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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 maggio 2024
312.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO
Pag. 105

ALLEGATO 1

DL 39/2024: Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria. C. 1877 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1877, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria;

   considerato che l'articolo 1 apporta una serie di modificazioni alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, prevedendo una specifica deroga per gli interventi realizzati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge;

   evidenziato che gli articoli 1-bis e 1-ter istituiscono due fondi, volti rispettivamente a sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, nonché a riconoscere contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;

   segnalato che, per finalità di monitoraggio della spesa, l'articolo 3 introduce l'obbligo di trasmettere, rispettivamente all'ENEA o al Portale nazionale delle classificazioni sismiche, una serie di dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici;

   preso atto che l'articolo 7, comma 7-quater, differisce al 30 giugno 2024 il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della tassa sui rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva;

   valutate con favore le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9, che provvedono rispettivamente a destinare risorse alla realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella regione Toscana nel mese di novembre 2023, nonché a sostenere l'accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 106

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo.

PARERE APPROVATO

  La VIII Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1660, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario;

   considerato che l'articolo 3 estende ai contratti di rete la normativa riguardante i soggetti a cui deve riferirsi la documentazione antimafia, al fine di consentire una maggiore integrazione con la disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici;

   evidenziato che l'articolo 5 reca una serie di modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, nonché di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati, al fine di razionalizzare tempistiche e costi di gestione degli immobili oggetto di sequestro e confisca;

   valutato che l'articolo 8 reca disposizioni finalizzate a contrastare l'occupazione abusiva di immobili, introducendo, nel codice penale, il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui e, nel codice di procedura penale, una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile e la reintegrazione nel possesso dello stesso;

   rilevato che gli articoli 10 e 11 introducono una serie di modifiche rispettivamente volte ad estendere l'ambito di applicazione della misura di prevenzione del divieto di accesso alle aree urbane, nonché ad introdurre un illecito penale nel caso di impedimento della libera circolazione su strada;

   preso atto che l'articolo 16 reca talune modifiche al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui per esigenze di salvaguardia dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 107

ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Doc. XXII, n. 31 Bicchielli.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: giudiziaria, aggiungere le seguenti: in riferimento agli eventi di cui all'articolo 1.
2.100. La Relatrice.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2.101. La Relatrice.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) individuare le eventuali responsabilità nella mancata o carente attuazione dell'attività di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio, di gestione dell'emergenza e di ricostruzione, nonché gli ostacoli alla piena operatività degli organi amministrativi e tecnici preposti alle materie di difesa del suolo, di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e sismico e alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo.
2.102. La Relatrice.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) accertare il ruolo svolto da parte delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a livello di controllo e di capacità d'intervento e di prevenzione.
2.11. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: con l'obiettivo di superare l'approccio emergenziale.
2.13. Bonelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
2.14. Ruffino.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: e per le aggiungere la seguente: connesse.
2.103. La Relatrice.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: intervento aggiungere le seguenti: , anche attraverso il monitoraggio degli interventi finanziati che consenta di compiere una puntuale valutazione ex post dell'efficacia delle linee di finanziamento e delle scelte politiche di investimento nel medio e lungo periodo,.
2.17. Bonelli.

  Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: prevenzione del dissesto con le seguenti: , mitigazione e gestione del rischio.
2.20. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere in fine le parole: valutando altresì gli effetti indotti dal cambiamento climatico e dai rischi climatici correlati.
2.104. La Relatrice.

Pag. 108

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
2.21. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

ART. 6

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e si può avvalere di esperti nelle materie di cui all'articolo 2.
6.6. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 100.000 (centomila) con le seguenti: 50.000.
6.100. La Relatrice.