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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 luglio 2024
345.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 241

ALLEGATO 1

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui lavori dei comitati nel 2022 (COM(2023) 664 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminata la relazione della Commissione europea sui lavori dei comitati nel 2022 (COM (2023)664);

   tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della relazione;

   premesso che:

    il sistema della «comitologia», articolato in oltre 300 comitati – che assistono la Commissione nell'esercizio delle competenze di esecuzione ad essa conferite dagli atti legislativi – presenta una estrema complessità e rilevanza per il funzionamento dell'ordinamento dell'Unione;

    l'articolo 291 del TFUE attribuisce agli Stati membri dell'UE la responsabilità primaria per l'attuazione degli atti giuridici dell'Unione; solo laddove sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione, i medesimi atti possono conferire competenze in materia alla Commissione europea o, per casi specifici debitamente motivati e nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, anche al Consiglio;

    il numero degli atti esecutivi è in costante crescita, sul piano quantitativo e qualitativo. Nella IX Legislatura europea sono stati adottati oltre 3.300 regolamenti di esecuzione, di cui circa 3000 della Commissione e 300 del Consiglio, 15 direttive di esecuzione della Commissione ed oltre 1700 decisioni di esecuzione, di cui circa 1400 della Commissione e poco più di 300 del Consiglio;

    gli atti di esecuzione concernono in larga misura settori di particolare delicatezza quali la salute e sicurezza alimentare, la ricerca e innovazione, la politica di vicinato e allargamento, i partenariati internazionali, l'agricoltura e sviluppo rurale;

    in particolare, i regolamenti di esecuzione disciplinano non di rado aspetti tutt'altro che secondari e irrilevanti della materia, peraltro in assenza di precisi criteri direttivi nelle clausole dell'atto legislativo che demandano alla Commissione o al Consiglio l'adozione di tali atti;

    non appaiono chiari e coerenti i criteri in base ai quali il Legislatore europeo decide di ricorrere agli atti delegati o invece a quelli esecutivi per completare, attuare o aggiornare la disciplina di una materia. A questo riguardo, va sottolineato che i «Criteri non vincolanti per l'applicazione degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea», concordati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione il 18 giugno 2019, pur richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia, non definiscono parametri puntuali e sono stati contraddetti nella prassi;

    il Parlamento europeo ha esercitato in un numero molto limitato di casi il diritto di opporsi, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 182/2011, ad un progetto di atto di esecuzione ove reputi che esso ecceda le competenze conferite al riguardo alla Commissione dall'atto di base;

    la Commissione Politiche dell'UE della Camera, in numerosi documenti approvati in esito alla verifica di conformità con il principio di sussidiarietà di progetti legislativi dell'UE, ha pertanto contestato la potenziale problematicità del sempre più ampio ricorso agli atti esecutivi, oltre che a quelli delegati, per normare questioni sensibili;

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    la procedura di approvazione degli atti esecutivi e il sistema dei comitati sono in larga misura sottratti ai meccanismi di controllo dei parlamenti nazionali previsti dai Trattati e dai rispettivi ordinamenti interni in relazione alle procedure di carattere legislativo;

   rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

  esprime

UNA VALUTAZIONE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) è necessaria una interpretazione più rigorosa dell'articolo 291 del TFUE, anche in combinato disposto con l'articolo 290 del medesimo Trattato, affinché gli atti giuridici dell'Unione conferiscano competenze di esecuzione alla Commissione o al Consiglio soltanto laddove siano effettivamente necessarie condizioni uniformi di esecuzione. A questo scopo, occorre che i singoli progetti legislativi contengano una motivazione più articolata, specifica e circostanziata delle ragioni che giustificano il ricorso ad atti delegati e/o esecutivi piuttosto che l'adozione delle relative misure direttamente a livello nazionale;

   b) si invitano le Istituzioni dell'Unione a valutare l'opportunità di procedere alla revisione dei «Criteri non vincolanti per l'applicazione degli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea», concordato tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione il 18 giugno 2019, al fine di definire parametri più puntuali e chiari per il ricorso agli atti delegati o esecutivi;

   c) appare opportuno definire in ciascun atto legislativo che conferisca competenze di esecuzione alla Commissione o al Consiglio, relativamente a settori o materie di particolare delicatezza e complessità, princìpi e criteri direttivi per l'esercizio delle medesime competenze;

   d) si invita il Governo a promuovere una consultazione ed un raccordo sistematico e strutturato tra le Amministrazioni nazionali coinvolte di volta in volta nei lavori dei comitati. Ciò al fine di consentire l'individuazione precoce di eventuali profili di criticità connessi ai progetti di atti esecutivi e la definizione di una posizione nazionale che tenga conto dei possibili impatti delle norme in discussione;

   e) si invita il Governo a segnalare alle Camere i progetti di atti esecutivi di maggiore rilevanza ed impatto sull'interesse nazionale al fine di acquisire, secondo le procedure appropriate, gli indirizzi parlamentari al riguardo e di assicurare che la posizione rappresentata dall'Italia in seno ai comitati sia conforme ai medesimi indirizzi, in coerenza con l'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024. C. 1916 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2024 (C. 1916 Governo);

   sottolineato come l'Accordo s'inserisca in un contesto caratterizzato da eccellenti relazioni politiche, economiche e commerciali bilaterali, favorite dalla prossimità geografica, dalla posizione strategica di vicinanza ai mercati dell'Unione europea, dalla forte integrazione economica e dalla prospettiva – fortemente sostenuta dall'Italia – dell'adesione dell'Albania all'Unione europea;

   condivisa pienamente la finalità dell'intesa, volta a coordinare le legislazioni sulla sicurezza sociale dei due Paesi per migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano tra di essi e dei componenti delle loro famiglie, a regolare le prestazioni pensionistiche per vecchiaia e invalidità e le indennità di disoccupazione, malattia e maternità di coloro che esercitano o hanno esercitato un'attività subordinata o autonoma nei due Stati;

   rilevato come, in particolare, l'Accordo venga a colmare un vuoto giuridico ed a garantire un'adeguata tutela ai lavoratori, sia albanesi sia italiani, come più volte emerso negli incontri svolti da questa Commissione con delegazioni parlamentari albanesi;

   rilevato altresì che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 244

ALLEGATO 3

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023. C. 1951 Governo.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge in titolo, recante Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2023 (C. 1951 Governo),

   delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Pag. 245

ALLEGATO 4

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2024. C. 1952 Governo.

Tabella n. 2: stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge in titolo, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2023 (C. 1952 Governo) e segnatamente la tabella n. 2 recante lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2024, limitatamente alle parti di competenza,

   delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

Pag. 246

ALLEGATO 5

DL 84/24: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico (C. 1930 Governo);

   sottolineato come questa Commissione si sia occupata approfonditamente del tema delle materie prime critiche d'interesse strategico approvando il 23 giugno 2023 un articolato documento, nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona (doc. XVIII-bis n. 9) sulla proposta legislativa dell'UE, divenuta oggi il regolamento (UE) 2024/1252;

   evidenziato l'impatto critico che il ricorso al regolamento, anziché alla direttiva, produce a livello normativo nazionale, determinando l'adozione di un decreto-legge per adeguare tempestivamente l'ordinamento interno a normative unionali di particolare complessità;

   rilevata, pertanto, la necessità di riaffermare nelle competenti sedi istituzionali dell'Unione europea l'esigenza di preferire il ricorso alla direttiva anziché al regolamento, in coerenza con i principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

   condivisa la finalità generale del provvedimento, inteso a superare la frammentazione normativa in materia di ricerca, coltivazione ed estrazione mineraria, ad oggi di competenza regionale che, in quanto disorganica e disomogenea rischia di compromettere l'approvvigionamento delle materie prime critiche, in linea con quanto previsto dal regolamento UE;

   considerato che l'intervento legislativo incentra in capo allo Stato il potere autorizzativo e concessorio in ordine ai progetti d'interesse «strategico», fortemente legati agli obiettivi imposti dal regolamento (UE) 2024/1252, tra cui quelli di promuovere la transizione verde e digitale e di garantire l'accesso a un approvvigionamento sicuro e resiliente delle materie prime critiche indispensabili per la crescita e rilancio del tessuto produttivo nazionale;

   rilevato che il provvedimento è pienamente conforme all'ordinamento dell'Unione europea ed in linea con le valutazioni espresse nel richiamato documento approvato da questa Commissione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 247

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/193 Atto n. 172.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 (regolamento «MiCA» o «MiCAR») relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (Atto del Governo n. 172);

   evidenziato che il regolamento MiCA, adottato il 31 maggio 2023 e pubblicato il 9 giugno 2023 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, è volto a creare un quadro normativo armonizzato per i mercati delle cripto-attività, non ancora disciplinati da atti legislativi dell'Unione in materia di servizi finanziari;

   rilevato altresì che detto regolamento unionale si configura come un intervento a sostegno dell'innovazione e della competitività, che mira a garantire nel contempo un elevato livello di tutela dei possessori di cripto-attività e l'integrità dei mercati delle cripto-attività;

   considerato che, allo scopo di disporre delle necessarie misure di adeguamento dell'ordinamento italiano al regolamento MiCA, ed introdurre un quadro nazionale per i mercati delle cripto-attività, lo schema di decreto legislativo da un lato dà attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel predetto regolamento e, dall'altro lato, garantisce i necessari interventi di adeguamento della normativa nazionale vigente, in ossequio ai princìpi e criteri direttivi contenuti nella delega di cui al richiamato articolo 19 della legge di delegazione europea 2022-2023;

   rilevato che il provvedimento è pienamente conforme all'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.