ALLEGATO 1
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo.
PARERE APPROVATO
La X Commissione,
esaminato per le parti di competenza il testo del disegno di legge di conversione in legge, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (C. 1896 Governo);
preso atto che l'articolo 2 reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali e a determinate condizioni, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali ed educative durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge in conversione,
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PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DALLA DEPUTATA GHIRRA
La X Commissione,
esaminato l'A.C. 1896,
premesso che:
gran parte delle norme contenute nel provvedimento di urgenza in esame, modificano al testo unico in materia edilizia, decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e al pari delle altre disposizioni contenute, non hanno alcuna caratteristica di necessità e urgenza tale da giustificare l'emanazione di un decreto-legge, ma siamo di fronte a misure «a regime» applicabili senza limitazioni temporali in un settore inerente l'assetto edilizio e urbanistico del territorio che, tra l'altro, presenta connessi profili primari di tutela dell'ambiente e della salute;
la mancanza di qualsivoglia profilo di urgenza e necessità delle medesime norme, evidenzia il loro profilo di incostituzionalità e l'evidente mancato rispetto dell'articolo 77 della nostra Costituzione. È del tutto evidente che il contenuto del decreto in commento, avrebbero dovuto trovare la loro corretta collocazione in un disegno di legge ordinario;
l'impianto motivazionale del provvedimento, come emerge dalla sua relazione illustrativa, su cui poggiano le norme contenute, rimanderebbe alla necessità di «fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, sostenendo, al contempo, il conseguimento degli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo»;
invero l'attuale congiuntura immobiliare non suggeriva la necessità di adottare un nuovo orientamento alla disciplina degli abusi edilizi, secondo un ragionamento la cui logica si baserebbe sulla presa d'atto del progressivo affermarsi di comportamenti illeciti e di conseguenza sulla necessità di adeguare l'attuale normativa a condotte ritenute fino ad ora contra legem in quanto lesive di una corretta trasformazione del territorio e dei valori, costituzionalmente garantiti, ad esso connaturati. Peraltro, è anche noto che l'aggravio amministrativo a carico degli uffici comunali non sia riconducibile alla frammentarietà della disciplina di settore, che è unificata e coordinata in un testo unico, quanto alla grave carenza di personale tecnico nei comuni e all'esigenza di far fronte alle cicliche e straordinarie sanatorie che hanno congestionato, nel corso del tempo, le attività delle amministrazioni competenti;
il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2024 in esame, non serve in alcun modo a dare riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, né a recuperare il patrimonio edilizio esistente o a ridurre il consumo del suolo. Se uno snellimento burocratico per le lievi difformità sarebbe anche auspicabile, ci troviamo però davanti a norme pericolose e pasticciate che potrebbero addirittura complicare la vita di tecnici e cittadini;
le disposizioni vanno ad incidere sui cambi di destinazione d'uso degli immobili, sull'aumento della percentuale delle tolleranze ammesse rispetto ai progetti, sull'ammissione alla sanatoria di parziali difformità dell'immobile, ecc.;
relativamente alle norme sui cambi di destinazione d'uso, si rischia che vi sia una accelerazione in merito agli investimenti degli affitti brevi turistici che stanno Pag. 175desertificando le nostre città, laddove invece bisognerebbe porre un freno per regolamentare un fenomeno che inevitabilmente sottrae alloggi;
peraltro, nelle ipotesi previste di mutamento di destinazione d'uso degli immobili, il potenziale incremento dei rischi idraulici, geomorfologici, sismici e indotti da radon richiederebbe che esso sia preceduto da una specifica valutazione di tali aspetti;
la gravissima condizione di carenza abitativa del nostro Paese, avrebbe richiesto prioritariamente, un complesso di strategie d'intervento e di pianificazione volte all'adeguamento dell'offerta di alloggi accessibili, ad una maggiore accessibilità alle occupazioni e alla messa a regime di condizioni che possano assicurare una stabilità lavorativa;
la crisi dell'abitare non si affronta certo dando priorità a questo ennesimo «condono edilizio» (peraltro di immediata applicazione visto che è contenuto in un decreto-legge), ma andrebbe varato un vero e serio e condiviso «Piano Casa» di cui il Paese avrebbe bisogno per porre un freno alla drammatica situazione della precarietà abitativa. Un Piano Casa che consenta il recupero e la trasformazione ai fini abitativi dello sfitto pubblico presente in molte città, e in grado di rispondere ai bisogni delle persone in estrema difficoltà con piani e programmi di Edilizia Residenziale Pubblica ambiziosi e adeguatamente finanziati. Sotto questo aspetto, è essenziale riportare al centro il ruolo del pubblico, dopo decenni di svilimento del settore che ci hanno portato, oggi, ad avere 90 mila case pubbliche che rimangono senza assegnatari perché in attesa di manutenzione;
alcuni aspetti specifici, come quelli di modifica del regime di «doppia conformità» e del limite dei 45 giorni, decorso il quale scatta il meccanismo del «silenzio assenso» sulle domande di accertamento di conformità degli interventi edilizi, si configurano, infatti, come un vero e proprio condono «mascherato»;
il nostro Paese, martoriato dall'abusivismo e dal consumo di suolo, non merita l'ennesimo favore alla speculazione che danneggia i tanti cittadini che hanno negli anni rispettato le regole a vantaggio di tutti e dell'ambiente;
ricordiamo che il Rapporto 2022 sul BES (Benessere Equo e Sostenibile) dell'Istat, alla base della Relazione sul BES e dell'Allegato al Def presentati al Parlamento nel 2023, segnala un incremento nel 2022 del 9,1 per cento delle case abusive, con una crescita che non si registrava dal 2004;
se si fosse realmente voluto prevedere reali processi di semplificazione nel settore immobiliare, occorreva introdurre l'uso di strumenti digitali e di dematerializzazione comuni a livello nazionale per la presentazione, istruttoria la conclusione dei procedimenti amministrativi riguardanti gli interventi urbanistici ed edilizi, a garanzia della tracciabilità dell'attività della PA e della certezza dei tempi di gestione;
tra le maggiori criticità delle disposizioni del disegno di legge, si evidenzia la prevista deroga relativamente alla disciplina a tutela del vincolo paesaggistico in materia sia di tolleranze costruttive, sia di cosiddetta doppia conformità, con una palese violazione dell'articolo 9 della nostra Carta costituzionale. Peraltro si introduce la deroga al vincolo paesaggistico anche per gli interventi edilizi abusivi che riguardano l'altezza, i distacchi, la cubatura, la metratura, cioè quando riguardino parametri che pregiudicano direttamente il valore del paesaggio;
il provvedimento opera anche un indebolimento degli strumenti di tutela del paesaggio previsti dall'ordinamento attraverso, ad esempio, l'introduzione del meccanismo del «silenzio assenso» da parte degli uffici tecnici che sostituisce l'attuale «silenzio-rigetto», anche per gli immobili soggetti a vincolo paesaggistico. Tra le modifiche introdotte al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, viene infatti previsto un articolo 36-bis secondo il quale le istanze di accertamento di conformità sono sottoposte al regime del silenzio-assenso da parte Pag. 176degli uffici tecnici, mentre attualmente vale esattamente il contrario, ossia il silenzio-diniego. Se il comune non risponde entro il termine di 45 giorni alla richiesta di sanatoria dell'abuso, questa si intende accolta;
la conseguenza della suddetta previsione, è che la gran parte delle istanze saranno automaticamente accolte, vista la materiale impossibilità degli uffici di verificare pratiche relative a permessi di costruire in tempi così ristretti. Inoltre, ad aggravare la portata della norma, si stabilisce che l'accoglimento sia definitivo e non revocabile, anche in presenza, ad esempio, di dichiarazioni mendaci o errori, per cui la pubblica amministrazione potrà fare valere le proprie ragioni solo in sede giudiziaria;
se l'obiettivo del provvedimento d'urgenza in esame, era davvero quello di «fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo», la strada maestra sarebbe stata, quella di un vero piano pubblico che finanzi comuni e università, per realizzare case popolari. Queste sì, a consumo di suolo zero, perché basate sul riuso di immobili pubblici, compreso il demanio civile e militare da destinare a ulteriori case popolari e a studentati pubblici. Prevedendo inoltre il rifinanziamento per il recupero dalle 90mila case popolari oggi inutilizzate per mancanza di manutenzioni e togliamo dalla legge n. 431 del 1998 il canale a libero mercato, per ottenere veri accordi locali che riducano il costo degli affitti,
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PARERE CONTRARIO.
ALLEGATO 3
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo.
PARERE APPROVATO
La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca (C. 1902 Governo),
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PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 4
Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794 Bergamini.
PARERE APPROVATO
La X Commissione,
esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge recante Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente (C. 1794 Davide Bergamini);
viste, in particolare, le finalità, individuate dall'articolo 1 tra le quali, per quanto di interesse per la Commissione, tutelare i soggetti che si avvalgono delle imprese agromeccaniche per l'esercizio anche di attività bioenergetiche e certificarne la tracciabilità dei servizi prestati, nonché introdurre disposizioni di semplificazione amministrativa,
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PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 5
Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative. Testo unificato C. 997 Caramanna, C. 1269 Andreuzza, C. 1463 Pavanelli e C. 1490 Gnassi.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Al comma 1, dopo le parole: di guerra e di servizio aggiungere le seguenti: , le persone con ridotta autonomia personale o esigenze specifiche di accessibilità, anche non certificate o non certificabili, tra cui le persone anziane con compromissioni.
1.1. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché le persone con comprovate forme di intolleranza alimentare.
1.2. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.
Al comma 1, dopo le parole: intolleranza alimentare aggiungere le seguenti: , nonché le persone con esigenze di accessibilità per gravi situazioni di ridotta autonomia personale pur non certificate o certificabili, come l'anziano con compromissioni,.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accessibilità e la fruizione di ogni servizio relativo si intende estesa agli assistenti personali delle persone con disabilità che ne necessitano.
*1.3. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*1.4. Gnassi.
*1.5. Gadda, Faraone, De Monte.
Al comma 1, dopo le parole: intolleranza alimentare aggiungere le seguenti: , con esigenze di accessibilità per gravi situazioni di ridotta autonomia personale anche non certificate,.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accessibilità e la fruizione di ogni servizio relativo si intende estesa agli assistenti personali delle persone con disabilità.
1.6. Benzoni, Grippo.
ART. 2.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: con mobilità ridotta temporanea aggiungere, in fine, le seguenti: anche in conformità alla disciplina vigente in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche di cui agli articoli 23 e 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e nel rispetto dell'obbligo di abbattere ogni tipo di barriera in funzione delle diverse tipologie di compromissioni (motorie, intellettive e relazionali cognitive, sensoriali e d'interazione con l'ambiente). L'accessibilità e la fruizione di ogni servizio relativo si intende estesa agli assistenti personali delle persone con disabilità che ne necessitano.
*2.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*2.2. Gadda, Faraone, De Monte.
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , nonché agli accompagnatori delle persone con disabilità.
2.3. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) «mezzi mobili di pernottamento», una tipologia di ricettività diffusa consistente in unità abitative mobili, installate attraverso modalità accessibili che presentano al loro interno spazi più agevoli e con caratteristiche funzionali e tecnologiche idonee a ogni esigenza o necessità.
2.5. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
ART. 3.
Al comma 1, sostituire le parole: e delle istituzioni culturali e museali con le seguenti:, delle istituzioni culturali e museali e degli esercenti le professioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge.
3.1. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
Al comma 1, dopo le parole: delle istituzioni culturali e museali aggiungere le seguenti: e del turismo sociale, i tour operator, le amministrazioni pubbliche, le DMO e le imprese specializzate nella consulenza sull'Ospitalità Accessibile,.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e individuando le modalità e le necessità di miglioramento della gestione del territorio, della mobilità e della fruizione culturale e turistica delle destinazioni.
*3.2. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*3.3. Gadda, Faraone, De Monte.
Al comma 1, dopo le parole: delle istituzioni culturali e museali aggiungere le seguenti: nonché degli esercenti le professioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge.
3.4. Squeri.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: sensoriali, comunicative aggiungere le seguenti:, all'informazione.
3.6. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo di strumenti e ausili tecnologici e sistemi di intelligenza artificiale.
3.7. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) promozione dell'utilizzo della Carta europea della disabilità, anche ai fini dell'accesso agevolato a servizi turistici, favorendo la stipula di convenzioni e protocolli d'intesa tra le imprese turistiche e il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri;
3.8. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: al fine di promuovere aggiungere le seguenti: la conoscenza delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità e.
3.9. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
Al comma 2, lettera d) dopo le parole: in ordine aggiungere le seguenti: alla specificità nonché.
3.10. Polidori.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) promozione, da parte delle imprese turistiche, di progetti di inclusione lavorativa finalizzati a incentivare le assunzioni delle persone con disabilità, a favorirePag. 181 il diretto coinvolgimento delle stesse nelle attività produttive e imprenditoriali del settore turistico, nonché a valorizzare le competenze professionali delle medesime, in collaborazione con gli uffici competenti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, con gli enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e con gli enti del Terzo settore che, per statuto, svolgono servizi di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro delle persone con disabilità;
3.11. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Revisione dell'aliquota Iva per l'acquisto delle autovetture attrezzate al trasporto delle persone disabili da adibire al trasporto pubblico non di linea)
1. Alla Parte II della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il punto 41-quater), è inserito il seguente: «41-quinquies) Autovetture predisposte al trasporto delle persone disabili da adibire al trasporto pubblico non di linea taxi e relativi canoni di leasing o noleggio a lungo termine».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014, n. 190.
3.01. Giordano, Pietrella.
ART. 4.
Al comma 1, dopo le parole: imprese turistiche aggiungere le seguenti: , i soggetti che mettono a disposizione immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche,.
4.1. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.
Al comma 1, dopo le parole: e gli operatori che esercitano le professioni turistiche, aggiungere le seguenti: , anche di strutture private aperte al pubblico di ristorazione e del commercio ai sensi dell'articolo 24 legge 5 febbraio 1992, n. 104 e del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.
Conseguentemente:
al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: la presenza di un accompagnatore con le seguenti: la presenza di accompagnatori e/o assistenti personali;
al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e fornendo chiare informazioni oggettive e descrittive, che valutino anche il superamento di eventuali barriere percettive.
*4.2. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*4.3. Gadda, Faraone, De Monte.
Al comma 1, sostituire le parole: predispongono e attuano tutte con le seguenti: si adoperano ad attuare.
4.4. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.
Sopprimere il comma 2.
4.5. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Al fine di garantire alle persone con disabilità e alle altre persone tutelate dalla presente legge il diritto di pianificare la propria vacanza in maniera autonoma e consapevole, le imprese turistiche e gli operatori che esercitano le professioni turistiche, per i rispettivi ambiti di competenza, sono tenuti a fornire le informazioni concernenti il livello di accessibilità e di fruibilità della propria offerta turistica e di qualsiasi altro servizio ad essa connesso, specificando altresì i casi in cui è necessaria la presenza Pag. 182di un accompagnatore e quelli in cui è garantita la fruizione autonoma, anche mediante il ricorso ad ausili tecnologici. Le informazioni di cui al presente comma sono riportate in apposita sezione dei siti internet dei soggetti di cui al comma 1, ove attivi, ovvero nelle piattaforme o nei supporti fisici o digitali attraverso i quali l'offerta turistica viene veicolata al pubblico. Le medesime informazioni sono rese disponibili in forma scritta e in almeno un canale sensoriale ulteriore. Restano fermi, ove applicabili, gli obblighi di informazione e di contenuto del contratto di pacchetto turistico di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
4.6. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli operatori che esercitano le professioni turistiche di cui al comma 1, nel caso in cui offrano servizi collegati tra loro (pacchetti turistici), sono tenuti all'osservanza degli obblighi di informazione previsti dagli articoli 34, 35, 36 e 37 del citato codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
4.7. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: persone con disabilità aggiungere le seguenti: anche temporanea e di persone con diverse esigenze di accessibilità.
Conseguentemente, al medesimo secondo periodo, sostituire le parole: un accompagnatore con le seguenti: eventuali accompagnatori e/o assistenti personali.
4.8. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: percorsi esperienziali aggiungere le seguenti: i percorsi di benessere, sia fisico che psicologico,.
*4.9. Benzoni, Grippo.
*4.10. Gnassi, Bonafè.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: percorsi esperienziali aggiungere le seguenti: e del benessere psico fisico.
4.11. Zucconi, Ciocchetti, De Bertoldi, Michelotti, Matera, Rotelli, Gaetana Russo, Maschio.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: percorsi esperienziali aggiungere le seguenti: e del benessere.
*4.12. Benzoni, Grippo.
*4.13. Gnassi, Bonafè.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: la presenza di un accompagnatore con le seguenti: la presenza di accompagnatori e/o assistenti personali.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, le parole: fornendo chiare informazioni oggettive e descrittive, che valutino anche il superamento di eventuali barriere percettive.
4.14. Gnassi.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di un accompagnatore con le seguenti: di accompagnatori, ovvero di assistenti personali.
Conseguentemente, al medesimo secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fornendo altresì chiare informazioni oggettive e descrittive attraverso il superamento di eventuali barriere architettoniche e sensoriali.
4.15. Benzoni, Grippo.
Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: richiesta di benessere aggiungere le seguenti: , prevenzione e cura.
*4.16. Zucconi, Ciocchetti, De Bertoldi, Michelotti, Matera, Rotelli, Gaetana Russo, Maschio.
*4.17. Benzoni, Grippo.
*4.20. Gnassi, Bonafè.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nell'ambito dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e dalla legge 13 dicembre 2023, n. 190, possono essere previsti, anche con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, indirizzi volti a fornire agli operatori competenze di primo intervento in situazioni di emergenza che riguardino le persone con disabilità che fruiscono delle prestazioni turistiche, con particolare riferimento alle persone afflitte da disabilità intellettiva o da intolleranze alimentari. Della presenza di tali competenze si dà conto in sede di applicazione degli obblighi informativi di cui al comma 2.
Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Obblighi informativi aggiungere le seguenti: e competenze formative.
4.21. Polidori.
ART. 5.
Al comma 1, dopo le parole: strutture ricettive alberghiere aggiungere le seguenti: ed extra-alberghiere.
Conseguentemente:
ai commi 2 e 3, ovunque ricorrano, dopo le parole: struttura ricettiva alberghiera aggiungere le seguenti: ed extra-alberghiera;
all'articolo 7, ovunque ricorrano, dopo le parole: struttura ricettiva alberghiera aggiungere le seguenti: ed extra-alberghiera.
5.1. Benzoni, Grippo.
Al comma 1, dopo le parole: strutture ricettive alberghiere aggiungere le seguenti: ed extra-alberghiere.
Conseguentemente, ai commi 2 e 3, ovunque ricorrano, dopo le parole: struttura ricettiva alberghiera aggiungere le seguenti: ed extra-alberghiera.
*5.2. Squeri.
*5.3. Gnassi.
Al comma 2, sostituire le parole: sentite le associazioni del Terzo settore e le associazioni di categoria operanti nel campo della disabilità con le seguenti: sentite le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e delle imprese turistico ricettive.
5.4. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
Al comma 2, dopo le parole: le associazioni di categoria operanti nel campo della disabilità aggiungere le seguenti: e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.
*5.6. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*5.7. Giovine.
*5.8. Gnassi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di fruizione digitale delle informazioni relative ai servizi di accessibilità)
1. Per favorire la diffusione delle informazioni relative ai servizi di accessibilità dedicati alle persone con disabilità, è istituita, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, la «Piattaforma dei Servizi per le Persone con Disabilità (PSPD)».
2. La Piattaforma di cui al comma 1 prevede l'aggiornamento in tempo reale, anche mediante geolocalizzazione, delle disponibilitàPag. 184 dei servizi destinati alle persone con disabilità da parte delle strutture e degli operatori, sia pubblici che privati.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche della Piattaforma e le modalità operative per l'inserimento delle informazioni e il loro aggiornamento in tempo reale.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5.01. Grippo, Benzoni.
ART. 6.
Al comma 1, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ivi inclusi gli stabilimenti balneari e i centri ludico-ricreativi sportivi.
Conseguentemente al medesimo comma 1, alinea, secondo periodo, dopo la parola: partecipazione aggiungere le seguenti: , libera e autonoma,.
6.1. Grippo, Benzoni.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: non vedenti aggiungere le seguenti: nonché dalle persone sorde.
6.2. Montaruli.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: la fruizione di programmi televisivi aggiungere le seguenti: strumenti tattili e giochi digitali e tecnologici,.
Conseguentemente:
al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: in caratteri ingranditi, resi usufruibili con la CAA e in versione Easy to read in italiano e inglese;
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: È garantita aggiungere le seguenti: la piena accessibilità digitale di cui alla legge 4 del 2004, decreto-legge n. 76 del 2020 e dalla European Accessibility Act, ovvero la direttiva UE 2019/882 del 17 aprile 2019, per l'acquisto dei servizi turistici, nonché prendendo a parametro la normativa vigente di cui al decreto ministeriale n. 236 del 1989, e aumentare,.
6.3. Gnassi.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: la fruizione di programmi televisivi aggiungere le seguenti: , giochi digitali e tecnologici,.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in caratteri ingranditi, resi usufruibili con la CAA e in versione Easy to read in italiano e inglese.
6.4. Gadda, Faraone, De Monte.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: la fruizione di programmi televisivi aggiungere le seguenti: strumenti tattili e giochi digitali e tecnologici,.
6.5. Benzoni, Grippo.
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: giochi aggiungere le seguenti: digitali e tecnologici.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in caratteri ingranditi, resi usufruibili con la CAA e in versione Easy to read in italiano e inglese.
6.6. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: giochi aggiungere le seguenti: , oppure con sottotitoli o servizi di videointerpretariato in lis.
6.7. Montaruli.
Al comma 2, dopo la parola: sportive aggiungere la seguente: pubbliche.
6.8. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.
Al comma 3, dopo le parole: braille, aggiungere le seguenti: l'interpretariato in lis e lis tattile,.
6.9. Montaruli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le accessibilità ai contesti di cui al comma 2 del presente articolo sono garantite secondo il principio dell'accomodamento ragionevole, introdotto dall'articolo 2 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in recepimento delle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
*6.10. Benzoni, Grippo.
*6.11. Gnassi.
ART. 7.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2, primo periodo.
7.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ogni struttura ricettiva alberghiera aggiungere le seguenti: , compatibilmente con la conformazione dell'area dove essa è insediata e tenuto conto dell'esistenza di regimi vincolistici,.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli oneri per l'adeguamento alle previsioni del presente comma non devono compromettere la sostenibilità economico finanziaria della struttura.
7.2. Squeri.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: deve garantire aggiungere le seguenti: la piena accessibilità digitale di cui alla legge n. 4 del 2004, al decreto-legge n. 76 del 2020 e al European Accessibility Act, ovvero la direttiva UE 2019/882 del 17 aprile 2019, per l'acquisto dei servizi turistici, nonché prendendo a parametro la normativa vigente di cui al decreto ministeriale n. 236 del 1989, e aumentare,.
Conseguentemente, al comma 2:
al primo periodo, dopo le parole: caratteri braille aggiungere le seguenti: , e tattili, dotate di codice Qr code e Nfc e testi che possono essere letti con sintetizzatori vocali, e la presenza di tappetini vibratili, sveglie vibratili, allarme e luci stroboscopiche per campanello, allarme e telefoni;
al secondo periodo, dopo le parole: consentito l'ingresso aggiungere le seguenti: agli eventuali accompagnatori e/o assistenti personali e;
al secondo periodo, sostituire le parole: con funzioni di assistenza alla persona con le seguenti: con funzioni di Servizio/terapia e assistenza alla persona, nonché di animali ESA di supporto emotivo la cui presenza sia sostenuta con una lettera di un professionista della salute mentale certificato.
*7.3. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*7.4. Gadda, Faraone, De Monte.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: la possibilità fino a: di fruire con le seguenti: l'accessibilità e la fruibilità.
7.5. Pietrella.
Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 8, comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) la realizzazione o la fornitura di ausili per l'orientamento delle persone non vedenti o ipovedenti, inclusi i percorsi guidati, i canali sensoriali, le mappe in caratteri braille, le applicazioni per dispositivi mobili e ulteriori soluzioni tecnologiche.
7.6. Schiano di Visconti.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: deve essere, inoltre, garantita aggiungere le seguenti: la piena accessibilità digitale di cui alla legge n. 4 del 2004, al decreto-legge n. 76 del 2020 e al European Accessibility Act, ovvero la direttiva UE 2019/882 del 17 aprile 2019, per l'acquisto dei servizi turistici, nonché prendendo a parametro la normativa vigente di cui al decreto ministeriale n. 236 del 1989, e aumentare, nonché.
7.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: apposite mappe di orientamento in caratteri braille aggiungere le seguenti: , e tattili, dotate di codice Qr code e Nfc e testi che possono essere letti con sintetizzatori vocali, e la presenza di tappetini vibratili, sveglie vibratili, allarme e luci stroboscopiche per campanello, allarme e telefoni.
Conseguentemente, al secondo periodo:
dopo le parole: consentito l'ingresso aggiungere le seguenti: agli eventuali accompagnatori e/o assistenti personali,;
sostituire le parole: con funzioni di assistenza alla persona con le seguenti: con funzioni di Servizio/terapia e assistenza alla persona, nonché di animali ESA di supporto emotivo la cui presenza sia sostenuta con una lettera di un professionista della salute mentale certificato.
7.8. Gnassi.
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'interno di ciascuna struttura ricettiva alberghiera ed extralberghiera, degli immobili destinati alle locazioni brevi e dei mezzi di trasporto pubblico è, altresì, consentito l'ingresso di cani guida per persone non vedenti o ipovedenti, per l'assistenza a persone con disabilità motoria, con patologia diabetica o con disturbi dello spettro autistico e ad ogni altro animale con funzioni di assistenza alle persone con disabilità.
7.9. Giovine.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle strutture di ricettività turistico-alberghiera che insistano in immobili di tipo storico, artistico o archeologico vincolati dalla soprintendenza, in edifici le cui caratteristiche architettoniche ne impediscono la realizzazione e all'interno di condomini in cui i rispettivi regolamenti vietano di apportare modifiche alle parti comuni dell'edificio.
7.10. Pietrella.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le strutture ricettive alberghiere devono conformarsi agli obblighi di cui ai commi precedenti entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
*7.11. Zucconi, Ciocchetti, De Bertoldi, Michelotti, Matera, Rotelli, Gaetana Russo, Maschio.
*7.12. Benzoni, Grippo.
*7.13. Giovine.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure in materia di contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità)
1. La circolazione e la sosta consentite, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane» da parte dei titolari di contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità, di cui all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è in ogni caso consentita, in modo automatico e integrato, su tutto il territorio nazionale senza ulteriori oneri di notifica a carico degli stessi titolari.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni di concerto con il Ministro per le disabilità, dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.
7.01. Grippo, Benzoni.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Leale collaborazione tra istituzioni e operatori turistici)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni, le città metropolitane, gli enti d'area vasta, nonché le altre amministrazioni pubbliche eventualmente competenti in materia di turismo, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, al fine di agevolare la mobilità sull'intero territorio nazionale delle persone titolari del contrassegno di parcheggio per invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, aderiscono alla piattaforma unica nazionale informatica dei contrassegni, di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
7.02. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di assistenza gratuita per il rifornimento di carburante in favore delle persone con disabilità)
1. Gli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione, durante l'orario di servizio del personale addetto agli impianti di distribuzione stradale, compresi quelli lungo la rete autostradale, assicurano agli automobilisti con disabilità titolari di contrassegno rilasciato ai sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, l'assistenza gratuita per il rifornimento di carburante, anche presso gli apparecchi di distribuzione self-service, con applicazione del prezzo praticato per tale modalità di rifornimento.
7.03. Bellomo, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.
ART. 8.
Al comma 1, sostituire le parole: 15 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.
*8.1. Zucconi, Ciocchetti, De Bertoldi, Michelotti, Matera, Rotelli, Gaetana Russo, Maschio.
*8.2. Gnassi, Bonafè.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: risorse di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: da ripartire con le medesime modalità dei decreti attuativi di cui all'articolo Pag. 1881, comma 369, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,.
8.3. Cavo.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) la realizzazione o la fornitura di ausili per l'orientamento delle persone con disabilità sensoriale, inclusi i percorsi guidati, i canali sensoriali, le mappe in caratteri braille, le applicazioni per dispositivi mobili e ulteriori soluzioni tecnologiche;.
8.4. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) la realizzazione o la fornitura di ausili per l'orientamento delle persone non vedenti o ipovedenti, inclusi i percorsi guidati, i canali sensoriali, le mappe in caratteri braille, le applicazioni per dispositivi mobili e ulteriori soluzioni tecnologiche.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
8.5. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) l'acquisto di mezzi mobili di pernottamento in grado di migliorare l'accessibilità delle strutture turistiche all'aria aperta che, per dimensioni ed estensioni di tipo orizzontale, differiscono dalle altre tipologie di strutture turistico-ricettive.
8.6. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) la realizzazione di interventi specifici, ove necessario, volti a garantire e migliorare la fruibilità per gli impianti esistenti che ospitano eventi e manifestazioni per disabili sportivi.
8.8. Gnassi.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È assicurato sempre e comunque il diritto delle persone con disabilità e dei loro familiari di far valere i propri diritti ai sensi della normativa vigente in tema di procedimento anti-discriminatorio e relativa automatica tutela giudiziaria di cui alla legge n. 67 del 2006.
8.9. Gnassi.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Credito d'imposta a favore delle strutture ricettive per la formazione del personale dipendente)
1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e di favorirne l'inclusione sociale, alle strutture turistico-ricettive di cui alla presente legge che sostengono spese in attività di formazione e aggiornamento del personale dipendente, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, fino ad un importo massimo annuale di euro 25.000 per ciascuna struttura turistico-ricettiva beneficiaria, per il periodo in cui il personale medesimo è occupato nelle attività di formazione e aggiornamento negli ambiti e per le finalità di cui alla presente legge previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali.
2. Non si considerano attività di formazione e aggiornamento ai fini di cui al comma 1 la formazione ordinaria o periodica organizzata dalle strutture turistico-ricettive per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei Pag. 189luoghi di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella relativa dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto del medesimo e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.
4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del made in Italy.
5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del turismo e per le disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.
6. Con il decreto di cui al comma 5 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 a favore delle strutture turistico-ricettive in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le strutture turistico-ricettive hanno eventualmente fruito indebitamente.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
8.01. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
ART. 9.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: servizi turistici aggiungere le seguenti: e termali, per la parte non a carico del Servizio Sanitario Nazionale,.
*9.1. Zucconi, Ciocchetti, De Bertoldi, Michelotti, Matera, Rotelli, Gaetana Russo, Maschio.
*9.2. Benzoni, Grippo.
*9.3. Giovine.
*9.5. Gnassi, Bonafè.
*9.6. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: totale.
**9.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
**9.8. Gadda, Faraone, De Monte.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per le persone disabili con le seguenti: per le persone con disabilità.
Conseguentemente, sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone con disabilità alle attività culturali, turistiche e ricreative.
9.9. Grippo, Benzoni.
Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: di concerto con aggiungere le seguenti: il Ministero dell'economia e della finanze,.
9.10. Zucconi, Matera, Rotelli, Gaetana Russo, Maschio.
Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , il limite reddituale complessivo del nucleo familiare per l'accesso all'agevolazione e l'importo massimo detraibile.
*9.11. Zucconi, Matera, Rotelli, Gaetana Russo, Maschio.
*9.13. Gnassi, Bonafè.
Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'Agenzia delle entrate accertato che la spesa di cui al comma 1 sia in tutto o in parte spettante procede al riconoscimento del credito di imposta dell'importo corrispondente.
**9.14. Zucconi, Matera, Rotelli, Gaetana Russo, Maschio.
**9.15. Gnassi, Bonafè.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di autocaravan destinati a persone con disabilità)
1. Agli autocaravan il cui proprietario, o un componente del suo nucleo familiare, sia persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Alla tabella A, parte II, numero 31), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), e f),» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) e m)».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9.01. Cavandoli, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini, Matone.
ART. 10.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano,.
Conseguentemente, al comma 2, , primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
10.1. Steger, Gebhard, Schullian.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con le seguenti: della presente legge, dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Conseguentemente:
al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo;
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dal comma 1 e dall'articolo 7 con Pag. 191le seguenti: dagli articoli 1, 2, comma 1, lettera a), e 7.
10.2. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
10.3. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È assicurato sempre comunque il diritto delle persone con disabilità e loro familiari di far valere i propri diritti ai sensi della normativa vigente in tema di procedimento anti-discriminatorio e relativa automatica tutela giudiziaria di cui alla legge 1° marzo 2006, n. 67.
*10.4. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
*10.5. Gadda, Faraone, De Monte.
ART. 11.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ospitalità alberghiera aggiungere le seguenti: , nonché nel percorso formativo di professioni tecniche come architettura, ingegneria edilizia, diploma da geometra e dei periti edili,.
11.1. Benzoni, Grippo.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: in materia di turismo accessibile e inclusivo aggiungere le seguenti: , di disabilità intellettiva, relazionale e del neurosviluppo, motoria e sensoriale e di intolleranze alimentari. L'accessibilità e la fruizione di ogni servizio relativo si intende estesa agli eventuali assistenti personali delle persone con disabilità che ne necessitano. La formazione indicata deve essere integrata anche nel percorso formativo di professioni tecniche come architettura, ingegneria edilizia, diploma da geometra e dei periti edili.
11.2. Gadda, Faraone, De Monte.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di disabilità intellettiva, relazionale e del neurosviluppo, motoria e sensoriale e di intolleranze alimentari. L'accessibilità e la fruizione di ogni servizio relativo si intende estesa agli eventuali assistenti personali delle persone con disabilità che ne necessitano.
11.3. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
ART. 12.
Al comma 1, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
12.1. Steger, Gebhard, Schullian.
Al comma 1, sostituire le parole: e le organizzazioni del turismo sociale con le seguenti: maggiormente rappresentative e le organizzazioni del turismo sociale, i tour operator, le amministrazioni pubbliche, le DMO e le imprese specializzate nella consulenza sull'Ospitalità Accessibile,.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , individuando, anche a questo scopo, le modalità e le necessità di miglioramento della gestione del territorio, della mobilità e della fruizione culturale e turistica delle destinazioni.
12.2. Gnassi.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accessibilità e la fruizione di ogni servizio relativo si intende estesa agli eventuali assistenti personali delle persone con disabilità che ne necessitano.
12.3. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.
ART. 13.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto specialePag. 192 e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
13.01. Steger, Gebhard, Schullian, Manes.
TIT.
Nel titolo, sostituire le parole: persone disabili con le seguenti: persone con disabilità.
Tit.1. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.
ALLEGATO 6
8-00060 Gusmeroli: Sulla proroga del termine per rientrare nel mercato tutelato dell'energia elettrica e sulla possibilità di volontaria adesione al mercato a tutele graduali.
RISOLUZIONE APPROVATA
La X Commissione,
premesso che:
la legge 4 agosto 2017, n. 124 (cosiddetta «Legge concorrenza 2017»), nel prevedere la cessazione del servizio di maggior tutela del mercato domestico dell'energia elettrica, ha affidato all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente il compito di adottare disposizioni per assicurare «un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica», nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti di prezzo e alterazioni delle condizioni di fornitura, a tutela dei clienti finali;
la delibera ARERA 362/2023, così come modificata dalla delibera 600 del 2023 prevede che, dal 1° luglio 2024 il servizio di maggior tutela (Smt), le cui condizioni contrattuali ed economiche sono regolate e stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), non sarà più disponibile per i clienti domestici non vulnerabili;
per coloro che non scelgono un operatore sul libero mercato, l'utenza verrà servita per tre anni attraverso il servizio a tutele graduali (Stg), che prevede la definizione del prezzo dell'energia da parte di Arera ogni tre mesi in base all'andamento del Pun (Prezzo unico nazionale);
Arera ha informato che le aste competitive per l'assegnazione del servizio a tutele graduali nelle 26 zone in cui è stata suddivisa l'Italia sono state particolarmente favorevoli per i consumatori; per questi il passaggio al 1° luglio 2024 dalla maggior tutela al servizio a tutele graduali comporterebbe dunque, alle attuali condizioni, un risparmio complessivo per ogni punto di prelievo di circa 131 euro all'anno, in relazione alla componente di commercializzazione. Ipotizzando una famiglia tipo con una spesa annua media di circa 700 euro si tratta del 20 per cento della bolletta;
chi attualmente è nel servizio di maggior tutela, dal 1° luglio 2024 transita automaticamente nel servizio a tutele graduali per tre anni beneficiando del risparmio sopra indicato;
gli utenti che sono già passati al mercato libero dell'energia elettrica possono rientrare, entro il 30 giugno 2024, nel mercato tutelato così come prevede la normativa vigente;
i soggetti vulnerabili restano anche dopo il 1° luglio nel servizio di maggior tutela; per chi è già transitato nel libero mercato, l'opzione di rientro nel servizio di maggior tutela non ha scadenza;
si definiscono soggetti vulnerabili coloro che:
hanno un'età superiore a 75 anni;
si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio, percettori di bonus). Nel 2024 il bonus elettricità (comprensivo della componente straordinaria prevista dal Legislatore per il primo trimestre) va da 218 euro (ISEE euro 15.000, famiglia con 2 componenti) a 315 euro (ISEE 30.000 euro con almeno 4 figli a carico);
presso l'utenza viene utilizzata un'apparecchiatura medicale salvavita alimentata da energia elettrica;
sono soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992;
Pag. 194hanno un'utenza a servizio di una abitazione di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
hanno un'utenza in un'isola minore non interconnessa;
a seguito delle favorevoli condizioni contrattuali emerse delle aste per la clientela domestica non vulnerabile, per il prossimo triennio i prezzi per i soggetti vulnerabili suddetti saranno più alti di quelli dei clienti che transiteranno dal 1° luglio 2024 nel servizio a tutele graduali, se non sono beneficiari del bonus elettricità (comprensivo della componente straordinaria prevista dal legislatore per il primo trimestre) che va da 218 euro (per una famiglia con 2 componenti) a 315 euro (per famiglie con più di 4 componenti);
per una questione di equità sociale è opportuno che Arera riesamini l'attuale metodologia di determinazione della componente fissa PCV (a copertura dei costi di commercializzazione) applicata in bolletta ai clienti della maggior tutela;
la Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati nel secondo semestre 2023 ha effettuato un importante ciclo di audizioni sull'andamento dei prezzi elettricità e gas, oltre che su provvedimenti di legge a tema energia;
essendo il tema particolarmente sensibile e attuale, negli ultimi mesi l'Ufficio di Presidenza della Commissione ha avviato un ulteriore serie di audizioni per acquisire informazioni e proposte da parte degli organi Istituzionali competenti sul tema e dalle associazioni dei consumatori sulla situazione del mercato dell'energia elettrica e su possibili criticità. Nello specifico sono stati auditi il 6 marzo e il 20 marzo 2024 l'onorevole Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il 5 marzo, il 27 marzo ed il 24 aprile 2024 il dottor Stefano Besseghini presidente di Arera, il 28 maggio 2024 il dottor Roberto Rustichelli Presidente AGCM;
il 9 maggio 2024 sono state ascoltate le associazioni dei consumatori;
Arera ha comunicato in sede di audizione che la spesa stimata per l'elettricità nel 2024 per i clienti del mercato libero è di circa 38 centesimi di euro al kilowattora, mentre per i clienti del servizio di maggior tutela è sui 33 centesimi di euro al kilowattora;
la media delle offerte sul mercato libero continua quindi a essere meno conveniente del mercato tutelato;
considerati gli impatti della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza ed estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, è necessario che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, considerata altresì la necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, pur non essendo questi ultimi direttamente interessati alla fine del servizio;
in questi mesi le associazioni dei consumatori e singoli cittadini a più riprese hanno evidenziato difficoltà informative e pratiche sulle bollette elettriche, in buona parte per il rientro dal mercato libero al servizio di maggior tutela;
su questo tema, come in generale sui costi applicati in bolletta, è emerso che i cittadini non riescono ancora a ottenere in modo semplice le corrette informazioni per effettuare una scelta consapevole;
continua a essere eccessivamente pressante l'attività dei call center, con una politica commerciale particolarmente aggressiva, fornendo informazioni ai cittadini non sempre adeguate e precise, addirittura gli stessi stanno chiamando anche i clienti vulnerabili, per i quali il servizio di maggior tutela non termina il 1° luglio 2024;
le criticità suddette sono state evidenziate dalle associazioni di consumatori audite in Commissione, in particolare enfatizzando le difficoltà pratiche anche di semplice invio dei moduli di cambio operatore, in particolare di ritorno dal mercato libero al servizio di maggior tutela;
Pag. 195solo dopo l'intenso lavoro in Commissione si è ottenuto che Arera inserisse un link sulla home page del proprio sito con le informazioni di base tramite il quale si può finalmente effettuare la ricerca per comune al fine di trovare l'operatore elettrico a cui fare richiesta per ritornare al servizio di maggior tutela;
mancano ancora le FAQ e un monitoraggio da parte di ARERA e AGCM sul corretto comportamento degli operatori;
le utenze elettriche domestiche in Italia sono circa 30 milioni di cui il 74 per cento nel mercato libero ed il 26 per cento ancora nel servizio di maggior tutela; di queste, 4,5 milioni si riferiscono a soggetti vulnerabili, è quindi enorme il numero dei soggetti interessati a questo cambiamento epocale, che incide direttamente sulle tasche degli Italiani;
dall'indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale condotta in Commissione attività produttive è emerso che solo il 46 per cento degli Italiani da 16 a 74 anni ha una minima dimestichezza con il computer e il digitale; è necessario attivare tempestivamente le opportune iniziative per fornire adeguata informazione a tali soggetti e aiutare l'eventuale rientro dal mercato libero al tutelato entro il 30 giugno per chi non ha dimestichezza con il computer;
la campagna informativa appena avviata potrebbe essere di ausilio, pur essendo i tempi rimasti eccessivamente stretti, senza considerare che dal 10 maggio al 9 giugno 2024 si era nel periodo di par condicio elettorale, che limita per legge ogni attività di comunicazione. Tra l'altro, fra le opzioni disponibili, non sembra che si faccia riferimento alla possibilità di rientrare al servizio di maggior tutela;
va considerato l'ordine del giorno in Assemblea n. 9/01437-A/061 presentato dal gruppo Lega (Bagnai e altri), accolto favorevolmente dal Governo nella seduta del 14 novembre 2023,
impegna il Governo:
ad attivare ogni iniziativa di competenza, di carattere normativo o regolamentare, volta a:
a) prevedere la facoltà, per i clienti vulnerabili anche serviti in regime di tutela, di aderire al servizio a tutele graduali;
b) attivare un attento e permanente monitoraggio delle offerte sul mercato libero, al fine di individuare proposte eccessivamente anomale, apparentemente convenienti, segnalandole all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
c) proseguire con la più ampia campagna di informazione, e in relazione alla possibilità per i cittadini di scelta di un'offerta del mercato libero, dei tempi, delle modalità di passaggio e delle caratteristiche di prezzo;
ad adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo volte a promuovere:
a) l'attivazione presso lo sportello del consumatore di un numero telefonico dedicato al quale possano rivolgersi clienti vulnerabili che vogliono entrare nel servizio di maggior tutela in modo semplice, comunicando solo i dati anagrafici e il codice utente;
b) la predisposizione di un modulo di adesione per l'accesso dei clienti vulnerabili al servizio di maggior tutela valido per tutti gli operatori del mercato energetico, mettendolo a disposizione dei cittadini in maniera chiara e facilmente accessibile nel proprio sito internet, nel portale offerte e nel portale dei singoli operatori esercenti il servizio di maggior tutela, corredato delle istruzioni di base per garantire agli utenti vulnerabili una scelta consapevole;
c) la eventuale revisione della componente fissa PCV applicata in bolletta ai clienti della maggior tutela ai clienti vulnerabili.
(8-00060) «Gusmeroli, Bagnai, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini».