ALLEGATO 1
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 180.
PARERE APPROVATO
La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),
esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto del Governo n. 180),
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PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Schema di decreto ministeriale recante modifica, revisione e aggiornamento dei princìpi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante princìpi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università. Atto n. 182.
PARERE APPROVATO
La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),
esaminato lo schema di decreto ministeriale recante modifica, revisione e aggiornamento dei princìpi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 gennaio 2014, recante princìpi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università (Atto del Governo n. 182);
premesso che:
il provvedimento si compone di 10 articoli, ripartiti in 5 Titoli, ed è corredato da 4 allegati, che ne costituiscono parte integrante. Esso sostituisce integralmente il decreto ministeriale n. 19 del 2014, apportandovi diverse modifiche, tra le quali la principale è costituita dalla trasposizione in esso del contenuto del decreto ministeriale n. 925 del 2015 e dei relativi allegati, recanti gli schemi di budget economico e di budget degli investimenti;
l'articolo 4 reca i «Criteri di valutazione» specifici, da applicare ad alcune delle poste di bilancio proprie delle università nello stato patrimoniale (comma 1) e nel conto economico (comma 2).I criteri riguardano, per quanto concerne lo stato patrimoniale, le seguenti voci: le immobilizzazioni immateriali, le immobilizzazioni materiali, le immobilizzazioni finanziarie, le rimanenze, i crediti, le disponibilità liquide, i ratei e i risconti, il patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, i debiti. Per quanto riguarda il conto economico, i criteri ineriscono invece i proventi per la didattica, i contributi, le operazioni e partite in moneta estera e i proventi derivanti e relativi ai progetti, alle commesse e alle ricerche finanziate o cofinanziate da soggetti terzi;
il Titolo III del provvedimento, denominato «Bilancio preventivo unico di ateneo», è composto del solo articolo 5-bis, attualmente non presente nel decreto ministeriale n. 19 del 2014, volto a trasporre in tale decreto il contenuto integrale dell'articolo 1 del decreto interministeriale 925 del 2015 e dei relativi allegati. Tale decreto è stato adottato in attuazione dell'articolo 3, comma 6, del vigente decreto ministeriale n. 19 del 2014: nel nuovo quadro che si propone con lo schema in esame, i due strumenti normativi vengono dunque unificati;
il Titolo IV, recante disposizioni in materia di consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, è composto dal solo articolo 6. Esso prevede che al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, le università considerate come tali predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria, in termini di cassa, secondo gli schemi di cui all'allegato 2; si dispone, inoltre, che si proceda, secondo le modalità legislativamente previste, all'aggiornamento delle codifiche del sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) secondo la struttura del piano dei conti finanziari, al fine di ricondurre univocamente ciascuna transazione elementare al livello aggregato di dettaglio previsto. A decorrere dall'adeguamento SIOPE le università consideratePag. 56 amministrazioni pubbliche allegheranno al bilancio unico d'ateneo di esercizio il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria secondo la codifica SIOPE,
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PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) considerata la volontà di non novellare il decreto ministeriale n. 19 del 2014, valuti il Governo l'opportunità di prevedere disposizioni abrogative espresse, sia del citato decreto ministeriale n. 19 del 2014 sia del decreto ministeriale n. 925 del 2015; inoltre poiché si tratta di un nuovo decreto ministeriale valutare l'opportunità di prevedere una numerazione progressiva degli articoli e degli allegati;
2) all'articolo 4, comma 1, lettera b), valuti il Governo l'opportunità di individuare il corretto riferimento normativo in luogo del previsto riferimento all'articolo 2426, n. 12, del codice civile, che risulta oggi abrogato;
3) con riferimento all'articolo 5-bis, comma 7 (derivante dal citato decreto ministeriale n. 925 del 2015) che reca la procedura di aggiornamento degli schemi di budget economico e di budget degli investimenti, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare tale procedura con modalità analoghe a quelle disposte, dall'articolo 1, comma 2, del testo in esame in ordine all'aggiornamento del contenuto complessivo del provvedimento, prevedendo anche per questa fattispecie la previsione del parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di budget economico e di budget degli investimenti;
4) valuti il Governo l'opportunità di chiarire se la formulazione proposta all'articolo 6, comma 3 –, dove viene riprodotto integralmente il testo dell'articolo articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale n. 19 del 2014 – sia effettivamente volta a prevedere un nuovo aggiornamento delle codifiche SIOPE oltre a quello precedentemente già disposto dal decreto ministeriale del 5 settembre 2017.
ALLEGATO 3
DL 76/2024: Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali. C. 1997 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La VII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1997, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali,
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PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 4
Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. C. 1447 Paolo Emilio Russo.
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
ART. 1.
Al comma 3, sopprimere le parole da: anche in cooperazione fino a: operanti nel settore,
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le iniziative e gli eventi pubblici di cui al presente comma sono organizzate in cooperazione e con il coinvolgimento dell'ordine dei giornalisti, delle associazioni sindacali dei giornalisti e di singoli professionisti e professioniste del giornalismo che operano in contesti difficili e pericolosi come i teatri di guerra o che svolgono inchieste sulla criminalità organizzata.
1.1. Piccolotti.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero della cultura, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, organizza altresì specifiche campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.
1.2. Mollicone, Amorese.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria è reso pubblico l'elenco dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. L'elenco è altresì reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'Ordine dei giornalisti. All'elenco è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1.3. Mollicone, Amorese.
Al comma 4, dopo le parole: Nella Giornata nazionale inserire le seguenti: le Università, le scuole di giornalismo e.
1.4. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Per la giornata nazionale vengono promosse campagne istituzionali per contrastare il linguaggio d'odio e le minacce rivolte contro le donne giornaliste, compreso il body shaming. Nelle stesse campagne si sottolinea che la violenza online e gli attacchi sono rivolti a indebolire il giornalismo d'inchiesta, la libertà di espressione, la critica e la fiducia che l'opinione pubblica ripone nella stampa.
1.5. Piccolotti.
ALLEGATO 5
Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. C. 1447 Paolo Emilio Russo.
EMENDAMENTO DELLA RELATRICE
ART. 1.
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Nell'ambito delle celebrazioni relative alla giornata nazionale possono essere promosse iniziative per divulgare le esperienze professionali dei giornalisti uccisi nell'esercizio della loro professione tramite i canali del servizio pubblico radiotelevisivo.
1.6. La Relatrice.