ALLEGATO 1
DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo.
PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DALLA RELATRICE
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1937, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 89 del 2024, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
per le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024, oggetto della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, è da escludersi l'esigenza di qualsiasi riconoscimento tariffario intermedio, trattandosi di concessionari che, a differenza di quanto stabilito con riguardo alle società concessionarie con periodi regolatori scaduti al 31 dicembre 2023, hanno aggiornato la tariffa a decorrere dal 1° gennaio 2024 sulla base delle disposizioni convenzionali vigenti e potranno applicare l'adeguamento tariffario dal 1° gennaio 2025 sulla base dei piani economico-finanziari che saranno da questi presentati entro il 31 luglio 2024 e successivamente perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2024;
agli oneri di gestione, stimati in un intervallo compreso tra 40.000 e 100.000 euro sulla base delle condizioni medie di mercato, connessi all'affidamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del servizio di valutazione documentale e contabile a primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio, da svolgersi ai fini della quantificazione del corrispettivo che ANAS Spa dovrà corrispondere alla società Autostrada tirrenica Spa per l'acquisto dei progetti da questa elaborati per la realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, ANAS Spa potrà provvedere nell'ambito del meccanismo degli oneri di investimento espressamente contemplati nel Contratto di programma ANAS, il cui ammontare complessivo è sufficiente alla copertura di tale tipologia di spesa;
la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1.2), volta a ottimizzare e ridurre i tempi di attuazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina attraverso l'introduzione di un meccanismo di approvazione del progetto esecutivo per fasi costruttive, in luogo dell'approvazione del medesimo progetto per intero, non è suscettibile di determinare effetti negativi, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sui primi anni di attuazione del progetto rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica;
l'articolo 2 non ridetermina l'ammontare delle risorse destinate alla realizzazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, stabilito dall'articolo 1, commi 272 e 273, della legge n. 213 del 2023;
la relazione del progettista di completamento del progetto definitivo dell'opera, predisposta da Stretto di Messina Spa, ha previsto, sulla base delle stime di dettaglio attualmente disponibili, un costo di investimento per i lavori di realizzazione dell'opera congruo rispetto ai finanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2024, in linea con quanto affermato dalla relazione tecnica, mentre i finanziamenti delle opere di connessione al Ponte, la cui realizzazione è a carico delle società RFI Spa e ANAS Spa, sono regolati attraverso i rispettivi contratti di programma;
Pag. 98l'avvalimento, da parte della società Stretto di Messina Spa, del personale delle società RFI Spa e ANAS Spa, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), non pregiudica lo svolgimento delle funzioni attribuite a tali società;
le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali potranno provvedere alle attività di supporto ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista al quarto periodo del medesimo comma e analogamente a quanto previsto da precedenti disposizioni che hanno individuato specifiche figure commissariali per la realizzazione o il completamento di opere infrastrutturali;
l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 3, comma 6, potrà avvalersi di esperti e consulenti, nonché stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 7, la cui relativa copertura finanziaria è individuata dal comma 8, fermo restando che il medesimo Osservatorio potrà comunque avvalersi, ai sensi di quanto previsto dal predetto comma 7, secondo periodo, delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente;
gli oneri derivanti dall'autorizzazione, prevista dall'articolo 4, comma 1, alla stipula, da parte del Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia, di un numero massimo di otto contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e per un importo annuo non superiore a euro 40.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, sono stati quantificati dalla relazione tecnica in misura pari a euro 320.000 tenendo conto del costo medio degli incarichi affidati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per analoghe attività nell'ambito delle materie di competenza del medesimo Dicastero;
dal conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale e dalla stipula dei contratti di collaborazione di cui al medesimo articolo 4, comma 1, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo la copertura dei relativi oneri già assicurata a valere sulle risorse stanziate sul capitolo di spesa 1264 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che all'interno del piano gestionale n. 1, «Organismo pubblico per la salvaguardia della Città di Venezia – spese di personale», del piano gestionale n. 2 «Organismo pubblico per la salvaguardia della Città di Venezia e della zona lagunare – spese di funzionamento» e del piano gestionale n. 4 «Organismo pubblico per la salvaguardia della Città di Venezia e della zona lagunare – somme da destinare al funzionamento», presenta disponibilità sufficienti a garantire sia le spese per l'avvio delle attività della medesima Autorità, sia le spese successive per il suo funzionamento a regime, senza pregiudizio per le spese già programmate a valere sulle medesime risorse;
con riguardo al contributo straordinario di 750.000 euro previsto dall'articolo 4, comma 4, per il solo anno 2024, in favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, è in fase di svolgimento lo studio connesso alla definizione delle modalità di riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo da applicarsi a partire dal 2025, nell'ambito del quale verranno individuati, altresì, gli strumenti di natura strutturale idonei a provvedere agli oneri connessi al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore lirico-sinfonico per gli anni successivi al 2024, legati in particolar modo al trattamento del personale della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli;
con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, l'importo del costo aggiornato per la realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, quantificato dalla relazione tecnica in misura pari a 850 milioni Pag. 99di euro, rappresenta una stima cautelativa in attesa della progettazione esecutiva che definirà il costo effettivo dell'opera, il quale potrebbe risentire, in futuro, delle oscillazioni al ribasso dei prezzi delle materie prime attualmente in corso, nonché dei risparmi che potrebbero prodursi in conseguenza degli avanzamenti tecnologici nella realizzazione di tali infrastrutture e delle economie che potrebbero determinarsi in relazione alle procedure di espropri nel comune di Aprilia, le quali hanno dato luogo a spese per il pagamento delle relative indennità complessivamente inferiori rispetto a quanto previsto dal quadro tecnico-economico del progetto, approvato con delibera CIPE n. 88 del 2010;
l'utilizzo delle disponibilità in conto residui del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021, con finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame, nonché degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 5, non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;
l'utilizzo integrale delle risorse residue autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge n. 350 del 2003, destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame, non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;
con riferimento all'articolo 6, comma 1, le somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 910 del 1986 e per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge n. 211 del 1992 sono disponibili presso la stessa Cassa depositi e prestiti Spa;
all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 7, comma 5, che autorizzano il commissario straordinario incaricato dell'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Sogesid Spa, di altre società in house o di specifiche pubbliche amministrazioni, si potrà provvedere utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse destinate agli interventi da realizzare nel medesimo sito, tenendo conto che le citate disposizioni si pongono in linea di continuità con l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019, che recava una analoga autorizzazione, per i medesimi interventi, in favore del Prefetto di Genova, al quale il commissario straordinario subentra ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto in esame;
in particolare, in attuazione del citato articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2019 è stata sottoscritta con Sogesid Spa una apposita convenzione per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani;
le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 9, sono destinate ad assicurare la copertura finanziaria di interventi di mantenimento della barriera idraulica, comprensivi di interventi di trattamento delle acque, di attività di caratterizzazione delle matrici ambientali contaminate e di progettazione degli interventi di bonifica;
la contabilità speciale istituita dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019, utilizzata con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 7, comma 10, al 17 luglio 2024 reca una disponibilità di 3.629.866,59 euro;
ai fini della definizione dei compensi dei componenti del Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 (CCS) e della relativa Segreteria tecnica, ai sensi della novella di cui all'articolo 8, comma 1, si applicheranno criteri analoghi a quelli utilizzati per la fissazione dei compensi previsti per i componentiPag. 100 del Comitato ETS e della relativa Segreteria tecnica, in considerazione dell'analogia delle attività svolte dai predetti Comitati in termini di livello di competenze richieste e di complessità delle questioni affrontate;
ai costi di funzionamento del Comitato CCS e della relativa Segreteria tecnica, diversi dai compensi dei relativi componenti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate allo svolgimento delle proprie funzioni a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 162 del 2011, gli oneri derivanti dalle attività previste dal predetto decreto sono posti a carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio;
con riferimento alla novella di cui al medesimo articolo 8, comma 1, l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, degli oneri derivanti dai compensi dei componenti del Comitato CSS e della relativa Segreteria tecnica, di quota dei proventi delle aste di CO2 assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2000, è conforme a quanto già previsto dalla lettera h) del medesimo comma 7, in quanto tali oneri si riferiscono a spese amministrative connesse all'autorizzazione e alla gestione del sistema CCS, che ha la finalità di incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;
le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 9, comma 2, lettera a), risultano effettivamente disponibili;
le risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 9, comma 2, lettera b), risultano effettivamente disponibili e il loro impiego non reca effetti pregiudizievoli alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse;
rilevata l'esigenza di:
modificare il comma 3 dell'articolo 4, al fine di precisare che la predetta disposizione non reca una norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, ma indica che all'attuazione delle predette disposizioni si provvede a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 2020 n. 104 del 2020;
modificare l'articolo 8, comma 2, al fine di specificare che il supporto istruttorio, tecnico e operativo allo svolgimento delle funzioni del Comitato CSS è fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dall'Istituto superiore di sanità non solo con le risorse umane e strumentali, ma anche con quelle finanziarie, disponibili a legislazione vigente;
riformulare il secondo periodo dell'articolo 10, comma 10, al fine di specificare che agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di garanzia, per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 6 del medesimo articolo 10, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, che restano acquisite all'erario,
esprime
Pag. 101PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione con le seguenti: All'attuazione;
All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: risorse umane e strumentali con le seguenti: risorse umane, strumentali e finanziarie;
All'articolo 10, comma 10, secondo periodo, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del periodo con le seguenti: si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.
ALLEGATO 2
DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo.
PARERE APPROVATO
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1937, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 89 del 2024, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
per le società concessionarie per le quali interviene la scadenza del periodo regolatorio quinquennale nell'anno 2024, oggetto della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, è da escludersi l'esigenza di qualsiasi riconoscimento tariffario intermedio, trattandosi di concessionari che, a differenza di quanto stabilito con riguardo alle società concessionarie con periodi regolatori scaduti al 31 dicembre 2023, hanno aggiornato la tariffa a decorrere dal 1° gennaio 2024 sulla base delle disposizioni convenzionali vigenti e potranno applicare l'adeguamento tariffario dal 1° gennaio 2025 sulla base dei piani economico-finanziari che saranno da questi presentati entro il 31 luglio 2024 e successivamente perfezionati entro e non oltre il 31 dicembre 2024;
agli oneri di gestione, stimati in un intervallo compreso tra 40.000 e 100.000 euro sulla base delle condizioni medie di mercato, connessi all'affidamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del servizio di valutazione documentale e contabile a primaria società di revisione abilitata al rilascio della certificazione di bilancio, da svolgersi ai fini della quantificazione del corrispettivo che ANAS Spa dovrà corrispondere alla società Autostrada tirrenica Spa per l'acquisto dei progetti da questa elaborati per la realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, ANAS Spa potrà provvedere nell'ambito del meccanismo degli oneri di investimento espressamente contemplati nel Contratto di programma ANAS, il cui ammontare complessivo è sufficiente alla copertura di tale tipologia di spesa;
la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1.2), volta a ottimizzare e ridurre i tempi di attuazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina attraverso l'introduzione di un meccanismo di approvazione del progetto esecutivo per fasi costruttive, in luogo dell'approvazione del medesimo progetto per intero, non è suscettibile di determinare effetti negativi, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sui primi anni di attuazione del progetto rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica;
l'articolo 2 non ridetermina l'ammontare delle risorse destinate alla realizzazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, stabilito dall'articolo 1, commi 272 e 273, della legge n. 213 del 2023;
la relazione del progettista di completamento del progetto definitivo dell'opera, predisposta da Stretto di Messina Spa, ha previsto, sulla base delle stime di dettaglio attualmente disponibili, un costo di investimento per i lavori di realizzazione dell'opera congruo rispetto ai finanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2024, in linea con quanto affermato dalla relazione tecnica, mentre i finanziamenti delle opere di connessione al Ponte, la cui realizzazione è a carico delle società RFI Spa e ANAS Spa, sono regolati attraverso i rispettivi contratti di programma;
Pag. 103l'avvalimento, da parte della società Stretto di Messina Spa, del personale delle società RFI Spa e ANAS Spa, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), non pregiudica lo svolgimento delle funzioni attribuite a tali società;
le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali potranno provvedere alle attività di supporto ai commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria prevista al quarto periodo del medesimo comma e analogamente a quanto previsto da precedenti disposizioni che hanno individuato specifiche figure commissariali per la realizzazione o il completamento di opere infrastrutturali;
l'Osservatorio sui commissariamenti infrastrutturali, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 3, comma 6, potrà avvalersi di esperti e consulenti, nonché stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 7, la cui relativa copertura finanziaria è individuata dal comma 8, fermo restando che il medesimo Osservatorio potrà comunque avvalersi, ai sensi di quanto previsto dal predetto comma 7, secondo periodo, delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente;
gli oneri derivanti dall'autorizzazione, prevista dall'articolo 4, comma 1, alla stipula, da parte del Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia, di un numero massimo di otto contratti di collaborazione, della durata massima di un anno e per un importo annuo non superiore a euro 40.000, al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, sono stati quantificati dalla relazione tecnica in misura pari a euro 320.000 tenendo conto del costo medio degli incarichi affidati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per analoghe attività nell'ambito delle materie di competenza del medesimo Dicastero;
dal conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale e dalla stipula dei contratti di collaborazione di cui al medesimo articolo 4, comma 1, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo la copertura dei relativi oneri già assicurata a valere sulle risorse stanziate sul capitolo di spesa 1264 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che all'interno del piano gestionale n. 1, «Organismo pubblico per la salvaguardia della Città di Venezia – spese di personale», del piano gestionale n. 2 «Organismo pubblico per la salvaguardia della Città di Venezia e della zona lagunare – spese di funzionamento» e del piano gestionale n. 4 «Organismo pubblico per la salvaguardia della Città di Venezia e della zona lagunare – somme da destinare al funzionamento», presenta disponibilità sufficienti a garantire sia le spese per l'avvio delle attività della medesima Autorità, sia le spese successive per il suo funzionamento a regime, senza pregiudizio per le spese già programmate a valere sulle medesime risorse;
con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, l'importo del costo aggiornato per la realizzazione del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, quantificato dalla relazione tecnica in misura pari a 850 milioni di euro, rappresenta una stima cautelativa in attesa della progettazione esecutiva che definirà il costo effettivo dell'opera, il quale potrebbe risentire, in futuro, delle oscillazioni al ribasso dei prezzi delle materie prime attualmente in corso, nonché dei risparmi che potrebbero prodursi in conseguenza degli avanzamenti tecnologici nella realizzazione di tali infrastrutture e delle economie che potrebbero determinarsi in relazione alle procedure di espropri nel comune di Aprilia, le quali hanno dato luogo a spese per il pagamento delle relative indennità complessivamente inferiori rispetto a quanto previsto dal quadro tecnico-economico del progetto, approvato con delibera CIPE n. 88 del 2010;
Pag. 104l'utilizzo delle disponibilità in conto residui del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021, con finalità di copertura finanziaria di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame, nonché degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 5, non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;
l'utilizzo integrale delle risorse residue autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 176, della legge n. 350 del 2003, destinate al completamento del tratto autostradale Roma-Latina, con finalità di copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge in esame, non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;
con riferimento all'articolo 6, comma 1, le somme residue relative ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa per interventi di potenziamento delle ferrovie regionali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge n. 910 del 1986 e per interventi di sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa di cui alla legge n. 211 del 1992 sono disponibili presso la stessa Cassa depositi e prestiti Spa;
all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 7, comma 5, che autorizzano il commissario straordinario incaricato dell'attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Sogesid Spa, di altre società in house o di specifiche pubbliche amministrazioni, si potrà provvedere utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse destinate agli interventi da realizzare nel medesimo sito, tenendo conto che le citate disposizioni si pongono in linea di continuità con l'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2019, che recava una analoga autorizzazione, per i medesimi interventi, in favore del Prefetto di Genova, al quale il commissario straordinario subentra ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto in esame;
in particolare, in attuazione del citato articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 27 del 2019 è stata sottoscritta con Sogesid Spa una apposita convenzione per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani;
le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 9, sono destinate ad assicurare la copertura finanziaria di interventi di mantenimento della barriera idraulica, comprensivi di interventi di trattamento delle acque, di attività di caratterizzazione delle matrici ambientali contaminate e di progettazione degli interventi di bonifica;
la contabilità speciale istituita dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019, utilizzata con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 7, comma 10, al 17 luglio 2024 reca una disponibilità di 3.629.866,59 euro;
ai fini della definizione dei compensi dei componenti del Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO2 (CCS) e della relativa Segreteria tecnica, ai sensi della novella di cui all'articolo 8, comma 1, si applicheranno criteri analoghi a quelli utilizzati per la fissazione dei compensi previsti per i componenti del Comitato ETS e della relativa Segreteria tecnica, in considerazione dell'analogia delle attività svolte dai predetti Comitati in termini di livello di competenze richieste e di complessità delle questioni affrontate;
ai costi di funzionamento del Comitato CCS e della relativa Segreteria tecnica, diversi dai compensi dei relativi componenti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie destinate allo svolgimento delle proprie funzioni a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 162 del 2011, gli oneri derivanti dalle attività previste dal predetto decreto sono posti a Pag. 105carico degli operatori interessati in base al costo effettivo del servizio;
con riferimento alla novella di cui al medesimo articolo 8, comma 1, l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, degli oneri derivanti dai compensi dei componenti del Comitato CSS e della relativa Segreteria tecnica, di quota dei proventi delle aste di CO2 assegnati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 47 del 2000, è conforme a quanto già previsto dalla lettera h) del medesimo comma 7, in quanto tali oneri si riferiscono a spese amministrative connesse all'autorizzazione e alla gestione del sistema CCS, che ha la finalità di incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emesso dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;
le risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 213 del 2023, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 9, comma 2, lettera a), risultano effettivamente disponibili;
le risorse iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate all'Agenzia del demanio per la realizzazione degli interventi infrastrutturali per l'edilizia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, utilizzate con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 9, comma 2, lettera b), risultano effettivamente disponibili e il loro impiego non reca effetti pregiudizievoli alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse;
rilevata l'esigenza di:
modificare il comma 3 dell'articolo 4, al fine di precisare che la predetta disposizione non reca una norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, ma indica che all'attuazione delle predette disposizioni si provvede a valere sulle risorse autorizzate dall'articolo 95, comma 16, del decreto-legge 2020 n. 104 del 2020;
modificare l'articolo 8, comma 2, al fine di specificare che il supporto istruttorio, tecnico e operativo allo svolgimento delle funzioni del Comitato CSS è fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dall'Istituto superiore di sanità non solo con le risorse umane e strumentali, ma anche con quelle finanziarie, disponibili a legislazione vigente;
riformulare il secondo periodo dell'articolo 10, comma 10, al fine di specificare che agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo di garanzia, per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 6 del medesimo articolo 10, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, che restano acquisite all'erario,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione con le seguenti: All'attuazione;
All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole: risorse umane e strumentali con le seguenti: risorse umane, strumentali e finanziarie;
All'articolo 10, comma 10, secondo periodo, sostituire le parole da: si provvede fino alla fine del periodo con le seguenti: si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che restano acquisite all'erario.