volta adottata, la nuova normativa dovrà concedere agli Stati membri un tempo adeguato per la sua attuazione, evitando tempistiche eccessivamente stringenti;
osservato, infine, che alcune disposizioni della proposta attribuiscono alla Commissione europea il potere di adottare atti Pag. 128delegati ed esecutivi volti a disciplinare aspetti rilevanti della nuova normativa, come per lo sviluppo di specifiche tecniche e norme in materia di raccolta dei dati per gli indicatori aggiuntivi, compresi quelli che richiedono l'integrazione di dati rilevati a terra e mediante telerilevamento. Occorre valutare attentamente se l'ambito e la portata di tali disposizioni sia coerente con i limiti previsti dagli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche al fine di introdurre eventualmente nel testo della proposta principi e criteri per la delimitazione dell'ambito oggettivo dei poteri delegati o esecutivi;
sottolineata, pertanto, l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta, un'analisi approfondita dei profili richiamati in precedenza, aggiornando ove appropriato le valutazioni di impatto svolte dalla Commissione europea;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.