ALLEGATO
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Atto n. 131.
PARERE APPROVATO
La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Atto del Governo n. 131),
premesso che:
lo schema di decreto in esame, in particolare, è volto ad aggiornare il citato regolamento, tramite la tecnica legislativa della novella, sulla base delle numerose modifiche normative intercorse dal 2005 ad oggi, oltreché per rispondere alla fisiologica evoluzione delle esigenze formative degli studenti;
l'obiettivo che lo schema di decreto in esame si pone è quello di valorizzare maggiormente, rispetto al contesto attuale, l'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni AFAM, in conformità ai princìpi costituzionali recepiti nella legge 508 e al processo di avvicinamento delle istituzioni AFAM al sistema universitario da essa delineato;
premesso, altresì, che:
tra le modificazioni apportate dall'articolo 1, comma 1, nello specifico, vi sono: la correzione della denominazione del Ministero competente in materia di AFAM, che oggi è il Ministero dell'università e della ricerca, e non più il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; la sostituzione del riferimento all'Accademia nazionale di danza, ai Conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati con un riferimento unitario, comprensivo di tutti tali soggetti, agli Istituti superiori di studi musicali e coreutici; la sostituzione del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario della ricerca (ANVUR); tra i titoli conseguiti al termine dei percorsi, i diplomi accademici di «formazione alla ricerca» in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design sono sostituiti con quelli di «dottorato di ricerca» nei medesimi ambiti;
i successivi commi 2 e 3 recano modifiche, rispettivamente, all'articolo 3 del regolamento, che contiene disposizioni in materia di titoli rilasciati dalle istituzioni AFAM e di corsi da esse organizzati, e all'articolo 4, relativo alla produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata;
il comma 4, nel sostituire integralmente l'articolo 5 del regolamento, attualmente rubricato «Ordinamento didattico generale e scuole», con un nuovo articolo rubricato «Ordinamento didattico generale, dipartimenti, corsi e scuole», introduce alcune novità fra cui: l'aggregazione dei corsi di materie omogenee in scuole, attualmente disposta con decreto ministeriale, diviene una facoltà lasciata alle singole istituzioni, che possono avvalersene con delibera del consiglio accademico; l'introduzione di una nuova disciplina ordinaria inerente alle modalità di istituzione e al funzionamento dei dipartimenti, dei corsi e, ove costituite, delle scuole, affidate all'autonomia delle istituzioni AFAM;
Pag. 57il comma 5, recante modificazioni all'articolo 6 del regolamento, in materia di crediti formativi accademici, il comma 6, che apporta modificazioni all'articolo 7 del regolamento, in materia di ammissioni ai corsi, e il comma 8, che sostituisce integralmente l'articolo 10 del regolamento in materia di regolamenti didattici, introducendo la distinzione tra regolamento didattico generale e regolamenti dei corsi;
il comma 9 che inserisce, dopo l'articolo 10 del regolamento, due nuovi articoli, il 10-bis e il 10-ter, rispettivamente dedicati ai «Diplomi ad honorem» e ai «Diplomi in restauro»;
il comma 10, recante modifiche all'articolo 11 del regolamento, dedicato alle istituzioni AFAM non statali, che autorizza al rilascio di titoli aventi valore legale quelle istituzioni che sono in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e che hanno una offerta formativa in grado di contribuire alle esigenze di sviluppo territoriale del sistema AFAM;
preso inoltre atto della situazione determinatasi a seguito dei ripetuti interventi di modifica degli ordinamenti didattici nel settore del restauro;
considerato opportuno, al riguardo, che lo schema di decreto in esame si faccia carico di sanare una aporia verificatasi a partire dalla risultante di atti amministrativi con conseguenze pregiudizievoli per una serie di soggetti che avevano conseguito il diploma di I livello in restauro sulla base di ordinamenti precedenti;
tenuto conto, altresì, che il decreto interministeriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e le attività culturali (MIUR-MIBACT) n. 564 del 2017 ha equiparato i diplomi rilasciati dalle scuole di alta formazione e di studio dell'Istituto centrale per il restauro, dell'opificio delle pietre dure, della Scuola per il restauro del mosaico di Ravenna e dell'Istituto centrale per la patologia del libro, precedentemente all'accreditamento ai sensi del decreto interministeriale (MIBACT-MIUR) n. 87 del 2009 – in esito a percorsi formativi di durata pari a 2/3 anni – alla laurea magistrale a ciclo unico in «Conservazione e Restauro dei beni culturali» (classe LMR 02);
valutata la possibilità di riconoscere, mediante altra e più opportuna fonte normativa, l'equipollenza alla Laurea magistrale (classe LMR02), con qualifica accademica di dottore magistrale ai sensi dell'articolo 13, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270, dei seguenti titoli:
a) diploma accademico di I livello rilasciato dalle Scuole universitarie dirette a fini speciali in operatori tecnico-scientifici per i Beni culturali e ambientali, settore archeologico;
b) diploma ante decreto ministeriale n. 87, rilasciato dalle scuole specializzanti e sperimentali in restauro beni culturali sezione legno, dipinti su tela, tavola e affreschi, istituiti ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, regolamentati dal decreto 14 ottobre 1982 del Ministro della pubblica istruzione e dall'articolo 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
considerato infine che, nelle more della fase consultiva del procedimento di adozione del presente schema di decreto, l'anno accademico 2023/2024 è ormai iniziato e che sono state intanto avviate le attività finalizzate all'organizzazione dell'anno accademico 2024/2025,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di modificare lo schema di decreto in esame, al fine di configurare una piena equiparazione del diploma di primo livello in restauro DAPL 07 conseguito al termine dei corsi di diploma accademico di secondo livello sperimentali in restauro precedentemente all'accreditamento, ai sensi del decreto del Ministro dei beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione,Pag. 58 dell'università e della ricerca, 26 maggio 2009, n. 87, con il diploma accademico di secondo livello in Restauro (DASLQ01) di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 30 dicembre 2010, n. 301;
b) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 10, del presente schema di decreto, modificativo dell'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sostituendo le parole «anno accademico 2023/2024» con le seguenti «anno accademico 2025/2026»;
c) valuti il Governo l'opportunità di riconoscere, mediante il ricorso alla fonte del diritto più idonea a disciplinare la materia, l'equiparazione alla laurea magistrale (classe LMR02) dei diplomi richiamati in premessa.