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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 luglio 2024
335.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
Pag. 275

ALLEGATO 1

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1902, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca;

   osservato, per quanto concerne le norme di competenza della Commissione, che l'articolo 3, al comma 1 e alla lettera a) del comma 3, modifica la disciplina sulle prestazioni di lavoro sportivo da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni, consentendo tali prestazioni, fino al limite di 5.000 euro annui di corrispettivi, sulla base della sola comunicazione preventiva, in luogo dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza prevista nella disciplina precedente, introducendo inoltre una norma speciale, valida per l'ambito del lavoro sportivo, sui termini e le modalità delle comunicazioni obbligatorie alla pubblica amministrazione di appartenenza da parte dei soggetti eroganti corrispettivi;

   rilevato che il medesimo articolo 3, al comma 2, abroga una norma sulla qualificazione fiscale come reddito di lavoro autonomo dei redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato e da quello di collaborazione coordinata e continuativa, al fine di far salva con chiarezza la distinzione, ai fini fiscali, tra attività abituale e attività occasionale, ridefinendo poi, al comma 3, lettera b), la disciplina dei rimborsi per le prestazioni sportive dei volontari;

   preso atto delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 7, volte al potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, e di quelle dell'articolo 8, volte a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, promuovendo i diritti degli studenti con disabilità, e a favorire la serenità della relazione educativa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 276

ALLEGATO 2

Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico. C. 1794 Davide Bergamini.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 1794 Davide Bergamini, recante istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico, come risultante dagli emendamenti approvati;

   preso atto che il provvedimento, istituendo, tra l'altro, l'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche, mira a promuovere la qualificazione professionale delle imprese agromeccaniche, tutelare i soggetti che si avvalgono delle imprese agromeccaniche, certificare la tracciabilità dei servizi, favorire l'uso multidisciplinare delle macchine agricole, disciplinando, in particolare, i requisiti di sicurezza, ai fini del controllo delle macchine, delle attrezzature e degli impianti destinati all'esercizio dell'attività agromeccanica;

   rilevato, per quanto concerne le norme di diretto interesse della Commissione, che l'articolo 6 dispone in materia di standard professionale e formativo, prevedendo che ai fini dell'iscrizione all'Albo le imprese agromeccaniche devono disporre della figura del «responsabile tecnico» in possesso di determinati requisiti di capacità professionale;

   osservato che l'articolo 7, elencando i requisiti organizzativi e strutturali che le imprese agromeccaniche devono possedere al fine di produrli alla stazione appaltante del committente pubblico o privato al momento dell'affidamento dei lavori, prevede tra tali requisiti, tra l'altro, quelli relativi all'adeguata formazione dei propri dipendenti e collaboratori in relazione ai servizi prestati e all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai dipendenti delle imprese che esercitano attività di contoterzismo in agricoltura;

   preso atto che l'articolo 8 prevede, tra i casi di sospensione dell'impresa agromeccanica dall'Albo, l'ipotesi secondo la quale a carico di essa o dei suoi titolari o legali rappresentanti sia accertata, tra l'altro, l'omissione del regolare pagamento di retribuzioni ai dipendenti o dell'esecuzione del versamento dei contributi assicurativi o previdenziali obbligatori;

   segnalate le disposizioni dell'articolo 10, volte alla promozione dell'attività agromeccanica da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare laddove si prevede che tali enti pubblicano nei propri siti internet istituzionali bandi per agevolare l'acquisto, da parte delle imprese agromeccaniche iscritte all'Albo, di attrezzature e macchinari finalizzati a un minore impatto ambientale e ad una maggiore sicurezza per gli operatori,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 277

ALLEGATO 3

5-01961 Quartapelle Procopio: Iniziative volte ad estendere la platea delle lavoratrici beneficiarie del «bonus mamme».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente. Con il presente atto di sindacato ispettivo gli Onorevoli interroganti pongono l'attenzione sul cosiddetto «bonus mamme» e, in particolare, sull'operatività della misura.
  La misura del cosiddetto Bonus mamma si colloca nell'ambito di un pacchetto di misure predisposto da questo Governo a tutela della famiglia e della natalità. Misure che tengono conto dell'attuale contesto economico e dei reali bisogni delle famiglie stesse.
  Per quanto riguarda l'operatività della misura, rappresento che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha svolto un'approfondita istruttoria coinvolgendo gli uffici tecnici dell'INPS che hanno comunicato che sulla base delle evidenze statistiche dei primi mesi dell'anno (gennaio-maggio) la platea delle lavoratrici beneficiarie del bonus mamma è stata di circa 550 mila, pari a circa il 75 per cento della platea potenzialmente interessata nello stesso periodo. Il numero complessivo delle lavoratrici beneficiarie è destinato a crescere per effetto di un aumento fisiologico nel tempo dell'avvio della nuova misura e dell'ingresso di nuove lavoratrici nel corso dell'anno.
  Con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024, l'INPS ha fornito le indicazioni per la fruizione del bonus, chiarendo le modalità di comunicazione al datore di lavoro dei dati relativi ai figli, precisando che la fruizione dell'esonero non è subordinata alla presentazione di una specifica domanda da parte della lavoratrice interessata ma è sufficiente una semplice comunicazione, da parte della lavoratrice interessata al proprio datore di lavoro, della volontà di beneficiare del bonus mediante esposizione nella denuncia contributiva (flussi Uniemens).
  Nella medesima circolare n. 27 del 2024 è stato chiarito che, qualora la lavoratrice intenda comunicare direttamente all'istituto le informazioni relative ai figli, tale possibilità è consentita mediante la predisposizione, da parte dell'istituto, di un'apposita utility che la lavoratrice può utilizzare per comunicare i codici fiscali dei figli o, in assenza del codice fiscale dei figli, i loro dati anagrafici. Preciso che l'utilizzo di tale applicativo è limitato ai soli casi in cui per la lavoratrice, già fruitrice del bonus in trattazione, non siano stati inseriti i codici fiscali dei figli nei flussi Uniemens.
  Dal mese di marzo 2024 i datori di lavoro pubblici sono stati messi nella condizione di poter esporre lo sgravio già nel flusso di denuncia del mese di febbraio, potendo altresì, in tale medesima denuncia, comunicare anche le lavoratrici aventi diritto al bonus con decorrenza gennaio 2024.
  Inoltre, in continuità con le indicazioni fornite, è stata prevista dall'istituto la possibilità, anche con riferimento alle denunce contributive dei mesi di marzo, aprile e maggio 2024, di dichiarate e recuperare, oltre alla mensilità di effettiva esposizione del beneficio, anche gli eventuali bonus relativi ai mesi di gennaio e di febbraio 2024.
  Invece, per le lavoratrici del settore pubblico, rappresento che l'esonero dalla contribuzione è stato applicato a partite dal cedolino della rata di maggio e gli arretrati per il periodo gennaio-aprile 2024 sono stati liquidati con l'emissione urgente su un secondo cedolino.
  Per quanto riguarda, infine la possibilità di estendere la platea dei beneficiari, voglio innanzitutto sottolineate che l'esonero — in via sperimentale — è stato già esteso, per tutto il 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli e si sta valutando la possibilità di Pag. 278estendere anche alle madri assunte con contratti di lavoro a tempo determinato.
  In seguito al monitoraggio che sarà svolto sulla misura in parola, si valuterà — con tutti gli attori istituzionali coinvolti — la possibilità di rimodulare la platea dei beneficiari, considerato che un intervento in questa direzione necessita della relativa copertura finanziaria e deve avvenire nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Pag. 279

ALLEGATO 4

5-01726 Amato: Iniziative normative volte a modificare il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, al fine di introdurre ammortizzatori e indennità effettivamente migliorativi delle condizioni economiche e sociali dei lavoratori dello spettacolo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto di sindacato ispettivo viene sottoposto all'attenzione del Governo la possibile modifica della disciplina relativa all'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo.
  L'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo è stata introdotta in via strutturale e permanente, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, alla luce della specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo e del loro carattere strutturalmente discontinuo.
  La previsione di un sostegno economico specifico per i lavoratori dello spettacolo si è resa necessaria in ragione del carattere di discontinuità tipico delle prestazioni lavorative prevalentemente svolte in tale settore, all'interno del quale, infatti, i rapporti di lavoro stabili e strutturati rappresentano l'eccezione.
  È opportuno sottolineare che, prima dell'approvazione in sede di esame definitivo da parte del Consiglio dei ministri, l'iter del decreto legislativo n. 175 del 2023 recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori dello spettacolo, ha visto sia l'acquisizione del parere favorevole da parte del Consiglio superiore dello spettacolo sia il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  L'Inps, appositamente interpellato sul tema, ha rappresentato che la funzione di tutela dei periodi di non lavoro, porta ad escludere il riconoscimento dell'indennità di discontinuità per quelle giornate, pur non lavorate, già coperte e tutelate da altre indennità (per esempio, la nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)).
  Si rileva che l'indennità di discontinuità prevede a posteriori rispetto all'anno di osservazione, un pagamento in unica soluzione, mentre la NASpI o la Dis-coll, quali prestazioni periodiche mensili successive all'evento di cessazione involontaria dal rapporto di lavoro, prevedono pagamenti mensili la cui durata e misura sono commisurate alla posizione contributiva e retributiva dell'assicurato.
  Sul punto è necessario precisare che l'indennità di discontinuità, pur avendo natura diversa rispetto a NASpI o Dis-coll non può dirsi di consistenza inferiore, posto che il massimale giornaliero erogabile (commisurato al minimale contributivo), pari ad euro 49.91 per il 2023 ed euro 53,95 per il 2024, è in linea con il massimale mensile previsto per NASpI e Dis-coll, rispettivamente euro 1470,99 per il 2023 ed euro 1550,42 per il 2024.
  Ciò posto, dato il carattere innovativo e sperimentale della misura, in relazione alla quale è espressamente prevista la possibilità di intervento con disposizioni correttive e integrative, ai sensi dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 175 del 2017, il Ministero della cultura ha promosso nei mesi scorsi lo svolgimento di riunioni tecniche con rappresentanti dell'Inps, al fine di acquisire elementi informativi sulle prime risultanze istruttorie emergenti dalla gestione, da parte dell'istituto, della prestazione introdotta dal decreto legislativo n. 175 del 2023.
  Pertanto, solo all'esito dell'analisi degli esiti dell'impatto realizzato dalla normativa in argomento, si potranno valutare opportune modifiche rispetto alle quali non sussistono chiusure aprioristiche.

Pag. 280

ALLEGATO 5

5-02357 Simiani: Iniziative volte a salvaguardare i lavoratori della Cooperativa I Pescatori di Orbetello.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo concernente la situazione della Cooperativa «I Pescatori di Orbetello» in fallimento con esercizio provvisorio, che si occupa di allevamento ittico intensivo ed integrato, di attività correlate alla lavorazione del pesce, pescaturismo e ristorazione.
  Al riguardo, sono state interpellate le strutture competenti al fine di analizzare approfonditamente la vicenda.
  La regione Toscana ha comunicato di aver attivato nell'aprile 2023 un tavolo istituzionale di monitoraggio con istituzioni locali e organizzazioni sindacali per le aziende Società Agricola Orbetello Pesca Lagunare e la Cooperativa I Pescatori di Orbetello – La Peschereccia a causa della grande preoccupazione dal punto di vista occupazionale, in riflesso alla situazione economica delle due società. La situazione finanziaria delle società, infatti, è legata a problematiche ambientali della laguna di Orbetello, oltre ad un contenzioso pendente con il comune di Orbetello.
  La regione Toscana ha dichiarato di seguire con attenzione la vicenda segnalata dagli Onorevoli Interroganti visto il coinvolgimento di interessi connessi al settore ittico e conseguenti al dichiarato Fallimento della Cooperativa «I Pescatori di Orbetello».
  Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste si dichiara, in ogni caso, disponibile a partecipare ad ogni iniziativa ritenuta opportuna, ivi compresa l'eventuale attivazione di un Tavolo tecnico congiunto sul tema.
  Per quanto riguarda specificamente la situazione occupazionale dei lavoratori della cooperativa I Pescatori di Orbetello – si rappresenta che la Direzione Generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non ha ricevuto, allo stato, alcuna comunicazione né richiesta di intervento.
  Ciò detto, ove richiesto, il Ministero che rappresento si manifesta sin d'ora disponibile a valutare possibili soluzioni per sostenere l'occupazione e la tutela dei lavoratori del comparto ittico ivi compresi i lavoratori del territorio di Orbetello.
  Infine, con riferimento alla proposta di legge parlamentare che prevede l'istituzione di un Consorzio per la laguna di Orbetello attualmente all'esame della VIII Commissione della Camera dei deputati, per lo svolgimento di attività di tutela e manutenzione dell'ecosistema lagunare, rappresento – da informazioni acquisite – che sono in corso le necessarie interlocuzioni tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero dell'economia e delle finanze sugli aspetti tecnico-finanziari.