ALLEGATO 1
5-02518 Simiani: Intendimenti del Governo con riguardo al perimetro del parco nazionale di Portofino.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito al quesito posto, giova premettere che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 34, comma 3 della legge n. 394 del 1991, ha avviato il procedimento per l'individuazione e la perimetrazione provvisoria dell'area del Parco Nazionale di Portofino (istituito con l'articolo 1, comma-1116 della legge 27 dicembre 2017, n. 205), richiedendo alla regione e ad alcuni enti locali di esprimere il loro parere sulla proposta dell'ISPRA, risalente al novembre del 2018, che ipotizzava l'estensione su di una superficie di 15.339 ettari.
A seguito del parere contrario formalizzato dalla regione e dagli enti locali interpellati, nonché del ricorso presentato dalle associazioni di protezione ambientale, il TAR Lazio con sentenza n. 7694 del 28 giugno 2021 ha ordinato al Ministero di provvedere entro 30 giorni alla perimetrazione, in via provvisoria, delle aree del Parco.
A seguito della citata sentenza, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con il decreto n. 332 del 6 agosto 2021 ha adottato la perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino su di una superficie di 5.363 ettari, sulla base della nuova proposta dell'ISPRA, in cui rientravano 11 comuni, di cui solo 7 (tra cui i comuni di Santa Margherita Ligure, comune di Recco, comune di Rapallo, comune di Portofino, comune di Avegno) hanno dato la loro disponibilità a far parte del Parco, salvo poi impugnare il provvedimento dando seguito ad un contenzioso a tutt'oggi pendente.
In seguito, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con decreto n. 331 del 10 ottobre 2023 sulla base della proposta della regione Liguria del 17 maggio 2023, ha adottato una nuova perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino su di una superficie inferiore che include soltanto tre comuni (Santa Margherita Ligure, Portofino e Camogli) con l'intento di superare la situazione di stallo del maggio 2021, auspicando un processo graduale di istituzione, in via definitiva, del Parco e con il coinvolgimento degli enti locali che vorranno entrare nel Parco, garantendo certezza giuridica sul territorio, condivisione a livello comunale e regionale, tutela ambientale e possibilità di futura estensione del Parco Nazionale in sede di perimetrazione definitiva ai comuni che, d'intesa con la regione, intendano entrare nel Parco.
E ciò, in ossequio al combinato disposto dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione, a mente del quale la valorizzazione del patrimonio ambientale rientra tra le materie a legislazione concorrente, e l'articolo 2, comma 7 della legge n. 394 del 1986 secondo cui l'istituzione, fra l'altro, dei parchi nazionali è effettuata, d'intesa con le regioni.
Come rappresentato dall'onorevole interrogante, l'ISPRA, nel mese di settembre del 2023, ha rappresentato come non ci fosse motivo di ridurre la perimetrazione di aree di rilevante valore naturalistico.
In merito, giova segnalare, che il parere dell'ISPRA, per quanto necessario nel procedimento amministrativo di istituzione del Parco, non è vincolante per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per le regioni e i comuni coinvolti, come peraltro affermato dal TAR Liguria con la sentenza n. 222/2022 di accoglimento della domanda di annullamento del predetto decreto n. 332 del 2021, esprimendo, infatti, il seguente principio «l'attività valutativa (del Ministero) non può pretermettere i punti di vista espressi dai soggetti coinvolti Pag. 137nel procedimento e che, nel caso di dissenso, le opzioni prescelte devono essere corroborate da una congrua e adeguata motivazione».
In conclusione, per quanto sopra, si rappresenta che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge n. 394 del 1991, ha provveduto alla delimitazione provvisoria del Parco, sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, tra cui quelli dell'ISPRA, tenendo conto del parere della regione, che con gli enti locali coinvolti, riveste un ruolo determinante in fase di istruttoria tecnica e propositiva.
ALLEGATO 2
5-02522 Bonelli: Intendimenti in ordine al mantenimento di una tutela dell'ambiente uniforme sul territorio nazionale, alla luce della recente approvazione delle disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito al quesito posto, giova premettere che l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, attraverso il richiamo all'articolo 117, secondo comma lettera s), include la materia delle «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» tra quelle per le quali le regioni possono chiedere forme e condizioni particolari di autonomia.
Con il disegno di legge A.C. 1665, definitivamente approvato dalla Camera lo scorso 19 giugno, si è delineata la cornice normativa e sono state introdotte le garanzie procedurali per l'attuazione del richiamato articolo 116, terzo comma. Tali garanzie includono un sostanziale coinvolgimento delle Camere nelle varie fasi della procedura di definizione dell'intesa Stato-regione e per ogni scelta concernente l'autonomia differenziata.
Tra i principi alla base del disegno di legge, l'attribuzione di materie o ambiti di materie alle regioni richiedenti è subordinata, per tutto ciò che afferisce a diritti civili e sociali, alla previa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) che devono essere equamente garantiti su tutto il territorio nazionale.
Nell'ambito delle materie riferibili a diritti civili e sociali, l'articolo 3, comma 3, del disegno di legge ricomprende espressamente «la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». Ciò implica che, rispetto a tale materia, l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni presuppone la previa determinazione dei LEP. A tal fine, il medesimo articolo 3 attribuisce una delega al Governo per la definizione dei LEP, oltre che per il monitoraggio dell'effettiva garanzia dell'erogazione in ciascuna regione di questi ultimi.
Una volta determinati i LEP, ogni decisione circa l'avvio della procedura per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia e circa gli ambiti di materia e le relative funzioni da trasferire alle regioni sarà rimessa agli atti di iniziativa regionale, al successivo negoziato regione-Governo e alle scelte delle Camere, nel rispetto della Costituzione e dei principi a presidio dell'ambiente in essa presenti, che sono vincolanti anche per tutti gli enti territoriali.
Nel contesto di cui sopra, giova evidenziare che la possibilità astrattamente riconosciuta all'autonomia differenziata di incidere, anche sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale, va comunque considerata e valutata con riferimento alla necessità di assicurare l'uniforme rispetto delle norme, anche di rango europeo, poste a tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli animali quale principio fondamentale di rilevanza costituzionale, a mente degli articoli 9 e 41 della Costituzione.
In definitiva, la prevista possibilità di conferire ulteriori competenze alle regioni andrà comunque valutata caso per caso, con riferimento alle sopra richiamate esigenze e nelle delineate garanzie procedurali.
Giova, a ogni modo, rimarcare la particolare attenzione che, anche per effetto del diritto eurounitario, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in quanto autorità nazionale preposta alla tutela dell'ambiente, pone in merito alla garanzia che tale tutela sia uniforme, unitaria e coerente.
ALLEGATO 3
5-02519 Milani: Elementi e intendimenti in ordine all'operatività del meccanismo dell'energy release e alla predisposizione del relativo decreto.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito al quesito posto giova premettere, come evidenziato dall'onorevole interrogante, che l'articolo 1 del decreto-legge n. 181 del 2023 ha introdotto la misura, cosiddetta energy release, per lo sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili – eolica, fotovoltaica e idroelettrica – da parte dei soggetti a forte consumo di energia elettrica, iscritti nell'apposito elenco presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
La misura, da un lato, è funzionale al raggiungimento dei target previsti dal PNIEC per lo sviluppo della generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dall'altro, è finalizzata a sostenere i settori energivori, esposti al rischio di delocalizzazione, anche promuovendo l'autoproduzione da fonti rinnovabili.
Più nello specifico, la misura prevede che, a fronte dell'impegno alla realizzazione di nuova capacità rinnovabile, i soggetti energivori possono richiedere un'anticipazione della durata di 36 mesi dell'energia elettrica nella disponibilità del Gestore dei servizi energetici – GSE Spa, da restituire, successivamente all'entrata in esercizio della medesima nuova capacità, nell'arco di un periodo di 20 anni. E inoltre previsto che la nuova capacità possa essere realizzata direttamente dai soggetti energivori o da soggetti terzi con i quali gli energivori hanno stipulato contratti di approvvigionamento a termine di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con riferimento all'implementazione della misura, si rappresenta che il decreto attuativo è in fase di finalizzazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla norma abilitante e all'esito del confronto avuto con i rappresentanti dei settori energivori. In particolare, si intende promuovere in modo efficace l'accesso alla misura, assicurando, al contempo, l'affidabilità dei progetti di sviluppo di nuova capacità rinnovabile.
Con riferimento al tema sollevato dall'onorevole interrogante, circa la disponibilità delle aree su cui realizzare i progetti, preme rappresentare che lo stesso articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 181 del 2023 prevede che sia data priorità, in sede di concessione di superfici pubbliche, ai progetti afferenti l'installazione di impianti eolici o fotovoltaici da asservire ai processi produttivi delle imprese energivore.
In tal senso, si presenta particolarmente rilevante addivenire alla definizione di un quadro normativo chiaro e stabile che disciplini il regime concessorio in coordinamento con i regimi amministrativi per l'abilitazione o l'autorizzazione (permitting) alla realizzazione e all'esercizio di impianti eolici o fotovoltaici, avuto riguardo agli obiettivi del PNIEC e del RePowerEU e della richiamata priorità da doversi riconoscere ai progetti destinati al fabbisogno dei settori energivori. Lo schema di TU rinnovabili, attuativo dell'articolo 26 della legge n. 118 del 2022, intende tener conto di questa esigenza.
Il tema della disponibilità di aree su cui realizzare gli impianti richiede, in ogni caso, il contemperamento di diversi interessi, come emerso nel corso della definizione del decreto sulle aree idonee previsto dal decreto legislativo n. 199 del 2021, attualmente in fase di pubblicazione.
ALLEGATO 4
5-02520 Mazzetti: Elementi informativi in merito al forte boato avvertito in Toscana il 20 giugno 2024 e valutazione dei relativi impatti ambientali.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito al quesito posto, è opportuno premettere che l'evento oggetto dell'interrogazione investe le competenze di numerosi altri Enti, e conseguentemente di diversi Ministeri.
La Protezione Civile riferisce che lo scorso 20 giugno è pervenuta una segnalazione da parte della Prefettura di Siena alla struttura denominata Situazione Italia, concernente l'avvertimento del boato in questione.
A seguito di tale segnalazione, la Sala Situazione Italia del Dipartimento si è prontamente attivata contattando per le vie brevi l'istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha rappresentato di non aver identificato l'episodio come evento sismico.
La Protezione Civile segnala altresì che la Rete accelerometrica (RAN) del Dipartimento della Protezione Civile comprende quattro stazioni di misura nei comuni di Volterra, Larderello, Monticiano, Civitella Marittima, tutti situati ad oltre 50 chilometri dal perimetro dell'isola D'Elba e, di conseguenza, e dunque a distanza dalla zona interessata dall'evento che ha dato origine all'interrogazione.
Le stazioni della Rete hanno registrato, intorno alle 16:30 del 20 giugno 2024, accelerazioni maggiori rispetto al rumore di fondo, ma nessun evento sismico è stato identificato dal processamento automatico dei dati della Rete.
Al riguardo, il sito internet dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia riporta l'immagine delle registrazioni della stazione sismica dell'isola di Capraia. Si tratta di un segnale evidente ma non di natura sismica, quindi non è stato un terremoto.
Non è immediato identificare l'origine del segnale: ad un'indagine preliminare le onde rivelano una velocità apparente, che è molto più bassa di quella tipica di un'onda che si propaga nella crosta terrestre. Secondo l'INGV, l'ipotesi più probabile è che sia un evento originato in aria, analogo peraltro a episodi occorsi di recente in altre zone d'Italia.
Tuttavia, sull'ipotesi avanzata anche da fonti giornalistiche che si tratti del rientro in atmosfera di un oggetto spaziale artificiale o di un meteorite, si rappresenta che nessuna comunicazione è pervenuta dall'Agenzia Spaziale Italiana al Dipartimento della Protezione Civile.
Alla luce di quanto su esposto, non è al momento possibile fornire un quadro chiaro ed esaustivo di quanto avvenuto lo scorso 20 giugno al largo della costa tirrenica toscana, come confermato anche dalla locale ARPA.
Il MASE si rende comunque disponibile a fornire ulteriori elementi e informazioni circa la valutazione degli effetti ambientali di quanto avvenuto, non appena gli Enti preposti al controllo di tali fenomeni faranno pervenire indicazioni di rispettiva competenza, utili alla corretta definizione dell'evento occorso.
ALLEGATO 5
5-02521 Ilaria Fontana: Coinvolgimento delle associazioni ambientaliste nelle iniziative promosse dal Ministero dell'ambiente per la valorizzazione delle aree protette.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito al quesito relativo posto, si comunica quanto segue. La manifestazione denominata «Biodiversa. L'Italia dei Parchi si racconta», citata dall'onorevole interrogante, si è svolta a Gravina in Puglia nelle giornate tra il 21 ed il 23 giugno scorsi in occasione del ventennale della fondazione del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. L'iniziativa è stata organizzata da Federparchi – Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali, ed è stata promossa dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nell'ambito dell'iniziativa, si è tenuto l'incontro «Verso gli Stati Generali delle Aree Protette», un momento di confronto rivolto all'avvio del percorso che culminerà nella convocazione dei suddetti Stati Generali, nonché il convegno «ISPRA e i parchi: condivisione dei metodi di monitoraggio, conservazione e dei dati per una migliore efficacia della loro gestione e il raggiungimento degli obiettivi delle strategie della biodiversità».
Al riguardo, si comunica che le Associazioni di protezione ambientale riconosciute risultano essere state invitate ad essere presenti nello spazio fieristico previsto in concomitanza con l'iniziativa, come da nota della Federparchi e del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. La citata nota è stata protocollata nello scorso mese di marzo, ed è agli atti della competente Direzione del Ministero.
Con riferimento agli Stati Generali delle Aree Protette, preme rilevare come, nel corso dell'iniziativa, lo stesso Sottosegretario Barbaro ne abbia auspicato la convocazione in tempi rapidi, con il coinvolgimento di tutti portatori di interesse e quindi anche le associazioni ambientaliste.
Il Ministero pertanto conferma la volontà di rendere partecipi le Associazioni ambientaliste nelle attività relative alla definizione delle funzioni di indirizzo delle aree protette, in considerazione dell'esperienza e del know how acquisiti, nonché del prezioso lavoro da esse svolto.
ALLEGATO 6
DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La VIII Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione (C. 1933 Governo, approvato dal Senato);
considerato che l'articolo 8 reca norme per realizzare gli obiettivi del regolamento (UE) 2024/795, concernenti la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP), e garantire che il Programma nazionale che attua il Fondo per una transizione giusta favorisca investimenti relativi a energia pulita, riduzione delle emissioni e riqualificazione dei lavoratori;
valutato che i commi da 1 a 3 dell'articolo 11 recano disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale del Mezzogiorno e che l'articolo 14, ai commi da 1 a 3, introduce disposizioni riguardanti il risanamento ambientale del comprensorio Bagnoli-Coroglio;
apprezzato che l'articolo 15, comma 4, integra la disciplina del Fondo italiano per il clima, specificandone il sistema dei limiti di rischio, al fine di perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilità di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale;
preso atto della proroga, per l'anno 2024, del termine, di cui all'articolo 15-ter, entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;
considerando che l'articolo 32, al comma 1, prevede che il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri individui iniziative volte a sostenere la rigenerazione urbana, contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle periferie, promuovere la mobilità «green», con particolare riguardo alle iniziative complementari a taluni interventi del PNRR,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 7
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Atto n. 162.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VIII Commissione,
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA);
premesso che lo schema di decreto, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, disciplina le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni svolte dal Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA);
considerato che gli articoli 1, 2, 3 e 4 disciplinano, rispettivamente, le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi del SNPA, i titoli di studio richiesti, le procedure e le modalità di formazione del suddetto personale, nonché le relative attività;
valutato che l'articolo 5 reca principi e criteri generali per lo svolgimento dell'attività ispettiva, conformemente alla vigente normativa in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione, con particolare attenzione rivolta al rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed imparzialità;
rilevato che l'articolo 6 impone al personale ispettivo l'osservanza del Codice etico allegato al regolamento, garantendo in tal modo un comportamento conforme a determinati principi etico-professionali;
evidenziato che l'articolo 7 stabilisce le modalità per la segnalazione degli illeciti ambientali all'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) e alle Agenzie regionali;
segnalato che l'articolo 8 detta le tempistiche per la selezione del personale ispettivo e per l'adozione dei regolamenti interni di ISPRA e delle Agenzie;
preso atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla Commissione Bilancio nella seduta del 26 giugno 2024,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.