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CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 settembre 2024
365.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 21

ALLEGATO 1

Istituzione della Settimana nazionale della scrittura a mano. C. 758.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 758, di iniziativa parlamentare, recante «Istituzione della Settimana nazionale della scrittura a mano», nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative in sede referente;

   rilevato che:

    le finalità dell'intervento legislativo, esplicitate dall'articolo 1, attengono alla promozione, da parte della Repubblica, di tutte le iniziative necessarie a valorizzare la scrittura a mano, con particolare attenzione alla scrittura corsiva;

    per il conseguimento delle suddette finalità l'articolo 2 istituisce la Settimana nazionale della scrittura a mano, decorrente dal 15 gennaio, mentre l'articolo 3 precisa che nel corso della Settimana lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni potranno promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative, cerimonie, convegni, incontri pubblici e altre attività, mentre gli istituti scolastici potranno promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi finalizzati alla diffusione della scrittura a mano, della calligrafia e della scrittura in corsivo;

    inoltre, la proposta di legge istituisce presso il Ministero della cultura il Comitato nazionale per la tutela della scrittura a mano, con funzioni di coordinamento delle attività promozionali (articolo 3) e un premio al merito riconosciuto ad un istituto scolastico che si sia distinto per le proprie attività di promozione del valore della scrittura a mano (articolo 4);

    infine, l'articolo 5 della proposta introduce obblighi di informazione a carico della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale mentre l'articolo 6 reca la clausola d'invarianza finanziaria;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   la proposta di legge è riconducibile alla materia «ordinamento civile», di esclusiva competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale;

   la proposta si ascrive anche alla materia di competenza concorrente «valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in merito alla quale la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha affermato che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni»;

   infine, con riguardo alle previsioni dell'articolo 3, relative alle iniziative degli istituti scolastici, assume rilievo anche la competenza legislativa concorrente in materia di «istruzione»;

   le iniziative celebrative previste dalla proposta di legge non richiedono forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà degli enti territoriali e locali di organizzare attività e iniziative in materia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 22

ALLEGATO 2

Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione. C. 1447.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo della proposta di legge C. 1447, recante «Istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione»;

   rilevato che:

    la proposta di legge, composta da un unico articolo, modificato nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'istituzione della Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione il giorno 3 maggio di ciascun anno;

    la proposta di legge stabilisce che per la Giornata nazionale in questione lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possano promuovere, anche con il coinvolgimento di scuole, università e associazioni di settore, iniziative di vario tipo volte, tra gli altri aspetti, alla valorizzazione della libertà di stampa ed alla commemorazione dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione;

    la proposta di legge prevede la clausola di invarianza finanziaria e specifica che la Giornata nazionale non è considerata solennità civile;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   il provvedimento è riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, nonché alle materie di competenza concorrente «valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali» e – con riguardo al coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado e delle università (comma 5) – «istruzione», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   le iniziative celebrative previste dalla proposta di legge, alla luce di una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, non richiedono forme di raccordo fra Stato e Regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà degli enti territoriali e locali di organizzare attività e iniziative in materia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 23

ALLEGATO 3

Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello. Testo unificato C. 400 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 400 Simiani, C. 1080 Battistoni, C. 1202 Fabrizio Rossi e C. 1286 Ilaria Fontana, relativo all'Istituzione del Parco ambientale della laguna di Orbetello, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente;

   rilevato che:

    il testo unificato si propone di assicurare la gestione unitaria della laguna di Orbetello istituendo il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, gestito da un apposito Consorzio, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, a cui partecipano il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario (articolo 1);

    il provvedimento individua quindi gli organi del Consorzio nell'assemblea degli enti consorziati, nel comitato tecnico-scientifico, nell'amministratore unico e nel collegio dei revisori dei conti e ne descrive la composizione e le funzioni (articolo 2 e articoli da 5 a 8);

    il testo unificato delinea le attività del Consorzio a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati (articolo 3) e demanda allo Statuto del Consorzio la disciplina della sua organizzazione e del suo funzionamento (articolo 4). In particolare, il provvedimento prevede che spetti al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'approvazione dello Statuto con proprio decreto, dopo aver acquisito l'intesa con gli altri enti consorziati (comma 1) e che eventuali modifiche allo statuto siano approvate dallo stesso Ministro, con proprio decreto, su proposta dell'assemblea degli enti consorziati (comma 5);

    il testo unificato disciplina infine le entrate del Consorzio (articolo 9) e le modalità di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto annuale da parte dell'assemblea degli enti consorziati (articolo 10), provvedendo alla quantificazione e alla copertura degli oneri finanziari (articolo 11);

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   il testo unificato reca disposizioni riconducibili, in via generale, alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, oltre che alla materia «valorizzazione dei beni ambientali» attribuita, invece, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni;

   secondo una consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, inaugurata con la sentenza n. 407 del 2002 e ribadita recentemente, tra le altre, dalla sentenza n. 21 del 2022, «l'evoluzione legislativa e la giurisprudenza costituzionale portano ad escludere che possa identificarsi una “materia” in senso tecnico, qualificabile come “tutela dell'ambiente”, dal momento che non sembra configurabile come sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata, giacché, al contrario, essa investe e si intreccia inestricabilmente con altri interessi e competenze ».Pag. 24 Ne deriva «una configurazione dell'ambiente come “valore” costituzionalmente protetto, che, in quanto tale, delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale» (da ultimo, sentenze n. 21 e n. 191 del 2022);

   più in generale, il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali è assicurato dalla disciplina della composizione dell'assemblea degli enti consorziati, a cui partecipano il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Presidente della regione Toscana, il Presidente della provincia di Grosseto, nonché i sindaci dei comuni di Orbetello e di Monte Argentario, o loro delegati, oltre che dalla previsione della designazione, da parte della regione Toscana, della provincia di Grosseto, del comune di Orbetello e del comune di Monte Argentario, di alcuni dei membri del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6;

   in particolare, il testo unificato dispone l'acquisizione dell'intesa con la regione Toscana e gli altri enti consorziati per l'approvazione dello statuto del Consorzio (articolo 4, comma 1) e l'acquisizione dell'intesa con la regione Toscana, sentiti gli altri enti consorziati, per la nomina da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'amministratore unico del Consorzio (articolo 7, comma 1);

   il provvedimento non prevede invece adeguate forme di coinvolgimento degli enti territoriali in relazione alle possibili modifiche dello Statuto del Consorzio, per le quali l'articolo 4, comma 5, si limita a prevedere la proposta dell'assemblea degli enti consorziati;

   con riferimento alle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio rileva anche la materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   all'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere anche al comma 5, ai fini delle eventuali modifiche allo statuto del consorzio, l'intesa con la regione Toscana e gli altri enti locali consorziati.

Pag. 25

ALLEGATO 4

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Doc XXII, n. 31.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri,

   esaminato il Documento recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli interventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019» (DOC XXII, n. 31);

   rilevato che:

    il Documento in esame risponde all'esigenza di indagare sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano;

    in particolare, la Commissione monocamerale di inchiesta ha il compito di approfondire i fatti e i fenomeni connessi alle alluvioni, alle inondazioni e agli eventi sismici nel periodo successivo al 2019, allo stato della ricostruzione, alle implicazioni economiche, sociali e demografiche delle suddette calamità, nonché alla prevenzione dei danni sismici e idrogeologici;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   il provvedimento, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, previsto dall'articolo 82 della Costituzione, può ricondursi alla materia «organi dello Stato» di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione;

  per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

   il provvedimento rispetta la norma del primo comma dell'articolo 82 della Costituzione, secondo cui ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nonché del secondo comma dello stesso articolo 82, in base al quale la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei vari gruppi e la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (c.d. principio del parallelismo),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.