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Resoconti delle Giunte e Commissioni

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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 luglio 2024
355.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 94

ALLEGATO 1

Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032. C. 1956 sen. Calandrini, approvata dalla 7a Commissione del Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 1956 sen. Calandrini, approvata dalla 7a Commissione del Senato, recante «Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

5-02684 Cavandoli: Chiarimenti circa la natura dei contributi consortili ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del relativo diritto di riscossione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla qualificazione giuridica dei contributi che, ai sensi dell'articolo 860 del codice civile, sono obbligati a corrispondere ai consorzi di bonifica i proprietari dei beni situati nel perimetro del consorzio.
  Gli Onorevoli evidenziano il contrasto interpretativo nelle pronunce della Corte di Cassazione in merito alla natura di tributaria del cennato contributo e, pertanto, chiedono al Governo «se intenda chiarire la natura tributaria dei contributi consortili – obbligazioni periodiche o tributi erariali – al fine di addivenire ad un'interpretazione inequivocabile circa la durata del diritto alla riscossione».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La disciplina in materia di contributo di bonifica è dettata dall'articolo 860 del codice civile il quale prevede che «i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica, e dal regio decreto n. 215 del 1933, recante “Nuove norme per la bonifica integrale”».
  Tale materia rientra, altresì, nelle materie di competenza regionale (articolo 117 della Costituzione).
  In merito ai presupposti dell'imposizione consorziale, affinché il consorzio sia legittimato a pretendere il contributo consortile non è sufficiente la sola inclusione dell'immobile nel comprensorio di bonifica, ma è altresì necessario, ai sensi dell'articolo 860 del codice civile e articolo 10 del regio decreto n. 215 del 1933, che sussista un benefìcio diretto e specifico per il consorziato-contribuente.
  In tal senso si è pronunciata la Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 8960 del 14 ottobre 1996, che ha stabilito che gli immobili devono conseguire un incremento di valore direttamente riconducibile alle opere di bonifica e alla loro manutenzione.
  Tale orientamento è stato da ultimo ribadito anche dall'ordinanza della Cassazione 26647 del 9 settembre 2022, la quale ha chiarito che il beneficio per il contribuente deve consistere nella fruizione o fruibilità concreta e non meramente astratta dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva e giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.
  La natura tributaria del contributo, affermata nella predetta sentenza dalla Cassazione, è stata altresì oggetto di scrutinio da parte della Corte Costituzionale, secondo cui i contributi consortili sono «assimilabili» alle entrate tributarie con riferimento ai profili procedimentali della riscossione coattiva.
  Nella sentenza n. 26 del 26 febbraio 1998, il giudice delle leggi ha chiarito che «In definitiva, il quadro normativo e giurisprudenziale esaminato conduce a valutazioni non dissimili da quelle poste a base dell'indirizzo di questa Corte, già ricordato. Ed invero, i contributi in questione non sono configurabili, per caratteri ontologici, come prestazioni patrimoniali aventi la identica natura giuridica dei tributi erariali e non rientrano quindi integralmente nel sistema disciplinare delle imposte dirette, cosicché al massimo sì può riscontrare – come già rilevato dalle Sezioni unite della Cassazione – una loro “assimilazione” alle Pag. 96entrate tributarie, peraltro solo parziale e limitata, per quanto qui interessa, ai profili procedimentali della riscossione coattiva».
  Secondo una parte della giurisprudenza della Corte di cassazione la riscossione di tali contributi si prescrive in dieci anni alla stregua dei tributi erariali (Cassazione 13139/2022).
  Viceversa, altri arresti dei giudici di legittimità hanno statuito che la riscossione di detti tributi periodici si prescrive in cinque anni in quanto vanno considerati come obbligazioni periodiche e di durata richiamate dall'articolo 2948, n. 4) codice civile (Cassazione 31240/2023).
  Tanto premesso, vale osservare che, rispetto allo specifico quesito sollevato qualsiasi documento di prassi dell'Amministrazione finanziaria volto a chiarire la natura del contributo, anche con riguardo ai termini della sua esazione, non potrebbe condizionare l'orientamento esegetico maturato in sede giurisdizionale.
  Al fine di chiarire la natura giuridica dei contributi in argomento, ove persista il divisato contrasto giurisprudenziale, sarà valutata l'opportunità di introdurre una norma di natura interpretativa.

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ALLEGATO 3

5-02685 Borrelli: Agevolazioni straordinarie di carattere tributario e finanziario destinate alla comunità flegrea.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento ai fenomeni bradisismici che hanno interessato, da ultimo, la vasta area vulcanica dei Campi Flegrei.
  Tenuto conto che, a parere dell'Interrogante, molti cittadini si trovano nella paradossale situazione di dover pagare regolarmente le rate dei mutui o tributi, come Imu e Tari, relativi ad immobili che non risultano nella loro disponibilità, si chiede di sapere «se non (si) ritenga, anche al fine di dare risposte concrete alla comunità flegrea, di dover adottare nell'ambito delle suddette strategie emergenziali ulteriori iniziative straordinarie come la moratoria sui mutui e la sospensione dei termini di versamento dei tributi per gli sfollati e per le attività imprenditoriali sospese».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  È pur vero che il Ministro dell'economia e delle finanze può prevedere ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000 in favore di contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e contributivi.
  Pur tuttavia, va evidenziato che, rispetto agli eventi de quibis; non risulta essere stata adottata la preventiva dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri disposta ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c) e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile».
  Vale, inoltre, soggiungere che l'eventuale adozione delle iniziative straordinarie sollecitate dall'Interrogante, inoltre, reca oneri per la finanza pubblica per i quali è necessario individuare idonei mezzi di copertura finanziaria.

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ALLEGATO 4

5-02681 Matera: Iniziative volte a superare le criticità relative all'apertura di nuove partite IVA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano come negli ultimi mesi, con riferimento al rilascio di nuove partite IVA da parte degli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate, si sarebbero registrati diversi ritardi che potrebbero dipendere dall'applicazione della norma di cui all'articolo 1, comma 148, della legge n. 197 del 2022 (Legge di bilancio 2023), che prevede il rafforzamento dell'attività di presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA da parte dell'Agenzia delle entrate.
  Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere quali iniziative si intendano intraprendere al fine di superare le criticità sopra richiamate.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1, comma 148, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha introdotto, dopo il comma 15-bis, dell'articolo 35, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i commi 15-bis.1 e 15-bis.2, che prevedono ulteriori strumenti di prevenzione e contrasto ai fenomeni di evasione connessi al rilascio di nuove partite IVA.
  In particolare, il comma 15-bis.1 stabilisce che, sulla base di specifiche analisi del rischio connesso alla partita IVA, l'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona per fornire la prova dell'effettivo esercizio dell'attività e dell'insussistenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione del contribuente o di esito negativo dei riscontri operati, l'ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita IVA. Il comma 15-bis.2 prevede che il soggetto destinatario di un provvedimento di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1 può successivamente richiedere una nuova partita IVA – come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituiti successivamente al provvedimento di cessazione – solo previa presentazione di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria della durata di tre anni e importo minimo di euro 50.000 (o, comunque, parametrato alle violazioni fiscali commesse, se di importo superiore).
  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 maggio 2023, protocollo n. 156803/2023, è stata data attuazione alla novella normativa, stabilendo criteri e modalità che gli uffici dell'Agenzia devono seguire per individuare tempestivamente i soggetti che presentano criticità e anomalie. Il provvedimento delinea, in particolare, le modalità operative dell'istruttoria e dei riscontri che l'ufficio dovrà effettuare prima di procedere alla eventuale cessazione della partita IVA; inoltre, specifica le attività che gli uffici dell'Agenzia devono seguire in caso di eventuale successiva richiesta di attribuzione di nuova partita IVA da parte del soggetto destinatario del provvedimento di cessazione. Al provvedimento, è stato anche allegato un fac-simile di polizza fideiussoria.
  Sempre nel corso del 2023, successivamente all'emanazione del provvedimento, l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti agli uffici interessati, in merito (i) ai soggetti destinatari delle nuove disposizioni; (ii) alle modalità di richiesta della nuova partita IVA; (iii) ai riscontri da effettuare sulla polizza fideiussoria e (iv) alle modalità di determinazione degli importi oggetto di garanzia.
  In tali casi, dunque, i tempi per il rilascio della partita IVA sono più ampi rispetto a quelli ordinari in quanto, come Pag. 99detto, devono essere effettuati dai competenti uffici dell'Agenzia i necessari controlli previsti dalla normativa sopra richiamata.
  Tanto premesso, l'Agenzia fa presente che, allo stato attuale, non sono note criticità generalizzate connesse al rilascio di nuove partite IVA ai destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ferma restando la disponibilità da parte della stessa a esaminare eventuali specifiche segnalazioni di ritardi per poterne valutare le cause e, se del caso, porre in essere le conseguenti azioni correttive.

Pag. 100

ALLEGATO 5

5-02682 Merola: Specificazione dei dati relativi alle agevolazioni IRPEF indicate nel rapporto sulle spese fiscali 2023.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento ai dati contenuti nel Rapporto annuale sulle spese fiscali per il 2023, allegato al disegno di legge di bilancio 2024, in cui risultano censite le spese fiscali previste a legislazione vigente e indicata la quantificazione degli effetti finanziari di 411 misure agevolative in relazione agli anni 2024, 2025 e 2026.
  Inoltre, gli Onorevoli evidenziano che l'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1,1.1 e 1.2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega per la riforma fiscale, tra i princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche richiama:

  «1) la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo:

   1.1) alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità, e ai costi sostenuti per la crescita dei figli;

   1.2) alla tutela del bene costituito dalla casa, in proprietà o in locazione, e di quello della salute delle persone, dell'istruzione e della previdenza complementare;».

  Tanto premesso, con la presente interrogazione chiedono di conoscere con riferimento ai dati riportati nel citato Rapporto spese fiscali per il 2023 «quale sia la quota strutturale e non strutturale delle agevolazioni e il valore disaggregato delle singole misure strutturali riconducibili alla revisione delle detrazioni IREPF prevista dall'articolo 5, comma 1); lettera a); numero 1) punti 1.1) e 1.2) della Legge n. 111 del 9 agosto 2023 inerenti ai beneficiari relativi alla composizione del nucleo familiare, alla tutela del bene casa e all'istruzione».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Anzitutto non appare chiaro cosa debba intendersi per componente strutturale delle misure agevolative.
  Infatti, come espressamente precisato nella parte introduttiva del Rapporto 2023 al paragrafo II, la Commissione preposta alla redazione del documento, al fine di stabilire cosa rappresenti o meno una spesa fiscale, ha ritenuto di adottare all'unanimità l'approccio del benchmark legale.
  La Commissione evidenzia che «con tale metodo il sistema tributario di riferimento è identificato con quello vigente (current tax law): si cerca di stabilire, caso per caso, se un'agevolazione rappresenti una caratteristica strutturale del tributo, che ne definisce il suo assetto “normale”, oppure rappresenti una deviazione dalla norma. Solo in questo secondo caso la disposizione è ritenuta spesa fiscale.
  La definizione di spesa fiscale si basa sull'uso di una serie di regole pratiche. Un criterio comunemente usato è quello di fare riferimento al numero di soggetti interessati dalla norma e alla dimensione della perdita di gettito: quando il beneficio riguarda una platea molto ampia di contribuenti e ha implicazioni finanziarie rilevanti, si può ragionevolmente supporre che la norma si riferisca in genere alla Pag. 101struttura del tributo e si possa escludere che sia una spesa fiscale.».
  Pertanto, tutte le misure agevolative elencate nel Rapporto sono da considerarsi non strutturali.
  Con riferimento, invece, alla richiesta di conoscere il valore disaggregato delle singole misure strutturali riconducibili alla revisione delle detrazioni Irpef prospettata dall'articolo 5, comma 1, della legge delega di riforma del sistema fiscale, si riportano di seguito alcuni dati di sintesi relativi alle misure contenute nel Rapporto 2023.
  In particolare, il Rapporto spese fiscali (RSF) 2023 presenta 625 voci, classificate secondo Missioni, analoghe alle missioni di spesa considerate nel bilancio dello Stato, al fine di raggrupparle per finalità omogenee.

RSF 2023

Missione

Numero Spese
fiscali

1

  M9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

31

2

  M10 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

27

3

  M11 Competitività e sviluppo delle imprese

109

4

  M13 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto

8

5

  M16 Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo

0

6

  M17 Ricerca e innovazione

6

7

  M18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

12

8

  M19 Casa e assetto urbanistico

58

9

  M20 Tutela della salute

20

10

  M21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

28

11

  M22-23 Istruzione scolastica - Istruzione universitaria e formazione post-universitaria

20

12

  M24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

102

13

  M25 Politiche previdenziali

13

14

  M26 Politiche per il lavoro

59

15

  M27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

0

16

  M28 Sviluppo e riequilibrio territoriale

21

17

  M29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio

93

18

  M30 Giovani e sport

14

19

  M31 Turismo

4

625

  Come si evince dalla Tabella sopra riportata sono 213 le misure agevolative inerenti alla composizione del nucleo familiare, la tutela del bene casa, la tutela della salute, all'istruzione e alle politiche previdenziali e per ognuna di esse il Rapporto indica, quando è stato possibile stimarla, una valutazione in termini finanziari.
  Relativamente alle Missioni, invece, il Rapporto non fornisce un totale degli effetti finanziari in termini di gettito.
  Come viene ribadito nel Rapporto stesso «si deve procedere con cautela nell'indicare il totale degli effetti finanziari delle misure fiscali in ciascuna missione, o il valore complessivo degli effetti delle spese Pag. 102fiscali di tutte le missioni considerate, visti gli inconvenienti di una semplice aggregazione per somma, ampiamente sottolineati dalla letteratura e già richiamati nei precedenti rapporti. La somma degli effetti finanziari delle singole misure non corrisponde di fatto all'effetto combinato delle stesse in ragione dell'influenza reciproca (esternalità) tra i vari interventi. L'effetto finanziario di ogni singola misura è stimato assumendo che il resto del sistema resti invariato, cioè che le altre misure rimangano in vigore; perciò, la somma degli effetti stimati per ogni singola misura non sarebbe corretta e avrebbe un significato distorto».

Pag. 103

ALLEGATO 6

5-02683 Fenu: Dati concernenti i crediti di imposta richiesti e i relativi progetti di investimento nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica).

TESTO DELLA RISPOSTA

  In riferimento al quesito posto dagli onorevoli interroganti, fermo rimanendo quanto già dichiarato nella seduta svolta da questa Commissione lo scorso 24 luglio in risposta alla interrogazione n. 5-02654, si comunica che sono in corso le interlocuzioni del Ministro Fitto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate al fine di avere un quadro esaustivo del numero di soggetti richiedenti il credito d'imposta, suddivisi per dimensione dell'azienda e per tipologia di investimento, nonché per la loro localizzazione territoriale e per stato di attuazione dell'investimento medesimo.