ALLEGATO 1
5-01500 Bonelli: Elementi ed iniziative di competenza in ordine alla realizzazione della centrale di stoccaggio e trattamento del gas nel comune di San Benedetto del Tronto (AP) alla luce degli eventi sismici verificatisi a partire dal 2016.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento al quesito posto, si ricorda che, in data 19 giugno 2014, è stato adottato il decreto di compatibilità ambientale n. 166, all'esito della specifica procedura di Valutazione di impatto ambientale.
Successivamente, in data 8 febbraio 2019, la società Gas Plus Storage s.r.l. ha avanzato istanza di proroga quinquennale della validità temporale di detto decreto, a seguito della quale è stato adottato il decreto di diniego alla proroga della VIA n. 268 del 13 luglio 2022.
A seguito dell'impugnazione di tale provvedimento da parte della società, la Terza Sezione del Tar Lazio ha emesso, in data 3 luglio 2023, la sentenza n. 11075 di annullamento del predetto decreto di diniego alla proroga, del parere della Commissione VIA n. 98 del 2021 e di tutti gli atti presupposti su cui è stata negata la proroga della VIA.
Avverso la sentenza, in data 26 ottobre 2023, il Comune di San Benedetto del Tronto ha presentato ricorso in appello. Si è in attesa della decisione del Consiglio di Stato.
Nelle more, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in data 23 novembre 2023, ha sottoposto alla Commissione tecnica VIA-VAS l'istanza di proroga quinquennale presentata l'8 febbraio 2019 per la rivalutazione della stessa. In data 15 gennaio 2024 sono state richieste alla società delle integrazioni documentali, pervenute il 4 giugno 2024.
Si segnala, pertanto, che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è al momento in attesa, da un lato, della decisione del Consiglio di Stato, dall'altro, delle opportune valutazioni tecniche da parte della Commissione Tecnica VIA-VAS, circa la realizzazione della centrale di stoccaggio e trattamento del gas anche con riferimento all'attuale stato dei luoghi.
ALLEGATO 2
5-02341 Braga: Iniziative di competenza e orientamenti in merito al progetto del sito di stoccaggio di rifiuti contenenti amianto nel comune di Valeggio sul Mincio (VR) alla luce dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti e della normativa nazionale.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito al quesito posto, giova premettere che spetta alle regioni, attraverso i Piani regionali di gestione dei rifiuti (PRGR), individuare gli interventi e gli impianti da realizzare per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, nonché i criteri per la loro ubicazione. Il loro impatto sull'ambiente è valutato in sede di pianificazione, nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) e, in fase di realizzazione, nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA). I piani regionali devono attenersi, in ogni caso, ai macro-obiettivi e linee strategiche individuate dal Programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) di cui al decreto ministeriale 24 giugno 2022, n. 257.
I PRGR, ai sensi del vigente contesto normativo, devono indicare i criteri per l'individuazione delle aree non idonee e di quelle idonee alla localizzazione degli impianti, mentre spetta all'autorità competente, la regione, la valutazione di compatibilità ambientale dell'opera da realizzarsi, nonché la coerenza della stessa con la normativa e con gli atti di pianificazione nazionale e regionale dei rifiuti (ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006).
Con riferimento alla regione Veneto, si segnala che l'aggiornamento del PRGR approvato con delibera di Giunta n. 988 del 9 agosto 2022, a seguito del parere di non assoggettabilità a VAS, riprende e conferma la necessità di individuare volumetrie di discarica per rifiuti pericolosi contenenti amianto, già indicata negli scenari di riferimento del precedente PRGR del 2015, con particolare riguardo all'obiettivo di gestire nel territorio regionale il 60 per cento circa dei flussi di esportazione non bilanciati, a fronte di un'attuale esportazione di questa tipologia di rifiuto pari, ora come allora, al 100 per cento in conseguenza della totale assenza di impiantistica in Veneto.
Più in particolare, il PRGR del 2022 per dare risposta alla predetta necessità, ovvero agli obiettivi della precedente pianificazione, prevede all'articolo 15 la possibilità di poter realizzare nuove volumetrie di discariche, ovvero ampliamenti di quelle esistenti per lo «smaltimento di rifiuti contenenti amianto, in discarica dedicata o in discarica già autorizzata per rifiuti non pericolosi alla data di approvazione del piano, dotata di cella monodedicata, nel rispetto dei criteri e delle misure di protezione del personale e di monitoraggio ambientale stabilite dal d.lgs. n. 36/2003...» attuativo della direttiva (UE) 2018/850.
Si segnala che il predetto decreto legislativo n. 36 del 2003, relativamente alle «Modalità e criteri di deposito dei rifiuti contenenti amianto» (di cui all'Allegato 4, paragrafo 5), non contiene particolare indicazione in riferimento alla protezione delle acque, sul presupposto che l'impatto potenziale per le acque sotterranee sarebbe praticamente nullo. In questo senso, i parametri da verificare in sede di monitoraggio delle acque sotterranee non comprendono l'amianto. Sono invece riportate specifiche disposizioni riferibili all'impatto legato alla dispersione di fibre in aria.
Pertanto, la previsione del PRGR del 2022, che consente la realizzazione di discariche contenenti amianto nel rispetto delle misure di tutela e salvaguardia previste dal decreto legislativo n. 36 del 2003, appare conforme alle richiamate norme di settore nazionali e comunitarie.Pag. 13
Giova segnalare che anche altre regioni dell'Italia settentrionale, con caratteristiche territoriali e/o socioeconomiche analoghe a quelle del Veneto (Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia), non hanno inserito nelle loro pianificazioni regionali alcun divieto per la realizzazione di discariche per rifiuti pericolosi contenenti amianto.
Con riferimento all'iter autorizzativo dell'impianto in questione – con capacità geometrica di 940.000 mc, di cui 820.000 mc destinati ad accogliere i rifiuti contenenti amianto (RCA) e di 120.000 mc adibiti ai materiali di ingegneria con consistenza plastica, misto cementato additivato con limo ed argilla – si rappresenta che in data 3 aprile 2024, la regione ha avviato il procedimento di autorizzazione unica, pubblicando sul sito tutta la documentazione trasmessa dalla Progeco Ambiente spa, in qualità di proponente.
In data 10 maggio 2024, il gruppo istruttorio incaricato per la successiva espressione dei parere del Comitato VIA, ha effettuato un sopralluogo presso l'area interessata all'intervento, a seguito delle osservazioni pervenute da parte degli enti e soggetti interessati a vario titolo.
Si rappresenta, in fine, che, per come rappresentato dalla regione Veneto, il gruppo istruttorio, ai fini valutativi dei progetto, terrà comunque conto, pur nel richiamato contesto normativo e regolatorio, delle molteplici osservazioni pervenute, anche in relazione agli effetti dello stesso sulle diverse componenti ambientali, a salvaguardia del corretto uso del territorio e nel bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici e privati coinvolti.