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CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 luglio 2024
339.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 102

ALLEGATO 1

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (C. 1946 Governo, approvato dal Senato);

   preso atto quanto disposto all'articolo 5 circa le limitazioni, con talune eccezioni, all'installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti;

   rilevato che l'articolo 5-bis reca misure finalizzate a garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole;

   valutato favorevolmente quanto disposto all'articolo 13 circa la possibilità che l'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. possa incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A. a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in a.s. versate in apposito patrimonio destinato, nonché circa le somme confiscate, o che comunque pervengono allo Stato all'esito di procedimenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva per fatti anteriori al suo commissariamento, che possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi volti a garantire la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

   preso atto che l'articolo 15 contiene, nell'ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell'ex Gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi di c.d. affitto ponte nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali;

   rilevato con favore quanto recato dall'articolo 15-bis a tutela degli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico mantenendo fermi nei loro confronti, nei casi di nullità o di annullamento della vendita per vizi della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita ad evidenza pubblica, gli effetti della vendita stessa e prevedendo un risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 103

ALLEGATO 2

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO ALLEANZA VERDI E SINISTRA

  La X Commissione,

   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.C. 1946);

   premesso che:

    il provvedimento d'urgenza in commento, inizialmente di 15 articoli, a seguito delle modifiche introdotte al Senato è ora composto da ben 32 articoli, tanto da essere diventato un vero e proprio decreto omnibus, aumentando inevitabilmente le già evidenti criticità iniziali riguardo all'estrema eterogeneità del testo;

    un testo eterogeneo con profili che vanno a incidere direttamente, non solo nel merito, ma sollevano anche perplessità circa lo stesso rispetto dei principi costituzionali che regolamentano la decretazione d'urgenza;

    a ciò si aggiunga la presenza di un numero cospicuo di articoli e norme che poco hanno delle caratteristiche di necessità e soprattutto di urgenza tali da giustificare la loro presenza all'interno di un decreto-legge, ma che avrebbero dovuto trovare la loro giusta collocazione in disegni di legge ordinari anche al fine di poter essere approfonditi nei modi e tempi necessari;

    peraltro, diverse disposizioni, seppur condivisibili nelle finalità, risultano però deboli nel loro impianto rischiando di trasformarsi in mere norme manifesto, o comunque avrebbero dovuto trovare collocazione in altri provvedimenti. Sotto quest'ultimo aspetto, un esempio è rinvenibile nell'articolo 4, che contiene disposizioni volte al rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali. Tema importante che, al pari di altri, doveva, come detto, trovare giusta collocazione certamente non in un decreto-legge. Giova considerare a tal fine, la mancata adozione negli anni 2023 e nell'anno in corso, della legge annuale sulla concorrenza che rappresenta la sede naturale per affrontare le materie della concorrenza, della rimozione degli ostacoli per le attività imprenditoriali, della tutela dei consumatori e delle imprese e del contrasto alle pratiche sleali;

    tra le tante norme introdotte nel testo, si segnala anche l'incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – SIN Spa nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Agea, prevista dall'articolo 9-quater, oltre a non avere i requisiti di necessità ed urgenza, risultava espunta dal decreto-legge in esame prima della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nonostante ciò inserita nel testo durante l'esame in Commissione;

    per non parlare delle norme in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio, che estendono dal 1° ottobre al 31 gennaio, il periodo temporale in cui è ammessa l'attività venatoria al cinghiale. A ciò si aggiunga una ulteriore disposizione in materia di caccia al cinghiale, che consente l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna. Queste sarebbero le norme ritenute dal Governo come «necessarie ed urgenti» e meritevoli di essere ospitate nel disegno di legge di conversione del decreto-legge in commento;

Pag. 104

    uno dei pochi temi in relazione ai quali è di certo ravvisabile il requisito dell'urgenza è l'azione di contrasto al fenomeno del caporalato, non affrontato dal decreto-legge pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale ma introdotto tramite emendamenti del relatore solo durante l'esame del provvedimento in Senato, a seguito dello scalpore suscitato dall'omicidio del giovane bracciante emigrato Satnam Singh. Nonostante l'estrema rilevanza del problema, le misure adottate risultano essere parziali e inadeguate. Parziale e inadeguata è la disposizione che istituisce il sistema informativo per la lotta al caporalato, non prevedendo nessun impegno di spesa o programma, affinché possa essere davvero operativo. Parziali e inadeguate le disposizioni che aggravano il sistema sanzionatorio, se non accompagnate da risorse che garantiscano un sistema di controlli severi, rigidi e costanti, non mossi soltanto dall'emozione del momento o dall'attenzione che i media riservano al problema per un evento tragico. Accanto ad esse, sarebbe stato necessario adottare strumenti agevolativi per chi segue e rispetta la legge. Allo stesso modo se è condivisibile l'idea di banca dati degli appalti in agricoltura è del tutto utopistico sperare che sia un modo per far emergere il lavoro nero e lo sfruttamento, se non dotato di alcuna forza operativa;

    quanto alle misure previste dall'articolo 11 sulla scarsità idrica si tratta di un annuncio di propositi vuoti, considerato che formalmente dovrebbe individuare le misure più urgenti e di immediata attuazione per contrastare la scarsità idrica, e si limita a prorogare la durata dell'incarico del Commissario Straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto del Commissario stesso e a prevedere per il futuro la definizione di un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione da parte della Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: disposizioni emanate in estremo ritardo posto che l'emanazione del decreto-legge cosiddetto Siccità risale a 14 aprile dell'anno scorso e che già entro maggio dell'anno scorso la cabina di regia avrebbe dovuto effettuare una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve tempo alla crisi idrica. Sul punto si evidenzia che secondo l'ultima relazione annuale dell'ARERA, nel nostro Paese il 23 per cento delle acque reflue è potenzialmente destinabile al riuso, ma ne viene effettivamente riutilizzato solo il 4 per cento in agricoltura. Eppure il decreto-legge in conversione non prevede alcun investimento nella messa in efficienza delle infrastrutture idriche del Paese;

   tutto ciò premesso,

  esprime

PARERE CONTRARIO

  Ghirra