ALLEGATO
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo.
PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE
ART. 9.
Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni)
1. All'articolo 635, terzo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro».
9.08. (Nuova formulazione) Iezzi, Bordonali.
ART. 10.
Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) al comma 6-quater, dopo le parole: «l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale,» sono inserite le seguenti: «nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater del codice penale, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico,».
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: e alle loro pertinenze, nonché con le seguenti: e alle loro pertinenze nonché in materia di flagranza differita, e.
10.5. (Nuova formulazione) Iezzi, Bordonali.
ART. 24.
Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, dopo le parole: si avvalgono inserire le seguenti: , dal momento della concessione del mutuo,.
24.3. (Nuova formulazione) Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.