ALLEGATO 1
DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1877, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria;
rilevato che:
il decreto-legge, composto da 17 articoli organizzati in due Capi, reca disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali nonché ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di amministrazione finanziaria;
in particolare l'articolo 1-bis prevede la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, con l'esclusione degli eventi occorsi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, già interessati da specifiche norme previste dall'articolo 1;
il medesimo articolo 1-bis prevede che il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, procede al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni interessati;
è inoltre prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'autorità politica delegata alla ricostruzione, per stabilire il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente e le altre modalità applicative;
l'articolo 1-ter istituisce un fondo per il 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore;
il medesimo articolo 1-ter, al comma 4, demanda a un decreto ministeriale la definizione delle disposizioni attuative, ivi compresa la determinazione del limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente;
Pag. 27l'articolo 4-bis, ai commi da 1 a 3, prevede che dal 1° gennaio 2025 alcuni soggetti (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione) non potranno più compensare i crediti di imposta derivanti dal cosiddetto superbonus con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
il successivo comma 6 prevede, per i medesimi soggetti e sempre a partire dal 2025, la ripartizione dei crediti di imposta acquisiti in sei rate annuali qualora abbiano riconosciuto al cedente un prezzo inferiore al 75 per cento del valore nominale del credito;
inoltre, il comma 4 stabilisce, sempre con riferimento al cosiddetto superbonus, nonché ai crediti di imposta per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per gli interventi antisismici, la detraibilità in dieci anni, anziché quattro o cinque, delle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame;
il successivo comma 5 limita inoltre a quattro (per gli interventi del cosiddetto superbonus) o cinque (per gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche) quote annuali di pari importo la ripartizione dei crediti di imposta derivanti dalla cessione della detrazione;
il comma 7, infine, stabilisce che non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione per la cessione del credito di imposta in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni;
i commi 1 e 2 dell'articolo 7-bis recano due norme di interpretazione autentica relative all'articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) in materia di contraddittorio, introdotto dal decreto legislativo n. 219 del 2023;
il comma 9 dell'articolo 9-bis precisa che il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome di Trento e di Bolzano;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia fiscale e quindi alla competenza esclusiva statale in ordine al sistema tributario di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
alcune disposizioni attengono ad aspetti organizzativi dell'amministrazione finanziaria riconducibili alla materia ordinamento e organizzazione dello Stato che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), demanda alla competenza esclusiva dello Stato;
con riferimento agli articoli 1-bis (istituzione di un fondo per gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici) e 1-ter (contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore, ONLUS e associazioni di volontariato e di protezione sociale) le materie «protezione civile» e «governo del territorio», possono rientrare entrambe fra competenze concorrenti ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
per quanto attiene al rispetto degli altri principi costituzionali:
le disposizioni dell'articolo 4-bis appaiono applicarsi anche a spese sostenute per interventi realizzati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge;
la giurisprudenza costituzionale in materia, fermo restando l'articolo 25 della Costituzione che vieta la retroattività di norme penali sfavorevoli, afferma che al legislatore «non è preclusa la possibilità di Pag. 28emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica»;
la retroattività deve, tuttavia, come nel caso di specie, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. C. 956 e abb.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 956, recante «Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta di registro relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero», e le abbinate proposte di legge C. 1099, C. 1323, C. 1400, C. 1701, C. 1743 e C. 1748;
rilevato che:
la proposta di legge – adottata come testo base dalla Commissione Finanze e non modificata nel corso dell'esame – è costituita da un solo articolo, ed è volta a modificare il regime della fiscalità immobiliare relativa agli immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) al fine di rendere esente da IMU una unità immobiliare a uso abitativo, con le relative pertinenze, posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che sia situata nel comune di iscrizione nell'AIRE e che non risulti locata o data in comodato d'uso (articolo 1, comma 1);
inoltre, la proposta modifica la disciplina dell'imposta di registro, segnatamente novellando la lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 al fine di chiarire che le agevolazioni ivi disposte per l'acquisto della prima casa si applichino in favore dei cittadini italiani iscritti all'AIRE, in luogo della locuzione che si riferisce ai cittadini «emigrati all'estero» come previsto nella formulazione della norma vigente al momento della presentazione della proposta di legge (articolo 1, comma 2);
infine, la proposta quantifica gli oneri derivanti dalle norme in commento in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui 3 milioni di euro annui destinati al reintegro delle minori entrate dei comuni, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (articolo 1, comma 3);
constatato che:
la formulazione della lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sulla quale interviene l'articolo 1, comma 2, della proposta di legge, è stata modificata, successivamente alla presentazione della proposta di legge, dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2023 e che conseguentemente l'agevolazione è ora riconosciuta all'acquirente che si è trasferito all'estero per ragioni di lavoro purché abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni, nel comune di nascita o Pag. 30in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
la proposta di legge attiene alla materia, di competenza esclusiva statale, «sistema tributario e contabile dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 1, in quanto non più riferibile al testo vigente della nota II-bis), comma 1, lettera a), primo periodo, della tariffa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.