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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 maggio 2024
312.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 87

ALLEGATO 1

DL 39/2024: Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
1.9. Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Santillo, Morfino.

  Al comma 1 sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
*1.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
*1.10. Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Santillo, Morfino.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Per i soggetti di cui alla predetta lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis.».
1.1. Gadda, Del Barba, Merola.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-ter.1., primo periodo, sostituire le parole: nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 con le seguenti: a far data dal 1° aprile 2009, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 3-ter.1., primo periodo, sostituire le parole: le istanze o dichiarazioni Pag. 88siano state presentate con le seguenti: i progetti siano stati presentati.
1.3. Merola, Curti, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-ter.1., primo periodo, sostituire le parole: nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 con le seguenti: a far data dal 1° aprile 2009, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
1.11. Santillo, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Fenu, Morfino.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 3-ter.1., inserire il seguente:

  3-ter.2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese per gli interventi realizzati su edifici ubicati nei comuni di Bacoli, Monte di Procida, Pozzuoli e Quarto, costantemente interessati da fenomeni bradisismici e tutti ricadenti in zona a rischio sismico 2 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.8. Borrelli, Zanella, Grimaldi, Merola.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso comma 3-ter.1., inserire il seguente:

  3-ter.2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi che hanno ad oggetto la riqualificazione antisismica e l'abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici residenziali.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.6. Zanella, Borrelli, Grimaldi, Merola.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Con riferimento ad immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi a decorrere dall'anno 2009 e ricadenti nei territori di comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, non trovano comunque applicazione in tutti i casi in cui il contribuente, a qualsiasi titolo, abbia rinunciato o rinunci, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al contributo per la ricostruzione.
1.12. Torto, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Fenu, Santillo, Morfino.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano Pag. 89in relazione alle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2024; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 31 dicembre 2024:

   a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

   b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
*1.4. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
*1.13. Santillo, Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Morfino.

  Al comma 5, sopprimere le parole: , per lavori già effettuati.

  Conseguentemente, al medesimo comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti.
1.5. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.7. Borrelli, Zanella, Grimaldi, Zaratti, Merola.

ART. 1-bis.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza inserire le seguenti: nonché quelli danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi nel 2022 e nel 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, primo periodo, e sostituire le parole: 35 milioni per il 2025 con le seguenti: 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

   dopo comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
1-bis.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Pag. 90

ART. 1-ter.

  Al comma 1, dopo le parole: energetica e strutturale inserire le seguenti: , ivi compresi gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
*1-ter.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
*1-ter.4. Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Santillo, Morfino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1-ter.2. Grimaldi, Zanella, Borrelli, Merola.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Per la realizzazione degli interventi connessi alle misure di mitigazione sull'edilizia privata relativamente agli edifici che dovessero risultare vulnerabili a seguito dell'analisi di cui al comma 1 lettera b), la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.».
1-ter.3. Caso, Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Morfino.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis)

  1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 4 aprile 2024, può essere effettuata dal beneficiario Pag. 91della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
2.1. Borrelli, Zanella, Grimaldi, Zaratti, Merola.

ART. 4-bis.

  Al comma 4, dopo le parole: d'imposta inserire le seguenti: successivo a quello.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 4, sostituire le parole: la detrazione è ripartita con le seguenti: su opzione del contribuente, la detrazione può essere ripartita;

   al comma 5, sostituire le parole: sono ripartiti con le seguenti: su opzione del contribuente, possono essere ripartiti.
4-bis.4. Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Santillo, Morfino.

  Al comma 4, sostituire le parole: la detrazione è ripartita con le seguenti: la detrazione può essere fruita, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate,.
4-bis.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 6, capoverso comma 3-ter, sopprimere il secondo periodo.
4-bis.3. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Merola.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che le rate residue cedute siano ripartite dal cessionario in dieci quote annuali di pari importo.
*4-bis.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.
*4-bis.5. Santillo, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Fenu, Morfino.

ART. 4-ter.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , assicurando la tracciatura degli incassi collegati alle segnalazioni comunali anche se derivanti da atti di recupero crediti o dall'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso, ai fini del riconoscimento delle somme spettanti ai comuni. Per le attività di controllo di cui al presente comma, la quota spettante a fronte delle segnalazioni è pari al cinquanta per cento degli importi recuperati.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso» sono aggiunte le seguenti: «o a seguito dell'atto di recupero crediti o dell'emissionePag. 92 di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso». Fermo restando il disposto di cui al comma 2, le previsioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, che ne asseveri le condizioni di attuazione.

   all'articolo 9-bis, sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. Ferma restando la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 4-ter, pari al 50 per cento delle somme recuperate, le maggiori entrate spettanti allo Stato, derivanti dal medesimo articolo 4-ter, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2026.
4-ter.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 6.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  03-bis. Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
6.1. Borrelli, Zaratti, Zanella, Grimaldi, Merola.

  Al comma 3-bis, lettera b), n. 2), secondo periodo, sostituire le parole: Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025 con le seguenti: Nei casi di cui al precedente periodo, il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito si intende rispettato se il pagamento dell'acconto avviene entro il 31 dicembre 2025 e il progetto di investimento sia concluso, con la messa in funzione dei beni, entro e non oltre il 30 giugno 2026.
6.2. Fenu, Gubitosa, Lovecchio, Raffa, Morfino.

ART. 9-bis.

  Sopprimere il comma 8.
9-bis.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

Pag. 93

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008. C. 1803 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1803 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo, fatto a Madrid il 21 gennaio 2008»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.