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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 giugno 2024
321.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 8

ALLEGATO

Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità. C. 1741 Schlein e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1741, recante «Disposizioni per il sostegno finanziario del Servizio sanitario nazionale in attuazione dei princìpi di universalità, eguaglianza ed equità» e le proposte di legge abbinate;

   rilevato che:

    la proposta di legge è composta da quattro articoli, il primo dei quali dispone, a decorrere dal 2024 e per ciascuno degli anni fino al 2028, l'incremento su base annua del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato, come definito dalle leggi di bilancio per gli anni 2022 e 2023, fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore al 7,5 per cento del prodotto interno lordo nominale tendenziale dell'anno di riferimento;

    l'articolo 2 novella l'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60) al fine di prevedere che dall'anno 2024 le Regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica assicurando, nell'ambito dei propri indirizzi relativi alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale da parte delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale, il governo della spesa del personale in funzione dell'esigenza di garantire l'equilibrio economico;

    l'articolo 3, al comma 1, dispone che, nelle more dell'aggiornamento del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA), le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad adottare una serie di specifiche misure per l'abbattimento delle liste d'attesa;

    il comma 2 dell'articolo 3 attribuisce all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) il compito di coadiuvare e di indirizzare le politiche regionali sull'abbattimento delle liste di attesa;

    a tale fine, il medesimo comma 2 prevede che i criteri e le modalità con cui le Regioni inviano all'Agenas, in tempo reale, i dati relativi alle proprie liste di attesa siano definiti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni;

    l'articolo 4 dispone in materia di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   la proposta di legge attiene sia all'ambito della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) che a quelli della tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione;

   in materia di tutela della salute la Corte costituzionale ha operato una distinzione tra le norme espressione di principi fondamentali dalle norme di dettaglio, attribuendo le prime alla competenza statale e le seconde alla competenza regionale (in Pag. 9tal senso, sentenza n. 181 del 2006) e chiarendo che «nelle materie di competenza ripartita è da ritenere vincolante anche ogni previsione che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, è da considerare per la finalità perseguita, in rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione con le norme-principio che connotano il settore» (sentenza n. 371 del 2008);

   quanto al coordinamento della finanza pubblica, la Corte costituzionale ha costantemente ricondotto le disposizioni statali concernenti vincoli ai bilanci di regioni ed enti locali ai principi fondamentali della materia, riconoscendo che «il legislatore statale può legittimamente imporre alle regioni vincoli di bilancio per ragioni di coordinamento finanziario volte a salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con il perseguimento di obiettivi nazionali condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 139 e n. 237 del 2009; in tal senso, anche le sentenze n. 272 del 2015, n. 38 del 2016 e n. 154 del 2017);

   a fronte di tale concorso di competenze, il comma 2 dell'articolo 3 della proposta prevede che il decreto ministeriale con il quale sono stabiliti i criteri e le modalità con cui le regioni inviano all'Agenas, in tempo reale, i dati relativi alle proprie liste di attesa sia adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni;

   alla luce del carattere concorrente della materia «tutela della salute», sarebbe opportuno prevedere forme di coinvolgimento delle regioni e delle province autonome, eventualmente ricorrendo all'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, anche ai fini della definizione delle misure di abbattimento delle liste di attesa, nelle more dell'aggiornamento del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA), di cui all'articolo 3, comma 1;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione l'opportunità di prevedere, all'articolo 3, comma 1, il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome, anche nella forma dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini della definizione delle misure di abbattimento delle liste di attesa, nelle more dell'aggiornamento del Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA).