ALLEGATO 1
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità. COM(2023) 769 final.
DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità (COM(2023)769);
preso atto della relazione trasmessa dal Governo su tale proposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012;
tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni di rappresentanti dei settori interessati, svolte nell'ambito dell'esame della proposta;
premesso che sono complessivamente condivisibili le finalità della proposta, volta a definire un quadro comune dell'UE per il benessere di cani e gatti, sia per garantirne un elevato livello di tutela, sia per migliorarne la tracciabilità, sia per prevenire fenomeni quali il commercio illegale, la diffusione di pratiche dolorose come l'amputazione di orecchie e coda, la diffusione di malattie, che possono aumentare il rischio di trasmissione di zoonosi e contribuire alla resistenza antimicrobica, e costituire una minaccia per la salute pubblica;
rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta appare correttamente fondata sull'articolo 43, paragrafo 2, e sull'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
evidenziato che complessivamente la proposta non risulta pienamente coerente con il principio di sussidiarietà, in quanto non appare adeguatamente motivata, sotto il profilo della necessità e del valore aggiunto, la scelta di procedere ad un'armonizzazione integrale della normativa di settore, che potrebbe comportare importanti oneri di spesa da parte degli allevatori non associati ad un reale beneficio per gli animali;
sottolineata l'esigenza di coordinare la previsione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 che ricomprende le abitazioni tra gli stabilimenti di allevamento ed il considerando n. 15 che precisa che le abitazioni in cui cani e gatti siano detenuti per scopi diversi dalla riproduzione non sono considerate stabilimenti di allevamento;
rilevata l'assenza, all'articolo 9, paragrafo 1, di parametri oggettivi in base ai quali va accertata la capacità degli addetti alla custodia degli animali «di riconoscere le loro espressioni, compreso qualsiasi segno di sofferenza», di cui alla lettera b), e di ridurre al minimo i rischi per il benessere degli animali, di cui alla lettera c);
evidenziata altresì l'esigenza di sopprimere, all'articolo 12, paragrafo 2, lettera d), la previsione riguardante l'esigenza che cani e gatti dispongano di spazio sufficiente per socializzare;
richiamata l'esigenza di meglio specificare la previsione di cui all'articolo 12, paragrafo 3 in tema di protezione da condizioni climatiche avverse, correlandola esplicitamente ad eventi climatici estremi;
sottolineato inoltre l'opportunità di circoscrivere, all'articolo 12, paragrafo 4, il divieto di tenere cani esclusivamente all'interno;
Pag. 65rilevato che il conferimento alla Commissione, ai sensi dell'articolo 23, del potere di adottare atti delegati per integrare numerosi ed importanti aspetti anche essenziali della disciplina legislativa non risulta conforme all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Occorre pertanto circoscrivere la portata e l'ambito di tale potere delegato;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,
esprime un
PARERE MOTIVATO
per non conformità della proposta con il principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
ALLEGATO 2
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità. COM(2023) 769 final.
PROPOSTA DI DOCUMENTO ALTERNATIVO PRESENTATA DAL GRUPPO M5S
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europea e del Consiglio concernente il benessere di cani e gatti e la loro tracciabilità (COM(2023)769);
preso atto della relazione trasmessa dal Governo su tale proposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 234 del 2012, che reca una valutazione complessivamente positiva della proposta
tenuto conto delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;
ritenute pienamente condivisibili le finalità della proposta, in quanto essa è volta a definire un quadro comune dell'UE per il benessere di cani e gatti che risulta essenziale per garantirne un elevato livello di tutela, per migliorarne la tracciabilità, per prevenire fenomeni quali il commercio illegale, la diffusione di pratiche dolorose come l'amputazione di orecchie e coda nonché la diffusione di malattie, che costituirebbero una minaccia per la salute pubblica;
la rilevanza dell'intervento normativo e la sua necessità sono ampiamente motivate dai dati riportati nella relazione di accompagnamento. In particolare, secondo le stime della Commissione europea:
nel 2021 i cittadini dell'UE possedevano 72,7 milioni di cani e 83,6 milioni di gatti;
il commercio di tali animali domestici genera un valore annuo stimato in 1,3 miliardi di euro, ed attrae anche operatori disposti a intraprendere pratiche commerciali sleali o addirittura illecite;
nel 2022 e nel 2023 l'UE ha condotto un'azione coordinata sul commercio illegale di cani e gatti, raccogliendo prove relative a un importante volume di documenti contraffatti, informazioni fuorvianti e indicazioni di movimenti dissimulati di cani a fini commerciali come movimenti a carattere non commerciale per beneficiare di norme di controllo meno rigorose;
in alcuni stabilimenti gli animali sono tenuti in condizioni di scarso benessere, le femmine sono sfinite per avere molte cucciolate, gli animali trascurati a livello di alimentazione, alloggiamento, salute e condizioni igieniche e spesso venduti ancora troppo giovani. Di conseguenza molti animali presentano difetti fisici, si ammalano, non ricevono trattamenti antiparassitari o presentano disturbi comportamentali dovuti allo svezzamento precoce o ai maltrattamenti. A volte ne viene falsificata l'identificazione per impedire di risalire alla loro origine. Ne discendono per gli acquirenti costi inaspettati e iniqui per curare malattie o attenuare difetti genetici, che si sommano al disagio emotivo se scoprono che i loro animali non possono essere più curati. Situazioni di questo tipo, che a volte si concludono con il ricorso all'eutanasia, generano gravi sofferenze per gli animali e per le famiglie che li comprano o li adottano;
l'assenza di tracciabilità e di un'adeguata vaccinazione comporta gravi rischi di trasmissione di zoonosi (rabbia, echinococcosi) ed un rischio complessivo per la salute pubblica nell'Unione. Le cattive condizioni di alimentazione e di alloggiamento, Pag. 67bassi livelli di igiene, e il ricorso alle mutilazioni indeboliscono i sistemi immunitari degli animali e comportano un maggiore uso di antimicrobici che influisce sullo sviluppo di infezioni resistenti agli antibiotici nell'uomo.
rilevato che la base giuridica della proposta è correttamente costituita, in ragione della sua ampia articolazione e delle finalità perseguite, dagli articoli 43, paragrafo 2, e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
ritenuta la proposta pienamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli obiettivi da essa perseguiti richiedono per la loro natura e portata un intervento a livello europeo. Gli Stati membri, agendo singolarmente, potrebbe invece causare un'ulteriore frammentazione del mercato interno, esacerbare le attuali differenze nel livello di protezione del benessere degli animali e impedire il realizzarsi di parità di condizioni tra gli operatori. Una normativa armonizzata a livello dell'UE è necessaria anche per assicurare la tracciabilità di cani e gatti nell'intero territorio dell'Unione quale strumento di contrasto del commercio illegale e tenendo conto delle attività orientate alle adozioni dei rifugi, che spesso hanno carattere transfrontaliero;
ritenuta altresì la proposta complessivamente conforme anche al principio di proporzionalità poiché essa stabilisce prescrizioni minime in materia di allevamento, detenzione e immissione sul mercato dell'Unione di cani e gatti, che non vanno oltre quanto necessario a conseguire gli obiettivi della iniziativa legislativa. Essa inoltre contiene specifiche esenzioni per gli stabilimenti e i rifugi di minori dimensioni. In particolare:
dagli articoli 2 e 3, in combinazione con il considerando 15, si evince chiaramente che la proposta non si applica alle abitazioni in cui cani e gatti sono detenuti per scopi diversi dalla riproduzione che non sono considerate stabilimenti di allevamento e non sono tenute a conformarsi al capo II del regolamento;
in base all'articolo 4, sono espressamente esentati gli stabilimenti e i rifugi più piccoli, quali gli stabilimenti di allevamento che detengono fino a tre cagne o gatte fattrici e che producono in totale non più di due cucciolate per stabilimento e anno civile; i negozi di animali da compagnia che, in un qualsiasi momento, detengono non più di tre cani o non più di sei gatti; i rifugi che, in un qualsiasi momento, detengono non più di 10 cani o non più di 20 gatti;
rilevata peraltro l'opportunità di valutare alcune modifiche al testo della proposta per assicurare una maggiore efficacia delle sue previsioni e prevenire condotte elusive, con particolare riferimento ai seguenti profili:
a) l'articolo 3, comma 6, andrebbe modificato al fine di sottoporre alle disposizioni del regolamento anche le «forniture occasionali», vale a dire le piccole cucciolate di cani o gatti detenute da privati;
b) all'articolo 5, lettera c), andrebbe esteso il divieto di mutilazione e di pratiche dolorose per tutti gli animali oggetto di attività e di allevamento, commercio, e cessione a qualsiasi titolo, anche detenuti da privati;
c) all'articolo 10, lettera a), andrebbero previste visite veterinarie nei rifugi con frequenza almeno trimestrale e senza preavviso e non con cadenza annuale come previsto dalla proposta;
d) l'Allegato 1 punto 3, andrebbe modificato al fine di innalzare l'età minima delle fattrici per la riproduzione e consentire un numero massimo di gravidanze di due anni, modificando a tal fine;
e) andrebbe introdotta, come previsto dalla normativa italiana, un'età minima per la separazione dei cuccioli dalla madre, non inferiore ai sessanta giorni, a meno che non sussistano motivi sanitari certificati da un veterinario;
f) all'articolo 8 andrebbero integrate le prescrizioni sulla proprietà responsabile con informazioni adeguate sulla detenzione e l'allevamento di cani appartenenti a razze pericolose, con la finalità di prevenire comportamenti aggressivi;
Pag. 68g) andrebbero inserite previsioni volte a tenere in debita considerazione, in vista della armonizzazione dei database nazionali per la tracciabilità degli animali, e della loro interoperabilità, degli ottimi risultati già raggiunti da alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, consentendo loro di non disperdere quanto già realizzato, sia a livello di impianto normativo che di infrastrutture informatiche;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea
ALLEGATO 3
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1107/2006, (UE) n. 1177/2010, (UE) n. 181/2011 e (UE) 2021/782 per quanto riguarda l'applicazione dei diritti dei passeggeri nell'Unione. COM(2023) 753 final.
DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento relativo all'applicazione dei diritti dei passeggeri COM(2023)753;
preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul documento;
premesso che:
è pienamente condivisibile il duplice obiettivo della proposta di tutelare, da un lato, più efficacemente i passeggeri nei viaggi in aereo, in treno, via mare o per vie navigabili interne e in autobus e di incentivare, dall'altro, l'uso dei trasporti pubblici;
la proposta non introduce nuovi diritti ma affronta opportunamente le carenze nell'attuazione e nell'applicazione dei diritti dei passeggeri già riconosciuti concentrandosi su due aspetti di particolare rilevanza: la scarsa conoscenza da parte dei viaggiatori della tutela loro offerta dalla normativa europea; il diritto al rimborso dell'intero costo di un biglietto aereo nel caso in cui il volo non venga effettuato, segnatamente con riferimento al caso in cui il biglietto sia stato acquistato tramite un intermediario;
le valutazioni della Commissione europea sulla normativa vigente hanno concluso infatti che la sua efficacia è compromessa dalla mancanza di consapevolezza, da parte dei passeggeri, dei loro diritti e dalle carenze delle disposizioni sul relativo esercizio;
anche due distinte relazioni della Corte dei Conti europea hanno, tra le altre cose, posto in evidenza sul fatto che durante la pandemia da COVID-19 i passeggeri non erano a conoscenza dei loro diritti e spesso non sapevano a chi rivolgersi quando intendevano farli rispettare;
il regolamento proposto appare complessivamente idoneo a consentire una più efficace ed armonizzata attuazione della normativa sui diritti dei passeggeri, superando le attuali divergenze e disomogeneità tra Stati membri. Esso consentirebbe inoltre di colmare le carenze applicative che oggi impediscono ai passeggeri con disabilità e/o a mobilità ridotta di esercitare pienamente i propri diritti;
la nuova disciplina potrebbe, come sottolineato dalla stessa Commissione europea, contribuire al conseguimento dei seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile: ridurre l'ineguaglianza di e fra le nazioni (n.10); contribuire all'azione per il clima (n. 13); garantire l'accesso alla giustizia per tutti (n. 16);
la proposta è inoltre necessaria per garantire il pieno esercizio dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 21, 26, 38 e 47 concernenti rispettivamente il divieto di qualsiasi forma di discriminazione, l'inserimento delle persone con disabilità, un livello elevato di protezione dei consumatori e il diritto a un ricorso effettivo;
Pag. 70considerato che:
la base giuridica della proposta di regolamento è correttamente individuata negli articoli 91, paragrafo 1, e 100, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, su cui si fondano la legislazione dell'UE per una politica comune dei trasporti e le disposizioni per la navigazione marittima;
la proposta è coerente con il principio di sussidiarietà, in quanto giustificata dalla natura intrinsecamente transfrontaliera di alcuni servizi di trasporto, quando questi vengono erogati da attori operanti in diversi Stati membri dell'UE e persino oltre i suoi confini. La maggiore armonizzazione delle norme in materia di diritti dei passeggeri appare idonea a garantire a tutti gli attori coinvolti nella fornitura di servizi di trasporto parità di condizioni e ai passeggeri la possibilità di veder riconosciuti i loro diritti nello stesso modo indipendentemente dallo Stato dell'UE in cui viaggiano. Al contrario, interventi a livello nazionale comporterebbero distorsioni e frammentazioni ulteriori del mercato interno;
la proposta è altresì coerente con il principio di proporzionalità, recando prescrizioni limitate a quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti e a loro volta finalizzati a garantire il corretto funzionamento del mercato unico nei trasporti, nonché un livello elevato di protezione dei consumatori per i passeggeri. Le misure proposte, anche quelle volte a migliorare le procedure di rimborso in caso di biglietti prenotati tramite un intermediario, appaiono equilibrate e tali da non imporre oneri sproporzionati alle imprese. Ciò appare di particolare importanza tenuto conto che le piccole e medie imprese interessate dalle nuove disposizioni rappresentino il 95 per cento degli intermediari del settore aereo, l'85 per cento degli operatori di autobus e il 99 per cento degli operatori di trasporto di passeggeri per vie navigabili;
sottolineata tuttavia l'esigenza di valutare l'inserimento nella proposta di disposizioni volte ad evitare l'introduzione o il mantenimento da parte delle autorità pubbliche o delle imprese di trasporto di ogni forma di ostacolo o disincentivo indebito, anche indiretto, alla prenotazione e all'acquisto di biglietti tramite piattaforme di intermediazione, in contrasto con i principi in materia di concorrenza e tutela dei consumatori;
evidenziata la necessità, nel corso del negoziato interistituzionale sulla proposta, di apportare modifiche volte a:
a) rivedere l'articolo 23-bis, laddove prevede che le informazioni siano fornite nel formato più appropriato e, se possibile, per via elettronica nel senso di precisare che, ove possibile, le informazioni siano fornite anche nel formato adatto ai passeggeri con disabilità visive/uditive;
b) riformulare l'articolo 25-bis, in merito all'introduzione di un approccio per il monitoraggio della conformità dei comportamenti dei vettori alle prescrizioni dei Regolamenti UE, prevedendo che gli Stati Membri consolidino i poteri sanzionatori e prescrittivi assegnati agli organismi designati per la vigilanza sull'applicazione dei regolamenti dell'UE, dotandoli di risorse adeguate a svolgere tali funzioni;
rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea,
VALUTA CONFORME
la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.