ALLEGATO 1
DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1946, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 63 del 2024, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale»;
rilevato che:
il decreto-legge in conversione muove da una triplice esigenza: garantire l'approvvigionamento delle materie prime agricole e sostenere il lavoro agricolo e le filiere produttive, anche attraverso il contrasto al fenomeno del consumo del suolo a vocazione agricola e l'efficientamento del sistema dei controlli nel settore agroalimentare; salvaguardare la biodiversità, il patrimonio animale e le relative filiere produttive nazionali attraverso misure volte alla prevenzione ed eradicazione della peste suina africana ed alla mitigazione dei danni connessi alla diffusione della specie del granchio blu; adottare ulteriori interventi di carattere finanziario voli ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;
il disegno di legge di conversione è stato presentato il 15 maggio scorso al Senato in prima lettura, che ha apportato modifiche e integrazioni al testo del decreto-legge, che consta ora di 33 articoli;
in particolare, il decreto-legge, anche a seguito delle modifiche approvate dal Senato, prevede all'articolo 1, interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica in cui versano le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura a causa dalla guerra in Ucraina, con particolare riguardo al settore cerealicolo, vitivinicolo, florovivaistico, della pesca e dell'acquacoltura;
inoltre, il provvedimento d'urgenza reca agli articoli 1-ter, 2 e 2-bis misure di sostegno al settore agricolo per danni causati da calamità naturali e all'articolo 3 analoghe misure per fronteggiare i danni causati all'agricoltura da infestazioni fitosanitarie;
misure di contrasto alla peste suina sono previste all'articolo 6 e all'articolo 10 del decreto-legge;
gli articoli 2-ter e 2-quater e 2-quinquies recano misure volte a contrastare il caporalato;
interventi di contrasto alle pratiche sleali sono previsti all'articolo 4 e all'articolo 9-ter mentre gli articoli 4-ter e 9-bis intervengono sulle sanzioni per la violazione di norme in materia alimentare e per la produzione di latte; l'articolo 9 istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri e pone, inoltre, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
gli articoli 5 e 5-bis intervengono in materia di installazione di impianti fotovoltaici e impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole;
gli articoli 7, 8 e 11 contengono disposizioni relative alla nomina o alle funzioni dei Commissari straordinari (contro Pag. 32la diffusione del granchio blu, la tubercolosi bovina e bufalina e il fenomeno della scarsità idrica);
misure organizzative sono introdotte dall'articolo 3-bis (digitalizzazione di adempimenti per il settore vitivinicolo), dall'articolo 4-bis (obblighi di comunicazione per le imprese cerealicole) e dall'articolo 9-quater (incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN S.p.A.), nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)). Intervenendo sul personale, l'articolo 10-bis prevede una riserva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l'anno 2024 mentre l'articolo 12 prevede l'istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e la soppressione della Struttura di missione competente nella medesima materia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; infine, l'articolo 12-bis introduce alcune esclusioni dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori, pubblici o privati, e collocati in quiescenza;
gli articoli 13, 14, 15 e 15-bis recano misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale, con particolare riferimento alle esigenze dell'ex gruppo ILVA;
infine, mentre l'articolo 1-bis prevede un trasferimento di 4 milioni di euro all'ANCI a titolo di rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari del sostegno agli indigenti tramite la cd. «Carta dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici, l'articolo 15-ter contiene la clausola di salvaguardia e l'articolo 16 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, oltre che alla competenza legislativa residuale delle regioni in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
rilevano, altresì, le materie, di competenza esclusiva statale, «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordinamento civile e penale», «previdenza sociale» – di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l) e o) – e quelle di competenza concorrente quali «tutela della salute», «alimentazione», «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi» – di cui all'articolo 117, terzo comma;
a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, il parere della conferenza Stato-regioni è richiesto all'articolo 7, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto di nomina del Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu mentre al medesimo articolo il comma 6 richiede che vengano sentite le regioni interessate ai fini dell'adozione del decreto di approvazione del piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu; altre disposizioni del decreto-legge, pur intervenendo su materie di competenza legislativa concorrente, quando non residuale, non prevedono invece forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali (articolo 1, comma 4-ter articolo 1, comma 5-bis, articolo 1-ter, comma 1, lettera b), capoverso 3-quinquies articolo 2-quater, articolo 3, comma 8-bis, articolo 3-bis, comma 1 e articolo 8, comma 1),
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. Nuovo testo C. 1835 e abb.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1835, recante «Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale»;
rilevato che:
la Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale è volta alla commemorazione dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento nazista a causa del proprio rifiuto di collaborare con il nazionalsocialismo dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943;
la proposta di legge, composta da 4 articoli, prevede che gli organi competenti in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente promuovano a tal fine iniziative celebrative di vario tipo (articolo 1), anche attraverso il coinvolgimento di scuole, università e associazioni determinate (articolo 2), senza che la Giornata in questione sia considerata solennità civile (articolo 3) e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 4);
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento è riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione, nonché alle materie di competenza concorrente «valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali» e – con riguardo al coinvolgimento pubblico, delle scuole di ogni ordine e grado e delle università – «istruzione», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
le iniziative celebrative previste dall'articolo 1 non richiedono forme di raccordo fra Stato e regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà degli enti territoriali e locali di organizzare attività e iniziative in materia,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 3
Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. C. 1830 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1830, approvato dal Senato, recante «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati»;
rilevato che:
il disegno di legge, composto da 3 articoli, reca numerose novelle a testi legislativi in vigore;
in particolare, l'articolo 1 interviene in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, disponendo altresì che, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, si proceda ad una revisione complessiva della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;
l'articolo 2 reca disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato, quali i metodi Montessori, Agazzi e Pizzigoni;
l'articolo 3 prevede che, con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma di denaro a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili alla materia «norme generali sull'istruzione», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, oltre che alla materia «ordinamento civile e penale», anch'essa di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
la Corte costituzionale, in diverse pronunce, ha tracciato il confine tra le «norme generali sull'istruzione», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, sorrette da un'esigenza unitaria e quindi applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale, e i «principi fondamentali» in materia di istruzione, che sono invece destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.