ALLEGATO 1
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 1.
Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) all'articolo 32, comma 3, il secondo periodo è soppresso.
*1.199. (Nuova formulazione) Manes, Steger.
*1.200. (Nuova formulazione) Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*1.201. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Battistoni.
Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.
1.238. (Nuova formulazione) Buonguerrieri.
Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari;
b) al numero 4):
1) al capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: Tale attestazione, inserire le seguenti: riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2,;
2) al capoverso 3-ter, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
1.500. I Relatori.
Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole da: , in totale difformità o con variazioni essenziali fino alla fine del numero con le seguenti: o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa e le parole: 34, comma 1 sono soppresse.
Conseguentemente:
a) alla medesima lettera g), numero 3), sostituire le parole: , totale difformità o variazioni essenziali con le seguenti: o totale difformità;
b) alla lettera h), capoverso Art. 36-bis:
1) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32;
2) al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: , igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche;
3) al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: secondo e terzo con le seguenti: quarto e quinto;
Pag. 704) dopo il comma 3 inserire il seguente:
3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 34-bis, comma 3-bis;
5) al comma 4:
5.1) al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati;
5.2) al terzo periodo, dopo le parole: secondo periodo, inserire le seguenti: si intende formato il silenzio-assenso e;
5.3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione;
6) al comma 5, sostituire le parole da: una somma pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile fino alla fine del comma con le seguenti: un importo:
a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 32. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;
b) pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;
7) dopo il comma 5 inserire il seguente:
5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
8) al comma 6, dopo il quinto periodo inserire i seguenti: Nei casi di cui al presente comma, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'istante può esercitare l'azione prevista dall'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
9) sostituire la rubrica con la seguente: Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali;
c) alla lettera i), numero 1), premettere il seguente:
01) al comma 1, la parola: «doppio» è sostituita dalla seguente: «triplo» e le parole: «516 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.032 euro»;
d) al comma 2, sostituire le parole: comma 5, primo periodo con le seguenti: commi 5 e 5-bis;
Pag. 71 e) all'articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del comma 5 con le seguenti: dei commi 5 e 5-bis.
*1.282. (Nuova formulazione) Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*1.341. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Battistoni.
*1.358. (Nuova formulazione) Rampelli, Milani.
Al comma 2, sostituire le parole: ultimo periodo con le seguenti: secondo e quarto periodo,.
1.501. I Relatori.
ART. 2.
Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento delle strutture di loro proprietà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2.500. I Relatori.
ART. 3.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 36-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche agli interventi realizzati entro l'11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito.
1.367. (Nuova formulazione) Cangiano, Vietri, Mattia.
ALLEGATO 2
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo.
PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE
ART. 1.
Al comma 1, lettera f), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.;
b) al numero 2), capoverso 2-bis, dopo le parole: minore dimensionamento inserire le seguenti: o la roto-traslazione di modesta entità;
c) al numero 4):
al capoverso comma 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: Tale attestazione, sono inserite le seguenti: riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2,;
al capoverso comma 3-ter, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
*1.211. (Nuova formulazione) Cortelazzo, Battistoni.
*1.214. (Nuova formulazione) Lupi, Alessandro Colucci, Semenzato.
*1.220. (Nuova formulazione) Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
ALLEGATO 3
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo.
EMENDAMENTO 1.500 DEI RELATORI E
RELATIVI SUBEMENDAMENTI
ART. 1.
Sopprimere la lettera a).
0.1.500.1. Simiani.
Alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: che non possono essere, in ogni caso, inferiori ai 6 mq.
0.1.500.2. Simiani.
Alla lettera b), sopprimere il numero 1).
0.1.500.3. Simiani.
Alla lettera b), sopprimere il numero 2).
0.1.500.4. Simiani.
Al comma 1, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari;
b) al numero 4):
1) al capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: Tale attestazione, inserire le seguenti: riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2,;
2) al capoverso 3-ter, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
1.500. I Relatori.
ALLEGATO 4
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo.
CORREZIONI DI FORMA APPROVATE
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera b):
al numero 1), le parole: o unità immobiliare sono sostituite dalle seguenti: o unità immobiliare,;
al numero 2), la parola: previsioni è sostituita dalla seguente: disposizioni e la parola: concorre è sostituita dalla seguente: concorrono;
alla lettera c):
al numero 1):
al capoverso 1-quater, secondo periodo, dopo le parole: n. 1444 è inserito il seguente segno d'interpunzione: , e le parole: dei parcheggi sono sostituite dalle seguenti: di parcheggi;
alla lettera d), numero 2), le parole: da parte dell'acquirente delle opere abusive sono sostituite dalle seguenti: delle opere abusive da parte dell'acquirente e le parole: dall'agenzia del territorio sono sostituite dalle seguenti: dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate;
alla lettera f):
al numero 1), capoverso 1-bis, lettera a), le parole: dal titolo abilitativo sono sostituite dalle seguenti: nel titolo abilitativo;
al numero 4):
al capoverso 3-bis, secondo periodo, le parole: corredata dalla documentazione sono sostituite dalle seguenti: corredata della documentazione, la parola: previsto è sostituita dalla seguente: previste e la parola: costituiscano è sostituita dalla seguente: costituiscono;
al capoverso 3-ter, quarto periodo, le parole: è condizione necessaria sono sostituite dalle seguenti: sono condizioni necessarie;
alla lettera g), numero 1), le parole: 34, comma 1 sono sostituite dalle seguenti: 34, comma 1,;
alla lettera h), capoverso «Art. 36-bis»:
al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 34, comma 1 è inserito il seguente segno d'interpunzione: , e le parole: , o l'attuale proprietario dell'immobile, sono sostituite dalle seguenti: o l'attuale proprietario dell'immobile;
al comma 2:
al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: del presente comma;
al secondo periodo, le parole: salubrità, efficienza sono sostituite dalle seguenti: salubrità ed efficienza;
al terzo periodo, dopo le parole: di cui al secondo periodo sono inserite le seguenti: del presente comma;
al comma 3:
al primo periodo, la parola: attesti è sostituita dalla seguente: attesta;
al quarto periodo, dopo le parole: nel terzo periodo sono inserite le seguenti: del presente comma e le parole: la sua responsabilità sono sostituite dalle seguenti: la propria responsabilità;
al comma 6:
al secondo periodo, le parole: del comma 1, si applica sono sostituite dalle seguenti: del comma 1 si applica;
Pag. 75al terzo periodo, dopo le parole: al primo e secondo periodo sono inserite le seguenti: del presente comma;
al sesto periodo, la parola: prevista è sostituita dalla seguente: previste;
alla lettera i), numero 3), le parole: in conformità sono sostituite dalle seguenti: di conformità;
al comma 2, dopo le parole: ultimo periodo è inserito il seguente segno d'interpunzione: ,.
All'articolo 2:
al comma 1, la parola: , educative è sostituita dalle seguenti: o educative, la parola: Covid-19 è sostituita dalle seguenti: del COVID-19 e le parole: n. 380 del 2001 sono sostituite dalle seguenti: 6 giugno 2001, n. 380;
al comma 2, secondo periodo, la parola: richiederne è sostituita dalla seguente: richiedere, dopo le parole: la rimozione sono inserite le seguenti: delle strutture e le parole: con le prescrizioni e i requisiti sono sostituite dalle seguenti: alle prescrizioni e ai requisiti;
al comma 3, dopo le parole: Nella comunicazione sono inserite le seguenti: di cui al comma 2, primo periodo,;
al comma 4:
al secondo periodo, le parole: la sua responsabilità sono sostituite dalle seguenti: la propria responsabilità;
al comma 5, secondo periodo, le parole: Dalle medesime disposizioni sono sostituite dalle seguenti: Dall'attuazione delle medesime disposizioni;
alla rubrica, la parola: Covid-19 è sostituita dalla seguente: COVID-19.
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: all'articolo 2, comma 1, del sono inserite le seguenti: regolamento di cui al.
ALLEGATO 5
DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Sopprimerlo.
1.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I piani economico-finanziari inerenti alle concessioni autostradali prevedono sempre che l'adeguamento tariffario, conseguente agli investimenti effettivamente realizzati dalle società concessionarie, sia commisurato alla durata media di vita dell'opera oggetto dell'investimento. I bandi di gara per i rinnovi delle concessioni regolano l'indennizzo eventualmente dovuto alla società concessionaria che ha realizzato l'opera alla quale la concessione non sia rinnovata.
1.2. Ghio, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Braga, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Morassut.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione dello stato di grave disagio delle tratte autostradali della regione Liguria e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza a causa dei numerosi cantieri aperti per lavori di messa in sicurezza, i transiti effettuati su tali tratte autostradali sono esonerati dal pagamento delle tariffe di pedaggio, i cui oneri restano a carico del concessionario, fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.
1.3. Ghio, Pastorino, Orlando, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento della tariffa autostradale relativo alla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi è sospeso fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui al comma 10».
1.4. Simiani, Fossi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole da: «Al fine di accelerare» fino a: «medesimo articolo 13-bis, anche» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di accelerare la realizzazione dell'infrastruttura autostradale e l'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, nonché di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità della medesima infrastruttura, l'affidamento della concessione relativa alla tratta autostradale A 22 Brennero-Modena avviene» e le parole: «da concludere entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che il relativo bando di gara sia pubblicato entro il 31 dicembre 2024».
2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, la società Autobrennero Spa è autorizzata a versare all'entrata del bilancio dello Stato, nei termini di cui al Pag. 77comma 2-quater, una somma pari a euro 232.776.612,00 a integrale adempimento di quanto dovuto dalla medesima società a titolo di maggiori introiti per il periodo di gestione dal 1° maggio 2014 al 31 dicembre 2022. La somma di cui al primo periodo per le annualità successive al 31 dicembre 2022 sono quantificate nella percentuale del 33,26 per cento del margine operativo lordo desunto dai bilanci di esercizio della società regolarmente approvati. Alla somma di cui al primo periodo concorre l'acconto già versato dalla concessionaria in forza del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. L'accettazione dell'importo di cui al primo periodo, da sottoscrivere con un secondo atto aggiuntivo alla Convenzione del 29 luglio 1999, è condizione per la conclusione della procedura di affidamento secondo le modalità di cui al comma 2-bis.
2-quater. Il versamento della somma di cui al comma 2-ter, primo periodo, è effettuato dalla suddetta società nella misura di 86 milioni di euro entro il 20 novembre 2024 e nella misura di 48.925.537,30 euro annui entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il versamento della somma di cui al comma 2-ter, secondo periodo, è effettuato dalla suddetta società per l'anno di esercizio 2023 entro il 20 novembre 2024 e per le successive annualità entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio della medesima società.
2-quinquies. L'efficacia liberatoria rispetto alle somme dovute ai sensi dell'articolo 2 comma 1-bis del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, è subordinata al pagamento dell'importo di cui al comma 2-ter, primo periodo, e altresì al deposito da parte della società Autostrada del Brennero S.p.A., presso le sedi competenti, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, anche giudiziale, nei confronti del concedente e di ogni altro soggetto pubblico, degli atti di rinuncia a tutti i giudizi pendenti e alle relative domande, a qualunque titolo dedotte e deducibili, nonché ai giudizi cautelari connessi e ad eventuali azioni future relative al rapporto concessorio fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, con compensazione delle spese.
2-sexies. Una quota delle somme di cui al comma 2-ter, primo periodo, pari a 16 milioni di euro nell'anno 2024 è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.5. Zinzi, Mattia, Cortelazzo, Cattoi, Benvenuti Gostoli, Battistoni, Bof, Foti, Mazzetti, Montemagni, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 2, comma 2-decies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine ANAS è autorizzata a trasferire alla società di cui al comma 2-sexies, tramite cessione a titolo oneroso, tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla titolarità delle partecipazioni detenute nelle società Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus – SITAF S.p.A., Concessioni Autostradali Lombarde – CAL S.p.A., Anas International Enterprise S.p.A. in liquidazione, anche in deroga, ove necessario, alle norme istitutive delle predette Società ovvero a diverse disposizioni di legge, statutarie, convenzionali e pattizie di qualsivoglia natura.».
1.6. Mattia, Giaccone, Cortelazzo, Benvenuti Gostoli, Zinzi, Battistoni, Foti, Bof, Mazzetti, Iaia, Montemagni, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di agevolare la mobilità nel territorio della Città metropolitana di Roma Pag. 78Capitale, per i residenti che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostradale A24-A25, fino al termine della concessione stessa. L'esenzione è prevista per i possessori di Telepass che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, sono stabiliti i criteri le modalità di attuazione della presente disposizione. Agli oneri, quantificati in euro 5 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1.7. Francesco Silvestri, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
ART. 2.
Sopprimerlo.
*2.1. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.
*2.2. Braga, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morassut.
Al comma 1, lettera a), numero 1.1), sostituire le parole: sentite le Regioni Sicilia e Calabria con le seguenti: sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), le Regioni Sicilia e Calabria e previo parere del Consiglio di Stato.
**2.3. Bonelli.
**2.4. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Iaria.
**2.5. Evi, Braga, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Curti, Ferrari, Ghio, Morassut.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1.2) con il seguente:
1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) il cronoprogramma completo relativo alla realizzazione dell'opera e delle sua messa in servizio, con la previsione che il progetto esecutivo è approvato entro il 31 luglio 2024».
2.6. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 1.2.) sostituire le parole: anche per fasi costruttive con le seguenti: unitariamente entro la data definita con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*2.7. Bonelli.
*2.8. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Iaria.
*2.9. Braga, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morassut.
Al comma 1, lettera a), numero 1.2), dopo le parole: anche per fasi costruttive aggiungere le seguenti: omogenee per attività e nei limiti di spesa dell'investimento.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, numero 4), capoverso 8-sexies, aggiungere, in fine, le parole: nei limiti di quanto non confluito nel progetto esecutivo articolato in fasi costruttive.
2.10. Lupi, Semenzato.
Al comma 1, lettera a), sostituire i numeri 2) e 3) con i seguenti:
2) il comma 8-bis è sostituito con il seguente:
«8-bis. È riconosciuto l'adeguamento dei prezzi ai corrispettivi del contraente generale per le attività diverse dall'acquisizione Pag. 79a qualsiasi titolo degli immobili necessari all'esecuzione dell'opera, la cui spettanza è subordinata alla stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione registrato a partire dall'anno 2022, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della citata direttiva 2014/24/UE, fermo restando la necessità di una nuova procedura di aggiudicazione qualora l'aumento del prezzo superi il cinquanta per cento del valore del contratto iniziale.»;
3) i commi 8-ter, 8-quater e 8-quinquies sono soppressi;
Conseguentemente, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) all'articolo 4, comma 3, lettera b-bis) le parole: «8-ter, 8-quater e 8-quinquies» sono soppresse.
2.11. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al comma 8-bis, dopo le parole: «è rideterminato» sono aggiunte le seguenti: «specificando le risorse messe a disposizione dalle Regioni Sicilia e Calabria a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione per il ciclo programmatorio 2021-2027; l'individuazione, di cui al comma 275 della legge n. 213 del 2023, delle iniziative intraprese ai fini del reperimento di ulteriori risorse a copertura dell'opera; i finanziamenti privati contratti sul mercato nazionale e internazionale; l'accesso alle sovvenzioni di cui al programma Connecting Europe Facility».
2.12. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza sono indicati, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 3, comma 1, anche il costo complessivo dell'opera come rideterminato, le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento del capitale sociale nel corso del 2023, nonché il dettaglio analitico di raffronto tra i costi originari dell'opera e i costi modificati all'esito delle fasi progettuali, corredato di ogni opportuno elemento informativo sostanziale.»;
*2.13. Bonelli.
*2.14. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Iaria.
*2.15. Braga, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morassut.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
2.16. Lupi, Semenzato.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 8-sexies, sostituire le parole: «di uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «della Corte dei conti» e aggiungere, in fine il seguente periodo: «Di tale asseverazione sono informati il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e le competenti Commissioni parlamentari per le eventuali valutazioni, anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica e alla verifica del rispetto del predetto limite di cui all'articolo 4, comma 5».
2.17. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso 8-sexies, aggiungere, in fine, le parole: nonché della Corte dei conti. Di tale asseverazione sono informati il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) e le competenti Commissioni parlamentari per le eventuali valutazioni, anche Pag. 80in relazione agli aspetti di finanza pubblica e alla verifica del rispetto del predetto limite di cui all'articolo 4, comma 5.
*2.18. Bonelli.
*2.19. Braga, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morassut.
Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 8-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 215, comma 3, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2.20. Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Benvenuti Gostoli, Bof, Battistoni, Foti, Montemagni, Mazzetti, Iaia, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.
Al comma 1, dopo lettera a), inserire le seguenti:
a-bis) all'articolo 3, comma 2, alinea, primo periodo, dopo la parola: «integrato» sono inserite le seguenti: «con gli approfondimenti tecnici richiesti per il progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e» e alla lettera a) è premessa la seguente: «0a) ai contenuti e agli adeguamenti progettuali richiesti dal progetto di fattibilità tecnico-economica di cui al primo periodo;»;
a-ter) all'articolo 3, comma 5, terzo periodo, le parole da: «che non modificano» a: «progetto definitivo» sono soppresse ed è soppresso il quarto periodo;
a-quater) all'articolo 3, comma 6, il secondo e terzo periodo sono soppressi.
2.21. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 2, alinea, primo periodo, la parola: «preliminare», è sostituita dalla seguente: «definitivo».
2.22. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.
Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: «e alla conformità con il Regolamento UE 2020/852 in relazione alla protezione delle risorse marine».
2.23. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: «f-bis) al fenomeno del gigantismo navale».
2.24. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi.
Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini dell'adeguamento del progetto definitivo di cui al comma 2 sono acquisiti i seguenti documenti:
a) i fogli geologici 588 (Villa San Giovanni), 589 (Palmi) e 602 (Motta San Giovanni) della Carta Geologica d'Italia al 50.000 (Progetto CARG), con relative banche dati, e le carte geotematiche (morfologiche, idrogeologiche e di pericolosità geologica) riferite ai medesimi fogli e al foglio 601 (Messina Reggio di Calabria);
b) i risultati dell'esecuzione di nuovi rilievi di sismica a riflessione, secondo le più moderne tecniche in alta risoluzione, nell'area dello Stretto di Messina, sia onshore che offshore».
2.25. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.
Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È Pag. 81comunque assicurato e garantito il dibattito pubblico ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
2.26. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.
Al comma 1, dopo lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 3, comma 6, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2.27. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) all'articolo 3:
1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al progetto di cui al comma 2, si applica quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di dibattito pubblico»;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Ai fini della valutazione d'impatto ambientale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 225, comma 11 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;
3) al comma 8, la parola «adottata» è sostituita dalle seguenti: «da adottare entro il 31 dicembre 2024» e dopo le parole «dei componenti del CIPESS» sono aggiunte le seguenti: «previa l'acquisizione preventiva del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta,»;
4) al comma 10, sono aggiunte, in fine, le parole: «previa formalizzazione degli impegni di cui all'articolo 4, comma 3, con il contraente generale»;.
2.28. Bonelli.
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole «dei componenti del CIPESS» sono aggiunte le seguenti: «previa l'acquisizione preventiva del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici che si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta,»;.
2.29. Bonelli.
Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
b-bis) all'articolo 3-bis, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All'avvenuta sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, la Stretto di Messina S.p.A. ovvero il contraente generale sono autorizzati, entro trenta giorni dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, a stipulare con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari individuate dal piano particellare di esproprio relativo alla stessa opera, l'atto di cessione del bene o del diritto reale con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Agli atti di cessione di cui al primo periodo non trovano applicazione gli obblighi di menzioni e allegazione previsti per gli atti notarili dalla vigente normativa in materia edilizia, urbanistica ed energetica nonché sulla conformità catastale oggettiva. La Stretto di Messina S.p.A. non subentra nei rapporti passivi gravanti sui proprietari a favore di istituti finanziari, né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta. Decorso il termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'Autorità espropriante provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
3-ter. Ai pieni proprietari da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione che abbiano stipulatoPag. 82 gli atti di cessione, è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, un'indennità quantificata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 15 per cento. Per il caso di cessione di immobile adibito ad uso di prima casa è inoltre riconosciuta un'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa, fino ad un importo massimo di euro 40.000, da quantificarsi sulla base delle circostanze del caso concreto, al fine di tenere conto delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa. All'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa hanno diritto anche i locatari che comprovino il relativo titolo con un contratto di locazione regolarmente registrato da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso in cui il proprietario o il locatario non provi la residenza nell'immobile da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa è ridotta a euro 10.000.
3-quater. Agli usufruttuari è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli atti di cessione, la quota delle indennità di cui al medesimo comma 3-ter, primo periodo, calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2023, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. Resta fermo quanto previsto al comma 3-ter per l'indennità di ricollocazione abitativa.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater trovano applicazione anche per gli immobili indicati dal piano particellare di esproprio che ospitano la sede operativa di imprese. In tal caso l'indennità aggiuntiva è quantificata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 9 per cento per le aree coperte e del 3 per cento per le aree scoperte. Per assicurare la ripresa delle attività economiche, alle imprese di cui al primo periodo è inoltre corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento. L'Autorità espropriante provvede al pagamento dell'indennità di cui al terzo periodo entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento.
3-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, si provvede con risorse proprie della Stretto di Messina S.p.A.».
2.30. Cortelazzo, Mattia, Zinzi, Semenzato, Battistoni, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Mazzetti, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Al fine di garantire adeguato supporto alle attività di monitoraggio ambientale e di verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Osservatorio ambientale ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con i compiti e le funzioni di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica del 25 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165, del 12 luglio 2021.».
2.31. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La società concessionaria seleziona il contraente generale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, della direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione.» e i commi 4 e 5 sono soppressi.
2.32. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Santillo, Iaria.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 4, comma 4, lettera c), dopo le parole: «impatto ambientale» sono aggiunte le seguenti: «e delle relazioni tecniche specialistiche».
2.33. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. In considerazione della complessità dell'opera, nonché delle ingenti risorse pubbliche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ogni sei mesi alla redazione di una relazione informativa da trasmettersi alle competenti commissioni parlamentari.».
2.34. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 4, comma 5 aggiungere, infine il seguente periodo: «Gli atti di cui ai commi 3 e 4, ivi compresi i contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono trasmessi al Parlamento anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica e alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo».
2.35. Bonelli.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 4, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Qualora il costo complessivo dell'opera registri un incremento superiore al 50 per cento rispetto al valore del costo originario in sede di prima aggiudicazione, si provvede alla selezione di un nuovo contraente generale nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, della Direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione;».
2.36. Bonelli.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 4, dopo il comma 5, è aggiunto seguente:
«5-bis. Entro il 1 settembre 2024, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoscrive un accordo di programma quadro con la Regione Calabria, la città metropolitana di Reggio Calabria e il Comune di Villa San Giovanni volto a prevedere lo sviluppo integrato del territorio del Comune di Villa San Giovanni sotto il profilo urbanistico, trasportistico e ambientale. Con particolare riguardo alla ridefinizione dei servizi di mobilità intermodale, viabilità congruente con le opere di collegamento e di mobilità dinamica, allo sviluppo del porto turistico, delle attività commerciali, fieristiche, e alla riqualificazione Pag. 84dell'area costiera, spostamento degli approdo a Sud, già oggetto degli accordi di programma del 1990, nonché alla riqualificazione e valorizzazione delle aree collinari cittadine».
2.37. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 4, comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La delibera CIPESS di cui al citato articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è approvata previo parere vincolante dell'ANAC».
2.38. Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) all'articolo 4, comma 9-bis le parole: «sullo stato di avanzamento dell'opera» sono sostituite dalle seguenti: «sull'analisi costi-benefici dell'opera» e l'ultimo periodo è sostituto dal seguente: «A tal fine si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente»;
c-ter) all'articolo 4, il comma 9-ter è soppresso.
2.39. Francesco Silvestri, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Iaria, Cantone, Fede, Traversi.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all'articolo 4, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:
«9-bis.1. La convenzione di cui al comma 9-bis prevede l'istituzione di un apposito “sportello per la trasparenza” che consenta ai cittadini, alle associazioni e alle imprese di richiedere l'accesso agli atti e ai documenti amministrativi relativi alla progettazione, allo stato di avanzamento dell'opera ed alle misure di compensazione ambientale. A tal fine la convenzione prevede altresì la realizzazione di un portale internet per rendere più agevole la consultazione della documentazione in formato elettronico. La società concessionaria si impegna a fornire le informazioni richieste entro una settimana dalla ricezione della richiesta».
2.40. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. All'articolo 125 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'espressione: «contratti pluriennali» si interpreta nel senso che la stessa indica esclusivamente i contratti di fornitura e servizi aventi ad oggetto prestazioni ripetitive da eseguirsi a scadenze determinate ovvero prestazioni da eseguirsi in modo ininterrotto per tutta la durata del rapporto contrattuale.
2.01. Bicchielli, Semenzato.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Incremento del Fondo per la messa in sicurezza di ponti esistenti e realizzazione di nuovi ponti nel bacino del Po)
1. Il Fondo di cui al comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, volto alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po è aumentato di 300 milioni. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
2.02. Barzotti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
ART. 3.
Sopprimerlo.
3.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, Allegato I, dopo il numero 12), aggiungere il seguente:
12-bis) Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma;.
3.2. Bonelli, Zaratti.
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: riduzione del numero dei commissari aggiungere le seguenti: straordinari e/o rimodulazione delle loro funzioni e sopprimere le parole: nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
3.3. Bicchielli, Semenzato.
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
3.4. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) revoca dei poteri Commissariali, tenuto conto dello stato di attuazione e del cronoprogramma procedurale degli interventi sulla base del monitoraggio svolto dal Commissario entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per tutti gli interventi il cui completamento dei lavori e delle opere sia previsto oltre la data di permanenza in carica prevista dal provvedimento di nomina.
3.5. Bonelli, Zaratti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In relazione agli interventi infrastrutturali di cui al comma 1 di rilevanza esclusivamente regionale o locale, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di nuovi commissari sono adottati, ai soli fini dell'individuazione degli interventi, previa intesa con il Presidente della regione interessata.
3.6. Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. I poteri del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono revocati per l'esecuzione dei progetti del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 giugno 2023 il cui completamento dei lavori e delle opere relativi agli interventi sia previsto successivamente alla data del 6 gennaio 2026.
4-ter. Il Commissario straordinario di cui al comma 4-bis, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del comma 424 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, verifica il grado di attuazione degli interventi e del relativo cronoprogramma procedurale, anche al fine di verificare la cessazione dei poteri commissariali per effetto delle disposizioni di cui al comma 4-bis.
4-quater. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2022, n. 91 al Commissario straordinario di cui al comma 4-bis sono revocati i poteri commissariale per l'approvazione di progetti e l'autorizzazione di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, la cui entrata in esercizio è prevista successivamente alla data di cui al comma 4-bis.
3.7. Bonelli, Zaratti, Francesco Silvestri, Alfonso Colucci.
Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: nei limiti di quanto previsto dall'Allegato I aggiungere le seguenti: aggiornato alla legislazione vigente.
3.8. Lupi, Semenzato.
Sopprimere il comma 6.
3.9. Lupi, Semenzato.
Al comma 6, dopo le parole: è istituito, aggiungere le seguenti: presso il Comitato speciale previsto ai sensi dell'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, con la legge 10 settembre 2021, n. 121, che opera.
Conseguentemente, sopprimere i commi 7 e 8.
3.10. Lupi, Semenzato.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di favorire la riduzione dei costi e garantire l'uniformità dei processi di realizzazione degli interventi infrastrutturali attivati nell'ambito del territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità con cui i Commissari straordinari possono avvalersi, anche mediante il riuso di cui all'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di strumenti di gestione informatica e digitale, ed è altresì istituita una piattaforma unica di monitoraggio della realizzazione delle opere commissariate, integrata con la Piattaforma unica della trasparenza costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La Piattaforma unica della trasparenza raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L'obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l'ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui al presente comma.
6-ter. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza dei Commissari straordinari agli interventi infrastrutturali, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che si avvalgono dell'Osservatorio di cui al comma 6. La Conferenza di cui al precedente periodo è composta da tutti i Commissari straordinari di cui ai commi 1 e 5, la quale opera come una struttura permanente di coordinamento, al fine di incentivare la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla cabina di regia di cui all'articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
6-quater. A tal fine, all'articolo 221, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) in relazione alle procedure di realizzazione di interventi infrastrutturali, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari agli interventi infrastrutturali.».
6-quinquies. Al fine di assicurare adeguate e omogenee azioni di contrasto dell'illegalità e di prevenzione della corruzione e del rischio di infiltrazioni criminali nelle attività connesse alla realizzazione di interventi infrastrutturali di cui ai commi 1 e 5, l'Autorità nazionale anticorruzione, nell'ambito del Piano nazionale anticorruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190, definisce specifiche misure e modalità organizzative da applicarsi, o comunque da assumersi a riferimento, per tutte le gestioni commissariali relative alla realizzazione di interventi infrastrutturali.Pag. 87
6-sexies. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività mirate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui ai commi 1 e 5, è istituita, con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito del Ministero dell'interno, la struttura speciale per la sicurezza e la legalità negli interventi infrastrutturali, la quale, in deroga alle competenze territoriali di cui agli articoli 90, comma 2, e 92, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è competente a eseguire le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia per i contratti di appalto e subappalto di qualunque valore o importo connessi a interventi infrastrutturali di rilievo nazionale, in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dagli eventi calamitosi. Gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, dotati di esperienza pregressa e documentata in materia, devono essere iscritti, a domanda, in un apposito elenco, tenuto dalla Struttura di cui al primo periodo. Ai fini dell'iscrizione è necessario che le verifiche di cui agli articoli 90 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, si siano concluse con esito liberatorio o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del decreto medesimo. Degli esiti delle verifiche di cui al periodo precedente si tiene conto ai fini del monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi infrastrutturali, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, definisce le modalità con le quali vengono effettuate le verifiche, anche a campione, sulle imprese iscritte all'elenco o che presentino istanza a tal fine, avvalendosi anche delle informazioni desumibili dal sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dal fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto medesimo per quanto attiene alla verifica delle esperienze pregresse.
*3.11. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
*3.12. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 12-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo le parole: «ivi compresi» sono aggiunte le seguenti: «gli interventi di rigenerazione urbana, riqualificazione del patrimonio edilizio ed opere infrastrutturali a rete e».
8-ter. Per la realizzazione degli interventi da parte di Sogesid SpA, come ridefiniti dal comma 8-bis del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze, quale azionista di riferimento, è autorizzato a versare alla medesima società i residui 4/10 del capitale sottoscritto per un importo totale di euro 20.658.275,96.
3.13. Mattia.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, il Fondo per il ristoro delle aziende bufaline istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 77.409 euro per l'anno 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare per svolgimento delle funzioni del Commissario straordinario nazionale. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, nel limite di 77.409 euro per l'anno 2024 e di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di Pag. 88parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
3.14. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, primo periodo, dopo le parole: «fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli» è inserita la seguente: «22».
3.15. Morassut, Braga, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Curti, Evi, Ferrari, Ghio.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al primo periodo del comma 1009 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «Alla progettazione e alla realizzazione dei lavori» sono aggiunte le seguenti: «nonché al coordinamento, mediante accordo di programma, delle attività per la realizzazione del Masterplan, di cui al comma 1, articolo 27-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e della connessa Variante Urbanistica».
3.16. Molinari, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Applicazione delle misure volte fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione)
1. Le stazioni appaltanti provvedono al pagamento delle maggiori somme di cui all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, fino ad integrale soddisfazione delle stesse; a tal fine, possono utilizzare, ferme le risorse indicate dal predetto articolo 26, gli accantonamenti per imprevisti anche oltre il limite del 50 per cento, i risparmi derivanti da possibili varianti in diminuzione, nonché le somme derivanti da eventuali rimodulazioni della programmazione triennale ovvero dell'elenco annuale.
2. In caso di mancato integrale pagamento delle somme di cui al comma 1, è facoltà dell'esecutore agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.
*3.01. Mazzetti, Cortelazzo, Battistoni.
*3.02. Mattia, Benvenuti Gostoli, Milani, Fabrizio Rossi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. L'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio, n. 91, si interpreta nel senso che l'utilizzo, ivi previsto, dei prezzari aggiornati al fine del pagamento dei lavori non può comportare, in nessun caso, l'applicazione di prezzi inferiori a quelli contrattuali.
3.03. Mattia, Benvenuti Gostoli, Milani, Fabrizio Rossi.
ART. 4.
Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
*4.1. Bonelli, Zanella.
*4.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Presidente dell'Autorità può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per Pag. 89la finanza pubblica, del supporto del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.
4.3. Zinzi, Cortelazzo, Semenzato, Bof, Battistoni, Montemagni, Mazzetti, Andreuzza, Rotelli, Milani, Benvenuti Gostoli, Foti, Iaia, Lampis, Mattia, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. L'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po provvede all'aggiornamento del piano di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche mediante approvazione in più stralci funzionali, in coerenza con le modalità di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dando priorità all'aggiornamento dei Piani stralcio per l'Assetto idrogeologico nei territori interessati dal Piano speciale di cui all'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, prevedendo le misure strutturali e non strutturali funzionali alla mitigazione e gestione del rischio da frane ed alluvioni e le associate norme di attuazione e direttive.
3-ter. Per le esigenze di funzionamento volte a potenziare le attività finalizzate a mitigare il rischio idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico, anche con specifico riferimento agli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'Emilia-Romagna nel corso del mese di maggio 2023, l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è autorizzata, nell'ambito della vigente dotazione organica, a reclutare, nel biennio 2024-2025, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante l'indizione di concorsi pubblici o mediante le ulteriori modalità di reclutamento previste a legislazione vigente, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, un dirigente di seconda fascia e otto unità da inquadrare nell'area dei funzionari del contratto collettivo del comparto funzioni centrali.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi, pari a euro 310.000 per l'anno 2024 e a euro 620.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente, nella rubrica dopo le parole: Laguna di Venezia inserire le seguenti: , per il rafforzamento dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.
4.4. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 4, sostituire le parole: per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000 con le seguenti: dall'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo annuo di euro 750.000.
4.5. Lacarra, Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per la riduzione del divario infrastrutturale della regione Lazio e della regione Toscana è autorizzata la spesa complessiva di 300 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, per la realizzazione dei lotti funzionali relativi all'adeguamento stradale del tratto Tarquinia-San Pietro Palazzi.
4-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° dicembre 2024, sono individuate le tratte, ossia i lotti funzionali, da finanziare con le risorse di cui al comma 4-bis, nonché i criteri e le modalità di erogazione e di revoca delle risorse medesime, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 1° ottobre 2024, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con Pag. 90indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al riscontro dei dati medesimi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.6. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Lai, Ghio, Casu.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socioculturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento, con specifico riferimento alla promozione del teatro musicale verdiano, a favore della Fondazione Teatri di Piacenza è disposto, per l'anno 2024, un contributo straordinario di euro 500.000. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.7. Foti, Mattia.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di aderire alle mutate sensibilità e alle esigenze di carattere operativo manifestate dalle strutture facenti parte della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, alla legge 11 novembre 2003, n. 310, le parole: «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Teatro Petruzzelli».
4.8. Lacarra, Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini di adeguare la capacità tecnico amministrativa delle agenzie di mobilità, locali e regionali, istituite per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, tali enti, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1 comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multi-livello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
4.9. Ruffino.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio)
1. È istituito a Viareggio il Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, di seguito denominato «Museo», quale testimonianza dell'incidente ferroviario verificatosi il 29 giugno del 2009.Pag. 91
2. Il Museo ha sede in Viareggio, presso locali concessi in uso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aventi caratteristiche idonee per lo svolgimento delle funzioni di offerta espositiva, comunicazione ed elaborazione scientifica.
3. Il Museo svolge le seguenti attività:
a) diffondere la conoscenza relativa alle cause e alle conseguenze dell'incidente ferroviario occorso a Viareggio il 29 giugno 2009;
b) ricordare le vittime dell'incidente e rendere omaggio alle stesse e alle loro famiglie;
c) favorire la conoscenza di buone pratiche per migliorare la sicurezza ferroviaria e promuovere la ricerca in tale settore;
d) analizzare e condurre studi sull'andamento della sicurezza del sistema ferroviario nazionale, anche al fine di individuare le aree di maggiore criticità e le azioni ritenute necessarie per la loro risoluzione;
e) promuovere attività didattiche e organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film nonché spettacoli sui temi della sicurezza ferroviaria;
f) fornire sostegno alle attività scolastiche e di educazione permanente, anche attraverso proprie proposte didattiche o divulgative.
4. La diffusione della conoscenza delle attività svolte dal Museo è assicurata attraverso un proprio sito internet.
5. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansfisa).
6. Il Ministero della cultura, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituisce la Fondazione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, di seguito denominata «Fondazione». La Fondazione può avvalersi della collaborazione del comune di Viareggio, della regione Toscana, della provincia di Lucca, dell'Ansfisa, dell'associazione delle vittime, delle università del territorio e di altri soggetti pubblici e privati.
7. La Fondazione è costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, ed è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura.
8. Il direttore scientifico del Museo di cui al comma 1 è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della Fondazione.
9. La Fondazione:
a) programma l'attività del Museo, in collaborazione con il direttore scientifico di cui al comma 3;
b) definisce l'assetto organizzativo del Museo;
c) stipula le convenzioni e ha la rappresentanza esterna del Museo;
d) regola e controlla le attività amministrative del Museo;
e) approva, su proposta del direttore, una relazione annuale sull'attività del Museo, da inviare al Ministero della cultura e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
10. È autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2024 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, quale contributo per le spese di funzionamento.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.10. Simiani, Furfaro, Fossi, Bonafè, Scotto, Boldrini, Gianassi, Di Sanzo, Girelli, Manzi, Marino, Toni Ricciardi, Andrea Rossi, Serracchiani.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Istituzione del Parco nazionale «Isole Pelagie»)
1. Al fine di tutelare l'ecosistema presente all'interno delle isole di Lampedusa e Linosa in ottica di sviluppo sostenibile dell'area è istituito il Parco nazionale delle isole Pelagie, guidato dall'Ente Parco nazionale isole Pelagie.
2. l'Ente Parco nazionale «Isole Pelagie», con personalità di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, regolato dalle disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70.
3. Il territorio del Parco nazionale «Isole Pelagie» sarà delimitato con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Regione Siciliana, ed includerà l'area marina protetta (istituita con decreto del Ministero dell'ambiente del 21 ottobre 2002) e le due riserve regionali che insistono sulle tre isole Lampedusa, Linosa e Lampione che formano l'arcipelago delle Isole Pelagie.
4. La Regione Siciliana provvede con proprio provvedimento alla soppressione delle riserve naturali orientate regionali «Isola di Lampedusa» (istituita il 16 maggio 1995, con decreto dell'assessorato regionale al territorio e ambiente n. 291) e «Isole di Linosa e Lampione» (istituita il 18 aprile 2000, con decreto dell'assessorato regionale al territorio e ambiente n. 82).
4.01. Pisano, Semenzato.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure in materia di interventi connessi all'efficientamento energetico, alla produzione di energia e al miglioramento strutturale e commerciale dei porti dell'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio).
1. Al fine di assicurare la messa in sicurezza strutturale dei bacini portuali, nonché di garantire il sostegno economico-finanziario per opere di efficientamento energetico e la produzione di energia elettrica da moto ondoso in via sperimentale, di ampliare e favorire lo sviluppo commerciale dei porti gestiti dall'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2024, sono definite, previa intesa con la regione Calabria e l'Autorità di Sistema Portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, le modalità di assegnazione delle risorse, in favore di progetti elaborati per le finalità di cui al comma 1. I soggetti beneficiari delle risorse di cui al comma 1, entro il 31 dicembre di ciascun anno di utilizzazione delle risorse stesse, provvedono al monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori e alla certificazione della definitiva realizzazione dei progetti mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4.02. Tucci, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Aiello, Barzotti, Carotenuto.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)
1. Nell'ambito dello sviluppo del sistema portuale italiano, al fine di raggiungere gli obiettivi delle Autorità di sistema portuale, in particolare delle regioni della Sicilia e della Sardegna che, secondo quanto sancito dal sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione necessitano di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, alla legge Pag. 9328 gennaio 1994 n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 1 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) da un componente designato dal sindaco di un comune delle regioni Sicilia e Sardegna il cui porto è incluso nel sistema portuale;»
b) all'Allegato A, il numero 9) è sostituito dal seguente:
9) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE – Porti di Augusta, Catania, Pozzallo, Rada di Santa Panagia, Rada del Porto Grande, Porto Piccolo e Porto di Ognina.
4.03. Scerra, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.
ART. 5.
Sopprimerlo.
5.1. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
Sopprimere il comma 1.
*5.2. Bonelli, Zaratti.
*5.3. Lupi, Semenzato.
Al comma 1, sostituire le parole: collegamento autostradale Cisterna Valmontone con le seguenti: tratto tra lo svincolo tra la A12 «Roma-Civitavecchia» e la «Roma-Fiumicino» fino a Latina nord (località Borgo Piave).
5.4. Lupi, Semenzato.
Al comma 2, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 144 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per la realizzazione dei lavori urgenti di manutenzione dei fondali dei laghi naturali di origine glaciale di Santa Maria e San Giorgio, nel bacino imbrifero del Piave, con lo scopo di effettuare operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento, dirette a garantire la messa in sicurezza del bacino, il miglioramento della capacità idraulica e la prevenzione di situazioni di pericolo, nonché per evitare il proseguimento dell'otturazione delle risorgive nei fondali, ai comuni di Revine Lago e Tarzo sono assegnati 6 milioni di euro per l'anno 2024.
5.5. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni.
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 290-bis, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per il supporto tecnico, il Commissario straordinario per l'intervento relativo alla messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2021, può avvalersi di un numero massimo di ulteriori tre esperti o consulenti, in possesso di documentate elevate competenze e professionalità, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti dal Commissario e sono posti a carico del Gestore del servizio idrico integrato Acea Ato 2 Spa, in qualità di stazione appaltante, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In relazione ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano esercitato il diritto di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i predetti compensi sono cumulabili in deroga all'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019.
5.6. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per la regione Basilicata da destinare alla realizzazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse anche al fine di dare attuazione alla misura M2C4, investimento 4.2 del PNRR avente a oggetto la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti.
5.7. Lomuti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 40 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1.1. Le previsioni di cui al comma 1, primo periodo, si applicano, per le medesime finalità ivi previste, anche ai gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali l'obbligo di preventiva informativa di cui al comma 1, secondo periodo, è effettuata nei confronti degli enti controllanti.».
*5.8. Maccanti, Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni.
*5.9. Amich, Milani, Frijia.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e di consentire la conclusione dei lavori per la messa in sicurezza e l'ammodernamento della nuova SS 729 Sassari-Olbia all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
5.10. Lampis, Polo, Deidda, Mura, Mattia.
Sopprimere il comma 3.
*5.11. Bonelli, Grimaldi.
*5.12. Riccardo Ricciardi, Quartini, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione delle misure del presente comma non possono derivare all'interno del Parco di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli aumenti di cubatura o incremento di consumo di suolo rispetto al patrimonio edilizio esistente.
5.13. Bonafè, Simiani, Fossi.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-ter, è inserito il seguente:
«6-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 6-ter, i programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi alla realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria possono essere finanziati entro il limite massimo del 2 per cento del costo dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera.».
5.14. Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di consentirne il celere avvio dei lavori, il Terminal ferroviario Intermodale-Scalo ferroviario del comune di Monticelli D'Ongina in provincia di Piacenza è riconosciuto opera strategica di preminente interesse nazionale con caratteri di indifferibilità, urgenza e pubblica utilità.
4-ter. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento di Pag. 95cui al comma 4-bis, le amministrazioni e gli enti competenti, previa ricognizione dei provvedimenti adottati in relazione all'intervento di cui al medesimo comma, provvedono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad una nuova valutazione ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni adottate, ponderandole alla luce del riconoscimento del carattere strategico e di preminente interesse nazionale dell'intervento di cui al comma 4-bis.
4-quater. Al fine di potenziare il traffico di merci nonché di valorizzare l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici lungo il corridoio Scandinavo-Mediterraneo, la Stazione ferroviaria di Lamezia Terme Centrale è riconosciuta come opera strategica di preminente interesse nazionale con carattere di pubblica utilità.
5.15. Furgiuele, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di risolvere le gravissime criticità infrastrutturali della casa circondariale di Sollicciano, in provincia di Firenze, e far fronte all'emergenza determinata dal progressivo sovraffollamento della medesima struttura carceraria è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024.
4-ter. Gli interventi di cui al comma 4-bis vengono realizzati secondo le procedure di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-bis pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.16. Gianassi, Fossi, Bonafè, Simiani, Scotto, Furfaro, Boldrini, Di Sanzo.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 282, alinea, dopo le parole: «per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica» sono inserite le seguenti: «e di edilizia sociale»;
b) al comma 282, alla lettera c), dopo le parole: «realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica» sono inserite le seguenti: «e di edilizia sociale»;
c) al comma 283, alla lettera a), dopo le parole: «monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale» sono inserite le seguenti: «o di edilizia sociale».
4-ter. Al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato un Piano nazionale per l'edilizia residenziale e sociale pubblica, di seguito denominato «Piano casa Italia», avente ad oggetto il rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia. Il Piano Casa Italia definisce le strategie di medio e lungo termine finalizzate ad una complessiva riorganizzazione del sistema casa, in sinergia con gli enti territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, integrare i programmi di edilizia residenziale e di edilizia sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di governance e di finanziamento dei progetti, razionalizzare l'utilizzo dell'offerta abitativa disponibile.
5.18. Cortelazzo, Zinzi, Mattia, Semenzato, Battistoni, Benvenuti Gostoli, Benvenuto,Pag. 96 Mazzetti, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per il finanziamento dei primi interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica, nel tratto da Tarquinia a San Pietro in Palazzi, è autorizzata la spesa complessiva di euro 270 milioni per il finanziamento del primo lotto (6B) Tarquinia-Pescia Romana, in ragione di 35 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, nonché la spesa di 240 milioni di euro per il finanziamento del secondo lotto (5A) Pescia Romana-Ansedonia, in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.
4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.19. Simiani, Bonafè, Fossi.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di consentire un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza dei ponti sul fiume Po di competenza delle province e delle città metropolitane è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi.
4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis pari a 10 milioni di di euro per ciascuna annualità dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.20. Forattini, De Micheli, Evi, Roggiani, Simiani.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di velocizzare le procedure di progettazione e realizzazione dei lavori del nuovo Ponte di Calvatone in sostituzione di quello esistente, tra le province di Mantova e Cremona, è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2024 a titolo di cofinanziamento delle risorse già stanziate dalla regione e degli enti locali.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 800.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5.21. Dara, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di consentire l'effettuazione delle procedure di gara per la realizzazione dell'Interporto di Termini Imerese è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.Pag. 97
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.22. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per il finanziamento della messa in sicurezza del SS 439 Sarzanese-Valdera, nel tratto tra Valmora a Cura Nuova, nel comune di Massa Marittima, è autorizzata la spesa complessiva di euro 5 milioni di euro per l'anno 2024.
4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.23. Simiani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire la celere realizzazione della piattaforma logistica intermodale con annesso scalo portuale del porto di Tremestieri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui al primo periodo, invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze un cronoprogramma aggiornato dell'intervento. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati. Per il supporto tecnico e operativo allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle opere, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla regione o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Conseguentemente, all'Allegato I, aggiungere, in fine, il seguente numero:
12-bis) commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto-legge.
5.24. Carrà, Furgiuele, Benvenuto, Bof, Montemagni, Zinzi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 459 e 460 sono abrogati;
b) al comma 461:
1) al primo periodo, le parole: «Ai fini di cui al comma 460,» sono soppresse;
2) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti con il seguente: «Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate, per l'importo di 100 milioni di euro riferiti all'anno 2023, ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di infrastrutture, caratterizzate da alto rendimento infrastrutturale in termini di rapporto tra costi e benefici, la cui realizzazione non riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai sensi dell'articolo 39 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.»;
Pag. 98c) i commi da 462 a 467 sono sostituiti con i seguenti:
«462. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti:
a) la tipologia di progetti ammissibili a finanziamento, caratterizzati da alto rendimento infrastrutturale in termini di rapporto tra costi e benefici ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 giugno 2017, n. 300;
b) i contenuti e le modalità di presentazione dell'istanza di accesso al fondo di cui al comma 461;
c) l'importo massimo ammissibile a finanziamento per singolo progetto;
d) la procedura per la valutazione e la selezione delle proposte progettuali;
e) i criteri e i parametri per l'elaborazione della graduatoria di cui al comma 463, nonché le modalità di scorrimento della medesima graduatoria;
f) le procedure di erogazione, monitoraggio, revoca e rendicontazione delle risorse assegnate.
463. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita e disciplinata una Commissione tecnica con il compito di selezionare, fra le proposte progettuali presentate, quelle ammissibili a finanziamento, e di elaborare, secondo i criteri e i parametri individuati ai sensi del comma 462, la relativa graduatoria. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
464. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono approvati la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento di cui al comma 463, identificati dal CUP, e l'elenco degli interventi beneficiari, e sono concessi i finanziamenti. Ai decreti di cui al primo periodo sono allegate le schede degli interventi recanti i cronoprogrammi procedurali e finanziari per la realizzazione degli interventi stessi.
465. Nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, i decreti di cui al comma 464 sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
466. Le risorse revocate, per le annualità e per gli importi già autorizzati, affluiscono al fondo di cui al comma 461 per finanziare ulteriori progetti presentati ai sensi del comma 462 e che non hanno trovato copertura con le risorse precedentemente a disposizione. La revoca non è disposta ove siano comunque intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti ai sensi dell'articolo 44, comma 7-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
467. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, ai sensi dei commi da 461 a 466, e a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate e versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte dei soggetti beneficiari.»;
d) i commi da 468 a 470 sono abrogati.
5.25. Cortelazzo, Mattia, Zinzi, Semenzato, Battistoni, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Mazzetti, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle capacità tecniche e amministrative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riguardo alla effettiva digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici, il personale dipendente a tempo indeterminato della predetta amministrazione può fruire dell'aspettativa di cui all'articolo 18, comma Pag. 991, della legge 4 novembre 2010, n. 183, per avviare o proseguire attività professionali e imprenditoriali. Nei casi di cui al primo periodo, l'aspettativa s'intende concessa decorsi trenta giorni dalla richiesta senza che l'amministrazione di appartenenza abbia opposto un motivato diniego o un differimento. Nel periodo di aspettativa il dipendente non riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Il dipendente può chiedere di rientrare in servizio non prima che siano decorsi due anni dalla decorrenza dell'aspettativa e, comunque, con un preavviso di sei mesi. Non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 23-bis del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può coprire le vacanze di organico conseguenti al collocamento in aspettativa di cui al primo periodo, nei limiti delle economie di spesa effettivamente derivanti dalle aspettative assentite, mediante contratti a tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi e, comunque, per un periodo non superiore all'effettiva durata dell'aspettativa al fine di procedere al reclutamento di professionalità in possesso di una formazione aggiornata e altamente specializzata per la realizzazione e gestione dei processi di trasformazione digitale.
5.26. Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Benvenuti Gostoli, Bof, Battistoni, Foti, Montemagni, Mazzetti, Iaia, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini del completamento delle opere di consolidamento delle sponde e il recupero funzionale dell'idrovia Pisa-Livorno, nota come Canale dei Navicelli, è disposto per gli anni 2024, 2025 e 2026, a favore del comune di Pisa, un contributo straordinario di euro 500.000 annui. Il comune di Pisa procede alla realizzazione delle opere di completamento infrastrutturale attraverso la propria partecipata Port Authority di Pisa S.r.l. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5.27. Ziello, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di accelerare gli interventi infrastrutturali finalizzati alla realizzazione del polo di alta formazione coreutica dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7 milioni euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
5.28. Cortelazzo, Mazzetti, Battistoni.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 6-quater dell'articolo 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «di interesse collettivo» sono soppresse e l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Al fine di consentire l'intervento di adeguamento dell'infrastruttura e il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti sulla medesima infrastruttura, sono assegnati al comune di Parma 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni Pag. 1002024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.29. Cavandoli, Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di prorogare le autorizzazioni per realizzare le attività temporanee già in essere e consentire l'intervento di adeguamento della struttura denominata «Nuovo Ponte Nord» di Parma, in virtù dell'accordo tra il comune di Parma e l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, di cui alla delibera della giunta comunale di Parma del 21 aprile 2022, n. 160, sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e avente a oggetto il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti nell'infrastruttura in oggetto, come da studio di fattibilità tecnico-economica, sono assegnati alla citata Autorità 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.30. De Micheli, Simiani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare, nell'ambito del Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il completamento dell'intervento «Regione Liguria – Begato», è autorizzata in favore dell'Azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di Genova la spesa di 2.000.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
5.31. Bruzzone, Benvenuto, Bof, Montemagni, Zinzi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 56 del decreto legislativo 1° agosto 2003, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. In deroga a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 per le sole condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica visibile come da norme tecniche CEI, la dichiarazione asseverata è sostituita da una attestazione di conformità del gestore trasmessa all'Ispettorato del Ministero, competente per territorio.».
*5.32. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
*5.33. Milani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, i seguenti periodi: «Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al terzo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 6.».
5.34. Bruzzone, Benvenuto, Bof, Montemagni, Zinzi, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Pretto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per supportare la diffusione di impianti da fonti rinnovabili e di configurazioni di autoconsumo, al paragrafo 3 dell'allegato 1 del decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414, dopo le parole: «ambientale »,Pag. 101 sono aggiunte le seguenti: «, clienti domestici e condomini».
5.35. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità)
1. All'articolo 14, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: «monitoraggio dinamico» sono aggiunte le seguenti: «, che tenga conto delle più evolute tecnologie integrate,».
2. All'Allegato A del decreto ministeriale 1° luglio 2022, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 7.4.2 Ispezioni straordinarie, dopo le parole: «prove di serraggio dei bulloni» sono aggiunte le seguenti: «prove frequenti di serraggio dei bulloni avvalendosi anche di sensori controllabili in remoto»;
b) al punto 7.6.3 Monitoraggio permanente e continuo, dopo le parole: «Sensori di spostamento/rotazione, deformazione, accelerazione, temperatura e umidità relativa;» sono aggiunte le seguenti: «Sensori di monitoraggio dello stato di forza delle giunzioni imbullonate, integrati con funzione di accelerometro ed inclinomentro o di lettura degrado dovuto alla corrosione ed infragilimento da idrogeno;».
5.01. Frijia.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti a sostegno delle imprese ferroviarie del trasporto merci durante il completamento degli interventi sull'infrastruttura ferroviaria)
1. Al fine di sostenere le imprese ferroviarie del trasporto merci durante il completamento degli interventi sull'infrastruttura ferroviaria, lo stanziamento a valere sulle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e iscritte sul capitolo 1274 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2024 al 2026. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5.02. Cesa.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti a sostegno delle imprese ferroviarie del trasporto merci durante il completamento degli interventi sull'infrastruttura ferroviaria)
1. Al fine di sostenere le imprese ferroviarie del trasporto merci durante il completamento degli interventi sull'infrastruttura ferroviaria, lo stanziamento a valere sulle risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e iscritte sul capitolo 1274 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2024 al 2026. Alle coperture si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate dal medesimo articolo e iscritte sul medesimo capitolo Pag. 102per l'annualità 2027. Dalla misura non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.
*5.03. Morfino, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.
*5.04. Casu, Braga, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morassut.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti per consentire risparmio energetico e autoconsumo diffuso nell'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione)
1. All'articolo 31 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «amministrazioni comunali,» sono inserite le seguenti: «i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario,».
5.05. Battistoni, Cortelazzo, Mazzetti.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti per il completamento della digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)
1. Al fine di favorire l'acquisto da parte degli enti pubblici di soluzioni innovative, accelerando il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, all'articolo 1-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;
b) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Al fine di assicurare la continuità dei servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività e favorire una ordinata migrazione dei servizi, i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione di cui al primo periodo, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2026, alle medesime condizioni, su richiesta dell'amministrazione contraente. Le amministrazioni che si avvalgono della proroga di cui al terzo periodo possono recedere anticipatamente dai contratti prorogati per aderire ai contratti del nuovo strumento di acquisto e di negoziazione per la fornitura di servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività».
5.06. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di dissesto idrogeologico)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 139 e 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogate al 30 ottobre 2024 e si applicano anche ai comuni di Collecorvino, Francavilla al Mare, Elice, Cellino Attanasio, Castel di Sangro, Canistro, Fossa, Secinaro, Mosciano Sant'Angelo, Castiglione a Casauria, Vasto, Pescara, Chieti e Bucchianico.
5.08. Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)
1. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «intemperie stagionali» sono aggiunte le seguenti: «a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e Pag. 103dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere».
*5.09. Scotto, Guerra, Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.
*5.010. Manes, Steger, Schullian, Gebhard.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77)
1. All'articolo 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Negli appalti di lavori, l'obbligo di assicurare la predetta quota all'occupazione femminile si applica soltanto nel caso di assunzioni di personale non rientrante nella categoria degli operai».
5.011. Mattia, Milani, Benvenuti Gostoli, Fabrizio Rossi.
ART. 6.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La deroga di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è estesa ai gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali inseriti nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6.1. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2026.
2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 700 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e per 300 milioni di euro per il 2025 e 800 milioni di euro per il 2026 a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 700 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026. Entro il 30 settembre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025 e 800 milioni di euro per l'anno 2026.
6.2. Casu, Braga, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morassut.
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2026.
2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 700 milioni di euro per l'anno Pag. 1042024, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.3. Casu, Braga, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morassut.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di garantire il finanziamento delle linee metropolitane di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.4. Morassut, Casu.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per gli affari regionali e le autonomie, nonché i Presidenti delle regioni Sardegna e Sicilia, previo parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, avvia le procedure di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per determinare i servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto delle suddette regioni ovvero le ulteriori tratte, cui applicare entro il 31 dicembre del 2023, gli oneri di servizio pubblico. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita l'entità del finanziamento aggiuntivo da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
6.5. Barbagallo, Simiani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In considerazione della grave fragilità del sistema di trasporto aereo in Sicilia, a causa dell'insufficiente sviluppo delle infrastrutture aeroportuali e la frequenza con la quale l'aeroporto «Vincenzo Bellini» di Catania sospende l'erogazione del servizio di trasporto aereo per le eruzioni dell'Etna, con conseguenti ricadute per i passeggeri, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di gestione delle emergenze del sistema di trasporto aereo siciliano, indicando le modalità di trasporto dei passeggeri ai luoghi di destinazione ove costretti ad atterrare in altre tratte, nonché la quota di rimborso a carico dello Stato per l'acquisto di titoli di trasporto alternativi. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le risorse aggiuntive con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da stanziare a tal fine.
6.6. Barbagallo, Simiani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di contrastare gli incrementi di costi di trasporto da e verso per la Regione Siciliana dovuti ai fenomeni inflattiviPag. 105 e ai costi dell'energia, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, per i residenti della Regione Siciliana, il prezzo massimo del biglietto o dei servizi accessori per i servizi di traghettamento con veicolo tra la città di Messina e Villa S. Giovanni, nella misura del 200 per cento del costo medio di acquisto del carburante per i chilometri coperti, per categoria di veicolo, del mese precedente. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è determinata l'entità delle risorse da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere agli operatori che effettuano il trasporto.
6.7. Barbagallo, Simiani.
Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente:
2-bis. Al fine di scongiurare la strutturale carenza di risorse per il trasporto pubblico di Roma Capitale ed evitare l'aumento del costo dei biglietti, all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: «a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e a Roma capitale»;
b) al comma 4:
1) al primo periodo, dopo le parole: «regioni a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e Roma capitale»;
2) al secondo periodo, dopo le parole: «regioni a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e con Roma capitale».
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono aggiornati il criterio di riparto e la quota aggiuntiva spettante a Roma capitale, ai sensi del presente comma.
6.8. Francesco Silvestri, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento, per 30 milioni di euro, del cap. 7140, relativamente alla tranvia di Firenze e per 10 milioni di euro del cap. 7416 – metropolitana di Roma, della Missione 13, Programma 13.6 «Sviluppo e sicurezza della mobilità sostenibile» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.9. Barbagallo, Gianassi, Bakkali, Casu, Fossi, Ghio, Morassut.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento della tranvia di Firenze, con assegnazione delle risorse allo stato di previsione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Missione 13, Programma 13.6 «Sviluppo e sicurezza della mobilità sostenibile», cap. 7140. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.10. Gianassi, Fossi, Bonafè, Simiani.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili ad ogni titolare non può essere superiore al numero degli addetti effettivamente occupati per la circolazione su strada dei veicoli sottoposti a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
6.12. Zinzi, Benvenuto, Bof, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Montemagni, Pretto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente ai termini indicati del 31 marzo 2023 per l'anno 2022 e 31 marzo 2024 per l'anno 2023 e comunque non oltre il 30 settembre 2024.
6.13. Mattia, Amich, Frijia.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto ferroviario merci)
1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Fino al 31 dicembre 2027, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo.».
*6.01. Cesa.
*6.02. Cortelazzo, Caroppo.
*6.03. Traversi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*6.04. Casu, Braga, Simiani, Barbagallo, Bakkali, Curti, Evi, Ferrari, Ghio, Morassut.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Norma in materia di condizioni per la circolazione del materiale rotabile)
1. Al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato, all'articolo 40-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Dal divieto di circolazione di cui al comma 2 sono, altresì, esclusi i rotabili che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano compiuto il venticinquesimo anno dalla loro entrata in servizio.».
6.05. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati da mezzi ad alimentazione totalmente elettrica)
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 previsti Pag. 107per il settore dei trasporti e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, in via sperimentale dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ai veicoli ad alimentazione totalmente elettrica, detenuti a titolo di proprietà, appartenenti alle categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3, nonché ai motocicli con potenza non inferiore a 11 kW si applica una riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi in relazione ai transiti effettuati sulle tratte autostradali.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada sulle fatture intestate ai proprietari dei veicoli.
3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I diversi fornitori del servizio di pedaggio forniscono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativo ai propri clienti proprietari dei veicoli di cui al comma 1, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, per consentire il monitoraggio dei risultati ottenuti in termini di riduzione delle emissioni di gas climalteranti e valutare l'efficacia della misura di differenziazione dei pedaggi stradali.
5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri applicativi della riduzione tariffaria di cui al comma 1.
6.06. Ilaria Fontana.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Benefici in materia di mobilità)
1. Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del viadotto Polcevera, cosiddetto Ponte Morandi, del 14 agosto 2018 e fino alla loro conclusione, in tutte le tratte liguri delle autostrade A7, A10, A12, A26, i pedaggi autostradali si intendono dimezzati fino alla conclusione dei cantieri presenti nelle suddette tratte.
6.07. Traversi.
ART. 7.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: opera in deroga con le seguenti: è autorizzato a derogare, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, e, dopo le parole: legge 11 maggio 2012, n. 56, inserire le seguenti: delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici di cui agli articoli da 19 a 36 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,.
*7.1. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
*7.2. Braga, Simiani, Curti, Evi, Ferrari.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: opera in deroga, con le seguenti: è autorizzato a derogare, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione,.
7.3. Bonelli.
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026 con le seguenti: 10.015.000 per l'anno 2024 e 15.015.000 per ciascuna annualità 2025 e 2026.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Agli oneri derivanti dal primo periodo si Pag. 108provvede, quanto a euro 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e quanto a 3 milioni di euro per il 2024 e a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.4. Ghio, Orlando, Simiani.
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
10-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Orbetello – area ex Sitoco», di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di «Orbetello – area ex Sitoco» e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2024.
10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Conseguentemente alla rubrica, sostituire le parole: nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani con le seguenti: nei siti di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani e Orbetello – area ex Sitoco.
7.5. Simiani, Bonafè, Fossi.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Programma sperimentale di ossigenazione delle acque)
1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di ossigenazione delle acque e miglioramento della qualità del bacino idrico dei laghi di Santa Maria e San Giorgio, tra i comuni di Revine Lago e Tarzo, diretto a risolvere in modo strutturale i problemi ambientali legati alla stagionale proliferazione di alghe e la conseguente necessità di interventi meccanici stagionali di sfalcio, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in favore dei comuni di Revine Lago e Tarzo, che costituisce limite massimo di spesa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.01. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Disposizioni per la rimodulazione degli strumenti di programmazione e pianificazione negoziata)
1. In considerazione delle mutate esigenze economiche e sociali, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, procedono ad una verifica degli obiettivi di interesse pubblico per ridefinire gli adempimenti, i tempi di esecuzione e gli obblighi assunti con gli accordi di programma, le convenzioni urbanistiche ovvero gli accordi similari comunque denominatiPag. 109 dalla legislazione regionale, in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni valutano la coerenza degli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori con l'oggettiva funzione economico-sociale e la complessiva remuneratività dell'operazione per assicurare l'equilibrata attuazione del programma negoziale con riguardo sia agli interessi del privato, che della pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito degli accordi e delle convenzioni di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni, su richiesta dei soggetti interessati, individuano le modalità per compensare i maggiori costi sostenuti nell'ambito della realizzazione delle opere di urbanizzazione ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
*7.02. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
*7.03. Curti, Simiani.
ART. 8.
Sopprimerlo.
*8.1. Cappelletti, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*8.2. Evi, Braga, Simiani, Curti, Ferrari.
ART. 9.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni e di qualificazione delle stazioni appaltanti)
1. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 43, comma 1, le parole: «a 1 milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «alle soglie di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a)»;
b) all'articolo 62, comma 18, sono soppresse le parole: «La progettazione,»;
c) all'articolo 63, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, sono soppresse le parole: «la progettazione e»;
2) al comma 5, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a) la capacità di preparazione tecnico-amministrativa e di controllo della procedura di affidamento.
b) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.».
3) al comma 6, sono soppresse le parole: «progettazione e»;
4) al comma 7, alinea, sono soppresse le parole: «la progettazione e»;
5) al comma 7, lettera c), sono soppresse le parole: «progettazione,»;
d) all'articolo 225, dopo il comma 9, è introdotto il seguente comma: «9-bis. La disposizione di cui all'articolo 43, comma 1, non si applica alle procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione prima del 1° gennaio 2025.»;
e) all'Allegato II.4, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: «e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti: a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure; b) esecuzione dei contratti.» sono sostituite dalle seguenti: Pag. 110«in uno degli ambiti previsti dall'articolo 63, comma 5, del Codice»;
b) al comma 3, le parole: «negli ambiti di cui alla lettera a) del comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito di cui all'articolo 63, comma 5, lettera a) del Codice.»;
2) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dalla rubrica sono soppresse le parole: «la progettazione e»;
b) al comma 1, sono soppresse le parole: «la progettazione e»;
c) al comma 6, sono soppresse le parole: «progettare e»;
3) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dalla rubrica sono soppresse le parole: «alla progettazione e»;
b) al comma 1, alinea, sono soppresse le parole: «la progettazione e»;
c) al comma 1, lettera b), sono soppresse le parole: «alla progettazione e»;
4) all'articolo 5, nella rubrica sono soppresse le parole: «alla progettazione e»;
5) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica sono soppresse le parole: «alla progettazione e»;
b) al comma 1, alinea, sono soppresse le parole: «la progettazione e»;
c) al comma 1, lettera b), sono soppresse le parole: «alla progettazione e»;
6) all'articolo 8, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sono soppresse le parole: «per la progettazione e»;
b) al comma 3, sono soppresse le parole: «la progettazione e»;
7) all'articolo 10, comma 2, sono soppresse le parole: «la progettazione,».
*9.01. Manes.
*9.02. Ruffino.
*9.03. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di porti e aeroporti)
1. All'articolo 122-bis del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova altresì applicazione per i veicoli utilizzati esclusivamente in zone non accessibili al pubblico nelle aree portuali ed aeroportuali, che sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi diversa dall'assicurazione prevista ai sensi dell'articolo 2054 del codice civile. Nei casi di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283, se la responsabilità verso terzi, per i sinistri occorsi nelle aree indicate, è comunque coperta da assicurazione volontaria o contratta in forza di disposizioni speciali.».
9.04. Montemagni, Bof, Zinzi, Benvenuto, Furgiuele.
ART. 10.
Sopprimerlo.
10.1. Pavanelli, Riccardo Ricciardi, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.
Sopprimere i commi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
10.2. Bonelli.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 1000 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.
Pag. 111 Conseguentemente, al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: 400 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 800 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.
10.3. Provenzano, Amendola, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.
Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche.
10.4. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: e approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche con le seguenti: , riforestazione e transizione energetica, con esclusione di progetti e investimenti, in tutte le fasi della catena del valore (upstream, midstream e downstream), che riguardino direttamente o indirettamente carbone, gas e petrolio e le fonti energetiche climalteranti.
10.5. Bonelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. L'autorizzazione ai finanziamenti di cui al comma 5 è concessa previa presentazione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.
10.6. Provenzano, Amendola, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.
Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: a un Comitato tecnico con le seguenti: alla Cabina di regia di cui all'articolo 2, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.
Conseguentemente:
a) al comma 7, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.
b) ovunque ricorra, sostituire le parole: Comitato tecnico con le seguenti: Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.
10.7. Provenzano, Amendola, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.
Al comma 7, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per ogni intervento la delibera di procedibilità, di cui al precedente periodo, include una valutazione ex ante ed ex post dell'impatto ambientale, sociale ed economico. La valutazione è realizzata anche mediante il supporto di soggetti indipendenti e di comprovata esperienza tecnica nella tipologia di analisi di impatto integrato e sistemico.
10.8. Bonelli.
Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole: quattro rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante dell'ISPRA.
10.9. Curti, Simiani, Braga, Evi, Ferrari.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per gli interventi relativi a quanto disposto dal comma 11, ai fini della verifica Pag. 112della coerenza con le finalità istitutive del Fondo italiano per clima, il Comitato tecnico coordina il processo di valutazione ex ante, il monitoraggio dell'attuazione e la valutazione finale degli impatti climatici degli interventi inclusi nel Piano Mattei e valere sulle risorse del Fondo italiano per il clima. Le valutazioni degli impatti climatici sono elaborate autonomamente dall'ISPRA in coordinamento con il sistema pubblico della ricerca. Ai fini di una corretta valutazione degli interventi, viene applicata la metodologia dei Rio Makers-OCSE.
*10.10. L'Abbate.
*10.11. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.
Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale aggiungere le parole: e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
10.12. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Evi.
Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: e della cooperazione internazionale, aggiungere le seguenti: , acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,.
10.13. Bonelli.
Al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sulla base di criteri di ammissibilità dei progetti, che devono essere volti a selezionare gli investimenti sulla base della loro effettiva capacità di contribuire alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.
10.14. Bonelli.
Al comma 11, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al fine di garantire la trasparenza dei processi di approvazione e pubblico scrutinio degli interventi di cui al comma 5 è istituita sul sito istituzionale del Fondo Italiano per il Clima un'apposita sezione dedicata al Piano Mattei per l'Africa.
10.15. Bonelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Per le finalità di cui al comma 11, è istituito il Tavolo per la partecipazione della società civile africana, con lo scopo di favorire la partecipazione delle organizzazioni non governative africane direttamente interessate all'individuazione, delle finalità e degli obiettivi dal Piano Mattei, nonché l'impegno compartecipato allo sviluppo sostenibile e duraturo dei territori oggetto degli interventi. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono individuate le organizzazioni della società civile africana che compongono il tavolo, secondo criteri di maggiore rappresentatività e di consolidata collaborazione con le organizzazioni del sistema italiano della cooperazione allo sviluppo.
10.16. Bonelli.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. L'orientamento strategico e le priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, di cui al comma 11, non possono interessare attività in contrasto con le finalità del Fondo italiano per il clima, ovvero attività climalteranti quali ricerca, coltivazione, produzione e distribuzione di prodotti petroliferi, gas naturale, gas liquefatto e biocarburanti.
*10.17. Ilaria Fontana.
*10.18. Evi, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 15 novembre 2023, Pag. 113n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2, dopo le parole: «comma 1, lettera d)», sono aggiunte le seguenti: «con particolare riguardo ai finanziamenti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89».
10.19. Provenzano, Amendola, Quartapelle Procopio, Boldrini, Porta.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Green Corridor)
1. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità Portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale tra i quali si prevede la realizzazione di un Green Corridor destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il finanziamento di uno studio di fattibilità del Green Corridor, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10.20. Serracchiani, Simiani, Ghio, Ferrari.
ART. 11.
Al comma 1, premettere il seguente:
01) All'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale le parole: «Il presidente» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo il caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il Presidente»;.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 615 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«2-bis. Il ricorso non può essere dichiarato inammissibile se è maturata una causa estintiva del reato».
11.1. Calderone, Cortelazzo, Mazzetti.
ART. 12.
Sopprimerlo.
12.1. Pastorella, Ruffino.
Sopprimerlo.
12.2. Berruto, Manzi, Simiani, Orfini, Iacono.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «della professione di agente sportivo» sono aggiunte le seguenti: «e di direttore sportivo»;
b) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
«a-bis) direttore sportivo: il soggetto che svolge per conto delle società sportive professionistiche o dilettantistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo o amministrativo delle stesse, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti tra società e atleti o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimenti di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti ed il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della federazione Pag. 114nazionale sportiva professionistica o dilettantistiche;»;
c) dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis. – (Direttore sportivo) – 1. Il direttore sportivo è il soggetto che svolge per conto delle società sportive professionistiche o dilettantistiche, attività concernenti l'assetto organizzativo o amministrativo delle stesse, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti tra società e atleti o tecnici e la conduzione di trattative con altre società sportive, aventi ad oggetto il trasferimenti di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti ed il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall'ordinamento della federazione nazionale sportiva.»;
d) all'articolo 4:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi e Registro nazionale dei direttori sportivi»;
2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Presso il CONI è istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, e il Registro nazionale dei direttori sportivi, al quale deve essere iscritto il direttore sportivo, ai fini dello svolgimento delle professioni di cui all'articolo 3.»;
3) al comma 3 dopo le parole: «della professione di agente sportivo» sono aggiunte le seguenti: «e di direttore sportivo»;
4) al comma 4 la parola: «Registro» è sostituita da: «Registri» ovunque compaia, e dopo le parole: «di copertura assicurativa» sono aggiunte le seguenti: «laddove prevista».
1-ter. È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati precedentemente il 30 giugno 2024.
12.3. Rosato, Ruffino.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Educatori dei servizi per l'infanzia)
1. Alla legge 15 aprile 2024, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dell'articolo 4 le parole: «e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65» sono soppresse;
b) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: «e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché» sono sostituite con le seguenti: «di cui»;
c) all'articolo 10, comma 2, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite con le seguenti: «entro centottanta giorni»;
d) all'articolo 11, lettera b), il numero 1) è soppresso.
*12.01. Manes.
*12.02. Ferrari.
*12.03. Ruffino.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi)
1. All'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37,dopo le parole: «a seguito del superamento» sono aggiunte le seguenti: «in Italia, ovvero presso altre nazioni per cui sussiste un accordo di riconoscimento reciproco».
12.04. Berruto, Manzi, Simiani, Orfini, Iacono.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Sostegno al turismo nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica)
1. In relazione alla diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei comuni montani degli Appennini, in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 14.687.659,24.
2. A fronte delle minori richieste di risarcimento in corso, presentate in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero del turismo ai sensi del predetto articolo 4 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104.
3. Possono presentare richiesta di finanziamento al Ministero del turismo i soggetti indicati al comma 1 del presente articolo che, nel periodo indicato nel medesimo comma 1, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero di qualsiasi altra entrata, non inferiore al 30 per cento rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.
4. Con apposito bando da pubblicare, da parte del Ministero del turismo, sentito il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i criteri nonché le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
12.05. Caramanna.