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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 giugno 2024
319.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
Pag. 24

ALLEGATO 1

DL 61/2024: Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate. C. 1854 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «del comparto difesa-sicurezza», inserire le seguenti: «per il triennio 2022-2024»

   b) dopo le parole: «recante il codice dell'ordinamento militare,», inserire le seguenti: «in via transitoria».
1.1. Lomuti, Pellegrini, Baldino.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di licenza speciale ai rappresentanti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare)

  1. All'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «sei mesi», sono sostituite con le seguenti: «dodici mesi».
1.01. Baldino, Pellegrini, Lomuti.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2.1. Baldino, Pellegrini, Lomuti.

ART. 3.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «e 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2025».

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
3.1. Pellegrini, Baldino, Lomuti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Inserimento nei ruoli civili del Ministero della difesa del personale operaio forestale)

  1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, il personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in Pag. 25forza all'Arma dei Carabinieri, a decorrere dall'anno 2025 è inserito nei ruoli civili del Ministero della difesa, fino all'ammontare complessivo di 1246 unità, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.01. Tucci, Sergio Costa, Lomuti.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4.1. Pellegrini, Baldino, Lomuti.

Pag. 26

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione IV (Difesa),

   esaminato per quanto di competenza il disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (C. 1660 Governo);

   considerato che:

    l'articolo 21, comma 1, prevede che le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, attualmente applicabili alle sole fattispecie di vigilanza marittima ai fini della repressione del contrabbando dei tabacchi, siano applicabili anche quando le unità del naviglio della Guardia di finanza siano impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a esse attribuite dalla normativa vigente;

    risulta estesa anche a tale ulteriore fattispecie l'applicabilità delle sanzioni penali previste per il comandante della nave nazionale che non obbedisce alla intimazione di fermo di una unità del naviglio della Guardia di finanza (art. 1099 del Codice della navigazione), nonché per il capitano della nave nazionale che commette atti di resistenza o di violenza contro una unità di naviglio della Guardia di finanza (art. 1100 del Codice della navigazione);

   rilevato che l'articolo 22 ha ad oggetto la tutela delle Forze armate impegnate in missioni internazionali e, a tale scopo, integra le disposizioni penali applicabili al personale partecipante e di supporto alle missioni, al fine di prevedere la non punibilità dell'utilizzo di dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l'inviolabilità del domicilio e dei segreti, ai sensi del Codice penale;

   rilevato, altresì che, l'articolo 23, comma 2, lettera a), attribuisce, tra l'altro, anche al personale delle Forze armate, adibito alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.