ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale. Atto n. 160.
PARERE APPROVATO
Le Commissioni II Giustizia e VI Finanze,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale (Atto n. 160);
preso atto che l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, individua i soggetti cui si applica, non menzionando le società cooperative, sebbene, ai sensi dell'articolo 2519 del codice civile esse applicano integralmente la disciplina di bilancio e di revisione legale dei conti delle società di capitali;
rilevato, con riguardo all'articolo 3, comma 6, che la previsione dell'informazione dei rappresentanti dei lavoratori «al livello appropriato» appare eccessivamente generica;
rilevato che agli articoli 8 e 9 appare opportuno verificare se la parola «attestazione» abbia la stessa portata normativa della locuzione «revisione o verifica» per indicare l'attività di revisione e verifica della conformità da parte di un soggetto esterno (revisore legale e independent assurance service provider), così da uniformare il testo al linguaggio tecnico utilizzato dai professionisti del settore e non generare incertezza normativa,
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'opportunità:
a) all'articolo 2, comma 1, ricordato che l'obiettivo del recepimento è quello di non generare un appesantimento degli oneri per le imprese, e ferma restando la possibilità che le stesse forniscano autonomamente ogni elemento di sostenibilità della propria attività, in relazione all'ambito di applicazione dello schema di decreto, di un'estensione limitata alle cooperative che soddisfino i requisiti dimensionali delle imprese di grandi dimensioni;
b) all'articolo 3, comma 6, di sopprimere le parole: «a livello appropriato».
ALLEGATO 2
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale. Atto n. 160.
PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA
DAL GRUPPO M5S
La II Commissione Giustizia e la VI Commissione Finanze,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità e per l'adeguamento della normativa nazionale (A.G. 160);
premesso che:
lo schema di decreto in esame dà attuazione alle previsioni dell'articolo 13 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024 n. 15) e che il termine di recepimento della direttiva è fissato al 6 luglio 2024;
considerato che:
l'obiettivo principale della direttiva oggetto di recepimento è quello di rendere più trasparenti e affidabili le strategie di sostenibilità delle imprese ed ha il merito di riconoscere la stretta connessione tra i risultati conseguiti in materia ambientale, sociale e di governance societaria con quelli contenuti nei tradizionali strumenti di bilancio delle imprese medesime;
relativamente alla valutazione di impatto dell'impresa, lo schema di decreto non chiarisce se sarà necessario dichiarare gli obiettivi e il loro conseguimento o se saranno oggetto di valutazione anche le modalità di raggiungimento degli obiettivi stessi;
l'articolo 9 è finalizzato, da un lato, a recepire nell'ordinamento le novità introdotte dalla direttiva (UE) 2022/2464 alla direttiva 2006/43/CE e, dall'altro, a superare la procedura di infrazione n. 2218/2022 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia in materia di revisione contabile, chiarendo di conseguenza la disciplina relativa all'autorità competente ad assumere la responsabilità finale per le diverse tipologie di attività. Tuttavia il predetto articolo introduce numerose modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che appaiono per alcuni aspetti sproporzionate rispetto all'obiettivo da perseguire,
esprimono
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) con riferimento all'articolo 3, si valuti la necessità di chiarire a priori e in modo omogeneo, mediante linee guida dedicate, quali siano i requisiti minimi della rendicontazione individuale di sostenibilità, quali gli obiettivi e gli indicatori di valutazione cui le imprese dovranno fare riferimento definendo, altresì, se sarà oggetto di valutazione anche la metodologia con la quale a livello strategico vengono identificati i target a preventivo, permettendo così una maggiore precisione a fondatezza in fase di rendicontazione;
2) in materia di idoneità professionale della figura del revisore della sostenibilità, Pag. 12con particolare riferimento all'articolo 9 ed alle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 18:
prevedere il riconoscimento delle competenze e delle conoscenze specifiche in materia di rendicontazione e di attestazione della rendicontazione di sostenibilità già riconosciute e accertate dalla normativa vigente;
fermo restando l'obbligo di completare il tirocinio previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale e dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, evitare ulteriori aggravi in termini di obblighi formativi in capo al revisore della sostenibilità, mantenendo allineato il numero dei crediti formativi richiesti al revisore legale rispetto al revisore della sostenibilità, modulando la ripartizione delle materie oggetto di formazione continua, opportunamente integrata dagli aspetti attinenti alla sostenibilità;
3) riconsiderare l'ampliamento delle funzioni di vigilanza specifica assegnate al comitato per il controllo interno e la revisione contabile che possono considerarsi incluse nell'ambito della generica vigilanza sull'efficienza e funzionalità del sistema amministrativo-contabile e del monitoraggio del processo di informativa finanziaria e, ove applicabile, della rendicontazione di sostenibilità;
nonché con le seguenti osservazioni:
a) si valuti l'opportunità di prevedere, nell'ambito dei fattori ambientali, sociali e di governance funzionali alla valutazione di sostenibilità delle imprese, di fare esplicito riferimento alla sicurezza sul lavoro al fine di sollecitare l'attenzione anche riguardo alla protezione individuale e collettiva dei lavoratori;
b) all'articolo 3, relativamente alle modalità di informazione dei rappresentanti dei lavoratori, si valuti l'opportunità di prevedere che, per le imprese di grandi dimensioni che operano all'estero in realtà con normative e accordi differenti da quelli nazionali e che non prevedano l'esistenza di procedure formali di consultazione dei lavoratori dipendenti, vengano organizzati momenti di informazione degli stessi sulle questioni di sostenibilità e venga messa a disposizione dei lavoratori la rendicontazione di sostenibilità, presente anche sul sito internet della società, al fine di garantire l'effettiva informazione dei lavoratori a prescindere dal contesto – nazionale o internazionale – in cui opera l'impresa;
c) si valuti l'opportunità di rafforzare quanto già previsto in merito ad un'applicazione graduale del regime sanzionatorio, in considerazione delle novità e della complessità delle disposizioni previste.
Fenu, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gubitosa, Lovecchio, Raffa.