ALLEGATO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Atto n. 156.
PARERE APPROVATO
La Commissione XIII,
esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto, recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (atto del Governo n. 156);
rilevato che il provvedimento, conformemente a quanto previsto nella legge di delega di cui all'articolo 11 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, apporta talune modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 e per la correzione di difetti di coordinamento e refusi;
in particolare, lo schema di decreto legislativo in esame prevede, tra le novità più significative:
la deroga alle ispezioni visive finalizzate alla verifica dell'assenza di taluni organismi nocivi regolamentati non da quarantena per i materiali «Pre-base» e «Base», per i materiali certificati e per quelli Conformitas Agraria Communitatis (CAC), qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni dagli stessi organismi nocivi;
l'aggiornamento dell'Allegato II, con l'inserimento, tra l'altro, dell'organismo nocivo per i materiali di moltiplicazione della specie Castanea sativa Mill, per il quale sono ora previsti requisiti sanitari;
preso atto di quanto rilevato nel parere del Consiglio di Stato, con particolare riferimento alla modifica richiesta in sede di intesa adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, relativamente all'introduzione di un articolo 3-bis, con il quale si intende prefigurare per il futuro una rimodulazione – attraverso l'utilizzo del decreto ministeriale – della fonte di recepimento delle disposizioni di carattere strettamente tecnico nella materia in esame, considerato che, tra l'altro, tale modifica non prevede ulteriormente il coinvolgimento delle commissioni parlamentari competenti nell'esame di tali provvedimenti;
considerato che la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento in esame;
PARERE FAVOREVOLE.