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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 luglio 2024
345.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 137

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023. C. 1951 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1951, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

Pag. 138

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024. C. 1952 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2024.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1952, recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

Pag. 139

ALLEGATO 3

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1937, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 140

ALLEGATO 4

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminato, il disegno di legge C. 1930 di conversione in legge del decreto-legge n. 84 del 2024 recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 141

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale. Atto n. 170.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione VI Finanze,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale;

   considerato che lo schema di decreto si propone di modificare:

    all'articolo 1, il regime di adempimento collaborativo di cui al titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recentemente modificato con il decreto legislativo n. 221 del 2023, attuativo della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al governo per la riforma fiscale;

    all'articolo 2, la disciplina degli adempimenti tributari contenuta, tra l'altro, nel decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, emanato in attuazione della predetta legge n. 111 del 2023;

    all'articolo 3, la disciplina del concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024, attuativo della predetta legge delega per la riforma fiscale;

   considerato, altresì, che l'articolo 19 del decreto legislativo n. 13 del 2024 riconosce, per i periodi di imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che accedono al regime, i benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

   rilevato che tra i predetti benefici, alla lettera f), vi è l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

   richiamato, conseguentemente, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 7 maggio 2024, attuativo del quinto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

   preso atto dell'atto di indirizzo del 23 maggio 2024 con cui il Ministro dell'economia e delle finanze, rilevata l'opportunità, condivisa anche dal Presidente del Consiglio dei ministri, di modificare il comma 5 del già menzionato articolo 38, ha disposto il differimento dell'avvio delle attività applicative conseguenti all'emanazione del predetto decreto ministeriale 7 maggio 2024;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) provveda il Governo ad introdurre nel decreto legislativo in esame una disposizione volta alla revisione dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al fine di ridefinire la portata complessiva dell'accertamento sintetico circoscrivendone l'ambito soggettivo ai grandi evasori, anche con la possibilità di rivedere le soglie di cui al comma 6 del predetto articolo 38;

   2) con riferimento all'articolo 3, che apporta modificazioni al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante la disciplina del concordato preventivo biennale, provveda il Governo ad introdurre un'impostaPag. 142 sostitutiva sul differenziale fra il reddito dichiarato e il maggior reddito derivante dall'adesione al concordato, sia per i soggetti forfetari che per i soggetti ISA, anche con la possibilità di graduarla sulla base del punteggio di questi ultimi, rivedendo, altresì, le relative disposizioni sugli acconti;

  e con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'opportunità di:

    con riferimento all'articolo 1, che modifica la disciplina dell'adempimento collaborativo, dettata dal titolo III del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, come ampiamente riformato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221:

     a) modificare il comma 1, lettera a) al fine di prevedere, nei casi di certificazione infedele, che l'Agenzia delle entrate comunichi al Consiglio nazionale di appartenenza del professionista la condotta dello stesso per le valutazioni di competenza;

     b) prevedere, per i soggetti già in adempimento collaborativo, la possibilità di adeguarsi alle nuove e più pregnanti previsioni del codice di condotta entro un termine più lungo, al fine di avere maggior tempo per predisporre, adottare o rimodulare le proprie procedure organizzative in considerazione dei nuovi impegni declinati nel codice di condotta;

     c) prevedere misure di semplificazione dei termini per l'invio dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, entro il mese successivo al trimestre di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione, in considerazione del fatto che la disciplina attuale appare incongrua nella periodicità, per i soggetti che liquidano trimestralmente l'IVA;

    relativamente all'articolo 3, che apporta modificazioni al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante la disciplina del concordato preventivo biennale:

     d) allineare l'articolo 17 alle disposizioni contenute negli articoli 15 e 16;

     e) all'articolo 19, comma 2 e all'articolo 30, comma 2, abbassare, dal 50 per cento al 30 per cento, la soglia di scostamento di reddito rispetto a quello concordato che, in presenza di circostanze eccezionali, legittima la fuoriuscita dall'istituto;

     f) introdurre una nuova causa di cessazione dal concordato, determinata dal superamento del 50 per cento dei limiti reddituali rispettivamente previsti per i soggetti ISA e forfetari;

     g) all'articolo 19, comma 3, introdurre il riferimento all'imposta sul valore aggiunto, al fine di estendere anche all'IVA i benefici di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017;

     h) all'articolo 22 prevedere l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, anche con la possibilità di stabilire una soglia in valore assoluto entro cui la causa di decadenza non può operare;

     i) all'articolo 25 inserire una disposizione che escluda i soggetti forfetari, per periodi d'imposta oggetto di concordato, dall'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

     l) chiarire, anche con riferimento a quanto indicato nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo in esame, che il differimento al trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, con la maggiorazione dello 0,4 per cento, del termine per i versamenti del saldo e del primo acconto, disposto dal comma 1, lettera n), analogamente al differimento al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, disposto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 13 del 2024, si applica ai contribuenti interessati, a prescindere dall'adesione degli stessi al concordato preventivo biennale;

     m) al fine non gravare il contribuente di oneri di pagamento aventi scadenze contestuali, introdurre il differimento del termine per il versamento della quinta rata della rottamazione quater, di Pag. 143cui alla legge n. 197 del 2022, attualmente fissato al 31 luglio 2024, in quanto coincidente con il termine ultimo di versamento del saldo e del primo acconto;

     n) specificare che l'adesione al concordato è consentita a chiunque abbia una rateizzazione in corso, salvo i casi di decadenza dalla stessa, con l'Agenzia delle entrate (come nei casi di rottamazione, avvisi bonari, cartelle esattoriali, rateizzazione da accertamenti con adesione, contenziosi tributari con giudizi in corso e altro) nonché a chi ancora non è stato messo a conoscenza di debiti con il fisco.

Pag. 144

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale. Atto n. 170.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP

  La VI Commissione,

   in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale,

   premesso che:

    la legge per la riforma fiscale n. 111 del 2023, all'articolo 1, comma 6, delega al Governo la possibilità di adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della medesima legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi ivi previsti;

    lo schema di decreto legislativo all'esame è costituito di tre articoli e modifica tre diversi decreti legislativi attuativi della delega fiscale;

    in particolare l'articolo 1 apporta varie modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, come modificato dal decreto legislativo n. 221 del 2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo; l'articolo 2 contiene le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 1 del 2024 avente ad oggetto razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari e l'articolo 3 reca disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024;

    il provvedimento correttivo all'esame denota numerose criticità e nella condivisibile intenzione di varare sostegni, non solo economici, a favore di cittadini e famiglie bisognose e in difficoltà, rischia di aprire opportunità anche per coloro che invece tali necessità non hanno, anche per la mancanza di strumenti che permettano di distinguere con precisione tra le due categorie, con il rischio di alimentare comportamenti opportunistici o elusivi e di ridurre le entrate fiscali;

    con riferimento alle modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo (articolo 1), già il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, aveva previsto una estensione soggettiva e il potenziamento del regime introdotto nel 2015 che, va ricordato, si pone l'obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente tramite l'interlocuzione costante e preventiva rivolta a contribuenti in possesso di determinati requisiti dimensionali e dotati di sistemi di gestione e controllo del rischio fiscale;

    con il provvedimento correttivo all'esame, si amplia la possibilità di accesso al regime, con particolare riguardo al concetto di gruppo cui fanno parte i contribuenti e si potenziano ulteriormente gli effetti premiali escludendo l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali alla comunicazione spontanea di fattispecie precedenti all'ingresso al medesimo regime premiale con «esclusione della rilevanza penale del fatto di reato» per le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale, comunicati preventivamente all'Agenzia delle entrate nell'ambito delle interlocuzioni;

Pag. 145

    con riferimento alle modifiche previste dall'articolo 3 si ricorda che già ampie critiche erano state espresse da esperti commentatori in sede di esame dello schema di decreto che ha previsto l'introduzione del concordato preventivo biennale, nato per limitare i controlli ex post favorendo, al contempo, la definizione anticipata delle imposte dovute;

    in particolare con lo strumento del CPB le Partite Iva soggette agli Isa — gli indici di affidabilità fiscale — gli autonomi con reddito inferiore a 85 mila euro che beneficiano della flat tax possono definire, su base biennale, il reddito rilevante ai fini delle imposte sui redditi ed il valore della produzione rilevante ai fini IRAP a prescindere da quelli effettivamente conseguiti; una proposta al quale il contribuente prevedibilmente aderirà solo se pensa di pagare meno del dovuto;

    per aderire al concordato c'è tempo fino al 31 ottobre, e per il primo anno il decreto stabilisce uno sconto del 50 per cento del dovuto ma pensare di fare la lotta all'evasione con l'ennesima sanatoria appare quanto mai inopportuno;

    l'aspettativa di basse adesioni, alla proposta rivolta a circa 1,8 milioni di contribuenti forfettari e a oltre 2,7 milioni di partite IVA soggetti a ISA, che risulterebbe da primi riscontri ad opera principalmente dei commercialisti che guideranno i contribuenti nella scelta ha indotto il Governo ad allargare ancora di più le maglie proponendo di alleggerire le tasse previste per chi aderisce di fatto dopo aver già fermato i controlli e congelato la base imponibile su cui calcolare le tasse;

    il Governo di fatto offre con questo provvedimento un regalo a chi evade, reso evidente dall'ossessione con cui si propongono nuovi e ulteriori meccanismi per ridurre la pretesa tributaria per rendere il sistema più attrattivo che vuol dire conveniente per chi non è in regola e non conveniente per l'erario;

    nel complesso il provvedimento conferma la mancanza di volontà di contrastare l'evasione endemica che, come testimoniano i dati pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2023, ha raggiunto nel nostro Paese livelli intollerabili,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi,
Stefanazzi, Tabacci.

Pag. 146

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale. Atto n. 170.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

  La VI Commissione, in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale,

   premesso che:

    l'atto in esame contiene disposizioni correttive e integrative di tre decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023;

    l'articolo 1 apporta varie modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, come modificato dal decreto legislativo n. 221 del 2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo;

    l'articolo 2 contiene le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 1 del 2024 avente ad oggetto razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari;

    l'articolo 3 reca disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024;

   ritenuto che:

    con riferimento all'adempimento collaborativo, si estende l'ambito della non punibilità amministrativa e penale. In particolare, si precisa che le violazioni delle norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale non soltanto non sono punibili ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo, 10 marzo 2000 n. 74, ma non costituiscono nemmeno notizia di reato, attenuando significativamente il carico sanzionatorio al solo fine di conseguire una maggiore adesione allo strumento;

    analoga disciplina viene introdotta anche per i contribuenti non aventi i requisiti dimensionali ma che intendano aderire all'adempimento collaborativo: anche in tal caso si prevede che, fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, non si applicano le sanzioni amministrative e penali per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali;

    riguardo all'adempimento collaborativo, nonostante le disposizioni correttive proposte dall'articolo 3 del provvedimento in esame, l'impatto positivo su imprese, professionisti e intermediari rimane al momento del tutto teorico;

    le modifiche apportate per le modalità di calcolo dell'acconto di novembre, l'introduzione di nuove cause di esclusione e il rinvio del termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di imposte sui redditi e dell'IRAP, producono solo incertezza applicativa, rendendo lo strumento più rischioso che attrattivo;

    la revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, seppur sollecitata nell'ambito dell'esame preliminare del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, arriva a campagna dichiarativa iniziata e non può che considerarsi come un ravvedimento tardivo;

Pag. 147

    come emerso nella documentazione trasmessa dai soggetti interessati, anche tenuto conto delle più celeri tempistiche di approvazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà impossibile per gli operatori del settore assistere adeguatamente contribuenti e professionisti;

    nella determinazione dell'imposta e degli acconti dovuti, si prevedono tre diverse ipotesi di maggiorazione del dovuto con diverse aliquote applicabili, in base alla differente tipologia di imposta, creando ulteriore confusione;

    inoltre, si rafforza l'elemento coercitivo dello strumento prevedendo che, nel caso di decadenza dal concordato, restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati anche se maggiori di quelli effettivamente conseguiti;

   valutato che:

    sarebbe stata opportuna una maggiore ponderazione nell'elaborazione di una normativa tanto complessa;

    appare evidente la necessità di un rinvio dell'entrata in vigore della disciplina, al fine di favorire un reale confronto con i soggetti interessati e le associazioni di categoria degli esperti e dei professionisti per rendere lo strumento del concordato preventivo effettivamente collaborativo e non coercitivo,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

Fenu, Lovecchio, Gubitosa, Raffa.

Pag. 148

ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA. Atto n. 171.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA (Atto del Governo n. 171);

   visti i contenuti dell'articolo 2 e dell'articolo 6 del Testo Unico delle imposte sulle successioni e sulle donazioni, di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990 (di seguito TUS), come modificati dallo schema di decreto in esame, rispettivamente riguardanti la territorialità dell'imposta e l'ufficio competente;

   considerato che l'articolo 4-bis del TUS reca una complessiva disciplina in materia di trust, ai fini dell'imposta di successione e donazione;

   visto l'articolo 7, comma 4, del TUS, non modificato dallo schema di decreto in esame, ai sensi del quale: «Fino a quando l'eredità non è stata accettata, o non è stata accettata da tutti i chiamati, l'imposta è determinata considerando come eredi i chiamati che non vi hanno rinunziato»;

   richiamato l'articolo 2 dello schema di decreto in esame, che introduce numerose modifiche alla disciplina dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986;

   preso atto che l'articolo 9 dello schema di decreto dispone che l'entrata in vigore della nuova disciplina sia prevista per il 1° gennaio 2025;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti il Governo l'opportunità di:

    con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto in esame, che modifica il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (TUS):

     a) chiarire, relativamente agli articoli 2 e 6 del TUS, come modificati al comma 1, lettera c) e lettera g), che la nozione di residenza ivi contenuta è da identificare con la nozione di residenza ex articolo 2, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle persone fisiche, e con la nozione di residenza ex articolo 73 del TUIR, con riferimento alle società e agli enti, come da ultimo modificati dal decreto legislativo n. 209 del 2023;

     b) specificare, con riguardo all'articolo 4-bis del TUS, introdotto dal comma 1, lettera e), nel caso di mancata individuazione dei beneficiari del trust al momento del conferimento ovvero dell'apertura della successione, cosa si intenda per «beneficiari non individuati», preferibilmente riferendosi a coloro che non siano titolari di una posizione certa e definita, ossia non vested in base al diritto dei trust;

     c) in merito all'articolo 7, comma 4 del TUS, come modificato dal comma 1, lettera h), subordinare l'applicazione dell'imposta sulle successioni alla effettiva accettazione dell'eredità, ovvero prevedere che, Pag. 149se anche i chiamati all'eredità sono obbligati a versare l'imposta sulle successioni, gli stessi possono avere il diritto al rimborso dell'imposta versata in caso di successiva rinuncia all'eredità;

     d) al fine di mantenere la previsione che fissa nella misura del 4,5 per cento il saggio degli interessi relativi alle somme dovute in seguito alla rettifica e liquidazione della maggior imposta, ripristinare il comma 1 dell'articolo 34 del TUS, modificato dal comma 1, lettera gg);

     e) al fine di rendere coerenti i criteri di tassazione delle successioni e delle donazioni, valutare se attribuire rilevanza alle donazioni effettuate in vita dal de cuius per la determinazione dell'imposta di successione;

    relativamente all'articolo 2, recante modifiche alle disposizioni sull'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986:

     f) modificare la lettera ff), che interviene sulla Tariffa, Parte I, allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica, al fine di reintrodurre, anche per un periodo limitato di tempo, una misura analoga a quanto disposto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, prevedendo l'applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa pari a 200 euro per gli atti di trasferimento di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione che, nei successivi 10 anni, li demoliscono e ricostruiscono, anche con variazione volumetrica ove consentita e con il raggiungimento della classe energetica NZEB, A o B, per procedere poi alla vendita;

    con riferimento all'articolo 9 dello schema di decreto, recante disposizioni finali e abrogazioni:

     g) introdurre disposizioni a salvaguardia di quelle imprese che, in vista dell'entrata in vigore della nuova disciplina, prevista per il 1° gennaio 2025, intendano sin d'ora intraprendere scelte di pianificazione patrimoniale e successoria già in linea con il decreto medesimo;

     h) estendere alle rendite vitalizie assoggettate all'imposta di registro ai sensi dell'articolo 46, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), la previsione del comma 4, che disciplina la determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

     i) al fine di consentire di integrare la dichiarazione anche quando ne derivi un maggior credito o un minor debito a favore del contribuente (cosiddetta «integrativa a favore»), analogamente a quanto avviene per le imposte sui redditi, l'IRAP e l'IVA, ai sensi degli articoli 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, introdurre una o più disposizioni volte a modificare:

    l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, che disciplina la dichiarazione e il pagamento dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio-lungo termine;

    l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972 che, con riferimento all'imposta di bollo, disciplina l'omesso o insufficiente pagamento dell'imposta e omessa o infedele dichiarazione di conguaglio.