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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 agosto 2024
356.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 24

ALLEGATO 1

Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032. C. 1956, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1956, già approvata dal Senato, recante «Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032»;

   rilevato che:

    la proposta intende celebrare, in occasione del centesimo anno di fondazione, il comune di Latina, salvaguardandone e promuovendone il patrimonio storico, culturale, architettonico, sociale e ambientale, quale luogo di particolare rilievo nella storia dell'architettura italiana del XX secolo, con particolare riferimento alla corrente architettonica del razionalismo italiano, delle bonifiche, dell'accoglienza, del dialogo interculturale e della riflessione storica, sia a livello nazionale che internazionale;

    a tal fine il provvedimento individua gli obiettivi delle iniziative connesse alle celebrazioni e istituisce la Fondazione «Latina 2032», quale ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura cui sono demandate attività connesse alle celebrazioni, disciplinandone conseguentemente il patrimonio;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   il provvedimento è riconducibile alla promozione e organizzazione delle attività culturali, affidate alla potestà legislativa concorrente di Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni»,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 25

ALLEGATO 2

Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1997, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, approvato dal Senato;

   rilevato che:

    il comma 2 del disegno di legge di conversione, introdotto dal Senato, prevede l'abrogazione del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione», disponendo nel contempo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi durante la sua vigenza;

    contestualmente il Senato ha introdotto disposizioni aggiuntive al decreto-legge n. 76 del 2024, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento le corrispondenti disposizioni del decreto-legge di cui si prevede l'abrogazione;

    a seguito dell'esame da parte del Senato, il decreto-legge consta dunque di 28 articoli, in luogo degli originari 12, organizzati in cinque capi;

    il Capo I, rubricato Ricostruzione post-calamità, è costituito dagli articoli da 1 a 7-bis, che recano prevalentemente interventi in favore dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1o maggio 2023, introducendo modifiche al relativo decreto-legge 1o giugno 2023, n. 61 (convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100);

    il Capo II, costituito dagli articoli 8, 8-bis e 9, reca disposizioni di protezione civile;

    il Capo II-bis, recante ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi flegrei (costituito dagli articoli da 9-bis a 9-undecies) e il Capo II-ter, recante disposizioni per interventi di protezione civile e di coesione (costituito dagli articoli 9-duodecies e 9-terdecies), introdotti nel corso dell'esame da parte del Senato, riprendono, con alcune modificazioni, il contenuto del richiamato decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91;

    il Capo III, costituito dagli articoli da 10 a 12, reca disposizioni urgenti per lo svolgimento di grandi eventi internazionali);

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza concorrente in materia di protezione civile (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) mentre, con riferimento a singole disposizioni rilevano, tra le altre, le materie ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e ordine pubblico e sicurezza, attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato Pag. 26dall'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere g) e h), della Costituzione;

   la giurisprudenza costituzionale appare orientata (sentenza n. 7 del 2016) a ritenere la previsione dell'intesa la forma più idonea di coinvolgimento regionale in caso di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale ovvero (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019) in presenza di un «nodo inestricabile» di competenze esclusive, concorrenti e residuali nel quale non sia possibile stabilire una competenza prevalente, potendosi quindi procedere, sembra desumersi, negli altri casi (come la prevalenza di una competenza esclusiva statale) alla previsione del parere;

   il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in particolare: l'articolo 9-ter, al comma 8, prevede che il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei pianificati e non ancora ultimati, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi, sia disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania e sentiti i sindaci dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli; e l'articolo 9-novies, al comma 8, rimanda a un decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottarsi previa intesa con il Presidente della regione Campania, la definizione, tra l'altro, dei criteri di riparto tra i comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di riparazione e riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili;

   ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali potrebbero essere previste con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 1, 3 e 13.

  per quanto attiene al rispetto degli altri principi costituzionali:

   con riferimento alle norme di interpretazione autentica recate dagli articoli 7 e 11 la Corte costituzionale, nella sentenza n. 70 del 2020, ha rilevato che al legislatore «non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata»;

   in merito alla confluenza del decreto-legge n. 91 del 2024, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati ha costantemente raccomandato di evitare forme di confluenza tra decreti-legge contemporaneamente all'esame delle Camere per la loro conversione in legge, limitandola a circostanze di eccezionale gravità da motivare adeguatamente nel corso dell'esame parlamentare;

   anche la lettera del Presidente della Repubblica ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021 segnala che «la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare»;

   infine, la recente ordinanza n. 30 del 2024, con cui la Corte costituzionale (richiamando sue precedenti pronunce, in particolare le sentenze n. 22 del 2012, n. 58 del 2018 e n. 110 del 2023) ha definito siffatta tecnica normativa «tortuosa» e «frutto di un anomalo uso del peculiare procedimento di conversione del decreto-legge che reca pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, principi questi funzionali a garantire certezza nella concreta applicazione della legge»,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 27

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della performance. Atto n. 169.

PARERE APPROVATO

  La I Commissione della Camera dei deputati,

   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (Atto n. 169);

   rammentato che:

    lo schema in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base al quale l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia;

    la richiamata disposizione della legge n. 400 del 1988 prevede l'osservanza di specifici criteri, tra i quali il riordino degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, ai quali sono attribuite esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

   considerato che:

    l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro – attualmente determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180 – viene rivista al fine di adeguarla all'ampia riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), effettuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, e alle ulteriori modifiche normative sopravvenute;

    l'articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) prevede l'incremento di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, delle risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero;

    è stata disposta dal comma 8 dell'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, l'istituzione, nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto, di un posto aggiuntivo di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa;

   rilevato che:

    lo schema istituisce il nuovo Ufficio del consigliere diplomatico; ricomprende più chiaramente le segreterie dei Sottosegretari di Stato nell'elenco degli uffici di diretta collaborazione; dispone che i Capi degli uffici siano nominati dal Ministro con proprio decreto per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario; attribuisce al Capo dell'Ufficio di gabinetto il potere di organizzare gli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, di assegnare il personale e le risorse finanziarie e strumentali; innova la disciplina dei possibili vice capi, individuando specifici requisiti professionali e attribuendo l'eventuale nomina al Ministro; organizza l'Organismo indipendente di valutazionePag. 28 della performance (OIV) – istituito presso il Ministero ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – in forma monocratica, anziché collegiale come attualmente previsto;

    lo schema incrementa il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, che dalle attuali 75 unità è aumentato a 100 unità, al quale si aggiunge quello previsto per le Segreterie dei sottosegretari e per l'OIV, nonché quello per i responsabili degli uffici, prevedendo inoltre la possibilità che siano chiamati a collaborare con il Ministro un massimo di 5 consiglieri a titolo gratuito,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 29

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE. Atto del Governo n. 165.

PARERE APPROVATO

  La I Commissione della Camera dei deputati,

   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE (Atto n. 165);

   preso atto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dal Garante per la protezione dei dati personali;

   premesso che:

    la direttiva (UE) 2022/2557 – oggetto di recepimento –, mutando prospettiva rispetto alla precedente direttiva 2008/114/CE, pone l'accento, ancor più che sulle infrastrutture, sui soggetti, definiti «critici», che forniscono i servizi essenziali;

    lo schema di decreto, promuovendo la resilienza dei soggetti fornitori, propone misure volte a garantire che i servizi essenziali per il mantenimento di funzioni vitali della società, di attività economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell'ambiente siano forniti senza impedimenti;

   considerato che:

    ai sensi dell'articolo 2 dello schema di decreto, per «soggetto critico» si intende un soggetto pubblico o privato individuato dalle Autorità settoriali competenti (ASC), di cui all'articolo 5, nell'ambito delle categorie di soggetti che forniscono servizi essenziali, operando nei settori – energia, trasporti, bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, salute, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, enti della pubblica amministrazione, produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, spazio e acque irrigue – e sottosettori di cui all'allegato A dello stesso schema di decreto;

    lo schema di decreto non si applica agli organi e alle articolazioni della pubblica amministrazione che operano nei settori della pubblica sicurezza, della difesa nazionale o dell'attività di contrasto dei reati, nonché agli organismi di informazione per la sicurezza, all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al Parlamento, alla Banca d'Italia, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e agli organi giudiziari, restando impregiudicata la responsabilità dello Stato di tutelare la sicurezza nazionale, la difesa e le altre funzioni essenziali dello Stato;

    l'articolo 3 determina le competenze della Presidenza del Consiglio, attribuendole in via esclusiva l'alta direzione e la responsabilità generale delle politiche per la resilienza dei soggetti critici e l'adozione della relativa strategia nazionale, sentito il Comitato interministeriale per la resilienza (CIR), di cui all'articolo 4;

    l'articolo 5 designa le Autorità settoriali competenti (ASC) – cui sono attribuiti compiti di vigilanza, ispezione, controllo e richiesta di informazioni in relazione all'attuazione, da parte dei soggetti critici, delle misure di resilienza (articolo 20), nonché alcune competenze in materia di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni amministrative, nei limiti indicati dallo stesso schema di decreto (articolo 21) – ed istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un punto di contatto unico (PCU), che compie la valutazione del rischio dello Stato, tiene l'elenco dei soggetti critici ed è preposto alla cooperazione e allo scambio di informazioniPag. 30 in sede europea, nonché al compimento di attività di sostegno, unitamente alle ASC, dei soggetti critici;

    sono previste forme di collaborazione tra le ASC e le regioni, tramite accordo in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nei casi di cui all'articolo 5, comma 2;

    i criteri che le ASC ed il PCU devono utilizzare per determinare la «rilevanza» degli effetti negativi di un eventuale incidente sulla fornitura di servizi essenziali sono definiti dall'articolo 9;

    l'articolo 10 prevede una disciplina derogatoria per i soggetti critici dei settori bancario, delle infrastrutture dei mercati finanziari e delle infrastrutture digitali, che sono esclusi dall'applicazione di alcune discipline, tra cui quelle concernenti la cooperazione con gli Stati membri dell'Unione europea e gli obblighi di resilienza dei soggetti critici;

    è istituita la Conferenza dei soggetti critici (CRSC) all'articolo 11, mentre la direttiva (UE) 2022/2557, all'articolo 19, istituisce il gruppo per la resilienza dei soggetti critici, con il compito di sostenere la Commissione europea e di agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni;

    i soggetti critici sono tenuti a compiere una valutazione del rischio – tenendo conto di molteplici aspetti indicati dall'articolo 13 –, nonché ad adottare misure tecniche, di sicurezza e di organizzazione per garantire la propria resilienza, designare un soggetto che assicuri l'attuazione degli adempimenti previsti dallo schema di decreto ed infine predisporre e applicare un piano di resilienza;

    all'articolo 15 è previsto un procedimento per l'acquisizione dei precedenti personali delle persone che svolgono attività o ricoprono ruoli di rilievo nelle strutture dei soggetti critici e, all'articolo 16, è disciplinata la procedura di notifica da seguire in caso di incidente, sia di carattere nazionale che transfrontaliero;

    gli articoli 17 e 18 dettano una disciplina particolare per i soggetti critici di particolare rilevanza europea (SCRE) – per l'individuazione dei quali si fa rinvio ai criteri e alla procedura stabiliti dalla direttiva (UE) 2022/2557 – prevedendo altresì il compimento di missioni di consulenza ad opera del PCU, in raccordo con la Commissione europea e le ASC;

    l'articolo 22 prevede, a decorrere dal 18 ottobre 2024, l'abrogazione del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, recante attuazione della direttiva 2008/114/CE,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 31

ALLEGATO 5

Missione presso la sede dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX) a Varsavia il 1o luglio scorso.

  Nella giornata del 1o luglio scorso il Presidente della I Commissione, on. Nazario Pagano, insieme con l'onorevole Sara Kelany (FdI), ha partecipato a una visita presso la sede dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (FRONTEX) a Varsavia.
  Nella prima parte della visita si sono svolti incontri con i vertici dell'Agenzia, in particolare con il direttore esecutivo, Hans Leijtens, con il vice direttore esecutivo, Lars Gerdes, con i direttori della divisione per la gestione delle operazioni, Disma Malgarini, e della divisione intelligence, Stefano Failla.
  Nel suo intervento introduttivo, il direttore esecutivo ha preliminarmente ribadito l'importanza delle modifiche ai compiti e agli strumenti dell'Agenzia disposte dal Regolamento 2019/1896, a seguito delle crisi migratoria del 2015. Il nuovo Regolamento infatti ha reso Frontex un'agenzia operativa, unica nel suo genere in Europa, chiamata a sostenere gli Stati membri nella gestione efficace ed efficiente delle frontiere esterne nonché nell'affrontare le sfide migratorie e le minacce a tali frontiere. Dal 2019 l'Agenzia ha così intensificato il proprio sostegno operativo a favore degli Stati membri, rispondendo largamente alle esigenze degli stessi, anche in relazione alle attività connesse ai rimpatri. Considerato che il periodo per rendere operativo il mandato di Frontex, stabilito nel richiamato Regolamento, è ancora in corso e proseguirà fino al 2027, il direttore esecutivo ha auspicato una crescita dell'attività dell'Agenzia nel 2027, per un valore pari a 2 miliardi di euro e per un ammontare di agenti pari a 10.000.
  Leijtens ha quindi illustrato brevemente la riforma della struttura amministrativa dell'Agenzia, definita nello scorso marzo, che ha portato alla nomina di tre vice direttori esecutivi e di due divisioni indipendenti, rispettivamente competenti per l'intelligence e la strategia, la governance e le relazioni internazionali.
  A questo riguardo, ha ricordato che Frontex ha tre tipi di personale: personale di categoria 1), le guardie di frontiera in servizio con una propria uniforme e un'arma di ordinanza; personale di categoria 2), distaccato dagli Stati membri, quali forze di polizia e Guardia di Finanza; personale di categoria 3) a contratto. La presenza dell'Italia, particolarmente qualificata, è più consistente nell'ambito del personale di categoria 1) e 2).
  Ha infine concluso che per il futuro Frontex dovrà anche effettuare maggiori investimenti in nuove tecnologie.
  Dopo l'introduzione di Leijtens ha preso la parola il Presidente Pagano, che, anche al fine di approfondire temi già affrontati in occasione della audizione dello stesso Leijtens innanzi alla Commissione affari costituzionali, lo scorso 13 marzo, ha posto alcuni quesiti concernenti:

   l'adeguatezza e la chiarezza del mandato stabilito di Frontex, quale stabilito dal quadro giuridico vigente e la opportunità di modificarlo per superare elementi di incertezza e controversia;

   l'efficacia della collaborazione tra l'Agenzia e le autorità nazionali coinvolte nella gestione delle frontiere, in particolare quelle italiane;

   l'adeguatezza del bilancio di Frontex, che per il 2024 è stato oggetto di un taglio di oltre 69 milioni di euro.

  È quindi intervenuta l'onorevole Kelany che ha richiamato l'attenzione degli interlocutori circa:

   le ragioni della sospensione dello scambio sistematico e regolare di informazioni tra Frontex ed Europol a seguito di due pareri del Garante europeo per la protezionePag. 32 dei dati, chiedendo, in particolare, se i problemi registrati discendano da un bilanciamento non chiaro tra diritto alla riservatezza e tutela della sicurezza pubblica;

   la collaborazione tra Frontex e le altre Agenzie europee nella lotta ai reati connessi all'attraversamento illegale delle frontiere esterne, anche in relazione alla proposta di regolamento sul rafforzamento della cooperazione di polizia tramite EUROPOL, nel settore della prevenzione e dell'accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani;

   l'impatto su Frontex del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo.

  Il direttore esecutivo nella sua replica ha evidenziato preliminarmente come Frontex, a differenza di Europol, non ha e non intende ottenere poteri investigativi diretti. Tuttavia, ha riconosciuto la necessità di rimodulare il ruolo dell'Agenzia portandola da un ruolo di mero sostenitore a quello di partner degli Stati membri nella gestione integrata delle frontiere esterne nonché sviluppandone i compiti per coadiuvare la gestione della migrazione legale e le procedure dei visti.
  Ha riconosciuto la necessità di stanziare nuove e maggiori risorse nel bilancio di Frontex che attualmente esaurisce già ad ottobre l'intera dotazione annuale. In particolare, risorse specifiche e aggiuntive sono necessarie per i nuovi compiti relativi ai rimpatri previsti dal nuovo patto sulla migrazione e l'asilo.
  In merito allo scambio di dati con Europol, ha precisato che esso non si è mai interrotto completamente ma, nelle more della stipulazione di un protocollo tra le due agenzie, avviene caso per caso, sulla base di richieste specifiche e circostanziate di Europol. A tale ultimo riguardo ha evidenziato che sarà importante per Frontex comprendere le ragioni per cui Europol chiede dati, in modo da fornire informazioni più mirate e ricevere seguiti sul loro utilizzo.
  Ha convenuto, con riguardo ai rapporti tra Frontex e le altre agenzie, sulla necessità di affinare la cooperazione, osservando che in passato ha prevalso una logica di competizione piuttosto che di collaborazione.
  Infine, Leijtens ha osservato che il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo è molto positivo e contiene novità importanti per Frontex. Tuttavia è necessario un grande sforzo per attuarlo nei prossimi due anni, per un verso perché esso cambia profondamente il paradigma della cooperazione tra tutti gli attori interessati, per altro verso in quanto occorre comprendere tempestivamente i cambiamenti di strategia dei trafficanti e adattare la reazione complessiva dell'Unione e degli Stati membri.
  Ha concluso ribadendo la necessità di aumentare il numero dei rimpatri, anche attraverso accordi con i Paesi terzi di provenienza.
  L'incontro è proseguito con una articolata presentazione da parte del vice direttore esecutivo, Lars Gerdes, che ha fornito dati e informazioni dettagliate sulla struttura, sui metodi di lavoro e sui risultati delle attività di Frontex. In particolare, ha evidenziato come l'attività dell'Agenzia contribuisca al contrasto non soltanto di reati connessi all'attraversamento illegale delle frontiere, ma anche al terrorismo internazionale, al traffico di stupefacenti, di armi e veicoli, alla contraffazione di documenti nonché al contrabbando.
  Ha quindi preso la parola il direttore Malgarini che ha illustrato le funzioni della divisione per la gestione delle operazioni, precisando preliminarmente che l'obiettivo dell'Agenzia non è solo quello di coordinare le operazioni congiunte, ma anche di supportare gli Stati membri nell'attività di gestione delle frontiere, di monitorare i flussi migratori e di esercitare, per le operazioni marittime, una funzione di guardia costiera. Il ciclo operativo delle operazioni svolte da Frontex, il più delle volte su impulso degli Stati membri, va dalla fase di programmazione a quella di intervento fino a quella di implementazione operativa, e in alcuni casi può svolgersi nel giro di cinque giorni.
  Malgarini ha richiamato l'attenzione sul fatto che Frontex svolge in misura crescente, soprattutto nel Mediterraneo, un'attivitàPag. 33 di monitoraggio «prefrontiera» – vale a dire prima che le imbarcazioni entrino nelle zone di ricerca e salvataggio (cosiddette zone «SAR») di competenza degli Stati membri – in presenza di consistenti flussi migratori (in questo momento provenienti, in particolare, dalla Tunisia). A questo scopo si fa ricorso, per coprire tutto l'arco della giornata, a satelliti di vari soggetti (privati o appartenenti a Stati membri) che tuttavia sono in grado di garantire esclusivamente una fotografia del preciso istante oggetto di rilevazione. Pertanto, Frontex ricorre anche ad aerei e droni nelle zone di prefrontiera in modo da poter acquisire in anticipo nella Joint Operation informazioni su quello che possa accadere e quindi consentire i soccorsi nel più breve tempo possibile, procedendo alle comunicazioni necessarie agli Stati interessati, a prescindere dalla loro appartenenza all'Unione europea.
  Il direttore Failla ha illustrato a sua volta le attività della divisione per l'intelligence, precisando anzitutto che essa non svolge funzioni di informazione e di sicurezza in ambito nazionale, quanto piuttosto di analisi dei dati acquisiti combinando quelli degli Stati membri. L'Agenzia, acquisendo sempre più un valore aggiunto rispetto alle attività delle singole autorità di sicurezza nazionale, si sta spostando da un'analisi dei dati acquisiti alle frontiere (quando molto probabilmente il fenomeno da analizzare si è già sviluppato) a quella di informazioni acquisite in via preventiva, che presuppone la conoscenza approfondita di ciò che accade nei Paesi terzi. Ciò anche al fine di individuare tempestivamente le vulnerabilità dell'Unione.
  Con riferimento alla questione del trattamento dei dati personali, Failla ha chiarito che in base al Regolamento del 2019 Frontex non può utilizzare le informazioni acquisite dai migranti alle frontiere e quindi non può fare analisi criminale, secondo le indicazioni del Garante europeo dei dati personali. A tale riguardo ha ribadito come Frontex svolga funzioni di polizia e di sicurezza a differenza di Europol che svolge funzioni di analisi criminale.
  Failla ha quindi sottolineato come la normativa vigente presenti alcune ambiguità e lacune in virtù delle quali lo scambio di informazioni di Frontex con Europol è possibile solo in risposta alle richieste della seconda, delle quali la prima deve valutare la legittimità, la necessità e la proporzionalità. Occorrerebbe pertanto, al fine di non incorrere nelle pesanti sanzioni del Garante europeo dei dati personali, trovare una nuova base giuridica per un invio generale e sistematico di informazioni sulle persone in relazione ai reati transfrontalieri, nonché garantire un «rientro» informativo da parte di Europol dei dati trasmessi da Frontex al fine di migliorarne il lavoro.
  Con riferimento al nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo, Failla ha posto l'accento su due possibili profili critici: 1) la sovrapposizione tra l'analisi dei dati della Commissione e quella di Frontex; 2) la possibile perdita del valore informativo dell'attività di screening secondo il nuovo Regolamento, la cui applicazione rigorosa rischia di compromettere l'attività di debriefing di Frontex (a tale proposito è stato portato ad esempio che non è possibile accedere ai dati presenti nei questionari che il migrante compila nella fase dello screening).
  Ha concluso sottolineando come il sistema di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) consentirebbe l'acquisizione di un grande potenziale di dati, mentre, in base alla normativa vigente sulla tutela della riservatezza, Frontex può utilizzare solo i dati identificativi degli aeromobili e dei natanti. A suo avviso occorre dunque individuare una nuova base che consenta all'Agenzia di operare efficacemente, utilizzando e capitalizzando i dati nella garanzia della privacy.
  Hanno successivamente svolto brevi presentazioni, Lotje Van Der Made, direttrice della divisione per la programmazione operativa, e Kinga Wilkus, Capo dell'Unità per le operazioni di rimpatrio volontario.
  Van Der Made ha sottolineato la rilevanza, ai fini della programmazione, di una prospettiva multidimensionale all'immigrazione e dello scambio di migliori pratiche Pag. 34tra Agenzie europee e Stati membri. Ha inoltre auspicato che il nuovo Regolamento EURODAC, modificato nell'ambito del nuovo Patto per l'asilo e l'immigrazione, possa porre rimedio alla assenza di un sistema informativo adeguato a livello UE.
  Wilkus ha, per parte sua, posto in rilievo come il ruolo di Frontex nei rimpatri sia limitato al supporto agli Stati membri e non attenga al merito delle decisioni di rimpatrio. A questo scopo squadre di funzionari di Frontex assistono le autorità nazionali di frontiera, ad esempio negli aeroporti. Ha sottolineato che la crescita del numero di rimpatri dipende in larga misura dalle decisioni volontarie dei migranti, pari al 63 per cento del totale nel 2024, per le quali è cruciale la capacità di rendere chiaro a chi arriva nel territorio nell'Ue la reale situazione economica e sociale e fornire sostegni e incentivi al rientro nei paesi di provenienza, anche sulla base dei programmi dell'UE.
  La visita si è conclusa con il sopralluogo al centro operativo di Frontex dove è stato possibile, con la guida di Emanuele Misiano, Tenente Colonnello della Guardia di finanza distaccato presso l'Agenzia, prendere visione di video e immagini, sia registrate sia in diretta, relativi all'attività di sorveglianza svolta nel Mediterraneo con aeromobili e droni, al fine di intercettare natanti sospettati di trasportare immigrati irregolari o di altre attività illecite. Nel corso del sopralluogo, il direttore Malgarini ha precisato come i droni abbiano un costo maggiore di un aereo e siano in larghissima misura acquistati da produttori di Paesi terzi, mancando al momento nell'Ue una industria consolidata nel settore.