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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 giugno 2024
325.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 27

ALLEGATO

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione. C. 552 Giachetti.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 47-bis è inserito il seguente:

«Art. 47-bis.1.
(Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)

   1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, e i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale»;

   b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con i seguenti:

Art. 2.
(Esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale)

  1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell'istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale, di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone.
  2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.
  4. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.

Art. 2-bis.
(Procedura)

  1. I detenuti e gli internati di cui all'articolo 2 sono assegnati alle case di comunitàPag. 28 di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, il quale dispone l'esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
  2. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è a superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.
  3. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.
  4. Con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge e periodicamente aggiornato, è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l'esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.
  5. L'esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.
  6. Ai fini dell'esecuzione della pena secondo le modalità previste dall'articolo 2, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui all'articolo 2-ter e che il condannato abbia fornito l'espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo.

Art. 2-ter.
(Preclusioni)

  1. Sono esclusi dall'esecuzione secondo le modalità di cui all'articolo 2:

   a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dagli articoli 572, 609-bis e 612-bis del codice penale;

   b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

   c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

   d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

   e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse;

Art. 2-quater.
(Personale addetto alle case di comunità e programma di reinserimento sociale)

  1. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al Consiglio di aiuto sociale di cui all'articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.
  2. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno, né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di Pag. 29pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  3. I programmi di reinserimento sociale di cui al comma precedente sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al Consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 1, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione, entro quindici giorni dalla trasmissione.
  4. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all'invio al magistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.
  5. Nel caso in cui la persona sottoposta all'esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l'ordine o la sicurezza pubblica o dell'istituto o a porre in pericolo l'altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell'esecuzione presso l'istituto penitenziario.
1.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 32, il primo comma è sostituito dal seguente:

   «I detenuti e gli internati, all'atto del loro ingresso negli istituti sono informati delle detrazioni previste dall'articolo 54, della possibilità della sua revoca e della misura massima di riduzione dell'entità della pena complessiva da scontare. Sono altresì informati, se necessario anche successivamente, delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri, alla disciplina e al trattamento»;

   b) all'articolo 54:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al condannato a pena detentiva è riconosciuta una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare»;

    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Ove il condannato sia incorso in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all'opera di rieducazione, il direttore dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per territorio per la revoca della riduzione di pena riconosciuta ai sensi del comma 1»;

   c) all'articolo 69 il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Al fine di garantire l'immediato riconoscimento delle detrazioni previste dall'articolo 54 con decreto comunicato all'interessato, al suo difensore e al pubblico ministero, determina la riduzione complessivamente prevista, provvede con ordinanza sulla revoca delle detrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 2-bis, sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale»;

   d) all'articolo 69-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, le parole: «Sull'istanza di concessione della liberazione anticipata,» sono sostituite dalle seguenti: «Alla revoca delle detrazioni previste dall'articolo 54»;

    2) il comma 2 è abrogato.

  2. All'articolo 656, comma 4-bis, del codice di procedura penale la parola: «eventuale» è soppressa.
1.18. Pittalis, Calderone, Patriarca.

Pag. 30

  Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 18, dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

   In deroga a quanto previsto dal terzo comma, i detenuti ed internati possono essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie. Rilevano, a tal fine, la pericolosità sociale del detenuto, l'irregolarità di condotta e precedenti disciplinari.
   I colloqui intimi hanno una durata adeguata all'obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un'espressione piena dell'affettività e si svolgono presso unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.
   Il direttore dell'istituto verifica l'eventuale esistenza di divieti dell'autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, ovvero la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l'effettività della pregressa convivenza.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 37, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 18, commi quarto e seguenti, della legge 26 luglio 1975 n. 354»;

   b) all'articolo 61, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione di quanto stabilito dai commi quarto e seguenti del medesimo articolo».
1.3. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di garantire il diritto alle visite affettive in tutti gli istituti penitenziari presenti nel territorio nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, al fine di prevedere che:

   a) all'articolo 37, comma 5, dopo il primo periodo sia previsto che per i detenuti con figli minori di quattordici anni, i colloqui devono svolgersi in locali distinti, dotati preferibilmente di spazi all'aperto e con possibilità di attività ludiche e ricreative, a sostegno dell'infanzia e dell'accoglienza dei minori;

   b) all'articolo 37, comma 8, il secondo periodo sia soppresso;

   c) all'articolo 37, comma 9, le parole: «a dieci anni» siano sostituite dalle seguenti: «a quattordici anni» e sia previsto, in fine, che i colloqui si svolgono in locali distinti, adeguatamente allestiti, preferibilmente con un'area verde attrezzata, dotati di spazi all'aperto, con possibilità di consumazione di un pasto;

Pag. 31

   d) dopo il comma 13 sia aggiunto il comma 13-bis al fine di prevedere che ferme restando le modalità previste dall'articolo 18, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 per le persone ammesse ai colloqui, è consentito ai detenuti e agli internati effettuare una volta al mese, con priorità per le famiglie con i figli minori di quattordici anni, nei giorni festivi, un colloquio di durata non inferiore a tre ore, in locali appositi o all'aperto, per consumare un pasto o effettuare un'attività all'aperto con i propri figli e familiari;

   e) all'articolo 39, comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «alla corrispondenza telefonica» sia inserita la seguente: «quotidiana» e le parole: «, una volta alla settimana» siano soppresse;

   f) all'articolo 39, comma 2, sia soppresso il secondo periodo;

   g) all'articolo 39, comma 6, secondo periodo, la parola: «dieci» sia sostituita dalla seguente: «venti»;

   h) all'articolo 61, comma 2, sia sostituita la lettera b) al fine di prevedere che il direttore dell'istituto può promuovere progetti interistituzionali e protocolli d'intesa volti alla creazione di sportelli della famiglia per il ripristino e il rinforzo delle funzioni genitoriali e il superamento delle situazioni di disagio familiare.
1.17. Magi.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi».
1.16. Magi.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

   0a) dopo l'articolo 47-bis, è aggiunto il seguente:

   «Art. 47-bis.1 – (Assegnazione alle case territoriali di reinserimento sociale) – 1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all'articolo 50 nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno secondo le modalità previste dall'articolo 21 sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale»;

   0b) all'articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o», sono sostituite dalle seguenti: «nelle case territoriali di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, in».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale di cui all'articolo 47-bis.1 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
  2. Le case territoriali di reinserimento sociale di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla Pag. 32data di entrata in vigore della presente legge.
  3. L'intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.
  4. I detenuti e gli internati che debbono espiare una pena residua non superiore a dodici mesi sono assegnati alle case territoriali di reinserimento sociale dal competente provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.
  5. Il direttore della casa territoriale di reinserimento sociale è il sindaco del comune competente o un soggetto da esso delegato. Presso le case territoriali opera personale dipendente dal comune, assunto mediante concorso pubblico, sulla base di disposizioni stabilite con legge regionale, che regolano anche la determinazione delle piante organiche, lo stato giuridico ed economico e la disciplina del rapporto di lavoro del personale medesimo.
  6. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività operatori specializzati che curano la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale. Il reclutamento, lo stato giuridico ed economico e il rapporto di lavoro di tali operatori sono disciplinati con la legge regionale di cui al comma 5. In caso di necessità, è consentito di ricorrere, per tempi limitati, all'impiego di educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari. Gli operatori dei centri di servizio sociale per adulti svolgono le funzioni di loro competenza presso le case territoriali nell'ambito degli interventi previsti sulla base della normativa vigente.
  7. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I programmi di reinserimento sociale di cui al primo periodo sono predisposti dalla direzione e dagli operatori della casa territoriale, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l'approvazione. L'esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione e degli operatori della casa territoriale. Per i detenuti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi è favorito un regime esecutivo orientato verso l'ammissione a misure alternative alla detenzione, ivi compreso il lavoro all'esterno.
  8. Le spese occorrenti per l'istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato, che provvede ai corrispondenti trasferimenti ai comuni secondo i seguenti criteri:

   a) le spese sostenute dai comuni per l'istituzione delle case territoriali sono ristorate dallo Stato, a conclusione delle opere necessarie per la realizzazione delle stesse, sulla base di specifico rendiconto verificato dall'organo di revisione economico-finanziaria del comune e approvato dalla giunta comunale;

   b) i finanziamenti necessari per la gestione delle case territoriali sono anticipati dallo Stato in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale e sono liquidati definitivamente in base al rendiconto della gestione, trasmesso al Ministero della giustizia unitamente alla documentazione relativa.

  9. La ripartizione degli oneri finanziari di cui al comma 8 tra lo Stato e i comuni può essere modificata, anche per periodi di tempo limitati, mediante convenzione stipulata tra la regione competente e il Ministero della giustizia.
  10. La forma di espiazione della pena prevista dal presente articolo non si applica ai condannati minorenni nei cui confronti Pag. 33sia stata disposta una delle misure penali di comunità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
1.15. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1.4. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) all'articolo 41-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-octies. Le disposizioni del comma 2-quater, lettera e), si applicano anche ai soggetti condannati per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609- quater, 609-octies e 612-bis del codice penale».

  Conseguentemente, sopprimere la lettera b) e l'articolo 2.
1.5. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, dopo le parole: all'opera di rieducazione inserire le seguenti: , non incorrendo in sanzioni disciplinari,.
1.6. Calderone, Pittalis.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Al momento dell'ingresso in carcere, il condannato è informato del meccanismo premiale di cui al comma 1, e delle relative conseguenze sull'entità della pena da scontare».
1.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente, sopprimere la lettera b).
*1.8. Il relatore Giachetti.
*1.9. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan.
*1.19. Pittalis, Calderone, Patriarca.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Sulla concessione della liberazione anticipata provvede il pubblico ministero competente per l'esecuzione».
1.10. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Sulla concessione della liberazione anticipata provvede, senza indugio, dopo avere acquisito le relazioni comportamentali, il magistrato di sorveglianza del distretto ove è detenuto il condannato. L'istituto di pena trasmette la relazione entro 15 giorni dalla richiesta».
1.11. Calderone, Pittalis.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 67, primo comma, lettera b), dopo le parole: «i membri del Parlamento», sono inserite le seguenti: «, il sindaco del comune presso cui è ubicata la struttura».
1.14. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1.12. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Pag. 34

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 69-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 2 è abrogato;

    2) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Del collegio non fa parte il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato».
1.13. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Quando il condannato si trova, al momento della esecuzione della pena, agli arresti domiciliari per gravi motivi di salute il pubblico ministero sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessaria volta ad ottenere la detenzione domiciliare per gravi motivi di salute».
1.20. Calderone, Pittalis, Patriarca.

ART. 2.

  Sopprimerlo
2.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Delega al Governo in materia di misure alternative alla detenzione).

  1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare le misure alternative alla detenzione, con lo scopo di incentivare il ricorso alle stesse.
2.2. Dori.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. La detrazione di pena prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 1 della presente legge si applica anche ai semestri di pena successivi alla data del 1° gennaio 2016, nonché al semestre in corso a tale data.
  2. Per i semestri rispetto ai quali la detrazione di pena è stata già riconosciuta, l'incremento di quindici giorni è disposto d'ufficio dal pubblico ministero competente per l'esecuzione
2.3. Il relatore Giachetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. La detrazione di pena di settantacinque giorni, prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applica anche ai semestri di pena successivi alla data del 1° marzo 2020, nonché al semestre in corso a tale data.
2.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Per i semestri rispetto ai quali è stata già concessa la liberazione anticipata, l'incremento di quindici giorni è disposto d'ufficio dal pubblico ministero competente per l'esecuzione.
2.5. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Sono esclusi dall'applicazione della detrazione di pena prevista dall'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, Pag. 35come modificato dall'articolo 1 della presente legge, i soggetti condannati per taluno dei reati contemplati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
2.6. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Per le finalità di cui alla presente legge il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato:

   a) a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

   b) ad autorizzare assunzioni di personale addetto all'Ufficio per il processo da istituire presso i tribunali di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151;

   c) ad autorizzare assunzioni straordinarie del Corpo della Polizia penitenziaria mediante il bando di nuovi concorsi nonché mediante scorrimento lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.01. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Zan.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)

  1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, destinando specificatamente tali risorse all'assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative.
  2. Ai maggiori oneri, pari a euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.02. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Procedure concorsuali per funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale).

  1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 350 unità di personale da destinare al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell'Area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l'anno 2024 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall'anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2024.
  2. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.03. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorilePag. 36 e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale)

  1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 500 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.
  2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa 500.000 di euro per l'anno 2024.
  5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.04. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)

  1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione del probabile aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.05. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Pag. 37

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Rifinanziamento del Fondo relativo all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette)

  1. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.06. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)

  1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.07. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)

  1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  2. Il Ministero della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro a decorrere dall'anno 2024.
2.08. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Pag. 38

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di promozione e sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

  1. Al fine di riconoscere il teatro in carcere come opportunità di cambiamento per i detenuti-attori e come mutamento delle modalità relazionali di chi vive l'esperienza carceraria, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Giustizia un «Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari», con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato allo sviluppo di attività teatrali laboratoriali e produttive, alla realizzazione – anche all'esterno degli istituiti penitenziari – di spettacoli teatrali e alla partecipazione di professionisti dello spettacolo e delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni presenti sul territorio, nonché all'erogazione di benefìci economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari – compresi gli istituti penali per minorenni – che collabora alla realizzazione degli spettacoli. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della Giustizia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.09. Bruno, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari)

  1. Allo scopo di promuovere la salute e il benessere psico-fisico, facilitando il recupero dei detenuti e minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali in area penale esterna attraverso lo sport quale strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, presso il Ministro per lo sport e i giovani, è istituito un fondo per la realizzazione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari per adulti, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
  2. Per la progettazione e la costruzione dei relativi impianti è competente il Dipartimento per lo Sport – Presidenza del Consiglio dei ministri e per la realizzazione è competente Sport e Salute S.p.a. in collaborazione con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento di giustizia minorile e di comunità.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.010. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incremento delle risorse per l'edilizia penitenziaria)

  1. Al fine di garantire la sicurezza, il miglioramento della vivibilità, l'adeguamento funzionale degli istituti penitenziari di adulti e minori è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui Pag. 39all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.011. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Nuove residenze R.E.M.S.)

  1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
  2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.013. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Centri diurni interni agli istituti penitenziari)

  1. Al fine di promuovere e incrementare in tutti gli istituti penitenziari il progetto dei centri diurni rivolti a persone in situazioni di fragilità finanziati da Casse delle ammende ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2017, n. 102, si provvede a un finanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e le procedure per la realizzazione degli interventi dei Centri diurni di cui al comma 1, finalizzati a:

   a) creare spazi osservativi e riabilitativi preliminari per consentire l'avvio di percorsi individualizzati, integrando efficacemente i diversi interventi effettuati dagli attori che a vario titolo operano all'interno degli Istituti Penali;

   b) intercettare precocemente i soggetti in situazioni di fragilità, individuando i loro bisogni a livello concreto, psicologico, relazionale ed esperienziale idoneo al recupero delle energie residue e alla valorizzazione delle risorse personali;

   c) realizzare interventi risocializzanti e riabilitativi ad integrazione delle attività trattamentali e terapeutiche già in essere;

   d) intervenire sulla dimensione emotiva e relazionale dei partecipanti alle attività, utilizzando il gruppo come spazio protetto di condivisione e scambio di esperienze connotate positivamente, al fine di riattivare le competenze relazionali e di base necessarie per accedere a percorsi di inclusione sociale con un ruolo attivo;

   e) facilitare l'accesso alle attività trattamentali e alle risorse riabilitative già presenti in Istituto, agendo sulla rete di supporto tra pari nelle sezioni che vedono una maggior incidenza di problematiche psichiatriche e di particolari condizioni di fragilità;

   f) favorire l'accesso alle misure alternative e costruire percorsi che accompagnino le persone con problematiche sanitarie per le quali non è indicata la permanenza in istituto, potenziando la rete di opportunità del territorio e seguendole nell'attuazione del progetto individualizzato di reinserimento;

   g) rafforzare e migliorare la capacità del sistema di definire interventi personalizzatiPag. 40 in grado di offrire una risposta proporzionata all'intensità del bisogno identificato, superando le logiche settoriali;

   h) realizzare le opportunità di accesso ai percorsi di accoglienza abitativa temporanea funzionali all'acquisizione di una autonomia sostenibile, attraverso una strategia integrata che affianchi l'intervento di accoglienza temporanea a interventi specialistici mirati.
2.014. Dori.