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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 giugno 2024
331.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO
Pag. 53

ALLEGATO 1

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: definisce il quadro normativo nazionale finalizzato aggiungere le seguenti: a rafforzare il monitoraggio delle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione e.

  Conseguentemente dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di rafforzare le attività di monitoraggio e controllo da parte delle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi relativi ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione, le informazioni del sistema nazionale di monitoraggio di cui al comma 4, lettera m), sono trasmesse con apposito rapporto con cadenza trimestrale. Il primo rapporto è trasmesso al parlamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 3, sostituire le parole: esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione con le seguenti: concorrente in materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
1.2. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014.
*1.4. Donno, Dell'Olio, Torto, Carmina.
*1.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*1.6. Grimaldi, Zaratti, Borrelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni contenute nel presente decreto, che non riguardano in via esclusiva l'attuazione degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa concorrente ove riguardino rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
1.7. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: risorse idriche; aggiungere le seguenti: crisi idrica e disponibilità della risorsa per usi civici, agricoli e industriali; rischi di desertificazione;.
2.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: infrastrutture per il rischio idrogeologico aggiungere le seguenti: , ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria, e dopo la parola: energia; aggiungere le seguentiPag. 54: ; transizione digitale dei territori, riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche;.
2.2. Grimaldi, Piccolotti, Bonelli.

  Al comma 1, dopo le parole: infrastrutture per il rischio idrogeologico aggiungere le seguenti: , ivi compresi interventi relativi alla messa in sicurezza della rete viaria,.
*2.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*2.4. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
*2.5. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: per la protezione dell'ambiente; aggiungere le seguenti: messa in sicurezza degli edifici e conseguente miglioramento delle infrastrutture dei territori soggetti a rischio sismico;.
2.6. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: trasporti e mobilità sostenibile; aggiungere le seguenti: messa in sicurezza della rete viaria nazionale, con particolare riguardo alle strade di competenza regionale, provinciale o comunale; riqualificazione delle infrastrutture scolastiche.
2.7. Torto.

  Al comma 1, dopo le parole: energia; aggiungere le seguenti: riqualificazione ed efficientamento energetico delle infrastrutture scolastiche;.
*2.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*2.9. Grimaldi, Bonelli, Piccolotti.
*2.10. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, dopo la parola: energia; aggiungere le seguenti: infrastrutture scolastiche sostenibili;.
**2.11. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
**2.12. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 1, dopo la parola: energia; aggiungere le seguenti: transizione digitale dei territori.
*2.13. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*2.14. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, dopo la parola: energia; aggiungere la seguente: turismo.
2.15. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: transizioni digitale e verde aggiungere le seguenti: ; sicurezza della rete viaria provinciale; riqualificazione delle infrastrutture scolastiche; transizione digitale dei territori.
2.16. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: per le transizioni digitale e verde aggiungere le seguenti: ; occupabilità; istruzione e formazione; inclusione sociale e lotta alla povertà; azioni per la ricerca e l'innovazione in connessione con la Strategia della specializzazione intelligente 2021-2027.
*2.17. Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*2.18. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.
*2.19. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: transizioni digitale e verde aggiungere le seguenti: ; Pag. 55lavoro; servizi sociali e sanitari; infrastrutturazione sociale.
2.20. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico ReGiS di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2.21. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: , il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: Unione delle province d'Italia (UPI) aggiungere le seguenti: e prevede la partecipazione del partenariato.
3.1. Grimaldi, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: , il partenariato conformemente con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 240/2014.
*3.2. Donno, Dell'Olio, Torto, Carmina.
*3.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) approva l'elenco degli interventi prioritari di cui all'articolo 4 nell'ambito dei settori strategici indicati all'articolo 2.
**3.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
**3.5. Grimaldi, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) assicura la conformità degli interventi al principio comunitario di non arrecare un danno significativo all'ambiente, come previsto all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.
3.6. Grimaldi, Zanella, Bonelli.

  Al comma 2, dopo le parole: di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: dai referenti o rappresentanti del partenariato economico, sociale e territoriale,.
*3.7. Grimaldi, Zaratti, Zanella.
*3.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*3.9. Faraone, Marattin, Gadda, De Monte.

  Al comma 2, dopo le parole: province autonome di Trento e Bolzano aggiungere le seguenti: , dai rappresentanti delle forze economiche e sociali,.
3.10. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Al comma 2, dopo le parole: province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere le seguenti: dai rappresentanti dei corpi intermedi, delle realtà associative e del Terzo settore.
3.11. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e prevede la partecipazione del partenariato.
3.12. Donno, Dell'Olio, Torto, Carmina.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In relazione allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, alle sedute della Cabina di regia partecipano rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle Pag. 56organizzazioni della cittadinanza attiva, individuati, sulla base della maggiore rappresentatività, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva, che partecipano alle sedute della Cabina di regia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3.13. Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La Cabina di regia di cui al comma 2 è altresì integrata dai rappresentanti delle parti sociali competenti per i settori della riforma, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3.14. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: un più efficiente utilizzo con le seguenti: il completo utilizzo e sostituire le parole: individuano un elenco di interventi prioritari nell'ambito con le seguenti: predispongono l'elenco degli interventi finalizzati al completo utilizzo delle risorse e il conseguimento.

  Conseguentemente, ai commi 2 e 3 e alla rubrica, sopprimere, ovunque ricorre, la parola: prioritari.
4.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: i Ministeri, le regioni e le province autonome, titolari di programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027, aggiungere le seguenti: sentite le province,.
*4.2. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
*4.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo la parola: individuano aggiungere le seguenti: , previa consultazione del partenariato economico e sociale,.
4.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: già selezionati per il finanziamento o in fase di pianificazione aggiungere le seguenti: a seguito del confronto in sede di Comitato di sorveglianza di ciascun programma deputato a specifiche funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060, tra cui l'esame del soddisfacimento delle condizioni abilitanti, del raggiungimento dei target, dei progressi di attuazione delle operazioni strategiche, nonché l'approvazione di eventuali proposte di modifica del programma.
*4.6. Grimaldi, Zanella, Zaratti.
*4.7. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.
*4.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , previo coinvolgimento dei predetti Comitati,.
4.9. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) sostegno ai processi di transizione digitale delle amministrazioni locali non coinvolte dagli interventi previsti nel Pag. 57PNRR e incremento della condivisione e dell'interoperabilità di dati e informazioni tra pubblico e privato, anche per consentirne il pieno riuso a livello territoriale;.
4.10. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:

   m-bis) azioni prioritarie per l'occupabilità di giovani, donne e disoccupati di lunga durata;

   m-ter) interventi mirati alla formazione e istruzione della popolazione adulta con particolare riferimento alla formazione continua delle lavoratrici e lavoratori;

   m-quater) interventi mirata a progetti per agevolare la conciliazione vita-lavoro delle persone, nonché l'inclusione sociale e la lotta alla povertà educativa con riferimento alla Child Guarantee.
4.11. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) coerenza degli investimenti rispetto ai requisiti comunitari di sostenibilità ambientale che escludono le attività connesse ai combustibili fossili e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
4.12. Grimaldi, Bonelli, Zanella.

  Sopprimere il comma 7-bis.
4.13. Zanella, Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 7-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano salve le competenze e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
4.14. Steger, Manes, Schullian, Gebhard.

  Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

  7-ter. All'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto il seguente periodo: «Tale condizione risulta soddisfatta anche nel caso in cui la verifica della somma da pagare sia effettuata in attuazione di una metodologia di campionamento basata sulla valutazione dei rischi e proporzionata ai rischi individuati ex ante e per iscritto».
4.15. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

ART. 5.

  Al comma 1, dopo le parole: ciascuna Amministrazione titolare di programma trasmette aggiungere le seguenti: al Parlamento, ai fini del monitoraggio da parte delle competenti Commissioni parlamentari, e.
5.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, dopo le parole: le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente aggiungere le seguenti: al Parlamento, ai fini del monitoraggio da parte delle competenti Commissioni parlamentari, e.
5.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché pubblicate in tempo reale sul sito web OpenCoesione per favorire la trasparenza dei dati.
5.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 3, dopo le parole: una specifica azione di monitoraggio aggiungere le seguenti: , che preveda il supporto di strumenti di analisi qualitativa, di valutazione dell'efficacia e di raggiungimento dei risultati,Pag. 58 e la valorizzazione dei già esistenti sistemi di valutazione locale,.
5.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del partenariato istituzionale e economico e sociale.
*5.5. Grimaldi, Zanella, Zaratti.
*5.6. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
*5.7. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad avviare l'iter per la costituzione del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e delle relative articolazioni. Il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e le relative articolazioni si riuniscono almeno due volte l'anno.
5.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad avviare l'iter per la costituzione del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e delle relative articolazioni. Il Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dell'Accordo di Partenariato 2021-2027 e le relative articolazioni si riuniscono di norma almeno due volte l'anno.
5.9. Grimaldi, Zaratti, Zanella.

ART. 6.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché al rafforzamento dell'azione delle province finalizzata alla fornitura di servizi a supporto dei comuni del loro territorio.
6.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, sostituire le parole: Governance e capacità istituzionale 2014-2020 con le seguenti: Città metropolitane 2014-2020.
6.2. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Al comma 2, dopo le parole: selezionato sulla base delle predette disposizioni aggiungere le seguenti: e alle medesime condizioni contrattuali e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermi restando i termini previsti dal comma 4, la proroga di cui al precedente periodo può essere proposta anche prima che sia spirato il termine previsto dal contratto d'assunzione a tempo determinato in essere, al fine di consentire alle amministrazioni procedenti alla proroga di preparare tutti gli atti necessari nei termini previsti dal comma 4.
*6.3. Grimaldi, Mari, Zanella.
*6.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*6.5. Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.

  Sopprimere i commi 3 e 4.

Pag. 59

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. La sottoscrizione dei contratti del personale di cui al comma 2 è a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2026 si applica quanto previsto dal comma 2. A partire dal 1° gennaio 2027, la copertura è a carico del Fondo sviluppo e coesione, periodo di programmazione 2021-2027, destinato alle amministrazioni diverse da quelle regionali.
6.6. Grimaldi, Mari, Zanella, Borrelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. La sottoscrizione dei contratti del personale di cui al comma 2 è a tempo indeterminato. Per la copertura finanziaria fino al 31 dicembre 2026 si applica quanto previsto dal comma 2. A partire dal 1° gennaio 2027 la copertura è a carico del Fondo sviluppo e coesione, periodo di programmazione 2021-2027, destinato alle amministrazioni diverse da quelle regionali.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
6.7. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 4, sostituire le parole: non possono avere una scadenza successiva al 31 dicembre 2026 con le seguenti: sono a tempo indeterminato.
*6.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*6.9. Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 gli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e per valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.
  4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione, presso le amministrazioni di cui al medesimo comma 4-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, mediante il concorso pubblico bandito, ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
  4-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 4-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
  4-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'annoPag. 60 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
**6.10. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
**6.11. Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
**6.12. Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: «previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta,» sono soppresse.
*6.13. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*6.14. Grimaldi, Mari, Borrelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per rafforzare la capacità amministrativa degli enti coinvolti nell'attuazione delle politiche di coesione, all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le stabilizzazioni di cui al presente comma, l'anzianità di servizio può essere maturata anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.».
**6.15. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
**6.16. Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Alifano, Alfonso Colucci, Penza.
**6.17. Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: ubicati nei territori delle regioni meno sviluppate,.
*6.18. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.
*6.19. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 6, dopo le parole: disponibili sul mercato aggiungere le seguenti: e selezionate con procedura pubblica per titoli e colloquio.
6.20. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Per far fronte alle eccezionali esigenze di potenziamento del personale della pubblica amministrazione, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è differita al 31 dicembre 2024.
6.21. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

  6-novies. All'articolo 63, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «, senza finalità di lucro,» sono soppresse.
6.22. Faraone, Marattin, Gadda, De Monte.

(Inammissibile)

Pag. 61

ART. 7.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e delle relazioni semestrali di cui all'articolo 5.
7.1. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: che risultano conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio.
7.2. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che risultano conclusi con le seguenti: che risultano in stato di attuazione.
*7.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*7.4. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

ART. 8.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: anche realizzati da grandi imprese con le seguenti: realizzati da imprese di qualunque dimensione, in forma singola o associata o in collaborazione con enti di ricerca e hub tecnologici promossi o riconosciuti dai Ministeri competenti.

  Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: realizzati dalle imprese, anche di grandi dimensioni con le seguenti: realizzati dalle piccole e medie imprese o dalle imprese di grandi dimensioni, in forma singola o associata, dalle aggregazioni stabili di imprese o reti di imprese, in ogni caso anche prevedendo l'eventuale coinvolgimento di enti di ricerca pubblici o privati, digital hubs (eDIH e DIH) e competence centre.
8.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: lo sviluppo aggiungere la seguente: sostenibile.
8.2. Grimaldi, Bonelli, Zanella.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) ridurre i sussidi ambientalmente dannosi (SAD) a partire dal 2025, sulla base del Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi pubblicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e tenuto conto degli obiettivi del Piano REPowerEU, in attuazione del Regolamento (UE) 2023/435.
8.3. Grimaldi, Bonelli, Zanella.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento aggiungere le seguenti: e al riesame intermedio e importo di flessibilità e al quarto periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: a seguito del confronto in sede di Comitato di sorveglianza del Programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale FESR 2021-2027.
*8.4. Grimaldi, Zanella, Zaratti.
*8.5. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento aggiungere le seguenti: e al riesame intermedio e importo di flessibilità.
8.6. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 4, dopo le parole: di approvazione della Commissione europea, aggiungere le seguenti: e utilizzate fino a concorrenza dell'intera quota regionale di cofinanziamentoPag. 62 dei programmi europei FESR e FSE Plus,.
8.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 9.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.
9.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

(Inammissibile)

ART. 10.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere le seguenti: previa richiesta della regione interessata che non ha sottoscritto Accordi per la coesione e sostituire le parole: può essere disposta con le seguenti: è disposta.
10.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: legge 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere le seguenti: su iniziativa dell'amministrazione assegnataria delle risorse,.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: della Presidenza del Consiglio dei ministri procede aggiungere le seguenti: , su proposta dell'amministrazione assegnataria delle risorse,.
10.2. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: legge 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere le seguenti: su richiesta della regione interessata,.
10.3. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: può essere disposta un'assegnazione aggiungere le seguenti: pari al 20 per cento.
10.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Qualora l'Accordo per la coesione non sia definito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della regione o della provincia autonoma individua autonomamente gli obiettivi di sviluppo da perseguire e i relativi interventi.
10.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è integrata con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
*10.6. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*10.7. Grimaldi, Mari, Zanella.

Pag. 63

  Sopprimere il comma 2.
10.8. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'individuazione degli interventi proposti dalle regioni, cui può essere riconosciuto il finanziamento ai sensi del comma 1, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro il termine di 30 giorni.
10.9. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, dopo le parole: Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri procede aggiungere le seguenti: , previo accordo con la regione interessata che non ha sottoscritto Accordi per la coesione,.
10.10. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: di spese di investimento.

  Conseguentemente, dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

  5-ter. Al fine di accelerare l'utilizzo dei fondi comunitari, a seguito della sottoscrizione con la Presidenza del Consiglio dei ministri dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione per la programmazione 2021-2027, utilizzabili a copertura della quota regionale di cofinanziamento dei Programmi europei di coesione, nei limiti massimi stabiliti dalla Delibera CIPESS n. 25/2023 e secondo gli importi contenuti nei singoli Accordi, sono assegnate alle regioni ed alle province autonome, che possono immediatamente stanziarle, accertarle e impegnarle nei propri bilanci, nelle more della conclusione del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023.
  5-quater. Al fine di accelerare la spesa relativa agli obiettivi correlati alla programmazione comunitaria 2021-2027, una quota pari al 10 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, assegnate alle amministrazioni centrali come differenza del Fondo Sviluppo e Coesione disponibile e la quota assegnata alle regioni e alle province autonome a seguito dell'imputazione programmatica della delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25, è accantonata e destinata all'istituzione di un fondo di premialità a cui accedono le regioni e le province autonome che hanno garantito, al 31 dicembre 2023, la spesa e la rendicontazione dei Fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2014-2020 per almeno l'80 per cento dei pagamenti rispetto al valore del programma assegnato a ciascun Ente. Il fondo di premialità è ripartito fra le regioni e le province autonome con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) entro il 30 giugno 2024 fermo restando il vincolo territoriale della chiave di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al centro-nord.
10.11. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 5, dopo le parole: di spese di investimento aggiungere le seguenti: e di spese correnti.
10.12. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 5, sostituire le parole: senza vincoli di riparto tra i programmi con le seguenti: fermo restando il rispetto del vincolo di riparto territoriale di cui all'articolo 1, comma 178, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
10.13. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

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  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5.1 Al fine di scongiurare la riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, commi da 272 a 275 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, volta a consentire l'approvazione, entro l'anno 2024, del progetto definitivo del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, l'importo complessivo pari a euro 2.318.000.000, di cui 718 milioni di euro imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e 1.600 milioni di euro imputati sulla quota afferente alla Regione Siciliana e alla regione Calabria dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della citata legge n. 178 del 2020 è rifinanziata secondo le annualità di seguito indicate:

   a) quanto alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un importo pari a 718 milioni di euro: 70 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028 e 148 milioni di euro per l'anno 2029;

   b) quanto alla quota afferente alla Regione Siciliana e alla regione Calabria dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della citata legge n. 178 del 2020, per un importo pari a 1.600 milioni di euro: 103 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 940 milioni di euro per l'anno 2028 e 357 milioni di euro per l'anno 2029.

  5.2 Con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) le risorse di cui al comma 5.1, sono assegnate alla Regione Siciliana e alla regione Calabria per il finanziamento di interventi prioritari per l'adeguamento e il potenziamento di nodi e collegamenti ferroviari e il risanamento urbano, nel rispetto degli obiettivi della transizione verde e della rigenerazione urbana sostenibile, nonché per favorire l'inclusione sociale.
  5.3 Agli oneri derivanti dal comma 5.1, determinati nel limite massimo di 173 milioni di euro per l'anno 2025, 150 milioni di euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 1.340 milioni di euro per l'anno 2028 e 505 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 37, comma 1-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 37, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
10.14. Iaria, Morfino, Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

  5-ter. Le risorse non aggiudicate entro i termini previsti dai punti 2.3 e 2.4 della delibera CIPESS n. 35/2022 rientrano nella disponibilità del Fondo sviluppo e Coesione e vengono riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione.
  5-quater. Le risorse destinate ai progetti non finanziati con la delibera CIPESS n. 1/2022 in quanto non rientranti nei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d) ed f) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono assegnate e possono Pag. 65essere riprogrammate ai sensi delle disposizioni FSC 2021-2027, preservandone la destinazione per regione.
10.15. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

  5-ter. All'articolo 1, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo le parole: «è consentito,» sono inserite le seguenti: «esclusivamente entro il mese di febbraio di ogni anno nell'ambito della relazione di cui all'articolo 2, comma 5. Modifiche successive sono possibili».
10.16. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

  5-ter. I comitati tecnici e di indirizzo e sorveglianza sono integrati con la partecipazione delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
10.17. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

  1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna provincia.
10.01. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)

  1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, possono essere istituite apposite contabilità speciali intestate alle amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027.
10.02. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

ART. 11.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42, è Pag. 66rifinanziato per un ammontare pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 200 milioni di euro per l'anno 2027 e di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: Il Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno con le seguenti: Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033;

   al comma 3, lettera a), sostituire le parole: del fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno con le seguenti: di cui al comma 2;

   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, si provvede:

   a) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a 200 milioni di euro per l'anno 2027 e a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033.
11.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di promuovere il recupero del divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno d'Italia e le altre aree geografiche del territorio nazionale, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, è istituito presso il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR il «Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno». Al Fondo affluiscono le risorse attualmente stanziate sul Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter della legge 5 maggio 2009, n. 42.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 22, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infraregionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il “Fondo perequativo infrastrutturale”. Il fondo è destinato Pag. 67al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale»;

   b) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

   «1-bis. Entro il 30 novembre 2024, la Conferenza delle regioni e delle province autonome individua gli interventi da realizzare per il recupero del divario infrastrutturale e di sviluppo, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo, tenendo conto tra l'altro:

   a) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;

   b) dell'estensione delle superfici territoriali;

   c) della specificità insulare con particolare riferimento al grado di accessibilità dei territori e alla loro attrattività, nonché di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;

   d) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;

   e) della densità della popolazione e delle unità produttive;

   f) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché di quelli previsti dagli Accordi per la coesione, per realizzazione della medesima tipologia di interventi. Gli interventi non devono essere già oggetto di integrale finanziamento a valere su altri fondi nazionali, dell'Unione europea, del PNRR o dal Piano complementare. La Conferenza delle regioni e delle province autonome considera fra i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi:

    1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;

    2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei servizi educativi, sanitari o assistenziali erogati;

    3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;

    4) le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonché di rendicontazione degli stessi.

   1-bis.1. Entro il 30 novembre 2024, la Conferenza delle regioni e delle province autonome individua l'amministrazione responsabile e disciplina degli obiettivi iniziali, intermedi e finali attesi, in coerenza con le risorse annualmente rese disponibili e i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi, nonché di recupero degli stessi»;

   c) il primo periodo del comma 1-ter è sostituito dai seguenti: «L'autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 1, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028; di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032; di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e di 408,5 milioni di euro per il 2036. All'onere si provvede per gli anni dal 2024 al 2032 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, Pag. 68comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020; mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 e del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2035 e per 208,9 milioni di euro per il 2036»;

   d) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

   «1-quater. Entro il 10 dicembre 2024, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per gli affari europei, per le politiche di coesione e per il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato il Piano di interventi, proposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome con le indicazioni l'importo del relativo finanziamento, i soggetti attuatori, in relazione al tipo e alla localizzazione dell'intervento, il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione, nonché le modalità di revoca e di eventuale riassegnazione delle risorse in caso di mancato avvio nei termini previsti dell'opera da finanziare. Gli interventi devono essere corredati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del Codice unico di progetto. Il Piano è comunicato alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

   e) il comma 1-quinquies è abrogato;

   f) al comma 1-sexies, le parole: «dal terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ultimo periodo»;

   g) al comma 2, le parole: «, sulla base della ricognizione di cui al comma 1 del presente articolo,» sono sostituite dalla seguente: «gli».
11.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma precedente, è previsto uno stanziamento iniziale di 4.400 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2034, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire l'alinea della lettera a) con il seguente:

   a) l'entità delle risorse assegnate per la realizzazione di ciascuno degli interventi di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma, tenendo conto, tra l'altro:.
11.3. Grimaldi, Borrelli, Zanella.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Sicilia, Sardegna aggiungere le seguenti: , con priorità nei territori dei comuni in cui sono allestiti punti di crisi per le esigenze di soccorso e di prima accoglienza, ai sensi dell'articolo 10-ter, comma Pag. 691, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,.
11.4. Carmina.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: aeroportuali e idriche aggiungere le seguenti: dando priorità agli interventi concernenti l'intermodalità,.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o con le seguenti: devono prioritariamente consistere;

   al comma 3, lettera a), dopo il numero 7), aggiungere il seguente:

    7-bis) della presenza, nel territorio su cui insiste l'intervento di aree di crisi industriale, di siti di interesse nazionale per le bonifiche, di aree della Rete Natura 2000 con relativi Piani di gestione approvati.
11.5. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 206, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233.
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 3.500 milioni complessivi, di cui di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233, si provvede:

   a) quanto a 3.080 milioni di euro, di cui 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 330 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 20233, mediante l'incremento, a decorrere dal 2024, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

   b) quanto a 420 milioni di euro di euro, di cui 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.6. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di promuovere il finanziamento delle attività di progettazione e di esecuzione da realizzare nei territori delle regioni non destinatarie del fondo di cui all'articolo 2, nonché garantire i livelli essenziali di infrastrutture e dei servizi a essi connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033. Al fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42.

  Conseguentemente:

   al comma 3, lettera a), alinea, sostituire le parole: di cui al comma 2 in ciascuna delle regioni indicate nel medesimo comma con le seguenti: di cui ai commi 2 e 2-bis per ciascuna regione;

   alla rubrica, sopprimere le parole: per il Mezzogiorno.
11.7. Ilaria Fontana.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 20233. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondentePag. 70 riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:

   3-bis) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 95 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con decreto ministeriale del 21 ottobre 2022.
11.8. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 206. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.9. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    3-bis) interventi in corso di individuazione o già individuati dalle amministrazioni centrali di riferimento, a partire dall'avviso n. 3 per la presentazione di istanze ai fini della programmazione degli interventi finanziabili dallo Stato in via ordinaria nel settore del Trasporto Rapido di Massa, a valere sul Fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 95 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e pubblicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 9 febbraio 2024, ai sensi delle linee guida operative per la valutazione degli investimenti nel settore del Trasporto Rapido di Massa (TRM), adottate con decreto ministeriale del 21 ottobre 2022;.
11.10. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    3-bis) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento rispetto al rischio di spopolamento del territorio, determinato sulla base dei seguenti indicatori: densità abitativa (per Kmq); tasso di crescita naturale (per 1.000 residenti); tasso migratorio totale (per 1.000 residenti); indice di vecchiaia (percentuale); quota percentuale di popolazione in età attiva;.
11.11. Carmina.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:

  5. Al decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4:

    1) al comma 1, le parole: «ottantuno mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novantadue mesi»;

    2) al comma 7, le parole: «degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2022, 2023, 2024 e 5.500.000 euro per l'anno 2025»;

    3) al comma 8, le parole: «Alla scadenza dei trentasei mesi,» sono soppresse.

   b) all'articolo 7-bis:

    1) al comma 2, dopo le parole: «proporzionale alla popolazione residente» sono aggiunte le seguenti: «, inversamente proporzionale al prodotto interno lordo pro Pag. 71capite e direttamente proporzionale al tasso di disoccupazione della popolazione residente»;

    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, e pubblica sul sito web ufficiale del Ministero, una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.».

  5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 6.600.000 euro per l'anno 2024 e 5.500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.12. Aiello, Iaria, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «proporzionale alla popolazione residente» sono aggiunte le seguenti «, inversamente proporzionale al prodotto interno lordo pro capite e direttamente proporzionale al tasso di disoccupazione della popolazione residente»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno alle Camere, e pubblica sul sito web ufficiale del Ministero, una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.».
11.13. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 7-bis, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo le parole: «in conformità all'obiettivo» sono aggiunte le seguenti: «del 40 per cento».
11.14. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. L'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dal comma 5 del presente articolo, è esteso alle società a controllo pubblico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
11.15. Fede, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Iaria, Torto, Traversi.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.Pag. 72
  8-ter. Il Fondo di cui al comma 8-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 8-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 179, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
  8-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 8-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
  8-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
11.16. Auriemma, Alifano, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare della Regione Siciliana e della regione Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

   «e-bis) da un componente designato dal sindaco di un comune capoluogo di provincia delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale;»

   b) all'allegato A, sostituire il numero 9) con il seguente:

    «9) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE – Porti di Augusta, Catania, Pozzallo, Rada di Santa Panagia, Rada del Porto Grande, Porto Piccolo e Porto di Ognina.».
11.17. Scerra, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Nell'ambito della riforma collegata agli investimenti del PNRR relativa alla pianificazione di una politica strategica di sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare della Regione Siciliana e della regione Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione necessitano della promozione di misure atte a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, all'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

   «e-bis) da un componente designato dal sindaco di un comune capoluogo di Pag. 73provincia delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale.».
11.18. Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione in materia di rimozione degli svantaggi derivanti dell'insularità, il fondo di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
11.01. Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Iaria, Torto, Traversi.

ART. 12.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli esiti della ricognizione sono trasmessi alle Camere entro i successivi 30 giorni.
12.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
12.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 3, sostituire le parole: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con le seguenti: sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e la Cabina di Regia di cui all'articolo 3 del presente decreto.
12.3. Grimaldi, Zaratti, Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di dare concreta attuazione al principio di insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, quota parte pari al 15 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è destinata, rispettivamente, alla regione Sardegna e alla Regione Siciliana.
12.4. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al fine di migliorare l'efficacia dei contratti di sviluppo e di accelerare il processo di istruttoria e finanziamento degli investimenti:

   a) una quota delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, non utilizzate entro il 30 giugno 2026, è destinata ai Contratti di sviluppo, al fine di garantire che i progetti in attesa di finanziamento, già avviati, possano rapidamente beneficiare delle risorse necessarie;

   b) è autorizzato l'avvio delle istruttorie dei contratti di sviluppo anche in assenza di fondi disponibili, previa sottoscrizione da parte delle aziende interessate di un impegno formale a non richiedere l'erogazione dei fondi fino alla loro effettiva disponibilità. A tale fine, si prevede la possibilità di sottoscrivere contratti con condizione sospensiva, che diventeranno efficaci solo al momento della disponibilità delle risorse finanziarie.
12.01. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

Pag. 74

ART. 13.

  Al comma 2, sostituire le parole: 80 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 con le seguenti: , in 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e in 80 milioni di euro per l'anno 2027.
13.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

ART. 13-bis.

  Al comma 1, sostituire le parole: dopo le parole: «più sviluppate» sono inserite le seguenti: con le seguenti: le parole: «più sviluppate» sono sostituite dalle seguenti: «meno sviluppate».
13-bis.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 14.

  Sopprimere il comma 4.
14.3. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. L'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 è abrogato.
14.4. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 4-bis.
14.5. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni il completamento della cartografia geologica)

  1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nonché di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027».
  2. All'articolo 1, comma 704, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.02. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

ART. 15.

  Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

  4-quater. Per i finanziamenti degli interventi, previsti ai commi 1 e 3 del presente articolo, si applicano i criteri ambientali minimi di cui all'articolo 57, comma 2, Pag. 75del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in coerenza con la delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, nella quale sono definite le direttrici delle politiche economiche, sociali e ambientali finalizzate a raggiungere, entro il 2030, i diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile.
15.1. Grimaldi, Bonelli, Zanella.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Fondo per la rinascita economica e sociale della Sardegna)

  1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, lo Stato, con il concorso della regione Sardegna, predispone un piano organico straordinario e aggiuntivo degli interventi necessari al fine di conseguire l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale della Sardegna, di seguito denominato «Piano». Per il finanziamento di progetti di ricerca funzionali alla redazione del piano, aventi ad oggetto l'approfondimento delle dinamiche e delle criticità della regione Sardegna in ambito economico, industriale, produttivo, ambientale, culturale, sociale nonché in materia di trasporti e di ricerca e sviluppo, purché siano finalizzati alla ricerca di soluzioni innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo denominato «Fondo per la rinascita economica e sociale della Sardegna», con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
  2. Il Piano ha una durata almeno decennale ed è attuato dalla regione. Per la deliberazione del Piano è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un comitato interministeriale composto dai Ministri competenti in materia di sviluppo economico, di coesione sociale e per le politiche europee, e integrato in via permanente dal presidente della regione Sardegna nonché, in relazione ai differenti interventi settoriali, dai Ministri interessati. Ai componenti del comitato interministeriale e agli eventuali osservatori che partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati e rimborsi per le spese di missioni. Lo schema di piano è approvato dal consiglio regionale.
  3. I programmi attuativi annuali e pluriennali del Piano sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale. I programmi sono redatti in funzione della migliore integrazione degli interventi con quelli di derivazione regionale, nazionale ed europea ordinariamente previsti aventi analoghe finalità.
  4. Il comitato interministeriale di cui al comma 2 presenta annualmente al Parlamento e al Consiglio regionale della Sardegna una relazione sullo stato di attuazione del piano con la specifica indicazione dei risultati conseguiti, delle eventuali criticità riscontrate, nonché delle proposte idonee al loro superamento. In ordine ai profili finanziari, la relazione indica la congruità degli stanziamenti in essere rispetto ai fini proposti e, nel caso di insufficienza, le modalità mediante le quali potervi fare fronte nel tempo, in ragione dei risultati progressivamente raggiunti. La relazione riferita all'anno in corso deve indicare le modalità di prosecuzione in via continuativa dell'intervento statale e dell'Unione europea per l'anno successivo.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.01. Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

ART. 16.

  Al comma 1, dopo le parole: dell'inserimento al lavoro aggiungere le seguenti: , nonché alla nascita di nuove imprese,
16.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

Pag. 76

  Al comma 1, dopo le parole: del Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: , in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per l'attivazione e la messa in opera dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo,.
*16.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*16.3. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
*16.4. Grimaldi, Mari, Zaratti.

ART. 17.

  Al comma 2, sostituire le parole: o società tra professionisti con le seguenti: società tra professionisti, studi associati o società di professionisti.
17.1. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività imprenditoriali ammesse al finanziamento sono quelle relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.
17.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 22 maggio 2017, n. 81.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81;

   b) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e in coerenza con il dettato dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

   c) al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.
17.3. Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 22 maggio 2017, n. 81.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81;

   b) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e in coerenza con il dettato dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
17.4. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Sono ammissibili al finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello Pag. 77sportello dedicato, di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 22 maggio 2017, n. 81.
17.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81.
17.6. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché alle libere associazioni di professionisti.
17.7. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
17.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a seguito del confronto in sede di Comitato di sorveglianza del Programma.
*17.9. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
*17.10. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura e di attuazione della stessa nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
17.11. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I contributi di cui al comma 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
17.12. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

ART. 17-bis.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
17-bis.1. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

ART. 18.

  Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Le attività imprenditoriali ammesse al finanziamento sono quelle relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato, dell'industria, della pesca e dell'acquacoltura, ovvero relative alla fornitura di servizi, ivi compresi i servizi turistici, nonché le attività del commercio, ivi compresa la vendita dei beni prodotti nell'attività di impresa.
18.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: giovani di età inferiore ai trentacinque anni con le seguenti: soggetti di età inferiore ai quarantacinque anni.

  Conseguentemente:

   a) al comma 10, sostituire le parole: 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 71,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 524 milioni di euro per l'anno 2025;

   b) all'articolo 20, comma 1:

    1) alinea, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025 con le Pag. 78seguenti: pari a 900,5 milioni di euro complessivi, di cui 102 milioni di euro per l'anno 2024 e 798,5 milioni di euro per l'anno 2025;

    2) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) quanto a 70,5 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro per l'anno 2024 e 63,5 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.
18.2. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole: giovani di età inferiore ai trentacinque anni con le seguenti: soggetti di età inferiore ai quaranta anni;

  Conseguentemente:

   a) al comma 10, sostituire le parole: 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 56,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 509 milioni di euro per l'anno 2025;

   b) all'articolo 20, comma 1:

    1) all'alinea, sostituire le parole: pari a 800 milioni di euro complessivi, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2024 e 720 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: pari a 870,5 milioni di euro complessivi, di cui 87 milioni di euro per l'anno 2024 e 783,5 milioni di euro per l'anno 2025;

    2) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-bis) quanto a 70,5 milioni di euro, di cui 7 milioni di euro per l'anno 2024 e 63,5 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.
18.3. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 3, alinea, dopo le parole: trentacinque anni di età aggiungere le seguenti: , residenti nei territori di cui al comma 1 e nei territori delle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, o che vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione di esito positivo della richiesta di finanziamento,.
18.4. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) soci e collaboratori familiari del beneficiario principale dell'intervento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 5, dopo le parole: sportelli regionali per le imprese, aggiungere le seguenti: le Associazioni imprenditoriali,;

   b) al comma 7, lettera a):

    1) al primo periodo, sostituire la parola: 40.000 con la seguente: 50.000;

    2) al secondo periodo, sostituire la parola: 50.000 con la seguente: 70.000.
*18.5. Faraone, Marattin, Gadda, De Monte.
*18.6. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

   c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81.;

   b) al comma 5, in fine aggiungere in fine le seguenti parole: , e in coerenza con Pag. 79il dettato dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

   c) al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.
18.7. Grimaldi, Borrelli, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

  Conseguentemente:

   a) al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9 comma 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81;

   b) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e in coerenza con il dettato dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
18.8. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Sono ammissibili a finanziamento le iniziative imprenditoriali avviate esclusivamente attraverso il supporto dello sportello dedicato, di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
18.9. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 4, aggiungere in fine la seguente lettera:

   c-bis) interventi di sostegno in coerenza con l'articolo 9, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81.
18.10. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura e di attuazione della stessa nonché le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.
18.11. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.
*18.12. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
*18.13. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 7, lettera a), primo periodo, e ovunque ricorrono, dopo le parole: sede legale aggiungere le seguenti: e operativa.
18.14. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: I contributi di cui al comma 7 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
18.15. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 9, sopprimere le parole: Per tutte le iniziative non coerenti con le disposizioni di cui al presente articolo, e.
18.16. Barzotti.

ART. 19.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: all'Ente Nazionale per il Microcredito aggiungere le seguenti: , nonché alle Pag. 80associazioni imprenditoriali e alla loro rete consulenziale.
19.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le attività di tutoraggio, selezione e istruttoria, il soggetto gestore può avvalersi del supporto delle associazioni imprenditoriali presenti sul territorio attraverso la stipula di specifiche convenzioni.
*19.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*19.3. Faraone, Marattin, Gadda, De Monte.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 1, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui agli articoli 17 e 18. Le amministrazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2-ter. Il soggetto gestore di cui al comma 1 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.
19.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

ART. 20.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale)

  1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e del 31 marzo 2024 per l'anno 2023, purché pervenute non oltre il 30 settembre 2024.
*20.01. Faraone, Marattin, Gadda, De Monte.
*20.02. Grimaldi, Ghirra, Mari.
*20.03. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

ART. 21.

  Al comma 4, dopo le parole: nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 aggiungere le seguenti: e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,.
*21.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*21.2. Grimaldi, Mari, Piccolotti.
*21.3. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle politiche di coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché di sostenere lo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno, il 40 per cento degli importiPag. 81 relativi ai benefici di cui al presente articolo è destinato alle imprese con sede legale ovvero con stabile organizzazione produttiva nei territori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. In caso di parziale utilizzo della riserva percentuale di cui al precedente periodo, le somme restanti sono destinate per gli interventi di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

  Conseguentemente, al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: e al Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e al Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
21.4. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 22.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 con le seguenti: dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2027.
22.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: da tempo determinato a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: a tempo pieno o parziale nel rispetto del requisito minimo di 20 ore settimanali.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Dall'esonero contributivo di cui al presente articolo è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.;

   b) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.
22.2. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 1, dopo le parole: con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.
22.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: un periodo massimo di ventiquattro mesi, aggiungere le seguenti: , aumentati a 36 mesi in casi di assunzioni nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna,.
*22.4. Grimaldi, Borrelli, Mari.
*22.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 100 per cento con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato;

   b) aggiungere, in fine, il seguente comma:

  11-bis. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile e favorire l'adeguamento delle competenze, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono ai sensi Pag. 82degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, lo sgravio contributivo ivi previsto è maggiorato al 100 per cento.
22.6. Grimaldi, Mari, Borrelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
22.7. Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.
22.8. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.9. Aiello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
22.10. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 3, dopo le parole: è riconosciuto aggiungere le seguenti: per un periodo massimo di 36 mesi.
*22.11. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*22.12. Faraone, Marattin, Gadda, De Monte.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle politiche di coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché di sostenere lo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno, il 40 per cento degli importi relativi ai benefici di cui al presente articolo è destinato alle imprese con sede legale ovvero con stabile organizzazione produttiva nei territori di cui all'articolo 9, Pag. 83comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. In caso di parziale utilizzo della riserva percentuale di cui al precedente periodo, le somme restanti sono destinate per gli interventi di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
22.13. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 10, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
22.14. Tucci.

  Al comma 10, dopo le parole: , nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027 aggiungere le seguenti: e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.
*22.15. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*22.16. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. La maggiorazione di cui al comma 3 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
22.17. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

ART. 23.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.
(Misure a favore delle pari opportunità per le lavoratrici)

  1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento, esteso al 100 per cento per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma.
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 180, le parole: «di tre o più figli» sono soppresse;

   b) il comma 181 è abrogato.

  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2024 e di 500 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
23.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 23.

  1. Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici, ai datori di lavoro privati che stipulino, con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, accordi Pag. 84che introducano misure volte a favorire la conciliazione tra vita e lavoro e la condivisione del lavoro di cura, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla flessibilità oraria e al lavoro agile, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento, esteso al 100 per cento per le aziende con meno di 20 dipendenti, per ogni lavoratrice e lavoratore coinvolto, a condizione che l'utilizzo delle misure stesse sia equilibrato tra i generi. Entro 60 giorni un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale regolamenterà la norma.
  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2013 n. 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 180 le parole: «di tre o più figli» sono soppresse;

   b) il comma 181 è abrogato.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 200 milioni, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
23.2. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Al comma 1, sostituire le parole: dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 con le seguenti: dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027.
23.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, sostituire le parole: per un periodo massimo di ventiquattro mesi con le seguenti: per un periodo massimo di trentasei mesi.
23.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: un periodo massimo di ventiquattro mesi, aggiungere le seguenti: aumentati a trentasei mesi in caso di assunzioni nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
*23.5. Grimaldi, Borrelli, Mari.
*23.6. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: le lavoratrici di cui al comma seguente inserire le seguenti: o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato delle stesse da tempo determinato a tempo indeterminato.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.7. Tucci.

  Al comma 2, dopo le parole: della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: a tempo pieno o parziale nel rispetto del requisito minimo di 20 ore settimanali.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2;

   a) dopo le parole: nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmentePag. 85 ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale;

   b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Dall'esonero contributivo di cui al presente articolo è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.
23.8. Tucci.

  Al comma 2, dopo le parole: in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: a tempo pieno.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale.
23.9. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, dopo le parole: in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale e dopo le parole: nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato aggiungere le seguenti o trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, a tempo pieno; se a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali; è esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni tempo parziale.
23.10. Grimaldi, Mari, Zanella, Piccolotti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea.
*23.11. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*23.12. Faraone, Marattin, Gadda, De Monte.

  Al comma 2, sostituire le parole: da almeno ventiquattro mesi con le seguenti: da almeno dodici mesi.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il limite di spesa relativo ai benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,7 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.13. Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 spetta altresì con riferimento alle trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.
*23.14. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*23.15. Faraone, Marattin, Gadda, De Monte.

  Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri Pag. 86si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23.16. Carotenuto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di garantire l'attuazione delle politiche di coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché di sostenere lo sviluppo occupazionale nel Mezzogiorno, il 40 per cento degli importi relativi ai benefici di cui al presente articolo è destinato alle imprese con sede legale ovvero con stabile organizzazione produttiva nei territori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. In caso di parziale utilizzo della riserva percentuale di cui al precedente periodo, le somme restanti sono destinate per gli interventi di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
23.17. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 7, dopo le parole; nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 aggiungere le seguenti: e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,.
*23.18. Grimaldi, Piccolotti, Mari.
*23.19. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

ART. 24.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, dal 1° settembre 2024 ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro o unità produttiva sia situata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
24.1. Scerra, Aiello.

  Al comma 1, sopprimere le parole: al 31 dicembre 2025.

  Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono altresì riconosciuti nei limiti di spesa di 178,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 294,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri si provvede mediante l'incremento, a decorrere dal 2027, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
24.2. Scerra.

Pag. 87

  Al comma 1, sostituire le parole: dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 con le seguenti: dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027.
24.3. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: o precedentemente assunti a tempo determinato da un altro datore di lavoro.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è a tempo parziale il contratto deve rispettare il requisito minimo di 20 ore settimanali. È esclusa qualsiasi forma di contratto intermittente. In caso di tempo parziale, il contributo viene proporzionalmente ridotto e non è cumulabile con altre attivazioni a tempo parziale.
*24.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*24.5. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
*24.6. Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

  Conseguentemente, dopo il comma aggiungere il seguente:

  7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.7. Barzotti.

  Al comma 1, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.
*24.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*24.9. Faraone, Marattin, Gadda, De Monte.

  Al comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.

  Conseguentemente, al comma 7:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: , di 294,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2028;

   b) al quarto periodo, dopo le parole: 2021-2027 aggiungere le seguenti: e a ulteriori 178,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24.10. Scerra.

  Al comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trentasei mesi.
*24.11. Grimaldi, Borrelli, Mari.
*24.12. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti.
**24.13. Grimaldi, Borrelli, Mari.
**24.14. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, sostituire le parole: fino a 10 con le seguenti: fino a 50.

Pag. 88

  Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Il limite di spesa dei benefici contributivi di cui al presente articolo è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Ai relativi oneri si provvede:

   a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante l'incremento, a decorrere dal 2024, del 10 per cento annuo dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta – del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
24.15. Scerra.

  Al comma 3, sostituire le parole: da almeno ventiquattro mesi con le seguenti: da almeno dodici mesi.
24.16. Torto.

  Al comma 10, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.
24.17. Scerra.

  Al comma 10, dopo le parole: , nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027 aggiungere le seguenti: e a seguito del confronto in sede di Comitato di sorveglianza del Programma.
*24.18. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*24.19. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.
*24.20. Grimaldi, Borrelli, Mari.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24.1.
(Abrogazione delle deroghe alle clausole di promozione della pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC)

  1. All'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 7 è abrogato.
**24.01. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
**24.02. Grimaldi, Zaratti, Mari.

(Inammissibile)

ART. 24-bis.

  Dopo l'articolo 24-bis, aggiungere il seguente:

Art. 24-ter.
(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.Pag. 89
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
24-bis.01. Faraone, Marattin, Gadda, De Monte.

ART. 25.

  Al comma 1, sostituire le parole: d'ufficio con le seguenti: su base volontaria e a seguito di specifica richiesta.
25.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, sostituire le parole: sono iscritti d'ufficio con le seguenti: sono iscritti su base volontaria e a seguito di specifica richiesta.

  Conseguentemente sopprimere il comma 2.
*25.2. Barzotti.
*25.3. Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono altresì iscritti d'ufficio alla medesima piattaforma i dipendenti, interessati alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro, delle imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale:

   a) destinatari di azioni finalizzate alla rioccupazione, ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

   b) nel caso di cessazione anche parziale dell'attività, destinatari di specifici percorsi di politica attiva del lavoro, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge del 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

   c) nel caso di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa, anche in costanza di fallimento ovvero di liquidazione giudiziale e di liquidazione coatta amministrativa, destinatari del relativo trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
25.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di sostenere i cittadini in tali adempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali agevola la sottoscrizione di apposite convenzioni con gli enti di patronato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152.
*25.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*25.6. Faraone, Marattin, Gadda, De Monte.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «rimanendo fermo l'obbligo di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o la relativa esenzione» sono soppresse.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa inserire le seguenti: , nonché dei richiedenti Supporto formazione e lavoro.
25.7. Carotenuto.

  Sopprimere il comma 2.
25.8. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

Pag. 90

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo le parole: «trattamento economico e normativo» sono inserite le seguenti: «unitamente all'articolo 54, comma 1, e all'articolo 55, comma 1.».
25.9. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di integrazione salariale)

  1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il comma 11-ter è sostituito dal seguente:

   «11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25.01. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di Indennità per i lavoratori delle aree di crisi complessa)

  1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e di salvaguardare i livelli occupazionali delle aree di crisi industriali complessa, con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, le parole: «nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2022». Agli oneri del presente articolo, valutati in 331 mila euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25.02. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane)

  1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022.».

Pag. 91

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 331.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25.03. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Rifinanziamento fondo nuove competenze)

  1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro a decorrere dal 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
25.05. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

ART. 26.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: del presente decreto inserire le seguenti: , sentite le regioni e le parti sociali,.
*26.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*26.2. Grimaldi, Zaratti, Mari.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, all'alinea, dopo le parole: del presente decreto inserire le seguenti: previo accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

   b) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché, per il tramite del canale della cooperazione applicativa, le posizioni vacanti pubblicate sui portali regionali gestiti dai centri per l'impiego.
26.3. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: ai datori di lavoro inserire le seguenti: , per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,.
26.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: ai datori di lavoro inserire le seguenti: , per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,;

   b) al comma 2 dopo le parole: nazionali e internazionali inserire le seguenti: , per tramite degli operatori dei Centri per l'Impiego,;

   c) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo confronto con le organizzazioni sindacali, che avverrà in fase preliminare ed in maniera continuativa e strutturata a seguito dell'avvio della fase sperimentale, per un confronto tecnico e di merito sul complesso degli elementi di funzionamento degli strumenti di IA di cui è prevista l'implementazione, per il pieno rispetto delle garanzie e l'adempimento dei contenuti della normativa europea.
*26.5. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
*26.6. Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Ai Centri per l'Impiego, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei componenti i nuclei familiari percettori di Assegno di Inclusione attivabili al lavoro, è consentito il pieno accesso a informazioni e proposte della piattaformaPag. 92 di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
**26.7. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
**26.8. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.
**26.9. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di sviluppare competenze in ambito tecnologico e digitale e dare attuazione al programma strategico dell'Unione europea per il Decennio digitale ovvero alla strategia europea per l'intelligenza artificiale, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, che costituisce tetto di spesa, finalizzato all'erogazione di un contributo economico, sotto forma di voucher, da destinare ai disoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni pari a 2000 euro da spendere in corsi di formazione svolti dagli enti formativi accreditati che abbiano maturato i dieci più alti punteggi ai sensi del comma 5.
  6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini di attuazione delle previsioni di cui al comma 6-bis.
  6-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: presente articolo inserire le seguenti: , ad esclusione dei commi da 6-bis a 6-quater.
26.10. Faraone, Marattin, Gadda, De Monte.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2015, dopo la lettera d-ter), è aggiunta la seguente:

   «d-quater) sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL implementato attraverso il sistema di cooperazione applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro».
26.11. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

ART. 27.

  Al comma 2, dopo le parole: sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione aggiungere le seguenti: , a partire dalla compresenza di MLPS e MIMIT e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata,.
27.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, dopo le parole: criteri di partecipazione inserire le seguenti: a partire dalla compresenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata.
27.2. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 2, dopo le parole: la composizione inserire le seguenti: che deve in ogni caso comprendere le parti sociali.
27.3. Grimaldi, Mari, Zaratti.

Pag. 93

  Al comma 2, dopo le parole: sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento, nonché i criteri di partecipazione aggiungere le seguenti: a partire dalla compresenza di MLPS e MIMIT e dal coinvolgimento delle parti sociali e istituzionali, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, riferibili al settore e al territorio in cui insiste la situazione di crisi attenzionata.
27.4. Grimaldi, Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. La cabina di regia di cui al comma 1 riferisce alle commissioni parlamentari competenti per materia, con cadenza periodica e comunque non superiore ai tre mesi, l'attività svolta.
27.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: 250 lavoratori con le seguenti: 200 lavoratori;

   b) sostituire le parole: almeno un biennio con le seguenti: almeno 12 mesi;

   c) dopo le parole: senza soluzione di continuità inserire le seguenti: , nonché le relative organizzazioni sindacali interessate,.
27.6. Aiello.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 250 lavoratori con le seguenti: 200 lavoratori.
27.7. Tucci.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: almeno un biennio con le seguenti: almeno 12 mesi.
27.8. Barzotti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: senza soluzione di continuità inserire le seguenti: , nonché le relative organizzazioni sindacali interessate,.
27.9. Aiello.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: da almeno un biennio con le seguenti: da almeno un anno.
27.10. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: pari o superiore a 250 lavoratori con le seguenti: pari o superiore a 50 lavoratori.
27.11. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Proroga del Contratto di espansione)

  1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 2024»;

   b) al comma 1-ter, dopo le parole: «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 2024».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.
27.01. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

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ART. 28.

  Al comma 1, capoverso «comma 11», dopo le parole: Negli appalti pubblici inserire le seguenti: di valore complessivo pari o superiore a 5.000 euro.
28.1. Faraone, Marattin, Gadda, De Monte.

  Dopo l'articolo 28, inserire i seguenti:

Art. 28-bis.
(Direzione distrettuale del lavoro)

  1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

   «Articolo 70.1. – (Direzione distrettuale del lavoro) – 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
   2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
   3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.
   4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro».

Articolo 28-ter.
(Procuratore nazionale del lavoro)

  1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

   «Articolo 76-quater. – (Procuratore nazionale del lavoro) – 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.
   2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.
   3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
   4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifichePag. 95 attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.
   5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
   6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale».

Art. 28-quater.
(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

  1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

   «Articolo 371-ter. – (Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro) – 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.
   2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.
   3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

   a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

   b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

   c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

   d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

   e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

   f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

    1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

    2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

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   4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero».

Art. 28-quinquies.
(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati».

Art. 28-sexies.
(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

  1. Dopo l'articolo 76-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

   «Articolo 76-quinquies. – (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo) – 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.
   2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

Art. 28-septies.
(Procedimento per l'avocazione)

  1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

   «6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

Art. 28-octies.
(Dotazioni organiche)

  1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.
  2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.
  3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla DirezionePag. 97 nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2021.

Art. 28-nonies.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 16-bis a 16-octies, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 28-decies.
(Norme transitorie)

  1. Le disposizioni previste dagli articoli da 16-bis a 16-octies si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
  2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.
28.01. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28 aggiungere i seguenti:

Art. 28-bis.
(Introduzione del delitto di omicidio sul lavoro)

  1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale, è inserito il seguente:

   «Articolo 589-quater. – (Omicidio sul lavoro). – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da tre a otto anni.
   Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi e cagiona per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
   Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da cinque a undici anni.
   La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagiona per colpa la morte di una persona. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa la morte di una persona.
   Chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto».

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Art. 28-ter.
(Introduzione del delitto di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime)

  1. Dopo l'articolo 590-sexies del codice penale, è inserito il seguente:

   «Articolo 590-septies. – (Lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime) – Chiunque cagioni per colpa a una persona una lesione personale con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da sei mesi a due anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
   Il datore di lavoro che non abbia predisposto il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, ovvero non abbia designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, e cagiona per colpa a una persona una lesione personale, è punito con la reclusione da due a cinque anni per le lesioni gravi e da tre a sette anni per le lesioni gravissime.
   Se il fatto è commesso nell'esecuzione di un rapporto di lavoro irregolare sul piano contrattuale o contributivo, la pena è della reclusione da tre a sette anni per le lesioni gravi e da quattro a otto anni per le lesioni gravissime.
   La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione del Titolo VIII capo I e IV, Titolo IX capo I, II, e III, titolo X capo I, II e III del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagioni per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime. La stessa pena si applica, altresì, a chiunque mette a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi a quanto disposto dall'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile, 2008, n. 81, cagionando per colpa a una persona lesioni personali gravi o gravissime.
   Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici».

Art. 28-quater.
(Modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, lettera dd), le parole: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater, e 590-septies, del codice penale»;

   b) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.
(Procedura d'urgenza verifica rispetto prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

   1. In caso di preventiva verifica di mancata attuazione da parte del datore di lavoro degli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori i singoli RLS, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le Rsu possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, perché ne ordini l'immediato rispetto.
   2. Laddove il giudice riconosca la fondatezza della denuncia proposta intima al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza. I rappresentanti sindacali di cui al comma 1, non incorrono in alcun caso ad azioni ritorsive da parte del datore di lavoro, sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.
   3. In caso di infortunio sul lavoro a seguito di mancato adempimento, la pena Pag. 99prevista è aumentata da un terzo alla metà.»;

   c) all'articolo 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; criteri che devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione-protezione secondo il seguente schema per priorità:

    1) eliminare il rischio alla fonte;

    2) adottare misure di protezione collettive;

    3) fornire ai lavoratori i Dpi solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane del rischio residuo.»;

   d) all'articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies, del codice penale».

Art. 28-quinquies.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo)

  1. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma, e 589-bis» sono sostituite dalle seguenti: «589, terzo comma, 589-bis e 589-quater»;

   b) all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;

   c) all'articolo 590, il terzo comma è abrogato.

Art. 28-sexies.
(Modifiche al codice di procedura penale)

  1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-quater) è inserita la seguente:

   «m-quater.1) delitto di omicidio sul lavoro previsto dall'articolo 589-quater, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale»;

   b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quinquies) è inserita la seguente:

   «m-quinquies.1) delitto di lesioni colpose sul lavoro gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-septies, secondo, terzo, quarto comma e quinto del codice penale»;

   c) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589-bis e 589-quater del codice penale»;

   f) all'articolo 550, comma 2, dopo le parole: «590-bis,» sono inserite le seguenti: «590-septies,»;

   g) all'articolo 552, il comma 1-ter), è sostituito dal seguente:

   «1-ter) Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'art. 590-bis e 590-septies del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto.».

Art. 28-septies.
(Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)

  1. All'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale,» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-quater del codice penale,»;

Pag. 100

   b) al comma 2 le parole: «in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-quater del codice penale,»;

   c) al comma 3, le parole «in relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro,» sono sostituite dalle seguenti «In relazione al delitto di cui all'articolo 590-septies del codice penale,».

Art. 28-octies.
(Applicabilità dell'istituto di cui all'articolo 168-bis del codice penale)

  1. La concessione della messa alla prova è subordinata al risarcimento integrale del danno e all'estinzione, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, delle violazioni costituenti i presupposti della colpa.

Art. 28-novies.
(Competenza penale del giudice di pace)

  1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono soppresse.

Art. 28-decies.
(Norme di coordinamento)

  1. In tutte le disposizioni, legislative, regolamentari e amministrative, ove si faccia richiamo ai precedenti reati di cui agli articoli 589, secondo comma e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro, dovrà ora intendersi il richiamo ai reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies del codice penale come introdotti dalla presente legge.
28.02. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disciplina in materia di salario minimo)

  1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere b), c) e d) del comma 2 del medesimo articolo.
  3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.
  4. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell'annoPag. 101 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l'ora.
  5. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 4 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.
  6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 4.
  7. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  8. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
  9. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri della Commissione.
  10. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

   a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

   c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

   d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

   e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

  11. La Commissione:

   a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 4;

   b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 4;

Pag. 102

   c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.

  12. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
  13. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  14. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
  15. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 14 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
  16. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità dei commi da 1 a 15.
  17. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 16 sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.
28.03. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni sperimentali concernenti la riduzione dell'orario di lavoro mediante accordi definiti nell'ambito della contrattazione collettiva)

  1. Al fine di adottare forme flessibili di organizzazione del lavoro volte ad adeguare la disciplina dell'orario di lavoro alle attuali dinamiche sociali ed economiche e alle ricadute dirette e indirette dello sviluppo tecnologico nel mercato del lavoro, nonché a promuovere l'occupazione, incrementare la produttività del lavoro e migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché le loro articolazioni territoriali o aziendali, possono stipulare specifici contratti di riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione.
  2. Ai sensi dei contratti di cui al comma 1, l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, può essere ridotto fino a 32 ore settimanali. La riduzione può riguardare l'orario giornaliero o il numero delle giornate lavorative settimanali, fino a 4. In tale ultimo caso, le ore lavorative giornaliere che superano le 8 ore ordinarie non sono considerate lavoro straordinario. I medesimi contratti stabiliscono criteri e modalitàPag. 103 di individuazione dei lavoratori interessati, anche su base volontaria, coerentemente alle finalità di cui al comma 1.
  3. In mancanza di contrattazione collettiva, come definita al comma 1 del presente articolo, almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti della medesima azienda o il datore di lavoro possono proporre un'ipotesi di accordo per una riduzione dell'orario di lavoro, fino a 32 ore, a parità di retribuzione ai sensi di commi 1 e 2, specificandone le modalità. Entro novanta giorni dalla diffusione della proposta di riduzione con una comunicazione aziendale a tutto il personale dipendente, la proposta è sottoposta a referendum confermativo cui partecipa, con funzione di supervisione, un delegato dell'ente bilaterale competente per territorio, ove esistente, anche nel settore affine a quello in cui opera l'azienda interessata dall'accordo. L'ipotesi di accordo s'intende approvata se, all'esito del referendum, si esprime favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell'azienda e, nel solo caso in cui la proposta di riduzione provenga dai lavoratori, sia accolta anche dal datore di lavoro entro i trenta giorni dal voto. Nel caso di esito referendario negativo, la richiesta può essere riproposta dopo centottanta giorni.
  4. In via sperimentale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, per la quota di retribuzione corrispondente alla riduzione dell'orario normale di lavoro di cui ai commi da 1 a 3, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  5. L'esonero di cui al comma 4, è altresì riconosciuto, in relazione alla quota di riduzione dell'orario di lavoro di cui ai commi da 1 a 3, ai datori di lavoro che assumono lavoratori, anche cumulativamente ad altri incentivi riconosciuti per le stesse assunzioni, per una durata non superiore a:

   a) 24 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

   b) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori sei mesi.

  6. L'esonero contributivo di cui al comma 4, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  7. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
  8. In via sperimentale, per gli anni 2025, 2026 e 2027, è istituito l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.
  9. L'Osservatorio di cui al comma 8, ha il compito di raccogliere e di elaborare dati statistici e socio-economici relativi:

   a) alle modalità e agli strumenti con i quali le imprese e i lavoratori gestiscono e organizzano l'attività lavorativa e gli orari di lavoro;

   b) all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, al fine di verificarne i risultati;

   c) alle dinamiche del mercato del lavoro e all'andamento dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale, con riferimento allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie, al fine di definire il rapporto tra numero di ore di lavoro svolto, numero di lavoratori impiegati, tasso di produttività e ricchezza prodotta;

   d) all'impiego dei contratti di solidarietà previsti dalla normativa vigente, al fine di verificare in che misura si faccia effettivamente ricorso ad essi;

   e) alle specifiche intese raggiunte in sede di contrattazione collettiva di prossimità in riferimento alla disciplina dell'orario di lavoro, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, Pag. 104n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

  10. L'Osservatorio di cui al comma 8, predispone una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
  11. Entro il 31 dicembre 2026, sulla base dell'attività svolta dall'Osservatorio di cui al comma 8 il Governo verifica i risultati della sperimentazione di cui ai commi 4 e 5, e presenta una relazione alle Commissioni parlamentari competenti.
  12. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento dell'Osservatorio di cui comma 8.
  13. L'Osservatorio di cui al comma 8, si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  14. I contratti collettivi di lavoro nazionali e di secondo livello, aziendali e integrativi, stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché dalle loro articolazioni territoriali o aziendali, possono regolamentare le ulteriori modalità di attuazione dei commi da 1 a 3, per quanto da essi non specificamente disciplinato.
  15. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28.04. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni per la tutela dei lavoratori pubblici e privati che recano una condizione di fragilità e misure volte a incentivarne il lavoro agile)

  1. Al fine di tutelare lo stato di salute dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, per i quali lo svolgimento dell'attività lavorativa a contatto con l'ambiente circostante di lavoro può comprometterne il benessere psico-fisico, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.
  2. Qualora la prestazione lavorativa o diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento non possa essere svolta in modalità agile, in Pag. 105via sperimentale, per l'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è previsto per i datori di lavoro, che consentano ai soggetti di cui al comma 1 di cambiare mansione, un esonero dal versamento dei contributi pari al 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
28.05. Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Fondo per la detassazione del salario minimo)

  1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28.06. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Adeguamenti salariali)

  1. Al fine di concorrere al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, assicurando trattamenti salariali più equi e dignitosi, a decorrere dall'anno 2025, la retribuzione annua lorda dei soggetti che percepiscono redditi da lavoro, di importo pari o inferiore a 15 mila euro annui, è annualmente adeguata alle variazioni dell'indice del costo della vita.
  2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede:

   a) quanto a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventiPag. 106 strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
28.07. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Lavoro agile per lavoratori fragili)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 306, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

   b) al comma 307, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

  2. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificato al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto.
  3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
28.08. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Lavoro agile per genitori con figli minori di 14 anni)

  1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 agosto 2024.
28.09. Tucci, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Istituzione «Fondo per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori della filiera delle Telecomunicazioni»)

  1. Al fine di limitare la dispersione delle competenze acquisite, combattere il divario digitale, e sostenere la massima inclusione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori della filiera delle Telecomunicazioni», con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare appositi corsi di formazione per la riqualificazione professionale dei lavoratori impiegati nella filiera delle Telecomunicazioni.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di Pag. 107euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28.010. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

ART. 28-ter.

  Al comma 1, sostituire le parole da: le parole: «5,8 milioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «al 31 ottobre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80 per cento»;

   b) le parole: «5,8 milioni» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti «38,8 milioni»;

   c) all'ultimo periodo, le parole «8,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti «55,4 milioni».
28-ter.1. Iaria, Cantone, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Torto, Traversi.

ART. 29.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'individuazione degli interventi da finanziare è effettuata anche attraverso l'utilizzo del Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica, quale modulo aggiuntivo dell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica.
29.1. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3 aggiungere in fine i seguenti commi:

  3-bis. Al fine di assicurare e prevedere, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia, migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e di promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale attraverso attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, e con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale, a decorrere dall'anno 2024-2025 le istituzioni scolastiche del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita fino a sei anni, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, possono promuovere progetti-obiettivo specifici al fine di istituire «Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale».
  3-ter. Sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito, e contestualmente su ciascun sito istituzionale dell'Ente locale di appartenenza, è pubblicato tempestivamente e aggiornato l'elenco delle istituzioni scolastiche che aderiscono al progetto-obiettivo di cui al comma 3-bis.
  3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante gli stanziamenti di cui al comma 3.
29.2. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Inammissibile)

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 15 giugno 2024 con le seguenti: 30 giugno 2026.

  Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: 18,513 milioni con le seguenti: 271,5 milioni e le parole: 4,513 milioni con le seguenti: 257,5 milioni.
29.3. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 15 giugno con le seguenti: 31 dicembre.

Pag. 108

  Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: 18,513 milioni con le seguenti: 74,05 milioni e le parole: 4,513 milioni con le seguenti: 60,05 milioni.
29.4. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente comma è disposta la riapertura dei termini dei bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, scaduti il 30 maggio 2024.
29.5. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 31.

  Al comma 1, dopo le parole: di collaborazione tra ricerca e imprese, inserire le seguenti: garantendo altresì la piena inclusione delle attività di ricerca non formalizzata da parte delle micro e piccole imprese,.
31.1. Faraone, Marattin, Gadda, De Monte.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: di afferenza e laddove in coerenza con le priorità e gli obiettivi specifici del Programma Nazionale inserire le seguenti: e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma,.
*31.2. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.
*31.3. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 32.

  Al comma 1, sostituire le parole: provvede, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, all'individuazione di iniziative con le seguenti parole: ove necessario può, su richiesta dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane, procedere all'individuazione di iniziative.
*32.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*32.2. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.
*32.3. Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane inserire le seguenti: , e previo parere della Regione competente,;

   b) al comma 2, dopo le parole: ai sensi del comma 1 inserire le seguenti: , e previa intesa in sede di Conferenza unificata,.
32.4. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, evitando ulteriore consumo di suolo, anche attraverso il recupero o la realizzazione di infrastrutture, di spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale.
32.5. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, dopo le parole: nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma inserire le seguenti: a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.
*32.6. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.
*32.7. Donno, Carmina, Dell'Olio, Torto.

  Sopprimere il comma 2-bis.
32.8. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Pag. 109

  Al comma 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco.
32.9. Bonelli, Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 2-bis sostituire il secondo periodo con il seguente: Le opere di cui al primo periodo, qualora ricadenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
32.10. Bonelli, Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

  2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per gli ulteriori interventi di rigenerazione urbana nei comuni diversi da quelli di cui al comma 1 e non ricompresi nell'ambito del PNRR, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 fino all'anno 2043. Ai fini del presente comma, per interventi di rigenerazione urbana si intendono gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, volti alla riorganizzazione dell'assetto urbano nelle aree degradate e dismesse, anche attraverso la realizzazione o il recupero di infrastrutture, spazi verdi e servizi, in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento dei Bandi regionali per la rigenerazione urbana. Le risorse del Fondo, sono destinate annualmente:

   a) al rimborso delle spese di progettazione degli interventi previsti nei Piani comunali di rigenerazione urbana approvati;

   b) al finanziamento delle spese per la redazione di studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria di interventi di rigenerazione urbana;

   c) al finanziamento delle opere e dei servizi pubblici o di interesse pubblico e delle iniziative previste dai progetti e programmi di rigenerazione urbana selezionati;

   d) al finanziamento delle spese per la demolizione delle opere incongrue, per le quali il comune, a seguito di proposta dei proprietari, abbia accertato l'interesse pubblico e prioritario alla demolizione;

   e) alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, da destinare alle finalità previste dai Piani comunali di rigenerazione urbana selezionati.

  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, entro 60 giorni dalla data di adozione del Piano nazionale di rigenerazione urbana, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro delle infrastrutture e trasporti, del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto annuale delle risorse del Fondo.

  2-quater. Ai fini di cui al comma 2-ter, i comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, gli ambiti urbani ove si rendono opportuni gli interventi di rigenerazione urbana. Tali ambiti possono ricomprendere singoli immobili, complessi edilizi o interi isolati. Le aree territoriali ricomprese negli ambiti urbani sono dichiarate aree di interesse pubblico. Per agevolare l'individuazione degli ambiti urbani oggetto di interventi rigenerazione, i Comuni, nel rispetto delle competenze riservate di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche su proposta dei proprietari e dei soggetti aventi titolo, effettuano una ricognizione del proprio territorio e definiscono il perimetro delle aree da assoggettare agli interventi di rigenerazione urbana che può riguardare anche Pag. 110aree urbanizzate riguardanti più Comuni. I comuni, individuano le forme e i modi per la partecipazione diretta dei residenti nell'individuazione degli ambiti urbani e nella definizione degli obiettivi della rigenerazione dei medesimi e la piena condivisione dei relativi Piani di rigenerazione urbana. A seguito della individuazione delle aree, il Comune, o i Comuni interessati, procedono; tramite i propri uffici, alla redazione del Piano comunale di rigenerazione urbana. La proposta di Piano è approvata in sede di consiglio comunale. L'approvazione del Piano di rigenerazione urbana costituisce il presupposto per l'accesso all'assegnazione di risorse del Fondo di cui al comma 2-ter.
32.11. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Articolo 32-bis.
(Modifica copertura credito d'imposta ZES unica del Mezzogiorno)

  1. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.
  2. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, la parola: «50 per cento» è sostituita dalla seguente: «70 per cento», e le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità»;

   b) al comma 4, il terzo periodo è soppresso.
32.01. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Articolo 32-bis.
(Riqualificazione dei teatri e delle sale cinematografiche dismesse)

  1. Per gli immobili destinati a sale teatri e sale cinematografiche, la cui attività sia cessata da almeno 8 anni, è consentita l'attività di ristrutturazione edilizia per l'introduzione di cambi di destinazione d'uso finalizzati alla riconversione funzionale delle stesse per l'esercizio di attività commerciali, artigianali e di servizi fino ad un massimo del 90 per cento della superficie complessiva, a condizione che nella restante superficie venga mantenuta la destinazione precedente.
32.02. Faraone, Marattin, Gadda, De Monte.

(Inammissibile)

ART. 33.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: all'autoconsumo delle, inserire le seguenti: micro e piccole.
*33.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*33.2. Faraone, Marattin, Gadda, De Monte.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto della funzione produttiva.
33.3. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Pag. 111

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) nelle aree industriali e produttive delle regioni insulari alla realizzazione di progetti di tecnologie di dissalazione da acqua marina di ultima generazione per la produzione di idrogeno verde.
33.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

  Al comma 2, dopo le parole: dei criteri di ammissibilità della spesa inserire le seguenti: a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.
33.5. Grimaldi, Ghirra, Zaratti.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. Per le disposizioni in materia di investimenti relativi agli interventi infrastrutturali del presente articolo si applica il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.
33.6. Grimaldi, Ghirra, Zaratti.

ART. 34.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, aggiungere le seguenti parole: sentita la Cabina di Regia di cui all'articolo 3.
34.1. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le politiche di coesione e il PNRR, inserire le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.
34.2. Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: le politiche di coesione e il PNRR inserire le seguenti: sentita la Conferenza Unificata,.

  Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della cultura inserire le seguenti: , sentita la Conferenza Unificata,;

   b) dopo le parole: valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale inserire le seguenti: un progetto finalizzato a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.
34.3. Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: adottato, inserire le seguenti: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
34.4. Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Ministro della cultura, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR inserire le seguenti: sentita la Conferenza Unificata;

   b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: interventi di riqualificazione energetica e prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali in luoghi della cultura da determinare con decreto del Ministero della cultura inserire le seguenti: sentita la Conferenza Unificata;

   c) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: un progetto finalizzato sostenere e valorizzare le eccellenze italiane dell'artigianato e della creatività in ambito culturale inserire le seguenti: un progetto finalizzatoPag. 112 a promuovere le reti di enti locali per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.
34.5. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: la costituzione di nuovi complessi orchestrali giovanili under-35; inserire le seguenti: la promozione dell'attività delle Istituzioni concertistico orchestrali (ICO), anche con l'adozione di un nuovo modello di finanziamento che permetta di sostenere appieno i costi fissi, attraverso l'organizzazione di stagioni artistiche con una programmazione di qualità, favorendo la delocalizzazione e ampliando lo spettro della musica dal vivo ad attività rivolte a target specifici con obiettivi formativi e di inclusività sociale;.
34.6. Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e a seguito del confronto in sede di Comitato di Sorveglianza del Programma.
34.7. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

ART. 35-bis.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato per un importo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
35-bis.1. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

ART. 36.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro il termine perentorio di 30 giorni dal caricamento degli stessi».
*36.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.
*36.2. Grimaldi, Zaratti, Zanella.
*36.3. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Articolo 36-bis.
(Istituzione di una commissione di vigilanza sull'attuazione del PNRR)

  1. Al fine di garantire un più ampio coinvolgimento parlamentare nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e consentire un migliore controllo mediante la diretta acquisizione delle informazioni necessarie nonché consentire una tempestiva verifica sull'attuazione degli obiettivi del PNRR medesimo, è istituita Pag. 113una commissione parlamentare di vigilanza, composta di cinque senatori e di cinque deputati, di 2 consiglieri di Stato e di 2 consiglieri della Corte dei conti.
  2. I senatori ed i deputati sono scelti dalle rispettive Camere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge e nell'intervallo tra una legislatura e l'altra continuano a far parte della commissione.
  3. Per ciascun parlamentare membro effettivo è designato un supplente, chiamato a sostituirlo in caso di cessazione dall'incarico.
  4. I consiglieri di Stato ed il consigliere della Corte dei conti sono nominati rispettivamente dal presidente del Consiglio di Stato e dal presidente della Corte dei conti, restano in carica per lo stesso periodo previsto per i parlamentari e possono essere riconfermati.
  5. Essi cessano di far parte della commissione in caso di collocamento a riposo ed alla loro sostituzione, per il restante periodo, si provvede a norma del precedente comma.
  6. La commissione di vigilanza nomina il presidente ed il vicepresidente tra i suoi componenti.
36.01. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Articolo 36-bis.
(Proroga termini piccole e medie opere)

  1. Al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 32, comma 1, lettera f), numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024 sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre mesi rispetto al termine ordinariamente previsto»;

   b) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: «30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024»;

   c) all'articolo 33, comma 1, lettera g), le parole: «31 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2024» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31-bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32».
*36.02. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.
*36.03. Grimaldi, Borrelli, Zaratti.

ART. 37.

  Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:

   a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

   c) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
37.1. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Sarracino.

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  Al comma 2, sostituire le lettere a), b) e c), con le seguenti:

   a) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
37.2. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

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ALLEGATO 2

DL 60/2024: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione. C. 1933 Governo, approvato dal Senato.

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