ALLEGATO 1
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
ART. 9.
Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifica all'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni)
1. All'articolo 635, terzo comma, del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti di cui al primo periodo sono commessi con violenza alla persona o con minaccia, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni e della multa fino a 15.000 euro».
9.08. (Nuova formulazione) Iezzi, Bordonali.
ART. 10.
Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
b-bis) al comma 6-quater, dopo le parole: «l'arresto ai sensi dell'articolo 380 del codice di procedura penale,» sono inserite le seguenti: «nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater del codice penale, commesso in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico,».
Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: e alle loro pertinenze, nonché con le seguenti: e alle loro pertinenze nonché in materia di flagranza differita, e.
10.5. (Nuova formulazione) Iezzi, Bordonali.
ART. 13.
Nel capo II, dopo l'articolo 13 inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)
1. Al fine di evitare che l'assunzione di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa (Cannabis sativa L.) o contenenti tali infiorescenze possa favorire, attraverso alterazioni dello stato psicofisico del soggetto assuntore, comportamenti che espongano a rischio la sicurezza o l'incolumità pubblica ovvero la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «della filiera» sono inserite le seguenti: «industriale»;
2) al comma 3, alinea, le parole: «la coltura della canapa finalizzata» sono sostituite dalle seguenti: «in via esclusiva la coltura della canapa comprovatamente finalizzata»;
3) al comma 3, lettera b), le parole: «dell'impiego e del consumo finale» sono sostituite dalle seguenti: «della realizzazione» e dopo la parola: «locali», sono aggiunte le seguenti: «, per gli usi consentiti dalla legge»;
Pag. 574) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Restano ferme le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 2, lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente parola: «professionale»;
2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Sono vietati l'importazione, la cessione, la lavorazione, la distribuzione, il commercio, il trasporto, l'invio, la spedizione e la consegna delle infiorescenze della canapa coltivata ai sensi del comma 1 del presente articolo, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti o costituiti da tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dal titolo VIII del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
13.06. (Nuova formulazione) Il Governo.
ART. 15.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Dotazione di videocamere alle Forze di polizia)
1. Le Forze di polizia impiegate nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno possono essere dotate di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento.
2. Nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.956.804 per l'anno 2024, di euro 7.929.754 per l'anno 2025 e di euro 10.602.656 per l'anno 2026, da destinare:
a) per euro 2.000.000 per l'anno 2024, euro 3.000.000 per l'anno 2025 e euro 4.223.200 per l'anno 2026 alla Polizia di Stato;
b) per euro 2.000.000 per l'anno 2024, euro 3.000.000 per l'anno 2025, euro 4.449.702 per l'anno 2026 all'Arma dei carabinieri;
c) per euro 789.054 per l'anno 2024 e euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 al Corpo della Guardia di finanza;
d) per euro 167.750 per l'anno 2024 al Corpo di Polizia penitenziaria.
4. Agli oneri derivanti dal del comma 3, pari a 4.956.804 per l'anno 2024, euro 7.929.754 per l'anno 2025 e euro 10.602.656 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 789.054 per l'anno 2024 e euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2025 e 2026;
2) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro per euro 167.750 per l'anno 2024;
Pag. 583) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 2.000.000 di euro per l'anno 2024, 3.000.000 di euro per l'anno 2025 e 4.223.200 euro per l'anno 2026;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa euro 2.000.000 per l'anno 2024, euro 3.000.000 per l'anno 2025, euro 4.449.702 per l'anno 2026.
15.06. (Nuova formulazione) Iezzi, Ravetto, Urzì.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze armate)
1. A decorrere dall'anno 2024, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, al personale delle Forze armate, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti del dipendente deceduto, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere corrisposta, anche in modo frazionato, su richiesta dell'interessato e compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'amministrazione di appartenenza, una somma, complessivamente non superiore a euro 10.000 per ciascuna fase del procedimento, destinata alla copertura delle spese legali, salva rivalsa se al termine del procedimento è accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del presente articolo qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata in sede disciplinare la responsabilità per grave negligenza.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenuto nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite di euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
15.010. (Nuova formulazione) Iezzi, Ravetto, De Corato, Gardini, Kelany, Michelotti, Montaruli, Mura, Sbardella, Urzì, Buonguerrieri, Dondi, La Salandra, Maschio, Palombi, Pellicini, Pulciani, Varchi, Vinci, Barelli, Nazario Pagano, Paolo Emilio Russo, Calderone, Patriarca, Pittalis.
ALLEGATO 2
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo.
PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE
ART. 15.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Dotazione di videocamere alle Forze di polizia)
1. Le Forze di polizia impiegate nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno possono essere dotate di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l'attività operativa e il suo svolgimento.
2. Nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza.
3. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata la spesa di euro 4.956.804 per l'anno 2024, di euro 7.929.754 per l'anno 2025 e di euro 10.602.656 per l'anno 2026, da destinare:
a) per euro 2.000.000 per l'anno 2024, euro 3.000.000 per l'anno 2025 e euro 4.223.200 per l'anno 2026 alla Polizia di Stato;
b) per euro 2.000.000 per l'anno 2024, euro 3.000.000 per l'anno 2025, euro 4.449.702 per l'anno 2026 all'Arma dei carabinieri;
c) per euro 789.054 per l'anno 2024 e euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 al Corpo della Guardia di finanza;
d) per euro 167.750 per l'anno 2024 al Corpo di Polizia penitenziaria.
4. Agli oneri derivanti dal del comma 3, pari a 4.956.804 per l'anno 2024, euro 7.929.754 per l'anno 2025 e euro 10.602.656 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 789.054 per l'anno 2024 e euro 1.929.754 per ciascuno degli anni 2025 e 2026;
2) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro per euro 167.750 per l'anno 2024;
3) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 2.000.000 di euro per l'anno 2024, 3.000.000 di euro per l'anno 2025 e 4.223.200 euro per l'anno 2026;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa euro 2.000.000 per l'anno 2024, euro 3.000.000 per l'anno 2025, euro 4.449.702 per l'anno 2026».
15.07. (Nuova formulazione) Mauri, Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Di Biase.
ART. 23.
Nel capo III, dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di forniture di servizi di telefonia mobile)
1. All'articolo 98-undetricies del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Se il cliente è cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, deve essere acquisita copia del titolo di soggiorno di cui lo stesso è in possesso»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Quando il cliente non dispone dei documenti previsti dal comma 1 perché oggetto di furto o smarriti, l'impresa acquisisce copia della relativa denuncia.
1-ter. La condanna per il delitto di cui all'articolo 494 del codice penale, quando il fatto è commesso al fine della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 del presente articolo, comporta l'incapacità di contrarre con gli operatori per un periodo da sei mesi a due anni».
Art. 23-ter.
1. All'articolo 30 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 19 è inserito il seguente:
«19-bis. Ferme le sanzioni previste dal comma precedente, le imprese autorizzate alla vendita delle schede elettroniche S.I.M. da parte degli operatori, in caso di inosservanza degli obblighi di identificazione imposti dal comma 1, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-bis dell'articolo 98-undetricies, soggiacciono alla sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da cinque a trenta giorni.».
23.04. (Nuova formulazione) Donzelli, Michelotti, La Porta, Sbardella.
ART. 24.
Al comma 1, capoverso Art. 14-bis, comma 2, sostituire le parole: gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con le seguenti: i revisori legali, gli esperti contabili, gli avvocati e i dottori commercialisti iscritti ai rispettivi ordini professionali.
24.6. (Nuova formulazione) Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D'Orso, Giuliano, Penza.